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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/04/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1142/2017+1143/2017+1759/2019+1760/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sezione Quarta Civile
Il collegio, nelle persone di:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere rel. est.
Ing. Dott. Lorenzo Castellani Esperto nelle cause civili iscritte al n. r.g.
1142/2017+1143/2017+1759/2019+1760/2019 promosse da:
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1
IN PROPRIO E QUALE TITOLARE Parte_2
DELL'OMONIMA IMPRESA (C.F. Pt_3
), entrambe con l'avv. Fausto Falorni e l'avv. C.F._2
Federico De Meo, elettivamente domiciliate come da procura in atti
RICORRENTI
contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. Francesca Zama come da procura in atti
1 RESISTENTE
Nonché
(C.F. ) - Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. Controparte_3
), P.IVA_3
RESISTENTE -CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 16 aprile 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per la ricorrente , piaccia all'Ecc.mo Tribunale Regionale Parte_1
delle Acque Pubbliche di Firenze, disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi:
a) determinare tutte le congrue indennità spettanti alla IG.ra quale Parte_1
proprietaria dei terreni interessati dalla procedura relativa alla realizzazione della cassa di espansione del fiume AR, denominata Fibbiana 1 e, cioè, determinare:
- l'indennità di esproprio, anche tenendo conto, sia della perdita di valore delle aree residue, sia del valore del “soprassuolo”;
- l'indennità di occupazione (temporanea e di urgenza), in misura pari, per ogni anno, ad un 1/12 dell'indennità di esproprio, e, per ogni mese o frazione di mese, ad 1/12 dell'indennità annua;
ovvero secondo il diverso criterio che sarà ritenuto di ragione e di legge per tutto il periodo di occupazione e quindi fino all'effettivo rilascio dell'area; - l'indennità di allagamento ex art. 31, L.R.T. 29.12.2003, n. 67;
- l'indennità correlata al peso imposto sui terreni per il transito dei mezzi per la pulizia e manutenzione degli argini della cassa di espansione;
2 b) conseguentemente, condannare la l Controparte_1 CP_2
ed il in via solidale, a
[...] Controparte_4
corrispondere alla IG.ra nei modi di legge, tutte le indennità dovute, Parte_1
con interessi legali, nonché con ulteriori interessi nella misura idonea a compensare il maggior danno ex art. 1224, comma II, cod. civ.;
c) in via istruttoria, disporre la rinnovazione o l'integrazione della C.T.U.;
d) ancora in via istruttoria, ammettere prova testimoniale sul seguente capitolo:
“D.C.V. che l'occupazione temporanea volta all'esecuzione dei lavori relativi alla cassa di espansione del Fiume AR, denominata “cassa di espansione Fibbiana 1”, dei terreni ubicati nel Comune di Montelupo Fiorentino, loc. Fibbiana, di proprietà della IG.ra individuati al foglio di mappa n. 9, particelle n. 2134, n. 2122 e n. Parte_1
2124 ed indicati nella nota prot. n. 26767 del 29.5.2015 (doc. n. 8 che si mostra al teste, depositato unitamente al ricorso R.G. m. 1760/2019), è cessata non prima del novembre 2017 ”; si indicano quali testi il Geom. Via Chiassatelle n. 30, 50053 Testimone_1
Empoli (Firenze) ed il IG. Via S. Lavagnini n. 32, 50056 Testimone_2
Montelupo Fiorentino (Firenze).
Con ogni pronuncia connessa e conseguenziale e con vittoria di spese e compensi del giudizio, compreso il rimborso dei contributi unificati.
Per parte ricorrente : , piaccia all'Ecc.mo Tribunale Parte_2
Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze, disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi:
a) in via preliminare, in quanto occorra, sollevare di fronte alla Corte Costituzionale la questione di illegittimità costituzionale degli art. 40, comma quarto, e 42, comma secondo, del D.P.R. n. 327/2001 in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost.;
b) determinare tutte le congrue indennità spettanti alla IG.ra quale Parte_2
proprietaria e quale conduttrice dei terreni interessati dalla procedura relativa alla realizzazione della cassa di espansione del fiume AR, denominata Fibbiana 1 e, cioè, determinare:
3 - l'indennità di esproprio, relativa ai terreni di proprietà, anche tenendo conto, sia della perdita di valore delle aree residue e del pregiudizio arrecato all'attività dell'azienda agricola, sia del valore del “soprassuolo”;
- l'indennità di occupazione (temporanea e di urgenza), relativa ai terreni di proprietà, in misura pari, per ogni anno, ad un 1/12 dell'indennità di esproprio, e, per ogni mese o frazione di mese, ad 1/12 dell'indennità annua;
ovvero secondo il diverso criterio che sarà ritenuto di ragione e di legge per tutto il periodo di occupazione e quindi fino all'effettivo rilascio dell'area;
- l'indennità aggiuntiva ex art. 40, comma IV, D.P.R. n. 327/2001, relativa ai terreni di proprietà;
- l'indennità di allagamento ex art. 31, L.R.T. 29.12.2003, n. 67, in riferimento ai terreni di proprietà;
- l'indennità ex art. 42, D.P.R. n. 327/2001, relativa ai terreni condotti in affitto, anche tenendo conto, sia del pregiudizio arrecato all'attività dell'azienda agricola, sia del valore del “soprassuolo”;
- l'indennità di occupazione (temporanea e di urgenza), relativa ai terreni condotti in affitto, in misura pari, per ogni anno, ad un 1/12 dell'indennità di esproprio, e, per ogni mese o frazione di mese, ad 1/12 dell'indennità annua;
ovvero secondo il diverso criterio che sarà ritenuto di ragione e di legge per tutto il periodo di occupazione e quindi fino all'effettivo rilascio dell'area;
- l'indennità di allagamento ex art. 31, L.R.T. 29.12.2003, n. 67, in riferimento ai terreni condotti in affitto;
- l'indennità correlata al peso imposto sui terreni (quelli di proprietà e quelli condotti in affitto) per il transito dei mezzi per la pulizia e manutenzione degli argini e della “bocca” di entrata dell'acqua nella cassa di espansione;
c) conseguentemente, condannare la l Controparte_1 CP_2
ed il in via solidale, a
[...] Controparte_4
corrispondere alla IG.ra nei modi di legge, tutte le indennità dovute, Parte_2
con interessi legali, nonché con ulteriori interessi nella misura idonea a compensare il maggior danno ex art. 1224, comma II, cod. civ.;
4 d) in via istruttoria, disporre la rinnovazione l'integrazione della C.T.U..
e) ancora in via istruttoria, ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. “D.C.V. che la IG.ra ha coltivato direttamente, con lavoro Parte_2
proprio, almeno dal luglio 1998 e fino all'aprile/maggio 2014, i terreni di cui era proprietaria, ubicati nel Comune di Montelupo Fiorentino, loc. Fibbiana, già individuati al foglio di mappa n. 9, particelle n. 1678, e n. 2126, oggi individuati – a seguito dei frazionamenti approvati il 29.3.2019 –
Firmato Da: LO AU Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic
IGnature CA Serial#: 24ff3e 81al medesimo foglio di mappa, particelle n. 2413, n.
2412, n. 2445, n. 2446”;
2. “D.C.V. che la IG.ra ha coltivato direttamente, con lavoro Parte_2
proprio, almeno dal gennaio 2001 e fino all'aprile/maggio 2014, i terreni ubicati nel
Comune di Montelupo Fiorentino, loc. Fibbiana, concessi in affitto dalla IG.ra
[...]
già individuati alle particelle n. 2134, n. 2122 e n. 2124 del foglio di mappa Parte_1
n. 9, ed oggi individuati – a seguito dei frazionamenti approvati il 29.3.2019 – al medesimo foglio di mappa, particelle n. 2441, n. 2442, n. 2439, n. 2444, n. 2443, n.
2452, n. 2451 ”;
3. “D.C.V. che la IG.ra ha coltivato direttamente, con lavoro Parte_2
proprio, almeno dall'aprile 2011 e fino all'aprile/maggio 2014, i terreni ubicati nel
Comune di Montelupo Fiorentino, loc. Fibbiana, concessi in affitto dal IG.
[...]
già individuati alle particelle n. 574, n. 576, n. 582 e n. 585 del Controparte_5
foglio di mappa n. 8 e n. 2118 e n. 2133 del foglio di mappa n. 9, ed oggi individuati – a seguito di frazionamenti approvati il 29.3.2019, e per quanto riguarda i terreni di cui alle particelle n. 2118, n. 2133 e n. 585 – alle particelle n. 2433, n. 2434, n. 2449, n.
2450, del foglio di mappa n. 9 ed alle particelle n. 797, n. 798 e n. 799 del foglio di mappa n. 8”;
4. “D.C.V. che la IG.ra è iscritta all'Istituto Nazionale della Parte_2
Previdenza Sociale (I.N.P.S.), Sezione coltivatori diretti, dal 1997 e che ha versato e versa i relativi contributi a tale Istituto, come anche risulta dai docc. nn. 27-31, depositati unitamente al ricorso R.G. n. 1759/2019, che si mostrano al teste”;
5 5. “D.C.V. che la IG.ra è iscritta alla Federazione Coltivatori Parte_2
Diretti (Coldiretti) dal 1997, come anche risulta dai docc. nn. 32-38, depositati unitamente al ricorso R.G. n. 1759/2019, che si mostrano al teste”;
6. “D.C.V. che l'occupazione temporanea, volta alla esecuzione dei lavori alla cassa di espansione del Fiume AR, denominata «cassa di espansione Fibbiana 1», dei terreni ubicati nel Comune di Montelupo, Loc. Fibbiana, di proprietà della IG.ra
[...]
individuati al foglio di mappa n. 9, particelle n. 1678 e n. 2126 ed indicati Parte_2
nella nota prot. n. 26782 del 29.5.2015 (doc. n. 8, che si mostra al teste) e concessi in affitto alla medesima IG.ra individuati al foglio di mappa n. 9, Parte_2
particelle n. 2134, n. 2122, n. 2124, n. 2118, n. 2133 ed al foglio di mappa n. 8, particelle n. 576, n. 582, n. 585 e n. 574, indicati nelle note prot. n. 26767, n. 26770,
n. 26779 del 29.5.2015 (docc. nn. 9, 10 e 11, depositati unitamente al ricorso R.G. n.
1759/2019, che si mostrano al teste), è cessata non prima del novembre 2017”; si indicano quali testi:
- il Dott. Via Parini n. 12, 50053 Empoli, sui capitoli n. 1, n. 2 Testimone_3
e n. 3;
- la IG.ra Responsabile zona Empolese Valdelsa Federazione Testimone_4
Coltivatori Diretti, Via Isonzo, 50053 Empoli, sui capitoli n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5;
- il Geom. Via Nuova, 50056 Montelupo Fiorentino, sui capitoli n. Controparte_6
1, n. 2 e n. 3;
- il Geom. Via Chiassatelle n. 30, 50053 Empoli (Firenze) ed il IG. Testimone_1
Via S. Lavagnini n. 32, 50056 Montelupo Fiorentino (Firenze), sul Testimone_2
capitolo n. 6.
Con ogni pronuncia connessa e conseguenziale e con vittoria di spese e compensi del giudizio, compreso il rimborso dei contributi unificati.
Per parte resistente CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE: “la insiste per il rigetto delle avverse domande ovvero, in via Controparte_1
subordinata, la riduzione del quantum debeatur in ragione dei rilievi tecnici formulati dai propri CCTTPP ed in considerazione degli importi che l'ente ha già messo a disposizione
6 delle controparti a titolo di indennità, mediante deposito presso la Cassa Depositi e
Prestiti. “
Svolgimento del processo
Con separati ricorsi, entrambi iscritti in data 28.04.2017 rispettivamente al n. rg. 1142/2017 e al n. rg 1143/2017, poi riuniti, la IG.ra Parte_1
e la IG.ra hanno convenuto in giudizio la Parte_2 [...]
innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Controparte_1
Pubbliche, opponendosi alla stima effettuata dall'Amministrazione delle indennità provvisorie spettategli a seguito delle procedure di espropriazione ed occupazione che avevano interessato alcuni terreni di loro proprietà.
La ricorrente ha premesso di essere proprietaria di Parte_1
terreni agricoli (in forza del contratto stipulato data 13.7.1998, rep. N.
151.994 -Notaio siti nel Comune di Montelupo Fiorentino, Per_1
località Fibbiana, individuati al foglio mappa n. 9, particelle nn. 2134, 2122,
2124, concessi in affitto alla IG.ra che vi svolge attività di Parte_2
impresa agricola.
L'altra ricorrente ha allegato di essere proprietaria (in Parte_2
forza del contratto stipulato in data 13.7.1998, rep. N. 151.995 Notaio
dei terreni limitrofi a quelli della sig.ra , di cui al foglio Per_1 Parte_1
mappa n.9, partic. nn. 1678, 1977,1979, 1981 e 2126; di essere, altresì, affittuaria dei terreni sopraindicati della GN nonché dei Parte_1
terreni del IG. Controparte_5 Parte_4 Parte_5
e di cui al foglio di mappa n. 8, partic. nn.
[...] Parte_6
574, 576, 582 e 585 e foglio mappa n. 9 partic. nn. 2118 e 2133. Tutti i terreni in questione costituiscono un unico compendio immobiliare su cui essa svolge attività di impresa agricola (coltivazione di alberi da frutto ed ortaggi).
Le ricorrenti hanno poi dedotto che parte di tale compendio è stato interessato dalla procedura di espropriazione e occupazione instaurata dal per la realizzazione della cassa di espansione Controparte_7
7 del fiume AR (cassa di espansione Fibbiana 1), in particolare con note del
5-19/05/2011 il ha comunicato loro l'avvio del CP_7 CP_8
procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 11, D.P.R. n. 327/2001 e con nota del 13.07.2012 l'approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere.
Con decreto dirigenziale n. 79 del 27.2.2014 è stata disposta l'occupazione degli immobili e sono state determinate le indennità provvisorie da corrispondere agli aventi diritto. Nelle date del 29-30.04.2014 e del 7.05.2014
l'amministrazione ha proceduto alla immissione in possesso dei terreni di loro proprietà e di quelli di cui la GN è affittuaria. Con note Parte_2
del 29.05.2015, prot. nn. 26767, 26770,26779, 26782, l'amministrazione ha trasmesso i verbali di consistenza e di presa di possesso ed offerto alle ricorrenti le indennità provvisorie, non accettate.
In data 16.12.2015 sono stati redatti due distinti verbali di consistenza e di presa di possesso aggiuntivi, per effetto dei quali sono state inserite ulteriori piante da frutto tra quelle destinate ad essere rimosse dai terreni espropriati.
Con note prot. n. 13171 del 24.3.2017 la Controparte_1
(subentrata all Controparte_9
ha comunicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma I, D.P.R. n.
327/2001, che la Commissione Espropri della con Controparte_1
atto n. 9/2016, aveva determinato le indennità definitive, in riferimento ai suddetti beni interessati dalla procedura. In particolare:
-per la IG.ra , con riferimento alle particelle 2134, Parte_1
2122, 2124 (le particelle oggetto della procedura di occupazione ed espropriazione riportano differenti numeri rispetto al contratto di compravendita, per effetto di un frazionamento successivo al contratto stesso):
“La Commissione ha confermato i valori proposti dall'ente espropriante, secondo la seguente tabella:
8 Foglio Particella Mq. Qualità Ind. espropriati reale Definitiva e/mq 9 2134 50 8,00 Frutteto
9,00 50 Orto irriguo 9 2122 1926,50 Frutteto 8,00
Orto 9,00 1926,50 irriguo 9 2124 29,26 Frutteto 8,00
Orto 9,00 29,26 irriguo
Con riferimento alla valutazione del soprassuolo e oneri vari, la Commissione ha confermato il valore di € 37.340,00 proposto dall'ente espropriante. L'indennità di allagamento è stabilita in 1/3 del valore di € 8,00 al mq stabilito per l'indennità definitiva d'esproprio. L'indennità di occupazione d'urgenza finalizzata all'esproprio è fissata secondo le disposizioni di legge”.
-per la sig.ra con riferimento alle particelle 1678 e Parte_2
2126 (nel contratto di compravendita n. 151.995 non è indicata la particella 2126 perché formatasi per effetto di un frazionamento successivo):
“La Commissione ha confermato i valori proposti dall'ente espropriante, secondo la seguente tabella:
A. ND (in qualità Parte_7
di proprietaria)
Foglio Particella Mq. Ind. Ind. occup. espropriati definitiva temporanea
occupati -
€/mq
€/mq annui
asserviti 9 1678 385,60 8,00 0,67
9 2126 6152 8,00 0,67 Con
9 riferimento alla valutazione del soprassuolo e oneri vari, la Commissione ha confermato il valore di € 60.170 proposto dall'ente espropriante.
L'indennità di occupazione d'urgenza finalizzata all'esproprio è fissata secondo le disposizioni di legge. L'indennità di allagamento è stabilita in ½ del valore stabilito per
l'indennità definitiva d'esproprio.
(in qualità Controparte_10
di affittuaria dei terreni di proprietà Parte_1
ed altri) Controparte_5
“La Commissione conferma i valori proposti dall'ente espropriate, per il seguente riepilogo:
- Proprietà UA EL: valore VAM frutteto € 4,73 al mq., orto irriguo € 9,15 al mq., oltre a soprassuolo € 18,000;
- Proprietà Giuntini Antinori ed altri: valore VAM seminativo €
2,50 al mq. L'indennità di occupazione d'urgenza finalizzata all'esproprio è fissata secondo le disposizioni di legge.”.
Entrambe le note specificavano che: “Nel caso non pervenga, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, espressa accettazione dell'indennità, si procederà, ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. n. 327/2001, al deposito di tale importo presso la
P.. Se non condivide Controparte_11
le risultanze della determinazione in oggetto, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, può altresì essere fatta opposizione alla suddetta stima presso la competente Corte
d'Appello, con le modalità previste dall'art. 54 del D.P.R. n. 327/2001”.
Le ricorrenti non hanno accettato le indennità così come determinate dalla perché ritenute non congrue, e hanno Controparte_1
proposto ricorso per la determinazione delle giuste indennità ad esse dovute per effetto di esecuzione di un'opera idraulica, quale la cassa di espansione del fiume AR , denominata Fibbiana 1, innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze, ai sensi dell'art. 140 lett. D del R.D. n.
1775/133.
10 In particolare la ricorrente ha contestato la stima Parte_1
della Commissione Espropri della dell'indennità di Controparte_1
espropriazione (euro 8,00 al mq ed euro 9,00 al mq) deducendo che i valori attribuiti sono inferiori a quelli di mercato dei terreni espropriati di sua proprietà, i quali per le loro caratteristiche, le loro potenzialità e la loro ubicazione, sarebbero oggettivamente idonei anche ad utilizzazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle agricole.Ha altresì osservato che la procedura di occupazione e di espropriazione parziale dei terreni (particelle 2134, 2122 e
2124), facenti parte di un unico complesso ceduto in affitto, ha comportato una diminuzione del valore delle aree residue, producendo una frammentazione dei terreni medesimi, rendendo la gestione degli stessi più complessa ed onerosa, riducendone l'effettivo valore, pertanto ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, dovrebbe considerarsi la perdita di valore delle aree residue secondo il criterio di cui all'art. 40 della legge n.
2359/1865, recepito dall'art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001. La ricorrente ha poi contestato la quantificazione del valore del soprassuolo per l'importo di euro 37.340,00 perché esiguo, non avendo tenuto conto l'amministrazione dei reali valori e dell'effettiva consistenza delle piante da frutto e delle altre piante, del nuovo pozzo e della nuova recinzione. In merito all'occupazione temporanea, a cui sono stati sottoposti parte dei terreni di sua proprietà, ha dedotto che la Controparte_1
non ha corrisposto alcuna indennità come invece previsto dall'art. 50 del
D.P.R. n. 327/2001. L'amministrazione ha poi riconosciuto l'indennità di allagamento “nella misura di 1/3 del valore del € 8,00 al mq stabilito per l'indennità di esproprio”, secondo l'art. 31 L.R.T. 29.12.2003, n. 67 e la GN
ha contestato siffatta determinazione per mancata applicazione Parte_1
della misura massima dei 2/3, in considerazione della frequenza degli allagamenti e della conseguente riduzione dell'effettivo valore dei terreni.
Infine la ricorrente ha osservato che l'Amministrazione non ha considerato un'ulteriore voce di danno, derivante dalla inutilizzabilità dei
11 terreni (larghezza minima 4 metri) che devono essere lasciati liberi da ogni coltivazione, ai piedi degli argini della cassa di espansione, per permettere il transito dei mezzi. Si tratterebbe di una superficie di almeno 1.900 mq. sottratta alla coltivazione, destinata inoltre ad aumentare nel caso di apposizione di recinzione, per la necessità di lasciare libera un'altra striscia di terreno per la manovra dei mezzi agricoli, della larghezza di 5 metri, con una ulteriore diminuzione della superficie coltivabile di circa mq. 2375.
Ha chiesto quindi la determinazione di una indennità in riferimento a tale peso imposto ai terreni, ai sensi dell'art. 44, comma 1, DPR n. 327/2001.
Medesime contestazioni sono state sollevate dalla ricorrente Parte_2
la quale con specifico riferimento all'attività di imprenditrice
[...]
agricola svolta sui terreni oggetto di espropriazione, di cui in parte è proprietaria ed in parte affittuaria ha dedotto quanto segue:
-l'esproprio parziale ha comportato un grave pregiudizio all'attività agricola, come da perizia di parte allegata al ricorso;
-l'importo di euro 60.170,00, se si riferisce alle voci indicate per il
“soprassuolo” deve essere aumentato considerati i reali valori e l'effettiva consistenza delle piante da frutto, dell'impianto irriguo, delle serre, dei frutti pendenti e della nuova recinzione (che dovrà riguardare i terreni posti all'interno e all'esterno della cassa di espansione);
-essendo imprenditrice agricola, ha diritto ad una indennità aggiuntiva stabilita dall'art. 40, comma IV, D.P.R. n. 327/2001 tenendo conto del pregiudizio arrecato all'attività della azienda agricola, anche in relazione ai terreni condotti in affitto, facenti parte del compendio aziendale.
All'udienza del 14 febbraio 2018 si è costituita, per entrambi i giudizi riuniti, la , chiedendo il rigetto dei ricorsi. Controparte_1
Nel corso del giudizio, in data 19.7.2019, alla IG.ra ed alla Parte_1
IG.ra è stato notificato l'atto dirigenziale n. 1130 del 20.5.2019, Parte_2
con cui la , richiamati gli atti della procedura Controparte_1
espropriativa e visti i frazionamenti approvati in data 29.3.2019, ha
12 decretato: “a favore della C.F. Controparte_4
Via Barberini 38, 00187 – Roma è pronunciata l'espropriazione e P.IVA_3
l'asservimento degli immobili interessati alla realizzazione della Cassa di Espansione di Fibbiana 1 posti nel Comune di Montelupo Fiorentino (FI), di cui al Progetto definitivo approvato dalla Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa con
Delibera n. 35/2012, intestati alle ditte di seguito indicate: …
nata il [...] a [...] c.f. Parte_2
propr. 1/1 – C.F._2
PARTICELLE ESPROPRIATE Catasto Terreni Foglio di mappa n. 9
n. 2413 mq. 292, n. 2445 mq. 4470 –
PARTICELLE ASSERVITE PER ALLAGAMENTO Catasto
Terreni Foglio di mappa n. 9 n. 2412 mq. 256, n. 2446 mq. 5873 -
Indennità definitiva di esproprio determinata dalla Commissione espropri €
98.266,00
- Indennità definitiva di asservimento determinata dalla Commissione espropri
€ 24.516,00 –
Indennità definitiva di occupazione finalizzata all'esproprio determinata dalla
Commissione espropri € 14.028,64.
nata il [...] a [...] c.f. Parte_1
propr. 1/1 C.F._1
- PARTICELLE ESPROPRIATE Catasto Terreni Foglio di mappa n. 9
n. 2452 mq. 36, n. 2441 mq. 3540, n. 2442 mq. 149, n. 2444 mq. 64 –
PARTICELLE ASSERVITE PER ALLAGAMENTO Catasto
Terreni Foglio di mappa n. 9 n. 2451 mq. 157, n. 2439 mq. 19052, n.
2443 mq. 117
- Indennità definitiva di esproprio determinata dalla Commissione espropri €
69.549,50
- Indennità definitiva di asservimento determinata dalla Commissione esproprio € 54.757,00.
13 - Indennità definitiva di occupazione finalizzata all'esproprio determinata dalla Commissione espropri € 14.444,26.”
Con tale atto , sono stati espropriati ed asserviti, in tutto o in parte, anche i terreni che la IG.ra conduceva in affitto, di proprietà di Parte_2
e di ( / Parte_1 Controparte_5 [...]
nato il [...] a [...]f. Controparte_5 CP_1
propr. 1/1- - C.F._3 Parte_8
Catasto Terreni Foglio di mappa n. 8 … n. 797 mq. 1699, n. 798 mq. 428 … -
Catasto Terreni Foglio di mappa n. 9 … n. 2433 mq. 2672, … n. 2449 mq. 2180;
…”)
A seguito della ricezione del decreto di esproprio e di asservimento, la
IG.ra e la IG.ra con separati ricorsi (numero R.G. Parte_1 Parte_2
1760/2019 e R.G. 1759/2019) hanno nuovamente adito codesto
Tribunale, al fine di ottenere la congrua determinazione delle indennità a loro dovute, sia perché il decreto ha individuato il beneficiario dell'esproprio ovvero l RT
, sia perché la consistenza delle particelle espropriate ed
[...]
asservite per allagamento è stata mutata rispetto a quanto indicato nei precedenti atti del procedimento, con i frazionamenti approvati in data
29.3.2019.
Con ordinanza del 27.3.2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.2.2018, relativa ai giudizi riuniti R.G. n. 1142/2017e
1143/2017, il precedente Giudice designato, ha ammesso C.T.U. e fissato udienza per il conferimento dell'incarico al 16.1.2020; alla medesima data
è stata fissata la prima udienza dei giudizi R.G. n. 1759/2019 ed R.G. n.
1760/2019, in cui la si è ritualmente Controparte_1
costituita chiedendo il rigetto delle avverse istanze. L
[...]
è rimasta invece contumace. RT
Anche i due nuovi giudizi all'udienza del 16.1.2020 sono stati riuniti al primo avente R.G. n. 1142/2017.
14 Il C.T.U. Arch. ha depositato la relazione peritale in data Parte_2
9.5.2022; all'udienza del 28.06.2022, il giudice designato ha fissato udienza per la discussione davanti al Collegio al 22.11.2022, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 180, comma III, R.D. n. 1175/1933; con ordinanza del 28.11.2022, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo per una integrazione di CTU, nominando l'agronomo Dott. Per_2
La relazione peritale è stata depositata il 24.3.2023; la causa quindi è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 13 dicembre 2023 ; quindi rimessa sul ruolo per impedimento del Giudice designato, con fissazione di nuova udienza di discussione in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per il 25.03.2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Sulla titolarità del rapporto controverso
Riguardo alla legittimazione passiva dell'ente espropriante
[...]
e del beneficiario dell'espropriazione Controparte_13 [...]
in realtà la questione di cui si controverte, RT
riguardando l'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento delle indennità dovute ai proprietari espropriati, da considerarsi in tal senso parti del rapporto espropriativo, non concerne propriamente la legittimazione passiva, intesa come «legitimatio ad causam», ma la titolarità effettiva del rapporto sostanziale in capo ai soggetti evocati in giudizio (cfr. Cass. n. 4776
e 6025 del 2007, n. 6935 del 2003, n. 12850 del 1992), che è questione attinente al merito che dev'essere accertata (dopo Cass. SU. 2951 del 2016, conf. n. 11744 del 2018) anche d'ufficio dal giudice, in concreto, sulla base delle risultanze degli atti di causa.
Qualora poi l'ente espropriante non coincida con il beneficiario dell'espropriazione si amplia la platea dei debitori della medesima prestazione indennitaria nei giudizi di opposizione alla stima e di determinazione delle indennità espropriative, con l'effetto di includervi i soggetti che concorrono, ciascuno nell'ambito delle
15 rispettive funzioni e competenze, all'espletamento della procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione dell'opera ( cfr Cass. 25294/2022) . Tale conclusione è confermata dal t.u. espropri del 2001, il cui art. 3, comma 1, del t.u. espropri, stabilisce che «per
"autorità espropriante", si intende l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il concessionario di un'opera pubblica, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;
d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione».
Pertanto in mancanza di prova, come nel caso in esame , che o il soggetto espropriante o il beneficiario dell'espropriazione si siano assunti in via esclusiva l'obbligo del pagamento delle indennità aventi titolo nella procedura espropriativa, deve ritenersi la solidarietà di entrambi nel lato passivo dell'obbligazione indennitaria.
2. Sulle istanze istruttorie e di rinnovazione della CTU delle ricorrenti
In limine si osserva come la causa vada decisa sulla scorta della esperita CTU a firma dell'Architetto e della successiva integrazione, con Parte_2
affiancamento al medesimo perito, dell'agronomo Dott. le Persona_3
cui conclusioni il Tribunale ritiene di far proprie perchè approfondite, complete ed immuni da vizi logici, differenziando le indennità spettanti alle ricorrenti, in relazione alla specificità della loro posizione, atteso che la GN è proprietaria dei terreni agricoli interessati dalla CP_14
procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione della CP_11
espansione del Fiume AR, denominata Fibbiana 1, la GN CP_10
è a sua volta di alcuni terreni espropriati proprietaria, di altri affittuaria ( i proprietari di quest'ultimi sono la madre e la ditta Giuntini CP_14
Antinori Francesco) e sul complesso del compendio agricolo in esame vi
16 esercita attività di imprenditrice agricola professionale, fatto non contestato fra le parti e comprovato altresì dalla documentazione dalla stessa versata in atti . Deve poi considerarsi che le opere al momento non sono state ancora completate.
Va quindi respinta l'istanza delle ricorrenti di rinnovazione o integrazione delle consulenze tecniche d'ufficio espletate, mentre del tutto ultronee ed irrilevanti ai fini della decisione sono le prove testimoniali dalle stesse articolate nei propri scritti difensivi e in sede di comparsa conclusionale.
3.Descrizione dell'area e criteri di stima : trattasi di una azienda agricola di piccole dimensioni, ma con una alta intensità agricola, a indirizzo orto frutticolo, con viti e olivi, dotata di pozzo con impianto di irrigazione e gestita dalla sig.ra con la qualifica di Imprenditore Parte_2
Agricolo Professionale. Il fondo in oggetto ricade all'interno dei confini amministrativi del Comune Montelupo Fiorentino (FI), in loc. Fibbiana, non distante dal capoluogo comunale e dall'importante centro di Empoli, a circa venti chilometri da , lungo la riva sinistra del Fiume AR, facilmente CP_1
raggiungibile tramite l'ordinaria viabilità.
Su tali terreni è stata creata una azienda agricola, dotata di due fabbricati, legittimamente edificati, di cui uno adibito a magazzino e l'altro come punto vendita dei prodotti aziendali, in pratica una filiera a chilometro zero.
Catastalmente, tutta la proprietà è identificabile nel Comune di Montelupo
Fiorentino al fg. di mappa n° 9, mentre solo una p.lla condotta in affitto dalla sig.ra , ricade nel fg. mappa n° 8. Parte_2
Le aree interessate dal processo ablativo ricadono tutte in zona agricola, pertanto la stima delle indennità è stata fatta ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in base ai valori agricoli delle colture effettivamente riscontrate sui terreni, così come si presentavano alla data del decreto espropriativo (20/05/2019).
17 Le previsioni urbanistiche della zona, a seguito del processo ablativo, sono di tipo ludico-ricreativo, destinazione che va a svilire ulteriormente i terreni a fini agricolo produttivi..
La (Superficie Agricola Utile) nel caso in questione coincide ante CP_15
esproprio, con i terreni aziendali nel suo complesso, ed è pari a mq 73.215
(terreni mq 46.254 + mq 26.961 ); a seguito del Parte_1 Parte_2
processo ablativo la S.A.U. scende a mq. 64.664 portando la stessa all'88,32%, valore che tende ulteriormente a ridursi fino al 58,48%, se si sommano anche i terreni soggetti all'allagamento; i terreni aziendali oggetto di esproprio e quelli soggetti ad allagamento presentano caratteristiche tali da conferire loro una buona potenzialità agronomica per colture di pregio, soprattutto per quelle orticole, grazie anche alla presenza di fonti di approvvigionamento idrico, quali la presenza di un pozzo di proprietà
(pag.17-18 relazione peritale del 20.4.2023).
Riguardo ai criteri di stima i consulenti hanno adottato il metodo diretto e sintetico che si basa sull'analisi diretta del valore di mercato del bene, in conformità alla sentenza n. 181 del 10/06/2011 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittime l'art. 40 commi 2 e 3 T.U.E. che ancoravano la determinazione dell'indennità dei suoli non edificabili ai V.A.M. (Valori
Agricoli Medi),dovendo l'indennizzo espropriativo costituire un "serio ristoro" e pertanto da riferirsi al valore del bene ricavabile in base alle sue caratteristiche essenziali e alla sua potenziale utilizzazione economica.
Entrambi i ctu sono così pervenuti ad una valutazione dei terreni a orto irriguo pari ad €/mq 10,00 e dei frutteti pari a €/mq 9,00 (quindi superiori a quelli stimati dall'amministrazione, ossia €/mq 9,00 orto irriguo, €/mq 8,00 frutteti), compresi quindi nel range medio alto dei valori di mercato (valore min/max orto irriguo €/mq 8,00/12,00 ; frutteto €/mq 5,00 / 9,00). I criteri adottati dal collegio peritale e la stima dai medesimi effettuata appare corretta ed adeguata.
18 Fatta tale premessa si procede alla determinazione delle indennità spettanti alle ricorrenti sulla scorta delle risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio espletate.
4.Indennità spettanti a CP_14
I terreni facenti parte dell'azienda agricola e di proprietà della Parte_2
sig.ra antecedenti al processo ablativo, come individuati all'esito Parte_1
dei frazionamenti approvati dalla p.a. il 29.3.2019 sono:
P.lla Sup. mq
1680 400
2444 (ex 2124) 181
2452 (ex 2134) 225
2442 (ex 2122) 30.478
1349 14.970
Totale 46.254
I terreni aziendali interessati dal processo ablativo sono:
P.lla Sup. mq
2452 36
2441 (ex 2122) 3.540
2442(ex 2122) 149
2444 (ex 2124) 64
Totale 3.789
I terreni soggetti ad allagamento sono:
P.lla Sup. mq
2451 157
2439 19.052
La con l'atto dirigenziale n. 1130 del Controparte_1
20.5.2019 notificato all' interessata in data 19.7.2019 ha individuato quale beneficiario dell'espropriazione il ed ha Controparte_4
riconosciuto, per quanto qui interessa, a : Parte_1
-Indennità definitiva di esproprio per euro 69.549,50
19 -Indennità di asservimento 54.757,00
-Indennità definitiva di occupazione finalizzata all'esproprio 14.444,26
4.1 Indennità di esproprio ( art. 40 comma 1 D.P.R. 327/2001)
L'art. 40 comma primo T.U. Espropri dispone che "Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.".
L'architetto tenendo conto del criterio indicato dalla citata norma Parte_2
e della sentenza n. 181/2011 della Corte Costituzionale, considerata la superficie espropriata ha quantificato in € 35.995,00 l'indennità di esproprio, stima condivisi anche dal ctu agronomo dott. Per_2
4.2. Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio ( Artt. 22 bis quinto comma e 50 primo comma)
L'art. 22 bis quinto comma del T.U. Espropriazioni prevede che siffatta indennità sia dovuta “per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione” rinvia per il calcolo della stessa al criterio indicato dal comma primo dell'art. 50 del medesimo T.U.E. in base al quale “nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.
Il ctu arch. considerando un periodo di 61 mesi ricompreso Parte_2
nell'arco temporale indicato dall'art. 22 bis è pervenuto alla stima dell'indennità di occupazione dell'aree poi espropriate pari ad € 15.248,11 su cui convergono anche i ctp delle parti..
4.3. Indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione ( artt. 49-50 DPR 327/2001)
20 L'art. 49 comma primo stabilisce che “ L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti” . Nel caso di specie è documentato che siano state occupate per esigenze cantieristiche le porzioni di terreni di proprietà della GN non ancora Parte_1
riconsegnate alla medesima in quanto le opere non sono terminate. L'art. 50 già in precedenza richiamato, indica il criterio a cui si sono attenuti i ctu pervenendo alla stima :
2 Part. ex 2134 m
[(32 x 9,00) / 144] x 98 =196,00 € 2 Part. ex 2122 m
[(2.073 x 10,00) / 144] x 98 =14.107,92 € 2 Part. ex 2122 m
[(2.073 x 9,00) / 144] x 98 =12.697,13 € 2 Part. ex 2124 m
[(56 x 9,00) / 144] x 98 =343,00 € 2 Part. ex 2134 m
[(32 x 9,00) / 144] x 98 =196,00 € 2 Part. ex 2122 m
[(2.073 x 10,00) / 144] x 98 =14.107,92 € 2 Part. ex 2122 m
[(2.073 x 9,00) / 144] x 98 =12.697,13 € 2 Part. ex 2124 m
[(56 x 9,00) / 144] x 98 =343,00 €
Totale: 27.344,05 €
Corrispondenti a 3.348,25 €/anno.
Il periodo preso in considerazione è pari a 98 mesi fino al 20.6.2022 data del deposito della relazione peritale da parte dell'Arch. il quale ha Parte_2
osservato che essendo l'area ancora occupata l'importo determinato andrebbe aggiornato di anno in anno fino alla restituzione. In questa sede dunque l'indennità spettante alla GN , va aggiornata fino alla Parte_1
data di pubblicazione della presente sentenza, non essendo l'opera completata e le aree restituite, pervenendosi quindi alla somma complessiva di euro 36.830,80.
4.4 Indennità di Servitù ( art. 44 comma 1 DPR 327/2001)
Indennità di allagamento
21 Tale indennità derivante dalla servitù di allagamento per la realizzazione di casse di espansione è stata riconosciuta dalla Commissione Espropriante perché prevista all'art. 31 della L.R.T. n. 67/ 2003, abrogato dalla L.R.T. n.
45/2020 ma comunque applicabile al caso di specie in quanto il decreto di esproprio è del 20.5.2019. Sul punto peraltro nessuna contestazione riguardo all'an vi è stata da parte resistente, ma anzi nell'atto dirigenziale n. 1130 del
20.5.2019 notificato il 19.7.2019 la ha Controparte_13
quantificato siffatta indennità in favore della nella somma di Parte_1
euro 54.757,00.
Il comma terzo dell'art. 31 L.R.T. 67/2003 stabiliva che nelle procedure espropriative da attivare per la realizzazione di casse di espansione aventi a oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà, derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si intendeva procedere tramite ablazione del diritto di proprietà, ai proprietari veniva corrisposto un indennizzo pari a un terzo dell'indennità spettante per la medesima area in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione. Tale indennizzo poteva essere incrementato fino a un massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all'aumento di frequenza di allagamento, così come determinata nel progetto dell'opera idraulica. Con delibera della Giunta Regionale del 7 gennaio 2020, n. 3, venivano stabilite le modalità di calcolo dell'indennità di allagamento.
Non avendo invero la L.R.T. abrogativa efficacia retroattiva e risalendo l'adozione del decreto di esproprio al maggio 2019, quindi ad epoca anteriore all'entrata in vigore della L.R.T. 45/2020, l'indennità deve essere senz'altro riconosciuta. Peraltro è comunque innegabile che l'allagamento periodico dei terreni costituisca una forma di servitù, comportando un asservimento permanente del fondo con conseguente riduzione dell'esercizio del diritto di proprietà, cosicché tale indennità è comunque dovuta ai sensi dell'art. 44, comma I, D.P.R 327/2001 il quale dispone che “E' dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di una pubblica utilità,
22 sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”.
Riguardo al quantum, la stima originariamente proposta dall'arch. (€ Parte_2
91.493,00) è stata modificata dal perito agronomo in € 121.990,6 Per_2
con applicazione delle aliquote di 2/3 considerando i seguenti elementi:
-le conseguenze derivanti dalla servitù di allagamento recano un danno permanente alla proprietà, la quale subisce un forte decremento del valore con ripercussioni negative in termine economici su tutto il fondo;
-i terreni soggetti ad allagamento, da un punto di vista agronomico, rappresentano la gran parte dei terreni più produttivi;
- nella p.lla 2439, destinata ad allagamento, insistono quattro serre per la produzione di ortaggi, necessarie per l'indirizzo produttivo aziendale, la cui rimozione ha gravi ripercussioni sull'intero processo produttivo aziendale, considerata anche la mancanza di alternative dove poter ricollocare tali strutture;
-risulta impossibile prevedere la frequenza con cui i terreni aziendali saranno effettivamente assoggettati ad allagamento, in virtù anche dei cambiamenti climatici cui stiamo assistendo, certo è che ogni volta che tale fenomeno possa verificarsi, le conseguenze sarebbero gravi sia sulle colture in atto, la cui ricostituzione comporterebbe nuovi ed elevati investimenti, che sui terreni, il cui recupero comporterebbe tempi e spese al momento non quantificabili, andando in tal modo ad aggiungere incertezza su una attività, quella agricola, di per se stessa condizionata da molte altre variabili indipendenti.
Le considerazioni del ctu agronomo, a parere della Corte possono giustificare l'applicazione dell'aliquota di 2/3 per la , imprenditrice Parte_2
agricola ma non anche per la GN , per la quale, invece, Parte_1
devono considerarsi ovviamente le conseguenze dell'allagamento e la diminuzione di valore delle aree in questione tenuto conto, come correttamente osservato dall'architetto che la ricorrente “ha potuto Parte_2
negli anni affittare i terreni ad un'azienda agricola per la produzione di coltivazioni ad alto reddito grazie anche alla installazione di serre che nel prossimo futuro andranno smontate e che non troveranno collocazione in altre parti dei propri terreni. Il valore del
23 bene passa così da coltura ad alto rendimento a coltura a basso rendimento con difficoltà non solo nella vendita, ma anche nell'affitto.”
Si condivide dunque la stima del ctu corrispondente ad ½ del Parte_2
valore del bene pari ad euro € 91.493,00.
Indennità per servitù di fatto ( art. 44 comma primo DPR 327/2001)
Tale indennità è stata domandata dalla ricorrente a causa della diminuzione di valore dell'aree non espropriate ma il cui godimento è limitato in relazione alla gestione e pulizia dell'argine dal lato della part. 2440 (coltivata a orto,
2 carciofaia), le misure sono: 140 m x 10 m, (1.400 m x 10,00 €) x 2/3 = €
9.333,33. Essa rappresenta dunque la diminuzione di valore per fascia di rispetto dell'argine. La larghezza della striscia di rispetto è costituita da 4 m necessari per la gestione dell'argine da parte dei gestori della cassa di espansione e 6 m fra la recinzione e la testata delle alberature necessarie per svolgere la gestione dei frutteti ( pag. 13 ctu e pag. 23 perito Parte_2
agronomo . Per_2
Il collegio ritiene senz'altro tale asservimento delle aree in questione di proprietà della GN costituente servitù di fatto ai sensi Parte_1
dell'art. 44 comma primo T.U.E per la perdita e comunque ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà., pertanto anche siffatta indennità va attribuita nell'importo di euro € 9.333,33 ( cfr relazione peritale
20.4.2023).
4.5 Indennità per espropriazione parziale di bene unitario ( art. 33 comma 1 D.P.R. 327/2001):
L'art. 33 prevede, al comma 1, che "Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore." Secondo la giurisprudenza consolidata "In presenza di una procedura espropriativa che non riguardi l'intera proprietà del soggetto inciso, va applicato il meccanismo di calcolo differenziale di cui all'art. 40 della L. n.
2359 del 1865 (v. oggi l'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 2001), in costanza dei seguenti presupposti: a) che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella
24 espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all'intero immobile il carattere di un'unità economica e funzionale;
b) che il distacco di una parte di esso abbia influito, oggettivamente (con esclusione, dunque, di ogni valutazione soggettiva), in modo negativo sulla parte residua. Ove detta indagine risulti affermativa, alla parte espropriata
è, quindi, dovuta un'unica indennità, ricavata dalla differenza tra il giusto prezzo che
l'immobile avrebbe avuto prima dell'espropriazione ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'espropriazione stessa, in modo da ristorare l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua, non essendo, invero, concepibile, in presenza di un'unica vicenda espropriativa, l'attribuzione di distinte somme, imputate l'una a titolo di indennità di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni."(cfr Cass. 18220/2018; Cass. 14891/2017; Cass. 20241/2016).
Si deve chiarire poi che non rileva se, formalmente, la porzione residua abbia una sua autonoma identificazione catastale o sia invece frutto del frazionamento di una particella catastalmente unica, ma, solo, se tra la parte ablata e la parte residua sussista obiettivamente una destinazione economica unitaria.
Dunque, si deve parlare di espropriazione parziale quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare caratterizzato da una destinazione economica unitaria e da un nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell'espropriato. In tal caso, l'indennizzo riconosciuto al proprietario dall'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 2001 non può riguardare soltanto la porzione espropriata, ma anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, e la liquidazione dell'indennità per l'espropriazione parziale è commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'esproprio e il giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio stesso, dovendo tenersi conto, oltre che del valore della porzione ablata, anche del decremento della parte di fondo residuata all'espropriazione.
25 L'amministrazione al momento della presa di possesso dei beni ha stabilito per il soprassuolo un valore pari ad € 24.340,00 come segue:
Valore delle piante da frutto abbattute totali n 4 x 100 €/cad =400,00 € Valore delle piante da frutto aggiunte 5.900,00 € Rimozione pali n. 40 240,00 € Rimozione ceppaie 2.360,00 €
Valore di altre piante abbattute totali n 11 x 40 €/cad =440,00 € Nuova recinzione 9.000,00 € Nuovo pozzo 6.000,00 €
Oltre a ciò deve considerarsi che i terreni facenti parte della azienda agricola di proprietà prima dell'esproprio erano i seguenti: Parte_2 Parte_1
P.lla Sup. mq 1680 400 2444 (ex 2124) 181 2452 (ex 2134 ) 225 2442 (ex 2122) 30.478 1349 14.970 Totale 46.254
A seguito del processo ablativo i terreni di proprietà della IG.ra , Parte_1 sono: P.lla Sup. mq 1680 400 2443 117
2439 19.052
2440 7.737
2451 157 2453 32 1349 14.970 Totale 42.465
Per la definizione della percentuale da adottare in diminuzione dei terreni agricoli, ante e post esproprio, si ritiene corretta la metodologia usata dal
C.T.U. Dott. Arch. fondata sulla seguente proporzione: superficie Parte_2
in proprietà ante esproprio sta a 100 come superficie post esproprio sta a X, come segue: 46.254 : 100 = 42.465 : X = 91,80.
26 La riduzione pertanto è pari al 8,20%. Parimenti corretti ed adeguati sono stati considerati dal perito agronomo i valori di stima delle coltivazioni Per_4
presenti in azienda (cfr pag. 26 relazione integrativa), sicchè il deprezzamento dei beni residui, proporzionale al decremento della superficie coltivabile, è stato stimato in € 25.192,17; si è poi considerata la presenza di un alto argine che divide in due la proprietà della GN , e che quasi la metà Parte_1
dell'intera proprietà è su terreni allagabile, pervenendosi alla stima dell'indennità ex art. 33 T.U.E. di espropriazione parziale di bene residuo complessiva pari a euro 49.532,17 ( 24340,00+25192,17).
In definitiva l'indennità complessiva spettante alla GN va Parte_1
determinata in € 238.392, 91 calcolata alla data del decreto di esproprio di cui € 15.248,11 per indennità da occupazione temporanea finalizzata all'esproprio ed € 36.830,80 a titolo di indennità di occupazione di aree non espropriate, quest'ultima calcolata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
5.Indennità spettanti a in qualità di proprietaria di Parte_2
aree espropriate.
Particelle soggette a espropriazione L'area è rappresentata al Catasto Terreni al foglio di mappa 9, particelle: 2
- 2413 di 292 m;
2
- 2445 di 4.470 m
. Particelle soggette ad allagamento L'area è rappresentata al Catasto Terreni al foglio di mappa 9, particelle: 2
- 2412 di 256 m;
2
- 2446 di 5.873 m
.
La con l'atto dirigenziale n. 1130 del Controparte_13
20.5.2019 notificato all' interessata in data 19.7.2019 ha riconosciuto a
Parte_2
-Indennità definitiva di esproprio determinata dalla Commissione espropri
€ 98.266,00
27 - Indennità definitiva di asservimento determinata dalla Commissione espropri € 24.516,00
-Indennità definitiva di occupazione finalizzata all'esproprio determinata dalla Commissione espropri € 14.028,64.
Le stime delle singole indennità operate dal ctu Arch. sono state Parte_2
interamente confermate nella sua integrazione dal Perito agronomo dott.
appaiono fondate su adeguati criteri tecnici e pertanto del tutto Per_2
condivisibili da parte del Collegio.
5.1 Indennità di esproprio ( art. 32 e 40 comma primo DPR 327/2001)
I CCTTU, preso atto che i beni espropriati erano coltivati a frutteto, confermato il valore di mercato di 9,00 €/mq e considerata la superficie ablata, hanno stimato l'indennità di espropriazione in € 42.858,00
5.2 Indennità aggiuntiva ex art. 40 comma quarto e 42 DPR 347/2001
La ricorrente ha domandato il riconoscimento sia dell'indennità CP_10
aggiuntiva di esproprio in qualità di che di quella prevista Controparte_16
dall'art. 42 del T.U.E. con riferimento ai terreni espropriati di cui è affittuaria, di proprietà in parte della GN e in parte di Parte_1 [...]
estraneo al presente giudizio. Controparte_17
La resistente si è opposta al riconoscimento in favore della di Parte_2
entrambe le indennità perché imprenditore agricolo professionale, non rientrante fra le categorie indicate all'art. 42 del T.U.E.
L'art. 40 comma quarto del T.U.E relativo alle aree non edificabili, prevede che “Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. “ La norma si occupa esclusivamente della posizione del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo , con una disciplina autonoma e distinta rispetto a quella riservata alle indennità aggiuntive spettanti al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante, con peculiare riferimento all'art. 42 del d.P.R. n. 327 del
2001 («indennità aggiuntive») il quale stabilisce che «spetta una indennità
28 aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte
l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità». L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti. “
La ratio dell'indennità aggiuntiva prevista per il coltivatore diretto dall'art. 42 del d.P.R. n. 327 del 2001 risiede nella diversa natura del bene oggetto di tutela e, precisamente, «nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato nella situazione privilegiata che l'art. 35 della Costituzione assicura alla posizione del lavoratore, garantendo fra l'altro che la sua retribuzione sia in ogni caso sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa» (Cass., sez. 1, 1/7/2022, n. 21058; Cass. n.
11464 del 2016; Cass. 21026/2017 ; Cass. 15579/2018; 21340/2019).
Ciò comporta due considerazioni importanti: 1) da un lato appare evidente che il legislatore ha voluto dettare una disciplina dedicata esclusivamente al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale (da intendersi come professionale), ben distinta da quella relativa all'indennità aggiuntiva spettante al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante;
la differenza tra le due regolamentazioni è indice dell'unitarietà dell'indennizzo spettante al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo, che ha, pertanto, l'onere di chiedere l'indennità aggiuntiva in modo non frazionato;
2) dall'altro, mentre l'indennità aggiuntiva spettante al proprietario coltivatore diretto, o al proprietario imprenditore agricolo, viene determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di colture effettivamente praticate, con onere della prova a carico dell'ente espropriante che intenda discostarsene, le altre indennità aggiuntive necessitano della dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti, con onere della prova a carico del soggetto richiedente, tenuto a predisporre la relativa dichiarazione.
29 L'elemento qualificante della coltivazione diretta ai fini del riconoscimento dell'indennità aggiuntiva ex art. 42 T.U.E. sussiste in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte del titolare avviene con la prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, in presenza di uno dei rapporti agrari tipici previsti dalla norma, con onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a capo del soggetto che intende trarre conseguenze favorevoli (Cass., n. 11013 del 2013; anche Cass., sez. 1, 12/12/2002, n.
17714). Il requisito della prevalenza deve essere a sua volta valutato sulla base del rapporto tra la forza lavorativa totale, occorrente per la lavorazione del fondo, e la forza lavoro riferibile al titolare ed ai membri della sua famiglia, indipendentemente dall'apporto di mezzi meccanici, in tal modo distinguendo il coltivatore diretto dalla figura dell'imprenditore agricolo, il quale esercita l'attività di coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul fattore lavoro, e con impegno prevalente di manodopera subordinata (Cass., sez. 1, 24/2/2015, n. 3/7/06; anche Cass., sez. 1, 9/11/2018, n. 28788).
Resta escluso dal novero degli aventi diritto l'imprenditore agricolo, ossia colui che eserciti la coltivazione e la produzione agricola professionalmente mediante coordinamento dei fattori della produzione ex art. 2082 c.c., e non svolga dunque attività di diretta utilizzazione agraria del terreno (Cass., sez. 1,
19/2/2003, n. 2477; conforme da ultimo Cass. 25972/2024).
Ciò posto in diritto si osserva che la GN riveste la qualifica di Parte_2
imprenditore agricolo professionale, fatto ammesso dalla stessa parte ( cfr ricorsi introduttivi, e pag. 57 comparsa conclusionale) ed acclarato anche dai
CTU; in particolare ella è titolare di azienda agricola omonima orto-frutticola ad agricoltura intensiva dotata di due fabbricati, uno adibito a magazzino ed un altro come punto vendita dei prodotti aziendali ( cfr ctu depositata il
20.4.2023); le produzioni derivanti dalla coltivazione dei terreni costituenti l'azienda agricola, sono commercializzate al dettaglio direttamente in azienda
( cd filiera a KM zero).
30 Deve dunque escludersi , in applicazione dei richiamati enunciati giurisprudenziali, che la GN in qualità di imprenditrice agricola Parte_2
professionale abbia diritto, in relazione ai terreni espropriati di cui è affittuaria, dell'indennità aggiuntiva di cui all'art.42 DPR 327/2001, in quanto siffatta categoria soggettiva non rientra fra quelle prese in considerazione dalla norma in esame, a differenza dell'art. 40 del medesimo T.U., attesa la diversa ratio di tutela sottesa alla fattispecie come già in precedenza evidenziato.
Da ciò deriva l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente con riferimento al criterio di determinazione dell'indennità aggiuntiva spettante all'affittuario coltivatore diretto.
Va invece attribuita alla l'indennità ex art. 40 comma quarto Parte_2
T.U.E. in riferimento ai terreni espropriati di cui essa è proprietaria facenti parte dell'azienda agricola.
Riguardo al criterio di stima la ricorrente ha chiesto applicarsi il criterio indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011 ancorato quindi al valore reale e di mercato e non al V.A.M., a cui invece si sono attenuti i CTU, chiedendo, in caso contrario, che venga sollevata questione di legittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 40 T:U.E. perché in contrasto con gli art. 35-36 e 3 Cost..
La questione non appare fondata in quanto, come ribadito dal giudice di legittimità, non tutte le disposizioni normative involgenti i V.A.M. possono ritenersi coinvolte e travolte dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 181 del 2011, dovendo, in particolare, considerarsi sopravvissute quelle concernenti l'indennità aggiuntiva ad essi parametrata, in quanto dotate di una funzione riparatrice autonoma rispetto all'indennità di esproprio, poiché poste a tutela di diritti, quale quello al lavoro - pure contemplati dall'ordinamento giuridico ed aventi rilevanza costituzionale - diversi da quello di proprietà oggetto della pronuncia della Consulta (cfr. Cass.
31 25972/2024 ; Cass. n. 21058/2022; Cass., n. 9269/2014; Cass., n.
13840/2013; Cass., n. 15744/2001).
L'indennità ex art. 40 comma quarto spettante alla GN in Parte_2
relazione ai terreni espropriati di sua proprietà identificati al foglio 9 part. 2413 di 292 mq e part. 2445 di 4.470 mq entrambi destinati a frutteto va dunque quantificata, applicando il criterio del VAM del 2017 della Provincia di , in quanto ultimo dato reperibile (cfr relazione arch. del CP_1 Parte_2
20.6.2022) in euro 22.524,26.
5.3 Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio( Artt. 22 bis quinto comma e 50 primo comma DPR 327/2001)
Il ctu arch. considerando un periodo di 61 mesi ricompreso Parte_2
nell'arco temporale indicato dall'art. 22 bis è pervenuto alla stima dell'indennità di occupazione dell'aree poi espropriate pari ad € 18.155,13
5.4. Indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione ( artt. 49-50 DPR 327/2001)
E' documentato che siano state occupate per esigenze cantieristiche le porzioni di terreni di proprietà della GN non ancora Parte_2
riconsegnate alla medesima in quanto le opere non sono terminate. L'art. 50 già in precedenza richiamato, indica il criterio a cui si sono attenuti i ctu pervenendo alla stima di € 14.687,75 per 98 mesi, fino al 20.6.2022 data del deposito della relazione peritale e corrispondenti a euro 1.798, 50 euro annui secondo il calcolo che di seguito si riporta:
2 Part. ex 2134 m
[(32 x 9,00) / 144] x 98 =196,00 € 2 Part. ex 2122 m
[(2.073 x 10,00) / 144] x 98 =14.107,92 € 2 Part. ex 2122 m
[(2.073 x 9,00) / 144] x 98 =12.697,13 € 2 Part. ex 2124 m
[(56 x 9,00) / 144] x 98 =343,00 €
In questa sede dunque l'indennità spettante alla GN , va Parte_2
aggiornata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, in quanto l'area occupata non risulta essere stata restituita, pervenendosi alla somma complessiva di euro 19783,50.
32
5.5 Indennità di Servitù ( art. 44 comma 1 DPR 327/2001)
Indennità di allagamento
In punto di diritto con riferimento all'an si richiamano per l'intero le argomentazioni in precedenza esplicitate in relazione alla ricorrente
( paragrafo 4.4). Parte_1
Per quanto concerne il quantum, entrambi i CCTTU, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 31 comma terzo della L.R. 67/2003 e della successiva
D.G.R. 3/ 2020, hanno convenuto di dover applicare nella determinazione della stima l'aliquota di maggiorazione di 2/3, considerando che le conseguenze derivanti dalla servitù di allagamento recano non solo un danno permanente alla proprietà, la quale subisce un forte decremento del valore con ripercussioni negative in termini economici su tutto il fondo, ma per la nella sua qualità di affittuaria di alcuni terreni,” vengono a mancare gli Parte_2
appezzamenti più importanti e produttivi, senza i quali, insieme agli altri terreni interessati dal processo ablativo, viene messa in seria discussione tutta l'organizzazione aziendale, con danni che mettono una seria ipoteca sul proseguo dell'attività stessa (cfr in particolare pag. 16 relazione peritale depositata il 20.4.2023). L'indennità va dunque determinata in euro 36.774,00.
Indennità per servitù di fatto
Essa è dovuta in conseguenza della diminuzione di valore conseguente la pulizia dell'argine lato p.lle 2411 e 2447 che investono una complessiva di
945 mq qualità reale corrispondente a frutteto per un totale di euro 5.670,00.
5.6 Indennità per espropriazione parziale di bene unitario ( art. 33 comma 1 D.P.R. 327/2001)
Anche in questo caso si richiamano integralmente le considerazioni in diritto di cui al paragrafo 4.5.
L'Amministrazione nella presa in possesso dei beni, ha stabilito un valore per del soprassuolo, come segue:
Valore delle piante da frutto abbattute totali n 82 x 100 €/cad = 8.200,00 €
Pali demoliti che costituivano la spalliera n. 160x 12 €/cad = 1.920,00 €
33 Rimozione delle ceppaie di 70 alberi x 40 €/cad = 2.800, 00 €
Impianto di irrigazione 3.000,00 €
8.000,00 € Pt_9
Frutti pendenti 20.000,00 €
Nuova recinzione 4.250,00 €
Totale :48.170,00 €
Il ctu architetto nella relazione depositata il 20.6.2022 (su cui Parte_2
converge anche il perito agronomo nell'integrazione depositata il 20.4.2023) ha tuttavia osservato, nel considerare la riduzione del valore ovvero che “la superficie post esproprio è calcolabile attraverso la seguente proporzione: (ettari in proprietà ante esproprio sta a 100 come la superficie in proprietà post esproprio sta a X):
2.69.91:100 = 02.22.99: X;
X = 82,61%, ovvero c'è stata una riduzione pari a
17,39%, arrotondabile al 18%. È importante rimarcare che l'argine si colloca proprio nel mezzo della proprietà che vede ridurre il valore commerciale del bene. Si è Parte_2
proceduto, per tanto, a valutare tutti i beni residui con la seguente metodologia:
Per le coltivazione di olivi e frutteto vengono utilizzati i valori di mercato (comprensivi dei terreni allagabili e interclusi);
Per i fabbricati viene calcolato il prezzo di fabbricazione sostenuto da nell'anno Parte_2
di realizzazione 2004, come da documenti allegati alla richiesta di finanziamento pubblico presentata ad , attualizzato con i prezzi Istat attraverso il calcolatore presente sul Pt_10
sito internet e svalutato per effetto della vetustà applicando, in analogia, la legge sull'equo canone. Al costo di costruzione è stato aggiunto il valore del terreno su cui è stato edificato, il piazzale e le sistemazioni a verde.
Alla somma dei valori che il soprassuolo avrebbe se non ci fosse stato l'esproprio si è applicato un deprezzamento ai sensi dell'art. 33 (espropriazione parziale di un bene unitario) pari alla perdita percentuale del terreno ovvero del 17,39%.
La presenza di un argine di tali dimensioni e l'impossibilità di continuare coltivazioni intensive e ad alto reddito hanno una ripercussione sulla parte rimanente.
Si fa presente che i fabbricati e le sistemazioni esterne sono di nuova edificazione sono state realizzate in virtù di un Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale, nonché
34 dimensionate sulle esigenze aziendali e vincolate alla destinazione d'uso agricola. Le previsioni urbanistiche della zona sono di tipo ludico-ricreativo e quindi deprezzano ulteriormente i terreni a fini produttivi. Ai fini di calcolo:
2 2 Sup. a uliveto (Partt. 1981 e 1979) 3.500 m x 10 €/m
= 35.000,00 €
2 2 Sup. a frutteto (Partt. 2411, 2447, 1977) 15.909 m x 9 €/m
= 143.181,00 €
2 Fabbricati m costo di costruzione 271.362,22 €
Totale: 449.543,22 €
I fabbricati furono oggetto nel 2004 di contribuzione pubblica per il PSR 2000-2006 e sussiste la documentazione attestante il costo di costruzione pari a 241.899,07 €. La variazione è stata fatto utilizzando il calcolatore Istat presente su sito internet di cui è possibile fornire copia di elaborazione dati e risulta essere 297.052,06 €; il coefficiente di vetustà è stato calcolato con il metodo dell'equo canone (ovvero dal 6° anno l'1% per i primi 15 anni).
Si applica, quindi, un deprezzamento del 18% su tutta la superficie:
Totale (449.543,22 x 0,18) =80.917,77 €
Per le aree in allagamento il valore del bene prima della servitù era di 00.61. 29 x 9,00 €
= 55.160,00 €. L'indennità spettante a questa parte è 36.774 + 9.929= 46.703 €.
Quindi non è in contrasto con quanto previsto dalla legge perché il bene viene indennizzato con un valore minore del proprio valore intrinseco.
È importante considerare che l'esproprio determinerà l'abbandono delle colture intensive e redditive dell'azienda agricola che insiste su quei terreni.
L'indennità dovuta per espropriazione parziale è pari quindi ad € 129.087,77”
Il totale delle indennità complessivamente spettanti alla GN va Parte_2
in definitiva determinato in euro 274.852,66 calcolata alla data del decreto di esproprio, di cui € 18.155,13 a titolo di indennità di occupazione finalizzata all'esproprio ed € 19.783,50 a titolo di indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio aggiornata quest'ultima fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
6. Gli interessi ex art. 1224 comma secondo c.c.
35 Non compete infine alle ricorrenti la maggiorazione richiesta ex art. 1224 comma secondo c.c. in quanto "Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima>> (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3274 del 10/02/2021; in senso conforme: Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20178 del 18/08/2017). Le ricorrenti non hanno altresì dimostrato il maggior danno subito, dubitandosi peraltro della configurabilità della mora dell'ente espropriante che ha provveduto al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme offerte e non accettate espropriate, come risulta dal decreto di esproprio.
Spettano invece a ciascuna delle ricorrenti, sulle somme liquidate a titolo di indennità di esproprio, gli interessi legali tenendo presente gli effetti sulla decorrenza dei medesimi dell'intervenuto deposito dell'indennità a disposizione delle parti espropriate: la S.C. ha avuto modo di rilevare come, una volta avvenuto il deposito della somma oggetto della stima amministrativa, l' espropriante sia liberato per lo specifico importo e come sullo stesso maturino gli interessi compensativi secondo le norme sulla Cassa depositi e prestiti, talché il giudice non può riconoscere gli interessi che sulla differenza tra quanto dovuto e quanto già depositato allo stesso titolo (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 1701 del 27/01/2005,
Sez. 1, Sentenza n. 1823 del 28/01/2005).
Nel caso di specie nel Decreto di esproprio n. 11130 del 20/5/2019, l'Ente
Espropriante ha dato atto di aver già proceduto al deposito al Ministero dell'
Economia e delle Finanze (MEF) Cassa DD.PP. delle seguenti complessive somme:
36 -€ 138.750,76 in favore della calcolata quale indennità definitiva Parte_1
di esproprio comprensiva dell'occupazione temporanea, quest'ultima calcolata dalla data del verbale di immissione in possesso e fino alla data di emissione del decreto di deposito;
- € 136.810,64 in favore della calcolata quale indennità definitiva Parte_2
di esproprio comprensiva dell'occupazione temporanea, quest'ultima calcolata dalla data del verbale di immissione in possesso e fino alla data di emissione del decreto di deposito;
Conseguentemente, deve essere ordinato a parte espropriante in solido con l'ente beneficiario, il deposito della somma risultante dalla differenza tra le indennità come determinate nel presente giudizio in favore di ciascuna delle parti espropriate e gli importi riconosciuti e depositati presso la Cassa
DD.PP. dalla con interessi legali sulla Controparte_1
differenza dalla data del deposito e sino al saldo effettivo.
7. Le spese di lite
Atteso l'accoglimento delle opposizioni alla stima proposte dalle ricorrenti le spese di lite dei giudizi riuniti vanno poste a carico delle parti convenute in solido fra loro e si liquidano ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022 per compenso professionale in favore di ciascuna ricorrente in €
14.317, 00 in base al valore della controversia (ricompreso nello scaglione fra euro 52001 ed euro 260.000), considerato un impegno difensivo medio, oltre spese vive per € 1.100,03 ed accessori di legge
Le spese di CTU invece vengono poste definitivamente a carico di ciascuna delle parti del giudizio in parti uguali, considerato che in questi giudizi la
CTU estimativa è sempre necessaria e viene svolta nell'interesse di tutti i soggetti.
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando sulle cause riunite nn. R.G. 1142/2017, 1143/2017, 1759/2019, 1760/2019, così decide:
37 determina l'indennità di esproprio e di occupazione dei beni ablati spettante a nella somma complessiva di € 238.392, 91 e l'indennità di CP_14
esproprio e di occupazione dei beni ablati spettante a nella CP_10
somma complessiva di € 274.852,66;
dato atto dell'avvenuto deposito delle indennità dovute per i medesimi titoli, ordina alla ed all Controparte_1 [...]
, di depositare a favore delle Controparte_18
ricorrenti presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato, la differenza tra le somme già depositate e gli importi sopra indicati, con interessi legali decorrenti sulla predetta differenza dalla data del deposito e fino al saldo;
condanna le parti convenute in solido fra loro al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano per ciascuna attrice in €
1.100,03 per esborsi , in € 14.317, 00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge;
pone definitivamente a carico di ciascuna parte per metà le spese di CTU, come liquidate con separato decreto;
dispone che in caso di divulgazione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del DLGS
n. 196/2003.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sezione Quarta Civile
Il collegio, nelle persone di:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere rel. est.
Ing. Dott. Lorenzo Castellani Esperto nelle cause civili iscritte al n. r.g.
1142/2017+1143/2017+1759/2019+1760/2019 promosse da:
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1
IN PROPRIO E QUALE TITOLARE Parte_2
DELL'OMONIMA IMPRESA (C.F. Pt_3
), entrambe con l'avv. Fausto Falorni e l'avv. C.F._2
Federico De Meo, elettivamente domiciliate come da procura in atti
RICORRENTI
contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. Francesca Zama come da procura in atti
1 RESISTENTE
Nonché
(C.F. ) - Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. Controparte_3
), P.IVA_3
RESISTENTE -CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 16 aprile 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per la ricorrente , piaccia all'Ecc.mo Tribunale Regionale Parte_1
delle Acque Pubbliche di Firenze, disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi:
a) determinare tutte le congrue indennità spettanti alla IG.ra quale Parte_1
proprietaria dei terreni interessati dalla procedura relativa alla realizzazione della cassa di espansione del fiume AR, denominata Fibbiana 1 e, cioè, determinare:
- l'indennità di esproprio, anche tenendo conto, sia della perdita di valore delle aree residue, sia del valore del “soprassuolo”;
- l'indennità di occupazione (temporanea e di urgenza), in misura pari, per ogni anno, ad un 1/12 dell'indennità di esproprio, e, per ogni mese o frazione di mese, ad 1/12 dell'indennità annua;
ovvero secondo il diverso criterio che sarà ritenuto di ragione e di legge per tutto il periodo di occupazione e quindi fino all'effettivo rilascio dell'area; - l'indennità di allagamento ex art. 31, L.R.T. 29.12.2003, n. 67;
- l'indennità correlata al peso imposto sui terreni per il transito dei mezzi per la pulizia e manutenzione degli argini della cassa di espansione;
2 b) conseguentemente, condannare la l Controparte_1 CP_2
ed il in via solidale, a
[...] Controparte_4
corrispondere alla IG.ra nei modi di legge, tutte le indennità dovute, Parte_1
con interessi legali, nonché con ulteriori interessi nella misura idonea a compensare il maggior danno ex art. 1224, comma II, cod. civ.;
c) in via istruttoria, disporre la rinnovazione o l'integrazione della C.T.U.;
d) ancora in via istruttoria, ammettere prova testimoniale sul seguente capitolo:
“D.C.V. che l'occupazione temporanea volta all'esecuzione dei lavori relativi alla cassa di espansione del Fiume AR, denominata “cassa di espansione Fibbiana 1”, dei terreni ubicati nel Comune di Montelupo Fiorentino, loc. Fibbiana, di proprietà della IG.ra individuati al foglio di mappa n. 9, particelle n. 2134, n. 2122 e n. Parte_1
2124 ed indicati nella nota prot. n. 26767 del 29.5.2015 (doc. n. 8 che si mostra al teste, depositato unitamente al ricorso R.G. m. 1760/2019), è cessata non prima del novembre 2017 ”; si indicano quali testi il Geom. Via Chiassatelle n. 30, 50053 Testimone_1
Empoli (Firenze) ed il IG. Via S. Lavagnini n. 32, 50056 Testimone_2
Montelupo Fiorentino (Firenze).
Con ogni pronuncia connessa e conseguenziale e con vittoria di spese e compensi del giudizio, compreso il rimborso dei contributi unificati.
Per parte ricorrente : , piaccia all'Ecc.mo Tribunale Parte_2
Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze, disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi:
a) in via preliminare, in quanto occorra, sollevare di fronte alla Corte Costituzionale la questione di illegittimità costituzionale degli art. 40, comma quarto, e 42, comma secondo, del D.P.R. n. 327/2001 in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost.;
b) determinare tutte le congrue indennità spettanti alla IG.ra quale Parte_2
proprietaria e quale conduttrice dei terreni interessati dalla procedura relativa alla realizzazione della cassa di espansione del fiume AR, denominata Fibbiana 1 e, cioè, determinare:
3 - l'indennità di esproprio, relativa ai terreni di proprietà, anche tenendo conto, sia della perdita di valore delle aree residue e del pregiudizio arrecato all'attività dell'azienda agricola, sia del valore del “soprassuolo”;
- l'indennità di occupazione (temporanea e di urgenza), relativa ai terreni di proprietà, in misura pari, per ogni anno, ad un 1/12 dell'indennità di esproprio, e, per ogni mese o frazione di mese, ad 1/12 dell'indennità annua;
ovvero secondo il diverso criterio che sarà ritenuto di ragione e di legge per tutto il periodo di occupazione e quindi fino all'effettivo rilascio dell'area;
- l'indennità aggiuntiva ex art. 40, comma IV, D.P.R. n. 327/2001, relativa ai terreni di proprietà;
- l'indennità di allagamento ex art. 31, L.R.T. 29.12.2003, n. 67, in riferimento ai terreni di proprietà;
- l'indennità ex art. 42, D.P.R. n. 327/2001, relativa ai terreni condotti in affitto, anche tenendo conto, sia del pregiudizio arrecato all'attività dell'azienda agricola, sia del valore del “soprassuolo”;
- l'indennità di occupazione (temporanea e di urgenza), relativa ai terreni condotti in affitto, in misura pari, per ogni anno, ad un 1/12 dell'indennità di esproprio, e, per ogni mese o frazione di mese, ad 1/12 dell'indennità annua;
ovvero secondo il diverso criterio che sarà ritenuto di ragione e di legge per tutto il periodo di occupazione e quindi fino all'effettivo rilascio dell'area;
- l'indennità di allagamento ex art. 31, L.R.T. 29.12.2003, n. 67, in riferimento ai terreni condotti in affitto;
- l'indennità correlata al peso imposto sui terreni (quelli di proprietà e quelli condotti in affitto) per il transito dei mezzi per la pulizia e manutenzione degli argini e della “bocca” di entrata dell'acqua nella cassa di espansione;
c) conseguentemente, condannare la l Controparte_1 CP_2
ed il in via solidale, a
[...] Controparte_4
corrispondere alla IG.ra nei modi di legge, tutte le indennità dovute, Parte_2
con interessi legali, nonché con ulteriori interessi nella misura idonea a compensare il maggior danno ex art. 1224, comma II, cod. civ.;
4 d) in via istruttoria, disporre la rinnovazione l'integrazione della C.T.U..
e) ancora in via istruttoria, ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. “D.C.V. che la IG.ra ha coltivato direttamente, con lavoro Parte_2
proprio, almeno dal luglio 1998 e fino all'aprile/maggio 2014, i terreni di cui era proprietaria, ubicati nel Comune di Montelupo Fiorentino, loc. Fibbiana, già individuati al foglio di mappa n. 9, particelle n. 1678, e n. 2126, oggi individuati – a seguito dei frazionamenti approvati il 29.3.2019 –
Firmato Da: LO AU Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic
IGnature CA Serial#: 24ff3e 81al medesimo foglio di mappa, particelle n. 2413, n.
2412, n. 2445, n. 2446”;
2. “D.C.V. che la IG.ra ha coltivato direttamente, con lavoro Parte_2
proprio, almeno dal gennaio 2001 e fino all'aprile/maggio 2014, i terreni ubicati nel
Comune di Montelupo Fiorentino, loc. Fibbiana, concessi in affitto dalla IG.ra
[...]
già individuati alle particelle n. 2134, n. 2122 e n. 2124 del foglio di mappa Parte_1
n. 9, ed oggi individuati – a seguito dei frazionamenti approvati il 29.3.2019 – al medesimo foglio di mappa, particelle n. 2441, n. 2442, n. 2439, n. 2444, n. 2443, n.
2452, n. 2451 ”;
3. “D.C.V. che la IG.ra ha coltivato direttamente, con lavoro Parte_2
proprio, almeno dall'aprile 2011 e fino all'aprile/maggio 2014, i terreni ubicati nel
Comune di Montelupo Fiorentino, loc. Fibbiana, concessi in affitto dal IG.
[...]
già individuati alle particelle n. 574, n. 576, n. 582 e n. 585 del Controparte_5
foglio di mappa n. 8 e n. 2118 e n. 2133 del foglio di mappa n. 9, ed oggi individuati – a seguito di frazionamenti approvati il 29.3.2019, e per quanto riguarda i terreni di cui alle particelle n. 2118, n. 2133 e n. 585 – alle particelle n. 2433, n. 2434, n. 2449, n.
2450, del foglio di mappa n. 9 ed alle particelle n. 797, n. 798 e n. 799 del foglio di mappa n. 8”;
4. “D.C.V. che la IG.ra è iscritta all'Istituto Nazionale della Parte_2
Previdenza Sociale (I.N.P.S.), Sezione coltivatori diretti, dal 1997 e che ha versato e versa i relativi contributi a tale Istituto, come anche risulta dai docc. nn. 27-31, depositati unitamente al ricorso R.G. n. 1759/2019, che si mostrano al teste”;
5 5. “D.C.V. che la IG.ra è iscritta alla Federazione Coltivatori Parte_2
Diretti (Coldiretti) dal 1997, come anche risulta dai docc. nn. 32-38, depositati unitamente al ricorso R.G. n. 1759/2019, che si mostrano al teste”;
6. “D.C.V. che l'occupazione temporanea, volta alla esecuzione dei lavori alla cassa di espansione del Fiume AR, denominata «cassa di espansione Fibbiana 1», dei terreni ubicati nel Comune di Montelupo, Loc. Fibbiana, di proprietà della IG.ra
[...]
individuati al foglio di mappa n. 9, particelle n. 1678 e n. 2126 ed indicati Parte_2
nella nota prot. n. 26782 del 29.5.2015 (doc. n. 8, che si mostra al teste) e concessi in affitto alla medesima IG.ra individuati al foglio di mappa n. 9, Parte_2
particelle n. 2134, n. 2122, n. 2124, n. 2118, n. 2133 ed al foglio di mappa n. 8, particelle n. 576, n. 582, n. 585 e n. 574, indicati nelle note prot. n. 26767, n. 26770,
n. 26779 del 29.5.2015 (docc. nn. 9, 10 e 11, depositati unitamente al ricorso R.G. n.
1759/2019, che si mostrano al teste), è cessata non prima del novembre 2017”; si indicano quali testi:
- il Dott. Via Parini n. 12, 50053 Empoli, sui capitoli n. 1, n. 2 Testimone_3
e n. 3;
- la IG.ra Responsabile zona Empolese Valdelsa Federazione Testimone_4
Coltivatori Diretti, Via Isonzo, 50053 Empoli, sui capitoli n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5;
- il Geom. Via Nuova, 50056 Montelupo Fiorentino, sui capitoli n. Controparte_6
1, n. 2 e n. 3;
- il Geom. Via Chiassatelle n. 30, 50053 Empoli (Firenze) ed il IG. Testimone_1
Via S. Lavagnini n. 32, 50056 Montelupo Fiorentino (Firenze), sul Testimone_2
capitolo n. 6.
Con ogni pronuncia connessa e conseguenziale e con vittoria di spese e compensi del giudizio, compreso il rimborso dei contributi unificati.
Per parte resistente CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE: “la insiste per il rigetto delle avverse domande ovvero, in via Controparte_1
subordinata, la riduzione del quantum debeatur in ragione dei rilievi tecnici formulati dai propri CCTTPP ed in considerazione degli importi che l'ente ha già messo a disposizione
6 delle controparti a titolo di indennità, mediante deposito presso la Cassa Depositi e
Prestiti. “
Svolgimento del processo
Con separati ricorsi, entrambi iscritti in data 28.04.2017 rispettivamente al n. rg. 1142/2017 e al n. rg 1143/2017, poi riuniti, la IG.ra Parte_1
e la IG.ra hanno convenuto in giudizio la Parte_2 [...]
innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Controparte_1
Pubbliche, opponendosi alla stima effettuata dall'Amministrazione delle indennità provvisorie spettategli a seguito delle procedure di espropriazione ed occupazione che avevano interessato alcuni terreni di loro proprietà.
La ricorrente ha premesso di essere proprietaria di Parte_1
terreni agricoli (in forza del contratto stipulato data 13.7.1998, rep. N.
151.994 -Notaio siti nel Comune di Montelupo Fiorentino, Per_1
località Fibbiana, individuati al foglio mappa n. 9, particelle nn. 2134, 2122,
2124, concessi in affitto alla IG.ra che vi svolge attività di Parte_2
impresa agricola.
L'altra ricorrente ha allegato di essere proprietaria (in Parte_2
forza del contratto stipulato in data 13.7.1998, rep. N. 151.995 Notaio
dei terreni limitrofi a quelli della sig.ra , di cui al foglio Per_1 Parte_1
mappa n.9, partic. nn. 1678, 1977,1979, 1981 e 2126; di essere, altresì, affittuaria dei terreni sopraindicati della GN nonché dei Parte_1
terreni del IG. Controparte_5 Parte_4 Parte_5
e di cui al foglio di mappa n. 8, partic. nn.
[...] Parte_6
574, 576, 582 e 585 e foglio mappa n. 9 partic. nn. 2118 e 2133. Tutti i terreni in questione costituiscono un unico compendio immobiliare su cui essa svolge attività di impresa agricola (coltivazione di alberi da frutto ed ortaggi).
Le ricorrenti hanno poi dedotto che parte di tale compendio è stato interessato dalla procedura di espropriazione e occupazione instaurata dal per la realizzazione della cassa di espansione Controparte_7
7 del fiume AR (cassa di espansione Fibbiana 1), in particolare con note del
5-19/05/2011 il ha comunicato loro l'avvio del CP_7 CP_8
procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 11, D.P.R. n. 327/2001 e con nota del 13.07.2012 l'approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere.
Con decreto dirigenziale n. 79 del 27.2.2014 è stata disposta l'occupazione degli immobili e sono state determinate le indennità provvisorie da corrispondere agli aventi diritto. Nelle date del 29-30.04.2014 e del 7.05.2014
l'amministrazione ha proceduto alla immissione in possesso dei terreni di loro proprietà e di quelli di cui la GN è affittuaria. Con note Parte_2
del 29.05.2015, prot. nn. 26767, 26770,26779, 26782, l'amministrazione ha trasmesso i verbali di consistenza e di presa di possesso ed offerto alle ricorrenti le indennità provvisorie, non accettate.
In data 16.12.2015 sono stati redatti due distinti verbali di consistenza e di presa di possesso aggiuntivi, per effetto dei quali sono state inserite ulteriori piante da frutto tra quelle destinate ad essere rimosse dai terreni espropriati.
Con note prot. n. 13171 del 24.3.2017 la Controparte_1
(subentrata all Controparte_9
ha comunicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma I, D.P.R. n.
327/2001, che la Commissione Espropri della con Controparte_1
atto n. 9/2016, aveva determinato le indennità definitive, in riferimento ai suddetti beni interessati dalla procedura. In particolare:
-per la IG.ra , con riferimento alle particelle 2134, Parte_1
2122, 2124 (le particelle oggetto della procedura di occupazione ed espropriazione riportano differenti numeri rispetto al contratto di compravendita, per effetto di un frazionamento successivo al contratto stesso):
“La Commissione ha confermato i valori proposti dall'ente espropriante, secondo la seguente tabella:
8 Foglio Particella Mq. Qualità Ind. espropriati reale Definitiva e/mq 9 2134 50 8,00 Frutteto
9,00 50 Orto irriguo 9 2122 1926,50 Frutteto 8,00
Orto 9,00 1926,50 irriguo 9 2124 29,26 Frutteto 8,00
Orto 9,00 29,26 irriguo
Con riferimento alla valutazione del soprassuolo e oneri vari, la Commissione ha confermato il valore di € 37.340,00 proposto dall'ente espropriante. L'indennità di allagamento è stabilita in 1/3 del valore di € 8,00 al mq stabilito per l'indennità definitiva d'esproprio. L'indennità di occupazione d'urgenza finalizzata all'esproprio è fissata secondo le disposizioni di legge”.
-per la sig.ra con riferimento alle particelle 1678 e Parte_2
2126 (nel contratto di compravendita n. 151.995 non è indicata la particella 2126 perché formatasi per effetto di un frazionamento successivo):
“La Commissione ha confermato i valori proposti dall'ente espropriante, secondo la seguente tabella:
A. ND (in qualità Parte_7
di proprietaria)
Foglio Particella Mq. Ind. Ind. occup. espropriati definitiva temporanea
occupati -
€/mq
€/mq annui
asserviti 9 1678 385,60 8,00 0,67
9 2126 6152 8,00 0,67 Con
9 riferimento alla valutazione del soprassuolo e oneri vari, la Commissione ha confermato il valore di € 60.170 proposto dall'ente espropriante.
L'indennità di occupazione d'urgenza finalizzata all'esproprio è fissata secondo le disposizioni di legge. L'indennità di allagamento è stabilita in ½ del valore stabilito per
l'indennità definitiva d'esproprio.
(in qualità Controparte_10
di affittuaria dei terreni di proprietà Parte_1
ed altri) Controparte_5
“La Commissione conferma i valori proposti dall'ente espropriate, per il seguente riepilogo:
- Proprietà UA EL: valore VAM frutteto € 4,73 al mq., orto irriguo € 9,15 al mq., oltre a soprassuolo € 18,000;
- Proprietà Giuntini Antinori ed altri: valore VAM seminativo €
2,50 al mq. L'indennità di occupazione d'urgenza finalizzata all'esproprio è fissata secondo le disposizioni di legge.”.
Entrambe le note specificavano che: “Nel caso non pervenga, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, espressa accettazione dell'indennità, si procederà, ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. n. 327/2001, al deposito di tale importo presso la
P.. Se non condivide Controparte_11
le risultanze della determinazione in oggetto, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, può altresì essere fatta opposizione alla suddetta stima presso la competente Corte
d'Appello, con le modalità previste dall'art. 54 del D.P.R. n. 327/2001”.
Le ricorrenti non hanno accettato le indennità così come determinate dalla perché ritenute non congrue, e hanno Controparte_1
proposto ricorso per la determinazione delle giuste indennità ad esse dovute per effetto di esecuzione di un'opera idraulica, quale la cassa di espansione del fiume AR , denominata Fibbiana 1, innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze, ai sensi dell'art. 140 lett. D del R.D. n.
1775/133.
10 In particolare la ricorrente ha contestato la stima Parte_1
della Commissione Espropri della dell'indennità di Controparte_1
espropriazione (euro 8,00 al mq ed euro 9,00 al mq) deducendo che i valori attribuiti sono inferiori a quelli di mercato dei terreni espropriati di sua proprietà, i quali per le loro caratteristiche, le loro potenzialità e la loro ubicazione, sarebbero oggettivamente idonei anche ad utilizzazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle agricole.Ha altresì osservato che la procedura di occupazione e di espropriazione parziale dei terreni (particelle 2134, 2122 e
2124), facenti parte di un unico complesso ceduto in affitto, ha comportato una diminuzione del valore delle aree residue, producendo una frammentazione dei terreni medesimi, rendendo la gestione degli stessi più complessa ed onerosa, riducendone l'effettivo valore, pertanto ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, dovrebbe considerarsi la perdita di valore delle aree residue secondo il criterio di cui all'art. 40 della legge n.
2359/1865, recepito dall'art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001. La ricorrente ha poi contestato la quantificazione del valore del soprassuolo per l'importo di euro 37.340,00 perché esiguo, non avendo tenuto conto l'amministrazione dei reali valori e dell'effettiva consistenza delle piante da frutto e delle altre piante, del nuovo pozzo e della nuova recinzione. In merito all'occupazione temporanea, a cui sono stati sottoposti parte dei terreni di sua proprietà, ha dedotto che la Controparte_1
non ha corrisposto alcuna indennità come invece previsto dall'art. 50 del
D.P.R. n. 327/2001. L'amministrazione ha poi riconosciuto l'indennità di allagamento “nella misura di 1/3 del valore del € 8,00 al mq stabilito per l'indennità di esproprio”, secondo l'art. 31 L.R.T. 29.12.2003, n. 67 e la GN
ha contestato siffatta determinazione per mancata applicazione Parte_1
della misura massima dei 2/3, in considerazione della frequenza degli allagamenti e della conseguente riduzione dell'effettivo valore dei terreni.
Infine la ricorrente ha osservato che l'Amministrazione non ha considerato un'ulteriore voce di danno, derivante dalla inutilizzabilità dei
11 terreni (larghezza minima 4 metri) che devono essere lasciati liberi da ogni coltivazione, ai piedi degli argini della cassa di espansione, per permettere il transito dei mezzi. Si tratterebbe di una superficie di almeno 1.900 mq. sottratta alla coltivazione, destinata inoltre ad aumentare nel caso di apposizione di recinzione, per la necessità di lasciare libera un'altra striscia di terreno per la manovra dei mezzi agricoli, della larghezza di 5 metri, con una ulteriore diminuzione della superficie coltivabile di circa mq. 2375.
Ha chiesto quindi la determinazione di una indennità in riferimento a tale peso imposto ai terreni, ai sensi dell'art. 44, comma 1, DPR n. 327/2001.
Medesime contestazioni sono state sollevate dalla ricorrente Parte_2
la quale con specifico riferimento all'attività di imprenditrice
[...]
agricola svolta sui terreni oggetto di espropriazione, di cui in parte è proprietaria ed in parte affittuaria ha dedotto quanto segue:
-l'esproprio parziale ha comportato un grave pregiudizio all'attività agricola, come da perizia di parte allegata al ricorso;
-l'importo di euro 60.170,00, se si riferisce alle voci indicate per il
“soprassuolo” deve essere aumentato considerati i reali valori e l'effettiva consistenza delle piante da frutto, dell'impianto irriguo, delle serre, dei frutti pendenti e della nuova recinzione (che dovrà riguardare i terreni posti all'interno e all'esterno della cassa di espansione);
-essendo imprenditrice agricola, ha diritto ad una indennità aggiuntiva stabilita dall'art. 40, comma IV, D.P.R. n. 327/2001 tenendo conto del pregiudizio arrecato all'attività della azienda agricola, anche in relazione ai terreni condotti in affitto, facenti parte del compendio aziendale.
All'udienza del 14 febbraio 2018 si è costituita, per entrambi i giudizi riuniti, la , chiedendo il rigetto dei ricorsi. Controparte_1
Nel corso del giudizio, in data 19.7.2019, alla IG.ra ed alla Parte_1
IG.ra è stato notificato l'atto dirigenziale n. 1130 del 20.5.2019, Parte_2
con cui la , richiamati gli atti della procedura Controparte_1
espropriativa e visti i frazionamenti approvati in data 29.3.2019, ha
12 decretato: “a favore della C.F. Controparte_4
Via Barberini 38, 00187 – Roma è pronunciata l'espropriazione e P.IVA_3
l'asservimento degli immobili interessati alla realizzazione della Cassa di Espansione di Fibbiana 1 posti nel Comune di Montelupo Fiorentino (FI), di cui al Progetto definitivo approvato dalla Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa con
Delibera n. 35/2012, intestati alle ditte di seguito indicate: …
nata il [...] a [...] c.f. Parte_2
propr. 1/1 – C.F._2
PARTICELLE ESPROPRIATE Catasto Terreni Foglio di mappa n. 9
n. 2413 mq. 292, n. 2445 mq. 4470 –
PARTICELLE ASSERVITE PER ALLAGAMENTO Catasto
Terreni Foglio di mappa n. 9 n. 2412 mq. 256, n. 2446 mq. 5873 -
Indennità definitiva di esproprio determinata dalla Commissione espropri €
98.266,00
- Indennità definitiva di asservimento determinata dalla Commissione espropri
€ 24.516,00 –
Indennità definitiva di occupazione finalizzata all'esproprio determinata dalla
Commissione espropri € 14.028,64.
nata il [...] a [...] c.f. Parte_1
propr. 1/1 C.F._1
- PARTICELLE ESPROPRIATE Catasto Terreni Foglio di mappa n. 9
n. 2452 mq. 36, n. 2441 mq. 3540, n. 2442 mq. 149, n. 2444 mq. 64 –
PARTICELLE ASSERVITE PER ALLAGAMENTO Catasto
Terreni Foglio di mappa n. 9 n. 2451 mq. 157, n. 2439 mq. 19052, n.
2443 mq. 117
- Indennità definitiva di esproprio determinata dalla Commissione espropri €
69.549,50
- Indennità definitiva di asservimento determinata dalla Commissione esproprio € 54.757,00.
13 - Indennità definitiva di occupazione finalizzata all'esproprio determinata dalla Commissione espropri € 14.444,26.”
Con tale atto , sono stati espropriati ed asserviti, in tutto o in parte, anche i terreni che la IG.ra conduceva in affitto, di proprietà di Parte_2
e di ( / Parte_1 Controparte_5 [...]
nato il [...] a [...]f. Controparte_5 CP_1
propr. 1/1- - C.F._3 Parte_8
Catasto Terreni Foglio di mappa n. 8 … n. 797 mq. 1699, n. 798 mq. 428 … -
Catasto Terreni Foglio di mappa n. 9 … n. 2433 mq. 2672, … n. 2449 mq. 2180;
…”)
A seguito della ricezione del decreto di esproprio e di asservimento, la
IG.ra e la IG.ra con separati ricorsi (numero R.G. Parte_1 Parte_2
1760/2019 e R.G. 1759/2019) hanno nuovamente adito codesto
Tribunale, al fine di ottenere la congrua determinazione delle indennità a loro dovute, sia perché il decreto ha individuato il beneficiario dell'esproprio ovvero l RT
, sia perché la consistenza delle particelle espropriate ed
[...]
asservite per allagamento è stata mutata rispetto a quanto indicato nei precedenti atti del procedimento, con i frazionamenti approvati in data
29.3.2019.
Con ordinanza del 27.3.2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.2.2018, relativa ai giudizi riuniti R.G. n. 1142/2017e
1143/2017, il precedente Giudice designato, ha ammesso C.T.U. e fissato udienza per il conferimento dell'incarico al 16.1.2020; alla medesima data
è stata fissata la prima udienza dei giudizi R.G. n. 1759/2019 ed R.G. n.
1760/2019, in cui la si è ritualmente Controparte_1
costituita chiedendo il rigetto delle avverse istanze. L
[...]
è rimasta invece contumace. RT
Anche i due nuovi giudizi all'udienza del 16.1.2020 sono stati riuniti al primo avente R.G. n. 1142/2017.
14 Il C.T.U. Arch. ha depositato la relazione peritale in data Parte_2
9.5.2022; all'udienza del 28.06.2022, il giudice designato ha fissato udienza per la discussione davanti al Collegio al 22.11.2022, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 180, comma III, R.D. n. 1175/1933; con ordinanza del 28.11.2022, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo per una integrazione di CTU, nominando l'agronomo Dott. Per_2
La relazione peritale è stata depositata il 24.3.2023; la causa quindi è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 13 dicembre 2023 ; quindi rimessa sul ruolo per impedimento del Giudice designato, con fissazione di nuova udienza di discussione in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per il 25.03.2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Sulla titolarità del rapporto controverso
Riguardo alla legittimazione passiva dell'ente espropriante
[...]
e del beneficiario dell'espropriazione Controparte_13 [...]
in realtà la questione di cui si controverte, RT
riguardando l'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento delle indennità dovute ai proprietari espropriati, da considerarsi in tal senso parti del rapporto espropriativo, non concerne propriamente la legittimazione passiva, intesa come «legitimatio ad causam», ma la titolarità effettiva del rapporto sostanziale in capo ai soggetti evocati in giudizio (cfr. Cass. n. 4776
e 6025 del 2007, n. 6935 del 2003, n. 12850 del 1992), che è questione attinente al merito che dev'essere accertata (dopo Cass. SU. 2951 del 2016, conf. n. 11744 del 2018) anche d'ufficio dal giudice, in concreto, sulla base delle risultanze degli atti di causa.
Qualora poi l'ente espropriante non coincida con il beneficiario dell'espropriazione si amplia la platea dei debitori della medesima prestazione indennitaria nei giudizi di opposizione alla stima e di determinazione delle indennità espropriative, con l'effetto di includervi i soggetti che concorrono, ciascuno nell'ambito delle
15 rispettive funzioni e competenze, all'espletamento della procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione dell'opera ( cfr Cass. 25294/2022) . Tale conclusione è confermata dal t.u. espropri del 2001, il cui art. 3, comma 1, del t.u. espropri, stabilisce che «per
"autorità espropriante", si intende l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il concessionario di un'opera pubblica, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;
d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione».
Pertanto in mancanza di prova, come nel caso in esame , che o il soggetto espropriante o il beneficiario dell'espropriazione si siano assunti in via esclusiva l'obbligo del pagamento delle indennità aventi titolo nella procedura espropriativa, deve ritenersi la solidarietà di entrambi nel lato passivo dell'obbligazione indennitaria.
2. Sulle istanze istruttorie e di rinnovazione della CTU delle ricorrenti
In limine si osserva come la causa vada decisa sulla scorta della esperita CTU a firma dell'Architetto e della successiva integrazione, con Parte_2
affiancamento al medesimo perito, dell'agronomo Dott. le Persona_3
cui conclusioni il Tribunale ritiene di far proprie perchè approfondite, complete ed immuni da vizi logici, differenziando le indennità spettanti alle ricorrenti, in relazione alla specificità della loro posizione, atteso che la GN è proprietaria dei terreni agricoli interessati dalla CP_14
procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione della CP_11
espansione del Fiume AR, denominata Fibbiana 1, la GN CP_10
è a sua volta di alcuni terreni espropriati proprietaria, di altri affittuaria ( i proprietari di quest'ultimi sono la madre e la ditta Giuntini CP_14
Antinori Francesco) e sul complesso del compendio agricolo in esame vi
16 esercita attività di imprenditrice agricola professionale, fatto non contestato fra le parti e comprovato altresì dalla documentazione dalla stessa versata in atti . Deve poi considerarsi che le opere al momento non sono state ancora completate.
Va quindi respinta l'istanza delle ricorrenti di rinnovazione o integrazione delle consulenze tecniche d'ufficio espletate, mentre del tutto ultronee ed irrilevanti ai fini della decisione sono le prove testimoniali dalle stesse articolate nei propri scritti difensivi e in sede di comparsa conclusionale.
3.Descrizione dell'area e criteri di stima : trattasi di una azienda agricola di piccole dimensioni, ma con una alta intensità agricola, a indirizzo orto frutticolo, con viti e olivi, dotata di pozzo con impianto di irrigazione e gestita dalla sig.ra con la qualifica di Imprenditore Parte_2
Agricolo Professionale. Il fondo in oggetto ricade all'interno dei confini amministrativi del Comune Montelupo Fiorentino (FI), in loc. Fibbiana, non distante dal capoluogo comunale e dall'importante centro di Empoli, a circa venti chilometri da , lungo la riva sinistra del Fiume AR, facilmente CP_1
raggiungibile tramite l'ordinaria viabilità.
Su tali terreni è stata creata una azienda agricola, dotata di due fabbricati, legittimamente edificati, di cui uno adibito a magazzino e l'altro come punto vendita dei prodotti aziendali, in pratica una filiera a chilometro zero.
Catastalmente, tutta la proprietà è identificabile nel Comune di Montelupo
Fiorentino al fg. di mappa n° 9, mentre solo una p.lla condotta in affitto dalla sig.ra , ricade nel fg. mappa n° 8. Parte_2
Le aree interessate dal processo ablativo ricadono tutte in zona agricola, pertanto la stima delle indennità è stata fatta ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in base ai valori agricoli delle colture effettivamente riscontrate sui terreni, così come si presentavano alla data del decreto espropriativo (20/05/2019).
17 Le previsioni urbanistiche della zona, a seguito del processo ablativo, sono di tipo ludico-ricreativo, destinazione che va a svilire ulteriormente i terreni a fini agricolo produttivi..
La (Superficie Agricola Utile) nel caso in questione coincide ante CP_15
esproprio, con i terreni aziendali nel suo complesso, ed è pari a mq 73.215
(terreni mq 46.254 + mq 26.961 ); a seguito del Parte_1 Parte_2
processo ablativo la S.A.U. scende a mq. 64.664 portando la stessa all'88,32%, valore che tende ulteriormente a ridursi fino al 58,48%, se si sommano anche i terreni soggetti all'allagamento; i terreni aziendali oggetto di esproprio e quelli soggetti ad allagamento presentano caratteristiche tali da conferire loro una buona potenzialità agronomica per colture di pregio, soprattutto per quelle orticole, grazie anche alla presenza di fonti di approvvigionamento idrico, quali la presenza di un pozzo di proprietà
(pag.17-18 relazione peritale del 20.4.2023).
Riguardo ai criteri di stima i consulenti hanno adottato il metodo diretto e sintetico che si basa sull'analisi diretta del valore di mercato del bene, in conformità alla sentenza n. 181 del 10/06/2011 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittime l'art. 40 commi 2 e 3 T.U.E. che ancoravano la determinazione dell'indennità dei suoli non edificabili ai V.A.M. (Valori
Agricoli Medi),dovendo l'indennizzo espropriativo costituire un "serio ristoro" e pertanto da riferirsi al valore del bene ricavabile in base alle sue caratteristiche essenziali e alla sua potenziale utilizzazione economica.
Entrambi i ctu sono così pervenuti ad una valutazione dei terreni a orto irriguo pari ad €/mq 10,00 e dei frutteti pari a €/mq 9,00 (quindi superiori a quelli stimati dall'amministrazione, ossia €/mq 9,00 orto irriguo, €/mq 8,00 frutteti), compresi quindi nel range medio alto dei valori di mercato (valore min/max orto irriguo €/mq 8,00/12,00 ; frutteto €/mq 5,00 / 9,00). I criteri adottati dal collegio peritale e la stima dai medesimi effettuata appare corretta ed adeguata.
18 Fatta tale premessa si procede alla determinazione delle indennità spettanti alle ricorrenti sulla scorta delle risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio espletate.
4.Indennità spettanti a CP_14
I terreni facenti parte dell'azienda agricola e di proprietà della Parte_2
sig.ra antecedenti al processo ablativo, come individuati all'esito Parte_1
dei frazionamenti approvati dalla p.a. il 29.3.2019 sono:
P.lla Sup. mq
1680 400
2444 (ex 2124) 181
2452 (ex 2134) 225
2442 (ex 2122) 30.478
1349 14.970
Totale 46.254
I terreni aziendali interessati dal processo ablativo sono:
P.lla Sup. mq
2452 36
2441 (ex 2122) 3.540
2442(ex 2122) 149
2444 (ex 2124) 64
Totale 3.789
I terreni soggetti ad allagamento sono:
P.lla Sup. mq
2451 157
2439 19.052
La con l'atto dirigenziale n. 1130 del Controparte_1
20.5.2019 notificato all' interessata in data 19.7.2019 ha individuato quale beneficiario dell'espropriazione il ed ha Controparte_4
riconosciuto, per quanto qui interessa, a : Parte_1
-Indennità definitiva di esproprio per euro 69.549,50
19 -Indennità di asservimento 54.757,00
-Indennità definitiva di occupazione finalizzata all'esproprio 14.444,26
4.1 Indennità di esproprio ( art. 40 comma 1 D.P.R. 327/2001)
L'art. 40 comma primo T.U. Espropri dispone che "Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.".
L'architetto tenendo conto del criterio indicato dalla citata norma Parte_2
e della sentenza n. 181/2011 della Corte Costituzionale, considerata la superficie espropriata ha quantificato in € 35.995,00 l'indennità di esproprio, stima condivisi anche dal ctu agronomo dott. Per_2
4.2. Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio ( Artt. 22 bis quinto comma e 50 primo comma)
L'art. 22 bis quinto comma del T.U. Espropriazioni prevede che siffatta indennità sia dovuta “per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione” rinvia per il calcolo della stessa al criterio indicato dal comma primo dell'art. 50 del medesimo T.U.E. in base al quale “nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.
Il ctu arch. considerando un periodo di 61 mesi ricompreso Parte_2
nell'arco temporale indicato dall'art. 22 bis è pervenuto alla stima dell'indennità di occupazione dell'aree poi espropriate pari ad € 15.248,11 su cui convergono anche i ctp delle parti..
4.3. Indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione ( artt. 49-50 DPR 327/2001)
20 L'art. 49 comma primo stabilisce che “ L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti” . Nel caso di specie è documentato che siano state occupate per esigenze cantieristiche le porzioni di terreni di proprietà della GN non ancora Parte_1
riconsegnate alla medesima in quanto le opere non sono terminate. L'art. 50 già in precedenza richiamato, indica il criterio a cui si sono attenuti i ctu pervenendo alla stima :
2 Part. ex 2134 m
[(32 x 9,00) / 144] x 98 =196,00 € 2 Part. ex 2122 m
[(2.073 x 10,00) / 144] x 98 =14.107,92 € 2 Part. ex 2122 m
[(2.073 x 9,00) / 144] x 98 =12.697,13 € 2 Part. ex 2124 m
[(56 x 9,00) / 144] x 98 =343,00 € 2 Part. ex 2134 m
[(32 x 9,00) / 144] x 98 =196,00 € 2 Part. ex 2122 m
[(2.073 x 10,00) / 144] x 98 =14.107,92 € 2 Part. ex 2122 m
[(2.073 x 9,00) / 144] x 98 =12.697,13 € 2 Part. ex 2124 m
[(56 x 9,00) / 144] x 98 =343,00 €
Totale: 27.344,05 €
Corrispondenti a 3.348,25 €/anno.
Il periodo preso in considerazione è pari a 98 mesi fino al 20.6.2022 data del deposito della relazione peritale da parte dell'Arch. il quale ha Parte_2
osservato che essendo l'area ancora occupata l'importo determinato andrebbe aggiornato di anno in anno fino alla restituzione. In questa sede dunque l'indennità spettante alla GN , va aggiornata fino alla Parte_1
data di pubblicazione della presente sentenza, non essendo l'opera completata e le aree restituite, pervenendosi quindi alla somma complessiva di euro 36.830,80.
4.4 Indennità di Servitù ( art. 44 comma 1 DPR 327/2001)
Indennità di allagamento
21 Tale indennità derivante dalla servitù di allagamento per la realizzazione di casse di espansione è stata riconosciuta dalla Commissione Espropriante perché prevista all'art. 31 della L.R.T. n. 67/ 2003, abrogato dalla L.R.T. n.
45/2020 ma comunque applicabile al caso di specie in quanto il decreto di esproprio è del 20.5.2019. Sul punto peraltro nessuna contestazione riguardo all'an vi è stata da parte resistente, ma anzi nell'atto dirigenziale n. 1130 del
20.5.2019 notificato il 19.7.2019 la ha Controparte_13
quantificato siffatta indennità in favore della nella somma di Parte_1
euro 54.757,00.
Il comma terzo dell'art. 31 L.R.T. 67/2003 stabiliva che nelle procedure espropriative da attivare per la realizzazione di casse di espansione aventi a oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà, derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si intendeva procedere tramite ablazione del diritto di proprietà, ai proprietari veniva corrisposto un indennizzo pari a un terzo dell'indennità spettante per la medesima area in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione. Tale indennizzo poteva essere incrementato fino a un massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all'aumento di frequenza di allagamento, così come determinata nel progetto dell'opera idraulica. Con delibera della Giunta Regionale del 7 gennaio 2020, n. 3, venivano stabilite le modalità di calcolo dell'indennità di allagamento.
Non avendo invero la L.R.T. abrogativa efficacia retroattiva e risalendo l'adozione del decreto di esproprio al maggio 2019, quindi ad epoca anteriore all'entrata in vigore della L.R.T. 45/2020, l'indennità deve essere senz'altro riconosciuta. Peraltro è comunque innegabile che l'allagamento periodico dei terreni costituisca una forma di servitù, comportando un asservimento permanente del fondo con conseguente riduzione dell'esercizio del diritto di proprietà, cosicché tale indennità è comunque dovuta ai sensi dell'art. 44, comma I, D.P.R 327/2001 il quale dispone che “E' dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di una pubblica utilità,
22 sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”.
Riguardo al quantum, la stima originariamente proposta dall'arch. (€ Parte_2
91.493,00) è stata modificata dal perito agronomo in € 121.990,6 Per_2
con applicazione delle aliquote di 2/3 considerando i seguenti elementi:
-le conseguenze derivanti dalla servitù di allagamento recano un danno permanente alla proprietà, la quale subisce un forte decremento del valore con ripercussioni negative in termine economici su tutto il fondo;
-i terreni soggetti ad allagamento, da un punto di vista agronomico, rappresentano la gran parte dei terreni più produttivi;
- nella p.lla 2439, destinata ad allagamento, insistono quattro serre per la produzione di ortaggi, necessarie per l'indirizzo produttivo aziendale, la cui rimozione ha gravi ripercussioni sull'intero processo produttivo aziendale, considerata anche la mancanza di alternative dove poter ricollocare tali strutture;
-risulta impossibile prevedere la frequenza con cui i terreni aziendali saranno effettivamente assoggettati ad allagamento, in virtù anche dei cambiamenti climatici cui stiamo assistendo, certo è che ogni volta che tale fenomeno possa verificarsi, le conseguenze sarebbero gravi sia sulle colture in atto, la cui ricostituzione comporterebbe nuovi ed elevati investimenti, che sui terreni, il cui recupero comporterebbe tempi e spese al momento non quantificabili, andando in tal modo ad aggiungere incertezza su una attività, quella agricola, di per se stessa condizionata da molte altre variabili indipendenti.
Le considerazioni del ctu agronomo, a parere della Corte possono giustificare l'applicazione dell'aliquota di 2/3 per la , imprenditrice Parte_2
agricola ma non anche per la GN , per la quale, invece, Parte_1
devono considerarsi ovviamente le conseguenze dell'allagamento e la diminuzione di valore delle aree in questione tenuto conto, come correttamente osservato dall'architetto che la ricorrente “ha potuto Parte_2
negli anni affittare i terreni ad un'azienda agricola per la produzione di coltivazioni ad alto reddito grazie anche alla installazione di serre che nel prossimo futuro andranno smontate e che non troveranno collocazione in altre parti dei propri terreni. Il valore del
23 bene passa così da coltura ad alto rendimento a coltura a basso rendimento con difficoltà non solo nella vendita, ma anche nell'affitto.”
Si condivide dunque la stima del ctu corrispondente ad ½ del Parte_2
valore del bene pari ad euro € 91.493,00.
Indennità per servitù di fatto ( art. 44 comma primo DPR 327/2001)
Tale indennità è stata domandata dalla ricorrente a causa della diminuzione di valore dell'aree non espropriate ma il cui godimento è limitato in relazione alla gestione e pulizia dell'argine dal lato della part. 2440 (coltivata a orto,
2 carciofaia), le misure sono: 140 m x 10 m, (1.400 m x 10,00 €) x 2/3 = €
9.333,33. Essa rappresenta dunque la diminuzione di valore per fascia di rispetto dell'argine. La larghezza della striscia di rispetto è costituita da 4 m necessari per la gestione dell'argine da parte dei gestori della cassa di espansione e 6 m fra la recinzione e la testata delle alberature necessarie per svolgere la gestione dei frutteti ( pag. 13 ctu e pag. 23 perito Parte_2
agronomo . Per_2
Il collegio ritiene senz'altro tale asservimento delle aree in questione di proprietà della GN costituente servitù di fatto ai sensi Parte_1
dell'art. 44 comma primo T.U.E per la perdita e comunque ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà., pertanto anche siffatta indennità va attribuita nell'importo di euro € 9.333,33 ( cfr relazione peritale
20.4.2023).
4.5 Indennità per espropriazione parziale di bene unitario ( art. 33 comma 1 D.P.R. 327/2001):
L'art. 33 prevede, al comma 1, che "Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore." Secondo la giurisprudenza consolidata "In presenza di una procedura espropriativa che non riguardi l'intera proprietà del soggetto inciso, va applicato il meccanismo di calcolo differenziale di cui all'art. 40 della L. n.
2359 del 1865 (v. oggi l'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 2001), in costanza dei seguenti presupposti: a) che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella
24 espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all'intero immobile il carattere di un'unità economica e funzionale;
b) che il distacco di una parte di esso abbia influito, oggettivamente (con esclusione, dunque, di ogni valutazione soggettiva), in modo negativo sulla parte residua. Ove detta indagine risulti affermativa, alla parte espropriata
è, quindi, dovuta un'unica indennità, ricavata dalla differenza tra il giusto prezzo che
l'immobile avrebbe avuto prima dell'espropriazione ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'espropriazione stessa, in modo da ristorare l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua, non essendo, invero, concepibile, in presenza di un'unica vicenda espropriativa, l'attribuzione di distinte somme, imputate l'una a titolo di indennità di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni."(cfr Cass. 18220/2018; Cass. 14891/2017; Cass. 20241/2016).
Si deve chiarire poi che non rileva se, formalmente, la porzione residua abbia una sua autonoma identificazione catastale o sia invece frutto del frazionamento di una particella catastalmente unica, ma, solo, se tra la parte ablata e la parte residua sussista obiettivamente una destinazione economica unitaria.
Dunque, si deve parlare di espropriazione parziale quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare caratterizzato da una destinazione economica unitaria e da un nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell'espropriato. In tal caso, l'indennizzo riconosciuto al proprietario dall'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 2001 non può riguardare soltanto la porzione espropriata, ma anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, e la liquidazione dell'indennità per l'espropriazione parziale è commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'esproprio e il giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio stesso, dovendo tenersi conto, oltre che del valore della porzione ablata, anche del decremento della parte di fondo residuata all'espropriazione.
25 L'amministrazione al momento della presa di possesso dei beni ha stabilito per il soprassuolo un valore pari ad € 24.340,00 come segue:
Valore delle piante da frutto abbattute totali n 4 x 100 €/cad =400,00 € Valore delle piante da frutto aggiunte 5.900,00 € Rimozione pali n. 40 240,00 € Rimozione ceppaie 2.360,00 €
Valore di altre piante abbattute totali n 11 x 40 €/cad =440,00 € Nuova recinzione 9.000,00 € Nuovo pozzo 6.000,00 €
Oltre a ciò deve considerarsi che i terreni facenti parte della azienda agricola di proprietà prima dell'esproprio erano i seguenti: Parte_2 Parte_1
P.lla Sup. mq 1680 400 2444 (ex 2124) 181 2452 (ex 2134 ) 225 2442 (ex 2122) 30.478 1349 14.970 Totale 46.254
A seguito del processo ablativo i terreni di proprietà della IG.ra , Parte_1 sono: P.lla Sup. mq 1680 400 2443 117
2439 19.052
2440 7.737
2451 157 2453 32 1349 14.970 Totale 42.465
Per la definizione della percentuale da adottare in diminuzione dei terreni agricoli, ante e post esproprio, si ritiene corretta la metodologia usata dal
C.T.U. Dott. Arch. fondata sulla seguente proporzione: superficie Parte_2
in proprietà ante esproprio sta a 100 come superficie post esproprio sta a X, come segue: 46.254 : 100 = 42.465 : X = 91,80.
26 La riduzione pertanto è pari al 8,20%. Parimenti corretti ed adeguati sono stati considerati dal perito agronomo i valori di stima delle coltivazioni Per_4
presenti in azienda (cfr pag. 26 relazione integrativa), sicchè il deprezzamento dei beni residui, proporzionale al decremento della superficie coltivabile, è stato stimato in € 25.192,17; si è poi considerata la presenza di un alto argine che divide in due la proprietà della GN , e che quasi la metà Parte_1
dell'intera proprietà è su terreni allagabile, pervenendosi alla stima dell'indennità ex art. 33 T.U.E. di espropriazione parziale di bene residuo complessiva pari a euro 49.532,17 ( 24340,00+25192,17).
In definitiva l'indennità complessiva spettante alla GN va Parte_1
determinata in € 238.392, 91 calcolata alla data del decreto di esproprio di cui € 15.248,11 per indennità da occupazione temporanea finalizzata all'esproprio ed € 36.830,80 a titolo di indennità di occupazione di aree non espropriate, quest'ultima calcolata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
5.Indennità spettanti a in qualità di proprietaria di Parte_2
aree espropriate.
Particelle soggette a espropriazione L'area è rappresentata al Catasto Terreni al foglio di mappa 9, particelle: 2
- 2413 di 292 m;
2
- 2445 di 4.470 m
. Particelle soggette ad allagamento L'area è rappresentata al Catasto Terreni al foglio di mappa 9, particelle: 2
- 2412 di 256 m;
2
- 2446 di 5.873 m
.
La con l'atto dirigenziale n. 1130 del Controparte_13
20.5.2019 notificato all' interessata in data 19.7.2019 ha riconosciuto a
Parte_2
-Indennità definitiva di esproprio determinata dalla Commissione espropri
€ 98.266,00
27 - Indennità definitiva di asservimento determinata dalla Commissione espropri € 24.516,00
-Indennità definitiva di occupazione finalizzata all'esproprio determinata dalla Commissione espropri € 14.028,64.
Le stime delle singole indennità operate dal ctu Arch. sono state Parte_2
interamente confermate nella sua integrazione dal Perito agronomo dott.
appaiono fondate su adeguati criteri tecnici e pertanto del tutto Per_2
condivisibili da parte del Collegio.
5.1 Indennità di esproprio ( art. 32 e 40 comma primo DPR 327/2001)
I CCTTU, preso atto che i beni espropriati erano coltivati a frutteto, confermato il valore di mercato di 9,00 €/mq e considerata la superficie ablata, hanno stimato l'indennità di espropriazione in € 42.858,00
5.2 Indennità aggiuntiva ex art. 40 comma quarto e 42 DPR 347/2001
La ricorrente ha domandato il riconoscimento sia dell'indennità CP_10
aggiuntiva di esproprio in qualità di che di quella prevista Controparte_16
dall'art. 42 del T.U.E. con riferimento ai terreni espropriati di cui è affittuaria, di proprietà in parte della GN e in parte di Parte_1 [...]
estraneo al presente giudizio. Controparte_17
La resistente si è opposta al riconoscimento in favore della di Parte_2
entrambe le indennità perché imprenditore agricolo professionale, non rientrante fra le categorie indicate all'art. 42 del T.U.E.
L'art. 40 comma quarto del T.U.E relativo alle aree non edificabili, prevede che “Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. “ La norma si occupa esclusivamente della posizione del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo , con una disciplina autonoma e distinta rispetto a quella riservata alle indennità aggiuntive spettanti al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante, con peculiare riferimento all'art. 42 del d.P.R. n. 327 del
2001 («indennità aggiuntive») il quale stabilisce che «spetta una indennità
28 aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte
l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità». L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti. “
La ratio dell'indennità aggiuntiva prevista per il coltivatore diretto dall'art. 42 del d.P.R. n. 327 del 2001 risiede nella diversa natura del bene oggetto di tutela e, precisamente, «nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato nella situazione privilegiata che l'art. 35 della Costituzione assicura alla posizione del lavoratore, garantendo fra l'altro che la sua retribuzione sia in ogni caso sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa» (Cass., sez. 1, 1/7/2022, n. 21058; Cass. n.
11464 del 2016; Cass. 21026/2017 ; Cass. 15579/2018; 21340/2019).
Ciò comporta due considerazioni importanti: 1) da un lato appare evidente che il legislatore ha voluto dettare una disciplina dedicata esclusivamente al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale (da intendersi come professionale), ben distinta da quella relativa all'indennità aggiuntiva spettante al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante;
la differenza tra le due regolamentazioni è indice dell'unitarietà dell'indennizzo spettante al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo, che ha, pertanto, l'onere di chiedere l'indennità aggiuntiva in modo non frazionato;
2) dall'altro, mentre l'indennità aggiuntiva spettante al proprietario coltivatore diretto, o al proprietario imprenditore agricolo, viene determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di colture effettivamente praticate, con onere della prova a carico dell'ente espropriante che intenda discostarsene, le altre indennità aggiuntive necessitano della dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti, con onere della prova a carico del soggetto richiedente, tenuto a predisporre la relativa dichiarazione.
29 L'elemento qualificante della coltivazione diretta ai fini del riconoscimento dell'indennità aggiuntiva ex art. 42 T.U.E. sussiste in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte del titolare avviene con la prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, in presenza di uno dei rapporti agrari tipici previsti dalla norma, con onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a capo del soggetto che intende trarre conseguenze favorevoli (Cass., n. 11013 del 2013; anche Cass., sez. 1, 12/12/2002, n.
17714). Il requisito della prevalenza deve essere a sua volta valutato sulla base del rapporto tra la forza lavorativa totale, occorrente per la lavorazione del fondo, e la forza lavoro riferibile al titolare ed ai membri della sua famiglia, indipendentemente dall'apporto di mezzi meccanici, in tal modo distinguendo il coltivatore diretto dalla figura dell'imprenditore agricolo, il quale esercita l'attività di coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul fattore lavoro, e con impegno prevalente di manodopera subordinata (Cass., sez. 1, 24/2/2015, n. 3/7/06; anche Cass., sez. 1, 9/11/2018, n. 28788).
Resta escluso dal novero degli aventi diritto l'imprenditore agricolo, ossia colui che eserciti la coltivazione e la produzione agricola professionalmente mediante coordinamento dei fattori della produzione ex art. 2082 c.c., e non svolga dunque attività di diretta utilizzazione agraria del terreno (Cass., sez. 1,
19/2/2003, n. 2477; conforme da ultimo Cass. 25972/2024).
Ciò posto in diritto si osserva che la GN riveste la qualifica di Parte_2
imprenditore agricolo professionale, fatto ammesso dalla stessa parte ( cfr ricorsi introduttivi, e pag. 57 comparsa conclusionale) ed acclarato anche dai
CTU; in particolare ella è titolare di azienda agricola omonima orto-frutticola ad agricoltura intensiva dotata di due fabbricati, uno adibito a magazzino ed un altro come punto vendita dei prodotti aziendali ( cfr ctu depositata il
20.4.2023); le produzioni derivanti dalla coltivazione dei terreni costituenti l'azienda agricola, sono commercializzate al dettaglio direttamente in azienda
( cd filiera a KM zero).
30 Deve dunque escludersi , in applicazione dei richiamati enunciati giurisprudenziali, che la GN in qualità di imprenditrice agricola Parte_2
professionale abbia diritto, in relazione ai terreni espropriati di cui è affittuaria, dell'indennità aggiuntiva di cui all'art.42 DPR 327/2001, in quanto siffatta categoria soggettiva non rientra fra quelle prese in considerazione dalla norma in esame, a differenza dell'art. 40 del medesimo T.U., attesa la diversa ratio di tutela sottesa alla fattispecie come già in precedenza evidenziato.
Da ciò deriva l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente con riferimento al criterio di determinazione dell'indennità aggiuntiva spettante all'affittuario coltivatore diretto.
Va invece attribuita alla l'indennità ex art. 40 comma quarto Parte_2
T.U.E. in riferimento ai terreni espropriati di cui essa è proprietaria facenti parte dell'azienda agricola.
Riguardo al criterio di stima la ricorrente ha chiesto applicarsi il criterio indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011 ancorato quindi al valore reale e di mercato e non al V.A.M., a cui invece si sono attenuti i CTU, chiedendo, in caso contrario, che venga sollevata questione di legittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 40 T:U.E. perché in contrasto con gli art. 35-36 e 3 Cost..
La questione non appare fondata in quanto, come ribadito dal giudice di legittimità, non tutte le disposizioni normative involgenti i V.A.M. possono ritenersi coinvolte e travolte dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 181 del 2011, dovendo, in particolare, considerarsi sopravvissute quelle concernenti l'indennità aggiuntiva ad essi parametrata, in quanto dotate di una funzione riparatrice autonoma rispetto all'indennità di esproprio, poiché poste a tutela di diritti, quale quello al lavoro - pure contemplati dall'ordinamento giuridico ed aventi rilevanza costituzionale - diversi da quello di proprietà oggetto della pronuncia della Consulta (cfr. Cass.
31 25972/2024 ; Cass. n. 21058/2022; Cass., n. 9269/2014; Cass., n.
13840/2013; Cass., n. 15744/2001).
L'indennità ex art. 40 comma quarto spettante alla GN in Parte_2
relazione ai terreni espropriati di sua proprietà identificati al foglio 9 part. 2413 di 292 mq e part. 2445 di 4.470 mq entrambi destinati a frutteto va dunque quantificata, applicando il criterio del VAM del 2017 della Provincia di , in quanto ultimo dato reperibile (cfr relazione arch. del CP_1 Parte_2
20.6.2022) in euro 22.524,26.
5.3 Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio( Artt. 22 bis quinto comma e 50 primo comma DPR 327/2001)
Il ctu arch. considerando un periodo di 61 mesi ricompreso Parte_2
nell'arco temporale indicato dall'art. 22 bis è pervenuto alla stima dell'indennità di occupazione dell'aree poi espropriate pari ad € 18.155,13
5.4. Indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione ( artt. 49-50 DPR 327/2001)
E' documentato che siano state occupate per esigenze cantieristiche le porzioni di terreni di proprietà della GN non ancora Parte_2
riconsegnate alla medesima in quanto le opere non sono terminate. L'art. 50 già in precedenza richiamato, indica il criterio a cui si sono attenuti i ctu pervenendo alla stima di € 14.687,75 per 98 mesi, fino al 20.6.2022 data del deposito della relazione peritale e corrispondenti a euro 1.798, 50 euro annui secondo il calcolo che di seguito si riporta:
2 Part. ex 2134 m
[(32 x 9,00) / 144] x 98 =196,00 € 2 Part. ex 2122 m
[(2.073 x 10,00) / 144] x 98 =14.107,92 € 2 Part. ex 2122 m
[(2.073 x 9,00) / 144] x 98 =12.697,13 € 2 Part. ex 2124 m
[(56 x 9,00) / 144] x 98 =343,00 €
In questa sede dunque l'indennità spettante alla GN , va Parte_2
aggiornata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, in quanto l'area occupata non risulta essere stata restituita, pervenendosi alla somma complessiva di euro 19783,50.
32
5.5 Indennità di Servitù ( art. 44 comma 1 DPR 327/2001)
Indennità di allagamento
In punto di diritto con riferimento all'an si richiamano per l'intero le argomentazioni in precedenza esplicitate in relazione alla ricorrente
( paragrafo 4.4). Parte_1
Per quanto concerne il quantum, entrambi i CCTTU, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 31 comma terzo della L.R. 67/2003 e della successiva
D.G.R. 3/ 2020, hanno convenuto di dover applicare nella determinazione della stima l'aliquota di maggiorazione di 2/3, considerando che le conseguenze derivanti dalla servitù di allagamento recano non solo un danno permanente alla proprietà, la quale subisce un forte decremento del valore con ripercussioni negative in termini economici su tutto il fondo, ma per la nella sua qualità di affittuaria di alcuni terreni,” vengono a mancare gli Parte_2
appezzamenti più importanti e produttivi, senza i quali, insieme agli altri terreni interessati dal processo ablativo, viene messa in seria discussione tutta l'organizzazione aziendale, con danni che mettono una seria ipoteca sul proseguo dell'attività stessa (cfr in particolare pag. 16 relazione peritale depositata il 20.4.2023). L'indennità va dunque determinata in euro 36.774,00.
Indennità per servitù di fatto
Essa è dovuta in conseguenza della diminuzione di valore conseguente la pulizia dell'argine lato p.lle 2411 e 2447 che investono una complessiva di
945 mq qualità reale corrispondente a frutteto per un totale di euro 5.670,00.
5.6 Indennità per espropriazione parziale di bene unitario ( art. 33 comma 1 D.P.R. 327/2001)
Anche in questo caso si richiamano integralmente le considerazioni in diritto di cui al paragrafo 4.5.
L'Amministrazione nella presa in possesso dei beni, ha stabilito un valore per del soprassuolo, come segue:
Valore delle piante da frutto abbattute totali n 82 x 100 €/cad = 8.200,00 €
Pali demoliti che costituivano la spalliera n. 160x 12 €/cad = 1.920,00 €
33 Rimozione delle ceppaie di 70 alberi x 40 €/cad = 2.800, 00 €
Impianto di irrigazione 3.000,00 €
8.000,00 € Pt_9
Frutti pendenti 20.000,00 €
Nuova recinzione 4.250,00 €
Totale :48.170,00 €
Il ctu architetto nella relazione depositata il 20.6.2022 (su cui Parte_2
converge anche il perito agronomo nell'integrazione depositata il 20.4.2023) ha tuttavia osservato, nel considerare la riduzione del valore ovvero che “la superficie post esproprio è calcolabile attraverso la seguente proporzione: (ettari in proprietà ante esproprio sta a 100 come la superficie in proprietà post esproprio sta a X):
2.69.91:100 = 02.22.99: X;
X = 82,61%, ovvero c'è stata una riduzione pari a
17,39%, arrotondabile al 18%. È importante rimarcare che l'argine si colloca proprio nel mezzo della proprietà che vede ridurre il valore commerciale del bene. Si è Parte_2
proceduto, per tanto, a valutare tutti i beni residui con la seguente metodologia:
Per le coltivazione di olivi e frutteto vengono utilizzati i valori di mercato (comprensivi dei terreni allagabili e interclusi);
Per i fabbricati viene calcolato il prezzo di fabbricazione sostenuto da nell'anno Parte_2
di realizzazione 2004, come da documenti allegati alla richiesta di finanziamento pubblico presentata ad , attualizzato con i prezzi Istat attraverso il calcolatore presente sul Pt_10
sito internet e svalutato per effetto della vetustà applicando, in analogia, la legge sull'equo canone. Al costo di costruzione è stato aggiunto il valore del terreno su cui è stato edificato, il piazzale e le sistemazioni a verde.
Alla somma dei valori che il soprassuolo avrebbe se non ci fosse stato l'esproprio si è applicato un deprezzamento ai sensi dell'art. 33 (espropriazione parziale di un bene unitario) pari alla perdita percentuale del terreno ovvero del 17,39%.
La presenza di un argine di tali dimensioni e l'impossibilità di continuare coltivazioni intensive e ad alto reddito hanno una ripercussione sulla parte rimanente.
Si fa presente che i fabbricati e le sistemazioni esterne sono di nuova edificazione sono state realizzate in virtù di un Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale, nonché
34 dimensionate sulle esigenze aziendali e vincolate alla destinazione d'uso agricola. Le previsioni urbanistiche della zona sono di tipo ludico-ricreativo e quindi deprezzano ulteriormente i terreni a fini produttivi. Ai fini di calcolo:
2 2 Sup. a uliveto (Partt. 1981 e 1979) 3.500 m x 10 €/m
= 35.000,00 €
2 2 Sup. a frutteto (Partt. 2411, 2447, 1977) 15.909 m x 9 €/m
= 143.181,00 €
2 Fabbricati m costo di costruzione 271.362,22 €
Totale: 449.543,22 €
I fabbricati furono oggetto nel 2004 di contribuzione pubblica per il PSR 2000-2006 e sussiste la documentazione attestante il costo di costruzione pari a 241.899,07 €. La variazione è stata fatto utilizzando il calcolatore Istat presente su sito internet di cui è possibile fornire copia di elaborazione dati e risulta essere 297.052,06 €; il coefficiente di vetustà è stato calcolato con il metodo dell'equo canone (ovvero dal 6° anno l'1% per i primi 15 anni).
Si applica, quindi, un deprezzamento del 18% su tutta la superficie:
Totale (449.543,22 x 0,18) =80.917,77 €
Per le aree in allagamento il valore del bene prima della servitù era di 00.61. 29 x 9,00 €
= 55.160,00 €. L'indennità spettante a questa parte è 36.774 + 9.929= 46.703 €.
Quindi non è in contrasto con quanto previsto dalla legge perché il bene viene indennizzato con un valore minore del proprio valore intrinseco.
È importante considerare che l'esproprio determinerà l'abbandono delle colture intensive e redditive dell'azienda agricola che insiste su quei terreni.
L'indennità dovuta per espropriazione parziale è pari quindi ad € 129.087,77”
Il totale delle indennità complessivamente spettanti alla GN va Parte_2
in definitiva determinato in euro 274.852,66 calcolata alla data del decreto di esproprio, di cui € 18.155,13 a titolo di indennità di occupazione finalizzata all'esproprio ed € 19.783,50 a titolo di indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio aggiornata quest'ultima fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
6. Gli interessi ex art. 1224 comma secondo c.c.
35 Non compete infine alle ricorrenti la maggiorazione richiesta ex art. 1224 comma secondo c.c. in quanto "Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima>> (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3274 del 10/02/2021; in senso conforme: Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20178 del 18/08/2017). Le ricorrenti non hanno altresì dimostrato il maggior danno subito, dubitandosi peraltro della configurabilità della mora dell'ente espropriante che ha provveduto al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme offerte e non accettate espropriate, come risulta dal decreto di esproprio.
Spettano invece a ciascuna delle ricorrenti, sulle somme liquidate a titolo di indennità di esproprio, gli interessi legali tenendo presente gli effetti sulla decorrenza dei medesimi dell'intervenuto deposito dell'indennità a disposizione delle parti espropriate: la S.C. ha avuto modo di rilevare come, una volta avvenuto il deposito della somma oggetto della stima amministrativa, l' espropriante sia liberato per lo specifico importo e come sullo stesso maturino gli interessi compensativi secondo le norme sulla Cassa depositi e prestiti, talché il giudice non può riconoscere gli interessi che sulla differenza tra quanto dovuto e quanto già depositato allo stesso titolo (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 1701 del 27/01/2005,
Sez. 1, Sentenza n. 1823 del 28/01/2005).
Nel caso di specie nel Decreto di esproprio n. 11130 del 20/5/2019, l'Ente
Espropriante ha dato atto di aver già proceduto al deposito al Ministero dell'
Economia e delle Finanze (MEF) Cassa DD.PP. delle seguenti complessive somme:
36 -€ 138.750,76 in favore della calcolata quale indennità definitiva Parte_1
di esproprio comprensiva dell'occupazione temporanea, quest'ultima calcolata dalla data del verbale di immissione in possesso e fino alla data di emissione del decreto di deposito;
- € 136.810,64 in favore della calcolata quale indennità definitiva Parte_2
di esproprio comprensiva dell'occupazione temporanea, quest'ultima calcolata dalla data del verbale di immissione in possesso e fino alla data di emissione del decreto di deposito;
Conseguentemente, deve essere ordinato a parte espropriante in solido con l'ente beneficiario, il deposito della somma risultante dalla differenza tra le indennità come determinate nel presente giudizio in favore di ciascuna delle parti espropriate e gli importi riconosciuti e depositati presso la Cassa
DD.PP. dalla con interessi legali sulla Controparte_1
differenza dalla data del deposito e sino al saldo effettivo.
7. Le spese di lite
Atteso l'accoglimento delle opposizioni alla stima proposte dalle ricorrenti le spese di lite dei giudizi riuniti vanno poste a carico delle parti convenute in solido fra loro e si liquidano ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022 per compenso professionale in favore di ciascuna ricorrente in €
14.317, 00 in base al valore della controversia (ricompreso nello scaglione fra euro 52001 ed euro 260.000), considerato un impegno difensivo medio, oltre spese vive per € 1.100,03 ed accessori di legge
Le spese di CTU invece vengono poste definitivamente a carico di ciascuna delle parti del giudizio in parti uguali, considerato che in questi giudizi la
CTU estimativa è sempre necessaria e viene svolta nell'interesse di tutti i soggetti.
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando sulle cause riunite nn. R.G. 1142/2017, 1143/2017, 1759/2019, 1760/2019, così decide:
37 determina l'indennità di esproprio e di occupazione dei beni ablati spettante a nella somma complessiva di € 238.392, 91 e l'indennità di CP_14
esproprio e di occupazione dei beni ablati spettante a nella CP_10
somma complessiva di € 274.852,66;
dato atto dell'avvenuto deposito delle indennità dovute per i medesimi titoli, ordina alla ed all Controparte_1 [...]
, di depositare a favore delle Controparte_18
ricorrenti presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato, la differenza tra le somme già depositate e gli importi sopra indicati, con interessi legali decorrenti sulla predetta differenza dalla data del deposito e fino al saldo;
condanna le parti convenute in solido fra loro al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano per ciascuna attrice in €
1.100,03 per esborsi , in € 14.317, 00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge;
pone definitivamente a carico di ciascuna parte per metà le spese di CTU, come liquidate con separato decreto;
dispone che in caso di divulgazione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del DLGS
n. 196/2003.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
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