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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/05/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella civile di primo grado iscritta al n°7267 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(C.F. ), amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno di (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Monza, via Moncenisio n. 4, presso lo studio dell'avv. Andrea Lagati, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ) OP C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
Motivi della Decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 05/11/2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio
[...]
, chiedendone la condanna all'immediato rilascio (pro quota) OP
dell'immobile in SA NO (MB), via Donato Bramante n.7, censito al catasto fabbricati del Comune di SA NO come segue: foglio 32, part. 269, sub 5, Piano S1 – 1, Cat. A/3 cl. 05, 6,5 vani, rendita catastale €553,90; cantina censita al foglio 32, part. 269, sub. 9, Piano S1, Cat. C/2, cl. 02, consistenza 32 mq,
pagina 1 di 7 rendita catastale €49,58; box censito al foglio 32, part. 625, sub 5, Piano S1 – 1, Cat.
C/6 cl. 05, consistenza 17 mq, rendita catastale €55,31, nonché al risarcimento del danno per la protratta occupazione (senza titolo) del cespite, danno da parametrare al reddito producibile, dall'immobile, dal 26/01/2023 all'attualità, il cui valore locativo mensile sarebbe pari ad €728,00 (per l'appartamento e la cantina) e ad €69,70 per il box, per n. 21 mensilità (dal 26/01/2023 al 31/10/2024 = €16.751,70) oltre le mensilità maturate fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
A motivo della domanda la ricorrente ha esposto:
- di essere comproprietaria dell'immobile sito in SA NO (MB), via
Donato Bramante, n. 7, oltre alle relative pertinenze, meglio in atti descritto;
- che tale cespite era stato occupato dalla convenuta, senza titolo alcuno, a partire dal 26/01/2023, data del decesso del sig. , dante Persona_1 causa dell'odierna ricorrente e convivente della sig.ra , OP dall'anno 2007, all'interno dell'appartamento del cui rilascio si discute.
Tanto esposto in fatto la parte attrice, evidenziando che la convenuta non avesse titolo a permanere nell'immobile di sua proprietà, ed argomentando in merito alla lesività della condotta usurpativa consumata da OP
(nonostante gli inviti reiterati alla restituzione dell'immobile), rassegnava le conclusioni sopra indicate, chiedendo il favore delle spese della lite.
La convenuta, benché ritualmente evocata in giudizio, resta contumace.
La causa veniva istruita sulla scorta della documentazione prodotta e, all'udienza del 30/04/2025, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
***
La domanda formulata dalla ricorrente nell'atto introduttivo della lite va accolta nei termini di cui al dispositivo, e per quanto appresso considerato.
La parte attrice ha, anzitutto, proposto in giudizio una domanda di “rilascio”, o meglio un'azione personale intesa alla restituzione dell'immobile ai danni della parte convenuta, assumendo di aver concesso a quest'ultima la detenzione dell'appartamento di sua proprietà in occasione della conclusione di un contratto di comodato e che, una volta arrivato a natura scadenza, aveva sempre rifiutato di pagina 2 di 7 riconsegnare (art. 2037 c.c.: “chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla”).
Tali le ragioni della domanda, secondo ordinari criteri di riparto dell'onere della prova (per il principio di naturale libertà della proprietà da pesi altrui e vincoli) spettava alla parte attrice – titolare del diritto dominicale sull'immobile preteso in rilascio – esclusivamente di dimostrare l'occupazione del cespite da parte dei convenuti e, quindi, il fatto illecito (permanente) da occupazione senza titolo, lamentato in giudizio.
Spettava invece ai convenuti, per paralizzare l'accoglimento della domanda, di eccepire e dimostrare di essere in possesso di un titolo, legale o contrattuale, che li abilitasse (e li abiliti) alla detenzione dell'immobile (Cass. 4416/2007: “in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale,
l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza
“ab origine” di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la “probatio diabolica” della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta”; conf. Cass. 1929/2009; Cass. 26003/2010; Cass. 884.2011;
Cass., sez. un., 7305/2014; Cass. 1635/1999: “la qualità di proprietario è sufficiente pagina 3 di 7 per richiedere la restituzione, mentre incombe al detentore che sostiene di avere sulla cosa un diritto di godimento l'obbligo di provare che fra le parti è stato concluso un contratto in tal senso”; Cass. 491/1984: “nell'Azione di rilascio di un fondo che si assume occupato senza titolo, nessun Onere probatorio incombe all'attore, facendo invece carico al convenuto - che non contesti la proprietà della controparte – l'Onere di provare l'esistenza di un titolo che giustifichi la sua permanenza nella detenzione della cosa”; Cass. 1936/1978: “nel giudizio promosso dal proprietario per ottenere il rilascio dell'immobile da chi egli assume detenerlo senza titolo, incombe al convenuto, che non contesti la proprietà dell'attore, l'Onere di provare il titolo che giustifica la sua permanenza nella detenzione della cosa”).
Ciò posto, nella fattispecie non è processualmente contestato e risulta, in ogni caso, dalla documentazione prodotta, che l'odierna ricorrente, , Parte_2
sia comproprietaria dell'immobile dedotto in contesa.
Per contro, è agevole osservare che la convenuta (disertando la lite) non ha
(ovviamente) offerto prova alcuna del titolo che la autorizzerebbe a conservare la detenzione dell'immobile di cui preteso il rilascio.
La circostanza che questa sia stata immessa nel godimento dell'immobile è provata, all'esito della documentazione prodotta in giudizio, dal certificato di residenza della sig.ra . CP_1
Inoltre, la circostanza che la convenuta sia rimasta, quantomeno sino alla data d'introduzione del giudizio, nella detenzione (senza titolo) del cespite per cui è causa, è documentata dallo stesso esito della notificazione dell'atto introduttivo della lite, eseguita ex art. 140 c.p.c., presso l'indirizzo di SA NO (MB), via
Bramante n. 7, in cui si trova l'appartamento del cui rilascio si controverte (v. la relata di notificazione prodotta il 30/12/2024).
Infine, la ricorrente ha dimostrato di avere comunicato, all'occupante, la propria volontà di rientrare nel godimento dell'immobile, sin da epoca precedente l'introduzione dell'odierno giudizio (v. la missiva raccomandata all. 15 al ricorso, di cui risulta la ricezione all'indirizzo del destinatario, in SA NO (MB), via
Bramante n. 7).
Ciò basta all'accoglimento della domanda di rilascio, nei termini di cui al pagina 4 di 7 dispositivo.
***
Venendo alla domanda di condanna al risarcimento della somma di
€16.751,70, quale indennità di abusiva occupazione dell'immobile, discendente dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso, questa è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti di seguito indicati.
Infatti, va predicato che la convivenza more uxorio determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità. Soprattutto, è stata la giurisprudenza costituzionale a sottolineare che “un consolidato rapporto, ancorchè di fatto, non appare - anche a sommaria indagine - costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.)” (sentenza 237/1986); e a ribadire che
“per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico” (sentenza
138/2010).
Poiché, dunque, la famiglia di fatto è compresa tra le formazioni sociali che l'art. 2 Cost., considera la sede di svolgimento della personalità individuale, il convivente gode della casa familiare, di proprietà del compagno o della compagna, per soddisfare un interesse proprio, oltre che della coppia, sulla base di un titolo a contenuto e matrice personale la cui rilevanza sul piano della giuridicità è custodita dalla Costituzione, si da assumere i connotati tipici della detenzione qualificata.
D'altra parte, l'assenza di un giudice della dissoluzione del ménage non consente al proprietario di ricorrere alle vie di fatto per estromettere l'altro dall'abitazione, perchè il canone della buona fede e della correttezza, dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento, impone al legittimo titolare che, cessata l'affectio, intenda recuperare, com'è suo diritto,
l'esclusiva disponibilità dell'immobile, di avvisare il comodatario e di concedergli pagina 5 di 7 un termine congruo per reperire altra sistemazione.
Nel caso di specie, pertanto, cessato il comodato per morte del proprietario comodante, l'occupazione senza titolo del cespite, e il conseguente danno, devono farsi risalire alla prima richiesta di rilascio che, per quanto riguarda la parte ricorrente, risale al 09/04/2024 (v. la missiva raccomandata all. 15 al ricorso).
Secondo recente arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite, l'occupazione sine titulo di un immobile di proprietà altrui è idonea a produrre un danno consistente nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale. In tal caso il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. In ogni caso, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass., sez. un., 15/11/2022, n. 33645).
Ciò posto, considerate le caratteristiche dell'immobile ad oggi detenuto dalla convenuta (consistente in un appartamento ad uso abitazione, al piano primo, composto da 6,5 vani), con annessa cantina e box di 17 mq, ed adottando a parametro di liquidazione il reddito teorico producibile dal cespite usurpato, pagina 6 di 7 prudenzialmente ed equitativamente stimabile in €800,00 mensili (ex art. 1226 c.c.), il credito della ricorrente può liquidarsi, all'attualità, nella complessiva somma di
€8.800,00, tenuto conto del tempo trascorso tra la raccomandata del 09/07/2024 e la data della presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, la convenuta va condannata rifonderle alla parte ricorrente nell'importo che si liquida in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, le domande proposte da , in Parte_1 qualità di amministratore di sostegno di e per l'effetto: Parte_2
1. condanna a rilasciare immediatamente, in favore OP
della parte ricorrente, , gli immobili siti in SA NO Parte_2
(MB), via Donato Bramante n.7, censiti al catasto fabbricati del Comune di SA
NO come segue: foglio 32, part. 269, sub 5, Piano S1 – 1, Cat. A/3 cl. 05, 6,5 vani, rendita catastale €553,90; cantina censita al foglio 32, part. 269, sub. 9, Piano
S1, Cat. C/2, cl. 02, consistenza 32 mq, rendita catastale €49,58; box censito al foglio 32, part. 625, sub 5, Piano S1 – 1, Cat. C/6 cl. 05, consistenza 17 mq, rendita catastale €55,31;
2. condanna al pagamento, in favore della parte OP ricorrente, , della somma di €8.800,00, oltre interessi legali Parte_2 eventualmente dovuti dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna a rifondere alla ricorrente OP Parte_2
, le spese del giudizio, che liquida in €3.387,00 per compensi professionali,
[...]
oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e cpa.
Monza, 28 maggio 2025
Il giudice
Maddalena Ciccone pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella civile di primo grado iscritta al n°7267 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(C.F. ), amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno di (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Monza, via Moncenisio n. 4, presso lo studio dell'avv. Andrea Lagati, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ) OP C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
Motivi della Decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 05/11/2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio
[...]
, chiedendone la condanna all'immediato rilascio (pro quota) OP
dell'immobile in SA NO (MB), via Donato Bramante n.7, censito al catasto fabbricati del Comune di SA NO come segue: foglio 32, part. 269, sub 5, Piano S1 – 1, Cat. A/3 cl. 05, 6,5 vani, rendita catastale €553,90; cantina censita al foglio 32, part. 269, sub. 9, Piano S1, Cat. C/2, cl. 02, consistenza 32 mq,
pagina 1 di 7 rendita catastale €49,58; box censito al foglio 32, part. 625, sub 5, Piano S1 – 1, Cat.
C/6 cl. 05, consistenza 17 mq, rendita catastale €55,31, nonché al risarcimento del danno per la protratta occupazione (senza titolo) del cespite, danno da parametrare al reddito producibile, dall'immobile, dal 26/01/2023 all'attualità, il cui valore locativo mensile sarebbe pari ad €728,00 (per l'appartamento e la cantina) e ad €69,70 per il box, per n. 21 mensilità (dal 26/01/2023 al 31/10/2024 = €16.751,70) oltre le mensilità maturate fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
A motivo della domanda la ricorrente ha esposto:
- di essere comproprietaria dell'immobile sito in SA NO (MB), via
Donato Bramante, n. 7, oltre alle relative pertinenze, meglio in atti descritto;
- che tale cespite era stato occupato dalla convenuta, senza titolo alcuno, a partire dal 26/01/2023, data del decesso del sig. , dante Persona_1 causa dell'odierna ricorrente e convivente della sig.ra , OP dall'anno 2007, all'interno dell'appartamento del cui rilascio si discute.
Tanto esposto in fatto la parte attrice, evidenziando che la convenuta non avesse titolo a permanere nell'immobile di sua proprietà, ed argomentando in merito alla lesività della condotta usurpativa consumata da OP
(nonostante gli inviti reiterati alla restituzione dell'immobile), rassegnava le conclusioni sopra indicate, chiedendo il favore delle spese della lite.
La convenuta, benché ritualmente evocata in giudizio, resta contumace.
La causa veniva istruita sulla scorta della documentazione prodotta e, all'udienza del 30/04/2025, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
***
La domanda formulata dalla ricorrente nell'atto introduttivo della lite va accolta nei termini di cui al dispositivo, e per quanto appresso considerato.
La parte attrice ha, anzitutto, proposto in giudizio una domanda di “rilascio”, o meglio un'azione personale intesa alla restituzione dell'immobile ai danni della parte convenuta, assumendo di aver concesso a quest'ultima la detenzione dell'appartamento di sua proprietà in occasione della conclusione di un contratto di comodato e che, una volta arrivato a natura scadenza, aveva sempre rifiutato di pagina 2 di 7 riconsegnare (art. 2037 c.c.: “chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla”).
Tali le ragioni della domanda, secondo ordinari criteri di riparto dell'onere della prova (per il principio di naturale libertà della proprietà da pesi altrui e vincoli) spettava alla parte attrice – titolare del diritto dominicale sull'immobile preteso in rilascio – esclusivamente di dimostrare l'occupazione del cespite da parte dei convenuti e, quindi, il fatto illecito (permanente) da occupazione senza titolo, lamentato in giudizio.
Spettava invece ai convenuti, per paralizzare l'accoglimento della domanda, di eccepire e dimostrare di essere in possesso di un titolo, legale o contrattuale, che li abilitasse (e li abiliti) alla detenzione dell'immobile (Cass. 4416/2007: “in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale,
l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza
“ab origine” di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la “probatio diabolica” della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta”; conf. Cass. 1929/2009; Cass. 26003/2010; Cass. 884.2011;
Cass., sez. un., 7305/2014; Cass. 1635/1999: “la qualità di proprietario è sufficiente pagina 3 di 7 per richiedere la restituzione, mentre incombe al detentore che sostiene di avere sulla cosa un diritto di godimento l'obbligo di provare che fra le parti è stato concluso un contratto in tal senso”; Cass. 491/1984: “nell'Azione di rilascio di un fondo che si assume occupato senza titolo, nessun Onere probatorio incombe all'attore, facendo invece carico al convenuto - che non contesti la proprietà della controparte – l'Onere di provare l'esistenza di un titolo che giustifichi la sua permanenza nella detenzione della cosa”; Cass. 1936/1978: “nel giudizio promosso dal proprietario per ottenere il rilascio dell'immobile da chi egli assume detenerlo senza titolo, incombe al convenuto, che non contesti la proprietà dell'attore, l'Onere di provare il titolo che giustifica la sua permanenza nella detenzione della cosa”).
Ciò posto, nella fattispecie non è processualmente contestato e risulta, in ogni caso, dalla documentazione prodotta, che l'odierna ricorrente, , Parte_2
sia comproprietaria dell'immobile dedotto in contesa.
Per contro, è agevole osservare che la convenuta (disertando la lite) non ha
(ovviamente) offerto prova alcuna del titolo che la autorizzerebbe a conservare la detenzione dell'immobile di cui preteso il rilascio.
La circostanza che questa sia stata immessa nel godimento dell'immobile è provata, all'esito della documentazione prodotta in giudizio, dal certificato di residenza della sig.ra . CP_1
Inoltre, la circostanza che la convenuta sia rimasta, quantomeno sino alla data d'introduzione del giudizio, nella detenzione (senza titolo) del cespite per cui è causa, è documentata dallo stesso esito della notificazione dell'atto introduttivo della lite, eseguita ex art. 140 c.p.c., presso l'indirizzo di SA NO (MB), via
Bramante n. 7, in cui si trova l'appartamento del cui rilascio si controverte (v. la relata di notificazione prodotta il 30/12/2024).
Infine, la ricorrente ha dimostrato di avere comunicato, all'occupante, la propria volontà di rientrare nel godimento dell'immobile, sin da epoca precedente l'introduzione dell'odierno giudizio (v. la missiva raccomandata all. 15 al ricorso, di cui risulta la ricezione all'indirizzo del destinatario, in SA NO (MB), via
Bramante n. 7).
Ciò basta all'accoglimento della domanda di rilascio, nei termini di cui al pagina 4 di 7 dispositivo.
***
Venendo alla domanda di condanna al risarcimento della somma di
€16.751,70, quale indennità di abusiva occupazione dell'immobile, discendente dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso, questa è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti di seguito indicati.
Infatti, va predicato che la convivenza more uxorio determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità. Soprattutto, è stata la giurisprudenza costituzionale a sottolineare che “un consolidato rapporto, ancorchè di fatto, non appare - anche a sommaria indagine - costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.)” (sentenza 237/1986); e a ribadire che
“per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico” (sentenza
138/2010).
Poiché, dunque, la famiglia di fatto è compresa tra le formazioni sociali che l'art. 2 Cost., considera la sede di svolgimento della personalità individuale, il convivente gode della casa familiare, di proprietà del compagno o della compagna, per soddisfare un interesse proprio, oltre che della coppia, sulla base di un titolo a contenuto e matrice personale la cui rilevanza sul piano della giuridicità è custodita dalla Costituzione, si da assumere i connotati tipici della detenzione qualificata.
D'altra parte, l'assenza di un giudice della dissoluzione del ménage non consente al proprietario di ricorrere alle vie di fatto per estromettere l'altro dall'abitazione, perchè il canone della buona fede e della correttezza, dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento, impone al legittimo titolare che, cessata l'affectio, intenda recuperare, com'è suo diritto,
l'esclusiva disponibilità dell'immobile, di avvisare il comodatario e di concedergli pagina 5 di 7 un termine congruo per reperire altra sistemazione.
Nel caso di specie, pertanto, cessato il comodato per morte del proprietario comodante, l'occupazione senza titolo del cespite, e il conseguente danno, devono farsi risalire alla prima richiesta di rilascio che, per quanto riguarda la parte ricorrente, risale al 09/04/2024 (v. la missiva raccomandata all. 15 al ricorso).
Secondo recente arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite, l'occupazione sine titulo di un immobile di proprietà altrui è idonea a produrre un danno consistente nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale. In tal caso il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. In ogni caso, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass., sez. un., 15/11/2022, n. 33645).
Ciò posto, considerate le caratteristiche dell'immobile ad oggi detenuto dalla convenuta (consistente in un appartamento ad uso abitazione, al piano primo, composto da 6,5 vani), con annessa cantina e box di 17 mq, ed adottando a parametro di liquidazione il reddito teorico producibile dal cespite usurpato, pagina 6 di 7 prudenzialmente ed equitativamente stimabile in €800,00 mensili (ex art. 1226 c.c.), il credito della ricorrente può liquidarsi, all'attualità, nella complessiva somma di
€8.800,00, tenuto conto del tempo trascorso tra la raccomandata del 09/07/2024 e la data della presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, la convenuta va condannata rifonderle alla parte ricorrente nell'importo che si liquida in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, le domande proposte da , in Parte_1 qualità di amministratore di sostegno di e per l'effetto: Parte_2
1. condanna a rilasciare immediatamente, in favore OP
della parte ricorrente, , gli immobili siti in SA NO Parte_2
(MB), via Donato Bramante n.7, censiti al catasto fabbricati del Comune di SA
NO come segue: foglio 32, part. 269, sub 5, Piano S1 – 1, Cat. A/3 cl. 05, 6,5 vani, rendita catastale €553,90; cantina censita al foglio 32, part. 269, sub. 9, Piano
S1, Cat. C/2, cl. 02, consistenza 32 mq, rendita catastale €49,58; box censito al foglio 32, part. 625, sub 5, Piano S1 – 1, Cat. C/6 cl. 05, consistenza 17 mq, rendita catastale €55,31;
2. condanna al pagamento, in favore della parte OP ricorrente, , della somma di €8.800,00, oltre interessi legali Parte_2 eventualmente dovuti dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna a rifondere alla ricorrente OP Parte_2
, le spese del giudizio, che liquida in €3.387,00 per compensi professionali,
[...]
oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e cpa.
Monza, 28 maggio 2025
Il giudice
Maddalena Ciccone pagina 7 di 7