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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/10/2024, n. 27037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27037 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 497/2020 R.G. proposto da: CQ RG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato MARIO NOBERASCO ([...]) per procura a margine del ricorso, -ricorrente- contro MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, -intimato- Civile Sent. Sez. 2 Num. 27037 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: PICARO VINCENZO Data pubblicazione: 18/10/2024 2 di 8 avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE SAVONA n. 1629/2019 depositata il 24.10.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.9.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE L'avvocato SE Acquilino aveva difeso SC AR, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di opposizione all'esecuzione avverso pignoramento presso terzi davanti al Tribunale di NA. Il giudizio, dopo la redazione dell'atto introduttivo e la reiezione dell'istanza di sospensione, era stato definito per cessata materia del contendere, per avere le parti dato atto in udienza di avere definito la causa tramite un accordo transattivo stragiudiziale, che prevedeva la dimidiazione della somma dovuta al creditore pignorante e la sua rateizzazione. Per l'attività professionale complessivamente svolta a favore di SC AR, l'avv. Acquilino chiedeva al Tribunale di NA la liquidazione dei compensi a lui spettanti. Con decreto veniva liquidato all'avv. Acquilino, sulla base della tariffa del vigente D.M. 20.7.2012 n. 140, il compenso di € 425,00 oltre accessori per le fasi di studio ed introduttiva, mentre nessun compenso gli veniva riconosciuto per l'attività di conciliazione stragiudiziale svolta, con la motivazione che la maggiorazione prevista per la conciliazione della causa non era compatibile con la previsione dell'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, secondo il quale, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione spettante al difensore non poteva superare, in ogni caso, i valori medi delle tariffe vigenti. Avverso tale decreto proponeva opposizione notificata al Ministero della Giustizia ex artt. 702 bis c.p.c. e 15 del D. Lgs. n. 150/2011, 3 di 8 l'avv. Acquilino, che insisteva per la liquidazione del compenso anche per l'attività conciliativa stragiudiziale svolta, per complessivi € 775,00, oltre accessori, osservando che per tale attività, andava liquidato, non già un aumento sui compensi per le fasi di studio ed introduttiva, bensì il compenso previsto dalla tariffa forense del D.M. n.140/2012 per la fase decisionale anche se senza un'ulteriore maggiorazione. Il Presidente del Tribunale di NA con ordinanza del 24.10.2019, nella resistenza del Ministero, rigettava l'opposizione, condannando l'avv. Acquilino al pagamento delle spese processuali del grado a favore dell'Avvocatura dello Stato. Per quanto ancora rileva, nella suddetta ordinanza, dopo il richiamo degli articoli 82 e 130 del D.P.R. n. 115/2002, che in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevedevano che i compensi dell'avvocato non potessero superare i valori medi della tariffa forense senza imporre gli stessi come indispensabile base di partenza della liquidazione, potendo essi essere ridotti in relazione alla semplicità della controversia, e che dovessero essere ridotti della metà, riteneva che le uniche fasi svolte nella specie fossero state quella di studio e quella introduttiva, e che i compensi medi per esse liquidati non potessero essere aumentati per la conciliazione stragiudiziale senza infrangere il limite dell'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso a questa Corte, notificato al Ministero della Giustizia, Acquilino SE, affidandosi a due motivi ed il Ministero é rimasto intimato. La causa é pervenuta alla pubblica udienza del 26.9.2024 di questa sezione a seguito di ordinanza interlocutoria del 27.5.2021 della sesta sezione, che ha ritenuto non sussistere l'evidenza decisoria. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Pepe, ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo. 4 di 8 Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell'art. 82 del D.P.R. n.115/2002 e dell'art. 11 del D.M. n. 140/2012, la violazione dell'art. 24 della Costituzione e del principio dell'effettività della difesa nel giudizio. Si duole il ricorrente che il Presidente del Tribunale di NA, negando l'aumento dei compensi per le fasi introduttiva e di studio per l'attività di conciliazione stragiudiziale da lui svolta, in quanto avrebbe comportato il superamento dei valori medi della tariffa di cui al D.M. n. 140/2012 imposti dagli articoli 82 e 130 del D.P.R. n.115/2002, stabiliti da una fonte normativa sottordinata quale il decreto ministeriale, abbia confuso il diritto al compenso del difensore per avere proceduto alla conciliazione stragiudiziale della controversia, per la quale era stato incaricato con redazione di apposita scrittura di conciliazione, con la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 6 del D.M. n. 55/2014, secondo il quale nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia "la liquidazione del compenso é di regola aumentata fino ad un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta". Dopo avere osservato che l'attività conciliativa stragiudiziale da lui pacificamente svolta era stata espletata sotto la vigenza della tariffa forense del D.M. 20.7.2012 n. 140, e non del D.M. n.55/2014, per cui tale decreto non era direttamente applicabile per la liquidazione del compenso richiesto, il ricorrente sostiene che nel D.M. 20.7.2012 n. 140 la conciliazione stragiudiziale, ma pur sempre connessa all'incarico di patrocinio conferito, andava compensata come voce della fase decisoria, trattandosi di un'attività ulteriore rispetto a quelle nella specie già compensate (fase introduttiva e di studio) e sostitutiva dell'attività decisoria, che proprio a causa dell'accordo transattivo intervenuto al di fuori 5 di 8 del giudizio, non aveva avuto luogo, emergendo anche dai lavori preparatori del D.M. n. 55/2014 la finalità premiale della riconduzione dell'attività di conciliazione stragiudiziale alla fase decisoria ed al compenso per essa previsto con la maggiorazione fino ad 1/4. Il ricorrente insiste, quindi, per la liquidazione del compenso per l'attività di conciliazione stragiudiziale svolta, pur sempre nell'ambito del mandato conferitogli da SC AR, con applicazione dell'autonomo compenso previsto dal D.M. n.140/2012 per la fase decisoria, con la riduzione stabilita dall'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di difesa a favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per averlo condannato l'ordinanza impugnata al pagamento delle spese processuali del giudizio di opposizione a favore dell'Avvocatura dello Stato, ancorché il costituito Ministero della Giustizia, da quella rappresentato, non avesse avanzato alcuna domanda di condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, intervenuta perciò ultra petita. Il primo motivo é fondato e merita accoglimento. Va premesso che é pacifico che l'avv. SE Acquilino ha svolto attività di conciliazione stragiudiziale, ma pur sempre nell'ambito del mandato professionale giudiziale conferitogli da SC AR per proporre opposizione all'esecuzione al Tribunale di NA, avendo redatto la scrittura privata transattiva con la quale le parti hanno concordato il dimezzamento e la rateizzazione del credito della crwdirice procedente con rinuncia agli effetti del pignoramento ed alla procedura di opposizione all'esecuzione, per la quale in base a quanto comunicato in udienza dalle parti, é stata dichiarata cessata la materia del contendere. Pertanto non può trovare applicazione l'art. 3 comma 3 del D.M. n. 140/2012, relativo ad 6 di 8 attività stragiudiziale estranea ad un incarico giudiziale, e dato che l'attività pacificamente si é svolta a favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato sotto la vigenza della tariffa forense del D.M. n. 140/2012, va esclusa nella specie l'applicabilità diretta del D.M. n. 55/2014. Il D.M. n. 140/2012, all'art. 4, per le prestazioni di patrocinio nelle cause civili, distingue cinque fasi (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria ed esecutiva), fornendo indicazioni meramente esemplificative e non esaustive delle attività ricomprese in ciascuna fase, tra le quali, per la fase decisoria, non é espressamente ricompresa l'attività conciliativa, che comunque certamente non rientra nella fase di studio, nella fase introduttiva, nella fase istruttoria e nella fase esecutiva, potendosi osservare che se l'attività conciliativa interviene, come nella specie, dopo la promozione del giudizio e prima dello svolgimento dell'attività istruttoria, é semmai alternativa alla fase decisoria. Per fugare i dubbi sorti in fase applicativa, nella successiva tariffa forense del D.M. n. 55/2014, come detto non direttamente applicabile nella specie, all'art. 4 comma 6°, é stato espressamente stabilita, per i casi di transazione, la liquidazione di un compenso ulteriore rispetto all'attività precedentemente svolta, compenso pari a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale aumentato fino ad 1/4, e con l'ulteriore successiva modifica del D.M. n.147/2022 é stata eliminata la discrezionalità del suddetto aumento, prevedendolo nella misura fissa di 1/4 rispetto a quanto previsto per la fase decisoria, con evidente finalità incentivante delle definizioni conciliative e transattive, a scopo deflattivo, finalità peraltro espressa nei lavori preparatori del D.M. n. 55/2014. Orbene, la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha ritenuto che l'art. 4 comma 6° del D.M. n. 55/2014 sia espressivo del favor della legge per le attività, come la conciliazione e la transazione inserite nell'ambito di un mandato giudiziale, che assolvano una 7 di 8 funzione deflattiva, e che pertanto anche per le attività conciliative e transattive svolte, come quella di specie, sotto la tariffa antevigente del D.M. n. 140/2012, debba trovare applicazione il principio del riferimento, per le conciliazione e la transazione, alla voce tariffaria relativa alla fase decisoria con l'aumento di 1/4, ove richiesto (vedi in tal senso Cass. ord. n. 8576/2024; Cass. ord. 10.8.2023 n. 24462; Cass. ord. 16.6.2023 n. 17325; Cass. ord. 6.6.2022 n. 18047), restando altrimenti priva di compenso un'attività difensiva pacificamente svolta, certamente utile per l'abbattimento del contenzioso. A tale principio di diritto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio, applicando all'attività conciliativa stragiudiziale il compenso previsto per la fase decisoria dalla tariffa forense del D.M. n. 140/2012 nei limiti della domanda, ed applicando all'esito la riduzione prevista per il patrocinio a spese dello Stato anche a tale voce della tariffa. Il secondo motivo deve ritenersi assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo, in quanto il principio di causalità che governa le spese nel rapporto tra le parti, anche a prescindere dalla domanda della parte vittoriosa (vedi in tal senso Cass. n. 2492/2016; Cass. n. 7674/2008; Cass. n.4774/2007), dovrà essere applicato in base all'esito finale del giudizio di rinvio, nel quale si provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di NA in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. 8 di 8 Così deciso nella camera di consiglio del 26.9.2024
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di NA in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. 8 di 8 Così deciso nella camera di consiglio del 26.9.2024