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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza Proc. N.1579/2024
Verbale udienza del 14 gennaio 2025 Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'avv. Pricoco, che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Per , parte resistente, l'Avv. Stefania Controparte_1
Germanò per delega dell'Avv. Michele Tucci, la quale si riporta integralmente alle note autorizzate e agli scritti difensivi e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
Per l' (oggi ), parte resistente, la Controparte_2
dott.ssa , la quale si riporta integralmente ai propri Controparte_4
scritti difensivi e insiste affinchè venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' e ribadisce , in ogni caso che CP_2
l'attività amministrativa dell' è stata svolta tempestivamente e legittimamente come è possibile evincersi dalla documentazione versata in atti.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 1579/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. : ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Michele PRICOCO (C.F.: ( ), giusta procura in CodiceFiscale_2
atti; ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Tucci (CF
, giusta procura in atti. C.F._3
resistente
E
, C.F. in Controparte_5 P.IVA_1
persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore, dr. CP_6
che rappresenta e difende l'ente unitamente e disgiuntamente ai
[...]
funzionari all'uopo delegati ex art. 6 co.9 D. Lgs 150/2011, dott.sse CP_4
, dr.
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
dr. e dr. , giusta Controparte_10 CP_11 Controparte_12
delega in atti. resistenti Oggetto: opposizione avverso comunicazione preventiva di ipoteca
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12.57 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.06.2024, il ricorrente agiva nei confronti di
[...]
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione Controparte_1
IP N. 09476202300000759000, asseritamente ricevuta il 16.4.2024, limitatamente alla cartella n. 09420220013448143000, relativa a credito dell'Ispettorato del RO di Reggio Calabria a titolo di sanzioni amministrative
Legge 689/981 di € 24.992,30 . Eccepiva la tempestività della domanda,
l'estinzione del diritto conseguente ad omessa notifica dell'atto presupposto a e la consequenziale illegittimità della comunicazione di iscrizione preventiva.
Pertanto, concludeva chiedendo : in via Preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
1. accertare e dichiarare la nullità della comunicazione preventiva
d'iscrizione IP N. 09476202300000759000 Fascicolo n. 2023/49270 di €
27.440,18 limitatamente alla cartella n. 09420220013448143000 di € 24.992,30; 2. condannare al delle spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore CP_13
del costituito procuratore. Formulava, inoltre, istanza di sospensione cautelare.
In data 15 ottobre 2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' (oggi ). Controparte_2
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio l' e l' , resistendo alla domanda. Controparte_1
L' eccepiva l'inammissibilità della domanda, Controparte_1
per violazione dell'art. 617 c.p.c.. in quanto, parte ricorrente ha depositato il ricorso oltre il termine dei 20 giorni così come stabilito dalla legge per le opposizioni a cartelle esattoriali, laddove si contesti la regolarità formale dell'atto ovvero vizi di notificazione, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi. Eccepiva, inoltre il difetto di legittimazione passiva, in quanto unico legittimato a controdedurre, anche nei casi in cui il contribuente eccepisca l'omessa della cartella di pagamento, è l'Ente impositore. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda di parte ricorrente relativamente all'omessa notifica, atteso che l'Agente della Riscossione, in data 24.06.2022, aveva notificato, a familiare convivente, la cartella di pagamento n: 09420220013448143000
Pertanto, concludeva chiedendo di:” rigettare la domanda avversaria siccome tardiva, inammissibile, infondata e sfornita di prova. Con vittoria di spese e competenze”
Si costituiva l' (oggi ),in quanto nel caso Controparte_2
di specie trattasi di vizi inerenti la fase della riscossione e non del provvedimento di ingiunzione, che vedono come legittimata passiva, esclusivamente l' CP_13
Nel merito l' evidenziava che la cartella n. 09420220013448143000 era CP_2
relativa all'Ordinanza ingiunzione n. 161/2020, emessa il 02.10.2020 per un importo complessivo di 20.250,00 e ritualmente notificata il 12/10/2020 e, che, in assenza di pagamento della sanzione, l'importo ingiunto era stato legittimamente iscritto sul ruolo 1515/2022, reso esecutivo il 14.02.2022. Quindi concludeva chiedendo .”dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in Controparte_2
relazione alle censure che investono l'attività di - in ogni caso, con vittoria di CP_13
spese di giudizio, oltre oneri ed accessori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 D.Lgs n.
149/2015 secondo cui “In caso di esito favorevole della lite all' – rappresentato CP_2
e difeso dai propri funzionari- sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
Relativamente alla eccepita nullità della costituzione in giudizio di mossa CP_13
da parte ricorrente solo in sede conclusionale, la stessa deve intendersi tardiva ma, in ogni caso, può essere rilevata dal Giudice d'ufficio. In ogni caso, la presente non trova fondamento , in quanto deve ritenersi l'invalidità della procura speciale ad litem, alla stregua del principi di diritto enunciato dalla Corte di Cassazioni a sezioni Unite(sentenza n.30008 del 19.11.2019) secondo cui” ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' (…) Controparte_1
si avvale: a) si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta(fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art.43, comma4, R.D. n.1611/1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza ), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art.43, comma 4, r.d. n.1611/1933, nel rispetto degli artt. 4 e 17 del D.Lgs n.50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale, adottati, ai sensi dell'art.1, comma
5 del D.L. n.193 del 2016, convertito in L. n.225 del 2016, in tutti gli altri casi e in quelli in cui, pur riservati convenzionalmente all'Avvocatura Erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il CP_1
patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula, CP_1
necessariamente ed implicitamente, la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimitàd (cfr. Cassazione, Sez.V, 14 novembre 2023, n.31616). E ciò in coerenza con il fatto che “ il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ed eccezione CP_13
tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro” (cfr. Cassazione S.U. n.30008/2019).
Preliminarmente, giova sottolineare che l'odierno ricorrente, ha impugnato la comunicazione preventiva di ipoteca n. N. 09476202300000759000, limitatamente alla cartella n. 09420220013448143000, assertivamente notificato il 16.4. 2024, per la somma pari ad 24.992,30, relativa a Sanzione amministrativa Legge 689/981
ITL Reggio Calabria, relativa all'Ordinanza ingiunzione n. 161/2020, emessa il
02.10.2020.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.
Preliminarmente, con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione passiva rileva che il concessionario è legittimato passivo, oltre a litisconsorte necessario, nel caso in cui nel giudizio di opposizione si deduce un vizio di notifica degli atti, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente, che ha provveduto ad inserire le sanzioni nei ruoli trasmessi (Cassazione 21 maggio 2013, n.12385; Cassazione 20 novembre 2007, n.24154)..
Sempre in via preliminare, osserva questo giudicante, che è ormai pacifico in giurisprudenza l'autonoma impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo. Le Sezioni Unite con la sentenza n.11087/10, hanno, infatti, affermato che:”il preavviso di fermo amministrativo ex art.86 D.P.R. 29 settembre
1973, n.602, che riguardi una pretese creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria, è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge, ex art.100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva”. A nulla rileva, quindi, che detto preavviso non compaia, esplicitamente, nell'elenco degli atti contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n.546, art.19, nel testo attualmente vigente a seguito della novella di cui all'art.35 del decreto legge n.223/2006, convertito in legge 4 agosto 2006, n.248, a norma del quale “gli atti diversi da quelli indicati (al comma1)non sono impugnabili, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria, operata con la legge 28 dicembre 2001, n.448” (Cassazione 10672/2009).
Prima di procedere alla disamina delle varie questioni prospettate dalle parti, appare assorbente verificare la tempestività dell'opposizione. Infatti, il Giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio,, la tempestività dell'opposizione, trattandosi della verifica di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione di difetto di potestas judicandi , derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (Cassazione
26.05.2007, n.11274). Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione,
l'ipoteca (e la preventiva iscrizione d'ipoteca), come anche è per il fermo amministrativo, non è un atto esecutivo. Pertanto, non può essere contestato con l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) o con l'opposizione agli atti (art. 617
c.p.c.).
Precisamente:
“Il principio di diritto sopra enunciato è applicabile, oltre che al fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche all'ipoteca esattoriale di cui all'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in relazione alla quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «l'iscrizione IP prevista dall'art. 77 del
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria»
(S.U. n. 19667 del 18/09/2014); ne discende che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione IP (e/o dell'iscrizione del fermo), che si assume operata dall'agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo del credito, sfuggono ai termini perentori di decadenza previsti dalla suddetta norma per la loro proposizione”(Cass. n. 4871 del 23 febbraio 2021).
Dunque, l'opposizione non doveva essere necessariamente proposta entro 20 giorni dalla notifica del preavviso e si palesa ampiamente tempestiva.
Residua da esaminare la questione relativa all'eccepita omessa notifica della cartella sottesa alla comunicazione di iscrizione IP .La comunicazione di iscrizione IP è legittima soltanto se è stata preventivamente notificata la relativa cartella di pagamento.
In atti, sia l'ispettorato del RO , sia hanno dato prova, costituendosi, CP_15
di quanto attestato nel corpo dei propri atti difensivi, ovvero dell'avvenuta notifica della cartella n. 09420220013448143000, notificata il 24.06.2022, sottesa alla comunicazione di iscrizione IP, oggi oggetto del contendere.
In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare “ a persona di famiglia”, secondo il disposto dell'art.139 c.p.c., non postula necessariamente, né il solo rapporto di parentela, cui è da ritenersi equiparato quello di affinità, né
l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o affinità che giustifichi la presunzione che la “ a persona di famiglia”, consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non avere ricevuto l'atto, l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo tale assunto è stato precisato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione(Corte di Cassazione n.5729/2012).Il rapporto di convivenza ,almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sitrovato nell'abitazione del destinatario ed abbi preso in consegna l'atto. Ancora la Corte, in plurime decisioni, ha espressamente precisato che la disposizione, richiamate in questa sede da parte ricorrente di prova di spedizione e ricezione dell'atto, prevede, esclusivamente, la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. Cassazione
2377/2022; Corte di Cassazione n. 6243/2024).
Pertanto, la dimostrazione dell'avvenuta notifica delle cartelle implica l'accertamento dell'esistenza del diritto alla riscossione, con implicita conseguenza della validità del titolo per l'adozione di provvedimenti di genere cautelare”. E' importante, quindi, verificare che l'agente di riscossione, nel cd.
"preavviso di azione esecutiva", abbia indicato tutti i titoli, la natura, il tributo e la data di avvenuta notifica delle singole cartelle di pagamento in esso elencate, con la relativa prova in ordine alle notifiche, con la conseguenza che, omettendo tali indicazioni e dimostrazioni, anche l'eventuale sollecito di pagamento è nullo.
Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrete, dalla documentazione versata in atti, si evince come sia l'Ente impositore che il concessionario della riscossione abbiano adempiuto al proprio onere di comprovare in giudizio l'avvenuta rituale notificazione della cartella n. n. 09420220013448143000 notificata il 24.06.2022, sottesa alla comunicazione di iscrizione IP, pertanto , la stessa è da considerari valida.
In ragione di tutto quanto esposto il ricorso deve essere rigettato , considerato che tutti gli atti presupposti risultano ritualmente notificati.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati sulla base del D.M. n.147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della causa dei parametri minimi per le fasi di studio e decisoria ( non essendo stata espletata istruttoria), ridotti per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto, oltre gli esborsi per il contributo unificato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del G.OP. ,dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, nei confronti dell' e dell' Controparte_1 [...]
, in liquidandole in complessivi € 1.305,00 ,oltre Controparte_5
IVA e CPA e spese generali, ove previste.
Palmi 14 gennaio 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
Verbale udienza del 14 gennaio 2025 Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'avv. Pricoco, che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Per , parte resistente, l'Avv. Stefania Controparte_1
Germanò per delega dell'Avv. Michele Tucci, la quale si riporta integralmente alle note autorizzate e agli scritti difensivi e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
Per l' (oggi ), parte resistente, la Controparte_2
dott.ssa , la quale si riporta integralmente ai propri Controparte_4
scritti difensivi e insiste affinchè venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' e ribadisce , in ogni caso che CP_2
l'attività amministrativa dell' è stata svolta tempestivamente e legittimamente come è possibile evincersi dalla documentazione versata in atti.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 1579/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. : ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Michele PRICOCO (C.F.: ( ), giusta procura in CodiceFiscale_2
atti; ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Tucci (CF
, giusta procura in atti. C.F._3
resistente
E
, C.F. in Controparte_5 P.IVA_1
persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore, dr. CP_6
che rappresenta e difende l'ente unitamente e disgiuntamente ai
[...]
funzionari all'uopo delegati ex art. 6 co.9 D. Lgs 150/2011, dott.sse CP_4
, dr.
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
dr. e dr. , giusta Controparte_10 CP_11 Controparte_12
delega in atti. resistenti Oggetto: opposizione avverso comunicazione preventiva di ipoteca
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12.57 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.06.2024, il ricorrente agiva nei confronti di
[...]
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione Controparte_1
IP N. 09476202300000759000, asseritamente ricevuta il 16.4.2024, limitatamente alla cartella n. 09420220013448143000, relativa a credito dell'Ispettorato del RO di Reggio Calabria a titolo di sanzioni amministrative
Legge 689/981 di € 24.992,30 . Eccepiva la tempestività della domanda,
l'estinzione del diritto conseguente ad omessa notifica dell'atto presupposto a e la consequenziale illegittimità della comunicazione di iscrizione preventiva.
Pertanto, concludeva chiedendo : in via Preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
1. accertare e dichiarare la nullità della comunicazione preventiva
d'iscrizione IP N. 09476202300000759000 Fascicolo n. 2023/49270 di €
27.440,18 limitatamente alla cartella n. 09420220013448143000 di € 24.992,30; 2. condannare al delle spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore CP_13
del costituito procuratore. Formulava, inoltre, istanza di sospensione cautelare.
In data 15 ottobre 2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' (oggi ). Controparte_2
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio l' e l' , resistendo alla domanda. Controparte_1
L' eccepiva l'inammissibilità della domanda, Controparte_1
per violazione dell'art. 617 c.p.c.. in quanto, parte ricorrente ha depositato il ricorso oltre il termine dei 20 giorni così come stabilito dalla legge per le opposizioni a cartelle esattoriali, laddove si contesti la regolarità formale dell'atto ovvero vizi di notificazione, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi. Eccepiva, inoltre il difetto di legittimazione passiva, in quanto unico legittimato a controdedurre, anche nei casi in cui il contribuente eccepisca l'omessa della cartella di pagamento, è l'Ente impositore. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda di parte ricorrente relativamente all'omessa notifica, atteso che l'Agente della Riscossione, in data 24.06.2022, aveva notificato, a familiare convivente, la cartella di pagamento n: 09420220013448143000
Pertanto, concludeva chiedendo di:” rigettare la domanda avversaria siccome tardiva, inammissibile, infondata e sfornita di prova. Con vittoria di spese e competenze”
Si costituiva l' (oggi ),in quanto nel caso Controparte_2
di specie trattasi di vizi inerenti la fase della riscossione e non del provvedimento di ingiunzione, che vedono come legittimata passiva, esclusivamente l' CP_13
Nel merito l' evidenziava che la cartella n. 09420220013448143000 era CP_2
relativa all'Ordinanza ingiunzione n. 161/2020, emessa il 02.10.2020 per un importo complessivo di 20.250,00 e ritualmente notificata il 12/10/2020 e, che, in assenza di pagamento della sanzione, l'importo ingiunto era stato legittimamente iscritto sul ruolo 1515/2022, reso esecutivo il 14.02.2022. Quindi concludeva chiedendo .”dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in Controparte_2
relazione alle censure che investono l'attività di - in ogni caso, con vittoria di CP_13
spese di giudizio, oltre oneri ed accessori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 D.Lgs n.
149/2015 secondo cui “In caso di esito favorevole della lite all' – rappresentato CP_2
e difeso dai propri funzionari- sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
Relativamente alla eccepita nullità della costituzione in giudizio di mossa CP_13
da parte ricorrente solo in sede conclusionale, la stessa deve intendersi tardiva ma, in ogni caso, può essere rilevata dal Giudice d'ufficio. In ogni caso, la presente non trova fondamento , in quanto deve ritenersi l'invalidità della procura speciale ad litem, alla stregua del principi di diritto enunciato dalla Corte di Cassazioni a sezioni Unite(sentenza n.30008 del 19.11.2019) secondo cui” ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' (…) Controparte_1
si avvale: a) si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta(fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art.43, comma4, R.D. n.1611/1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza ), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art.43, comma 4, r.d. n.1611/1933, nel rispetto degli artt. 4 e 17 del D.Lgs n.50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale, adottati, ai sensi dell'art.1, comma
5 del D.L. n.193 del 2016, convertito in L. n.225 del 2016, in tutti gli altri casi e in quelli in cui, pur riservati convenzionalmente all'Avvocatura Erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il CP_1
patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula, CP_1
necessariamente ed implicitamente, la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimitàd (cfr. Cassazione, Sez.V, 14 novembre 2023, n.31616). E ciò in coerenza con il fatto che “ il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ed eccezione CP_13
tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro” (cfr. Cassazione S.U. n.30008/2019).
Preliminarmente, giova sottolineare che l'odierno ricorrente, ha impugnato la comunicazione preventiva di ipoteca n. N. 09476202300000759000, limitatamente alla cartella n. 09420220013448143000, assertivamente notificato il 16.4. 2024, per la somma pari ad 24.992,30, relativa a Sanzione amministrativa Legge 689/981
ITL Reggio Calabria, relativa all'Ordinanza ingiunzione n. 161/2020, emessa il
02.10.2020.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.
Preliminarmente, con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione passiva rileva che il concessionario è legittimato passivo, oltre a litisconsorte necessario, nel caso in cui nel giudizio di opposizione si deduce un vizio di notifica degli atti, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente, che ha provveduto ad inserire le sanzioni nei ruoli trasmessi (Cassazione 21 maggio 2013, n.12385; Cassazione 20 novembre 2007, n.24154)..
Sempre in via preliminare, osserva questo giudicante, che è ormai pacifico in giurisprudenza l'autonoma impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo. Le Sezioni Unite con la sentenza n.11087/10, hanno, infatti, affermato che:”il preavviso di fermo amministrativo ex art.86 D.P.R. 29 settembre
1973, n.602, che riguardi una pretese creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria, è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge, ex art.100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva”. A nulla rileva, quindi, che detto preavviso non compaia, esplicitamente, nell'elenco degli atti contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n.546, art.19, nel testo attualmente vigente a seguito della novella di cui all'art.35 del decreto legge n.223/2006, convertito in legge 4 agosto 2006, n.248, a norma del quale “gli atti diversi da quelli indicati (al comma1)non sono impugnabili, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria, operata con la legge 28 dicembre 2001, n.448” (Cassazione 10672/2009).
Prima di procedere alla disamina delle varie questioni prospettate dalle parti, appare assorbente verificare la tempestività dell'opposizione. Infatti, il Giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio,, la tempestività dell'opposizione, trattandosi della verifica di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione di difetto di potestas judicandi , derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (Cassazione
26.05.2007, n.11274). Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione,
l'ipoteca (e la preventiva iscrizione d'ipoteca), come anche è per il fermo amministrativo, non è un atto esecutivo. Pertanto, non può essere contestato con l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) o con l'opposizione agli atti (art. 617
c.p.c.).
Precisamente:
“Il principio di diritto sopra enunciato è applicabile, oltre che al fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche all'ipoteca esattoriale di cui all'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in relazione alla quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «l'iscrizione IP prevista dall'art. 77 del
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria»
(S.U. n. 19667 del 18/09/2014); ne discende che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione IP (e/o dell'iscrizione del fermo), che si assume operata dall'agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo del credito, sfuggono ai termini perentori di decadenza previsti dalla suddetta norma per la loro proposizione”(Cass. n. 4871 del 23 febbraio 2021).
Dunque, l'opposizione non doveva essere necessariamente proposta entro 20 giorni dalla notifica del preavviso e si palesa ampiamente tempestiva.
Residua da esaminare la questione relativa all'eccepita omessa notifica della cartella sottesa alla comunicazione di iscrizione IP .La comunicazione di iscrizione IP è legittima soltanto se è stata preventivamente notificata la relativa cartella di pagamento.
In atti, sia l'ispettorato del RO , sia hanno dato prova, costituendosi, CP_15
di quanto attestato nel corpo dei propri atti difensivi, ovvero dell'avvenuta notifica della cartella n. 09420220013448143000, notificata il 24.06.2022, sottesa alla comunicazione di iscrizione IP, oggi oggetto del contendere.
In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare “ a persona di famiglia”, secondo il disposto dell'art.139 c.p.c., non postula necessariamente, né il solo rapporto di parentela, cui è da ritenersi equiparato quello di affinità, né
l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o affinità che giustifichi la presunzione che la “ a persona di famiglia”, consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non avere ricevuto l'atto, l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo tale assunto è stato precisato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione(Corte di Cassazione n.5729/2012).Il rapporto di convivenza ,almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sitrovato nell'abitazione del destinatario ed abbi preso in consegna l'atto. Ancora la Corte, in plurime decisioni, ha espressamente precisato che la disposizione, richiamate in questa sede da parte ricorrente di prova di spedizione e ricezione dell'atto, prevede, esclusivamente, la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. Cassazione
2377/2022; Corte di Cassazione n. 6243/2024).
Pertanto, la dimostrazione dell'avvenuta notifica delle cartelle implica l'accertamento dell'esistenza del diritto alla riscossione, con implicita conseguenza della validità del titolo per l'adozione di provvedimenti di genere cautelare”. E' importante, quindi, verificare che l'agente di riscossione, nel cd.
"preavviso di azione esecutiva", abbia indicato tutti i titoli, la natura, il tributo e la data di avvenuta notifica delle singole cartelle di pagamento in esso elencate, con la relativa prova in ordine alle notifiche, con la conseguenza che, omettendo tali indicazioni e dimostrazioni, anche l'eventuale sollecito di pagamento è nullo.
Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrete, dalla documentazione versata in atti, si evince come sia l'Ente impositore che il concessionario della riscossione abbiano adempiuto al proprio onere di comprovare in giudizio l'avvenuta rituale notificazione della cartella n. n. 09420220013448143000 notificata il 24.06.2022, sottesa alla comunicazione di iscrizione IP, pertanto , la stessa è da considerari valida.
In ragione di tutto quanto esposto il ricorso deve essere rigettato , considerato che tutti gli atti presupposti risultano ritualmente notificati.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati sulla base del D.M. n.147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della causa dei parametri minimi per le fasi di studio e decisoria ( non essendo stata espletata istruttoria), ridotti per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto, oltre gli esborsi per il contributo unificato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del G.OP. ,dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, nei confronti dell' e dell' Controparte_1 [...]
, in liquidandole in complessivi € 1.305,00 ,oltre Controparte_5
IVA e CPA e spese generali, ove previste.
Palmi 14 gennaio 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo