Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2003, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBL02 85 6703 Reg. Gen. N. 14288/99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Слои 6589 Rep. 809 Dott. Mario SPADONE Presidente Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 14288/99 proposto Oggetto: Sentenza ex art. da 2932 c.c.: revocazione. HI BI, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Dell'Unità n. 24, presso lo studio dell'Avv. Camillo Ro- mano che unitamente all'Avv. Ferdinando Mansuelli la rappre- senta e difende come da procura in calce al ricorso. RICORRENTE
contro
SMIRNE S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Rag. Gian Franco Zironi, elettivamente do- miciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 138, presso lo studio 1560/02 dell'Avv. Mario Mendicini che la rappresenta e difende unita- mente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Molè come da procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 619/98 del 24.04.1998 / 26.05.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03.12.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Mario Mendicini. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Anto- nietta Carestia che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 08.11.1996, i germani BI ed Enri- co CI chiesero alla Corte d'appello di Bologna di voler re- vocare, ai sensi dell'art. 395, 1° comma n. 4, c.p.c., la senten- za n. 1012/96 del 28.6/31.7.1996 con la quale era stata con- fermata la decisione del Tribunale di Bologna che aveva riget- tato la domanda proposta da essi CI diretta ad ottenere nei confronti della società Smirne s.p.a. la pronuncia, ex art. 2932 c.c., di sentenza produttiva del trasferimento in loro fa- vore della comproprietà, per la quota di 23,20 millesimi, del cortile che costituiva pertinenza dell'unità immobiliare acqui- fath stata in via Pietramellara n. 5, come da contratto preliminare stipulato il 7.9.1979, con annesse tabelle. Nella loro richiesta i 2 CI avevano affermato che, mentre il preliminare di ven- dita menzionava la comproprietà del cortile, il rogito di vendita per notaio Biagi del 5.10.1979 non contemplava più la com- proprietà del cortile e ciò per effetto del richiamo a una tabella millesimale che nel frattempo la società Smirne aveva modifi- cato indebitamente e all'insaputa degli interessati. La motiva- zione dei primi giudici, integralmente condivisa dai giudici di appello, era stata fondata sulla considerazione che i CI non potevano far valere il preliminare perché le statuizioni in esso contenute erano assorbite dal contratto definitivo di compravendita. A sostegno della richiesta di revocazione della sentenza emessa dalla Corte d'appello, i CI dedussero la sussi- stenza di elementi di fatto non presi in considerazione dalla sentenza impugnata, cioè: 1) la nullità delle tabelle millesimali allegate al rogito, per essere state variate unilateralmente dalla società Smirne quando il condominio non era ancora costi- tuito;
2) l'indicazione, come oggetto della compravendita, an- che della "comproprietà delle altre porzioni del fabbricato co- muni per legge", ragion per cui avrebbe dovuto rientrarvi an- che l'area del cortile che è comune ai sensi dell'art. 1117 c.c.; 3) la nullità del rogito per la mancata lettura delle tabelle mil- lesimali allegate al rogito medesimo. 3 Con sentenza n. 619/98 del 24.04.1998 / 26.05.1998, la Corte d'appello rigettò la domanda di revocazione, osservando che la decisione impugnata si fondava sul principio di diritto che il contratto definitivo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, dato che il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta su- perato da questo, che è idoneo a regolare autonomamente il rapporto tra le parti, anche quando non si sia conformato al preliminare, senza che per ciò sia necessario un distinto ac- cordo novativo. Pertanto le circostanze dedotte come rilevanti ex art. 395 c.p.c. erano, in realtà, argomentazioni intese a fondare la soluzione della controversia sulla base di valutazio- ni diverse da quelle esposte nella sentenza impugnata: si trattava, in sostanza, di censure concernenti non già la man- cata considerazione di determinati fatti, bensi lo stesso princi- pio di diritto. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione BI LE deducendo un solo motivo di annullamento, ar- ticolato in due punti, illustrati da memoria. La società Smirne s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria. Questa Corte all'udienza del 21.09.2001 ha ordinato l' inte- grazione del contraddittorio nei confronti di CO LE, il 4 quale, come da documentazione esibita dalla ricorrente, ri- sulta essere deceduto, lasciando quale unico erede appunto la sorella BI LE. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della con- troversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, la ricor- rente censura la sentenza impugnata per i seguenti rilievi. 1) In primo luogo, sostiene la ricorrente, la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare che delle tabelle millesimali non fu data alcuna lettura alle parti in sede di rogito. Tale cir- costanza era stata dedotta come causa di nullità delle tabelle medesime e della clausola che (peraltro artatamente inserita nel frontespizio) aveva sottratto il cortile alla comproprietà condominiale, facendolo diventare di proprietà esclusiva della società Smirne. II. In secondo luogo, la ricorrente assume che la Corte d' appello non avrebbe tenuto conto nemmeno della nullità del rogito in ordine alle parti comuni dell'immobile per la mancata osservanza da parte del notaio rogante delle norme di cui all'art. 51 legge notarile n. 89 del 16.2.1913, che al IV comma stabilisce: "L'atto deve contenere la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altri" e al VII comma dispone: "L'atto deve con- 5 tenere la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inse- riti nel medesimo fu data dal notaio lettura alle parti". In base a tali norme il notaio avrebbe dovuto informare i CI delle mutazioni delle tabelle e, soprattutto, avrebbe dovuto fare menzione nell'atto notarile di tali mutazioni, così come avreb- be dovuto fare menzione nel medesimo atto che era stata data lettura sia dell'atto che delle tabelle. Inoltre, sempre per quanto riguarda l'approvazione delle tabelle millesimali e la conseguente sottrazione del cortile dalle parti comuni, non fu rispettato neppure il principio (ricavabile dagli artt. 2699 e 2700 c.c. nonché dall'art. 47 della legge notarile) della neces- sità della contestualità della redazione dell'atto, perché il no- taio si presentò con l'atto già interamente scritto, apportando- vi soltanto delle modificazioni, come da postille aggiunte. Il motivo è infondato sotto tutti i profili. Secondo consolidato orientamento di questa Suprema Cor- te, l'errore di fatto, rilevante ai fini dell' esperimento del rime- dio della revocazione, ex art. 395 n. 4 c.p.c., è soltanto quello dovuto ad una falsa percezione della realtà materiale, che ab- bia indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto, in- contestabilmente escluso dagli atti, ovvero la insussistenza di k un fatto che, viceversa, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato;
onde esso si differenzia sia dall'errore materiale, cioè dal semplice lapsus che dà luogo a correzione 6 della sentenza, e sia dall'errore di giudizio per inesatta o in- completa valutazione delle risultanze processuali, denuncia- bile in cassazione nei limiti consentiti dall' art. 360 n. 5 c.p.c.. Inoltre il fatto erroneamente ammesso o escluso per assurgere a motivo di revocazione, oltre ad incidere su tratti rilevanti della controversia sì da influire, in virtù di un rapporto di cau- sa ad effetto, sulla decisione, non deve aver formato materia di contestazione fra le parti, né espressamente né implicitamen- te, e deve avere il carattere di assoluta immediatezza e di sem- plice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche. Trattandosi di errore meramente percettivo, l'errore di fatto non può concer- nere l'attività valutativa, da parte del giudice, di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi l'erroneo apprezzamento di risultanze processuali o il vizio di ragionamento su fatti assunti, ricorrendo in tali ipotesi errore di giudizio, qualora i fatti segnalati abbiano formato og- getto di esatta rappresentazione e poi di discussa valutazione (cfr. ex plurimis: Cass. 12.5. 1999, n. 4708; 2.11.1998, n. 10934; 13.11.1997, n. 1226; 25.9.1997, n. 9416; S.U. 12.6.1997, n. 5303). A tale orientamento l'impugnata sentenza si è attenuta al- lorché ha affermato che i pretesi errori di fatto in cui, secondo la ricorrente, sarebbe incorsa la Corte d'appello non solo non 7 costituivano, neppure in astratto, errori revocatori nel senso sopra specificato, in quanto attinenti alla valutazione giuridica circa l'applicazione del principio che il contratto definitivo è idoneo a regolare autonomamente il rapporto tra le parti, an- che quando non si sia conformato al preliminare e senza che vi sia necessità di un esplicito accordo novativo;
ma soprat- tutto non potevano essere configurati come errori revocatori perché la dedotta omessa lettura della modifica delle originarie tabelle millesimali e la prospettata nullità dell'atto notarile in ordine alle parti comuni dell'immobile avevano costituito og- getto di esame ed erano state ritenute circostanze intese a fondare la soluzione della controversia su argomenti diversi da quelli accolti dalla sentenza revocanda e in alternativa ad essi. Con il ricorso non viene censurata tale ratio decidendi, ma si ripropongono le stesse doglianze (laddove non introducono questioni nuove, come tali inammissibili) già esaminate e mo- tivatamente disattese dalla corte di merito. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna della ricor- rente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, li- quidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4280 - oltre Euro 2.000,00 per onorario. 8 Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 3 dicembre 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Autorin Elink Травми CANCELLERIA FEB. 2003 IN IL CANCELLIERE DEPOSITATA AR Di NU 26 D оби Marie IL CANCELLIERE Oggi, AR DI/NU вико її CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 18-4-2003 serie 4 al n. 16236 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) LOOLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci 9