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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 10/12/2024, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione”. nella causa civile iscritta al n. 911/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ) nata a [...] il 26.12,1970, residente in Parte_1 C.F._1
San Raffaele Cimena (TO), via Filippo Juvarra n.8
e
(C.F. nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Castiglione TO, Strada Valle Scursatone n.61/A entrambi elettivamente domiciliati in Torino, via P. Bagetti n.31 presso lo studio dell'avv.to Monica Maria FRIOLO che li rappresenta per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
1.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Dare atto che in data 18.01.2024 il marito si è già trasferito in Castiglione T.se, strada
Valle Scursatone n.6/A.
3.Assegnare la casa coniugale sita in San Raffaele Cimena, via Moie n.11/4 di proprietà
di entrambi i coniugi, con tutti gli arredi che la compongono, rimarrà nella disponibilità
della moglie che continuerà a viverci con i figli;
4. Disporre l'affido condiviso del figlio con residenza principale presso la Per_1
madre, con facoltà per il padre di poterlo vedere e tenere con sé, secondo le seguenti modalità, salvo diverso accordo:
un fine settimana ogni due dal sabato fino alla domenica sera alle ore 21,00, con accompagnamento del figlio da parte del padre presso la casa della madre;
nella settimana in cui terrà il minore per il fine settimana, un pomeriggio;
nella settimana in cui il padre non avrà presso di sé il minore per il fine settimana, due pomeriggi con rientro a casa per il pernottamento;
durante le vacanze scolastiche natalizie, il minore trascorrerà il giorno della Vigilia
con la madre ed il giorno di Natale con il padre ed il 31 gennaio con la madre ed il
1°gennaio per l'anno 2022 e così ad anni alterni per gli anni a seguire. I genitori trascorreranno poi con il figlio, ad anni alterni, i periodi dal 26 al 30 dicembre e dal 2
gennaio al 6 gennaio;
in occasione delle altre festività infrasettimanali e dei ponti alternativamente;
il compleanno del figlio ad anni alterni;
quindici giorni preferibilmente consecutivi durante il periodo estivo delle vacanze scolastiche preventivamente concordati entro il 30 maggio di ogni anno;
ciascuno dei genitori comunicherà all'altro il recapito delle località ove intenda recarsi con il figlio per vacanze, ponti etc…
4. Disporre che il signor versi per il mantenimento del figlio Pt_2 Per_1
l'importo mensile complessivo di euro 250,00 da corrispondere alla moglie entro il 10 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche non coperte dal SSN nonché quelle ludico-sportive, spese documentate e concordate preventivamente come da Protocollo di intesa tra
Avvocati del foro di Ivrea e Magistrati del 24.06.2016.
5. Dare atto che la signora rinuncia a richiedere un contributo al Pt_1
mantenimento in favore delle figlie e , in ragione della loro maggiore età Per_2 Per_3
e della raggiunta indipendenza economica.
6. Dato atto che il signor si farà carico in via esclusiva delle rate di mutuo Pt_2
residuo gravante sulla casa coniugale con la Banca Intesa San Paolo di euro 513,20
mensili, oltre al prestito di euro 40,00 mensili, Disporre che egli corrisponda alla moglie a titolo di mantenimento della stessa la somma di euro 200,00 da corrisponderle entro il
10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
7. Le spese della presente procedura saranno ad esclusivo carico del signor Pt_2
o integralmente compensate tra le parti.
[...]
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole:”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 11.4.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- in data 31.05.1999 hanno contratto matrimonio concordatario in NO TO (TO)
trascritto al n. 10, Parte II, serie A, anno 1999, (doc.to n.
1 - atto integrale dell'atto di matrimonio), in regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione delle parti sono nati a Chieri i figli: in data 11.11.2000, Persona_4
il 11.04.2003 e il giorno 10.04.2010 (doc.to n.2 - Persona_5 Persona_6
certificato contestuale di residenza e stato di famiglia);
– a causa di incompatibilità e per effetto di incomprensioni maturate negli ultimi anni è
venuta meno la comunione morale e materiale.
Con provvedimento del 5 novembre 2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal collegio.
Il P.M. con provvedimento trasmesso alla cancelleria dell'intestato Tribunale in data 14.5.2024 ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione alle condizioni concordate dalle parti.
Le spese di giudizio vanno poste ad esclusivo carico del signor Parte_2
(come richiesto in principalità).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – che in data 29.05.1999 hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in NO TO (TO), atto trascritto il 31.5.1999
al n. 10, Parte II, serie A, anno 1999, in regime patrimoniale di separazione dei beni –
alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono poste ad esclusivo carico del signor Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 4 dicembre 2024
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)