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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 16/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
29/05/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EVANGELISTA PAOLO, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
ALBERTI CESARE, Giudice
in data 29/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1611/2024 depositato il 28/05/2024
contro
Ag.entrate - NE - MA
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 71/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MANTOVA sez. 2
e pubblicata il 31/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06420210004465141000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1195/2025 depositato il
29/05/2025
Richieste delle parti:
Appellante: In accoglimento del presente appello, che venga riformata la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di MA numero 71.2023 e conseguentemente dichiararsi la prescrizione della cartella di pagamento numero 0642021000445141000, contenente tassa automobilistica per l'anno 2016, relativa all'autovettura Targata Targa_1 Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA secondo le regole ordinarie sulla soccombenza.
Appellato: che l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, reietta ogni contraria istanza, eccezione, produzione e conclusione che specificatamente si impugna, voglia così provvedere: 1) rigettare l'appello proposto, essendo inammissibile e infondato per le ragioni illustrate, e, per l'effetto, confermare la sentenza resa dalla C.T.P. di MA n 71/2/2023; 2) condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite, da disporsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara distrattario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2 ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MA avverso cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate NE per conto di Regione Calabria relativamente a tassa automobilistica per l'anno 2016.
La vertenza concerne la riscossione della tassa automobilistica relativa all'autovettura targata Targa_1
In sede di ricorso il contribuente eccepiva l'intervenuta prescrizione triennale del debito erariale, la violazione del diritto di difesa del ricorrente e la nullità della cartella di pagamento per mancanza di motivazione, anche quanto alla determinazione delle sanzioni.
La Corte adita ha respinto il ricorso, condannando il soccombente alla rifusione delle spese per Euro 200,00.
Il primo giudice rilevava che i termini di notifica degli atti prodromici sono stati rispettati ed in assenza di loro impugnazione il contribuente può contestare il successivo atto di riscossione solo per vizi propri. In proposito osservava che la cartella di pagamento non presenta irregolarità, risultando emessa secondo il modello conforme alla normativa vigente.
Appella il contribuente eccependo la carenza di motivazione della sentenza impugnata, che ha omesso di pronunciarsi sulla eccepita nullità delle relate di notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento. Rileva che l'unico atto interruttivo della prescrizione non è stato validamente notificato, in quanto inviato a Spilinga
(VV) anzichè presso la sua residenza a San GI IG (Mn), dove è stata poi notificata la cartella di pagamento. Insiste pertanto per l'assenza di validi atti interruttivi della prescrizione della pretesa, eccepibile per la prima volta in sede di opposizione alla cartella di pagamento. Chiede che, in riforma della sentenza appellata, venga dichiarata la prescrizione della cartella di pagamento, con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate NE eccependo l'inammissibilità dell'appello, in quanto mera riproposizione delle argomentazioni esposte in primo grado. Eccepisce inoltre l'inammissibilità della domanda nuova relativa all'indirizzo di notifica del prodromico avviso di accertamento, in ogni caso opponibile all'ente impositore e non alla concessionaria per la riscossione. Ritiene comunque infondato il rilievo, non avendo la parte proposto querela di falso ed a nulla rilevando la produzione del certificato anagrafico del
29.04.2024. Aggiunge che l'eccezione di prescrizione del credito non risulta reiterata in appello e comunque risulta superata in considerazione della sospensione dei termini per l'epidemia covid. Ribadisce altresì che la cartella di pagamento è validamente motivata, in quanto predisposta secondo il modello ministeriale, né le norme prevedono che contenga l'indicazione del calcolo degli interessi. Inoltre, nel presente giudizio non può essere contestata la debenza delle somme poste in riscossione, in assenza di impugnazione dell'avviso di accertamento. Chiede il rigetto dell'appello, perché inammissibile o infondato, con vittoria di spese.
Non si costituisce nel giudizio d'appello la parte Regione Calabria.
Il 07.05.2025 il Concessionario per la riscossione deposita memoria illustrativa insistendo per l'inammissibilità
e infondatezza dell'appello. Ribadisce le argomentazioni già esposte.
Il 08.05.2025 il contribuente deposita memoria illustrativa ribadendo il contenuto dell'appello. In particolare, insiste per la nullità della notificazione del prodromico avviso di accertamento.
Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione sollevata da Agenzia delle Entrate NE volta a sostenere l'inammissibilità dell'appello, perché mera riproposizione del ricorso di primo grado.
Contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, l'atto di impugnazione del contribuente non si limita a riportare le deduzioni di primo grado, ma contiene specifici motivi di contestazione della sentenza, così come richiesto dall'art. 53 D.Lgs. 546/1992. Da un lato nell'appello si sostiene che la decisione di primo grado sarebbe
“carente di motivazione e, comunque, illegittima per aver omesso di pronunciarsi su punti rilevanti al fine di dirimere la controversia” e si invoca sul punto “il principio della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali”. Dall'altro lato, nel merito si afferma che l'atto prodromico alla cartella di pagamento non è stato validamente notificato, circostanza non valutata dal giudice.
Neppure può essere dichiarato inammissibile – perché “nuovo” - il motivo di impugnazione relativo all'indirizzo di notifica dell'avviso di accertamento, trattandosi di rilievo non sollevabile nel ricorso introduttivo, in quanto la documentazione del luogo di notificazione è stata prodotta da Regione Calabria solo in corso di giudizio.
In ogni caso, il rilievo si riconnette all'eccepita prescrizione della pretesa impositiva, formulata nell'atto introduttivo.
Pur ammissibile, l'appello deve essere respinto. In primo luogo, non sono ravvisabili i presupposti per dichiarare la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione. Il provvedimento riporta l'indicazione del percorso logico-giuridico che ha portato al rigetto del ricorso. Né rileva che non affronti specificamente tutte le argomentazioni esposte dalle parti, essendo costante l'orientamento per il quale il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, “né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto” (Cass. Civ., Sez. Trib., 33310/2021). In ogni caso, stante l'effetto devolutivo del giudizio d'appello, la mancanza di motivazione del provvedimento costituirebbe nullità relativa sanabile dal giudice d'appello qualora - come nel caso di specie – davanti a lui vengano riproposte le domande che si assume essere rimaste prive di analisi.
L'appello deve essere altresì respinto nel merito.
L'art. 94 Codice della Strada dispone che nel caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli (comma 1) nonché nel caso di trasferimento di residenza del proprietario (comma 2) il competente ufficio del PRA provveda alla trascrizione dei “mutamenti indicati” a fronte della prescritta richiesta, prevedendo tra l'altro una sanzione amministrativa per “Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo” nonché per
“Chiunque circoli con un veicolo per il quale non e' stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà”. La normativa specifica in tema di autoveicoli, in quanto beni mobili registrati, prevede pertanto un apposito obbligo a carico del proprietario di un autoveicolo di comunicare il cambiamento di residenza.
A sua volta, l'art. 2 L. 27/1978 dispone che per “le infrazioni delle norme riguardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione” (comma 2), “Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5, L. 11 febbraio 1971, n. 50 e dell'art. 146 del codice della navigazione, o dalla patente di guida” (comma 5).
In tema di notificazione degli atti di accertamento in tema di tassa automobilistica, la Corte di Cassazione ha altresì più volte richiamato le disposizioni in tema di notificazione di cui all'art. 60 comma 1 DPR 600/1973 - che prevede che “la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario” – per concludere che “Dalla lettura della norma si evince che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale”, precisando ulteriormente che a tale criterio “è connesso l'onere preventivo del contribuente di indicare all'ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'ufficio procedente ad eseguire le notifiche, comunque, nel domicilio fiscale per ultimo noto”, non potendosi addossare all'Amministrazione Finanziaria “l'onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio fiscale, quando questi non abbia comunicato le variazioni del domicilio fiscale utili a consentire la notificazione” (Cass. Civ., Sez. Trib., 20964/2022).
Onere che non spetta all'Ufficio a maggior ragione nel caso della tassa automobilistica, per la quale le disposizioni normative sopra citate prevedono uno specifico obbligo del contribuente di provvedere alle prescritte comunicazioni afferenti il cambio di residenza e di domicilio fiscale. In proposito, nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta che dalla certificazione del PRA la residenza di Nominativo_2 è stata dichiarata nel Comune di Spilinga (VV) e non è mai stata oggetto di apposita comunicazione di variazione all'Ufficio automobilistico competente (della quale, del resto, il contribuente non dà prova).
Si deve pertanto confermare il principio affermato in sede di legittimità dalla richiamata pronuncia della Corte di Cassazione n. 20964/2022, secondo la quale nel caso in cui il contribuente abbia mutato il proprio domicilio, ma non abbia dimostrato l'avvenuta presentazione, in seguito al trasferimento, di una apposita istanza di variazione di residenza, “provvedendo solo in sede giudiziale a comprovare la variazione de qua mediante il semplice deposito del certificato anagrafico” (così come avvenuto anche nel presente procedimento), “deve escludersi l'esistenza in capo alla Regione di profili di responsabilità, avendo la stessa ritualmente provveduto ad eseguire la notifica presso l'unico indirizzo noto all'ufficio” e presso il quale tra l'altro in questo caso la notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza. Ne consegue che la notifica dell'avviso di accertamento deve essere considerata conforme alle prescrizioni di legge.
Alla soccombenza segue, ex art. 15 comma 1 D.Lgs. 546/1992, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite che – in considerazione della particolare modestia della controversia – si liquidano in complessivi Euro 300,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1
, dichiaratasi antistataria dell'appellata Agenzia delle Entrate NE.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello del contribuente. Condanna, altresì, la parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 300,00 in favore dell'Avvocato Difensore_1, dichiaratasi antistataria.
Brescia, 29 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
CA NI PA EL
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
29/05/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EVANGELISTA PAOLO, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
ALBERTI CESARE, Giudice
in data 29/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1611/2024 depositato il 28/05/2024
contro
Ag.entrate - NE - MA
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 71/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MANTOVA sez. 2
e pubblicata il 31/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06420210004465141000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1195/2025 depositato il
29/05/2025
Richieste delle parti:
Appellante: In accoglimento del presente appello, che venga riformata la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di MA numero 71.2023 e conseguentemente dichiararsi la prescrizione della cartella di pagamento numero 0642021000445141000, contenente tassa automobilistica per l'anno 2016, relativa all'autovettura Targata Targa_1 Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA secondo le regole ordinarie sulla soccombenza.
Appellato: che l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, reietta ogni contraria istanza, eccezione, produzione e conclusione che specificatamente si impugna, voglia così provvedere: 1) rigettare l'appello proposto, essendo inammissibile e infondato per le ragioni illustrate, e, per l'effetto, confermare la sentenza resa dalla C.T.P. di MA n 71/2/2023; 2) condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite, da disporsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara distrattario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2 ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MA avverso cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate NE per conto di Regione Calabria relativamente a tassa automobilistica per l'anno 2016.
La vertenza concerne la riscossione della tassa automobilistica relativa all'autovettura targata Targa_1
In sede di ricorso il contribuente eccepiva l'intervenuta prescrizione triennale del debito erariale, la violazione del diritto di difesa del ricorrente e la nullità della cartella di pagamento per mancanza di motivazione, anche quanto alla determinazione delle sanzioni.
La Corte adita ha respinto il ricorso, condannando il soccombente alla rifusione delle spese per Euro 200,00.
Il primo giudice rilevava che i termini di notifica degli atti prodromici sono stati rispettati ed in assenza di loro impugnazione il contribuente può contestare il successivo atto di riscossione solo per vizi propri. In proposito osservava che la cartella di pagamento non presenta irregolarità, risultando emessa secondo il modello conforme alla normativa vigente.
Appella il contribuente eccependo la carenza di motivazione della sentenza impugnata, che ha omesso di pronunciarsi sulla eccepita nullità delle relate di notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento. Rileva che l'unico atto interruttivo della prescrizione non è stato validamente notificato, in quanto inviato a Spilinga
(VV) anzichè presso la sua residenza a San GI IG (Mn), dove è stata poi notificata la cartella di pagamento. Insiste pertanto per l'assenza di validi atti interruttivi della prescrizione della pretesa, eccepibile per la prima volta in sede di opposizione alla cartella di pagamento. Chiede che, in riforma della sentenza appellata, venga dichiarata la prescrizione della cartella di pagamento, con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate NE eccependo l'inammissibilità dell'appello, in quanto mera riproposizione delle argomentazioni esposte in primo grado. Eccepisce inoltre l'inammissibilità della domanda nuova relativa all'indirizzo di notifica del prodromico avviso di accertamento, in ogni caso opponibile all'ente impositore e non alla concessionaria per la riscossione. Ritiene comunque infondato il rilievo, non avendo la parte proposto querela di falso ed a nulla rilevando la produzione del certificato anagrafico del
29.04.2024. Aggiunge che l'eccezione di prescrizione del credito non risulta reiterata in appello e comunque risulta superata in considerazione della sospensione dei termini per l'epidemia covid. Ribadisce altresì che la cartella di pagamento è validamente motivata, in quanto predisposta secondo il modello ministeriale, né le norme prevedono che contenga l'indicazione del calcolo degli interessi. Inoltre, nel presente giudizio non può essere contestata la debenza delle somme poste in riscossione, in assenza di impugnazione dell'avviso di accertamento. Chiede il rigetto dell'appello, perché inammissibile o infondato, con vittoria di spese.
Non si costituisce nel giudizio d'appello la parte Regione Calabria.
Il 07.05.2025 il Concessionario per la riscossione deposita memoria illustrativa insistendo per l'inammissibilità
e infondatezza dell'appello. Ribadisce le argomentazioni già esposte.
Il 08.05.2025 il contribuente deposita memoria illustrativa ribadendo il contenuto dell'appello. In particolare, insiste per la nullità della notificazione del prodromico avviso di accertamento.
Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione sollevata da Agenzia delle Entrate NE volta a sostenere l'inammissibilità dell'appello, perché mera riproposizione del ricorso di primo grado.
Contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, l'atto di impugnazione del contribuente non si limita a riportare le deduzioni di primo grado, ma contiene specifici motivi di contestazione della sentenza, così come richiesto dall'art. 53 D.Lgs. 546/1992. Da un lato nell'appello si sostiene che la decisione di primo grado sarebbe
“carente di motivazione e, comunque, illegittima per aver omesso di pronunciarsi su punti rilevanti al fine di dirimere la controversia” e si invoca sul punto “il principio della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali”. Dall'altro lato, nel merito si afferma che l'atto prodromico alla cartella di pagamento non è stato validamente notificato, circostanza non valutata dal giudice.
Neppure può essere dichiarato inammissibile – perché “nuovo” - il motivo di impugnazione relativo all'indirizzo di notifica dell'avviso di accertamento, trattandosi di rilievo non sollevabile nel ricorso introduttivo, in quanto la documentazione del luogo di notificazione è stata prodotta da Regione Calabria solo in corso di giudizio.
In ogni caso, il rilievo si riconnette all'eccepita prescrizione della pretesa impositiva, formulata nell'atto introduttivo.
Pur ammissibile, l'appello deve essere respinto. In primo luogo, non sono ravvisabili i presupposti per dichiarare la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione. Il provvedimento riporta l'indicazione del percorso logico-giuridico che ha portato al rigetto del ricorso. Né rileva che non affronti specificamente tutte le argomentazioni esposte dalle parti, essendo costante l'orientamento per il quale il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, “né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto” (Cass. Civ., Sez. Trib., 33310/2021). In ogni caso, stante l'effetto devolutivo del giudizio d'appello, la mancanza di motivazione del provvedimento costituirebbe nullità relativa sanabile dal giudice d'appello qualora - come nel caso di specie – davanti a lui vengano riproposte le domande che si assume essere rimaste prive di analisi.
L'appello deve essere altresì respinto nel merito.
L'art. 94 Codice della Strada dispone che nel caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli (comma 1) nonché nel caso di trasferimento di residenza del proprietario (comma 2) il competente ufficio del PRA provveda alla trascrizione dei “mutamenti indicati” a fronte della prescritta richiesta, prevedendo tra l'altro una sanzione amministrativa per “Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo” nonché per
“Chiunque circoli con un veicolo per il quale non e' stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà”. La normativa specifica in tema di autoveicoli, in quanto beni mobili registrati, prevede pertanto un apposito obbligo a carico del proprietario di un autoveicolo di comunicare il cambiamento di residenza.
A sua volta, l'art. 2 L. 27/1978 dispone che per “le infrazioni delle norme riguardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione” (comma 2), “Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5, L. 11 febbraio 1971, n. 50 e dell'art. 146 del codice della navigazione, o dalla patente di guida” (comma 5).
In tema di notificazione degli atti di accertamento in tema di tassa automobilistica, la Corte di Cassazione ha altresì più volte richiamato le disposizioni in tema di notificazione di cui all'art. 60 comma 1 DPR 600/1973 - che prevede che “la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario” – per concludere che “Dalla lettura della norma si evince che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale”, precisando ulteriormente che a tale criterio “è connesso l'onere preventivo del contribuente di indicare all'ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'ufficio procedente ad eseguire le notifiche, comunque, nel domicilio fiscale per ultimo noto”, non potendosi addossare all'Amministrazione Finanziaria “l'onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio fiscale, quando questi non abbia comunicato le variazioni del domicilio fiscale utili a consentire la notificazione” (Cass. Civ., Sez. Trib., 20964/2022).
Onere che non spetta all'Ufficio a maggior ragione nel caso della tassa automobilistica, per la quale le disposizioni normative sopra citate prevedono uno specifico obbligo del contribuente di provvedere alle prescritte comunicazioni afferenti il cambio di residenza e di domicilio fiscale. In proposito, nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta che dalla certificazione del PRA la residenza di Nominativo_2 è stata dichiarata nel Comune di Spilinga (VV) e non è mai stata oggetto di apposita comunicazione di variazione all'Ufficio automobilistico competente (della quale, del resto, il contribuente non dà prova).
Si deve pertanto confermare il principio affermato in sede di legittimità dalla richiamata pronuncia della Corte di Cassazione n. 20964/2022, secondo la quale nel caso in cui il contribuente abbia mutato il proprio domicilio, ma non abbia dimostrato l'avvenuta presentazione, in seguito al trasferimento, di una apposita istanza di variazione di residenza, “provvedendo solo in sede giudiziale a comprovare la variazione de qua mediante il semplice deposito del certificato anagrafico” (così come avvenuto anche nel presente procedimento), “deve escludersi l'esistenza in capo alla Regione di profili di responsabilità, avendo la stessa ritualmente provveduto ad eseguire la notifica presso l'unico indirizzo noto all'ufficio” e presso il quale tra l'altro in questo caso la notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza. Ne consegue che la notifica dell'avviso di accertamento deve essere considerata conforme alle prescrizioni di legge.
Alla soccombenza segue, ex art. 15 comma 1 D.Lgs. 546/1992, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite che – in considerazione della particolare modestia della controversia – si liquidano in complessivi Euro 300,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1
, dichiaratasi antistataria dell'appellata Agenzia delle Entrate NE.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello del contribuente. Condanna, altresì, la parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 300,00 in favore dell'Avvocato Difensore_1, dichiaratasi antistataria.
Brescia, 29 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
CA NI PA EL