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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 06/08/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nato in [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Prezioso Vincenza e domiciliato presso il suo studio in Riva del Garda viale Dante n.90, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata in [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall' avv. Zampiccoli Cinzia e domiciliata presso il suo studio in Arco via Negrelli n.31, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 05.11.2018 in Ledro preso atto che all'udienza del 30.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_2 Controparte_1
1) i coniugi vivranno separati, salvi gli obblighi di legge e nel reciproco rispetto;
2) La figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; i genitori dovranno concordare fra loro le questioni di particolare interesse per la figlia, come educazione, salute, scuola, ecc. tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni.
3) L'abitazione familiare sita in Riva del Garda (TN), via Pola n. 9 viene assegnata alla GN , che provvederà a pagare il relativo Parte_2
canone di locazione, pari ad € 500,00 mensili, con decorrenza dal mese di maggio 2025.
Il NO verserà le spese condominiali arretrate dovute Parte_1
sino alla data del 31 dicembre 2023, pari a euro 693,71, mentre la GN
pagherà le spese condominiali con decorrenza dal giorno 1 Parte_2
gennaio 2024.
pag. 2 di 7 Alla scadenza del contratto di locazione e, in ogni caso, al momento del rilascio, anche antecedente, della casa familiare da parte della GN
[...]
il deposito cauzionale spetterà al NO . Pt_2 Parte_1
4) Il NO potrà vedere e tenere con sé con modalità Parte_1 Per_1
diverse, come sotto meglio precisate, graduate a seconda dell'età della minore: si precisa che quando non sarà a scuola o non dovrà esservi Per_1
accompagnata, i genitori la accompagneranno o riprenderanno dall'altro genitore in modo alternato. fino al compimento dei sei anni:
- starà con il padre a week-end alternati, dal sabato alle ore 9.00 Per_1
fino al lunedì mattina, quando verrà riaccompagnata a scuola, o, nel periodo non scolastico, sino alle ore 15.30;
- nelle settimane che si concludono con il week-end di competenza paterna, starà con il padre 1 giorno infrasettimanale, il martedì, dall'uscita di Per_1
scuola fino alle ore 20.00, dopo cena, o, nel periodo non scolastico, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, dopo cena;
- nelle settimane che si concludono con il week-end di competenza materna, starà con il padre 2 giorni infrasettimanali: il mercoledì, Per_1
dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente, quando la riaccompagnerà a scuola oppure, in periodo non scolastico, dalle ore 16.00 sino alle ore 9.00 del mattino seguente nonché il giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore
20.00, oppure, in periodo non scolastico, dalle ore 16.00 sino alle ore
20.00. dopo il compimento dei sei anni:
- starà con il padre a week-end alternati, dal venerdì all'uscita di Per_1
scuola oppure, in ipotesi di venerdì non scolastico, dalle ore 15.30, fino al pag. 3 di 7 lunedì successivo, allorquando il padre la riaccompagnerà a scuola oppure, in ipotesi di lunedì non scolastico, sino alle ore 15.30;
- nelle settimane che si concludono con il week-end di competenza paterna, starà con il padre 1 giorno infrasettimanale, il martedì, dall'uscita di Per_1
scuola sino alla mattina seguente, quando verrà riaccompagnata a scuola oppure, in periodo non scolastico, dalle ore 16.00, sino alla mattina seguente alle ore 9.00;
- nelle settimane che si concludono con il week-end di competenza materna, starà con il padre 2 giorni infrasettimanali consecutivi, Per_1
ovvero il mercoledì e il giovedì, dall'uscita di scuola del mercoledì sino alla mattina del venerdì, quando il padre la riaccompagnerà a scuola, oppure, in periodo non scolastico, dalle ore 16.00 del mercoledì sino alle ore 9.00 del venerdì.
5) durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore due Per_1
settimane non consecutive fino al compimento dei 6 anni ed eventualmente anche consecutive dopo il compimento dei 6 anni.
I genitori si comunicheranno entro il mese di aprile di ogni anno le settimane di propria competenza.
6) quanto alle vacanze natalizie, trascorrerà con ciascun genitore Per_1
alternativamente la Vigilia di Natale e il giorno di Natale, nonché S.
Silvestro e Capodanno, oltre ad una settimana, sempre in via alternata (dal
26 al 31 dicembre alle ore 14.00 e dal 31 dicembre al 6 gennaio alle ore
14.00).
Quanto alle vacanze pasquali, trascorrerà con ciascun genitore Per_1
alternativamente il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta nonché metà delle vacanze pasquali.
pag. 4 di 7 7) Ogni genitore potrà contattare telefonicamente tramite Per_1
videochiamata alle ore 19.30.
8) I genitori si impegnano a non ospitare nella propria abitazione un nuovo compagno/compagna per almeno un anno dal deposito del presente ricorso.
9) A partire dal mese di maggio 2025, il NO Parte_1
corrisponderà alla GN , quale contributo per il Parte_2
mantenimento di l'importo mensile di € 400,00, da versarsi, Per_1
mediante bonifico bancario, entro il giorno 17 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat;
10) Le spese straordinarie per sono regolate secondo le Linee Guida Per_1
adottate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017, da intendersi come qui integralmente richiamato, fatto salvo quanto di seguito specificato, e sono da suddividersi tra i genitori in ragione di una metà ciascuno.
Per le spese che richiedono preventivo accordo, il genitore che intende sostenere la stessa provvederà a darne comunicazione, anche tramite whatsapp, all'altro genitore che dovrà, entro il termine di 7 giorni, dare il proprio assenso o motivato dissenso all'assunzione stessa della spesa. In ipotesi di mancata comunicazione, la spesa sarà da considerarsi approvata.
Le spese dovranno essere rimborsate entro 15 giorni al genitore che le ha anticipate, previa esibizione della documentazione che attesti la spesa e l'avvenuto pagamento, su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella relativa richiesta.
Le spese saranno rimborsate al netto di abbuoni, provvidenze specifiche, rimborsi e buoni di servizio comunque erogati.
pag. 5 di 7 11) L'assegno unico nazionale (assegno INPS) e l'assegno unico provinciale (AUP), così come ogni altra provvidenza, spettano esclusivamente ed integralmente alla GN anche se percepiti Parte_2
P dal NO con decorrenza dal mese di maggio 2025. Pt_2 Parte_1
Le detrazioni fiscali per i figli, ove previste, saranno fruite da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, fatta salva l'ipotesi in cui, non avendo il relativo diritto uno dei genitori, ne fruisca l'altro nella misura del
100%.
Gli oneri deducibili per le spese straordinarie indicate al precedente punto
10) spetteranno ai genitori al 50% ciascuno, se rimborsate.
12) I ricorrenti si danno sin d'ora l'autorizzazione alla richiesta di documenti per sé e per la figlia validi per l'espatrio.
13) I ricorrenti dichiarano e riconoscono di essere entrambi economicamente autosufficienti e, fermo l'adempimento delle obbligazioni assunte nel presente atto, dichiarano di avere risolto ogni questione economico/ patrimoniale avente causa nel matrimonio e/o relativa alla casa familiare nonché di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo, rinunciando quindi fin d'ora a qualsivoglia azione e/o eccezione e a far valere ragioni reciproche di credito.
14) Le parti dichiarano che non pendono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse.
15) Spese legali integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale, con la precisazione che la GN
[...]
è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.” Pt_2
pag. 6 di 7 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 31.7.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nato in [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Prezioso Vincenza e domiciliato presso il suo studio in Riva del Garda viale Dante n.90, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata in [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall' avv. Zampiccoli Cinzia e domiciliata presso il suo studio in Arco via Negrelli n.31, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 05.11.2018 in Ledro preso atto che all'udienza del 30.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_2 Controparte_1
1) i coniugi vivranno separati, salvi gli obblighi di legge e nel reciproco rispetto;
2) La figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; i genitori dovranno concordare fra loro le questioni di particolare interesse per la figlia, come educazione, salute, scuola, ecc. tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni.
3) L'abitazione familiare sita in Riva del Garda (TN), via Pola n. 9 viene assegnata alla GN , che provvederà a pagare il relativo Parte_2
canone di locazione, pari ad € 500,00 mensili, con decorrenza dal mese di maggio 2025.
Il NO verserà le spese condominiali arretrate dovute Parte_1
sino alla data del 31 dicembre 2023, pari a euro 693,71, mentre la GN
pagherà le spese condominiali con decorrenza dal giorno 1 Parte_2
gennaio 2024.
pag. 2 di 7 Alla scadenza del contratto di locazione e, in ogni caso, al momento del rilascio, anche antecedente, della casa familiare da parte della GN
[...]
il deposito cauzionale spetterà al NO . Pt_2 Parte_1
4) Il NO potrà vedere e tenere con sé con modalità Parte_1 Per_1
diverse, come sotto meglio precisate, graduate a seconda dell'età della minore: si precisa che quando non sarà a scuola o non dovrà esservi Per_1
accompagnata, i genitori la accompagneranno o riprenderanno dall'altro genitore in modo alternato. fino al compimento dei sei anni:
- starà con il padre a week-end alternati, dal sabato alle ore 9.00 Per_1
fino al lunedì mattina, quando verrà riaccompagnata a scuola, o, nel periodo non scolastico, sino alle ore 15.30;
- nelle settimane che si concludono con il week-end di competenza paterna, starà con il padre 1 giorno infrasettimanale, il martedì, dall'uscita di Per_1
scuola fino alle ore 20.00, dopo cena, o, nel periodo non scolastico, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, dopo cena;
- nelle settimane che si concludono con il week-end di competenza materna, starà con il padre 2 giorni infrasettimanali: il mercoledì, Per_1
dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente, quando la riaccompagnerà a scuola oppure, in periodo non scolastico, dalle ore 16.00 sino alle ore 9.00 del mattino seguente nonché il giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore
20.00, oppure, in periodo non scolastico, dalle ore 16.00 sino alle ore
20.00. dopo il compimento dei sei anni:
- starà con il padre a week-end alternati, dal venerdì all'uscita di Per_1
scuola oppure, in ipotesi di venerdì non scolastico, dalle ore 15.30, fino al pag. 3 di 7 lunedì successivo, allorquando il padre la riaccompagnerà a scuola oppure, in ipotesi di lunedì non scolastico, sino alle ore 15.30;
- nelle settimane che si concludono con il week-end di competenza paterna, starà con il padre 1 giorno infrasettimanale, il martedì, dall'uscita di Per_1
scuola sino alla mattina seguente, quando verrà riaccompagnata a scuola oppure, in periodo non scolastico, dalle ore 16.00, sino alla mattina seguente alle ore 9.00;
- nelle settimane che si concludono con il week-end di competenza materna, starà con il padre 2 giorni infrasettimanali consecutivi, Per_1
ovvero il mercoledì e il giovedì, dall'uscita di scuola del mercoledì sino alla mattina del venerdì, quando il padre la riaccompagnerà a scuola, oppure, in periodo non scolastico, dalle ore 16.00 del mercoledì sino alle ore 9.00 del venerdì.
5) durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore due Per_1
settimane non consecutive fino al compimento dei 6 anni ed eventualmente anche consecutive dopo il compimento dei 6 anni.
I genitori si comunicheranno entro il mese di aprile di ogni anno le settimane di propria competenza.
6) quanto alle vacanze natalizie, trascorrerà con ciascun genitore Per_1
alternativamente la Vigilia di Natale e il giorno di Natale, nonché S.
Silvestro e Capodanno, oltre ad una settimana, sempre in via alternata (dal
26 al 31 dicembre alle ore 14.00 e dal 31 dicembre al 6 gennaio alle ore
14.00).
Quanto alle vacanze pasquali, trascorrerà con ciascun genitore Per_1
alternativamente il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta nonché metà delle vacanze pasquali.
pag. 4 di 7 7) Ogni genitore potrà contattare telefonicamente tramite Per_1
videochiamata alle ore 19.30.
8) I genitori si impegnano a non ospitare nella propria abitazione un nuovo compagno/compagna per almeno un anno dal deposito del presente ricorso.
9) A partire dal mese di maggio 2025, il NO Parte_1
corrisponderà alla GN , quale contributo per il Parte_2
mantenimento di l'importo mensile di € 400,00, da versarsi, Per_1
mediante bonifico bancario, entro il giorno 17 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat;
10) Le spese straordinarie per sono regolate secondo le Linee Guida Per_1
adottate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017, da intendersi come qui integralmente richiamato, fatto salvo quanto di seguito specificato, e sono da suddividersi tra i genitori in ragione di una metà ciascuno.
Per le spese che richiedono preventivo accordo, il genitore che intende sostenere la stessa provvederà a darne comunicazione, anche tramite whatsapp, all'altro genitore che dovrà, entro il termine di 7 giorni, dare il proprio assenso o motivato dissenso all'assunzione stessa della spesa. In ipotesi di mancata comunicazione, la spesa sarà da considerarsi approvata.
Le spese dovranno essere rimborsate entro 15 giorni al genitore che le ha anticipate, previa esibizione della documentazione che attesti la spesa e l'avvenuto pagamento, su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella relativa richiesta.
Le spese saranno rimborsate al netto di abbuoni, provvidenze specifiche, rimborsi e buoni di servizio comunque erogati.
pag. 5 di 7 11) L'assegno unico nazionale (assegno INPS) e l'assegno unico provinciale (AUP), così come ogni altra provvidenza, spettano esclusivamente ed integralmente alla GN anche se percepiti Parte_2
P dal NO con decorrenza dal mese di maggio 2025. Pt_2 Parte_1
Le detrazioni fiscali per i figli, ove previste, saranno fruite da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, fatta salva l'ipotesi in cui, non avendo il relativo diritto uno dei genitori, ne fruisca l'altro nella misura del
100%.
Gli oneri deducibili per le spese straordinarie indicate al precedente punto
10) spetteranno ai genitori al 50% ciascuno, se rimborsate.
12) I ricorrenti si danno sin d'ora l'autorizzazione alla richiesta di documenti per sé e per la figlia validi per l'espatrio.
13) I ricorrenti dichiarano e riconoscono di essere entrambi economicamente autosufficienti e, fermo l'adempimento delle obbligazioni assunte nel presente atto, dichiarano di avere risolto ogni questione economico/ patrimoniale avente causa nel matrimonio e/o relativa alla casa familiare nonché di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo, rinunciando quindi fin d'ora a qualsivoglia azione e/o eccezione e a far valere ragioni reciproche di credito.
14) Le parti dichiarano che non pendono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse.
15) Spese legali integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale, con la precisazione che la GN
[...]
è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.” Pt_2
pag. 6 di 7 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 31.7.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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