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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R . G . 3 4 9 2 / 2 0 2 4
T R I B U N A L E D I T R E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
dato atto che l'udienza del 25/03/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.;
esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
autorizza
la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti dalle parti, da intendersi sostitutive degli incombenti ex artt. 281 sexies c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
dispone
come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente, con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice
dott. Marco Saran
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta al n. r.g. 3492 del 2024, promossa da:
(c.f. , in persona dell'amministratore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con l'avv. MANFRE' CINZIA - appellante
contro
(c.f. ), con l'avv. FAVERO RICCARDO – appellato CP_1 C.F._1
nonché contro
(c.f. ) in persona del Controparte_2 C.F._2
legale rappresentante pro tempore – appellata contumace
* * *
OGGETTO: Altri contratti d'opera;
CONCLUSIONI:
- per parte appellante:
“– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza
impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere l'appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 36/2024 emessa dal Giudice di Pace di Treviso, Dott.ssa
Nugnes nell'ambito del giudizio N.R.G. 6128/2014, pubblicata in data 11.1.2024, mai notificata,
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“NEL MERITO: respingersi la domanda avversaria.
2 IN VIA RICONVENZIONALE: condannarsi la società alla restituzione di € 1.192,50 CP_3
indebitamente versata dal Condominio.
NEI CONFRONTI DEL TERZO: condannarsi il signor alla restituzione della somma CP_1
di € 1.192,50 anche in via alternativa rispetto alla domanda riconvenzionale sopra svolta nei confronti
della società . In ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, dichiararsi il signor CP_2
unico legittimato passivo delle domande stesse, con conseguente sua condanna al CP_1
pagamento di quanto sarà accertato e/o tenere manlevato e indenne il ”; Parte_1
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle controparti per tutti i
motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per
legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
- per parte appellata : CP_1
“Dichiarare inammissibile l'atto di appello del contro la sentenza n. Parte_1
36/2024 del Giudice di Pace di Treviso pubblicata l'11.1.2024;
Rigettare ogni domanda del e per l'effetto confermare integralmente la Parte_1
Sentenza n. 36/2024 del Giudice di Pace di Treviso pubblicata l'11.1.2024 ovvero, in subordine,
condannarsi solo ed unicamente l'appellante al pagamento ad Parte_1 CP_2
del credito derivante dalle fatture n. 57 del 31.12.2013 e n. 1 dell'1.1.2014 per arricchimento
ingiustificato o senza causa.
Rigettarsi la domanda riconvenzionale del . Parte_1
In ogni caso esclusione e rigetto delle pretese del nei confronti di Parte_1 [...]
in via principale e/o riconvenzionale;
CP_1
In ogni caso condannare il alla rifusione integrale ad delle Parte_1 CP_1
spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello del 10 luglio 2024, il , in Parte_1
persona dell'amministratore pro tempore, ha convenuto in giudizio
[...]
- in persona del legale rappresentante pro tempore – e il precedente Controparte_2
3 amministratore del condominio , al fine di ottenere la riforma della CP_1
sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 36 / 24, emessa a definizione del giudizio n. r.g.
6128 / 24, con cui il è stato condannato al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2
della somma di € 2.205,00 - oltre interessi - a saldo dei servizi di pulizia di cui alle fatture n.
57/2013 e n. 1/2014, oltre che alla condanna al pagamento delle spese del giudizio in misura di € 1.265,00 (oltre accessori) cadauno a favore di e del terzo chiamato CP_2 [...]
. CP_1
Il in particolare, ha proposto il presente appello lamentando che il Parte_2
Giudice di Pace ha erroneamente applicato gli artt. 1130, 1131 e 1135 c.c., oltre al travisamento delle risultanze istruttorie.
L'appellato si è costituito in giudizio, eccependo in via pregiudiziale CP_1
l'inammissibilità dell'appello in quanto “privo di indicazione specifica del capo o dei capi della
sentenza impugnati” e, nel merito, chiedendone il rigetto e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata. Secondo l'appellato, il Giudice di prime cure ha infatti ineccepibilmente statuito in ordine alla controversia per cui è causa, qualificando correttamente la fattispecie ed applicando gli articoli di riferimento.
In particolare l'appellato ha così concluso in atto introduttivo, ovvero:
“- respingere in via preliminare e/o pregiudiziale le istanze di sospensione e/o revoca della provvisoria
esecutività della sentenza impugnata per assenza dei presupposti di legge;
- dichiarare inammissibile l'atto di appello del contro la sentenza n. 36/2024 Parte_1
del Giudice di Pace di Treviso pubblicata l'11.1.2024;
- rigettare ogni domanda di cui all'atto di appello del e per l'effetto Parte_1
confermare integralmente la Sentenza n. 36/2024 del Giudice di Pace di Treviso pubblicata
l'11.1.2024;
- In ogni caso condannare il alla rifusione integrale ad delle Parte_1 CP_1
spese e degli onorari di causa”;
non si è costituita in giudizio, nonostante la Controparte_2
ritualità della notifica ed è stata dichiarata contumace.
4 E' stata sospesa, ex artt. 283 e 350 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 36
/ 24, emessa a definizione del giudizio avanti al Giudice di Pace di Treviso r.g. 6128 / 24,
apparendo l'impugnazione contraddistinta da manifesta fondatezza
In assenza di richieste istruttorie, la controversia è stata ritenuta la causa matura per la decisione e di non particolare complessità, assegnando termine sino al 17 marzo 2025 per brevi note conclusive.
E' stato da ultimo assegnato termine per note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive rispetto alla discussione ex artt. 350 comma III e 281 sexies c.p.c.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni.
La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata a seguito del deposito di note difensive autorizzate, da intendersi sostitutive rispetto alla discussione.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.Va innanzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, risultando inequivoci i motivi di impugnazione e le parti della sentenza impugnate, atteso che si lamenta che il
Giudice di Pace ha erroneamente applicato gli artt. 1130, 1131 e 1135 c.c., oltre ad aver travisato le risultanze istruttorie.
Nel merito, l'appello risulta fondato e la sentenza di prime cure va pertanto integralmente riformata, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente, si osserva a questo punto che l'assemblea non ha conferito alcun potere all'amministrazione di incaricare un'impresa specializzata di provvedere all'esecuzione periodica di attività di pulizia nell'interesse del condominio (si rinvengono, al più, delle sporadiche mail di alcuni condomini che si lamentano con l'amministratore della sporcizia).
Va pertanto stabilito se l'iniziativa assunta, ovvero il conferimento ad opera dell'amministratore di un incarico - ad una ditta specializzata - di procedere all'esecuzione continuativa di lavori di pulizia nell'interesse del condominio (avendo l'assemblea
5 espressamente respinto una delibera di spesa sulla questione – cfr. infra) rientri o meno tra le attribuzioni dell'amministratore ex art. 1130 c.c.
La risposta è negativa, in quanto quella assunta non è nella fattispecie attività sussumibile tra quelle che competono all'amministratore di cui ai numeri 3) e 4) del comma I del citato articolo (non si tratta, infatti, di iniziativa volta a erogare una spesa finalizzata ad una manutenzione ordinaria estemporanea o a consentire l'esercizio delle parti comuni, né
infine quello assunto può ritenersi un atto di natura conservativa), con conseguente evidenza – sulla questione - che “il rapporto di mandato dell'amministratore, tenuto conto delle
peculiarità proprie del condominio, si deve svolgere nei limiti delle attribuzioni indicate dall'art. 1130
c.c., i quali possono essere superati solo se il regolamento di condominio o l'assemblea riconoscano
maggiori poteri all'amministratore. In materia condominiale, inoltre, anche le spese
di manutenzione ordinaria e quelle fisse relative ai servizi comuni essenziali necessitano di
un'esplicita approvazione assembleare la quale è espressamente richiesta dall'art. 1135 n. 2 c.c.,
indistintamente, per tutte "le spese occorrenti durante l'anno" e non solo per le spese di
straordinaria manutenzione a cui si riferisce l'art. 1135 n. 4 c.c.” (cfr. Tribunale Napoli sez. IV,
14/05/2024, n.5091 – banca dati de jure).
In senso conforme si pone, peraltro, la stessa pronuncia di legittimità citata dall'appellato,
ove afferma nella sua parte motiva che “… il criterio discretivo tra atti di ordinaria
amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e
vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario
bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall'art.
6 particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell'assemblea
condominiale…” (cfr. Cassazione, n. 20136 del 17 agosto 2017).
Quella assunta, per i motivi sopra esposti, è da qualificarsi quale iniziativa straordinaria, in ordine alla quale doveva provvedere l'assemblea ex art. 1135 c.c., in assenza del requisito dell'urgenza.
Nella fattispecie non è stata infatti provata la natura urgente dell'iniziativa assunta, che avrebbe eventualmente legittimato l'amministratore ad incaricare un terzo dell'intervento straordinario da effettuarsi (fermo comunque l'onere per l'amministratore, anche in ipotesi di urgenza, di riferire alla prima assemblea utile).
Tale non può ritenersi la mera presenza di sporcizia da pulire e ciò a maggior ragione ove si consideri che l'assemblea aveva in precedenza non approvato una delibera di spesa -
quale quella poi assunta unilateralmente dall'amministratore - in quanto la maggioranza dei condomini aveva ritenuto eccessivo il preventivo e deciso di non incaricare alcuna impresa di pulizie (cfr. doc. 10 fascicolo di parte appellata, per come già oggetto di precedente produzione). A differenza di quanto sostenute dall'appellato, infatti, la generica disponibilità di alcuni condomini a conferire un incarico ad un'impresa di pulizie per un importo annuo di spesa € 3.500,00 (in luogo degli € 9.500,00 di cui al preventivo esaminato)
non è stata oggetto di alcuna formale delibera assembleare di spesa, in quanto risulta da ultimo approvato un preventivo che non prevede alcuna spesa a tale titolo.
Va pertanto richiamata la condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui l'iniziativa contrattuale dell'amministratore – assunta debordando dalle proprie attribuzioni - non determina l'insorgenza di alcun obbligo di contribuzione dei condomini, in quanto non trova “… applicazione il principio secondo cui l'atto compiuto, benché irregolarmente, dall'organo
di una società resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento
sull'operato e sui poteri dello stesso, giacché i poteri dell'amministratore del e Parte_1
dell'assemblea sono delineati con precisione dagli artt. 1130 e 1335 c.c., che limitano le attribuzioni
del primo all'ordinaria amministrazione, mentre riservano alla seconda le decisioni in materia di
amministrazione straordinaria;
né il terzo può invocare l'eventuale carattere urgente della
prestazione commissionatagli dall'amministratore, valendo tale presupposto a fondare, ex art. 1135,
7 ultimo comma, c.c., il diritto dell'amministratore al rimborso selle spese nell'ambito interno al
rapporto di mandato” (cfr. Cassazione, Sezione 6, 17/08/2017, n. 20136).
Per quanto sopra esposto, previo rigetto dell'eccezione di inammissibilità, l'appello va accolto e la sentenza del Giudice di Pace va riformata integralmente, dovendo essere rigettata la domanda proposta da - in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore - nei confronti del in persona Parte_2
dell'amministratore pro tempore, in quanto infondata e non sussistendo alcun obbligo di contribuzione dei condomini, nella fattispecie, a favore della ditta sopra indicata.
2. Viene inoltre accolta, sulla scorta dei principi sopra richiamata, la domanda riconvenzionale formulata dal , in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore.
Per l'effetto, viene condannato a rifondere al in persona CP_1 Parte_1
dell'amministratore pro tempore, la minor somma in precedenza da lui stesso corrisposta all'impresa di pulizie - con fondi del condominio - ovvero € 1.192,50 (quanto sopra oltre ad interessi nella misura del tasso legale dalla data della domanda giudiziale di primo grado al soddisfo).
Si stima infatti equo che la condanna in questione, per come chiesta dal in via Parte_1
alternativa a carico delle parti appellate, sia posta a carico dell'amministratore CP_1
-ovvero del soggetto che ha improvvidamente assunto un'iniziativa contrattuale straordinaria senza previa approvazione o successiva ratifica dell'assemblea - e non a carico dell'impresa di pulizia (soggetto che, in base all'istruttoria orale espletata e desumibile dai verbali di causa di primo grado, i lavori di pulizia li ha comunque eseguiti).
La domanda proposta in via subordinata dall'appellato (ovvero di “condannarsi solo ed
unicamente l'appellante al pagamento ad del credito derivante Parte_1 CP_2
dalle fatture n. 57 del 31.12.2013 e n. 1 dell'1.1.2014 per arricchimento ingiustificato o senza causa)
è tardivamente formulata, in quanto proposta per la prima volta in note conclusive (né si
8 tratta di domanda che risulta formulata in uno alla comparsa di costituzione e risposta avanti al Giudice di Pace).
3. La riforma nel merito della sentenza determina la rivisitazione di quanto disposto in punto di rifusione delle spese di lite in primo grado.
A tal riguardo, si ritiene equa una compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della peculiare natura della fattispecie ed in particolare attesa l'esistenza di giurisprudenza di merito difforme da quella sopra riportata (la quale, pur non condivisibile per le ragioni sopra esposte, viene nondimeno valorizzata ai limitati fini di cui al riparto tra le parti delle spese di lite).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata o comunque disattesa, così dispone, previo rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello e ad integrale riforma della sentenza di primo grado impugnata:
1) rigetta la domanda proposta da - in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore - nei confronti del , in persona dell'amministratore Parte_2
pro tempore, in quanto infondata;
2) accoglie la domanda riconvenzionale formulata dal , in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, nei confronti di , condannando quest'ultimo a CP_1
rifondere al in persona dell'amministratore pro tempore, la somma di € 1.192,50, oltre Parte_1
ad interessi nella misura del tasso legale dalla data della domanda giudiziale di primo grado al
soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 25/03/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1135 c.c., comma 2, riposa sulla "normalità" dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione
e del godimento dei beni comuni, sicchè gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore
utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro