CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 955/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PROIETTI ROBERTO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7682/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112500179854 TARI 2024
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112500179854 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso;
Roma Capitale: come da controdeduzioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 7682/2025, Ricorrente_1 ha impugnato la richiesta di pagamento di Roma Capitale n. 112500179854, notificata in data 09/04/2025, con la quale, con riferimento ad un'utenza non domestica (categoria 11) di mq. 159 sita in Roma, Indirizzo_1, è stato chiesto il pagamento del complessivo importo di € 3.059,00, in relazione alle annualità 2024-2025, comprensivo di € 2.910,05 a titolo di TARI e di
€ 145,51 a titolo di TEFA.
La parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, affermandone l'illegittimità e deducendo le seguenti censure: parziale insussistenza del presupposto impositivo in quanto il ricorrente è entrato in possesso dell'immobile in questione mediante contratto di locazione ad uso ufficio/studio professionale in data 15/02/2012, registrato in data 16/02/2012 al n. 3495, Serie 3T (All. 2 di parte ricorrente); erronea indicazione delle superfice dell'immobile che, come si evince dalla visura catastale e dalla planimetria prodotte in giudizio (All.ti 3 e 4 di parte ricorrente), risulta pari a mq. 57 (superficie catastale) e non a mq.
159 (indicati nell'atto impugnato).
Roma Capitale, costituitasi in giudizio, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.
A seguito dell'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Roma Capitale risulta aver emesso il contestato avviso di accertamento esecutivo nei confronti dell'Avv. Ricorrente_1 ritenuto soggetto passivo del tributo in quanto conduttore dell'immobile oggetto dell'atto impugnato per il quale non erano state presentate dichiarazioni di subentro o di variazione ai fini del versamento della TARI.
L'Amministrazione ha operato ai sensi dell'art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013 e dell'art. 4 del
Regolamento Ta.Ri. pro tempore vigente, in base ai quali il presupposto della TARI va individuato nel possesso o nella detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Trattandosi di un accertamento per evasione totale, all'interessato è stata contestata la mancata iscrizione in tariffa, con conseguente mancato pagamento del tributo, maggiorato di sanzioni ed interessi. Infatti, la normativa va interpretata nel senso che ai fini dell'esclusione del pagamento della TARI è onere della contribuente provarne i presupposti - quali, ad esempio, la mancata occupazione o la cessazione del possesso – mediante comunicazione presentata ai competenti uffici (cfr. CGT I grado Roma, Sez. III, sentenza n. 1864/2025 e Sez. VIII, n. 12037/2024).
Relativamente alla censura con la quale è stata dedotta l'errata individuazione delle superficie dell'immobile, va rilevato che, a seguito di istanza di autotutela in data 23/06/2025 – Roma Capitale, l'8 gennaio 2026 ha emesso il doc. n. U260100002472 mediante cui ha rappresentato che “all'esito delle ulteriori verifiche istruttorie effettuate, è emerso che la violazione accertata risulta riferibile esclusivamente all'unità immobiliare identificata al Catasto Fabbricati al foglio 395, particella 45, subalterno 11, per una superficie complessiva pari a mq 57. Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi. Si dispone, altresì, l'annullamento totale dell'avviso di pagamento n. 112500179854 (emissione TARI 2024-2025)” (cfr. all. 4 di parte resistente).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudizio va dichiarato estinte per cessata materia del contendere. Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la compensazione delle spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
RO OI
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PROIETTI ROBERTO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7682/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112500179854 TARI 2024
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112500179854 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso;
Roma Capitale: come da controdeduzioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 7682/2025, Ricorrente_1 ha impugnato la richiesta di pagamento di Roma Capitale n. 112500179854, notificata in data 09/04/2025, con la quale, con riferimento ad un'utenza non domestica (categoria 11) di mq. 159 sita in Roma, Indirizzo_1, è stato chiesto il pagamento del complessivo importo di € 3.059,00, in relazione alle annualità 2024-2025, comprensivo di € 2.910,05 a titolo di TARI e di
€ 145,51 a titolo di TEFA.
La parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, affermandone l'illegittimità e deducendo le seguenti censure: parziale insussistenza del presupposto impositivo in quanto il ricorrente è entrato in possesso dell'immobile in questione mediante contratto di locazione ad uso ufficio/studio professionale in data 15/02/2012, registrato in data 16/02/2012 al n. 3495, Serie 3T (All. 2 di parte ricorrente); erronea indicazione delle superfice dell'immobile che, come si evince dalla visura catastale e dalla planimetria prodotte in giudizio (All.ti 3 e 4 di parte ricorrente), risulta pari a mq. 57 (superficie catastale) e non a mq.
159 (indicati nell'atto impugnato).
Roma Capitale, costituitasi in giudizio, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.
A seguito dell'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Roma Capitale risulta aver emesso il contestato avviso di accertamento esecutivo nei confronti dell'Avv. Ricorrente_1 ritenuto soggetto passivo del tributo in quanto conduttore dell'immobile oggetto dell'atto impugnato per il quale non erano state presentate dichiarazioni di subentro o di variazione ai fini del versamento della TARI.
L'Amministrazione ha operato ai sensi dell'art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013 e dell'art. 4 del
Regolamento Ta.Ri. pro tempore vigente, in base ai quali il presupposto della TARI va individuato nel possesso o nella detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Trattandosi di un accertamento per evasione totale, all'interessato è stata contestata la mancata iscrizione in tariffa, con conseguente mancato pagamento del tributo, maggiorato di sanzioni ed interessi. Infatti, la normativa va interpretata nel senso che ai fini dell'esclusione del pagamento della TARI è onere della contribuente provarne i presupposti - quali, ad esempio, la mancata occupazione o la cessazione del possesso – mediante comunicazione presentata ai competenti uffici (cfr. CGT I grado Roma, Sez. III, sentenza n. 1864/2025 e Sez. VIII, n. 12037/2024).
Relativamente alla censura con la quale è stata dedotta l'errata individuazione delle superficie dell'immobile, va rilevato che, a seguito di istanza di autotutela in data 23/06/2025 – Roma Capitale, l'8 gennaio 2026 ha emesso il doc. n. U260100002472 mediante cui ha rappresentato che “all'esito delle ulteriori verifiche istruttorie effettuate, è emerso che la violazione accertata risulta riferibile esclusivamente all'unità immobiliare identificata al Catasto Fabbricati al foglio 395, particella 45, subalterno 11, per una superficie complessiva pari a mq 57. Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi. Si dispone, altresì, l'annullamento totale dell'avviso di pagamento n. 112500179854 (emissione TARI 2024-2025)” (cfr. all. 4 di parte resistente).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudizio va dichiarato estinte per cessata materia del contendere. Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la compensazione delle spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
RO OI