Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/06/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2319/2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. r.g. 2319/2022 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Lo Presti, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo di causa, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Catania (Ct), via Balduio n. 47, pec:
Email_1
OPPONENTE
CONTRO
già (C.F. e P. I. n. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del suo l.r.p.t., , questo ultimo anche in qualità di P.IVA_1 Controparte_3
l.r.p.t. di (C.F./P.I./R.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio CP_4 P.IVA_2
Camilleri, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in
Catania, Via Giacomo Leopardi n. 63, pec.: Email_2
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 281/2022 dell'11.03.2022, reso dal Tribunale Ordinario di Siracusa, Giudice dott. Giacomo Rota, nel procedimento R.G. n. 1076/2022, con il quale è stato ingiunto il pagamento, in favore della società opposta, la somma di Euro 6.916,03, oltre Controparte_1
le spese ed i compensi del procedimento monitorio ed interessi, ed ha così concluso:
Nel merito: respinta ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 281/2022, emesso dal Tribunale di Siracusa in seno al procedimento iscritto al R.G. N. 1076/2022, per i motivi di cui in narrativa”. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto un unico motivo di opposizione “Eccezione di pagamento
– inesattezza delle somme ingiunte – carenza probatoria relative alla pretesa creditoria” e, più precisamente, ha disconosciuto la pretesa creditoria azionata dalla società opposta per asserita erroneità della richiesta di pagamento in quanto basata su “conteggi di consumi solo apparentemente rilevati” e non effettivamente beneficiati dall'opponente.
Ha contestato, altresì, il valore probatorio, nel giudizio di opposizione, degli atti posti a fondamento della richiesta creditoria, ovverosia della fattura e dell'estratto conto, citando, sul punto, varia giurisprudenza di merito e di legittimità e chiedendo l'esatta ricostruzione dei consumi in contestazione mediante C.T.U..
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la società opposta, la Controparte_1
quale ha contestato integralmente la domanda di parte opponente evidenziando che il credito azionato
è disceso dall'accertamento del prelievo irregolare di energia elettrica da parte dell'opponente per il periodo dal 23.09.2015 e sino al 13.11.2019 - giusta verbale di verifica n. 647678138, come redatto a seguito del sopralluogo in data 13.11.2019 da parte dei tecnici di E-Distribuzione S.p.A. -, e consequenziale ricostruzione dei consumi in base alla normativa vigente e nel doveroso rispetto del termine quinquennale di prescrizione.
Pertanto, la società opposta ha chiesto la conferma del decreto opposto – D.I. n. 281/2022 dell'11.03.2022 - mediante rigetto integrale dell'opposizione per infondatezza delle contestazioni formulate da controparte;
in via subordinata, ha chiesto condannarsi parte opponente al pagamento della somma maggiore o minore accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio di entrambi i procedimenti.
In via istruttoria, concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c. e formulata proposta conciliativa non accettata da parte opponente, la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'esito dell'udienza del 20.03.2024, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c.., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.. *****************
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente si evidenzia che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori di siffatta azione
è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., onde incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spettando al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: “…In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando, ancora una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento….”(Cass. Civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. N.
223361/2007; Cass. N. 4867/2006; Casss. N. 18315/2003; Cassazione civile, sez. I , 03/03/2025 , n.
5629).
Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 c.p.c., applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita
(ex multis: Cass. CCiv. N. 14594/2012).
Orbene, nel caso di specie, l'esistenza del rapporto di somministrazione di energia elettrica inter partes è pacifica, essendo stata espressamente ammessa da parte opponente;
infatti, il rapporto sottostante di fornitura di energia elettrica, in essere tra la società opposta e la parte attrice-opponente, non risulta contestato.
Entrando nel merito, la società opposta ha fondato la propria pretesa creditoria sulla fattura di somministrazione di energia elettrica n. 089047063071912A del 16.10.2020 dell'utenza intestata a parte opponente – n. cliente 979303033, codice POD IT001E979303033 - emessa a seguito di accertamento effettuato dal distributore territoriale (E-Distribuzione s.p.a.) di prelievi irregolari effettuati da come tra l'altro certificato dal relativo estratto scritture contabili Parte_1
autenticato.
La fornitura di energia elettrica nonché il prelievo irregolare, nei termini di cui alla fattura azionata, non sono stati specificamente contestati dalla parte opponente, in quanto questa ultima si è limitata contestare genericamente la ricostruzione dei consumi operata dall'opposta, non contestando nemmeno il verbale di verifica come prodotto in atti dalla società opposta;
l'opponente, inoltre, non ha neanche contestato la conformità dei prezzi al pattuito ovvero ai listini a mente dell'art. 1561 CP_2
c.c., se non genericamente i criteri per la ricostruzione dei consumi e la valenza probatoria degli atti posti a fondamento dell'azione monitoria.
Come noto, è principio consolidato quello per cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (v. Cass. 9542/2018, Cass. 299/2016, Cass. 14363/2011, Cass. 5915/2011, Cass.
15383/2010, Cass. 5071/09, Cass. 10860/07 e Cass. 8126/04).
Orbene, la società opposta, a fronte delle eccezioni di parte opponente, ha fornito adeguata prova del suo diritto di credito, suffragando idoneamente la pretesa creditoria già vantata in ricorso, non solo sulla base della fattura commerciale numero 089047063071912A del 16.10.2020, ma anche mediante la produzione del verbale di verifica n. 647678138 del 23.09.2020, nonché dell'estratto autentico notarile dei crediti in contenzioso, atti come già prodotti in monitorio.
Pertanto, la fattura depositata da così come le scritture contabili Controparte_1
prodotte in atti, costituiscono prove sufficienti ad ancorare in modo oggettivo e chiaro gli effettivi consumi dell'opponente con quelli rilevati dall'Ente erogatore.
Tra l'altro, nel caso in esame, deve rilevarsi che l'opponente si è limitato ad enunciare, senza fornire alcun elemento di prova, che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in base a “conteggi di consumi solo apparentemente rilevati” e su mere stime, in violazione dei criteri di legge.
Tuttavia, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte opposta si può evincere esattamente il contrario, avendo la stessa parte convenuta-opposta depositato tutta la documentazione contabile probatoria a fondamento del proprio diritto di credito, così assolvendo al proprio onere probatorio.
Infatti, la stessa società opposta ha depositato la fattura azionata ed ha precisato che i consumi erano stati ricostruiti a seguito di una verifica, compiuta da tecnici di E-Distribuzione, nel corso della quale si è dato riscontro di una manomissione del contatore. Ed invero. Risulta attestato dai tecnici operanti la verifica in data 23.09.2020 del complesso di misura nel caso di specie – come rimosso in data 13.11.2019 dall'immobile in testa all'opponente ovverosia dal punto di prelievo in Francofonte (Sr), via Gabriele D'Annunzio n. 141 contraddistinto con numero
POD IT001E979303033 –, come una manomissione sia stata eseguita “sui tre tenoni posteriori di trattenuta calotta” nonché sul “circuito amperometrico nello specifico di un componente elettronico
(trimmer) installato in serie al filo di colore nero. (…) e sul “circuito antitamper (filo scollegato dalla sede) (…)”, con lo scopo di “di alterare la registrazione di energia e potenza prelevata (…)”.
Agli atti, risultano acquisite, altresì, sia la denuncia all'autorità giudiziaria, sia una serie di fotografie attestanti l'accertata manomissione del contatore in discussione.
Così stando le cose, la ricostruzione dei consumi ha avuto inizio dalla data del 29.09.2015 sino al
13.11.2019 da parte di E-Distribuzione - ovverosia dalla data di inizio del prelievo irregolare ed entro il periodo quinquennale di prescrizione precedente applicabile al caso di specie –, come da allegati in atti ed in base ai criteri di stima e di ricostruzione dei dati di misura dell'energia elettrica stabiliti per la ricostruzione dei consumi in caso di prelievi irregolari o di allacci abusivi, non sussistendo altre disposizioni regolatorie che consentano di determinare a posteriori i consumi di energia elettrica in caso di prelievi illeciti.
Orbene, l'opponente, rispetto i calcoli compiuti dal distributore della somma riportata nella fattura azionata, non ha allegato agli atti di causa alcuna documentazione idonea a dimostrare i propri assunti.
E' pur vero che di fronte alla contestazione del somministrato, è onere del somministrante fornire prova della corretta entità dei consumi addebitati al cliente, ma tale onere del fornitore sorge solo in presenza di una specifica contestazione della controparte, tale non potendo ritenersi la contestazione del tutto generica operata dall'opponente.
In ogni caso, come sopra riportato, la società opposta ha depositato, oltre all'estratto autentico notarile allegato già nella fase monitoria, la fattura come emessa sulla base della ricostruzione dei consumi operata dal distributore, nella quale sono dettagliati i consumi ricostruiti relativi al periodo in cui ha avuto luogo il prelievo irregolare dal 23.09.2015 al 13.11.2019.
La prova del credito si desume, altresì, dal verbale di verifica effettuata dai tecnici di E-Distribuzione, al quale deve attribuirsi fede privilegiata, trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico servizio.
Giova ricordare, sul punto, che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità va riconosciuta la natura di incaricato di pubblico servizio al dipendente addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore, poiché tali operazioni non si esauriscono in un'attività meramente materiale ma richiedono attività intellettive di valutazione e scelta, strumentali all'esercizio del pubblico servizio, fermo restando la natura di pubblico servizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica svolta, atteso che si tratta di un mercato regolamentato nell'interesse pubblico (Cass. penale n. 7566/2020).
Dunque, al rapporto di verifica n. 647678138 del 23.09.2020 deve attribuirsi fede privilegiata, trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico servizio, ovverosia dai funzionari
[...]
, con valore probatorio sull'an e sul quanum debeatur. CP_5
Infatti, il verbale di verifica redatto dai verificatori di E-Distribuzione, nell'esercizio del loro specifico compito, ha rilevanza probatoria propria di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione dei pubblici ufficiali;
tale qualifica non è stata persa a seguito della privatizzazione del gestore del servizio elettrico, in quanto, secondo il consolidato orientamento del Giudice Amministrativo (Consiglio di Stato, sentenze nn.
4711/02; 1206/01; 1303/02), la trasformazione di un ente pubblico in società per azioni non comporta, di per sé, il venir meno della qualifica pubblicistica, ove persistano i seguenti presupposti: controllo maggioritario dell'azionista pubblico e perseguimento di finalità d'interesse pubblico.
In ogni caso, la società venditrice si è limitata a raccogliere ed acquisire i dati, quali determinati dalla società distributrice, il cui operato non è dalla stessa sotto tale profilo sindacabile. Inoltre, a fronte delle generiche contestazioni di parte opponente, l'esito dei calcoli effettuati è attendibile, sulla base dei dati oggettivi acquisiti e non contestati nella loro coerenza matematica;
fra l'altro, circa l'accertata manomissione del contatore, parte opponente non ha fornito alcuna prova del diligente esercizio della vigilanza sul misuratore, come atta a precludere la commissione del fatto illecito da parte di terzi soggetti, con conseguente fondatezza della pretesa creditoria della società Controparte_1
[...]
La fattispecie in esame, integrando il prelievo abusivo di energia elettrica, come accertato in sede di verifica del 23.09.2020 a seguito della rimozione del contatore in data 13.11.2019, prevede un regime rigoroso in termini probatori da parte dell'opponente, il quale, tuttavia, non ha fornito alcuna prova che la manomissione sia avvenuta ad opera di un terzo a sua insaputa, nonostante la diligenza richiesta dalla fattispecie in esame affinché intrusioni di terzi non alterino il normale funzionamento del contatore (cfr. Cass. n. 13605/2019).
Deve, dunque, ritenersi fornita dalla società opposta la prova del fatto storico, relativa alla manomissione di cui al rapporto di verifica in atti ed al prelievo illegittimo di energia elettrica;
inoltre, nessun indizio di segno contrario è stato fornito dall'opponente che induca a ritenere che la captazione abusiva di energia elettrica sia avvenuta per un tempo inferiore a quello considerato nella fattura riportante la ricostruzione dei consumi beneficiati dall'opponente.
Così stando le cose, ne discende il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto n.
281/2022 dell'11.03.2022, reso dal Tribunale Ordinario di Siracusa nel procedimento R.G. n.
1076/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vanno determinate, in relazione al valore della causa ed in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, nell'importo pari ad Euro 3.387,00, ai valori medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria e decisoria per le quali ultime si applicano i valori minimi in ragione delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2319/2022 r.g., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 281/2022 dell'11.03.2022, reso dal Tribunale Ordinario di
Siracusa, Giudice dott. Giacomo Rota, nel procedimento R.G. n. 1076/2022;
- Pone le spese di lite a carico di parte opponente, che si liquidano in Parte_1
complessivi Euro 3.387,00, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed iva, se dovuta nella misura di legge, in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
Così deciso in Siracusa, in data 12.06.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011