Decreto cautelare 11 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 4 novembre 2021
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00688/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00688/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 688 del 2021, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Mira Telarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giulio Venticinque, 23;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS-, di sospensione disciplinare dall'impiego per sei mesi quale -OMISSIS-, ai sensi dell'artt. 885, 1357 lett. a), 1379, co. 1 c.o.m.;
di ogni altro atto, anche non noto al ricorrente, presupposto, conseguente e/o comunque connesso con il procedimento in esame;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo notificato in data 1° ottobre 2021 e depositato il successivo 8 ottobre 2021 il nominato in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. Il ricorrente, quale -OMISSIS-, in servizio al momento del fatto in contestazione sulla nave -OMISSIS-, in data 31 dicembre 2020 è stato fermato per un controllo all’interno dell’arsenale di La Spezia da personale dei Carabinieri per la Marina e della Guardia di Finanza a bordo della propria autovettura; nel veicolo sono stati rinvenuti e sequestrati due involucri di plastica contenenti cocaina.
Il ricorrente è stato segnalato ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla Prefettura di La Spezia.
A seguito delle richieste avanzate dal Comando Marittimo Nord, al fine di acquisire notizie circa l’eventuale azione penale intrapresa nei confronti del Militare, -OMISSIS- l’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia ha comunicato l’assenza di iscrizioni suscettibili di comunicazione.
Il Comandante Logistico della Marina Militare, con atto -OMISSIS- ha incaricato l’Ufficiale inquirente, ai sensi dell’art. 1370 e segg. del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (d’ora in avanti “c.o.m.”), di procedere ad inchiesta formale relativamente al fatto di cui sopra, per violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 717 e 732 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (d’ora in avanti “t.u.o.m.”).
In seguito alla contestazione degli addebiti, il ricorrente ha presentato memorie tramite l’Ufficiale nominato difensore di fiducia.
L’Alto Comando ha proposto la sospensione disciplinare dall’impiego per tre mesi. In data 4 agosto 2021 il ricorrente ha ricevuto la notifica del decreto -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la sospensione per sei mesi.
3. Impugnando tale atto l’interessato deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione del principio di proporzionalità.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, instando per la reiezione del gravame.
All’esito della camera di consiglio del 3 novembre 2021, con ordinanza della Prima Sezione -OMISSIS-, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
Le parti non hanno depositato ulteriori memorie e all’udienza pubblica del 9 maggio 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Il Collegio premette che, per costante orientamento giurisprudenziale, « la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento. In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all’Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità » (tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2629).
4.2. Considerati i su esposti margini di apprezzamento circa la legittimità della misura delle sanzioni disciplinari, nel caso di specie non si può ritenere che, in relazione al fatto contestato, la misura della sanzione sia irragionevole o sproporzionata.
4.2.1. Anzitutto, è opportuno sottolineare che l’Amministrazione ha irrogato la sospensione in misura pari alla metà del massimo edittale previsto dall’art. 1357 c.o.m. La circostanza che la Direzione Generale si sia discostata dalla proposta del Comando non è significativa, posto che l’art. 1377 c.o.m. discorre inequivocabilmente di “proposta” dell’autorità che ha condotto l’inchiesta.
4.2.2. Venendo agli altri elementi sui quali si fonda la motivazione del provvedimento impugnato, il Collegio osserva quanto segue.
Il ricorrente non ha contestato la materialità del fatto commesso né ha negato che la sostanza rinvenuta rientrasse nella sua sfera di disponibilità.
Inoltre, l’atteggiamento collaborativo, sul quale si sofferma il ricorso, è mancato quantomeno nella fase iniziale, posto che dal verbale dei Carabinieri (doc. 1 resistente) si evince chiaramente che il ricorrente non ha esibito spontaneamente le sostanze a fronte della iniziale richiesta dei militari.
Infine, nessun rilievo può avere la circostanza che, sulla base degli accertamenti medici svolti, non risulta che il militare abbia fatto uso di stupefacenti. Invero, il possesso di un quantitativo – ancorché esiguo – di stupefacente riconducibile alla categoria delle cd. droghe pesanti costituisce di per sé un fatto di apprezzabile gravità, in quanto la plausibile origine della sostanza ha contribuito ad alimentare il circuito illecito; per tale ragione, la condotta, lungi da poter essere confinata nella sfera personale, si pone apertamente in contrasto con i doveri istituzionali del corpo (cfr. T.A.R. Campania-Napoli, Sez. I, 15 aprile 2025, n. 3152).
5. In definitiva, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione, liquidandole in euro 1.500,00 (millecinquecento,00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co.1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Marcello Bolognesi, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Pistilli | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.