Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2024, n. 7084
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Sentenza 15 marzo 2024

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In tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2024, n. 7084
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7084
    Data del deposito : 15 marzo 2024

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