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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5328 /2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 5328 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 25.02.2025 e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Stefano Maria Abete (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da C.F._1 procura in atti;
- appellante -
E
(cf. ); Controparte_1 C.F._2
- appellato contumace -
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
- appellata contumace -
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 25.02.2025 il procuratore dell'appellante discuteva sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da Parte_1 avverso la sentenza n. 30950/2022 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona del dott. A. Cappiello, in data 23.07.2022 e pubblicata in data 08.09.2022, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 86353/2018, instaurato da , con cui si chiedeva dichiarare Controparte_1
l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella esattoriale n.
1 07120110241392761000, ruolo n. 2011/13798, con pretesa notifica in data 12.12.2011, relativa a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2010, con ente impositore la
, per un importo complessivo pari ad € 3.297,11. Controparte_2
Nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'estratto di ruolo relativo alla predetta cartella – autonomamente acquisito e per il cui tramite assumeva di essere CP_1 avuto conoscenza della propria posizione debitoria – l'istante rilevava l'assenza di azioni in executivis ed eccepiva l'omessa e/o irrituale notifica della cartella ovvero dei verbali di contravvenzione presupposti, con conseguente decadenza ovvero estinzione della sanzione amministrativa ex art. 201 C.d.S. ovvero prescrizione del diritto di credito vantato, maturata anche successivamente alla presunta notifica ove provata. Deduceva, altresì, presunti vizi di forma e l'illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27 ex L. 689/81. Concludeva, previa istanza di annullamento in autotutela e di sospensione dell'esecutività, per la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o annullamento della cartella e del ruolo opposti, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva l , la quale eccepiva, in via preliminare, Parte_1
l'incompetenza territoriale del giudice adito, la propria carenza di legittimazione passiva, la tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire attesa la rituale notificazione della cartella opposta, comprovata da idonea documentazione, nonché la mancanza di un concreto ed attuale pregiudizio del ricorrente.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse.
Non si costituiva la . Controparte_2
Con sentenza n. 30950/2022, pubblicata in data 08.09.2022, il Giudice di Pace, dichiarata la contumacia della , qualificava la domanda come opposizione all'esecuzione Controparte_2 ex art. 615, comma 1, c.p.c. e ritenendola fondata l'accoglieva per intervenuta prescrizione del credito ex art. 28 L. 689/1981 in quanto la cartella opposta non risultava regolarmente notificata dall ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973. Pertanto, fermo il Parte_1 disconoscimento da parte dell'attore dell'avversa documentazione depositata in copia e la mancata prova della regolare notificazione dei presupposti verbali di contravvenzione, il Giudice di Pace dichiarava la nullità della cartella di pagamento n. 07120110241392761000 e condannava le parti opposte, in solido, al pagamento delle spese di lite, con distrazione al procuratore antistatario.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo P.E.C. del 23.02.2023, l
[...] ha impugnato la sentenza sopra indicata, individuando le parti di Parte_1 motivazione ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma.
2 L' ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in Parte_2 cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo, seppur in presenza di una valida notificazione della cartella opposta, eseguita a mezzo posta con invio “diretto”, ferma l'efficacia probatoria della documentazione in copia in quanto non adeguatamente disconosciuta, e tenuto conto dell'assenza di un concreto ed attuale pregiudizio patito dall'attore, oltre che alla luce della novella legislativa di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art.
3-bis del D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 215/2021, e della sua applicazione ai giudizi pendenti secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022, reiterando per il resto le difese già svolte in I grado. Ha concluso per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
Non si sono costituiti e la . Controparte_1 Controparte_2
All'esito dell'udienza del 25.02.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
*******
§ 1. In primis, va dichiarata la contumacia del sig. e della Controparte_1 CP_2
non costituitisi nonostante la loro regolare vocatio in ius.
[...]
§ 2. Nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto, giova precisare che la domanda formulata da va qualificata Controparte_1 come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento sopra indicata, deducendo l'omessa e/o invalida notificazione della stessa e degli atti presupposti al solo fine di far dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata anche successivamente alla notificazione dell'atto impositivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere da per il recupero coattivo delle somme. CP_3
In applicazione del principio della ragione più liquida, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto alle ulteriori domande e/o eccezioni formulate, questo giudice ritiene fondato il motivo addotto dall in ordine all'inammissibilità dell'opposizione Parte_2 avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
3 § 3. Dopo anni di accesi dibattiti e continui revirements giurisprudenziali, la Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 6 settembre 2022, n. 26283 si è definitivamente pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità dell'estratto di ruolo in materia di riscossione esattoriale, chiarendo la portata applicativa dei limiti fissati dall'art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, argomentando sulla legittimità costituzionale della suddetta norma e sulla sua applicazione ai giudizi pendenti.
L'art. 3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo al comma 4-bis una norma (in vigore dal 21 dicembre 2021 e recentemente oggetto di una modifica ad opera dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 110/2024) che ha fortemente inciso sulla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione degli atti di riscossione e ne scopra successivamente l'esistenza, di impugnarli immediatamente, in uno al ruolo e/o alla cartella, se non nei casi espressamente contemplati dal legislatore e previa dimostrazione del pregiudizio concretamente subito. In pratica, si è limitato l'accesso alla tutela “immediata” riconosciuta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 19704/2015 e da queste configurata come una tutela “alternativa” – rimessa alla facoltà della parte – rispetto a quella “differita” prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546/92 (cfr. Cass. n.
27799/2018, n. 22507/2019 e n. 12070/2022).
Con la pronuncia n. 26283/2022 il Supremo Consesso ha chiarito che: “il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato” (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4135/19).
In linea con un pregresso orientamento già da tempo ampiamente condiviso da questo giudice (cfr. Cass. n. 20618/2016; conf. Cass. n. 22946/2016), le Sezioni Unite del 2022 hanno chiarito che, analogamente a quanto accade per il giudizio tributario – in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace – anche per i giudizi non tributari, per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato dai giudici di legittimità, si approda alla definitiva esclusione di tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.
4 Seppur collocata sistematicamente nel testo del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle “imposte sul reddito” (materia tributaria), tale norma “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.
46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)” (Cass.
S.U. n. 26283/2022).
Pertanto, tale norma è da considerarsi di “carattere generale” perché concerne tutti i crediti pubblici per i quali è prevista la riscossione mediante ruolo, compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
Con l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 - come precisato nella sentenza n.
26283/2022 – “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica [..] e può assumere una diversa configurazione [..] fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ragionevolmente, dunque, l'interesse, così come conformato dal legislatore, dovrà essere dimostrato, e tale dimostrazione è possibile anche nel corso dei giudizi pendenti, mediante il ricorso agli strumenti processuali vigenti, senza che possano dirsi lesi i diritti ovvero gli interessi delle parti processuali.
La citata norma appresta tutela al contribuente qualora ricorra lo specifico pregiudizio ivi tipizzato e concerne i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati: «i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri», fermo il carattere facoltativo della tutela.
In conclusione, secondo il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
5 Sebbene la sentenza in esame tracci la strada maestra per la risoluzione univoca della questione circa l'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo, si ritiene opportuno precisare che, in buona sostanza, l'approdo delle Sezioni Unite del 2022 rappresenta il precipitato logico di un pregresso orientamento giurisprudenziale che già escludeva la ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. allorquando alla cartella esattoriale non avesse fatto seguito alcuna iniziativa del Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso.
In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. nn. 20618/2016 e 22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf. Cass. n. 6723/19, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che - sostanziando l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento
“pura”(Cass. n. 7353/2022).
In merito alle considerazioni fin qui svolte vale la pena, infine, precisare che, allo stato, nulla
è cambiato anche alla luce della nuova disposizione legislativa.
L'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, infatti, ha novellato il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973 limitandosi esclusivamente ad ampliare le ipotesi di interesse rilevante, comunque da provarsi a cura dell'opponente. In pratica, il legislatore ha accresciuto il novero dei casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata, ma sempre a condizione che il debitore dimostri il concreto pregiudizio patito: «a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472».
6 Per tutte le ragioni su esposte, alla luce della normativa attualmente vigente e del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione nel 2022, l'opposizione proposta in primo grado va dichiarata inammissibile in quanto il sig. non ha provato, né allegato, il Controparte_1 pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, come prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.
D'altronde, alla medesima declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse ad agire si sarebbe giunti anche conformandosi al precedente orientamento giurisprudenziale, sopra richiamato, già da tempo pienamente condiviso da questo giudicante.
§ 4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M.
n. 55 del 2014 e ss.mm.ii, incidendo sulla determinazione del quantum l'inesistenza della fase istruttoria, il valore ed il tenore documentale della causa, l'attività difensionale concretamente svolta e la condotta processuale delle parti.
Con riferimento al governo delle spese, fermi i rilievi di cui sopra, giova precisare che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace, premesso l'indiscusso valore probatorio della documentazione depositata in I grado dall (cfr. Cass. n. 20769/2021; Parte_2
n. 16121/2019; n. 33563/2018; n. 23902/2017 e n. 10326/2014) e l'irrilevanza di contestazioni generiche o onnicomprensive sulla conformità delle copie agli originali (cfr. Cass. n. 27633/2018;
Cass. n. 29993/2017; Cass. n. 7775/2014), la cartella di pagamento n. 07120110241392761000 risulta regolarmente notificata “a mani proprie” del destinatario ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602/1973, ossia mediante invio diretto, da parte del Concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento (sulla cd. notificazione diretta cfr. artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, nonché ex multis Cass. nn. 28872/2018; 10037/2019; 946/2020; 4160/2022 e da ultimo
1686/2023).
Pertanto, l'opposizione avverso gli estratti di ruolo proposta da avrebbe Controparte_1 dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire già sulla scorta del principio – ormai superato – enunciato dalle Sezioni Unite nel 2015, risultando ampiamente giustificata la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 30950/2022 resa dal Giudice di
Pace di Napoli in data 23.07.2022, depositata in data 08.09.2022 (R.G. 86353/2018), nel giudizio
7 instaurato da , dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di Controparte_1 ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 07120110241392761000, ruolo n. 2011/13798, revocando la statuizione di nullità della suddetta cartella e quella sulle spese di giudizio.
2. Condanna l'appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio nei confronti di che liquida in complessivi € Parte_1
1.307,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre contributo unificato e marca da bollo (prenotati a debito).
3. Nulla per le spese nei confronti dell'ente impositore contumace in entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 18.03.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 5328 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 25.02.2025 e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Stefano Maria Abete (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da C.F._1 procura in atti;
- appellante -
E
(cf. ); Controparte_1 C.F._2
- appellato contumace -
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
- appellata contumace -
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 25.02.2025 il procuratore dell'appellante discuteva sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da Parte_1 avverso la sentenza n. 30950/2022 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona del dott. A. Cappiello, in data 23.07.2022 e pubblicata in data 08.09.2022, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 86353/2018, instaurato da , con cui si chiedeva dichiarare Controparte_1
l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella esattoriale n.
1 07120110241392761000, ruolo n. 2011/13798, con pretesa notifica in data 12.12.2011, relativa a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2010, con ente impositore la
, per un importo complessivo pari ad € 3.297,11. Controparte_2
Nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'estratto di ruolo relativo alla predetta cartella – autonomamente acquisito e per il cui tramite assumeva di essere CP_1 avuto conoscenza della propria posizione debitoria – l'istante rilevava l'assenza di azioni in executivis ed eccepiva l'omessa e/o irrituale notifica della cartella ovvero dei verbali di contravvenzione presupposti, con conseguente decadenza ovvero estinzione della sanzione amministrativa ex art. 201 C.d.S. ovvero prescrizione del diritto di credito vantato, maturata anche successivamente alla presunta notifica ove provata. Deduceva, altresì, presunti vizi di forma e l'illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27 ex L. 689/81. Concludeva, previa istanza di annullamento in autotutela e di sospensione dell'esecutività, per la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o annullamento della cartella e del ruolo opposti, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva l , la quale eccepiva, in via preliminare, Parte_1
l'incompetenza territoriale del giudice adito, la propria carenza di legittimazione passiva, la tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire attesa la rituale notificazione della cartella opposta, comprovata da idonea documentazione, nonché la mancanza di un concreto ed attuale pregiudizio del ricorrente.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse.
Non si costituiva la . Controparte_2
Con sentenza n. 30950/2022, pubblicata in data 08.09.2022, il Giudice di Pace, dichiarata la contumacia della , qualificava la domanda come opposizione all'esecuzione Controparte_2 ex art. 615, comma 1, c.p.c. e ritenendola fondata l'accoglieva per intervenuta prescrizione del credito ex art. 28 L. 689/1981 in quanto la cartella opposta non risultava regolarmente notificata dall ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973. Pertanto, fermo il Parte_1 disconoscimento da parte dell'attore dell'avversa documentazione depositata in copia e la mancata prova della regolare notificazione dei presupposti verbali di contravvenzione, il Giudice di Pace dichiarava la nullità della cartella di pagamento n. 07120110241392761000 e condannava le parti opposte, in solido, al pagamento delle spese di lite, con distrazione al procuratore antistatario.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo P.E.C. del 23.02.2023, l
[...] ha impugnato la sentenza sopra indicata, individuando le parti di Parte_1 motivazione ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma.
2 L' ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in Parte_2 cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo, seppur in presenza di una valida notificazione della cartella opposta, eseguita a mezzo posta con invio “diretto”, ferma l'efficacia probatoria della documentazione in copia in quanto non adeguatamente disconosciuta, e tenuto conto dell'assenza di un concreto ed attuale pregiudizio patito dall'attore, oltre che alla luce della novella legislativa di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art.
3-bis del D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 215/2021, e della sua applicazione ai giudizi pendenti secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022, reiterando per il resto le difese già svolte in I grado. Ha concluso per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
Non si sono costituiti e la . Controparte_1 Controparte_2
All'esito dell'udienza del 25.02.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
*******
§ 1. In primis, va dichiarata la contumacia del sig. e della Controparte_1 CP_2
non costituitisi nonostante la loro regolare vocatio in ius.
[...]
§ 2. Nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto, giova precisare che la domanda formulata da va qualificata Controparte_1 come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento sopra indicata, deducendo l'omessa e/o invalida notificazione della stessa e degli atti presupposti al solo fine di far dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata anche successivamente alla notificazione dell'atto impositivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere da per il recupero coattivo delle somme. CP_3
In applicazione del principio della ragione più liquida, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto alle ulteriori domande e/o eccezioni formulate, questo giudice ritiene fondato il motivo addotto dall in ordine all'inammissibilità dell'opposizione Parte_2 avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
3 § 3. Dopo anni di accesi dibattiti e continui revirements giurisprudenziali, la Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 6 settembre 2022, n. 26283 si è definitivamente pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità dell'estratto di ruolo in materia di riscossione esattoriale, chiarendo la portata applicativa dei limiti fissati dall'art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, argomentando sulla legittimità costituzionale della suddetta norma e sulla sua applicazione ai giudizi pendenti.
L'art. 3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo al comma 4-bis una norma (in vigore dal 21 dicembre 2021 e recentemente oggetto di una modifica ad opera dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 110/2024) che ha fortemente inciso sulla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione degli atti di riscossione e ne scopra successivamente l'esistenza, di impugnarli immediatamente, in uno al ruolo e/o alla cartella, se non nei casi espressamente contemplati dal legislatore e previa dimostrazione del pregiudizio concretamente subito. In pratica, si è limitato l'accesso alla tutela “immediata” riconosciuta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 19704/2015 e da queste configurata come una tutela “alternativa” – rimessa alla facoltà della parte – rispetto a quella “differita” prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546/92 (cfr. Cass. n.
27799/2018, n. 22507/2019 e n. 12070/2022).
Con la pronuncia n. 26283/2022 il Supremo Consesso ha chiarito che: “il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato” (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4135/19).
In linea con un pregresso orientamento già da tempo ampiamente condiviso da questo giudice (cfr. Cass. n. 20618/2016; conf. Cass. n. 22946/2016), le Sezioni Unite del 2022 hanno chiarito che, analogamente a quanto accade per il giudizio tributario – in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace – anche per i giudizi non tributari, per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato dai giudici di legittimità, si approda alla definitiva esclusione di tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.
4 Seppur collocata sistematicamente nel testo del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle “imposte sul reddito” (materia tributaria), tale norma “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.
46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)” (Cass.
S.U. n. 26283/2022).
Pertanto, tale norma è da considerarsi di “carattere generale” perché concerne tutti i crediti pubblici per i quali è prevista la riscossione mediante ruolo, compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
Con l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 - come precisato nella sentenza n.
26283/2022 – “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica [..] e può assumere una diversa configurazione [..] fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ragionevolmente, dunque, l'interesse, così come conformato dal legislatore, dovrà essere dimostrato, e tale dimostrazione è possibile anche nel corso dei giudizi pendenti, mediante il ricorso agli strumenti processuali vigenti, senza che possano dirsi lesi i diritti ovvero gli interessi delle parti processuali.
La citata norma appresta tutela al contribuente qualora ricorra lo specifico pregiudizio ivi tipizzato e concerne i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati: «i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri», fermo il carattere facoltativo della tutela.
In conclusione, secondo il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
5 Sebbene la sentenza in esame tracci la strada maestra per la risoluzione univoca della questione circa l'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo, si ritiene opportuno precisare che, in buona sostanza, l'approdo delle Sezioni Unite del 2022 rappresenta il precipitato logico di un pregresso orientamento giurisprudenziale che già escludeva la ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. allorquando alla cartella esattoriale non avesse fatto seguito alcuna iniziativa del Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso.
In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. nn. 20618/2016 e 22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf. Cass. n. 6723/19, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che - sostanziando l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento
“pura”(Cass. n. 7353/2022).
In merito alle considerazioni fin qui svolte vale la pena, infine, precisare che, allo stato, nulla
è cambiato anche alla luce della nuova disposizione legislativa.
L'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, infatti, ha novellato il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973 limitandosi esclusivamente ad ampliare le ipotesi di interesse rilevante, comunque da provarsi a cura dell'opponente. In pratica, il legislatore ha accresciuto il novero dei casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata, ma sempre a condizione che il debitore dimostri il concreto pregiudizio patito: «a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472».
6 Per tutte le ragioni su esposte, alla luce della normativa attualmente vigente e del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione nel 2022, l'opposizione proposta in primo grado va dichiarata inammissibile in quanto il sig. non ha provato, né allegato, il Controparte_1 pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, come prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.
D'altronde, alla medesima declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse ad agire si sarebbe giunti anche conformandosi al precedente orientamento giurisprudenziale, sopra richiamato, già da tempo pienamente condiviso da questo giudicante.
§ 4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M.
n. 55 del 2014 e ss.mm.ii, incidendo sulla determinazione del quantum l'inesistenza della fase istruttoria, il valore ed il tenore documentale della causa, l'attività difensionale concretamente svolta e la condotta processuale delle parti.
Con riferimento al governo delle spese, fermi i rilievi di cui sopra, giova precisare che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace, premesso l'indiscusso valore probatorio della documentazione depositata in I grado dall (cfr. Cass. n. 20769/2021; Parte_2
n. 16121/2019; n. 33563/2018; n. 23902/2017 e n. 10326/2014) e l'irrilevanza di contestazioni generiche o onnicomprensive sulla conformità delle copie agli originali (cfr. Cass. n. 27633/2018;
Cass. n. 29993/2017; Cass. n. 7775/2014), la cartella di pagamento n. 07120110241392761000 risulta regolarmente notificata “a mani proprie” del destinatario ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602/1973, ossia mediante invio diretto, da parte del Concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento (sulla cd. notificazione diretta cfr. artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, nonché ex multis Cass. nn. 28872/2018; 10037/2019; 946/2020; 4160/2022 e da ultimo
1686/2023).
Pertanto, l'opposizione avverso gli estratti di ruolo proposta da avrebbe Controparte_1 dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire già sulla scorta del principio – ormai superato – enunciato dalle Sezioni Unite nel 2015, risultando ampiamente giustificata la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 30950/2022 resa dal Giudice di
Pace di Napoli in data 23.07.2022, depositata in data 08.09.2022 (R.G. 86353/2018), nel giudizio
7 instaurato da , dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di Controparte_1 ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 07120110241392761000, ruolo n. 2011/13798, revocando la statuizione di nullità della suddetta cartella e quella sulle spese di giudizio.
2. Condanna l'appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio nei confronti di che liquida in complessivi € Parte_1
1.307,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre contributo unificato e marca da bollo (prenotati a debito).
3. Nulla per le spese nei confronti dell'ente impositore contumace in entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 18.03.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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