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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5562/2023 depositato il 18/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
COMUNE DI CERDA
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 DEL 17.04.2023 TOSAP 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nella segreteria di questa Commissione Tributaria il 18.12.2023 la sig.ra
Ricorrente_1 Difensore_1, con l'assistenza tecnica dell'Avv. , ha chiesto l'annullamento del sopraemarginato avviso di accertamento, di complessivi € 1.227,00, notificatole dal Comune di
RD AL il 9.6.2023 e riferito alla TOSAP dell'anno 2023 derivante dall'accertamento di un'occupazione di suolo pubblico comunale rilevata dalla Polizia Municipale in una data non evincibile dalla copia depositata.
Nessuno si è costituito in giudizio quale resistente.
All'udienza camerale del 12.9.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per mancata prova della sua notificazione al soggetto nei cui confronti è proposto, indicato nel Comune di RD, con conseguente violazione dell'art. 22, comma 1, del D.
Lgs. n. 546/1992, così come integrato dal Regolamento del P.T.T. adottato con D.M.E.F. n.
163/2013, pubblicato nella G.U. n. 37/2014-.
Il contraddittorio deve pertanto ritenersi non instaurato.
Nulla è a disporsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione di soggetti resistenti.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in AL, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5562/2023 depositato il 18/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
COMUNE DI CERDA
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 DEL 17.04.2023 TOSAP 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nella segreteria di questa Commissione Tributaria il 18.12.2023 la sig.ra
Ricorrente_1 Difensore_1, con l'assistenza tecnica dell'Avv. , ha chiesto l'annullamento del sopraemarginato avviso di accertamento, di complessivi € 1.227,00, notificatole dal Comune di
RD AL il 9.6.2023 e riferito alla TOSAP dell'anno 2023 derivante dall'accertamento di un'occupazione di suolo pubblico comunale rilevata dalla Polizia Municipale in una data non evincibile dalla copia depositata.
Nessuno si è costituito in giudizio quale resistente.
All'udienza camerale del 12.9.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per mancata prova della sua notificazione al soggetto nei cui confronti è proposto, indicato nel Comune di RD, con conseguente violazione dell'art. 22, comma 1, del D.
Lgs. n. 546/1992, così come integrato dal Regolamento del P.T.T. adottato con D.M.E.F. n.
163/2013, pubblicato nella G.U. n. 37/2014-.
Il contraddittorio deve pertanto ritenersi non instaurato.
Nulla è a disporsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione di soggetti resistenti.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in AL, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico