Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2025
Oggetto: appello avverso R E P U B B L I C A I T A L I A N A la sentenza n. 26 anno 2024 In nome del popolo italiano del Tribunale di Spoleto-giudice L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A del lavoro pubblicata il
- S E Z I O N E L A V O R O - 07.02.2024- ripetizione composta dai magistrati: indebito previdenziale Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio Consigliera rel. Dr.ssa Francesca Altrui Consigliera
All' udienza del giorno 15 gennaio 2025 pubblicando il dispositivo all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 133 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass. p r o m o s s a d a
, CF nata in [...] il Parte_1 C.F._1
18.09.1960 e residente in [...], elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Massetti (CF:
) in Perugia alla Via Luigi Rizzo n. 83, C.F._2
PEC: che la rappresenta e difende in forza di Email_1 mandato esteso su foglio separato datato 06.08.2024 che il difensore ha autenticato e allegato alla busta di deposito telematico del ricorso in appello in data 07.08.2024
- appellante -
c o n t r o
Controparte_1
CF , con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n.21, agli effetti P.IVA_1 del presente atto elettivamente domiciliato in Perugia, presso l'Avvocatura INPS in via Canali 1 ed ivi presso i suoi procuratori Avv.ti Roberto Annovazzi (CF - PEC: t); C.F._3 Email_2
e , che rappresentano e difendono l' Parte_2 Parte_3 CP_1 congiuntamente e disgiuntamente, per procura generale alle liti, a rogito del
1
Raccolta n.7313
- appellato– avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 26 anno 2024 del Tribunale di Spoleto-giudice del lavoro pubblicata il 07.02.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
La controversia ha ad oggetto la contestazione, da parte della sig.ra
[...]
, della ripetibilità della somma di €. 7.480,62 erogatale Parte_1 dall' in data 03.06.2015, a titolo di indennità di disoccupazione NASPI, ma CP_1 non dovuta. Dinanzi al Tribunale Kasnia aveva rappresentato di avere ricevuto dapprima nel maggio 2016 un avviso con la richiesta di restituzione di tale importo, successivamente, nell'ottobre 2021, nel luglio 2022 e nel novembre 2022 avvisi di pagamento per il recupero delle prestazioni asseritamente indebite. Sostenne la ricorrente che la prestazione erogatale- che riteneva di natura assistenziale e sulla cui spettanza non si soffermava ad argomentare- non poteva essere legittimamente ripetuta dall' , in assenza di dolo della CP_1 percipiente. Il convenuto resistette all'avverso assunto e rivendicato la legittimità degli CP_1 avvisi di addebito notificati per il recupero del proprio credito, evidenziando, in punto di fatto, che la sproporzione fra il rateo dell'indennità effettivamente dovuto e quello erroneamente erogato dall' era talmente consistente ed CP_1 evidente da non poter ingenerare il benchè minimo affidamento in capo all'accipiens ed, in diritto, la non applicabilità al caso di specie dei principi affermatisi con riguardo alle prestazioni pensionistiche o assistenziali, richiamando piuttosto l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale (sent. n. 8/2023) in materia di indebito oggettivo sull'art. 2033 cod. civ., rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della CEDU. Il Tribunale di Spoleto respinse il ricorso sostanzialmente accogliendo la tesi dell' CP_1
Avverso la sentenza n. 26/2024 in data 07.02.2024 l'appellante ha proposto gravame denunciando in primo luogo la violazione o falsa applicazione dell'art. 2033 C.C.. Secondo l'appellante anche dopo la sentenza n. 8/2023 della Corte Costituzionale la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 10337 del 18.04.2023) aveva confermato che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale resta subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la 2 comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.: nel caso di specie difettava il dolo dell'accipiens che aveva percepito in buona fede la somma erogatale. Inoltre ha ricordato l'appellante come, riguardo al termine annuale entro il quale deve perentoriamente effettuarsi la verifica contabile, era stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, “in tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve CP_1 procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre) successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito”(Cass. Civ., Sez. Lav., 8 febbraio 2019, n. 3802; cfr. Cass. Civ., sez. VI, 26 luglio 2017, n. 1855111 4). Infine afferma l'appellante come, diversamente da quanto sostenuto dall' , CP_1 nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe sempre all' l'onere di provare i fatti costitutivi della CP_1 propria pretesa creditoria. In ogni caso la stessa pronuncia della Corte Costituzionale ricordata dal primo giudice aveva evidenziato come “particolari situazioni personali del debitore possono immediatamente palesare un impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dello stesso, sì da giustificare una inesigibilità temporanea dell'obbligazione di restituzione dell'indebito”; ed, ancora, che “in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”. Pertanto, secondo l'appellante, nel caso di specie, date le condizioni reddituali dell'accipiens - ammessa al gratuito patrocinio - documentate dall'ISEE, la pretesa restitutoria dell' sarebbe, quanto meno momentaneamente, CP_1 illegittima e meritevole di essere sospesa. Ha concluso invero l'appellante per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ previo accertamento dell'illegittimità dell'avviso di accertamento datato CP_1
27.05.2016 in relazione alla prestazione di disoccupazione cat. DS n. 563000, percepita dalla Sig.ra nel periodo ricompreso tra l'8.05.2014 e Pt_1
l'8.05.2015, voler dichiarare come non dovuto il credito per indebito previdenziale ivi dedotto e, per l'effetto, ordinare ad di interrompere ogni CP_1 azione di recupero di tale asserito credito nei confronti dell'appellante.”. Costituendosi in giudizio L' ha chiesto il rigetto dell'appello analiticamente CP_1 soffermandosi a contestare la fondatezza delle doglianze mosse da controparte.
3 In udienza i difensori delle parti hanno richiamato i rispettivi, opposti, scritti difensivi e questa Corte ha definito il grado di giudizio pubblicando all'sito della camera i consiglio ed in assenza delle parti alla sua lettura, il dispositivo che ora è riprodotto in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto nell'interesse di è infondato e va Controparte_2 respinto. 1 La prestazione erogata a nel corso dell'anno 2015 - di cui l'Istituto ha CP_2 richiesto la restituzione già nel maggio 2016 con avviso che ne prevedeva espressamente la possibilità di rateizzazione ( doc. n.1 dell'appellante ) e per la quale, infatti, emise successivamente un piano di recupero rateale ( doc. n. 5
) inviando alla debitrice una serie di periodici avvisi di pagamento ( quanto CP_1 meno nell'ottobre 2021, nel luglio 2022 e nel novembre 2022 per come documentato dall'appellante: documenti n. 3,4 e 5) - riguarda l'indennità di disoccupazione ( NAsPI) cui aveva effettivamente diritto per il periodo CP_2 maggio 2014-maggio 2015 per 360 giorni complessivi. Al momento dell'effettuazione dell'ultimo pagamento, per il periodo dal 09/04/2015 al 08/05/2015, in data 03/06/2015 anziché liquidare € 391,84 CP_1 liquidò € 7.982,22 ( documento 4 ): da qui l'indebito di € 7480.76, non CP_1 contestato nell'ammontare da parte dell'assicurata. Le precedenti liquidazioni mensili erano state tutte di importo mai superiore ad
€ 484,20 ( documento n. 4 ), in particolare la rata del mese di maggio 2015 CP_1 era stata dell'importo di €. 109,76.
2 Diversamente da quanto afferma l'appellante il diritto alla prestazione, ritenuta indebita dall' che ne pretende la restituzione, ricade sull'accipiens che si CP_1 oppone alla restituzione ed in tal senso non ha nemmeno tentato di CP_2 allegare il titolo che fondasse la legittimità di quella sproporzionata dazione.
3 La prestazione indebita in discussione non ha natura assistenziale, trattandosi di prestazione previdenziale chiaramente non pensionistica. Diversamente, allora, da quanto ancora preteso dall'appellante, deve escludersi l'applicabilità delle norme in materia di indebito previdenziale pensionistico, così come dei principi ormai consolidatisi in materia di indebito assistenziale:
“La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo
4 vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale” ( da ultimo cfr. CASS- Sez. L , n. 11659 - 30/04/2024).
4 Tanto chiarito, non è neppure invocabile dall'appellante il principio che nasce dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 8/2023 in punto di temporanea irripetibilità dell'indebito. Anche a voler prescindere dalle conclusioni di cui l'appellante chiede l'accoglimento- nelle quali non si fa alcun cenno, neppure subordinato, alla temporanea sospensione della ripetizione- non può mancare di osservarsi in primo luogo come l'Istituto creditore avesse sin da subito rappresentato alla debitrice la rateizzabilità della restituzione, provvedendovi poi con l'emissione di successivi avvisi di pagamento rateale;
in secondo luogo come quella pronuncia del giudice delle leggi si fondi sul necessario bilanciamento tra l'incolpevole affidamento dell'accipiens, tenuto anche conto delle condizioni reddituali del medesimo, ed il diritto al recupero del creditore. Nel caso di specie, però, un incolpevole affidamento nell'accipiens deve del tutto escludersi proprio in ragione dell'evidente sproporzione- quindi dell'evidente non spettanza- della liquidazione ricevuta da parte dell' rispetto ai precedenti CP_1 ratei dell'indennità, come già rilevato correttamente dal Tribunale.
5 In conclusione le argomentazioni spese dall'appellante a sostegno dell'impugnazione, già poco calzanti rispetto al tenore della sentenza impugnata, si rivelano prive di qualsiasi fondamento.
6 La regolazione delle spese processuali segue l'ordinaria regola della soccombenza, in assenza delle condizioni di cui all'art. 92 C.p.C.. La liquidazione è fatta in dispositivo seguendo i criteri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore controverso e dell'effettiva attività defensionale svolta per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
7 Infine, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un secondo importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P.Q.M.
Pronunciando nel contraddittorio tra le parti respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 26/2024 del giudice del lavoro di Controparte_2
Spoleto che, per l'effetto, conferma. Dichiara tenuta e condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali sostenute per il grado di giudizio, liquidate per compenso professionale in €. 2000,00, oltre accessori di legge. In capo all'appellante sussistono i presupposti processuali per il versamento di un secondo importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso a Perugia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025
5 La consigliera est. Dr.ssa Simonetta Liscio
Il Presidente Dr. Vincenzo Pio Baldi
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