Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1514/2023 V.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ELENA M. L. DELLA BERTA e dell'avv. CHIARA F. DELLA BERTA, con elezione di domicilio presso e nello studio dei difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/11/1978, con il patrocinio dell'avv. MONICA ROSANO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Data della decisione: 28.3.2025
1
Per Parte_1
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Condivise le conclusioni della CTU espletata assumere in via definitiva i seguenti provvedimenti a favore del minore
1. Affidare il figlio ai genitori congiuntamente. Persona_1
2. Disporre il collocamento prevalente di anche ai fini anagrafici presso la residenza Persona_1
della madre.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera ore 21.00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nella settimana con weekend di competenza materna, un pomeriggio infrasettimanale (preferibilmente il mercoledì) dall'uscita da scuola sino alle ore
21.00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
in caso di impossibilità il padre terrà il minore solo il mercoledì (con o senza pernottamento) senza successivi “recuperi”;
5. Il padre avrà la facoltà di tenere presso di se il figlio 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive;
pari diritto spetterà anche alla madre.
6. In relazione alle trasferte estive per lavoro di entrambi i genitori, in considerazione che il sig.
si reca prima della sig.ra nei medesimi villaggio ove la stessa successivamente Per_1 Parte_1
trasmetterà per Radio Italia per predisporre la parte tecnica, il padre porterà con sé che Per_1
poi sarà raggiunto dalla madre con la quale rientrerà presso la propria residenza.
7. trascorrerà ogni anno le vacanze natalizie dal 23 dicembre, o altra data di sospensione Per_1 dell'attività scolastica, al 30 Dicembre con la madre e con il padre dal pomeriggio del 30 Dicembre sino alla mattina del giorno di ripresa dell'attività scolastica quando verrà riaccompagnato a scuola.
8. trascorrerà le vacanze di carnevale e pasquali alternativamente con ciascun genitore, Per_1
salvo diverso accordo tra i genitori;
durante le vacanze pasquali e di carnevale i diritti di visita settimanali saranno sospesi, così come quelli afferenti i fine settimana.
9. trascorrerà i ponti con il genitore a cui compete il relativo fine settimana, salvo diversi Per_1
accordi tra i genitori a fronte delle esigenze lavorative degli stessi e le altre festività per feste civili e religiose alternativamente con ciascun genitore.
10. Nel caso di malattia dei figli o esigenze lavorative che rendesse impossibile ai genitori esercitare il diritto di visita, detto diritto non potrà essere recuperato, salvo la manifestata volontà contraria di
Per_1
2 11. avendo il diritto a mantenere i rapporti con la famiglia di origine dei propri genitori Per_1
una volta al mese, in concomitanza con il fine settimana di competenza della madre, potrà trascorrere il fine settimana a Capua per vedere il nonno materno, il cugino e gli zi,.
12. Il figlio trascorrerà il giorno del compleanno della madre con la stessa ed il giorno del compleanno del padre con il medesimo, salvo diversi accordi tra i genitori.
13. I genitori avranno il diritto di trascorrere il giorno del compleanno di con lo stesso Per_1
14. I genitori dovranno concordare il piano ferie relativo alle vacanze scolastiche estive, tendo conto delle esigenze lavorative degli stessi e la volontà del figlio, entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
15. In caso di disaccordo in ordine ai calendari di visita, gestione delle vacanze scolastiche del minore, della programmazione delle ferie estive, negli anni pari prevarrà la volontà della madre e negli anni dispari quella del padre.
16. Il padre corrisponderà un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
l'importo annuo di € 36.000,00 da corrispondersi in 12 rate mensili in via anticipata entro ogni 5 del mese di € 3.000,00 ciascuna, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso.
L'importo sarà da rivalutarsi in base agli indici ISTAT, a partire dall'anno successivo all'udienza
Presidenziale.
17. Per le spese straordinarie, non rientranti nell'assegno ordinario di mantenimento, i genitori terranno a proprio carico del padre per la quota del 60% le seguenti spese con i seguenti obblighi di corresponsione giusta applicazione del protocollo in vigore presso il Tribunale di Como:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) visite presso i medici curanti di Per_1
precisamente; odontoiatra dott. di Monza, osteopata di Arosio;
psicologa Per_2 Persona_3
dott.ssa di Cantù; oculista dott. Persona_4 Per_5
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private ed eccezione di quanto prescritto dai medici sopra indicati;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
3 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. I genitori sin da ora concordano che parteciperà al Grest estivo di Erba e i costi verranno sostenuti al 50% da ciascuno. I Per_1 genitori concordano sin da ora che parteciperà ad un'attività sportiva che dovrà essere Per_1
scelta dallo stesso i cui costi verranno sostenuti al 50% da ciascun genitori compreso spese per attrezzatura, trasporti, retta.
18. Tutte le detrazioni fiscali, ivi compresi gli oneri deducibili, afferenti il minore nonché l'assegno unico versato dall' competeranno in ragione di quota del 100% alla madre. CP_2
IN VIA ISTRUTTORIA
4 All'occorrenza si chiede l'ammissione delle prove orali così come dedotte nella memoria ex art. 437 bis 17 c.p.c. in atti.
PROVE ORALI
1. Vero che venne preso in carico dal 2014 dalla La Nostra Famiglia di Bosisio Persona_1
Parini
2. Vero che è sempre stato accompagnato alle terapie pressa la Nostra Famiglia dalla sig.ra Per_1
Parte_1
3. Vero che nel corso del ricovero di due settimane nel 2014 di presso la Nostra Persona_1
Famiglia di l'assitenza al minore è stata fatta dalla sig.ra CP_3 Parte_1
4. Vero che durante le visite domiciliari presso l'abitazione di della psicologica a CP_4 Per_1
era presente la sig.ra Parte_1
5. Vero che il sig. si è occupato solo delle questioni burocratiche relative alla disabilità di Per_1
Per_1
6. Vero che veniva accompagnato al parco giochi Pusiano, Cesana Brianza Per_1 CP_3
dalla sig.ra Parte_1
7. Vero che dal 2014 la sig.ra ha collaborato con gli psicologi per attuare un piano di Parte_1
supporto e di crescita del minore sia in ambito familiare che extrafamiliare.
8. Vero che la sig.ra ha supportato il figlio a seguire le indicazione dei medici che hanno Parte_1
in cura Per_1
9. Vero che all'inizio del 2022 i genitori concordavano che vivesse a due giorni alternati Per_1
nelle abitazioni di entrambi i genitori al fine di rendergli più agevole adeguarsi alla nuova abitazione della sig.ra Parte_1
10. Vero che i pomeriggi in cui è con il padre si collega Skype con la sig.ra per Per_1 Parte_1
essere assistito nello studio.
11. Vero che sino al 2020 aveva crisi che arrivavano all'autolesionismo. Per_1
12. Vero che attualmente riesce a controllare le crisi sino a raggiungere un ambiente Per_1
protetto ove sfogarsi senza arrecarsi danno.
13. Vero che sin dalla nascita una volta al mese trascorre il fine settimana a Capua del Per_1
nonno e dai cugini materni.
14. Vero che ha da sempre trascorso la settimana di Natale a Capua a casa del nonno CP_5
materno.
15. Vero che i villaggio sa dove tramette Radio Italia in Estate sono Villaggi per Famiglie.
16. Vero che Radio Italia in estate trasmette sempre dagli stessi villaggi
5 17. Vero che da sempre in estate accompagna la madre nei villaggi turistici da dove fa le Per_1
dirette.
SI INDICANO COME TESTI:
➢ Dott.ssa residente a [...]C/O La Nostra Famiglia di Parini Testimone_1 CP_3
➢ residente a [...]
➢ residente a [...]
➢ residente a [...]
➢ residente a [...]. CP_8
➢ residente a [...]
➢ residente a [...]
➢ residente a [...]
➢ residente a [...]
Ai sensi dell'art. 473 bis 19 c.p.c. si chiede di reiterare l'ordine di esibizione al resistente della documentazione afferente la capacità economica dello stesso, così come disposto nel decreto di fissazione d'udienza; in particolare in ordine all'esibizione degli estratti conti dei conti correnti svizzeri, così come desunti dalla dichiarazione dei redditi del sig. , nonché le buste paga dello Per_1
stesso.
➢ All'occorrenza si chiede in caso di mancato adempimento del richiesto ordine di esibizione a carico del sig. , relativamente al rapporto di lavoro con la Noser Engineering AG. si chiede Per_1
di ordinare, mediante rogatoria internazionale, alla Noser Engineering AG Rudolf-Diesel-Strasse 3
· 8404 Winterthur - di depositare la documentazione afferente l'erogazione degli assegni familiari svizzeri al sig. nonché le buste paga dello stesso. Per_1
Per : Controparte_1
IN VIA PREGIUDIZIALE E NEL MERITO:
- Revocare l'ordinanza emessa in data 14.12.2023, con conseguente remissione della causa sul ruolo, al fine di disporre anche indagini tecniche suppletive o integrative per stabilire il giusto regime di collocamento del minore in ragione delle novità mediche sulla diagnosi di autismo;
Per_1
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:
In ragione dell'aggiornamento e della rimozione della precedente “diagnosi di spettro autistico”:
- Disporre l'affidamento condiviso del minore con collocamento paritario presso i genitori secondo il seguente calendario:
6 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
1° settimana madre madre padre padre madre madre madre
2° settimana madre madre padre padre padre padre padre
3° settimana madre madre padre padre madre madre madre
4° settimana madre madre padre padre padre padre padre
Nei giorni in cui il minore trascorre le giornate con l'uno o l'altro genitore, gli scambi potranno avvenire sempre a scuola;
- Statuire il mantenimento diretto del figlio Per_1
- Ripartire le spese straordinarie nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre.
IN VIA SUBORDINATA:
Solo in ragione della professione del sig. e della disponibilità dello stesso o al lavoro agile o Per_1
ad una comoda gestione degli impegni lavorativi dello stesso da casa, sempre in ragione della rimozione della “diagnosi di spettro autistico”:
- Disporre l'affidamento condiviso del minore ma con collocamento prevalente presso il padre, nella casa di , via Manzoni n. 33/A; CP_4
- Statuire il diritto di visita della madre così articolato:
Martedì prelevandolo da scuola e riaccompagnandolo a casa dal papà alle ore 20:30.
Giovedì prelevandolo da scuola e riaccompagnandolo a casa del papà alle ore 20:30.
A settimane alterne un week-end dal venerdì prelevandolo da scuola e riaccompagnandolo la domenica entro le 20:30.
Le festività e vacanze come meglio specificate dal punto 3 al punto 13 della memoria di costituzione del sig. ad anni alterni;
Per_1
- Dichiarare la rinuncia da parte del padre a qualsiasi contributo al mantenimento per il minore da parte della sig.ra Per_1 Parte_1
- Ripartire le spese straordinarie nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre;
- Stabilire che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dal padre.
IN ESTREMO SUBORDINE:
Solo nel caso in cui Codesto Giudice non ritenesse di valutare le nuove prove, la modifica del giudizio medico e la rimozione della “diagnosi di spettro autistico” del minore:
- Disporre l'affido condiviso con il collocamento del minore prevalentemente presso la madre, nella casa di residenza di quest'ultima;
- Stabilire il diritto di visita del padre:
7 a settimane alterne un weekend lungo che inizia dall'uscita da scuola il venerdì e termina con l'accompagnamento il lunedì mattina.
Nelle settimane in cui il minore non trascorrerà il weekend con il padre, egli lo andrà a prendere a scuola il mercoledì riportandolo presso l'abitazione materna alle 21;
- Disporre in ogni caso la riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 1.000,00 in considerazione dei rilevanti redditi della sig.ra e del suo tenore di vita;
Parte_1
- Stabilire che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dalla madre.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. Con ricorso depositato in data 26.5.2023 chiedeva in via principale Parte_1
l'affidamento condiviso del figlio minore nato il [...] dalla relazione more uxorio Per_1
intercorsa con , con collocamento presso di sé, la Controparte_1
regolamentazione del diritto di visita paterno come meglio descritto in atti, nonché la determinazione a carico del padre di un assegno mensile pari € 3.000 a titolo di mantenimento indiretto della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, con percezione integrale dell'assegno unico a favore della madre.
2. Con memoria difensiva si costituiva in giudizio il quale - Controparte_1
contestando la versione dei fatti come offerta dalla controparte - domandava l'affido condiviso del figlio minore, disponendone il collocamento in via paritetica presso ciascun genitore a settimane alterne, con mantenimento diretto del minore e ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 75% a proprio carico e del 25% a carico della madre, con percezione integrale dell'assegno unico a favore di quest'ultima; chiedeva altresì la nomina di un coordinatore genitoriale che, attraverso un adeguato percorso, aiutasse i genitori a collaborare e a meglio organizzarsi nell'esclusivo interesse del minore Per_1
3. All'udienza fissata ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 9.11.2023, entrambe le parti venivano sentite in ordine alle reciproche richieste anche al fine di giungere ad una soluzione conciliativa della controversia;
formulata una proposta transattiva a definizione della vertenza, il Giudice rinviava il procedimento per verificare l'esito del tentativo conciliativo esperito.
4. Alla successiva udienza del 14.12.2023, trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositare dalle parti e preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, il Giudice emanava i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis. 22
c.p.c.; in particolare, affidava il figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, regolamentava il diritto di visita paterno a fine settimana alterni oltre
8 a un giorno infrasettimanale (mercoledì) con pernottamento e determinava in € 1.800 il contributo mensile da porsi a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al
60% delle spese straordinarie, con percezione integrale degli assegni familiari elvetici a favore della madre collocataria, disponendo, in via istruttoria, CTU sul nucleo familiare.
5. All'udienza di giuramento del CTU del 14.2.2024, trattata in modalità scritta, il Giudice dava atto dell'inizio delle operazioni peritali come indicato dalla consulente e concedeva termini al
CTU e alle parti per depositare rispettivamente la bozza dell'elaborato, le osservazioni e l'elaborato finale, rinviando la causa per valutare la possibilità di pervenire a un accordo sulla controversia all'esito della CTU;
calendarizzava, altresì, l'udienza per la rimessione della causa in decisione al 12.3.2025, assegnando i termini di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 473 bis. 28
c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
6. In data 28.7.2024 veniva depositato l'elaborato peritale dalla CTU nominata, dott.ssa Per_6
[...]
7. Rigettata la richiesta di differimento dell'udienza come avanzata in data 12.9.2024 dal resistente, all'udienza del 9.10.2024 il Giudice rinviava la causa all'udienza già fissata del 12.3.2025 ai sensi dell'art. 473 bis. 28 c.p.c.
8. A detta udienza, tenutasi in forma cartolare, la causa veniva rimessa al Collegio e portata nella prima camera di consiglio utile per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale come la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare, non appaiono rilevanti ai fini della decisione le richieste istruttorie reiterate anche con le conclusioni in via definitiva assunte da ricorrente, risultando i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria già espletata elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, la consulenza tecnica psicodiagnostica e le risultanze acquisite offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse del figlio minore della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto di in quanto superfluo ed Per_1 oltremodo pregiudizievole, tenuto conto degli esiti degli accertamenti e dell'attività di osservazione svolti dalla CTU e delle risultanze in atti. Ciò appare in linea con l'insegnamento
9 della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass., Sez., I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013
n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore.
b) SULL'AFFIDAMENTO, SUL COLLOCAMENTO E SULLE MODALITA' DI
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA
In punto responsabilità genitoriale, la CTU svolta nel corso del giudizio ha evidenziato che I genitori di si presentano con caratteristiche personologiche molto differenti ma sono Per_1
entrambi idonei a svolgere la loro funzione genitoriale. Riescono, anche se con qualche fatica,
a garantire l'accesso alla figura dell'altro genitore (cfr. CTU pag. 26). In particolare, Il riferimento emotivo di è senza dubbio la madre con la quale ha un rapporto moto Per_1
confidenziale e sereno. Il ragazzo si relaziona anche con il padre che autodenuncia difficoltà nella relazione con il figlio: “non ho mai saputo bene come comportarmi con (cfr. Per_1
CTU pag. 26). si presenta come un ragazzino assolutamente adeguato alla sua età (direi anzi più Per_1
maturo e sensibile di tanti suoi coetanei). Ha trovato finalmente un equilibrio nel collocamento attuale facendo un percorso sicuramente faticoso per individuare un'abitazione prevalente
(quella della madre) e superando il suo timore di non scontentare nessuno dei genitori. Il minore, infatti, si è mostrato perfettamente in grado di sostenere un colloquio individuale e congiunto con ognuno dei genitori. Ha espresso senza timori ed in maniera sincera e autentica i suoi pensieri evidenziando, su richiesta della scrivente, limiti e pregi della madre e del padre. Ha saputo riferire alla scrivente i suoi desiderata rispetto alla situazione attuale ovvero che rimanga immutata facendo intuire in modo pertinente con quale fatica sia giunto a scegliere questo assetto e ricalcando più volte il fatto che in regime alternato, lui si sentiva molto affaticato e non a proprio agio (cfr. CTU pag. 26-27).
10 Tanto premesso, ritiene il Collegio che, tenuto conto degli esiti degli accertamenti disposti e di tutte le risultanze agli atti, debba essere disposto l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, come richiesto invero dalle parti e proposto anche dalla consulente, configurandosi peraltro la predetta modalità di affidamento quale regime ordinario previsto dal legislatore a garanzia della bigenitorialità, in mancanza di elementi oggettivi e certi di inadeguatezza genitoriale delle parti.
Ed invero, la consulente ha riportato che Il regime di affidamento suggerito è senza alcun dubbio quello condiviso (cfr. CTU pag. 27).
Rispetto al collocamento di tuttavia, la consulente - rilevata la fatica compiuta da Per_1
nell'arrivare a raggiungere un equilibrio psicofisico (cfr. CTU pag. 27) - ha proposto Per_1
di non apportare alcuna modifica all'attuale assetto organizzativo per le seguenti ragioni:
- i cambiamenti per sono molto difficoltosi e il ragazzo si è espresso in modo chiaro Per_1
e maturo rispetto al fatto che questa regolamentazione “permetta a tutti di stare bene”.
- La madre lavora fino alle 13 e nel pomeriggio può stare con sostenendolo ove Per_1
necessario
- Data l'età del ragazzo, il padre, genitore non convivente può proporre attività infrasettimanali anche se non cadono nei giorni di spettanza. Quest'ultimo è da ritenersi un obiettivo fondamentale perché possa avere accesso al padre ( e viceversa) senza Per_1
rigidità imposte da una nuova calendarizzazione) (cfr. CTU pag. 27).
Alla luce di quanto esposto, appare maggiormente rispondente all'interesse di Per_1
confermare il suo collocamento in via prevalente presso la madre, come già disposto in sede di provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c., risultando tale soluzione adeguata a garantire e tutelare la stabilità emotiva del minore e il diritto dello stesso a veder salvaguardate le proprie abitudini di vita ed affettive, come espressamente richiesto dal minore alla consulente.
Il padre potrà vedere a tenere con sé il figlio minore secondo il calendario attualmente in essere
- di seguito meglio riportato -, peraltro vigente ormai da tempo, come suggerito dalla CTU, in grado di garantire un'ampia e gratificante frequentazione tra padre e figlio secondo i bisogni manifestati dal minore in sede di indagini peritali:
- a settimane alterne un weekend lungo che inizia dall'uscita da scuola il venerdì e termina con l'accompagnamento il lunedì mattina
- accompagnamento da parte del papà di a scuola TUTTE LE MATTINE Per_1
- nelle settimane in cui non trascorrerà il weekend con il padre, egli lo andrà a Per_1
prendere a scuola il mercoledì riportandolo presso l'abitazione materna alle 21.
11 - Per quanto riguarda le vacanze si suggerisce di lasciare invariata l'attuale regolamentazione (secondo il calendario meglio indicato in parte dispositiva).
Infine, tenuto conto delle criticità ancora esistenti nella coppia genitoriale, come emerse nel corso delle indagini peritali, appare opportuno dare seguire al suggerimento proposto dalla consulente, ovvero invitare i genitori a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità individuando un professionista privato (eventualmente un coordinatore genitoriale) che avrà il compito di sostenere i genitori e di mediare tra loro rispetto alle posizioni educative divergenti, riportando il focus sull'esclusivo interesse del figlio e dei suoi bisogni (cfr. CTU pag. 28).
c) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto del figlio, deve evidenziarsi a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
Orbene, a dichiarato di lavorare come DJ e conduttrice radiofonica come Parte_1 libera professionista presso Radio Italia, percependo un reddito mensile di € 6.100 netti (verbale d'udienza del 9.11.2023); dalla documentazione economica in atti, la stessa risulta aver percepito
12 un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a € 5.955 nel 2022 (PF 2023) e pari a € 6.245 nel 2023 (PF 2024). La ricorrente sopporta oneri abitativi pari a circa € 1560 mensili a titolo di mutuo e finanziamento sull'immobile di proprietà ove abita.
ha invece riferito di svolgere attività lavorativa come Controparte_1
dipendente con mansione di impiegato tecnico nel settore radio televisivo presso un'azienda svizzera, guadagnando mensilmente circa CHF 8.000, a cui si aggiungono circa € 3.000 mensili lordi derivanti da collaborazioni con partita IVA in Italia (cfr. verbale del 9.11.2023); dalla documentazione economica depositata, il medesimo risulta aver percepito in Svizzera un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a CHF 7.435 nel 2021 e pari a CHF 7.366 nel
2022 (Certificato di salario 2021 e 2022), nonché in Italia pari a € 1.925 nel 2021 (PF 2022) e pari a € 1.891 nel 2022 (PF 2023). Il resistente sopporta oneri abitativi pari a € 1.700 mensili a titolo di mutuo sulla casa di proprietà ove vive, paga un noleggio auto a lungo termine con rata mensile di € 720, ha una collaboratrice domestica per circa € 200 mensili e spende ulteriori €
1.000 al mese per ristrutturazione.
Tanto premesso - sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti, considerato che non appaiono essere intervenute modifiche significative dell'assetto economico delle parti rispetto all'emissione dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., tenuto conto delle ampie disponibilità economiche del padre, del collocamento prevalente di presso la madre, nonché delle esigenze di vita del minore considerata la Per_1
sua età e socialità e gli effettivi periodi di permanenza presso il genitore non collocatario - il
Collegio ritiene che debba essere confermato in € 1.800 il contributo mensile a carico del padre a titolo di mantenimento indiretto di oltre al 60% delle spese straordinarie riferibili alla Per_1
prole come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
Inoltre, come ulteriore quota di mantenimento, deve confermarsi che l'assegno unico ed universale per la prole/assegni familiari elvetici siano interamente percepiti dalla madre, quale genitore collocatario del figlio minore.
d) SPESE CTU
Le spese della CTU, disposta nell'interesse del minore, devono essere definitivamente poste a carico delle parti al 50%.
e) SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese di lite, devono, a giudizio del Collegio, essere integralmente compensate tra le parti, considerate le statuizioni sulla prole minore e la soccombenza reciproca rispetto alle domande in atti.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. il figlio minore (nato il [...]) in via condivisa a entrambi i genitori, con CP_11 Per_1
collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo la regolamentazione attualmente vigente, di seguito meglio indicata, salvo migliori accordi tra i genitori:
- a settimane alterne un weekend lungo che inizia dall'uscita da scuola il venerdì e termina con l'accompagnamento il lunedì mattina;
- accompagnamento da parte del papà di a scuola TUTTE LE MATTINE;
Per_1
- nelle settimane in cui non trascorrerà il weekend con il padre, egli lo andrà a Per_1
prendere a scuola il mercoledì riportandolo presso l'abitazione materna alle 21;
- il padre terrà con sé anche per una settimana durante le vacanze natalizie dal 23 Per_1
al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio, alternando dette settimane di anno in anno con l'altro genitore;
il padre terrà con sé il minore anche per tre giorni durante le vacanze pasquali da suddividersi secondo il calendario scolastico nei primi tre giorni e nei successivi tre giorni in modo da consentire che la Pasqua sia trascorsa alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro genitore;
il padre potrà tenere con sé anche Per_1
per tre settimane durante le vacanze estive, periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
il padre terrà con sé il figlio anche durante alcuni ponti del periodo scolastico concordando alternativamente la relativa fruizione con la madre entro il 30 ottobre di ogni anno;
qualora sul calendario vi fossero dei contrasti la madre deciderà negli anni pari e il padre negli anni dispari;
3. INVITA i genitori a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità individuando un professionista privato (eventualmente un coordinatore genitoriale) che avrà il compito di sostenere i genitori e di mediare tra loro rispetto alle posizioni educative divergenti, riportando il focus sull'esclusivo interesse del figlio e dei suoi bisogni;
4. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
a titolo di mantenimento di l'importo mensile di € 1.800 -somma da Parte_1 Per_1
versare anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat- oltre al 60% delle spese straordinarie riferibili al figlio, con applicazione del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
5. DISPONE che l'assegno unico ed universale per la prole/assegni familiari elvetici siano interamente percepiti da Parte_1
6. PONE definitivamente le spese della CTU a carico di ciascuna parte nella misura del 50%;
14 7. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in data 28.3.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
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