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Sentenza 10 novembre 2024
Sentenza 10 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2024, n. 7619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7619 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 10.11.2024 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 17796/2023
TRA
, (C.F. , rappresentato e difeso unitamente e Parte_1 CodiceFiscale_1
disgiuntamente dagli avv.ti Nerino Allocati e Luigi De Gennaro giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
in persona del l. r. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Annantonia Romano, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.10.2023, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente della a far data dal 16.3.2017 con contratto di lavoro full Controparte_1
time a tempo indeterminato, adibito a mansioni di impiegato tecnico con inquadramento nel
VI livello di cui al CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi, deduceva che era stato retribuito mensilmente per 173 ore di lavoro, indipendentemente dal numero di ore effettivamente lavorate, precisando che, per ore
1 lavorative devono intendersi non solo quelle per le quali vi sia stata un'effettiva prestazione, ma anche quelle che, per obbligo di legge o di contratto, devono essere retribuite pur in mancanza di attività lavorativa (ore di assenza per ferie, permessi, festività etc., per le quali il prestatore di lavoro ha espressamente diritto alla relativa retribuzione.
Il lavoratore sottolineava che nel redigere mensilmente il cedolino paga, la società convenuta provvedeva innanzitutto ad elencare le ore lavorate nel mese, nell'accezione di cui sopra, specificando il numero di ore di lavoro effettivamente prestate, le ore di assenza per ferie, permessi, festività e quant'altro. Il tutto in perfetta aderenza con il calendario riportato nella parte laterale destra del cedolino paga, dove per ogni giorno del mese venivano annotate le ore da retribuire ed una sigla che ne indicava la causale, come da apposita legenda in calce. Il numero di ore lavorative/da retribuire per ciascun mese di lavoro non coincideva mai con la cifra fissa di 173 ore di retribuzione erogate dalla Per tale motivo, allo Controparte_1 specifico fine di far “quadrare” le risultanze contabili ed allineare il numero di ore lavorative alla misura fissa di 173, la società convenuta operava mensilmente una fittizia compensazione in busta paga, consistente nel portare rispettivamente “a debito” ovvero “a credito” - sotto un'apposita voce denominata “Conguaglio ore” - il plus orario ovvero il minus orario prestato. Deduceva il lavoratore che il senso pratico di questa macchinosa operazione (che la effettua mese per mese) apparentemente sembrava trovare la propria Controparte_1 giustificazione nel fatto che, nell'arco dell'anno solare di riferimento, le relative compensazioni a credito ed a debito dovevano alla fine azzerarsi reciprocamente. In realtà questo sistema di calcolo, secondo parte ricorrente, risultava penalizzante per il prestatore di lavoro: dal conguaglio annuale tra ore lavorative ed ore retribuite, difatti, emergeva sempre e comunque una differenza oraria per la quale il dipendente non riceveva alcuna retribuzione.
La secondo parte ricorrente, era ben consapevole di tale situazione dal Controparte_1 momento che fino a tutto l'anno 2015 (compreso) aveva sempre corrisposto nel mese di gennaio ai propri dipendenti un conguaglio annuale (riferito all'anno solare immediatamente precedente) con il quale venivano liquidate in busta paga le ore lavorative maturate in eccedenza alle 173 ore mensili e -di fatto- non retribuite. Il suddetto “Conguaglio ore anno” era ottenuto con la mera somma algebrica delle ore mensilmente annotate a debito ed a credito, il cui risultato finale era sempre un numero positivo, nel senso che corrispondeva ad un credito del prestatore di lavoro nei confronti della società. Dall'anno 2016 in poi, tuttavia, la aveva cessato di operare il conguaglio su base annuale, con la Controparte_1
conseguenza che essa non aveva più adempiuto alla propria obbligazione retributiva. Tanto premesso e dedotto il ricorrente col ricorso chiedeva: “A) Accertare e dichiarare che, per le
2 motivazioni di cui in premessa, il ricorrente ha diritto a percepire dal 16.3.2017 le differenze retributive conseguenti al conguaglio annuale ore lavorative, come più sopra calcolato e per
l'effetto B) Condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a corrispondere al ricorrente, per le causali ed i titoli sopra esposti, l'importo complessivo di € 684,38, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati come per legge. C) Con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso spese generali da attribuirsi ai procuratori costituiti per fattone anticipo”.
La società resistente, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente la propria natura di società in house providing e, nel merito, argomentava diffusamente sull'infondatezza della domanda proposta. In particolare, impugnava il contenuto tutto del ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal Sig. perché del tutto inammissibile ed improponibile, oltreché Pt_1 manifestamente infondato in fatto come in diritto, chiedendone l'integrale rigetto con ogni connaturato effetto. Nello specifico, dichiarava che il ricorrente non aveva mai effettuato prestazioni di lavoro straordinario ed anzi si era sempre attenuto all'ordinario orario di lavoro, né la società aveva mai autorizzato l'effettuazione di alcuna prestazione di lavoro straordinario. Asseriva che al rapporto di lavoro viene applicato il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi del 31 maggio 2011 e sue ss. mm. e ii. Il trattamento stipendiale viene corrisposto su base mensile ed era calcolato facendo applicazione del metodo della mensilizzazione in ossequio alle disposizioni recate dalla contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie e che con la retribuzione mensilizzata, venivano aggiunte e decurtate, come competenze e detrazioni, solo le ore eccedenti o mancanti (straordinari, assenze non retribuite, ecc.), rispetto ad una data retribuzione mensile ordinaria;
tali ore eccedenti e/o mancanti venivano computate a parte ed il calcolo delle relative maggiorazioni veniva operato con il metodo della paga oraria facendo applicazione dei divisori convenzionali previsti dal CCNL di riferimento. Tutto il resto veniva riportato sullo statino paga come mero valore figurativo. Concludeva, pertanto, rigettarsi integralmente la domanda perché inammissibile, improponibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto oltreché non provata. Vinte le spese.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter cpc, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato, in conformità all'orientamento espresso dal Tribunale di Napoli, in fattispecie del tutto similari (cfr. le altre, sentenza n. 288/2022 giudice dr.ssa Ciaramella;
sentenza n. 3144/21, giudice dr.ssa Catapano;
sentenza n. 6610/2021, Giudice dr.ssa
Mazzocca), le cui argomentazioni si richiamano integralmente, anche ai sensi dell'art 118
3 disp. att. cpc., condividendosi integralmente le motivazioni in fatto ed in diritto ivi esplicitate.
Preliminarmente, va analizzata la eventuale rilevanza di ogni questione che attiene alla natura di società in house della società convenuta.
Aderendo, pertanto, alle argomentazioni già svolte da altra giurisprudenza di merito di questa
Sezione Lavoro (v. sentenze in atti), va rammentato che alle società qualificate in house providing, nel corso degli ultimi anni, prima dell'entrata in vigore del d.lgs 175/2016, si sono applicati, in certi casi, il regime giuridico pubblico delle PP.AA. (come fossero enti pubblici non economici ai sensi dell'art. 165/2001), in altri casi, il regime privatistico, come previsto, per gli enti pubblici economici, anche dall'art. 2093 c.c.. Gli è, però che, proprio in virtù del d.lgs. 175/2016 sulle società partecipate che comprende nel suo raggio d'azione anche le società in house (art. 16), l'orientamento pubblicistico sembra dovere essere definitivamente superato. La ratio di fondo della riforma del 2016 è, invero, proprio quella di applicare alle società partecipate o controllate da enti pubblici il regime di diritto comune, salve le disposizioni speciali appositamente apprestate dal legislatore. Il d.lgs. n. 175/2016 non ha creato un nuovo modello o tipo di società a partecipazione pubblica da affiancare alle società commerciali disciplinate dal codice civile, bensì ha consolidato il sistema previgente, confermando il principio per cui l'amministrazione può “continuare a fare uso di alcune delle società disciplinate dal codice civile”.
In altri termini, il principio generale in materia di società a partecipazione pubblica è quello della riconduzione delle stesse alla disciplina delle società contenute nel codice civile e alle norme generali di diritto privato, salve le diverse disposizioni contenute nel Testo unico Art.
1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016. Il principio era già contenuto nella Relazione al codice civile del 1942 che, nell'illustrare la disciplina delle società partecipate dallo Stato, affermava: “... in questi casi è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge della società per azioni, per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme;
la disciplina comune della società per azioni deve, pertanto, applicarsi anche alle società con partecipazione dello
Stato o di enti pubblici, senza eccezioni, in quanto norme speciali non dispongano diversamente”.
La coerenza di tale orientamento (privatistico) ne ha determinato la ricezione in via legislativa avvenuta dapprima nell'art. 4, comma 13 del d.l. 95/2012 (Art.
4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche), convertito con modificazioni dalla L.
7.8.2012 n. 135 (poi abrogato dall'art. 217 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), quindi nell'art. 14
D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TU in materia di società a partecipazione pubblica), come
4 modificato dal D.lgs. 16.6.2017 n. 100 (Pubblicato nella GU 26.6.2017), correttivo imposto dalla sentenza della Corte Cost. n. 251/2016, oltre che dalla necessità di riscontrare le esigenze emerse dagli operatori di settore a quasi un anno dalla entrata in vigore del TU. Tale decreto costituisce l'attuazione di alcune delle deleghe che la legge n. 124 del 7 agosto 2015
(la c.d. “Riforma Madia”) aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Ciò premesso, va quindi evidenziato che i rapporti di lavoro nell'ambito delle società in house sono regolati dal diritto del lavoro nell'impresa privata
(ovvero dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori e dalle altre leggi extra-codicistiche applicabili all'impresa privata) con applicazione della contrattazione collettiva del settore privato di riferimento e non di quella dei comparti pubblici. L'art. 19 comma 1 del citato decreto rinvia alla contrattazione collettiva applicabile, salve le deroghe espresse. Tra queste si possono annoverare le norme in materia di retribuzione e di contenimento della spesa che, naturalmente, interferiscono pesantemente sulla dinamica della contrattazione collettiva, senza riconoscere alcun ruolo ai sindacati (v. art. 11 comma 6 e art. 19, commi 5 e 6). Al di là di ciò, l'applicabilità della disciplina privatistica e, nello specifico, della contrattazione collettiva invocata a fondamento della domanda, rende irrilevante la natura in house della convenuta. Nel merito, i lavoratori rivendicano la retribuzione, commisurata alla effettiva quantità della prestazione lavorativa, per le ore lavorate in più e non retribuite, la cui prova risiederebbe nelle stesse buste paga elaborate dal datore di lavoro. Più nel dettaglio, dall'esame delle buste paga mensili, secondo la ricostruzione offerta dalla difesa degli istanti , nell'ipotesi in cui le ore lavorate nel mese siano state inferiori a quelle retribuite su base fissa pari a173 ore mensili, il minus orario viene tradotto nel corrispondente valore economico e indicato a debito nella colonna “competenze”; nell'ipotesi contraria, in cui, cioè, le ore effettivamente lavorate siano state superiori al monte complessivo di 173, il surplus orario viene calcolate a credito per il lavoratore e indicato nella colonna “trattenute”. Nella busta paga di gennaio di ciascun anno, poi, la società opera il “conguaglio ore” tra il surplus ed il minus orario dell'intero anno. L'esito di tale conguaglio per gli anni 2016 e 2017 aveva determinato un credito in favore dei lavoratori istanti di alcune ore che, di conseguenza dovevano ritenersi non essere state retribuite.
I lavoratori assumono che tale meccanismo di compensazione trovi fondamento nella previsione di cui all'art. 31 del CCNL nel testo ratione temporis applicabile. La norma contrattuale stabilisce: “Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media
5 plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali. Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della r.s.u., e, ove ancora non costituita, alle r.s.a. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare. Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la 45° ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca;
in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno cinque giorni, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale, e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione all'infungibilità delle mansioni svolte. Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data. Resta inteso che, in caso di cambio d'appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo non fruite. Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multi-periodale per i servizi di pulizia negli impianti industriali, sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti”. Parte convenuta ha contestato che la norma possa trovare applicazione nei confronti dei lavoratori istanti, che sono tenuti ad osservare un orario di lavoro fisso e non multi-periodale. Ritiene il giudicante che la contestazione non vale ad escludere la fondatezza della domanda, perché è assorbente che, a fronte di una certa flessibilità dell'orario di lavoro, le parti sociali abbiano previsto il pagamento della retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. E la circostanza che ciò è quanto nei fatti si è verificato non è,
6 invero, contestato, ed emerge chiaramente dall'esame delle buste paga. A ben vedere la contestazione della società convenuta verte in ordine al criterio di lettura delle buste paga dalle quali non emergerebbe affatto lo svolgimento di lavoro straordinario.
La tesi di parte convenuta non può però essere condivisa.
La prova che le ore lavorate non corrispondano a 173 (in più o in meno) e che, ciononostante, la retribuzione mensile non muta si trae sommando, proprio, il numero di “ore lavorate” indicato in busta paga e le ore ulteriori che non corrispondo a effettiva prestazione lavorativa resa ma alla fruizione di istituti (quali ferie, festività, malattia, assemblea ecc…) di cui il lavoratore ha diritto per legge o contratto. Queste ore vanno ad aggiungersi alle “ore lavorate” nel mese ed il risultato di tale sommatoria dovrebbe corrispondere al monte ore mensile di
173 ore.
Laddove ciò non è successo, sia in difetto che in eccesso, si è verificato, rispettivamente, che il lavoratore ha percepito una retribuzione superiore ovvero inferiore alle ore effettivamente prestate perchè sempre corrispondente alla misura mensilizzata sul parametro di 173: in alcuni casi, quindi, ha lavorato di meno, in altri, ha svolto lavoro straordinario ma ha sempre percepito lo stesso trattamento economico. La compensazione tra le ore di lavoro al di sotto e al di sopra della soglia di 173 dà, per l'appunto, luogo al cd “conguaglio” che, per gli anni
2016 e 2017 è stato, seppure per poche ore, di segno positivo in favore dei lavoratori.
È, quindi, corretta la ricostruzione di cui alla difesa di parte ricorrente, per la quale, attraverso il meccanismo della paga mensilizzata, la retribuzione viene ad essere calcolata in ragione di una somma fissa e comprende, oltre alle ore di lavoro ordinario effettivamente svolte, tutti gli altri istituti a cui non corrisponde una effettiva prestazione quali: ferie, festività, permessi retribuiti, festività infrasettimanali, festività soppresse. Seppure, quindi non effettivamente lavorate, le ore corrispondenti a tali istituti di legge, vanno a comporre il massimale orario mensile cui è parametrata la retribuzione, per l'appunto mensilizzata.
Ne consegue che, per verificare se il lavoratore abbia svolto lavoro straordinario o piuttosto abbia lavorato per meno ore rispetto al parametro di 173 non è sufficiente guardare al solo dato delle “ore lavorate” di cui in busta paga, ma occorre anche verificare quante siano state le ore per le quali si è astenuto dal lavoro, fermo comunque diritto ad essere retribuito.
Così letto il dato “ore lavorate”, dall'esame delle buste paga risulta che, in alcuni casi, nonostante le “ore lavorate” siano state inferiori a 173, sommando queste con le ore
7 corrispondenti alla fruizione di altri istituti, vi è stato un surplus di ore lavorate le quali, quindi, sono state valorizzate nella loro eccedenza rispetto a 173, nella colonna “competenze”, generando un credito in favore del lavoratore.
Viceversa, è accaduto che, il risultato della sommatoria sia stato inferiore a 173 e, quindi, il minus è stato ugualmente valorizzato nella colonna “trattenute”, generando, questa volta, un debito a carico del lavoratore. È bene osservare che è corretto ritenere che, per mese per mese, lo sbilancio in termini di superamento o meno del tetto mensile non porta ad alcun reale modifica degli importi corrisposti in busta paga ma serve unicamente alla “quadratura” della contabilità mensile. È altrettanto vero, però, che, invece, alla fine di ciascun anno, lo scollamento tra ore lavorate e monte ore mensile retributivo viene ad essere giustificato, per il principio di sinallagmaticità delle prestazioni, attraverso il conguaglio tra le ore lavorate in più e quelle in meno. Risulta pertanto infondata in punto di diritto ogni eccezione circa la insussistenza di un obbligo al pagamento degli importi in questa sede rivendicati a titolo di
“conguaglio ore”.
Quand'anche, infatti, non fosse applicabile la previsione di cui all'art. 31 del CCNL (che, per vero, neppure risulta propriamente essere il fondamento della domanda), discende dall'esame delle buste paghe che, per le oscillazioni dell'orario di lavoro, anche se di non rilevante entità,
l'azienda ha operato, sulla base dei dati mensilmente annotati in busta paga –in questo senso solo figurativi-, un conguaglio su cifra annuale tra ore di lavoro effettuate in più o in meno, in relazione alle quale il lavoratore ha percepito, in base al CCNL, la retribuzione come se avesse sempre lavorato secondo il normale orario di lavoro contrattuale di 173 ore.
Ragionare diversamente significherebbe ammettere che la società corrisponda un trattamento retributivo avulso dall'effettivo monte ore lavorato, sia in danno dei lavoratori che, in ipotesi di ore lavorate sotto la soglia di 173, in danno dello stesso datore di lavoro e in spregio dei principi di sinallagmaticità e proporzione delle prestazioni.
Ritenuto, in definitiva, che dalle buste paga oggetto di controversia, risulti un credito in favore dei lavoratori per le ore di lavoro oltre il monte di 173 mensili, al netto del conguaglio con le ore in meno lavorate nell'arco dell'anno, la convenuta va, pertanto, condannata al pagamento dell'importo di € 678,18, come da nuovi conteggi depositati in data 22.10.2024, tenuto conto che il rapporto di lavoro tra il Sig. e la società Parte_1 Controparte_1
è sorto nel mese di marzo 2017, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla
[...]
8 maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo, nella misura come indicata in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta, della serialità della controversia, peraltro, per somme di esigua entità.
PQM
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 678,18, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 321,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa con attribuzione.
Si comunichi
Napoli, 10.11.2024
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
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