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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 338/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SCILLITANI ROBERTO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 555/2023 depositato il 19/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monte Sant'Angelo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332200000274 TARI 2021
contro
Comune di Monte Sant'Angelo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 400 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di accertamento esecutivo TARI identificativo n. 19332200000274 emesso il 03.11.2022, notificato in data 12/12/2022 , TAR 2021.
Motivi di ricorso: competenza territoriale;
sollecito su avviso ordinario mai notificato;
assenza dei dati catastali degli immobili sottoposti a tassazione nonché i dati relativi alle superfici;
assenza del piano finanziario da cui l'illegittimità derivata dell'avviso di accertamento impugnato;
'incompetenza del Consiglio comunale in materia di approvazione delle tariffe;
omessa attestazione di conformità all'originale; indicazione del responsabile della riscossione;
difetto di motivazione;
documento conferimento dei poteri. Con memoria di udienza insiste sulla prova del piano finanziario.
Pubbliservizi si oppone e chiede inammissibilità o rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che è consolidato nella giurisprudenza l'orientamento secondo cui, in applicazione del principio processuale della «ragione più liquida», desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass.
n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9671/2018; Cass. n. 23531/2016; Cass. n. 17214/2016; Cass.
n. 12002/2014; Cass. S.U. n. 9936/2014). Tanto in ragione del principio della ragione più liquida, in virtù del quale una controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni secondo l'ordine che preordina quelle pregiudiziali agli argomenti di merito (cfr. Cass. Sez.
Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché Cass. n. 12002/2014,
Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).
Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza in ordine al diritto processuale civile, risulta applicabile al rito tributario, sia perché quest'ultimo è una species del diritto processuale civile, sia in ragione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., che tendenzialmente richiede di adottare - in tutti i sistemi processuali - la soluzione che economicizza il tempo e le energie necessarie alla soluzione della regiudicanda.
Dall'esame degli atti si evince che il ricorrente eccepisce una serie di eccezioni relative agli atti del Comune
, tra cui l'approvazione del piano finanziario;
eccezioni non di pertinenza di questa Corte trattandosi di atti amministrativi impugnabili innanzi a diverse giurisdizioni.
Non è accoglibile l'eccezione di inammissibilità posta dalla parte resistente vista la mancata impugnazione dell'avviso precedente. L'atto di accertamento è impugnabile a prescindere se preceduto o meno da altri atti.
L'atto impugnato , pur non riportando i dati catastali, richiama l'avviso precedente, regolarmente notificato il 06/11/2021 a mezzo posta, che riporta i dati immobiliari di riferimento per cui si ritiene che l'atto sia sufficientemente motivato, il Comune ha agito sulla scorta di dati catastali le contestazioni non sono generiche e non tali da inficiare l'atto impugnato.
Per tutto quanto detto la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Vista il rigetto di eccezioni anche di parte resistente, compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Foggia il 20 gennaio 2026
Il Presidente Roberto Scillitani
Il Giudice estensore Pasquale Volino
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SCILLITANI ROBERTO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 555/2023 depositato il 19/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monte Sant'Angelo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332200000274 TARI 2021
contro
Comune di Monte Sant'Angelo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 400 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di accertamento esecutivo TARI identificativo n. 19332200000274 emesso il 03.11.2022, notificato in data 12/12/2022 , TAR 2021.
Motivi di ricorso: competenza territoriale;
sollecito su avviso ordinario mai notificato;
assenza dei dati catastali degli immobili sottoposti a tassazione nonché i dati relativi alle superfici;
assenza del piano finanziario da cui l'illegittimità derivata dell'avviso di accertamento impugnato;
'incompetenza del Consiglio comunale in materia di approvazione delle tariffe;
omessa attestazione di conformità all'originale; indicazione del responsabile della riscossione;
difetto di motivazione;
documento conferimento dei poteri. Con memoria di udienza insiste sulla prova del piano finanziario.
Pubbliservizi si oppone e chiede inammissibilità o rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che è consolidato nella giurisprudenza l'orientamento secondo cui, in applicazione del principio processuale della «ragione più liquida», desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass.
n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9671/2018; Cass. n. 23531/2016; Cass. n. 17214/2016; Cass.
n. 12002/2014; Cass. S.U. n. 9936/2014). Tanto in ragione del principio della ragione più liquida, in virtù del quale una controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni secondo l'ordine che preordina quelle pregiudiziali agli argomenti di merito (cfr. Cass. Sez.
Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché Cass. n. 12002/2014,
Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).
Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza in ordine al diritto processuale civile, risulta applicabile al rito tributario, sia perché quest'ultimo è una species del diritto processuale civile, sia in ragione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., che tendenzialmente richiede di adottare - in tutti i sistemi processuali - la soluzione che economicizza il tempo e le energie necessarie alla soluzione della regiudicanda.
Dall'esame degli atti si evince che il ricorrente eccepisce una serie di eccezioni relative agli atti del Comune
, tra cui l'approvazione del piano finanziario;
eccezioni non di pertinenza di questa Corte trattandosi di atti amministrativi impugnabili innanzi a diverse giurisdizioni.
Non è accoglibile l'eccezione di inammissibilità posta dalla parte resistente vista la mancata impugnazione dell'avviso precedente. L'atto di accertamento è impugnabile a prescindere se preceduto o meno da altri atti.
L'atto impugnato , pur non riportando i dati catastali, richiama l'avviso precedente, regolarmente notificato il 06/11/2021 a mezzo posta, che riporta i dati immobiliari di riferimento per cui si ritiene che l'atto sia sufficientemente motivato, il Comune ha agito sulla scorta di dati catastali le contestazioni non sono generiche e non tali da inficiare l'atto impugnato.
Per tutto quanto detto la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Vista il rigetto di eccezioni anche di parte resistente, compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Foggia il 20 gennaio 2026
Il Presidente Roberto Scillitani
Il Giudice estensore Pasquale Volino