CA
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
,
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici: dott. Annamaria Pizzi Presidente dott. Valentina Paletto Consigliere rel. dott. Lucio Marcantonio Consigliere ha emesso la seguente
DECRETO PROVVISORIO nella causa iscritta al n. 2187/2023 R.G. avente ad oggetto ricorso appello per la riforma della sentenza n. 673/2023 in materia di separazione personale dei coniugi, emessa dal Tribunale di
Varese in data 30.5.2023, pubblicata il 29.6.2023, pendente tra
già nata a [...] Parte_1 Pt_2 il 23.5.1981, domiciliata a Herbrechtigen, Damaschkestrasse 17
CF: C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Ulivi del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano,
Corso Venezia n. 61, ha eletto domicilio
APPELLANTE
e
nato ad [...], il [...] residente a [...]
Madonna delle Vigne n. 10
CF: C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Teresa Devercelli del Foro di Milano e Maria Antonietta Izzo del Foro di Monza, presso il cui studio in Milano, Via Borgonuovo n. 7-9, ha eletto domicilio
APPELLATO con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott.ssa Simonetta
Bellaviti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per parte appellante: “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previo ogni provvedimento, con ogni consequenziale pronuncia del caso in ordine all'accoglimento del proposto appello: Nel merito in via principale: accogliere il proposto appello e, per l'effetto: riformare la sentenza impugnata nei punti 3 e 5 nei seguenti termini: accogliere le domande formulate da questa difesa in primo grado che qui si riportano riformulate in base alle condizioni sopra richiamate: 2) disporre l'affido condiviso dei minori R_ e con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione della madre;
3) prevedere la Per_2 re ntazione dei tempi di frequentazione con il genitore non convivente nei termini che saranno ritenuti più idonei per l'organizzazione di vita dei minori, come da indicazioni espresse dalla Ctu;
4) prevedere che i figli permangano con ciascun genitore in Italia o in Germania, durante le vacanze estive e natalizie, suddivise in tempi uguali, mentre, nei periodi di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico (vacanze autunnali, vacanze invernali, vacanze pasquali e tutti i ponti scolastici in quanto collegati a festività), sia data prevalenza al genitore con cui i figli non risiedono, in modo che egli possa avere più tempo libero da trascorrere con loro, come da indicazioni espresse dalla Ctu;
5) disporre a carico del padre l'onere di pagare mensilmente, direttamente con bonifico bancario alla moglie, un assegno pari a euro 700,00= per ciascun figlio, da versarsi anticipatamente entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita;
6) disporre a carico di ciascun genitore l'onere di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i figli, tutte come meglio indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Varese. In via meramente subordinata: nella non creduta ipotesi in cui non venisse ritenuto coerente con l'interesse dei minori il cambio di collocamento dal padre alla madre, disporre in virtù di una conservazione della relazione dei minori con la figura materna che siano stabiliti tempi di incontro così regolamentati: - un fine settimana al mese da giovedì pomeriggio a domenica pomeriggio con possibilità di portare i minori in Germania e con impegno del sig. ad accompagnare e riprendere gli stessi a metà strada, indicando la città di Fläsch / autogrill E Parte_1 43Heidiland (Raststätte Heidiland) quale punto di scambio dei bambini, - riservare alla madre tutte le festività, ponti e vacanze, con la sola eccezione del periodo natalizio da dividersi in due parti e di quello pasquale da alternarsi di anno in anno con ciascun genitore;
- Prevedere che per le vacanze estive i minori permangano con la madre per un periodo continuativo dal 17 luglio in poi e che, comunque, il tempo di vacanze paterne sia continuato e non suddiviso. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come di legge”.
Per parte appellata: “insiste per il rigetto dell'appello e per la conseguente conferma integrale della sentenza impugnata”.
Per il Curatore speciale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così pronunciare Nel merito, in via principale: 1) Autorizzare, qualora possibile, in via provvisoria il trasferimento dei minori presso la madre, in Germania, con loro provvisorio collocamento presso la medesima, per un mantenimento, in ogni caso, anche ai fini della competenza giurisdizionale, della residenza dei minori in Italia a Tradate (VA). All'esito di tale periodo di trasferimento provvisorio, ovvero anche immediatamente all'esito del presente procedimento ove questa sia la valutazione dell'Ecc.ma Corte d'Appello, qualora sia ritenuto conforme all'interesse dei minori, autorizzare in via definitiva il loro trasferimento con collocamento presso la madre in Germania, presso cui manterranno la residenza anche ai fini anagrafici. 2) Disporre che, quanto ai periodi di visita e frequentazione padre-figli, che egli possa vedere e tener con sé i minori: i) per tre/due fine settimana al mese, dal giovedì/venerdì pomeriggio/sera sino alla domenica sera (periodi a scelta del padre), in Germania;
ii) per tutti i periodi di vacanza infrannuale, che non siano corrispondenti alle vacanze natalizie ed estive, in Italia;
iii) per metà delle vacanze natalizie ed estive, in Italia ovvero in altro luogo concordato tra i genitori, così come, per la sua metà di spettanza, la madre potrà trascorrere tali periodi in Germania ovvero in altro luogo concordato tra i genitori. 3) Quanto al contributo paterno al mantenimento dei minori, ci si rimette alla decisione della Corte d'Appello. 4) Disporre che, durante la fase di collocamento provvisorio dei minori presso la madre in Germania, ove la Corte adita non ritenga di autorizzare in via definitiva già all'esito del procedimento il trasferimento dei minori ed il loro collocamento presso la madre in Germania, il Servizio Sociale di Tradate possa proseguire la sua opera di monitoraggio anche mediante incontri con i minori ed i genitori, da svolgersi anche da remoto, con incarico di riferire senza indugio a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero occorrere. 5) Confermare per il resto il contenuto del provvedimento impugnato. Nel merito, in via subordinata: 6) Confermare integralmente il contenuto del
2 provvedimento impugnato, ad eccezione del capo relativo all'obbligo di contribuzione ordinaria della madre in favore dei minori, che dovrà essere rimodulato in € 200,00 (duecento/00) mensili oltre riv. ISTAT (€ 100,00 per ciascun figlio, oltre riv. ISTAT), con decorrenza dalla data della domanda d'appello; nonché ad eccezione delle modalità di visita madre-figli, quanto ai weekend lunghi di spettanza materna, allorché si chiede che venga previsto che almeno un fine settimana “lungo” al mese sia trascorso dalla madre con i figli in Italia. Nel merito, in ogni caso: 7) Mantenere attivato l'attuale percorso di mediazione già intrapreso dalle parti. 8) Disporre l'immediata presa in carico psicoterapeutica per il minore Con ogni più ampia riserva, R_ anche in via istruttoria”.
Per il PG : chiede l'accoglimento della progettualità prospettata dal Curatore speciale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza emessa in data 30.5.2023, il Tribunale di Varese, decidendo sulla domanda di separazione giudiziale promossa in data 20.10.2020 da , già Parte_1
in relazione al matrimonio contratto in Ronco Briantino in data 9.9.2011, con Pt_2 [...]
, nel corso del quale, rispettivamente in data 25.6.2013 e 28.12.2015, sono Controparte_1 nati i figli e ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, ha affidato in modo R_ Per_2 condiviso i figli minori con collocamento prevalente in Italia presso il padre, ha assegnato a quest'ultimo la casa familiare sita a Tradate, ha regolato con modalità ampie il diritto di visita materno, (in particolare prevedendo che la madre potrà tenere i figli con sé tre fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita da scuola, fino alla domenica sera, durante i ponti alternati con il padre, durante le vacanze natalizie alternando con il padre i due periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali alternandole annualmente con il padre, per tutte le vacanze scolastiche estive, ad eccezione di un periodo di 20 giorni, anche non consecutivi, da determinarsi entro il 30 maggio di ogni anno, nel quale resteranno con il padre), ha posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento mensile della somma complessiva di 800,00 euro, oltre il 50% delle spese straordinarie, ha posto a carico delle parti, nella misura del 50%, le spese di CTU ed ha compensato le spese di lite. In particolare, i giudici di prime cure, a seguito di espletata CTU, che aveva evidenziato buone competenze genitoriali in capo a ciascun genitore, hanno disposto l'affido condiviso dei due minori ed in parte discostandosi dalle valutazioni peritali, che avevano individuato nella madre la figura di cui i bambini maggiormente necessitano nell'attuale fase evolutiva, con conseguente collocamento prevalente presso la stessa, ha mantenuto il collocamento di entrambi i minori in Italia con il padre presso l'abitazione familiare, anziché di prevederlo in Germania con la madre (come dalla stessa richiesto con il proprio ricorso introduttivo), privilegiando la continuità di vita creatasi, a seguito del volontario allontanamento della madre dall'Italia, tra i minori e il padre, figura dimostratasi capace di occuparsi adeguatamente dei loro bisogni e necessità e di assicurargli un contesto familiare tutelante e responsivo, valorizzando l'intervenuto radicamento dei due bambini a Tradate, dove gli stessi sono cresciuti ed hanno instaurato legami amicali e sociali, frequentando la scuola svizzera di Cadorago, scelta da entrambi i genitori, che si avvale di peculiari metodi educativi. Nella decisione relativa al collocamento prevalente dei due minori, il Tribunale ha, altresì, valutato i rischi insiti nell'avvio di un nuovo percorso di integrazione scolastica, sociale e familiare a cui i bambini sarebbero stati inevitabilmente esposti in caso di trasferimento in Germania, dove non avrebbero solo dovuto cambiare scuola, metodi di insegnamento e contesto amicale, ma altresì essere inseriti in un nuovo nucleo familiare, composto dalla madre, dal suo nuovo compagno e dai figli del medesimo. Il Tribunale ha, poi, stigmatizzato il comportamento tenuto dalla madre prima dell'avvio del giudizio di separazione, consistito nell'avere improvvisamente ed arbitrariamente deciso di trasferirsi in Germania, portando con sé i due minori, in assenza del consenso paterno, dimostrando,
3 così, di non sapere garantire il rispetto della bigenitorialità, principio fondamentale per assicurare un equilibrato percorso di crescita ai figli. Quanto, infine, agli aspetti economici, il Tribunale, rilevando che il padre gode di ottime condizioni economiche, oltre ad essere proprietario della casa familiare, mentre la madre percepisce uno stipendio netto di circa 38.000,00 euro annui, ha confermato la somma mensile di complessivi 800,00 euro quale contributo materno al mantenimento della prole, già disposta in sede di udienza presidenziale del 16.12.2020, tenendo conto delle esigenze di crescita dei due bambini in relazione alla loro età e delle spese che la madre deve sostenere per i frequenti viaggi dalla Germania all' Italia.
2. Avverso la predetta sentenza, con atto depositato in data 27.7.2023, già Parte_1 [...] ha proposto tempestivo appello, con il quale ha chiesto, nel merito e in via Parte_3 principale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, il collocamento prevalente dei figli presso di sé in Germania, la regolamentazione dei tempi di frequentazione con il padre secondo le indicazioni della CTU, un contributo paterno al mantenimento dei figli pari a complessivi 1.400,00 euro, oltre il 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata, ha chiesto una diversa declinazione degli incontri con i figli, con previsione di un fine settimana al mese, dal giovedì pomeriggio alla domenica pomeriggio, con possibilità di portare i minori in Germania e con impegno del padre di accompagnare e riprendere i figli a metà strada, presso l'autogrill della città di Flasch, nonché di tenere i figli con sé per tutte le festività, ponti e vacanze, ad esclusione dei periodo natalizio, da dividere in due parti e di quello pasquale, da alternare di anno in anno con ciascun genitore, oltre alle vacanze estive, per un periodo continuativo dal 17 luglio in poi, ad eccezione di un periodo continuativo con il padre. La difesa di parte appellante, nel censurare la sentenza impugnata, ha, preliminarmente evidenziato che i due minori sono stati cresciuti ed accuditi fin dalla nascita dalla madre, la quale, nel mese di aprile del 2020, in concomitanza dell'emergenza sanitaria Covid 19, si era trasferita temporaneamente in Germania con i figli con il consenso del marito, procedendo alla loro iscrizione anagrafica, situazione protrattasi fino al mese di luglio del 2020, quando il padre, avuta notizia di un'offerta lavorativa nel campo dell'insegnamento (supplenza scolastica) ricevuta dalla moglie e della volontà della stessa di accettarla, trattandosi di offerta particolarmente allettante, in ragione del periodo pandemico, aveva intimato alla donna di fare rientro in Italia con i due minori, essendo del tutto contrario a tale possibilità; al riguardo, la difesa ha evidenziato che, a fronte del categorico rifiuto del marito di valutare il trasferimento in Germania di moglie e figli, la ancora Pt_2 convinta di proseguire nel rapporto matrimoniale, era rientrata in Italia per cercare di convincere il marito di lasciarla in Germania con i due minori e di organizzare una vita coniugale che contemplasse la possibilità per il padre di gestire il suo lavoro da casa, restando lunghi periodi in Germania con moglie e figli, apprendendo, tuttavia, che nel frattempo l' aveva già Parte_1 Per avviato le pratiche di rimpatrio dei minori previste dalla Convenzione de L' procedura poi rinunciata;
la difesa ha, pertanto, affermato che a causa delle divergenti vedute della coppia rispetto al possibile trasferimento del nucleo familiare in Germania, il matrimonio ha subito una grave incrinatura che, infine, ha portato alla separazione personale dei coniugi, avendo la accettato Pt_2 il posto di lavoro offertole in Germania. La difesa ha, quindi, affermato che tutta la procedura avanti il Tribunale di Varese ha risentito di un pesante pregiudizio nei confronti della madre, avendo i giudici del tutto disatteso le conclusioni dell'espletata CTU, che aveva indicato come maggiormente corrispondente alle esigenze dei minori il loro collocamento presso la madre ed avendo costantemente privilegiato una tutela aprioristica del solo diritto del padre a conservare il rapporto con i figli, a discapito di quello materno. Ciò premesso, con il primo motivo di appello, la difesa ha contestato l'erronea Parte_4 valutazione da parte del Tribunale delle situazioni personali delle parti e dei presupposti fattuali emersi nel corso del giudizio;
al riguardo, la difesa ha eccepito che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di primo grado, i minori non sarebbero stati esposti ad alcun pregiudizio
4 rispetto al mutamento dell'ambiente sociale e familiare, in caso di loro collocamento presso la madre, atteso che la scuola frequentata dai due bambini in Italia è una scuola internazionale, le cui impostazioni e i piani di studio sono equiparabili alle scuole pubbliche tedesche, come peraltro confermato anche dal consulente tecnico, che ha escluso, rispetto a tale aspetto, fattori di destabilizzazione per i minori, evidenziando, inoltre, come i calendari scolastici tedeschi meglio si presterebbero alla possibilità di prevedere delle trasferte dei bambini in Italia durante l'anno scolastico;
la difesa, evidenziando come tali valutazioni del consulente siano state del tutto ignorate dal Tribunale, ha, inoltre, affermato che si è trovato male durante l'anno scolastico R_ appena concluso, in quanto vittima di atti di bullismo da parte dei compagni, (cfr. all.A e B), peraltro neppure tempestivamente comunicati dal padre alla madre, comportamento significativo dell'attitudine dell'uomo di non condividere con la madre aspetti importanti della vita dei figli;
la difesa ha, altresì, dedotto che non corrisponde al vero che il contesto familiare materno sarebbe condiviso con il nuovo compagno della donna e con i figli di costui ed ha sul punto affermato che i due minori conoscono da tempo il nuovo compagno della madre, figura introdotta gradualmente nella loro vita dalla genitrice e che incontrano durante le loro visite in Germania e che i figli del medesimo non vivono con lui, essendo collocati in via prevalente presso la propria madre ed incontrando il genitore secondo una regolamentazione standard, a week end alternati ed un giorno infrasettimanale senza pernottamento;
al riguardo, la difesa ha evidenziato che tale erronea informazione è stata riferita da l consulente il quale l'ha riportata nel proprio elaborato, senza Per_2 tuttavia verificarla;
la difesa, affermando inoltre che i due minori hanno ormai instaurato un positivo rapporto anche con i figli del nuovo compagno della madre (rispettivamente di 11 e 14 anni), con i quali si divertono e fanno esperienze, ha stigmatizzato la decisione del Tribunale di Varese in quanto indicativa di pregiudizi verso le c.d. famiglie “ricomposte”; la difesa ha, poi, affermato che contrariamente a quanto assunto dal Tribunale, il contesto familiare paterno non si è dimostrato funzionale alla crescita dei due minori ed ha sul punto evidenziato che l' per Parte_1 l'accudimento quotidiano dei figli, si appoggia alla sorella e ad una conoscente, madre di due amici dei bambini, che non è stato considerato un grave episodio verificatosi ai danni di , R_ segnatamente ad una brutta caduta avvenuta in piscina, mentre si trovava affidato alla conoscente del padre (cfr. DOCC. da 24 a 28), che il padre, nonostante lo shock provato dal bambino, senza confrontarsi con la madre, lo ha subito iscritto ad un corso di nuoto e che la sorella dell' Parte_1 a cui l'uomo spesso delega la cura dei figli, a dire dello stesso consulente dell'ufficio, non agevola il bisogno dei minori di presentificare la figura materna, scegliendo di non nominarla mai in loro presenza, sollecitando, così, in entrambi, conflitti di lealtà verso la figura paterna;
la difesa ha, quindi, affermato che lo stesso consulente ha riportato che la rete parentale paterna ha una rilevanza poco significativa per i due minori, stante l'avanzata età e la distanza logistica dei nonni paterni e la marginalità della zia paterna, che i bambini incontrano una volta alla settimana;
a fronte di ciò, la difesa ha riportato che il consulente ha affermato la positività della figura della nonna materna, la quale può apportare positivi contributi nelle dinamiche familiari;
la difesa ha, altresì, evidenziato come il Tribunale non abbia valutato, non solo le condizioni migliorative per i due minori rispetto al loro trasferimento in Germania, avendo la madre dimostrato di contemplare le esigenze dei figli nel proprio progetto di vita in Germania (disponibilità nella propria abitazione di stanze dove ospitare i figli, vicinanza della casa familiare alla scuola che i minori potrebbero frequentare, orari di lavoro compatibili con la cura dei bambini), ma, altresì, la capacità della donna di sapere mentalizzare e privilegiare i bisogni dei bambini, in caso del loro mantenimento in Italia, a differenza del padre, il quale si è dimostrato assolutamente chiuso a possibilità alternative al mantenimento dei figli presso di sé, con conseguente difficoltà di accedere, anche emotivamente, ai vissuti di appartenenza dei due minori alla figura materna, andamento confermato dal rifiuto espresso dal padre a qualsiasi forma di collaborazione con la madre nell'interesse dei minori (per es. diniego all'utilizzo temporaneo della casa familiare in occasioni degli accessi della madre in Italia, rifiuto ad incontrarsi a metà strada per la consegna dei figli); la difesa ha, poi, evidenziato la mancata valutazione da parte del Tribunale delle condizioni psicologiche dei minori ed in
5 particolare del loro disagio e della fatica evidenziati nel corso della CTU rispetto all'assenza di un rapporto quotidiano con la madre, nonché del fatto che, come affermato dal consulente, la madre è apparsa più capace di assicurare stabilità emotiva, psicologica e relazionale ai figli, rappresentando un sicuro riferimento e uno spazio nel quale i bambini possono portare i propri pensieri dubbi e preoccupazioni;
la difesa ha, quindi, affermato che il diritto alla bigenitorialità non è stato messo in discussione dai comportamenti della madre, bensì da quelli del padre, atteso che detto diritto deve essere esclusivamente declinato nell'esclusivo interesse del minore, sicchè, anche secondo giurisprudenza costante, il diritto del singolo genitore a realizzare, consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel migliore interesse di quest'ultimo e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta (cfr. Cass.civ.sez.I, 6.7.2022 n.21425), ritenendosi prioritario, nella valutazione del possibile trasferimento del minore con il genitore, l'interesse prevalente del bambino ad una stabile consuetudine di vita e a uno sviluppo armonioso della sua persona, che deve essere primariamente attenzionato, come diritto prevalente, in rapporto a quello considerato recessivo della bigenitorialità (Cass. civ. sez.I, 24.3.2022 n.286). Con il secondo motivo di appello, la difesa ha affermato l'omessa e/o insufficiente motivazione da parte del Tribunale rispetto all'essersi discostato dalle conclusioni del consulente nominato dall'ufficio, avendo i giudici di primo grado disatteso gli esiti dell'elaborato peritale in assenza di una valutazione critica delle relative risultanze, fornendo una motivazione lacunosa, generica e priva di specificità, omettendo di valutare gli aspetti affettivi e relazionali dei minori, emersi nel corso degli approfondimenti delegati e del giudizio ed avendo posto a fondamento della decisione meri aspetti materiali, peraltro neppure corretti in fatto;
la difesa ha, quindi, dedotto il mancato esame comparativo da parte del Tribunale dell'interesse dei minori e della relazione di bigenitorialità con la madre, non avendo i giudici di prime cure tutelato la genitorialità materna, tutela di fatto negata in ragione delle scelte lavorative della donna ed avendo, conseguentemente, lasciato i due bambini alle cure del padre, dimostratosi essere figura inidonea a conservare il rapporto con la madre e tendente ad escludere la genitrice dalla quotidianità dei figli e dalle scelte che li riguardano;
la difesa ha, quindi, affermato la contraddittorietà della motivazione, atteso che il Tribunale senza alcuna attenzione alle valutazioni operate in sede di CTU in ordine ai rapporti relazionali esistenti tra i bambini e i due genitori e alle differenti personalità genitoriali, come emerse in sede peritale (padre più rigido e poco propenso a mentalizzare le necessità dei figli, madre più flessibile e aperta ad includere la figura paterna nella vita dei bambini), ha affermato che i genitori sono totalmente intercambiabili, non privilegiando, così, il preminente interesse dei minori, che era quello di essere collocati presso la madre;
la difesa ha, quindi, eccepito che la sentenza di primo grado si attesta punitiva delle scelte della madre, ritenute repentine e non indotte da esigenze inevitabili e comunque resa in forza di un giudizio sommario. Con il terzo motivo di appello, la difesa ha censurato la regolamentazione delle tempistiche degli incontri tra madre e figli, che non hanno tenuto in considerazione che la madre, a differenza del padre, il quale ha sempre dichiarato la sua flessibilità lavorativa, svolgendo l'attività di insegnante, può partire nella sola giornata del venerdì, sicché i tempi di frequentazione si riducono, oltre ad essere particolarmente faticosi ed economicamente onerosi in ragione delle ore di viaggio (circa 6 a tratta) che la donna deve sostenere e delle distanze da percorrere, dovendosi recare dalla Germania a Tradate il venerdì a prendere i figli, portandoli poi presso la propria abitazione in Germania e riportandoli in Italia nella giornata di domenica;
al riguardo, la difesa ha affermato che qualora i minori fossero collocati in Germania presso la madre, la situazione sarebbe più bilanciata, in quanto il padre potrebbe raggiungere i figli in Germania il giovedì e i bambini, potendo saltare le lezioni del venerdì per due volte al mese, potrebbero rimanere con lui per un tempo più ampio;
al riguardo, la difesa ha chiesto, nella denegata ipotesi di conferma del collocamento dei minori presso il padre, una diversa declinazione degli incontri della madre con i figli, con previsione di un solo fine settimana al mese, dalla giornata del giovedì sino alla domenica sera, tutti i ponti e le
6 vacanze scolastiche, suddividendo in due periodi con il padre solo le festività natalizie e prevedendo che quelle pasquali siano trascorse per intero ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Con il quarto motivo di appello, la difesa ha contestato la decisione di primo grado in punto contributo al mantenimento economico dei figli ed ha chiesto che, in caso di collocamento dei minori presso la madre, il padre, che risulta avere disponibilità economiche maggiori di quelle dichiarate, avendo investito il suo patrimonio in quote societarie, sia onerato del mantenimento dei figli nella misura di complessivi 1.400,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
la difesa ha, inoltre, eccepito, in caso di conferma del collocamento dei minori presso il padre, l'eccessività del mantenimento disposto a carico della madre, dovendosi valutare le ulteriori spese di cui la donna è gravata, con particolare riguardo ai costi dei frequenti spostamenti in Italia per incontrare i figli, (ammontanti per la benzina, a 300,00 euro mensili, per la manutenzione e assicurazione del veicolo, a 100,00 euro mensili, per l' alloggio in Italia per sé e i minori, a 360,00 euro mensili, per il vitto per gli stessi, a 100, 00 euro mensili), alle spese per l'assicurazione sanitaria obbligatoria (pari a 423,28 euro mensili) ed al rimborso del debito contratto nei confronti della propria madre per l'acquisto della casa dove vive con il proprio compagno (pari a 1.065,50 euro mensili), come documentato dal DOC. 37 di primo grado.
3. Con istanza urgente del 18.10.2023, la difesa evidenziando un crescente Parte_4 disagio psicologico dei due minori e la realizzazione da parte del padre di comportamenti ostacolanti il rapporto tra madre e figli, (avendo l'uomo boicottato il regolare svolgimento degli incontri nei fine settimana di spettanza materna, acquistando biglietti per la partita di calcio, iscrivendo i figli ad attività sportive nelle giornate di giovedì/venerdì ed inducendo i minori a lamentarsi con la madre per la lunghezza del viaggio che devono affrontare con la stessa), ha chiesto alla Corte di disporre, inaudita altera parte, che la madre possa vedere i due bambini a partire dal giovedì per un fine settimana al mese e trascorrere con i figli l'imminente ponte di e dell essendo la stessa presente sul territorio italiano in ragione Persona_4 Per_5 dell'udienza di trattazione del procedimento, fissata alla data del 6.12.23.
4. Con provvedimento del 25.10.2023, la Corte, ritenuta la prossimità dell'udienza di trattazione della causa, ha rinviato ogni decisione all'udienza già fissata alla presenza delle parti.
5. Con comparsa di costituzione e risposta del 10.11.2023, ha Controparte_1 chiesto il rigetto dei motivi di appello e la conferma dell'impugnata sentenza. In particolare, la difesa di parte appellata, stigmatizzando il comportamento tenuto dalla madre, segnatamente alla fuga all'estero della stessa e al tentativo di sottrare i due minori dall'ambiente familiare nel quale sono nati e cresciuti, ha affermato la correttezza della decisione assunta dal Tribunale di Varese, che ha riconosciuto l'adeguatezza del contesto familiare paterno e l'impegno profuso dal padre per supportare i due minori nell' elaborazione dell'allontanamento materno e dei conseguenti vissuti abbandonici e per preservare ai loro occhi la figura materna. La difesa ha, inoltre, affermato che la madre ha dimostrato di non sapere anteporre l'interesse dei due figli alle proprie scelte di vita e di carriera, non rinunciando ad opportunità professionali come insegnante di scuola secondaria (che avrebbe ben potuto coltivare anche in Italia) e alla nuova relazione sentimentale intrapresa, determinandosi a chiudere il proprio matrimonio, tentando di sottrarre i figli al padre, così tradendo la sua fiducia, come chiaramente dimostrato dal ricorso dalla stessa azionato in data 12.8.2020, avanti il Tribunale civile di Heidenheim an der Brenz (DOCC.2, 2 bis, 7, 7 bis), per ottenere, all'insaputa del marito, l'affidamento esclusivo dei due figli e stabilire unilateralmente la loro residenza in Germania, ove la stessa ormai vive stabilmente dal 23.10.2020. La difesa ha, altresì, stigmatizzato il comportamento tenuto dalla madre, teso a sovvertire l'equilibrio raggiunto dai suoi figli, i quali, ormai da tre anni, vivono con il padre a Tradate, frequentano la scuola tedesca di Cadorago, hanno instaurato relazioni amicali con i loro compagni,
7 svolgono attività ludiche e sportive (corsi di basket e di arrampicata) ed incontrano regolarmente la madre tre fine settimana al mese, avendo, così, conseguito una stabilità di affetti e di consuetudini di vita, che non può essere piegata alle egoistiche esigenze materne. La difesa, ripercorrendo, poi, gli esiti dell' espletata CTU, che ha riportato come entrambi i genitori siano risultati adeguati nella cura dei figli e capaci di non screditare la figura dell'altro genitore, ha evidenziato che lo stesso consulente aveva concluso per la sussistenza dei presupposti di un collocamento paritetico dei minori presso entrambi i genitori, qualora gli stessi fossero stati residenti nello stesso paese;
al riguardo, la difesa ha affermato che il consulente, dopo avere suggerito un collocamento dei due minori presso la madre, ha tuttavia, contraddittoriamente affermato che il trasferimento dei minori in Germania avrebbe rappresentato un fattore di disorientamento e di destabilizzazione per i due bambini, comunque assumendo che ove fosse stato confermato il loro collocamento presso il padre in Italia, non sarebbe derivato alcun pregiudizio nei loro confronti. Quanto alle censure in fatto, mosse da parte appellante, la difesa ha affermato che i genitori hanno deciso di iscrivere i minori alla scuola svizzera di Cadorago per dare loro la possibilità di esercitare sia la lingua italiana che quella tedesca, scelta assunta dai genitori prima della loro separazione e che, in caso di trasferimento dei due bambini in Germania, non sarebbe più perseguibile, atteso che la scuola scelta dalla madre non offrirebbe più la possibilità del bilinguismo;
la difesa, affermando, poi, l'inesistenza dell'episodio di bullismo contestato dalla madre (cfr. All. 1 e 2) e l'irrilevanza del banale incidente occorso a mentre giocava in un acquapark sorvegliato da R_ adulti, comunque privo di conseguenze per il bambino, ha dedotto che il Tribunale ha omesso di considerare quanto emerso dalla valutazione peritale, dando, tuttavia, atto che i minori, non essendo più bambini piccoli, hanno radicato legami e consuetudini di vita che devono essere rispettati;
la difesa ha, quindi, affermato che anche il consulente dell'ufficio ha riportato, quale aspetto di criticità del trasferimento dei bambini presso il nucleo materno, la presenza del nuovo compagno della donna, il quale pur essendo una figura conosciuta dai minori, potrebbe intralciare la particolare esclusività di rapporto con la madre di cui e ecessitano;
la difesa ha, R_ Per_2 pertanto, affermato che le valutazioni operate in fatto dal Tribunale, resistono a tutte le censure dell'appellante, censure che, benché in più sedi reiterate, ( Tribunale e Corte d'Appello con reclamo ex 708 c.p.c.), sono sempre state respinte. Quanto alle censure in diritto, con riferimento al primo motivo di appello, la difesa ha eccepito che, contrariamente a quanto assunto da controparte, il Tribunale nel discostarsi della conclusioni del consulente tecnico, ha adeguatamente motivato la propria decisione, assumendo la veste di peritus peritorum, tenuto conto della sostanziale sovrapponibilità delle due figure genitoriali e della paritetica idoneità al collocamento dei figli e privilegiando la soluzione più tutelante per i due minori;
in particolare, la difesa ha affermato che il Tribunale, pur riconoscendo l'importante riferimento materno nella vita dei due bambini, ha, tuttavia, evidenziato il fatto che la genitrice, da più di tre anni, non lo è più stata ed ha valorizzato la positività del contesto paterno, giudicato all'altezza dei loro bisogni e funzionale alla loro crescita;
la difesa ha, inoltre, affermato la contraddittorietà delle conclusioni del consulente tecnico, il quale ha omesso di considerare che la madre ha compiuto una scelta unilaterale di trasferimento in Germania per perseguire un proprio progetto lavorativo, che avrebbe comunque potuto sviluppare anche in Italia e un nuovo progetto di vita sentimentale, manifestando una totale ed irremovibile chiusura rispetto all'ipotesi di un suo, anche futuro, rientro in Italia per restare accanto ai figli;
la difesa ha, quindi, affermato che il Tribunale, privilegiando la stabilità di vita dei due minori, ha considerato che l'Italia è sempre stato il paese nel quale i coniugi hanno fissato il centro dei loro interessi, dove i figli Parte_1 sono nati e cresciuti e dove la donna ha vissuto per ben 13 anni, che la madre non è stata costretta a trasferirsi in Germania, ma ha scelto di trasferirsi in modo arbitrario, privilegiando la sua nuova vita sentimentale e lavorativa, tentando di sottrarre i figli all'affetto del padre, così trascurando il diritto fondamentale alla bigenitorialità e che il padre, dal momento dell'allontanamento della moglie, ha modificato la sua vita in funzione dei figli.
8 Con riferimento al secondo ed al terzo motivo di appello, la difesa ha affermato la correttezza della statuizione del Tribunale di Varese in punto collocamento dei minori, in ragione del valutato pregiudizio ai loro danni, qualora collocati presso la madre, in ragione della distanza dalla figura paterna, figura che è stata riconosciuta portatrice, alla stregua di quella materna, di adeguate e soddisfacenti capacità genitoriali;
la difesa ha, quindi, affermato, con riferimento alle censure mosse alla regolamentazione delle tempistiche del diritto di visita tra madre e figli, segnatamente alle condizioni di stress psico fisico conseguenti ai lunghi viaggi che la donna deve affrontare, che la stessa in passato aveva affermato che la distanza esistente tra il proprio luogo di residenza Pt_2 in Germania e Tradate, non è così incredibile e che comunque tale condizione è frutto delle scelte di vita dell'appellante, la quale, non ha ancora individuato un luogo fisso nel territorio di Tradate dove trascorrere i fine settimana di sua spettanza con i figli, ostinandosi ad andare avanti e indietro dalla Germania all'Italia, esponendo, così i minori a trasferte faticose e stancanti;
al riguardo, la difesa ha affermato che , di recente, ha iniziato a mostrare segni di insofferenza rispetto alle R_ scelte logistiche materne, rifiutandosi di trascorrere con la madre il fine settimana del 29.9 /1.10; la difesa ha, quindi, evidenziato che la madre è apparsa indifferente agli impegni sportivi dei figli (iscritti a basket) che cadono durante i fine settimana di sua spettanza e chiedendo la conferma del calendario degli incontri stabilito dal Tribunale di Varese, ha affermato l'impraticabilità delle proposte materne circa la regolamentazione degli incontri con i minori, sia con riferimento a possibili assenze scolastiche, non potendo i bambini perdere giorni di scuola, sia con riferimento alla possibilità di riservare alla madre tutti i periodi di vacanza e i ponti, non coincidendo le festività italiane con quelle tedesche e necessitando i bambini di trascorrere anche con il padre periodi di vacanza qualificati;
quanto alle censure mosse al capo V della sentenza, la difesa ne ha chiesto il rigetto e la conseguente conferma delle statuizioni di natura economica ed ha, sul punto, affermato che la controparte non ha mai provato l'esistenza dei presunti maggiori guadagni dell'Ognissanti, il quale è un lavoratore dipendente, sicché, anche in sede di reclamo azionato dall'appellata ai sensi dell'art. 708 cpc, sono state confermate le statuizioni presidenziali che avevano fissato in 800,00 euro mensili il contributo materno al mantenimento dei due minori, tenendo conto dei frequenti viaggi della madre da e per la Germania;
la difesa ha, infine, affermato l'inverosimiglianza del prospetto dei costi proposto dall'appellante, apparendo lo stesso oltremodo esagerato.
6.Con memoria ex art. 473 bis.32 cpc del 24.11.2023, la difesa richiamando Parte_4 integralmente i propri motivi di gravame, ha contestato le prospettazioni difensive di controparte, volte ad attribuire alla madre intenti di sottrazione dei figli al padre, avendo la donna fatto rientro in Italia con i bambini in assenza di provvedimenti giudiziari, nonché ad affermare che l'allontanamento della donna dall'Italia si sarebbe realizzato per coltivare una nuova relazione sentimentale, ricostruzione del tutto fantasiosa, atteso che, all'epoca del trasferimento in Germania, la non aveva ancora conosciuto l'attuale compagno;
la difesa ha, quindi, contestato che il Pt_2 padre si sia dimostrato all'altezza dei bisogni dei figli e funzionale alla loro crescita, avendo l'uomo del tutto cancellato nei minori il ricordo della cultura e della provenienza materna, impedendo loro di stare con lei in modo sereno, non consentendo fine settimana più lunghi o l'utilizzo dei ponti scolastici, omettendo di comunicare alla madre eventi importanti della vita dei figli (incidente in piscina, nel corso del quale aveva rischiato di annegare, condotte di bullismo R_ verificatesi nei confronti di nel contesto scolastico), attuando forme di condizionamento R_ sotterranee e subdole per allontanare i bambini dalla madre (quali acquistare un cucciolo di cane, imponendo ai figli di tenere la circostanza segreta, iscrivendo i minori a corsi sportivi senza preventiva condivisione con la madre, persuadendo i figli che andare in Germania con la mamma durante i fine settimana è faticoso e stancante, consentendo che gli impegni sportivi dei minori si realizzino proprio nei week end di spettanza materna, predisponendo programmi alternativi nei giorni deputati alla madre), ponendo, così, i bambini in un costante conflitto di lealtà; al riguardo, la difesa ha affermato che il padre non cerca di andare incontro alla madre per l'interesse dei figli,
9 così confermando il quadro valutativo emerso in sede di CTU, che aveva evidenziato tratti di chiusura dell'uomo, definiti un limite concreto alla possibilità di accesso mentale ed emotivo ai vissuti dei figli legati alla figura materna, a fronte di una riconosciuta maggiore capacità della madre di mentalizzare i bisogni dei minori e di essere attenta alle loro esigenze, contemplate anche nel suo progetto di vita in Germania;
la difesa ha, quindi, affermato che, contrariamente a quanto dedotto da controparte, non vi è alcuna sovrapponibilità tra le due figure genitoriali, esistendo, come peraltro emerso nell'espletata CTU, una profonda differenza di capacità relazionali tra l'uno e l'altro genitore, non mostrando, inoltre, il padre alcuna attenzione alla necessità dei figli di mantenere un contatto e una relazione con la figura materna;
la difesa ha, quindi, insistito sulla non fungibilità della proposta di lavoro ricevuta dalla in Germania, sulla possibilità del padre, a Pt_2 differenza della madre, di gestire i propri tempi lavorativi ricorrendo allo smart working, con maggiore libertà di movimento e sulle effettive capacità economiche dell' sicuramente Parte_1 superiori a quelle emergenti dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, disponendo lo stesso anche di partecipazioni societarie.
7.Con memoria ex art. 473 bis.32 co. 2 cpc del 24.11.2023, la difesa ha contestato quanto Parte_1 affermato da controparte nella propria memoria, stigmatizzando il comportamento della la Pt_2 quale ha liberamente scelto di trasferirsi lavorativamente in Germania, ben potendo svolgere lo stesso lavoro in Italia, stravolgendo, così, le abitudini dei figli, i quali sono nati e cresciuti in Italia;
la difesa ha, quindi contestato che, contrariamente a quando affermato dalla madre, i bambini non hanno mai espresso il desiderio di trasferirsi in Germania, avendo, invece, espresso il bisogno, anche in sede di CTU, di mantenere i rapporti con entrambi i genitori e non avendo, neppure, la scuola, mai segnalato alcun disagio dei minori, i quali hanno, ormai, elaborato serenamente la separazione dei genitori;
la difesa, affermando che il padre è stato valutato come genitore adeguato, attento e capace, ha, inoltre, dedotto che egli non ha mai influenzato il loro agire nei confronti della madre, prova né è che, recentemente, solo , ha manifestato alla mamma di volere rimanere R_ in Italia per il fine settimana per potere giocare alla partita di basket, chiedendole, senza successo, di accompagnarlo all'evento sportivo;
la difesa, riportandosi al proprio atto di costituzione, ha, poi, affermato che il consulente ha rilevato anche nei confronti della madre, profili di criticità, avendo posto il padre di fronte ad una situazione di fatto decisa unilateralmente, non avendo mai accettato di negoziare il proprio trasferimento in Germania per stare vicina ai figli ed avendo avviato una convivenza, comportante la permanenza dei figli del compagno nella stessa casa, situazione che potrebbe non assicurare la particolare esclusività di presenza di cui ed necessitano;
la R_ Per_2 difesa, affermando, inoltre, la trasparenza della situazione reddituale dell' il quale ha Parte_1 prodotto le dichiarazioni dei redditi e le sue buste paga che offrono un quadro dettagliato della sua situazione economico-patrimoniale, ha, poi, dedotto, che anche il padre non ha flessibilità lavorativa, dovendo garantire la sua presenza sul posto di lavoro e non essendo lo smart working il suo regime ordinario di impiego;
la difesa, infine, si è opposta alle richieste formulate da controparte con la propria istanza urgente del 18.10.2023 ed ha sul punto dedotto che il padre non è d'accordo che i figli perdano giorni di scuola, che la madre può organizzarsi per individuare a Tradate una soluzione adeguata per trascorrere con i figli i fine settimana di sua spettanza e che, con riferimento all'imminente ponte di Sant'Ambrogio/Immacolata, (che nell'anno 2022 è stato di spettanza materna), l' ha già organizzato una vacanza in montagna sugli sci, che i Parte_1 bambini aspettano con entusiasmo, mentre la madre, dovendo lavorare, non essendo una festività tedesca, non potrebbe organizzare alcun tipo di attività ricreativa.
8. L'udienza del 6.12.2023 è stata celebrata alla presenza di tutte le parti costituite. La madre appellante, , ha riferito di incontrare i figli per Parte_5 due fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera, partendo verso le ore 13.00 dalla Germania, arrivando a Tradate verso le 18.00/ 19.00 e ripartendo immediatamente con i due minori per la Germania, accompagnata in tali trasferte dal proprio attuale compagno il quale si
10 alterna con lei alla guida;
al riguardo, ha riferito che il compagno ha due figli, rispettivamente di 12 e 14 anni, nati dal precedente matrimonio, i quali vivono con la propria madre e frequentano la loro casa per due fine settimana al mese e un giorno infrasettimanale e che i propri figli chiedono di incontrare, sicché sia durante i fine settimana di propria spettanza, che durante l'estate, vengono trascorsi periodi di vacanza insieme;
ha, inoltre, riferito di avere trascorso, per un certo periodo, i fine settimana di propria spettanza in Italia, pernottando con i figli presso un B&B nelle vicinanze di Tradate o affittando una piccola casa nei pressi di un bosco, ma di essersi, poi, determinata alle trasferte tra la Germania e l'Italia e viceversa, sia perché i due figli avevano espresso il desiderio di stare nella sua casa in Germania, sia in ragione della difficoltà di organizzarsi di volta in volta in un B&B e degli elevati costi economici delle trasferte;
ha, infine, affermato che a seguito della espletata CTU, i due bambini si aspettavano di essere collocati in Germania presso la madre e che dopo la decisione assunta dal Tribunale di Varese gli è crollato il mondo addosso, non apparendo sereni.
Il padre, , confermando le modalità di incontro dei due minori Controparte_1 con la madre riferite da parte appellante, ha dichiarato che non corrisponde al vero che i due bambini chiedano di andare in Germania, in realtà desiderando che la madre trascorra più tempo con loro a Tradate per partecipare di più alla loro quotidianità (andando a vedere le loro gare e partite); in particolare, l ha riferito che dopo la sentenza di primo grado, i due bambini Parte_1 non hanno manifestato alcun disagio, riconoscendo che era prevedibile che il Tribunale avesse deciso così, visto che la loro vita è a Tradate;
ha, inoltre, riferito di avere chiesto, in più occasioni, alla madre di rimanere in Italia durante i fine settimana di sua spettanza per andare a vedere la partita di basket di , ricevendo dalla stessa un netto rifiuto;
ha, poi, dichiarato che durante R_ gli ultimi due fine settimana materni, si è rifiutato di andare in Germania con la madre, sia R_ perché non voleva perdere la partita di basket, sia perché affaticato dalla prospettiva della lunga trasferta, precisando che, durante i fine settimana, i bambini hanno gli allenamenti sportivi nella giornata di sabato e, talvolta, le partite, nella giornata di domenica, dovendo, inoltre, fare i compiti e desiderando di frequentare gli amici (feste di compleanno, etc.); ha, altresì, espresso la propria disponibilità a fare sì che i due minori stiano a Tradate con la madre, anche durante i periodi di festività tedesche e pertanto nei momenti in cui la moglie è libera dal lavoro, anche se detti periodi dovessero coincidere con i tempi di permanenza dei bambini presso di sé; infine, quanto alla richiesta avanzata dalla controparte in relazione all'imminente festività di
[...]
ha riferito di avere già organizzato una vacanza in montagna con i due Persona_6 figli ed alcuni compagni di scuola, trattandosi di ponte che, secondo gli accordi intercorsi, era di sua spettanza e rappresentando la prima vacanza con loro dopo il periodo estivo. Entrambi i genitori, riportando assenza di comunicazione reciproca, hanno affermato che il percorso di mediazione familiare consigliato dalla CTU non è partito e che nessuno dei due si è attivato per il relativo avvio. All'esito, le parti si sono riportate ai propri atti di costituzione, chiedendone l'accoglimento. In via subordinata, la difesa appellante ha chiesto l'adozione di una diversa modulazione degli incontri tra madre e figli, con la possibilità di fare decorrere uno dei due fine settimana mensili di spettanza materna dalla giornata di giovedì, (evidenziando che la scuola svizzera dagli stessi frequentata dà la possibilità di chiedere durante l'anno 10 giorni di permesso) e di onerare il padre di accompagnare i due bambini a metà strada.
9. Con provvedimento provvisorio emesso in data 6.12.2023, la Corte, preso atto che le parti, nel corso dell'odierna udienza, hanno mantenuto ferme le rispettive domande, riportando opposte prospettazioni circa lo stato di benessere psico emotivo dei due minori e i loro desideri rispetto al collocamento, sicché - tenuto conto che gli approfondimenti peritali espletati nel corso del giudizio di primo grado, non hanno evidenziato una chiara e manifesta volontà dei due bambini al trasferimento in Germania, bensì il loro autentico legame ad entrambi i genitori, che temono di perdere ed una condizione di sofferenza per l'intervenuta separazione della coppia genitoriale, che ha tolto loro la possibilità della compresenza di padre e madre, anche in ragione dell' allontanamento della dall'anno 2020, dall'Italia ed avuto Controparte_2
11 riguardo al tempo intercorso dalle valutazioni peritali – occorre approfondire, nell'attualità, il grado di integrazione dei due minori nel contesto di vita familiare, scolastico ed amicale italiano, all'interno del quale sono cresciuti ed hanno da sempre vissuto, nonché l'eventuale pregiudizio, tenuto conto delle loro condizioni psico emotive e della natura della relazione con ciascun genitore, che potrebbe derivare dal loro trasferimento in Germania presso l'abitazione della madre, nella quale vive anche il nuovo compagno della donna e dove si recano periodicamente anche i due figli dello stesso , ha incaricato il Servizio sociale del Comune di residenza dei minori, individuato nel Comune di Tradate, anche in collaborazione con i Servizi specialistici del territorio, di approfondire le attuali condizioni psico emotive dei due bambini, i loro bisogni affettivi, la qualità della relazione con ciascuna figura genitoriale, il livello di integrazione all'interno del loro contesto di vita italiano, i loro vissuti rispetto al contesto materno tedesco e l'eventuale sussistenza di situazioni di pregiudizio in caso di trasferimento in Germania, verificando, inoltre, se la regolamentazione degli incontri in atto con la madre fosse adeguata al mantenimento della relazione con la stessa. La Corte ha, inoltre, confermato sia le statuizioni di natura economica, che quelle relative alla regolamentazione degli incontri tra madre e figli disposte dal provvedimento impugnato, introducendo una diversa modulazione degli incontri mensili, previsti per due fine settimana al mese, (come, peraltro, già, di fatto, introdotto dalla madre), di cui uno con decorrenza dalla giornata del giovedì e ciò in considerazione sia dell' indiscussa fatica dei minori, a causa delle lunghe trasferte mensili dall'Italia alla Germania, sia della possibilità, riconosciuta dalla scuola frequentata dai bambini, di fruire di permessi periodici, invitando, altresì, Parte_1
ad organizzare, durante i fine settimana di sua spettanza, oppure durante le proprie
[...] ferie lavorative, periodi di permanenza in Italia con i figli e sollecitando il padre, in una prospettiva di pacificazione delle relazioni interpersonali, di andare incontro alle fatiche espresse dalla moglie, prendendo in considerazione la possibilità di collaborare maggiormente, in occasione degli spostamenti dei bambini dall'Italia alla Germania. La Corte ha, infine, invitato i genitori ad avviare un percorso di mediazione familiare, anche a distanza, che li sostenga nel reperimento di modalità relazionali e comunicative maggiormente funzionali al benessere dei figli.
10. Con relazione di aggiornamento del 23.4.2024, il Servizio sociale di Tradate, riportando di avere avviato la fase di conoscenza del nucleo familiare mediante lo svolgimento di colloqui psicosociali con i genitori e di avere effettuato una visita domiciliare presso l'abitazione paterna ed un incontro di osservazione con i minori, ha chiesto una proroga di almeno 60 giorni per consentire l'espletamento del mandato ricevuto da questa Corte.
11. Con provvedimento del 30.4.2024, la Corte, in accoglimento della richiesta avanzata dal Servizio sociale, ha disposto il rinvio del procedimento alla data del 3.10.2024, provvedendo alla nomina del Curatore speciale dei minori.
12.Con memoria del 1.7.2024, si è costituito il Curatore speciale dei minori, avv. Controparte_3 che, riportando di avere avuto un colloquio con i genitori e di avere incontrato la psicologa del Servizio tutela minori di Tradate, ha riferito di avere appreso che la coppia ha avviato un percorso di mediazione genitoriale e che entrambi i genitori, riconoscendo l'utilità di tale intervento, sono apparsi trasparenti e collaboranti tra loro, mantenendo un clima positivo connotato da scambi reciproci, dimostrando, inoltre, di avere una linea educativa comune. Il Curatore, esprimendo, infine la preoccupazione in relazione alle modalità di visita tra i minori e la madre, in quanto comportanti faticose trasferte in Germania, nel corso delle quali i bambini partono nella giornata di giovedì per fare ritorno in Italia la domenica, dopo circa 5 ore di viaggio in macchina a tratta, ha chiesto di potere rassegnare le proprie conclusioni all'esito degli approfondimenti demandati al Servizio sociale territoriale.
12 13. Con relazione di aggiornamento del 30.9.2024, il Servizio Tutela Minori del distretto di Tradate, riportando gli esiti degli approfondimenti effettuati sui genitori e sui minori, ha evidenziato che :
- il padre, (assunto in qualità di direttore generale in un'azienda che sviluppa e produce macchinari nel settore alimentare), a seguito del definitivo trasferimento della moglie in Germania, ha dovuto riorganizzare la propria routine lavorativa, per dedicarsi alle necessità quotidiane dei figli, godendo, nell'attualità, di una discreta flessibilità lavorativa che gli permette di effettuare parte della giornata in smart working, avvalendosi, altresì, di una baby sitter;
l'uomo ha descritto la madre come un genitore amorevole, seppure talvolta non sufficientemente sollecito nel rapporto con i figli ed ha riportato le fatiche di nel recarsi per il fine settimana in Germania in ragione R_ degli spostamenti troppo lunghi in auto e la maggiore disponibilità di il quale è sempre Per_2 parso desideroso di raggiungere la mamma e sofferente al momento di fare rientro in Italia;
il padre ha, inoltre, riportato agli operatori che , nell'ultimo periodo, lo ricerca maggiormente, R_ apprezzando il suo coinvolgimento nelle proprie attività ed interessi;
- la madre, che attualmente vive a Herbrechtigen (Germania) dove lavora come professoressa di tedesco e di inglese in orario mattutino, ha riferito di avere avviato una convivenza dall'anno 2021 con il sig. , il quale, a sua volta, ha due figli dalla precedente unione che CP_4 trascorrono a casa del padre e dell' due fine settimana al mese, in giornate talvolta Parte_4 coincidenti con quelle di permanenza di ed la donna, che ha a sua volta decritto il R_ Per_2 marito come padre attento e presente, ha escluso di trascorrere i periodi di sua spettanza con i figli a Tradate per via degli elevati costi che tale possibilità comporta ed ha ricondotto i comportamenti oppositivi di riportati dal padre, alla delusione del bambino per la decisione R_ assunta dal Tribunale di Varese che non ha consentito il trasferimento in Germania;
- entrambi i minori hanno mostrato difficoltà nella trattazione dei temi inerenti le dinamiche e gli attuali assetti familiari, restituendo narrazioni scarne e ricorrendo a strategie di evitamento;
nell'osservazione della relazione genitori-figli, gli operatori hanno evidenziato una maggiore naturalezza delle interazioni tra la madre e i minori ed una posizione più defilata del padre;
- nei mesi di agosto e di settembre 2024, all'esito di due fine settimana di spettanza materna,
ha esplicitato con fermezza il proprio desiderio di trasferirsi in Germania, rifiutandosi, alla R_ fine del week end trascorso con la madre, di salire in auto per fare ritorno in Italia e pretendendo di essere immediatamente iscritto alla scuola vicino a casa della madre, situazione che ha reso necessaria, in un'occasione, la partenza del padre per la Germania per convincere il minore a rientrare a Tradate e nell'altra, l'effettuazione di lunghe video chiamate, avvenute anche alla presenza della mediatrice, all'esito delle quali ha accettato di ritornare dal padre;
a fronte di R_ ciò, il padre non ha escluso l'effettiva realizzazione del trasferimento dei figli in Germania, previa informazione dell rocedente e la valutazione dei relativi tempi e modalità; CP_5
- dal mese di maggio 2024, i genitori hanno positivamente iniziato un percorso di mediazione familiare, effettuando incontri in presenza e on line, intervento che ha favorito il ripristino della comunicazione della coppia genitoriale, la costruzione di un rapporto di fiducia e di scambi orientati al benessere dei figli ed il superamento del ruolo di contesa dei figli nella prospettiva di una nuova realtà familiare. Conclusivamente, il Servizio, riportando che i due minori presentano competenze psico affettive in linea con la loro fase evolutiva, ha evidenziato in entrambi la presenza di una condizione di coartazione emotiva conseguente ai vissuti familiari ed al timore di ferire o deludere l'uno o l'altro genitore, situazione che se cristallizzata, rischia di produrre pregiudizievoli scissioni interiori. Il Servizio ha, inoltre, riportato che entrambi i genitori intrattengono con i figli un legame positivo e solido, favorendo la costruzione di ambienti familiari sani e protettivi, il padre offrendo ai minori routine familiari incentrate sulle loro necessità ed offrendo loro esperienze arricchenti, stimolanti e piacevoli e la madre, apparendo più in grado a stabilire una connessione emotiva con ciascuno, favorendo la dimensione dell'ascolto empatico e del dialogo ed assolvendo una funzione etero regolatrice.
13 Il Servizio ha, quindi, affermato che la permanenza dei minori presso la madre risulta essere l'assetto maggiormente rispondente alle loro esigenze di crescita, in assenza di condizioni di pregiudizio, consentendo ad entrambi di godere della prossimità del caregiver primario e di individuare una regolamentazione più agevole che tuteli la continuità del legame con il padre, il quale ha dichiarato che, in caso di trasferimento dei figli in Germania, egli sarebbe disposto a raggiungerli in occasione dei tempi di propria spettanza, evitando, così, ulteriori viaggi ricorrenti con l'Italia, con previsione di periodi di vacanza scolastiche ed estive più prolungati presso il padre. Il Servizio ha, infine, riportato l'opportunità, per i genitori di beneficiare di un percorso di supporto alla genitorialità, al fine di rafforzare il piano della coordinazione genitoriale e per i minori, di attivare un sostegno psicologico, che li supporti in questa delicata fase della vita familiare.
14. L'udienza del 3.10.2024 è stata tenuta alla presenza delle parti, dei rispettivi difensori e del Curatore speciale. In particolare, il padre si è dichiarato disposto a rinunciare ai ¾ del mantenimento materno e ai periodi di vacanza di propria spettanza per consentire alla madre di permanere in Italia per un periodo di 6 mesi. La madre ha, a sua volta, riferito che la proposta paterna non è compatibile con il proprio assetto lavorativo, privo di flessibilità e non appaga il desiderio espresso dai minori di trascorrere più tempo nel quotidiano con lei ed ha evidenziato che il collocamento dei bambini in Germania consentirebbe loro di frequentare con modalità ampie il padre, stante la maggiore flessibilità delle scuole tedesche in tema di vacanze, che permetterebbe all'Ognissanti di trascorre fine settima lunghi con i figli. Al riguardo, la madre ha dichiarato di essere disponibile a riconoscere al padre più week end al mese. Tramontata la possibilità di una soluzione transattiva, la Corte ha riservato la decisione, disponendo con separato provvedimento l'ascolto dei minori e rinviando per le conclusioni all'udienza del 12.12.2024, da tenersi con modalità scritta.
15. In data 31.10.2024, si è proceduto all'ascolto dei minori alla presenza del dott. Persona_7 psicologo e psicoterapeuta, facente parte della componente onoraria di questa Corte. apparso maggiormente libero nella esternazione dei propri desideri, ha descritto Per_2 positivamente entrambi i contesti genitoriali, dei quali il bambino è apparso soddisfatto ( frequentazioni amicali, attività sportive e gite con il padre in Italia, visite alla nonna materna, attività ricreative e sportive con la madre in Germania), esprimendo, tuttavia, un forte desiderio di stare più tempo con la mamma ed identificando il luogo dove vivere la propria quotidianità con la genitrice in Germania, luogo rispetto al quale il minore è apparso sapersi immaginare, prospettando la sua iscrizione scolastica e quella del fratello in istituti situati vicino alla casa della mamma R_ e da loro conosciuti e la frequentazione di una squadra di basket del posto. A fronte di ciò, il minore ha, altresì, riportato la grande difficoltà di esprimere i propri desideri al padre temendo di ferirlo (cfr. io al papà non lo dico perché non ce la faccio perché ho paura che ci rimanga male).
, risultato più coartato emotivamente ed in difficoltà ad esprimere i propri sentimenti, alla R_ domanda di cosa cambiare della propria vita, ha affermato di volere vedere di più la mamma, tuttavia riportando il dispiacere rispetto alle possibili ricadute nelle frequentazioni del padre, ove collocato stabilmente in Germania. Il minore, mantenendosi perfettamente bilanciato rispetto alla manifestazione di un proprio chiaro orientamento ed affermando che non c'è niente che vorrebbe chiedere al giudice, ha tuttavia immediatamente dichiarato che la cosa che vorrei cambiare della mia vita è vedere di più la mamma. Il minore, dichiarando, inoltre, che in caso di trasferimento in Germania sarebbe dispiaciuto di vedere meno il papà, di perdere gli amici e di non andare più allo stadio con il genitore, ha tuttavia
14 affermato la propria facilità nel fare nuove amicizie, come avvenuto in Germania, durante le trasferte presso la madre. Entrambi i minori, riportando, inoltre, la presenza del convivente della durante le Parte_1 trasferte in Germania, persona comunque descritta in termini positivi e rispetto alla quale hanno riportato consuetudini di vita, hanno, tuttavia, espresso il desiderio di avere un rapporto con la mamma maggiormente esclusivo, dichiarando quando siamo soli con la mamma siamo più liberi (cfr. dichiarazioni , verbale ascolto 31.10.2024). R_
16. Con note conclusive del 20.11.2024, la difesa di parte appellante, richiamando gli esiti della CTU di primo grado, dell'indagine del Servizio sociale di Tradate disposta da questa Corte e dell'ascolto dei due minori, ha chiesto l'accoglimento delle proprie conclusioni, anche di natura economica, ritenendo non più procrastinabile il trasferimento dei due bambini in Germania presso la madre, anche alla luce dei recenti report della scuola frequentata (che, quanto a , hanno evidenziato R_ che il bambino risulta apatico e poco interessato a quanto gli succede intorno ed al contesto scolastico) e del rischio che il protrarsi della situazione possa dividere i fratelli. Con note conclusive del 20.11.2024, la difesa di parte appellata, si è riportata ai propri atti difensivi, chiedendo il rigetto delle domande avversarie ed evidenziando che quanto riportato dal Servizio sociale circa la disponibilità del padre di recarsi in Germania nei periodi di tempo di propria spettanza in caso di trasferimento dei figli presso la madre, non corrisponde al vero. La difesa, affermando, inoltre, che la madre non rappresenta il caregiver primario, come riportato dal Servizio, ruolo di fatto ormai rivestito dal padre, ha evidenziato che l'ascolto dei minori ha chiarito il loro attaccamento alle abitudini di vita a Tradate, il desiderio che la madre partecipi di più a detta quotidianità e il desiderio di non perdere il padre, sicché l'unica alternativa percorribile è quella di una maggiore e costante presenza della madre in Italia. Con memoria conclusiva del 20.11.2024, il Curatore speciale dei minori, riportando la stanchezza di e di onseguente all'attuale regime di collocamento e di visite, nonché il desiderio R_ Per_2 di trascorrere più tempo possibile con la madre in Germania, senza, tuttavia, rinunciare a coltivare un rapporto significativo con il padre, ha condiviso le conclusioni del Servizio sociale, affermando che il migliore assetto per i due bambini nell'attualità è quello di essere collocati con la madre in Germania, sia perché tale soluzione appare conforme ai desiderata dei due bambini, sia perché maggiormente funzionale ad assetti logistici più sostenibili per i medesimi, alla luce della maggiore flessibilità lavorativa e della conseguente superiore possibilità di mobilità del padre, ( il quale può fruire di smart working), nonché dei calendari scolastici delle scuole tedesche, che prevedono maggiori periodi di vacanze infrannuali di quelli italiani. Il Curatore ha, quindi, affermato che le proprie conclusioni sono conformi anche alle conclusioni della CTU espletata nel giudizio di primo grado, che, nel prospettare il trasferimento dei minori in Germania, ha valorizzato le buone competenze genitoriali materne, le capacità della di Parte_4 garantire l'accesso dei due bambini al padre, la possibilità del padre di organizzarsi negli spostamenti verso la Germania e la conformità di tale possibilità al desiderio dei minori, come emerso anche nel corso degli approfondimenti peritali. Il Curatore ha, quindi prospettato, un progetto di trasferimento in Germania che preveda un percorso graduale, comportante un'autorizzazione provvisoria allo spostamento di ed R_ Per_2 presso la madre, anche al fine di perfezionare l'iscrizione dei due bambini presso la scuola tedesca, con il mantenimento della pendenza del procedimento avanti questa Corte ed il monitoraggio da parte del Servizio sociale di Tradate, mediante incontri con i minori e i genitori da svolgersi anche da remoto, nella prospettiva di verificare la positiva integrazione dei minori in Germania e nel contesto materno, la piena possibilità di accesso al padre e la continuità del rapporto padre/figli. Il Curatore, rimettendosi alle determinazioni della Corte in ordine al contributo paterno al mantenimento dei figli, ha, quindi, prospettato che il padre possa trascorre con i minori due/tre fine settimana in Germania, dal giovedì/venerdì pomeriggio, fino alla domenica sera, oltre tutte le festività infrannuali previste dalla scuola tedesca, da trascorrere in Italia, nonché la metà delle
15 vacanze natalizie ed estive, da trascorrere in Italia o in altro luogo preventivamente concordato tra i genitori. In via subordinata, il Curatore ha chiesto il mantenimento dell'attuale assetto con la previsione, al fine di scongiurare trasferte stancanti, che almeno un fine settimana al mese sia trascorso dalla madre con i minori in Italia, con contestuale riduzione di ¾ del contributo materno al mantenimento dei figli, al fine di consentirle di reperire un'abitazione in locazione in Italia. Il Curatore ha, infine, chiesto la prosecuzione del percorso di mediazione già intrapreso dai genitori e l'avvio a favore di di un percorso di psicoterapia. R_
17. Con provvedimento del 28.11.2024, la Corte ha nominato in qualità di ausiliario del Collegio il dott. ed ha scartolarizzato l'udienza del 12.12.2024. Persona_7
18. Con il deposito di ulteriori note a verbale dell'11.12.2024, la difesa di Controparte_1 contestando integralmente le note conclusive della controparte e del Curatore speciale, ha affermato che il padre è un lavoratore dipendente, che, pur svolgendo funzioni manageriali, non ha la possibilità di lavorare da remoto per più giorni consecutivi, godendo esclusivamente di una flessibilità oraria giornaliera;
la difesa ha, inoltre, affermato che non corrisponde al vero che gli insegnanti di hanno segnalato aspetti di apatia e di disinteresse del minore rispetto alla vita R_ scolastica, avendo semplicemente riportato un basso livello di concentrazione durante le lezioni;
la difesa ha, quindi, affermato che non corrisponde al vero che i minori abbiano riportato il desiderio di trascorre più tempo in Germania con la madre, non avendo mai espresso il desiderio di trasferimento in Germania;
la difesa ha, quindi contestato che la soluzione di trasferimento temporaneo prospettata dal Curatore è in contrasto con l'interesse dei minori di mantenere le loro abitudini di vita in Italia, determinando uno sradicamento “di prova” che potrebbe risultare destabilizzante per il loro benessere;
a tale riguardo, la difesa ha affermato che il trasferimento dei minori in Germania non tiene, inoltre, conto dello Jugendamt tedesco, oggetto di critiche in ambito europeo e del sistema di diritto di famiglia tedesco, che, in ragione di presunti andamenti discriminatori nei confronti di genitori non tedeschi, renderebbero irreversibile l'eventuale trasferimento di e di n Germania. R_ Per_2
19. L'udienza del 12.12. 2024 è stata tenuta alla presenza di tutte le parti costituite e dell'ausiliario, dott. nominato dalla Corte. Persona_7
Entrambi i genitori, richiesti di esprimere le loro impressioni/pensieri in relazione a quanto dichiarato dai figli durante il loro ascolto, hanno mantenuto le rispettive posizioni, evidenziando, la madre, il desiderio dei bambini di vivere in Germania con lei ed affermando, il padre, l'assenza di tale volontà, avendo entrambi espresso solo il desiderio di stare di più con la mamma. I genitori, inoltre, riconoscendo la situazione di grave difficoltà nella quale si trovano i figli, comunque foriera, al di là della decisione di questa Corte, di possibili rischi evolutivi, si sono dichiarati, quanto alla madre, d'accordo con la soluzione del Curatore di prevedere un periodo di monitoraggio rispetto al trasferimento dei minori in Germania e quanto al padre, contrario a tale possibilità. All'esito la Corte, sentiti il PG, che ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni del Curatore e le difese dei minori e dei genitori, che si sono riportate ai propri atti di costituzione, chiedendone l'accoglimento, ha trattenuto la causa in decisione.
20. Ritiene la Corte che i motivi di appello siano fondati nei termini di seguito riportati. All'esito della lunga istruttoria avviata nel presente grado di giudizio, resasi necessaria in ragione delle contrapposte prospettazioni offerte dalle parti in relazione alle condizioni di benessere dei due minori, si ritengono doverose una serie di premesse dalle quali è imprescindibile partire. Deve, innanzi tutto, prendersi atto del fatto che la coppia genitoriale, non solo si è definitivamente separata, ma ha altresì radicato il centro dei propri interessi di vita in due diversi paesi europei,
16 segnatamente all'Italia e alla Germania, con conseguente inevitabile impossibilità di concentrare in via prevalente in un unico luogo l'esercizio delle rispettive funzioni genitoriali, la regolamentazione degli incontri con i figli e comunque ogni ulteriore prerogativa connessa alla gestione della prole. A tale proposito, appaiono ultronee le censure mosse dalla difesa appellata rispetto alla decisione materna di ritornare nel proprio paese di origine, così determinando una situazione di difficoltà ai danni dei figli minori, osservandosi in proposito che, a fronte di un iniziale arbitrario e verosimilmente poco ponderato movimento materno di accettare un lavoro in Germania e di lasciare i figli minori in Italia con il padre nella prospettiva di ottenere successivamente il loro affidamento e collocamento, va, tuttavia, riconosciuto il diritto della donna, a seguito dell'intervenuta fine del rapporto sentimentale con l' di fare ritorno nel proprio paese Parte_1 di origine, dove è nata ed è crescita, nel quale ancora vivono i propri parenti ed al quale sente di appartenere. Va, sullo specifico aspetto, ricordato che nella consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio di primo grado, il consulente aveva affermato che il progetto di trasferimento della madre era ispirato ad un criterio di stabilità lavorativa ed abitativa (disponendo la donna di un contratto di lavoro a tempo determinato e di un'abitazione di proprietà) e di ripresa dei propri legami familiari, ed aveva evidenziato che gli aspetti migliorativi del progetto, non riguardavano solo la madre, ma anche i figli, le cui esigenze erano state contemplate dalla stessa, avendo la Parte_4 reperito una nuova abitazione con adeguati spazi per loro ed individuato scuole vicino a casa, avendo contemplato la possibilità di attività sportive e disponendo di un'attività lavorativa compatibile con la gestione dei due minori, con impegno circoscritto alle sole ore del mattino. A tale proposito, va, inoltre, ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che i genitori separati che hanno effettuato scelte insindacabili rispetto al luogo di residenza non perdono, per il solo fatto che intendono trasferire la propria residenza lontano da quella dell'altro coniuge, l'idoneità ad essere collocatari dei figli minori (cfr. Cassaz. Civ. sentenza n.9633/2015). Preso, pertanto, atto della non negoziabilità dei progetti di vita di ciascun genitore, come detto ormai stabilmente radicati in luoghi tra loro distanti, va chiarito che qualsiasi decisione questa Corte adotterà circa il collocamento dei due minori, comporterà un'inevitabile compressione del diritto alla bigenitorialità e non consentirà ai due bambini di potere fruire con modalità il più possibile stabili e continuative della presenza di entrambi i genitori, atteso che il collocamento prevalente presso un genitore, comporterà la conclamata distanza dall'altro, distanza che, nel caso in esame, si attesta significativa e non facilmente ovviabile. Va ulteriormente evidenziato, come il presente procedimento abbia chiaramente fatto emergere sia le buone competenze genitoriali di entrambi i genitori, sia gli autentici e significativi sentimenti di affetto che li legano ai figli, caratteristiche che sono state rilevate nel corso dell'espletata CTU di primo grado e confermate degli approfondimenti effettuati dal Servizio sociale di Tradate, nell'ambito del presente procedimento. Al riguardo, si ricorda che in sede di CTU il consulente aveva rilevato che entrambi i genitori apparivano sufficientemente capaci di corrispondere ai bisogni dei figli, pur presentando ciascuno i propri punti di forza e di debolezza, (la madre più empatica ed aperta al dialogo, il padre più razionale e rigido), arrivando a prospettare, in assenza di una distanza logistica, la possibilità di un collocamento paritetico dei bambini. Il consulente aveva, infatti, affermato che entrambi i genitori dimostravano di avere valide capacità di cura nei confronti dei figli in relazione alla loro sicurezza e al soddisfacimento dei bisogni primari, pur a fronte di stili genitoriali molto diversi tra loro, essendo il padre risultato particolarmente concentrato su aspetti quali l'organizzazione, la funzionalità, l'autonomia dei figli senza dimenticare di proporre esperienze commisurate alla loro età, mentre la madre era risultata più orientata a stabilire una relazione empatica e dialogica con i figli, (cfr. CTU primo grado pag. 38). Parimenti, gli approfondimenti delegati da questa Corte al Servizio sociale di Tradate, hanno confermato l'adeguatezza genitoriale, in particolare riportando che entrambi i genitori hanno dato atto di notevoli competenze di accudimento e di cura dei figli in relazione ai loro differenti bisogni
17 evolutivi individuali, nonché la presenza di stili genitoriali differenti che contribuiscono alla strutturazione di diversi climi relazionali nel rapporto con i figli.., essendo per il padre centrale la definizione di routine familiari incentrate sulle attività di crescita dei bambini, garantendo loro opportunità stimolanti e piacevoli e risultando la madre più abile a stabilire una connessione emotiva con i figli, favorendo la dimensione dell'ascolto empatico e del dialogo ed assolvendo una funzione etero regolatrice (cfr. relazione di aggiornamento Servizio Tutela Minori di Tradate del 10.9.2024). Entrambi i genitori, sono, poi, apparsi capaci di consentire l'accesso dei bambini all'altro genitore, favorendo la costruzione di ambienti familiari sani e protettivi ai quali i minori sono apparsi ben adattati. Vanno, infine, ma non in ultimo, evidenziati l'importante desiderio espresso da ed R_ Per_2 anche nel corso del loro ascolto, di vicinanza e di continuità di relazione nei confronti di entrambi i genitori e l'evidente timore di esprimere una preferenza sul proprio collocamento in via prevalente, espressivo del convincimento che tale possibilità possa comportare la perdita dell'uno o dell'altro genitore. Sono, pertanto, indiscutibili gli aspetti di particolare delicatezza e di complessità che la presente vicenda presenta, essendo evidente che qualsiasi decisione verrà assunta da questa Corte, non potrà assicurare il pieno soddisfacimento delle istanze e dei bisogni espressi dai due minori. Fatte tali doverose premesse e venendo al merito dei motivi di appello della difesa Parte_4
aventi ad oggetto la riforma della sentenza di primo grado in punto collocamento di
[...] R_ ed va rilevato che sia in sede di CTU, che all'esito degli approfondimenti in ultimo delegati Per_2 da questa Corte al Servizio sociale di Tradate, volti a verificare le attuali condizioni psico emotive dei due minori, è stato affermato che la progettualità maggiormente corrispondente al loro superiore interesse è rappresentata dal ricongiungimento alla madre, con il conseguente trasferimento in Germania. Tale progettualità, anche ad avviso della Corte, appare essere quella maggiormente tutelante e corrispondente agli attuali bisogni affettivi ed evolutivi dei due bambini, oltre a rappresentare, quanto agli assetti logistici, una soluzione più sostenibile. In particolare, va rilevato che gli aspetti posti alla base delle conclusioni cui era pervenuta la CTU di primo grado rispetto al trasferimento dei minori in Germania, (adeguatezza accuditiva materna, capacità di assicurare l'accesso dei minori alla figura paterna, maggiore elasticità dei calendari scolastici tedeschi, possibilità del padre di organizzarsi lavorativamente negli spostamenti verso la Germania), sono stati confermati anche nel corso del presente grado di giudizio. Deve, innanzi tutto, rilevarsi che, come emerso dall'espletata CTU, la madre, fin dalla nascita dei due bambini e fino al suo trasferimento in Germania, avvenuto nell'anno 2020, è stata la figura di riferimento principale, che li ha gestiti in maniera prevalente, prendendosi cura di loro, rispondendo adeguatamente ai loro bisogni educativi e favorendo il loro sviluppo armonico, sicché l'assenza di un rapporto quotidiano con la genitrice è stata per i due minori fonte di grande disagio e di fatica. Al riguardo, va riconosciuto che il padre, a seguito dell'allontanamento della madre dall'Italia, ha saputo occuparsi adeguatamente dei figli, modificando le proprie abitudini di vita e di lavoro per assicurare ai due bambini la propria presenza e garantire loro accudimenti centrati sui bisogni emotivi e di crescita di ciascuno. Tuttavia, va osservato, (e in tal senso l'ascolto dei minori effettuato da questa Corte in data 31.10.2024 è stato dirimente), che la figura materna, benché negli ultimi anni sia stata incontrata meno frequentemente di quella paterna, ha continuato a rappresentare, proprio in virtù del pregresso qualificato e consolidato legame, la figura di accudimento primaria, rispetto alla quale entrambi i minori, benché con modalità diverse, (più libero di esprimersi più coartato e Per_2 preoccupato di dispiacere il padre, ) hanno, nel corso del loro ascolto, espresso forti vissuti R_ di mancanza e manifestato desideri di vicinanza nel quotidiano. Non vi è dubbio, pertanto, che negli ultimi anni della vita di questi due bambini, ancora relativamente piccoli, sia mancato un pezzo affettivo estremamente importante, segnatamente alla
18 presenza del materno, che, nell'attualità, entrambi reclamano, (al riguardano appaiono significativi i recenti rifiuti di di fare ritorno in Italia dopo i week end trascorsi in Germania R_ con la madre, nonché quanto riferito dal minore all'inizio dell'anno scolastico agli insegnanti e ai compagni di classe rispetto al suo imminente trasferimento in Germania, cfr. verbale di colloquio con i genitori del 6.9.2024, in atti), ancorché con modalità coartate e depotenziate dal timore di potere dispiacere e ferire il padre. Ed è proprio tale ulteriore aspetto, chiaramente emerso nel corso dell'ascolto, con riferimento all'evidente conflitto di lealtà che non consente ad entrambi i minori di esprimere liberamente e con serenità i propri pensieri e desideri, che porta la Corte a ritenere maggiormente protettivo per i medesimi il loro ricongiungimento nel quotidiano alla madre, figura che, in ragione delle proprie capacità di ascolto empatico e di propensione al dialogo, come pacificamente emerse nel corso di tutte le valutazioni effettuate nella pendenza del procedimento, può consentire loro di uscire da schemi difensivi di coartazione e di evitamento, forieri di pregiudizievoli scissioni interiori, con conseguente possibilità di sana emersione di pensieri ed emozioni. Va, sullo specifico aspetto, rilevato che le osservazioni della relazione genitori figli, effettuata sia in sede di CTU, che nell'ambito dei recenti approfondimenti delegati al Servizio sociale di Tradate, hanno evidenziato che la madre rappresenta un importante spazio di espressione per i due bambini, apparsi in tutti gli altri contesti coartati, nel quale portare i propri pensieri, dubbi, preoccupazioni, a differenza del padre, il quale è risultato più defilato nell'interazione, razionale, normativo e a tratti rigido. Deve, altresì, essere ricordato che, all'esito degli approfondimenti effettuati dal consulente nominato dal Tribunale di Varese, era emersa, quanto al nucleo familiare paterno, una tendenza a non interagire efficacemente con i vissuti emotivi dei minori, sia con riferimento al padre, risultato chiuso e poco incline a movimenti di apertura verso la moglie, sia alla zia paterna,
, la quale in sede di valutazione peritale, aveva affermato di non nominare Persona_8 mai, per sua scelta, la madre in presenza dei due nipoti, approccio ritenuto dal consulente pregiudizievole, poiché non consentendo ai bambini di presentificare la figura materna a fronte del loro bisogno di esprimere i propri sentimenti e vissuti rispetto alla sua assenza, ha favorito lo sviluppo di un conflitto di lealtà nei confronti del padre. Quanto, poi, all'interesse oggettivo dei due minori al trasferimento in Germania, ritiene la Corte che debbano essere superate le argomentazioni della difesa di volte a Controparte_1 prospettare un pregiudizievole sradicamento di e di dal loro contesto di vita, Per_2 R_ rilevandosi, quanto alla continuità didattica, che i minori frequentano in Italia una scuola bilingue, nella quale è contemplato lo studio della lingua tedesca, sicché la loro eventuale iscrizione ad una scuola in Germania, gli consentirà di proseguire senza eccessive difficoltà nel percorso di studi già avviato in Italia e, quanto alla possibile perdita del contesto amicale italiano, si osserva che i due bambini si trovano ancora in un'età nella quale le istanze di continuità e di radicamento, in particolare nelle relazioni extra familiari, non assumono particolare importanza, essendovi ancora estrema facilità ed apertura verso nuovi investimenti affettivi. Al riguardo, va osservato che tale aspetto non è stato per nulla contemplato da il quale nel Per_2 corso del suo ascolto ha riportato di immaginarsi nel contesto scolastico tedesco, non evidenziando particolari preoccupazioni né per la separazione dai compagni di classe, né per l'interruzione dei corsi sportivi frequentati a Tradate, mentre è stato più attenzionato da , il quale riportando R_ il dispiacere di non potere più andare alle partite e di non vedere più i propri amici, ha tuttavia, affermato di fare facilmente amicizie, facendo, così, indirettamente intendere l'assenza di particolari problematicità rispetto alla possibilità di nuovi investimenti affettivi ed amicali nel contesto materno. Quanto, infine, ma non in ultimo, al mantenimento della relazione affettiva con il padre, si osserva che, come evidenziato dal Curatore speciale, dispone di una maggiore Controparte_1 flessibilità lavorativa rispetto alla madre, potendo fruire di periodi di smart working che gli consentono una maggiore libertà di movimento e di spostamenti.
19 In relazione a tale aspetto, pur rilevandosi che la difesa del padre ha affermato che non corrisponde al vero che il proprio assistito possa fruire di smart working con modalità ampie, essendo tale possibilità limitata ad alcune fasce orarie della giornata, si osserva che verosimilmente l' ricoprendo un ruolo dirigenziale che gli ha consentito, già in passato, di rimodulare i Parte_1 propri tempi lavorativi sulle esigenze di cura e di accudimento dei figli minori, abbia maggiori margini di contrattazione con la propria azienda per ottenere spazi e modalità lavorative più rispondenti alle esigenze di frequentazione dei figli di quanti ne abbia la madre, in ragione della propria attività di dipendente statale. Alla luce di tali considerazioni, ritiene la Corte che, predisponendo una calendarizzazione di incontri che preveda ricongiungimenti frequenti tra padre e figli (durante più fine settimana al mese, stante la dichiarata disponibilità della madre all'udienza del 3.10.2024 e durante tutti i ponti scolastici), può essere assicurata una adeguata continuità relazionale ed affettiva tra i minori ed il genitore non più stabilmente convivente. Va, inoltre, sullo specifico aspetto osservato che è pacificamente emerso nel corso del giudizio, che le scuole tedesche hanno una maggiore flessibilità rispetto a quelle italiane, con riferimento alla fruizione e alla distribuzione nel corso dell'anno dei periodi di vacanza, sicché i minori potrebbero recarsi in Italia dal padre per periodi più prolungati, evitando, così, di essere esposti alle faticose trasferte in passato già sperimentate in occasione dei periodi di permanenza presso la madre e dagli stessi mal sopportate. Occorre, pertanto, individuare una regolamentazione dei rapporti tra padre e figli che consenta il mantenimento della relazione, in particolare prevedendo che il padre possa tenere con sé i due minori per due/tre fine settimana al mese, preferibilmente in Germania, dal giovedì/venerdì pomeriggio, fino alla domenica sera, oltre a tutte le festività infrannuali previste dalla scuola tedesca, preferibilmente in Italia. Durante le vacanze estive e natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per la metà del periodo di sospensione scolastico, con facoltà di trascorrerle in Italia o in altro luogo preventivamente concordato con la madre. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene la Corte che il collocamento dei minori presso la madre consentirebbe loro di frequentare il padre con tempistiche maggiormente prolungate e con modalità più rispettose delle loro fatiche, assicurando, così, una regolamentazione degli incontri più fluida e continuativa, capace di assorbire il senso di mancanza del genitore non stabilmente convivente e di favorire la strutturazione di vissuti di compresenza di entrambe le figure genitoriali e non di perdita. Sullo specifico aspetto, come già richiamato nella presente sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che di fronte alle scelte insindacabili compiute sul luogo di residenza dai genitori separati, i quali non perdono, per il solo fatto che intendono trasferire la propria residenza lontano da quella dell'altro coniuge, l'idoneità ad essere collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al superiore interesse della prole il collocamento presso l'uno o presso l'altro genitore, per quanto ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (cfr. Cassaz. Civ. sentenza n.9633/2015). Al riguardo, si osserva che la decisione in questa sede assunta dalla Corte - consentendo ai minori di ricongiungersi stabilmente alla madre e di sperimentare una continuità con il materno per troppo tempo mancata e fortemente desiderata da entrambi i bambini e comunque rappresentando la migliore opportunità per mantenere una relazione più frequente e meno faticosa con il genitore non collocatario - soddisfa gli otto criteri orientativi individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (cfr. Tribunale di Milano, sez. IX civile, ordinanza 12.8.2014, est. Olindo Canali), in tema di delocalizzazione del minore, come già ripercorsi in sede di CTU di primo grado. Quanto all' analisi delle motivazioni del trasferimento del genitore prevalentemente collocatario che deve avere sostanziali ragioni per trasferirsi altrove, non determinate solamente da più remunerative chaces lavorative ovvero da un mero cambio di ambiente sociale che offre una più generale sicurezza rispetto a quella offerta dall'ambiente in cui ha convissuto con la prole fino al momento della richiesta, il giudizio ha
20 confermato che i motivi del trasferimento della madre attengono a istanze personali e lavorative ormai decisive, come, peraltro, già affermato dal consulente tecnico, che aveva evidenziato che il progetto di trasferimento della madre non è egoistico, ma è migliorativo in termini logistici ed emotivi, consentendole di ritornare nel suo paese di origine, dove è nata e cresciuta, dove vivono i propri parenti e dove la donna ha costruito un nuovo progetto di vita che contempla anche le esigenze dei figli. Inoltre, si osserva che la , nell'attualità, lavora presso una Parte_4 scuola, dove insegna, dal lunedì al venerdì e non ha la possibilità, né di lasciare la Germania, se non nel fine settimana, né di reperire in Italia un'occupazione equivalente. Quanto all'esame dei tempi e delle modalità di visita e frequentazione tra il figlio ed il genitore non prevalentemente collocatario, che devono presentare profili di realistica fattibilità, senza costringere il genitore che resta lontano dal figlio a stravolgere le proprie abitudini di vita ovvero ad affrontare sforzi economici insostenibili, ovvero del tutto sproporzionati ai propri redditi, come sopra già detto, le flessibilità lavorative del padre e quelle scolastiche dei minori possono consentire maggiori momenti di frequentazioni qualificate tra padre e figli, sia in Germania che in Italia. Al riguardo è, infatti, pacificamente emerso che il calendario scolastico tedesco presenta periodi di sospensione dalle lezioni più dilazionati durante l'anno che ben si prestano a trasferte dei bambini in Italia più prolungate, anche nel corso dell'anno scolastico. Parimenti, le buone condizioni economico
/reddituali dell' non sono ostative a periodiche trasferte dell'uomo verso la Germania. Parte_1 Quanto alla valutazione dell'eventuale disponibilità del genitore non collocatario di trasferirsi per consentire di mantenere la propria funzione genitoriale, il giudizio ha escluso che il padre sia disponibile a trasferirsi in Germania o in una località più vicina alla moglie. Tuttavia, il consulente aveva già evidenziato che il padre conosce il contesto tedesco, che rappresenta un ambiente a lui noto, avendovi trascorso periodi prolungati in costanza di matrimonio, conoscendo perfettamente la lingua e nel quale non sarebbe disorientato nel muoversi (per la ricerca di alloggio o per l' organizzazione del tempo da trascorrere con i figli). Quanto alle modalità con le quali sono salvaguardate e garantite le relazioni del minore con le altre figure chiave della propria esistenza che, in rapporto di parentela con il genitore non collocatario, ne definiscano la sua identità familiare/ parentale e ne preservino la riconoscibilità e la necessaria memoria delle proprie origini geografiche, sociali e culturali, come già rilevato dal consulente tecnico dell'ufficio, il giudizio non ha evidenziato la presenza di particolari legami tra i minori e il contesto parentale paterno (i nonni sono anziani e vivono lontani, la zia è una presenza marginale nella loro vita), sicché, qualora collocati in Germania potrebbero frequentare la rete parentale materna più di quanto non frequentino quella paterna permanendo in Italia, continuando comunque a frequentare i nonni paterni durante le vacanze, come hanno sempre fatto. Quanto alla valutazione degli effetti del trasferimento sul figlio minore comparati con il suo indispensabile bisogno di stabilità ambientale, emotiva, psicologica, di relazione, in particolare dovendo valutare se la richiesta di una importante dislocazione possa o meno essere definitiva ovvero costantemente soggetta dalle esigenze del genitore collocatario, il consulente aveva già evidenziato che il trasferimento dei minori presso la madre, ponendosi in continuità con la storia personale della stessa, si coniugava con i bisogni evolutivi, di stabilità ambientale, emotiva e di relazione dei due bambini, non avendo, inoltre, la
, evidenziato, anche nell'ambito del presente giudizio, la necessità di effettuare Parte_4 ulteriori spostamenti, offrendole, il luogo in cui attualmente vive, le migliori opportunità lavorative, relazionali e di mantenimento di continuità con le proprie origini. Quanto alle caratteristiche dell'ambiente sociale e familiare in cui il genitore collocatario intende trasferirsi rispetto a quelle attuali , dalla distanza, alla diversità della lingua, dal sistema culturale all'organizzazione sociale, dal nuovo contesto familiare in cui il minore verrà inserito ai sistemi di più ampia relazione parentale che lo sottende, tenendo ben presente che le differenze di quotidianità, il nuovo modo di vita possono trasformare padre e figlio in stranieri che percepiscono l'altro come appartenente ad un altro mondo, il consulente tecnico aveva affermato che il luogo dove vive la madre è stato conosciuto e vissuto dai minori e che il contesto scolastico e culturale nel quale ed verrebbero inseriti, se R_ Per_2 collocati presso la madre, non comporterebbe un disorientamento tale da renderlo impraticabile e comunque un fattore di destabilizzazione idoneo a compromettere il loro percorso evolutivo, 21 stante la presenza di elementi di continuità sotto il profilo linguistico e culturale. Al riguardo, va osservato che i minori hanno nel corso degli anni mantenuto regolari rapporti con il contesto materno, recandosi in Germania durante l'anno scolastico e frequentandolo durante le vacanze, apparendo ben ambientati ed integrati in detta realtà sociale e culturale, della quale, anche nel corso del loro ascolto, hanno riportato positività, dimostrando di conoscerla e di apprezzarla. Quanto all' età dei figli, sicché minore è l'età e minore è la facilità di mantenere un significativo legame con il genitore non collocatario soprattutto quando l'età del bambino non gli abbia ancora consentito di sviluppare un legame significante con uno o con entrambi i genitori, si che l'analisi andrà focalizzata non solo sulla qualità della relazione già esistente ma anche sulle potenzialità che tale relazione ha di svilupparsi, si osserva che benché il consulente avesse evidenziato che la tenera età dei minori costituisse il fattore di maggiore criticità in relazione alle potenzialità del loro rapporto con il padre, va, tuttavia, rilevato che gli approfondimenti da ultimo espletati dal Servizio territoriale e l'ascolto dei minori, hanno evidenziato l'esistenza di un saldo legame dei minori verso il padre, figura che entrambi hanno in mente e della quale sentono il bisogno di vicinanza, sicché deve escludersi, rispetto al trasferimento in Germania, il rischio di una rarefazione della figura paterna nel panorama affettivo dei due bambini, anche in ragione di una calendarizzazione di incontri frequenti e strutturati con il genitore non convivente nei termini sopra indicati. Quanto, infine, alla verifica della volontà dei minori di volersi trasferire, il consulente aveva già evidenziato in entrambi, a fronte del timore di perdere una delle figure genitoriali, una grande mancanza della figura materna, manifestata più esplicitamente da ma molto presente anche Per_2 in ed un vissuto estremamente positivo rispetto al contesto tedesco, andamenti confermati R_ anche in sede di ascolto, avvenuto in data 31.10.2024. Alla luce di quanto sin qui argomentato, ritiene la Corte che, in accoglimento dei motivi di appello proposti da in punto collocamento ed in parziale riforma della Parte_5 sentenza appellata, i minori ed debbano essere collocati in via prevalente presso R_ Per_2 l'abitazione materna in Germania. Stante la delicatezza del trasferimento dall'abitazione paterna a quella materna e la conseguente necessità che tale transizione sia graduale e rispettosa dei tempi dei due minori, occorre incaricare il Servizio sociale del Comune di Tradate, anche in collaborazione con i servizi specialistici del territorio ed in particolare con la NPI territorialmente competente, di accompagnare padre e figli rispetto a tale delicato passaggio, valutando di concerto con i genitori e tenuto conto delle condizioni psico emotive dei due bambini, il momento più adeguato per dare seguito al trasferimento in Germania, che, in ogni caso, dovrà avvenire entro e non oltre la fine del mese di febbraio 2025, sia per consentire ai bambini di essere iscritti ai nuovi percorsi scolastici, sia per evitare che la loro permanenza all'interno del contesto paterno fino alla fine del corrente anno scolastico, possa diventare oltremodo gravosa e foriera di insostenibili conflitti di lealtà, in presenza di una decisione che ha ormai statuito il loro spostamento dalla madre. Come correttamente prospettato dal Curatore speciale, si ritiene opportuno provvedere in via provvisoria, mantenendo la pendenza del presente procedimento per un periodo di almeno 6 mesi, con conseguente mantenimento della residenza dei minori a Tradate, al fine di verificare l'andamento dell'inserimento dei minori nel contesto materno e la buona integrazione degli stessi nel territorio tedesco. Al riguardo si osserva, infatti, che se è pur vero che il contesto materno (nuovo compagno della
, nonna materna) è stato oggetto di approfondimenti peritali che non hanno Parte_4 evidenziato aspetti di criticità, va, tuttavia, rilevato che entrambi i minori, già in sede di CTU e poi in sede di ascolto, pur avendo riportato l'esistenza di un positivo rapporto con il nuovo compagno della madre con la stessa convivente, descrivendo momenti ludici e ricreativi trascorsi insieme, hanno, tuttavia, manifestato vissuti non del tutto lineari rispetto a tale figura, esprimendo il chiaro desiderio di momenti esclusivi con la mamma e di centralità delle sue attenzioni, senza la presenza dell'uomo.
22 Quanto al rapporto dei figli con il nuovo partner della madre, pur riconoscendo che in assenza di pregiudizio per i minori ed adottando le opportune cautele, il genitore ha diritto di coinvolgere i propri figli nella sua nuova relazione sentimentale e ciò a maggior ragione quando il periodo di riferimento non sia quello immediatamente successivo alla separazione, (cfr. Tribunale civile di Milano, sez. IX , ordinanza del 23.3.2013), va, tuttavia, rilevato che i vissuti espressi da e da Per_2
nel corso del presente procedimento, soprattutto in una fase di delicata transizione e di R_ importanti cambiamenti delle loro abitudini di vita, devono essere particolarmente attenzionati dalla madre, la quale dovrà assicurare loro, soprattutto inizialmente, momenti esclusivi attagliati sui loro bisogni di centralità, evitando, altresì, la frequente compresenza dei figli del compagno. Vanno, inoltre, monitorati con attenzione, sia i vissuti dei due minori rispetto alla separazione dal padre, figura con la quale i due bambini hanno vissuto in via prevalente per quasi 4 anni e rispetto alla quale hanno radicato un intenso legame e nutrono sentimenti di forte affetto, sia l'andamento degli incontri con il medesimo, che, come detto, deve assicurare il mantenimento e la continuità della relazione. A tale fine, il Servizio sociale di Tradate dovrà assicurare un costante monitoraggio delle condizioni di benessere dei due minori in occasione dei loro rientri in Italia con il padre, segnalando a questa Corte eventuali situazioni di pregiudizio. Parimenti, la madre dovrà assicurare, dandone riscontro al Servizio sociale di Tradate, la tempestiva attivazione di un supporto psicologico a favore di , apparso coartato e R_ maggiormente in difficoltà nell'espressione dei propri vissuti, nella prospettiva di accompagnarlo nella delicata fase di vita che sta attraversando e a sostenerlo nell'elaborazione degli strappi affettivi che hanno connotato le relazioni familiari. Appare, pertanto, opportuno, stanti gli aspetti di complessità sottesi al trasferimento dei minori in Germania e l'irreversibilità di una eventuale statuizione definitiva (come in ultimo prospettato dalla difesa del padre), mantenere un periodo di monitoraggio sul nucleo familiare e ciò evidentemente non in una prospettiva di mera “prova”, bensì in un'ottica di esclusiva tutela delle condizioni di benessere di e di che questa Corte ritiene di attenzionare stante R_ Per_2 l'importante sollecitazione emotiva, affettiva ed esistenziale che il trasferimento in Germania determinerà nelle loro vite. Tenuto conto delle ricadute che il trasferimento dei minori comporterà sull'intero sistema familiare, si ritiene opportuno che i genitori mantengano il percorso di mediazione familiare già avviato, proseguendolo anche a distanza, al fine di elaborare la conclusione del progetto di coppia e di individuare modalità relazionali e comunicative maggiormente rispondenti ai bisogni dei minori e al loro benessere, apparendo evidente che un'efficace rielaborazione della contesa che riguarda i figli, che non ha consentito ai genitori di trovare soluzioni conciliative nel presente giudizio, può rappresentare per ed n'occasione importante per tranquillizzarsi e per non portare R_ Per_2 più sulle loro spalle il peso di decisioni che non gli competono. Quanto, infine, alle questioni di natura economica, ritiene la Corte non meritevole di accoglimento la richiesta avanzata dalla madre, nell'ipotesi di trasferimento dei minori in Germania, di riconoscimento di un contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di 1.400,00 euro mensili, sicché, tenuto conto del disposto spostamento dei minori presso la madre e del loro collocamento prevalente presso la stessa, deve essere revocato il contributo economico materno ed essere mantenuto a carico del padre il versamento della stessa somma, già individuata dal Tribunale, nella misura di 800,00 euro mensili, (importo che potrà essere nel prosieguo rivalutato nel suo ammontare, tenendo conto delle trasferte dell' in Germania e dei relativi costi Parte_1 che dovrà affrontare), oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal momento del trasferimento dei due bambini in Germania. Tale somma appare, infatti commisurata, alle condizioni economico reddituali dei due genitori, che dalla documentazione prodotta agli atti, non appaiono sperequate, essendo rimasta priva di riscontri probatori l'affermazione di parte appellante circa l'esistenza di ulteriori introiti di controparte derivanti dalla titolarità di quote societarie.
23 In particolare, si osserva che il padre ha documentato, per l'anno di imposta 2022 (cfr. 730/ 2023) un reddito lordo annuo di 70.655,00 euro, che detratti gli oneri fiscali, è pari ad un netto mensile di circa 4.000,00 euro, mentre le buste paga allegate, relative ai mesi di luglio /settembre, attestano un reddito mensile netto di 3.500,00 euro mensili;
la madre, che non ha aggiornato la sua posizione economica nel presente grado, ha documentato nel giudizio di primo grado un reddito annuo lordo di 38.000,00 euro, pari ad un reddito mensile netto di circa 3.100,00 euro, sicché appare congrua la somma sopra individuata, tenuto altresì conto del fatto che il padre dovrà affrontare i costi delle trasferte in Germania che prima gravavano sulla madre. Riserva di provvedere sulle spese del presente grado, anche con riferimento ai compensi del Curatore speciale, all'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano decidendo in via provvisoria sull'appello proposto da già avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano Parte_1 Pt_2 in data 30.5.2024, così dispone:
1. dispone il collocamento prevalente dei minori e presso la residenza Persona_9 Per_2 della madre, sita a Herbrechtigen, Damaschkestrasse 17 (Germania);
2. incarica il Servizio sociale del Comune di Tradate, anche in collaborazione con i servizi specialistici del territorio ed in particolare con la NPI territorialmente competente, di accompagnare padre e figli nella fase del trasferimento dei due minori in Germania, valutando, di concerto con i genitori e tenuto conto delle condizioni psico emotive dei due bambini, il momento più adeguato per dare seguito al loro trasferimento, che, in ogni caso, dovrà avvenire entro e non oltre il mese di febbraio 2025;
3. incarica il Servizio sociale del Comune di Tradate di assicurare un costante monitoraggio delle condizioni di benessere dei due minori in occasione dei loro rientri in Italia con il padre, segnalando a questa Corte eventuali situazioni di pregiudizio;
4. prescrive alla madre di attivare tempestivamente un supporto psicologico a favore di , R_ dandone riscontro al Servizio sociale di Tradate;
5. invita entrambi i genitori a mantenere il percorso di mediazione familiare già avviato, proseguendolo anche a distanza, al fine di elaborare la separazione e di individuare modalità relazionali e comunicative maggiormente rispondenti ai bisogni dei minori e al loro benessere;
6. revoca il contributo materno al mantenimento dei figli, ponendolo, nella misura di 800,00 euro mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, a carico del padre, con decorrenza dal trasferimento dei minori in Germania
RINVIA
Per il prosieguo del giudizio all'udienza dell'
8.10.2025 ore 9.00 alla presenza delle parti, onerando il Servizio sociale del Comune di Tradate di inviare una relazione di aggiornamento a questa Corte, entro e non oltre il 15.9.2025, salvo urgenze.
Così deciso in Milano il 12 dicembre 2024
Il Consigliere est. dott.Valentina Paletto
IL PRESIDENTE dott. Annamaria Pizzi
24
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici: dott. Annamaria Pizzi Presidente dott. Valentina Paletto Consigliere rel. dott. Lucio Marcantonio Consigliere ha emesso la seguente
DECRETO PROVVISORIO nella causa iscritta al n. 2187/2023 R.G. avente ad oggetto ricorso appello per la riforma della sentenza n. 673/2023 in materia di separazione personale dei coniugi, emessa dal Tribunale di
Varese in data 30.5.2023, pubblicata il 29.6.2023, pendente tra
già nata a [...] Parte_1 Pt_2 il 23.5.1981, domiciliata a Herbrechtigen, Damaschkestrasse 17
CF: C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Ulivi del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano,
Corso Venezia n. 61, ha eletto domicilio
APPELLANTE
e
nato ad [...], il [...] residente a [...]
Madonna delle Vigne n. 10
CF: C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Teresa Devercelli del Foro di Milano e Maria Antonietta Izzo del Foro di Monza, presso il cui studio in Milano, Via Borgonuovo n. 7-9, ha eletto domicilio
APPELLATO con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott.ssa Simonetta
Bellaviti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per parte appellante: “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previo ogni provvedimento, con ogni consequenziale pronuncia del caso in ordine all'accoglimento del proposto appello: Nel merito in via principale: accogliere il proposto appello e, per l'effetto: riformare la sentenza impugnata nei punti 3 e 5 nei seguenti termini: accogliere le domande formulate da questa difesa in primo grado che qui si riportano riformulate in base alle condizioni sopra richiamate: 2) disporre l'affido condiviso dei minori R_ e con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione della madre;
3) prevedere la Per_2 re ntazione dei tempi di frequentazione con il genitore non convivente nei termini che saranno ritenuti più idonei per l'organizzazione di vita dei minori, come da indicazioni espresse dalla Ctu;
4) prevedere che i figli permangano con ciascun genitore in Italia o in Germania, durante le vacanze estive e natalizie, suddivise in tempi uguali, mentre, nei periodi di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico (vacanze autunnali, vacanze invernali, vacanze pasquali e tutti i ponti scolastici in quanto collegati a festività), sia data prevalenza al genitore con cui i figli non risiedono, in modo che egli possa avere più tempo libero da trascorrere con loro, come da indicazioni espresse dalla Ctu;
5) disporre a carico del padre l'onere di pagare mensilmente, direttamente con bonifico bancario alla moglie, un assegno pari a euro 700,00= per ciascun figlio, da versarsi anticipatamente entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita;
6) disporre a carico di ciascun genitore l'onere di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i figli, tutte come meglio indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Varese. In via meramente subordinata: nella non creduta ipotesi in cui non venisse ritenuto coerente con l'interesse dei minori il cambio di collocamento dal padre alla madre, disporre in virtù di una conservazione della relazione dei minori con la figura materna che siano stabiliti tempi di incontro così regolamentati: - un fine settimana al mese da giovedì pomeriggio a domenica pomeriggio con possibilità di portare i minori in Germania e con impegno del sig. ad accompagnare e riprendere gli stessi a metà strada, indicando la città di Fläsch / autogrill E Parte_1 43Heidiland (Raststätte Heidiland) quale punto di scambio dei bambini, - riservare alla madre tutte le festività, ponti e vacanze, con la sola eccezione del periodo natalizio da dividersi in due parti e di quello pasquale da alternarsi di anno in anno con ciascun genitore;
- Prevedere che per le vacanze estive i minori permangano con la madre per un periodo continuativo dal 17 luglio in poi e che, comunque, il tempo di vacanze paterne sia continuato e non suddiviso. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come di legge”.
Per parte appellata: “insiste per il rigetto dell'appello e per la conseguente conferma integrale della sentenza impugnata”.
Per il Curatore speciale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così pronunciare Nel merito, in via principale: 1) Autorizzare, qualora possibile, in via provvisoria il trasferimento dei minori presso la madre, in Germania, con loro provvisorio collocamento presso la medesima, per un mantenimento, in ogni caso, anche ai fini della competenza giurisdizionale, della residenza dei minori in Italia a Tradate (VA). All'esito di tale periodo di trasferimento provvisorio, ovvero anche immediatamente all'esito del presente procedimento ove questa sia la valutazione dell'Ecc.ma Corte d'Appello, qualora sia ritenuto conforme all'interesse dei minori, autorizzare in via definitiva il loro trasferimento con collocamento presso la madre in Germania, presso cui manterranno la residenza anche ai fini anagrafici. 2) Disporre che, quanto ai periodi di visita e frequentazione padre-figli, che egli possa vedere e tener con sé i minori: i) per tre/due fine settimana al mese, dal giovedì/venerdì pomeriggio/sera sino alla domenica sera (periodi a scelta del padre), in Germania;
ii) per tutti i periodi di vacanza infrannuale, che non siano corrispondenti alle vacanze natalizie ed estive, in Italia;
iii) per metà delle vacanze natalizie ed estive, in Italia ovvero in altro luogo concordato tra i genitori, così come, per la sua metà di spettanza, la madre potrà trascorrere tali periodi in Germania ovvero in altro luogo concordato tra i genitori. 3) Quanto al contributo paterno al mantenimento dei minori, ci si rimette alla decisione della Corte d'Appello. 4) Disporre che, durante la fase di collocamento provvisorio dei minori presso la madre in Germania, ove la Corte adita non ritenga di autorizzare in via definitiva già all'esito del procedimento il trasferimento dei minori ed il loro collocamento presso la madre in Germania, il Servizio Sociale di Tradate possa proseguire la sua opera di monitoraggio anche mediante incontri con i minori ed i genitori, da svolgersi anche da remoto, con incarico di riferire senza indugio a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero occorrere. 5) Confermare per il resto il contenuto del provvedimento impugnato. Nel merito, in via subordinata: 6) Confermare integralmente il contenuto del
2 provvedimento impugnato, ad eccezione del capo relativo all'obbligo di contribuzione ordinaria della madre in favore dei minori, che dovrà essere rimodulato in € 200,00 (duecento/00) mensili oltre riv. ISTAT (€ 100,00 per ciascun figlio, oltre riv. ISTAT), con decorrenza dalla data della domanda d'appello; nonché ad eccezione delle modalità di visita madre-figli, quanto ai weekend lunghi di spettanza materna, allorché si chiede che venga previsto che almeno un fine settimana “lungo” al mese sia trascorso dalla madre con i figli in Italia. Nel merito, in ogni caso: 7) Mantenere attivato l'attuale percorso di mediazione già intrapreso dalle parti. 8) Disporre l'immediata presa in carico psicoterapeutica per il minore Con ogni più ampia riserva, R_ anche in via istruttoria”.
Per il PG : chiede l'accoglimento della progettualità prospettata dal Curatore speciale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza emessa in data 30.5.2023, il Tribunale di Varese, decidendo sulla domanda di separazione giudiziale promossa in data 20.10.2020 da , già Parte_1
in relazione al matrimonio contratto in Ronco Briantino in data 9.9.2011, con Pt_2 [...]
, nel corso del quale, rispettivamente in data 25.6.2013 e 28.12.2015, sono Controparte_1 nati i figli e ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, ha affidato in modo R_ Per_2 condiviso i figli minori con collocamento prevalente in Italia presso il padre, ha assegnato a quest'ultimo la casa familiare sita a Tradate, ha regolato con modalità ampie il diritto di visita materno, (in particolare prevedendo che la madre potrà tenere i figli con sé tre fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita da scuola, fino alla domenica sera, durante i ponti alternati con il padre, durante le vacanze natalizie alternando con il padre i due periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali alternandole annualmente con il padre, per tutte le vacanze scolastiche estive, ad eccezione di un periodo di 20 giorni, anche non consecutivi, da determinarsi entro il 30 maggio di ogni anno, nel quale resteranno con il padre), ha posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento mensile della somma complessiva di 800,00 euro, oltre il 50% delle spese straordinarie, ha posto a carico delle parti, nella misura del 50%, le spese di CTU ed ha compensato le spese di lite. In particolare, i giudici di prime cure, a seguito di espletata CTU, che aveva evidenziato buone competenze genitoriali in capo a ciascun genitore, hanno disposto l'affido condiviso dei due minori ed in parte discostandosi dalle valutazioni peritali, che avevano individuato nella madre la figura di cui i bambini maggiormente necessitano nell'attuale fase evolutiva, con conseguente collocamento prevalente presso la stessa, ha mantenuto il collocamento di entrambi i minori in Italia con il padre presso l'abitazione familiare, anziché di prevederlo in Germania con la madre (come dalla stessa richiesto con il proprio ricorso introduttivo), privilegiando la continuità di vita creatasi, a seguito del volontario allontanamento della madre dall'Italia, tra i minori e il padre, figura dimostratasi capace di occuparsi adeguatamente dei loro bisogni e necessità e di assicurargli un contesto familiare tutelante e responsivo, valorizzando l'intervenuto radicamento dei due bambini a Tradate, dove gli stessi sono cresciuti ed hanno instaurato legami amicali e sociali, frequentando la scuola svizzera di Cadorago, scelta da entrambi i genitori, che si avvale di peculiari metodi educativi. Nella decisione relativa al collocamento prevalente dei due minori, il Tribunale ha, altresì, valutato i rischi insiti nell'avvio di un nuovo percorso di integrazione scolastica, sociale e familiare a cui i bambini sarebbero stati inevitabilmente esposti in caso di trasferimento in Germania, dove non avrebbero solo dovuto cambiare scuola, metodi di insegnamento e contesto amicale, ma altresì essere inseriti in un nuovo nucleo familiare, composto dalla madre, dal suo nuovo compagno e dai figli del medesimo. Il Tribunale ha, poi, stigmatizzato il comportamento tenuto dalla madre prima dell'avvio del giudizio di separazione, consistito nell'avere improvvisamente ed arbitrariamente deciso di trasferirsi in Germania, portando con sé i due minori, in assenza del consenso paterno, dimostrando,
3 così, di non sapere garantire il rispetto della bigenitorialità, principio fondamentale per assicurare un equilibrato percorso di crescita ai figli. Quanto, infine, agli aspetti economici, il Tribunale, rilevando che il padre gode di ottime condizioni economiche, oltre ad essere proprietario della casa familiare, mentre la madre percepisce uno stipendio netto di circa 38.000,00 euro annui, ha confermato la somma mensile di complessivi 800,00 euro quale contributo materno al mantenimento della prole, già disposta in sede di udienza presidenziale del 16.12.2020, tenendo conto delle esigenze di crescita dei due bambini in relazione alla loro età e delle spese che la madre deve sostenere per i frequenti viaggi dalla Germania all' Italia.
2. Avverso la predetta sentenza, con atto depositato in data 27.7.2023, già Parte_1 [...] ha proposto tempestivo appello, con il quale ha chiesto, nel merito e in via Parte_3 principale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, il collocamento prevalente dei figli presso di sé in Germania, la regolamentazione dei tempi di frequentazione con il padre secondo le indicazioni della CTU, un contributo paterno al mantenimento dei figli pari a complessivi 1.400,00 euro, oltre il 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata, ha chiesto una diversa declinazione degli incontri con i figli, con previsione di un fine settimana al mese, dal giovedì pomeriggio alla domenica pomeriggio, con possibilità di portare i minori in Germania e con impegno del padre di accompagnare e riprendere i figli a metà strada, presso l'autogrill della città di Flasch, nonché di tenere i figli con sé per tutte le festività, ponti e vacanze, ad esclusione dei periodo natalizio, da dividere in due parti e di quello pasquale, da alternare di anno in anno con ciascun genitore, oltre alle vacanze estive, per un periodo continuativo dal 17 luglio in poi, ad eccezione di un periodo continuativo con il padre. La difesa di parte appellante, nel censurare la sentenza impugnata, ha, preliminarmente evidenziato che i due minori sono stati cresciuti ed accuditi fin dalla nascita dalla madre, la quale, nel mese di aprile del 2020, in concomitanza dell'emergenza sanitaria Covid 19, si era trasferita temporaneamente in Germania con i figli con il consenso del marito, procedendo alla loro iscrizione anagrafica, situazione protrattasi fino al mese di luglio del 2020, quando il padre, avuta notizia di un'offerta lavorativa nel campo dell'insegnamento (supplenza scolastica) ricevuta dalla moglie e della volontà della stessa di accettarla, trattandosi di offerta particolarmente allettante, in ragione del periodo pandemico, aveva intimato alla donna di fare rientro in Italia con i due minori, essendo del tutto contrario a tale possibilità; al riguardo, la difesa ha evidenziato che, a fronte del categorico rifiuto del marito di valutare il trasferimento in Germania di moglie e figli, la ancora Pt_2 convinta di proseguire nel rapporto matrimoniale, era rientrata in Italia per cercare di convincere il marito di lasciarla in Germania con i due minori e di organizzare una vita coniugale che contemplasse la possibilità per il padre di gestire il suo lavoro da casa, restando lunghi periodi in Germania con moglie e figli, apprendendo, tuttavia, che nel frattempo l' aveva già Parte_1 Per avviato le pratiche di rimpatrio dei minori previste dalla Convenzione de L' procedura poi rinunciata;
la difesa ha, pertanto, affermato che a causa delle divergenti vedute della coppia rispetto al possibile trasferimento del nucleo familiare in Germania, il matrimonio ha subito una grave incrinatura che, infine, ha portato alla separazione personale dei coniugi, avendo la accettato Pt_2 il posto di lavoro offertole in Germania. La difesa ha, quindi, affermato che tutta la procedura avanti il Tribunale di Varese ha risentito di un pesante pregiudizio nei confronti della madre, avendo i giudici del tutto disatteso le conclusioni dell'espletata CTU, che aveva indicato come maggiormente corrispondente alle esigenze dei minori il loro collocamento presso la madre ed avendo costantemente privilegiato una tutela aprioristica del solo diritto del padre a conservare il rapporto con i figli, a discapito di quello materno. Ciò premesso, con il primo motivo di appello, la difesa ha contestato l'erronea Parte_4 valutazione da parte del Tribunale delle situazioni personali delle parti e dei presupposti fattuali emersi nel corso del giudizio;
al riguardo, la difesa ha eccepito che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di primo grado, i minori non sarebbero stati esposti ad alcun pregiudizio
4 rispetto al mutamento dell'ambiente sociale e familiare, in caso di loro collocamento presso la madre, atteso che la scuola frequentata dai due bambini in Italia è una scuola internazionale, le cui impostazioni e i piani di studio sono equiparabili alle scuole pubbliche tedesche, come peraltro confermato anche dal consulente tecnico, che ha escluso, rispetto a tale aspetto, fattori di destabilizzazione per i minori, evidenziando, inoltre, come i calendari scolastici tedeschi meglio si presterebbero alla possibilità di prevedere delle trasferte dei bambini in Italia durante l'anno scolastico;
la difesa, evidenziando come tali valutazioni del consulente siano state del tutto ignorate dal Tribunale, ha, inoltre, affermato che si è trovato male durante l'anno scolastico R_ appena concluso, in quanto vittima di atti di bullismo da parte dei compagni, (cfr. all.A e B), peraltro neppure tempestivamente comunicati dal padre alla madre, comportamento significativo dell'attitudine dell'uomo di non condividere con la madre aspetti importanti della vita dei figli;
la difesa ha, altresì, dedotto che non corrisponde al vero che il contesto familiare materno sarebbe condiviso con il nuovo compagno della donna e con i figli di costui ed ha sul punto affermato che i due minori conoscono da tempo il nuovo compagno della madre, figura introdotta gradualmente nella loro vita dalla genitrice e che incontrano durante le loro visite in Germania e che i figli del medesimo non vivono con lui, essendo collocati in via prevalente presso la propria madre ed incontrando il genitore secondo una regolamentazione standard, a week end alternati ed un giorno infrasettimanale senza pernottamento;
al riguardo, la difesa ha evidenziato che tale erronea informazione è stata riferita da l consulente il quale l'ha riportata nel proprio elaborato, senza Per_2 tuttavia verificarla;
la difesa, affermando inoltre che i due minori hanno ormai instaurato un positivo rapporto anche con i figli del nuovo compagno della madre (rispettivamente di 11 e 14 anni), con i quali si divertono e fanno esperienze, ha stigmatizzato la decisione del Tribunale di Varese in quanto indicativa di pregiudizi verso le c.d. famiglie “ricomposte”; la difesa ha, poi, affermato che contrariamente a quanto assunto dal Tribunale, il contesto familiare paterno non si è dimostrato funzionale alla crescita dei due minori ed ha sul punto evidenziato che l' per Parte_1 l'accudimento quotidiano dei figli, si appoggia alla sorella e ad una conoscente, madre di due amici dei bambini, che non è stato considerato un grave episodio verificatosi ai danni di , R_ segnatamente ad una brutta caduta avvenuta in piscina, mentre si trovava affidato alla conoscente del padre (cfr. DOCC. da 24 a 28), che il padre, nonostante lo shock provato dal bambino, senza confrontarsi con la madre, lo ha subito iscritto ad un corso di nuoto e che la sorella dell' Parte_1 a cui l'uomo spesso delega la cura dei figli, a dire dello stesso consulente dell'ufficio, non agevola il bisogno dei minori di presentificare la figura materna, scegliendo di non nominarla mai in loro presenza, sollecitando, così, in entrambi, conflitti di lealtà verso la figura paterna;
la difesa ha, quindi, affermato che lo stesso consulente ha riportato che la rete parentale paterna ha una rilevanza poco significativa per i due minori, stante l'avanzata età e la distanza logistica dei nonni paterni e la marginalità della zia paterna, che i bambini incontrano una volta alla settimana;
a fronte di ciò, la difesa ha riportato che il consulente ha affermato la positività della figura della nonna materna, la quale può apportare positivi contributi nelle dinamiche familiari;
la difesa ha, altresì, evidenziato come il Tribunale non abbia valutato, non solo le condizioni migliorative per i due minori rispetto al loro trasferimento in Germania, avendo la madre dimostrato di contemplare le esigenze dei figli nel proprio progetto di vita in Germania (disponibilità nella propria abitazione di stanze dove ospitare i figli, vicinanza della casa familiare alla scuola che i minori potrebbero frequentare, orari di lavoro compatibili con la cura dei bambini), ma, altresì, la capacità della donna di sapere mentalizzare e privilegiare i bisogni dei bambini, in caso del loro mantenimento in Italia, a differenza del padre, il quale si è dimostrato assolutamente chiuso a possibilità alternative al mantenimento dei figli presso di sé, con conseguente difficoltà di accedere, anche emotivamente, ai vissuti di appartenenza dei due minori alla figura materna, andamento confermato dal rifiuto espresso dal padre a qualsiasi forma di collaborazione con la madre nell'interesse dei minori (per es. diniego all'utilizzo temporaneo della casa familiare in occasioni degli accessi della madre in Italia, rifiuto ad incontrarsi a metà strada per la consegna dei figli); la difesa ha, poi, evidenziato la mancata valutazione da parte del Tribunale delle condizioni psicologiche dei minori ed in
5 particolare del loro disagio e della fatica evidenziati nel corso della CTU rispetto all'assenza di un rapporto quotidiano con la madre, nonché del fatto che, come affermato dal consulente, la madre è apparsa più capace di assicurare stabilità emotiva, psicologica e relazionale ai figli, rappresentando un sicuro riferimento e uno spazio nel quale i bambini possono portare i propri pensieri dubbi e preoccupazioni;
la difesa ha, quindi, affermato che il diritto alla bigenitorialità non è stato messo in discussione dai comportamenti della madre, bensì da quelli del padre, atteso che detto diritto deve essere esclusivamente declinato nell'esclusivo interesse del minore, sicchè, anche secondo giurisprudenza costante, il diritto del singolo genitore a realizzare, consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel migliore interesse di quest'ultimo e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta (cfr. Cass.civ.sez.I, 6.7.2022 n.21425), ritenendosi prioritario, nella valutazione del possibile trasferimento del minore con il genitore, l'interesse prevalente del bambino ad una stabile consuetudine di vita e a uno sviluppo armonioso della sua persona, che deve essere primariamente attenzionato, come diritto prevalente, in rapporto a quello considerato recessivo della bigenitorialità (Cass. civ. sez.I, 24.3.2022 n.286). Con il secondo motivo di appello, la difesa ha affermato l'omessa e/o insufficiente motivazione da parte del Tribunale rispetto all'essersi discostato dalle conclusioni del consulente nominato dall'ufficio, avendo i giudici di primo grado disatteso gli esiti dell'elaborato peritale in assenza di una valutazione critica delle relative risultanze, fornendo una motivazione lacunosa, generica e priva di specificità, omettendo di valutare gli aspetti affettivi e relazionali dei minori, emersi nel corso degli approfondimenti delegati e del giudizio ed avendo posto a fondamento della decisione meri aspetti materiali, peraltro neppure corretti in fatto;
la difesa ha, quindi, dedotto il mancato esame comparativo da parte del Tribunale dell'interesse dei minori e della relazione di bigenitorialità con la madre, non avendo i giudici di prime cure tutelato la genitorialità materna, tutela di fatto negata in ragione delle scelte lavorative della donna ed avendo, conseguentemente, lasciato i due bambini alle cure del padre, dimostratosi essere figura inidonea a conservare il rapporto con la madre e tendente ad escludere la genitrice dalla quotidianità dei figli e dalle scelte che li riguardano;
la difesa ha, quindi, affermato la contraddittorietà della motivazione, atteso che il Tribunale senza alcuna attenzione alle valutazioni operate in sede di CTU in ordine ai rapporti relazionali esistenti tra i bambini e i due genitori e alle differenti personalità genitoriali, come emerse in sede peritale (padre più rigido e poco propenso a mentalizzare le necessità dei figli, madre più flessibile e aperta ad includere la figura paterna nella vita dei bambini), ha affermato che i genitori sono totalmente intercambiabili, non privilegiando, così, il preminente interesse dei minori, che era quello di essere collocati presso la madre;
la difesa ha, quindi, eccepito che la sentenza di primo grado si attesta punitiva delle scelte della madre, ritenute repentine e non indotte da esigenze inevitabili e comunque resa in forza di un giudizio sommario. Con il terzo motivo di appello, la difesa ha censurato la regolamentazione delle tempistiche degli incontri tra madre e figli, che non hanno tenuto in considerazione che la madre, a differenza del padre, il quale ha sempre dichiarato la sua flessibilità lavorativa, svolgendo l'attività di insegnante, può partire nella sola giornata del venerdì, sicché i tempi di frequentazione si riducono, oltre ad essere particolarmente faticosi ed economicamente onerosi in ragione delle ore di viaggio (circa 6 a tratta) che la donna deve sostenere e delle distanze da percorrere, dovendosi recare dalla Germania a Tradate il venerdì a prendere i figli, portandoli poi presso la propria abitazione in Germania e riportandoli in Italia nella giornata di domenica;
al riguardo, la difesa ha affermato che qualora i minori fossero collocati in Germania presso la madre, la situazione sarebbe più bilanciata, in quanto il padre potrebbe raggiungere i figli in Germania il giovedì e i bambini, potendo saltare le lezioni del venerdì per due volte al mese, potrebbero rimanere con lui per un tempo più ampio;
al riguardo, la difesa ha chiesto, nella denegata ipotesi di conferma del collocamento dei minori presso il padre, una diversa declinazione degli incontri della madre con i figli, con previsione di un solo fine settimana al mese, dalla giornata del giovedì sino alla domenica sera, tutti i ponti e le
6 vacanze scolastiche, suddividendo in due periodi con il padre solo le festività natalizie e prevedendo che quelle pasquali siano trascorse per intero ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Con il quarto motivo di appello, la difesa ha contestato la decisione di primo grado in punto contributo al mantenimento economico dei figli ed ha chiesto che, in caso di collocamento dei minori presso la madre, il padre, che risulta avere disponibilità economiche maggiori di quelle dichiarate, avendo investito il suo patrimonio in quote societarie, sia onerato del mantenimento dei figli nella misura di complessivi 1.400,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
la difesa ha, inoltre, eccepito, in caso di conferma del collocamento dei minori presso il padre, l'eccessività del mantenimento disposto a carico della madre, dovendosi valutare le ulteriori spese di cui la donna è gravata, con particolare riguardo ai costi dei frequenti spostamenti in Italia per incontrare i figli, (ammontanti per la benzina, a 300,00 euro mensili, per la manutenzione e assicurazione del veicolo, a 100,00 euro mensili, per l' alloggio in Italia per sé e i minori, a 360,00 euro mensili, per il vitto per gli stessi, a 100, 00 euro mensili), alle spese per l'assicurazione sanitaria obbligatoria (pari a 423,28 euro mensili) ed al rimborso del debito contratto nei confronti della propria madre per l'acquisto della casa dove vive con il proprio compagno (pari a 1.065,50 euro mensili), come documentato dal DOC. 37 di primo grado.
3. Con istanza urgente del 18.10.2023, la difesa evidenziando un crescente Parte_4 disagio psicologico dei due minori e la realizzazione da parte del padre di comportamenti ostacolanti il rapporto tra madre e figli, (avendo l'uomo boicottato il regolare svolgimento degli incontri nei fine settimana di spettanza materna, acquistando biglietti per la partita di calcio, iscrivendo i figli ad attività sportive nelle giornate di giovedì/venerdì ed inducendo i minori a lamentarsi con la madre per la lunghezza del viaggio che devono affrontare con la stessa), ha chiesto alla Corte di disporre, inaudita altera parte, che la madre possa vedere i due bambini a partire dal giovedì per un fine settimana al mese e trascorrere con i figli l'imminente ponte di e dell essendo la stessa presente sul territorio italiano in ragione Persona_4 Per_5 dell'udienza di trattazione del procedimento, fissata alla data del 6.12.23.
4. Con provvedimento del 25.10.2023, la Corte, ritenuta la prossimità dell'udienza di trattazione della causa, ha rinviato ogni decisione all'udienza già fissata alla presenza delle parti.
5. Con comparsa di costituzione e risposta del 10.11.2023, ha Controparte_1 chiesto il rigetto dei motivi di appello e la conferma dell'impugnata sentenza. In particolare, la difesa di parte appellata, stigmatizzando il comportamento tenuto dalla madre, segnatamente alla fuga all'estero della stessa e al tentativo di sottrare i due minori dall'ambiente familiare nel quale sono nati e cresciuti, ha affermato la correttezza della decisione assunta dal Tribunale di Varese, che ha riconosciuto l'adeguatezza del contesto familiare paterno e l'impegno profuso dal padre per supportare i due minori nell' elaborazione dell'allontanamento materno e dei conseguenti vissuti abbandonici e per preservare ai loro occhi la figura materna. La difesa ha, inoltre, affermato che la madre ha dimostrato di non sapere anteporre l'interesse dei due figli alle proprie scelte di vita e di carriera, non rinunciando ad opportunità professionali come insegnante di scuola secondaria (che avrebbe ben potuto coltivare anche in Italia) e alla nuova relazione sentimentale intrapresa, determinandosi a chiudere il proprio matrimonio, tentando di sottrarre i figli al padre, così tradendo la sua fiducia, come chiaramente dimostrato dal ricorso dalla stessa azionato in data 12.8.2020, avanti il Tribunale civile di Heidenheim an der Brenz (DOCC.2, 2 bis, 7, 7 bis), per ottenere, all'insaputa del marito, l'affidamento esclusivo dei due figli e stabilire unilateralmente la loro residenza in Germania, ove la stessa ormai vive stabilmente dal 23.10.2020. La difesa ha, altresì, stigmatizzato il comportamento tenuto dalla madre, teso a sovvertire l'equilibrio raggiunto dai suoi figli, i quali, ormai da tre anni, vivono con il padre a Tradate, frequentano la scuola tedesca di Cadorago, hanno instaurato relazioni amicali con i loro compagni,
7 svolgono attività ludiche e sportive (corsi di basket e di arrampicata) ed incontrano regolarmente la madre tre fine settimana al mese, avendo, così, conseguito una stabilità di affetti e di consuetudini di vita, che non può essere piegata alle egoistiche esigenze materne. La difesa, ripercorrendo, poi, gli esiti dell' espletata CTU, che ha riportato come entrambi i genitori siano risultati adeguati nella cura dei figli e capaci di non screditare la figura dell'altro genitore, ha evidenziato che lo stesso consulente aveva concluso per la sussistenza dei presupposti di un collocamento paritetico dei minori presso entrambi i genitori, qualora gli stessi fossero stati residenti nello stesso paese;
al riguardo, la difesa ha affermato che il consulente, dopo avere suggerito un collocamento dei due minori presso la madre, ha tuttavia, contraddittoriamente affermato che il trasferimento dei minori in Germania avrebbe rappresentato un fattore di disorientamento e di destabilizzazione per i due bambini, comunque assumendo che ove fosse stato confermato il loro collocamento presso il padre in Italia, non sarebbe derivato alcun pregiudizio nei loro confronti. Quanto alle censure in fatto, mosse da parte appellante, la difesa ha affermato che i genitori hanno deciso di iscrivere i minori alla scuola svizzera di Cadorago per dare loro la possibilità di esercitare sia la lingua italiana che quella tedesca, scelta assunta dai genitori prima della loro separazione e che, in caso di trasferimento dei due bambini in Germania, non sarebbe più perseguibile, atteso che la scuola scelta dalla madre non offrirebbe più la possibilità del bilinguismo;
la difesa, affermando, poi, l'inesistenza dell'episodio di bullismo contestato dalla madre (cfr. All. 1 e 2) e l'irrilevanza del banale incidente occorso a mentre giocava in un acquapark sorvegliato da R_ adulti, comunque privo di conseguenze per il bambino, ha dedotto che il Tribunale ha omesso di considerare quanto emerso dalla valutazione peritale, dando, tuttavia, atto che i minori, non essendo più bambini piccoli, hanno radicato legami e consuetudini di vita che devono essere rispettati;
la difesa ha, quindi, affermato che anche il consulente dell'ufficio ha riportato, quale aspetto di criticità del trasferimento dei bambini presso il nucleo materno, la presenza del nuovo compagno della donna, il quale pur essendo una figura conosciuta dai minori, potrebbe intralciare la particolare esclusività di rapporto con la madre di cui e ecessitano;
la difesa ha, R_ Per_2 pertanto, affermato che le valutazioni operate in fatto dal Tribunale, resistono a tutte le censure dell'appellante, censure che, benché in più sedi reiterate, ( Tribunale e Corte d'Appello con reclamo ex 708 c.p.c.), sono sempre state respinte. Quanto alle censure in diritto, con riferimento al primo motivo di appello, la difesa ha eccepito che, contrariamente a quanto assunto da controparte, il Tribunale nel discostarsi della conclusioni del consulente tecnico, ha adeguatamente motivato la propria decisione, assumendo la veste di peritus peritorum, tenuto conto della sostanziale sovrapponibilità delle due figure genitoriali e della paritetica idoneità al collocamento dei figli e privilegiando la soluzione più tutelante per i due minori;
in particolare, la difesa ha affermato che il Tribunale, pur riconoscendo l'importante riferimento materno nella vita dei due bambini, ha, tuttavia, evidenziato il fatto che la genitrice, da più di tre anni, non lo è più stata ed ha valorizzato la positività del contesto paterno, giudicato all'altezza dei loro bisogni e funzionale alla loro crescita;
la difesa ha, inoltre, affermato la contraddittorietà delle conclusioni del consulente tecnico, il quale ha omesso di considerare che la madre ha compiuto una scelta unilaterale di trasferimento in Germania per perseguire un proprio progetto lavorativo, che avrebbe comunque potuto sviluppare anche in Italia e un nuovo progetto di vita sentimentale, manifestando una totale ed irremovibile chiusura rispetto all'ipotesi di un suo, anche futuro, rientro in Italia per restare accanto ai figli;
la difesa ha, quindi, affermato che il Tribunale, privilegiando la stabilità di vita dei due minori, ha considerato che l'Italia è sempre stato il paese nel quale i coniugi hanno fissato il centro dei loro interessi, dove i figli Parte_1 sono nati e cresciuti e dove la donna ha vissuto per ben 13 anni, che la madre non è stata costretta a trasferirsi in Germania, ma ha scelto di trasferirsi in modo arbitrario, privilegiando la sua nuova vita sentimentale e lavorativa, tentando di sottrarre i figli all'affetto del padre, così trascurando il diritto fondamentale alla bigenitorialità e che il padre, dal momento dell'allontanamento della moglie, ha modificato la sua vita in funzione dei figli.
8 Con riferimento al secondo ed al terzo motivo di appello, la difesa ha affermato la correttezza della statuizione del Tribunale di Varese in punto collocamento dei minori, in ragione del valutato pregiudizio ai loro danni, qualora collocati presso la madre, in ragione della distanza dalla figura paterna, figura che è stata riconosciuta portatrice, alla stregua di quella materna, di adeguate e soddisfacenti capacità genitoriali;
la difesa ha, quindi, affermato, con riferimento alle censure mosse alla regolamentazione delle tempistiche del diritto di visita tra madre e figli, segnatamente alle condizioni di stress psico fisico conseguenti ai lunghi viaggi che la donna deve affrontare, che la stessa in passato aveva affermato che la distanza esistente tra il proprio luogo di residenza Pt_2 in Germania e Tradate, non è così incredibile e che comunque tale condizione è frutto delle scelte di vita dell'appellante, la quale, non ha ancora individuato un luogo fisso nel territorio di Tradate dove trascorrere i fine settimana di sua spettanza con i figli, ostinandosi ad andare avanti e indietro dalla Germania all'Italia, esponendo, così i minori a trasferte faticose e stancanti;
al riguardo, la difesa ha affermato che , di recente, ha iniziato a mostrare segni di insofferenza rispetto alle R_ scelte logistiche materne, rifiutandosi di trascorrere con la madre il fine settimana del 29.9 /1.10; la difesa ha, quindi, evidenziato che la madre è apparsa indifferente agli impegni sportivi dei figli (iscritti a basket) che cadono durante i fine settimana di sua spettanza e chiedendo la conferma del calendario degli incontri stabilito dal Tribunale di Varese, ha affermato l'impraticabilità delle proposte materne circa la regolamentazione degli incontri con i minori, sia con riferimento a possibili assenze scolastiche, non potendo i bambini perdere giorni di scuola, sia con riferimento alla possibilità di riservare alla madre tutti i periodi di vacanza e i ponti, non coincidendo le festività italiane con quelle tedesche e necessitando i bambini di trascorrere anche con il padre periodi di vacanza qualificati;
quanto alle censure mosse al capo V della sentenza, la difesa ne ha chiesto il rigetto e la conseguente conferma delle statuizioni di natura economica ed ha, sul punto, affermato che la controparte non ha mai provato l'esistenza dei presunti maggiori guadagni dell'Ognissanti, il quale è un lavoratore dipendente, sicché, anche in sede di reclamo azionato dall'appellata ai sensi dell'art. 708 cpc, sono state confermate le statuizioni presidenziali che avevano fissato in 800,00 euro mensili il contributo materno al mantenimento dei due minori, tenendo conto dei frequenti viaggi della madre da e per la Germania;
la difesa ha, infine, affermato l'inverosimiglianza del prospetto dei costi proposto dall'appellante, apparendo lo stesso oltremodo esagerato.
6.Con memoria ex art. 473 bis.32 cpc del 24.11.2023, la difesa richiamando Parte_4 integralmente i propri motivi di gravame, ha contestato le prospettazioni difensive di controparte, volte ad attribuire alla madre intenti di sottrazione dei figli al padre, avendo la donna fatto rientro in Italia con i bambini in assenza di provvedimenti giudiziari, nonché ad affermare che l'allontanamento della donna dall'Italia si sarebbe realizzato per coltivare una nuova relazione sentimentale, ricostruzione del tutto fantasiosa, atteso che, all'epoca del trasferimento in Germania, la non aveva ancora conosciuto l'attuale compagno;
la difesa ha, quindi, contestato che il Pt_2 padre si sia dimostrato all'altezza dei bisogni dei figli e funzionale alla loro crescita, avendo l'uomo del tutto cancellato nei minori il ricordo della cultura e della provenienza materna, impedendo loro di stare con lei in modo sereno, non consentendo fine settimana più lunghi o l'utilizzo dei ponti scolastici, omettendo di comunicare alla madre eventi importanti della vita dei figli (incidente in piscina, nel corso del quale aveva rischiato di annegare, condotte di bullismo R_ verificatesi nei confronti di nel contesto scolastico), attuando forme di condizionamento R_ sotterranee e subdole per allontanare i bambini dalla madre (quali acquistare un cucciolo di cane, imponendo ai figli di tenere la circostanza segreta, iscrivendo i minori a corsi sportivi senza preventiva condivisione con la madre, persuadendo i figli che andare in Germania con la mamma durante i fine settimana è faticoso e stancante, consentendo che gli impegni sportivi dei minori si realizzino proprio nei week end di spettanza materna, predisponendo programmi alternativi nei giorni deputati alla madre), ponendo, così, i bambini in un costante conflitto di lealtà; al riguardo, la difesa ha affermato che il padre non cerca di andare incontro alla madre per l'interesse dei figli,
9 così confermando il quadro valutativo emerso in sede di CTU, che aveva evidenziato tratti di chiusura dell'uomo, definiti un limite concreto alla possibilità di accesso mentale ed emotivo ai vissuti dei figli legati alla figura materna, a fronte di una riconosciuta maggiore capacità della madre di mentalizzare i bisogni dei minori e di essere attenta alle loro esigenze, contemplate anche nel suo progetto di vita in Germania;
la difesa ha, quindi, affermato che, contrariamente a quanto dedotto da controparte, non vi è alcuna sovrapponibilità tra le due figure genitoriali, esistendo, come peraltro emerso nell'espletata CTU, una profonda differenza di capacità relazionali tra l'uno e l'altro genitore, non mostrando, inoltre, il padre alcuna attenzione alla necessità dei figli di mantenere un contatto e una relazione con la figura materna;
la difesa ha, quindi, insistito sulla non fungibilità della proposta di lavoro ricevuta dalla in Germania, sulla possibilità del padre, a Pt_2 differenza della madre, di gestire i propri tempi lavorativi ricorrendo allo smart working, con maggiore libertà di movimento e sulle effettive capacità economiche dell' sicuramente Parte_1 superiori a quelle emergenti dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, disponendo lo stesso anche di partecipazioni societarie.
7.Con memoria ex art. 473 bis.32 co. 2 cpc del 24.11.2023, la difesa ha contestato quanto Parte_1 affermato da controparte nella propria memoria, stigmatizzando il comportamento della la Pt_2 quale ha liberamente scelto di trasferirsi lavorativamente in Germania, ben potendo svolgere lo stesso lavoro in Italia, stravolgendo, così, le abitudini dei figli, i quali sono nati e cresciuti in Italia;
la difesa ha, quindi contestato che, contrariamente a quando affermato dalla madre, i bambini non hanno mai espresso il desiderio di trasferirsi in Germania, avendo, invece, espresso il bisogno, anche in sede di CTU, di mantenere i rapporti con entrambi i genitori e non avendo, neppure, la scuola, mai segnalato alcun disagio dei minori, i quali hanno, ormai, elaborato serenamente la separazione dei genitori;
la difesa, affermando che il padre è stato valutato come genitore adeguato, attento e capace, ha, inoltre, dedotto che egli non ha mai influenzato il loro agire nei confronti della madre, prova né è che, recentemente, solo , ha manifestato alla mamma di volere rimanere R_ in Italia per il fine settimana per potere giocare alla partita di basket, chiedendole, senza successo, di accompagnarlo all'evento sportivo;
la difesa, riportandosi al proprio atto di costituzione, ha, poi, affermato che il consulente ha rilevato anche nei confronti della madre, profili di criticità, avendo posto il padre di fronte ad una situazione di fatto decisa unilateralmente, non avendo mai accettato di negoziare il proprio trasferimento in Germania per stare vicina ai figli ed avendo avviato una convivenza, comportante la permanenza dei figli del compagno nella stessa casa, situazione che potrebbe non assicurare la particolare esclusività di presenza di cui ed necessitano;
la R_ Per_2 difesa, affermando, inoltre, la trasparenza della situazione reddituale dell' il quale ha Parte_1 prodotto le dichiarazioni dei redditi e le sue buste paga che offrono un quadro dettagliato della sua situazione economico-patrimoniale, ha, poi, dedotto, che anche il padre non ha flessibilità lavorativa, dovendo garantire la sua presenza sul posto di lavoro e non essendo lo smart working il suo regime ordinario di impiego;
la difesa, infine, si è opposta alle richieste formulate da controparte con la propria istanza urgente del 18.10.2023 ed ha sul punto dedotto che il padre non è d'accordo che i figli perdano giorni di scuola, che la madre può organizzarsi per individuare a Tradate una soluzione adeguata per trascorrere con i figli i fine settimana di sua spettanza e che, con riferimento all'imminente ponte di Sant'Ambrogio/Immacolata, (che nell'anno 2022 è stato di spettanza materna), l' ha già organizzato una vacanza in montagna sugli sci, che i Parte_1 bambini aspettano con entusiasmo, mentre la madre, dovendo lavorare, non essendo una festività tedesca, non potrebbe organizzare alcun tipo di attività ricreativa.
8. L'udienza del 6.12.2023 è stata celebrata alla presenza di tutte le parti costituite. La madre appellante, , ha riferito di incontrare i figli per Parte_5 due fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera, partendo verso le ore 13.00 dalla Germania, arrivando a Tradate verso le 18.00/ 19.00 e ripartendo immediatamente con i due minori per la Germania, accompagnata in tali trasferte dal proprio attuale compagno il quale si
10 alterna con lei alla guida;
al riguardo, ha riferito che il compagno ha due figli, rispettivamente di 12 e 14 anni, nati dal precedente matrimonio, i quali vivono con la propria madre e frequentano la loro casa per due fine settimana al mese e un giorno infrasettimanale e che i propri figli chiedono di incontrare, sicché sia durante i fine settimana di propria spettanza, che durante l'estate, vengono trascorsi periodi di vacanza insieme;
ha, inoltre, riferito di avere trascorso, per un certo periodo, i fine settimana di propria spettanza in Italia, pernottando con i figli presso un B&B nelle vicinanze di Tradate o affittando una piccola casa nei pressi di un bosco, ma di essersi, poi, determinata alle trasferte tra la Germania e l'Italia e viceversa, sia perché i due figli avevano espresso il desiderio di stare nella sua casa in Germania, sia in ragione della difficoltà di organizzarsi di volta in volta in un B&B e degli elevati costi economici delle trasferte;
ha, infine, affermato che a seguito della espletata CTU, i due bambini si aspettavano di essere collocati in Germania presso la madre e che dopo la decisione assunta dal Tribunale di Varese gli è crollato il mondo addosso, non apparendo sereni.
Il padre, , confermando le modalità di incontro dei due minori Controparte_1 con la madre riferite da parte appellante, ha dichiarato che non corrisponde al vero che i due bambini chiedano di andare in Germania, in realtà desiderando che la madre trascorra più tempo con loro a Tradate per partecipare di più alla loro quotidianità (andando a vedere le loro gare e partite); in particolare, l ha riferito che dopo la sentenza di primo grado, i due bambini Parte_1 non hanno manifestato alcun disagio, riconoscendo che era prevedibile che il Tribunale avesse deciso così, visto che la loro vita è a Tradate;
ha, inoltre, riferito di avere chiesto, in più occasioni, alla madre di rimanere in Italia durante i fine settimana di sua spettanza per andare a vedere la partita di basket di , ricevendo dalla stessa un netto rifiuto;
ha, poi, dichiarato che durante R_ gli ultimi due fine settimana materni, si è rifiutato di andare in Germania con la madre, sia R_ perché non voleva perdere la partita di basket, sia perché affaticato dalla prospettiva della lunga trasferta, precisando che, durante i fine settimana, i bambini hanno gli allenamenti sportivi nella giornata di sabato e, talvolta, le partite, nella giornata di domenica, dovendo, inoltre, fare i compiti e desiderando di frequentare gli amici (feste di compleanno, etc.); ha, altresì, espresso la propria disponibilità a fare sì che i due minori stiano a Tradate con la madre, anche durante i periodi di festività tedesche e pertanto nei momenti in cui la moglie è libera dal lavoro, anche se detti periodi dovessero coincidere con i tempi di permanenza dei bambini presso di sé; infine, quanto alla richiesta avanzata dalla controparte in relazione all'imminente festività di
[...]
ha riferito di avere già organizzato una vacanza in montagna con i due Persona_6 figli ed alcuni compagni di scuola, trattandosi di ponte che, secondo gli accordi intercorsi, era di sua spettanza e rappresentando la prima vacanza con loro dopo il periodo estivo. Entrambi i genitori, riportando assenza di comunicazione reciproca, hanno affermato che il percorso di mediazione familiare consigliato dalla CTU non è partito e che nessuno dei due si è attivato per il relativo avvio. All'esito, le parti si sono riportate ai propri atti di costituzione, chiedendone l'accoglimento. In via subordinata, la difesa appellante ha chiesto l'adozione di una diversa modulazione degli incontri tra madre e figli, con la possibilità di fare decorrere uno dei due fine settimana mensili di spettanza materna dalla giornata di giovedì, (evidenziando che la scuola svizzera dagli stessi frequentata dà la possibilità di chiedere durante l'anno 10 giorni di permesso) e di onerare il padre di accompagnare i due bambini a metà strada.
9. Con provvedimento provvisorio emesso in data 6.12.2023, la Corte, preso atto che le parti, nel corso dell'odierna udienza, hanno mantenuto ferme le rispettive domande, riportando opposte prospettazioni circa lo stato di benessere psico emotivo dei due minori e i loro desideri rispetto al collocamento, sicché - tenuto conto che gli approfondimenti peritali espletati nel corso del giudizio di primo grado, non hanno evidenziato una chiara e manifesta volontà dei due bambini al trasferimento in Germania, bensì il loro autentico legame ad entrambi i genitori, che temono di perdere ed una condizione di sofferenza per l'intervenuta separazione della coppia genitoriale, che ha tolto loro la possibilità della compresenza di padre e madre, anche in ragione dell' allontanamento della dall'anno 2020, dall'Italia ed avuto Controparte_2
11 riguardo al tempo intercorso dalle valutazioni peritali – occorre approfondire, nell'attualità, il grado di integrazione dei due minori nel contesto di vita familiare, scolastico ed amicale italiano, all'interno del quale sono cresciuti ed hanno da sempre vissuto, nonché l'eventuale pregiudizio, tenuto conto delle loro condizioni psico emotive e della natura della relazione con ciascun genitore, che potrebbe derivare dal loro trasferimento in Germania presso l'abitazione della madre, nella quale vive anche il nuovo compagno della donna e dove si recano periodicamente anche i due figli dello stesso , ha incaricato il Servizio sociale del Comune di residenza dei minori, individuato nel Comune di Tradate, anche in collaborazione con i Servizi specialistici del territorio, di approfondire le attuali condizioni psico emotive dei due bambini, i loro bisogni affettivi, la qualità della relazione con ciascuna figura genitoriale, il livello di integrazione all'interno del loro contesto di vita italiano, i loro vissuti rispetto al contesto materno tedesco e l'eventuale sussistenza di situazioni di pregiudizio in caso di trasferimento in Germania, verificando, inoltre, se la regolamentazione degli incontri in atto con la madre fosse adeguata al mantenimento della relazione con la stessa. La Corte ha, inoltre, confermato sia le statuizioni di natura economica, che quelle relative alla regolamentazione degli incontri tra madre e figli disposte dal provvedimento impugnato, introducendo una diversa modulazione degli incontri mensili, previsti per due fine settimana al mese, (come, peraltro, già, di fatto, introdotto dalla madre), di cui uno con decorrenza dalla giornata del giovedì e ciò in considerazione sia dell' indiscussa fatica dei minori, a causa delle lunghe trasferte mensili dall'Italia alla Germania, sia della possibilità, riconosciuta dalla scuola frequentata dai bambini, di fruire di permessi periodici, invitando, altresì, Parte_1
ad organizzare, durante i fine settimana di sua spettanza, oppure durante le proprie
[...] ferie lavorative, periodi di permanenza in Italia con i figli e sollecitando il padre, in una prospettiva di pacificazione delle relazioni interpersonali, di andare incontro alle fatiche espresse dalla moglie, prendendo in considerazione la possibilità di collaborare maggiormente, in occasione degli spostamenti dei bambini dall'Italia alla Germania. La Corte ha, infine, invitato i genitori ad avviare un percorso di mediazione familiare, anche a distanza, che li sostenga nel reperimento di modalità relazionali e comunicative maggiormente funzionali al benessere dei figli.
10. Con relazione di aggiornamento del 23.4.2024, il Servizio sociale di Tradate, riportando di avere avviato la fase di conoscenza del nucleo familiare mediante lo svolgimento di colloqui psicosociali con i genitori e di avere effettuato una visita domiciliare presso l'abitazione paterna ed un incontro di osservazione con i minori, ha chiesto una proroga di almeno 60 giorni per consentire l'espletamento del mandato ricevuto da questa Corte.
11. Con provvedimento del 30.4.2024, la Corte, in accoglimento della richiesta avanzata dal Servizio sociale, ha disposto il rinvio del procedimento alla data del 3.10.2024, provvedendo alla nomina del Curatore speciale dei minori.
12.Con memoria del 1.7.2024, si è costituito il Curatore speciale dei minori, avv. Controparte_3 che, riportando di avere avuto un colloquio con i genitori e di avere incontrato la psicologa del Servizio tutela minori di Tradate, ha riferito di avere appreso che la coppia ha avviato un percorso di mediazione genitoriale e che entrambi i genitori, riconoscendo l'utilità di tale intervento, sono apparsi trasparenti e collaboranti tra loro, mantenendo un clima positivo connotato da scambi reciproci, dimostrando, inoltre, di avere una linea educativa comune. Il Curatore, esprimendo, infine la preoccupazione in relazione alle modalità di visita tra i minori e la madre, in quanto comportanti faticose trasferte in Germania, nel corso delle quali i bambini partono nella giornata di giovedì per fare ritorno in Italia la domenica, dopo circa 5 ore di viaggio in macchina a tratta, ha chiesto di potere rassegnare le proprie conclusioni all'esito degli approfondimenti demandati al Servizio sociale territoriale.
12 13. Con relazione di aggiornamento del 30.9.2024, il Servizio Tutela Minori del distretto di Tradate, riportando gli esiti degli approfondimenti effettuati sui genitori e sui minori, ha evidenziato che :
- il padre, (assunto in qualità di direttore generale in un'azienda che sviluppa e produce macchinari nel settore alimentare), a seguito del definitivo trasferimento della moglie in Germania, ha dovuto riorganizzare la propria routine lavorativa, per dedicarsi alle necessità quotidiane dei figli, godendo, nell'attualità, di una discreta flessibilità lavorativa che gli permette di effettuare parte della giornata in smart working, avvalendosi, altresì, di una baby sitter;
l'uomo ha descritto la madre come un genitore amorevole, seppure talvolta non sufficientemente sollecito nel rapporto con i figli ed ha riportato le fatiche di nel recarsi per il fine settimana in Germania in ragione R_ degli spostamenti troppo lunghi in auto e la maggiore disponibilità di il quale è sempre Per_2 parso desideroso di raggiungere la mamma e sofferente al momento di fare rientro in Italia;
il padre ha, inoltre, riportato agli operatori che , nell'ultimo periodo, lo ricerca maggiormente, R_ apprezzando il suo coinvolgimento nelle proprie attività ed interessi;
- la madre, che attualmente vive a Herbrechtigen (Germania) dove lavora come professoressa di tedesco e di inglese in orario mattutino, ha riferito di avere avviato una convivenza dall'anno 2021 con il sig. , il quale, a sua volta, ha due figli dalla precedente unione che CP_4 trascorrono a casa del padre e dell' due fine settimana al mese, in giornate talvolta Parte_4 coincidenti con quelle di permanenza di ed la donna, che ha a sua volta decritto il R_ Per_2 marito come padre attento e presente, ha escluso di trascorrere i periodi di sua spettanza con i figli a Tradate per via degli elevati costi che tale possibilità comporta ed ha ricondotto i comportamenti oppositivi di riportati dal padre, alla delusione del bambino per la decisione R_ assunta dal Tribunale di Varese che non ha consentito il trasferimento in Germania;
- entrambi i minori hanno mostrato difficoltà nella trattazione dei temi inerenti le dinamiche e gli attuali assetti familiari, restituendo narrazioni scarne e ricorrendo a strategie di evitamento;
nell'osservazione della relazione genitori-figli, gli operatori hanno evidenziato una maggiore naturalezza delle interazioni tra la madre e i minori ed una posizione più defilata del padre;
- nei mesi di agosto e di settembre 2024, all'esito di due fine settimana di spettanza materna,
ha esplicitato con fermezza il proprio desiderio di trasferirsi in Germania, rifiutandosi, alla R_ fine del week end trascorso con la madre, di salire in auto per fare ritorno in Italia e pretendendo di essere immediatamente iscritto alla scuola vicino a casa della madre, situazione che ha reso necessaria, in un'occasione, la partenza del padre per la Germania per convincere il minore a rientrare a Tradate e nell'altra, l'effettuazione di lunghe video chiamate, avvenute anche alla presenza della mediatrice, all'esito delle quali ha accettato di ritornare dal padre;
a fronte di R_ ciò, il padre non ha escluso l'effettiva realizzazione del trasferimento dei figli in Germania, previa informazione dell rocedente e la valutazione dei relativi tempi e modalità; CP_5
- dal mese di maggio 2024, i genitori hanno positivamente iniziato un percorso di mediazione familiare, effettuando incontri in presenza e on line, intervento che ha favorito il ripristino della comunicazione della coppia genitoriale, la costruzione di un rapporto di fiducia e di scambi orientati al benessere dei figli ed il superamento del ruolo di contesa dei figli nella prospettiva di una nuova realtà familiare. Conclusivamente, il Servizio, riportando che i due minori presentano competenze psico affettive in linea con la loro fase evolutiva, ha evidenziato in entrambi la presenza di una condizione di coartazione emotiva conseguente ai vissuti familiari ed al timore di ferire o deludere l'uno o l'altro genitore, situazione che se cristallizzata, rischia di produrre pregiudizievoli scissioni interiori. Il Servizio ha, inoltre, riportato che entrambi i genitori intrattengono con i figli un legame positivo e solido, favorendo la costruzione di ambienti familiari sani e protettivi, il padre offrendo ai minori routine familiari incentrate sulle loro necessità ed offrendo loro esperienze arricchenti, stimolanti e piacevoli e la madre, apparendo più in grado a stabilire una connessione emotiva con ciascuno, favorendo la dimensione dell'ascolto empatico e del dialogo ed assolvendo una funzione etero regolatrice.
13 Il Servizio ha, quindi, affermato che la permanenza dei minori presso la madre risulta essere l'assetto maggiormente rispondente alle loro esigenze di crescita, in assenza di condizioni di pregiudizio, consentendo ad entrambi di godere della prossimità del caregiver primario e di individuare una regolamentazione più agevole che tuteli la continuità del legame con il padre, il quale ha dichiarato che, in caso di trasferimento dei figli in Germania, egli sarebbe disposto a raggiungerli in occasione dei tempi di propria spettanza, evitando, così, ulteriori viaggi ricorrenti con l'Italia, con previsione di periodi di vacanza scolastiche ed estive più prolungati presso il padre. Il Servizio ha, infine, riportato l'opportunità, per i genitori di beneficiare di un percorso di supporto alla genitorialità, al fine di rafforzare il piano della coordinazione genitoriale e per i minori, di attivare un sostegno psicologico, che li supporti in questa delicata fase della vita familiare.
14. L'udienza del 3.10.2024 è stata tenuta alla presenza delle parti, dei rispettivi difensori e del Curatore speciale. In particolare, il padre si è dichiarato disposto a rinunciare ai ¾ del mantenimento materno e ai periodi di vacanza di propria spettanza per consentire alla madre di permanere in Italia per un periodo di 6 mesi. La madre ha, a sua volta, riferito che la proposta paterna non è compatibile con il proprio assetto lavorativo, privo di flessibilità e non appaga il desiderio espresso dai minori di trascorrere più tempo nel quotidiano con lei ed ha evidenziato che il collocamento dei bambini in Germania consentirebbe loro di frequentare con modalità ampie il padre, stante la maggiore flessibilità delle scuole tedesche in tema di vacanze, che permetterebbe all'Ognissanti di trascorre fine settima lunghi con i figli. Al riguardo, la madre ha dichiarato di essere disponibile a riconoscere al padre più week end al mese. Tramontata la possibilità di una soluzione transattiva, la Corte ha riservato la decisione, disponendo con separato provvedimento l'ascolto dei minori e rinviando per le conclusioni all'udienza del 12.12.2024, da tenersi con modalità scritta.
15. In data 31.10.2024, si è proceduto all'ascolto dei minori alla presenza del dott. Persona_7 psicologo e psicoterapeuta, facente parte della componente onoraria di questa Corte. apparso maggiormente libero nella esternazione dei propri desideri, ha descritto Per_2 positivamente entrambi i contesti genitoriali, dei quali il bambino è apparso soddisfatto ( frequentazioni amicali, attività sportive e gite con il padre in Italia, visite alla nonna materna, attività ricreative e sportive con la madre in Germania), esprimendo, tuttavia, un forte desiderio di stare più tempo con la mamma ed identificando il luogo dove vivere la propria quotidianità con la genitrice in Germania, luogo rispetto al quale il minore è apparso sapersi immaginare, prospettando la sua iscrizione scolastica e quella del fratello in istituti situati vicino alla casa della mamma R_ e da loro conosciuti e la frequentazione di una squadra di basket del posto. A fronte di ciò, il minore ha, altresì, riportato la grande difficoltà di esprimere i propri desideri al padre temendo di ferirlo (cfr. io al papà non lo dico perché non ce la faccio perché ho paura che ci rimanga male).
, risultato più coartato emotivamente ed in difficoltà ad esprimere i propri sentimenti, alla R_ domanda di cosa cambiare della propria vita, ha affermato di volere vedere di più la mamma, tuttavia riportando il dispiacere rispetto alle possibili ricadute nelle frequentazioni del padre, ove collocato stabilmente in Germania. Il minore, mantenendosi perfettamente bilanciato rispetto alla manifestazione di un proprio chiaro orientamento ed affermando che non c'è niente che vorrebbe chiedere al giudice, ha tuttavia immediatamente dichiarato che la cosa che vorrei cambiare della mia vita è vedere di più la mamma. Il minore, dichiarando, inoltre, che in caso di trasferimento in Germania sarebbe dispiaciuto di vedere meno il papà, di perdere gli amici e di non andare più allo stadio con il genitore, ha tuttavia
14 affermato la propria facilità nel fare nuove amicizie, come avvenuto in Germania, durante le trasferte presso la madre. Entrambi i minori, riportando, inoltre, la presenza del convivente della durante le Parte_1 trasferte in Germania, persona comunque descritta in termini positivi e rispetto alla quale hanno riportato consuetudini di vita, hanno, tuttavia, espresso il desiderio di avere un rapporto con la mamma maggiormente esclusivo, dichiarando quando siamo soli con la mamma siamo più liberi (cfr. dichiarazioni , verbale ascolto 31.10.2024). R_
16. Con note conclusive del 20.11.2024, la difesa di parte appellante, richiamando gli esiti della CTU di primo grado, dell'indagine del Servizio sociale di Tradate disposta da questa Corte e dell'ascolto dei due minori, ha chiesto l'accoglimento delle proprie conclusioni, anche di natura economica, ritenendo non più procrastinabile il trasferimento dei due bambini in Germania presso la madre, anche alla luce dei recenti report della scuola frequentata (che, quanto a , hanno evidenziato R_ che il bambino risulta apatico e poco interessato a quanto gli succede intorno ed al contesto scolastico) e del rischio che il protrarsi della situazione possa dividere i fratelli. Con note conclusive del 20.11.2024, la difesa di parte appellata, si è riportata ai propri atti difensivi, chiedendo il rigetto delle domande avversarie ed evidenziando che quanto riportato dal Servizio sociale circa la disponibilità del padre di recarsi in Germania nei periodi di tempo di propria spettanza in caso di trasferimento dei figli presso la madre, non corrisponde al vero. La difesa, affermando, inoltre, che la madre non rappresenta il caregiver primario, come riportato dal Servizio, ruolo di fatto ormai rivestito dal padre, ha evidenziato che l'ascolto dei minori ha chiarito il loro attaccamento alle abitudini di vita a Tradate, il desiderio che la madre partecipi di più a detta quotidianità e il desiderio di non perdere il padre, sicché l'unica alternativa percorribile è quella di una maggiore e costante presenza della madre in Italia. Con memoria conclusiva del 20.11.2024, il Curatore speciale dei minori, riportando la stanchezza di e di onseguente all'attuale regime di collocamento e di visite, nonché il desiderio R_ Per_2 di trascorrere più tempo possibile con la madre in Germania, senza, tuttavia, rinunciare a coltivare un rapporto significativo con il padre, ha condiviso le conclusioni del Servizio sociale, affermando che il migliore assetto per i due bambini nell'attualità è quello di essere collocati con la madre in Germania, sia perché tale soluzione appare conforme ai desiderata dei due bambini, sia perché maggiormente funzionale ad assetti logistici più sostenibili per i medesimi, alla luce della maggiore flessibilità lavorativa e della conseguente superiore possibilità di mobilità del padre, ( il quale può fruire di smart working), nonché dei calendari scolastici delle scuole tedesche, che prevedono maggiori periodi di vacanze infrannuali di quelli italiani. Il Curatore ha, quindi, affermato che le proprie conclusioni sono conformi anche alle conclusioni della CTU espletata nel giudizio di primo grado, che, nel prospettare il trasferimento dei minori in Germania, ha valorizzato le buone competenze genitoriali materne, le capacità della di Parte_4 garantire l'accesso dei due bambini al padre, la possibilità del padre di organizzarsi negli spostamenti verso la Germania e la conformità di tale possibilità al desiderio dei minori, come emerso anche nel corso degli approfondimenti peritali. Il Curatore ha, quindi prospettato, un progetto di trasferimento in Germania che preveda un percorso graduale, comportante un'autorizzazione provvisoria allo spostamento di ed R_ Per_2 presso la madre, anche al fine di perfezionare l'iscrizione dei due bambini presso la scuola tedesca, con il mantenimento della pendenza del procedimento avanti questa Corte ed il monitoraggio da parte del Servizio sociale di Tradate, mediante incontri con i minori e i genitori da svolgersi anche da remoto, nella prospettiva di verificare la positiva integrazione dei minori in Germania e nel contesto materno, la piena possibilità di accesso al padre e la continuità del rapporto padre/figli. Il Curatore, rimettendosi alle determinazioni della Corte in ordine al contributo paterno al mantenimento dei figli, ha, quindi, prospettato che il padre possa trascorre con i minori due/tre fine settimana in Germania, dal giovedì/venerdì pomeriggio, fino alla domenica sera, oltre tutte le festività infrannuali previste dalla scuola tedesca, da trascorrere in Italia, nonché la metà delle
15 vacanze natalizie ed estive, da trascorrere in Italia o in altro luogo preventivamente concordato tra i genitori. In via subordinata, il Curatore ha chiesto il mantenimento dell'attuale assetto con la previsione, al fine di scongiurare trasferte stancanti, che almeno un fine settimana al mese sia trascorso dalla madre con i minori in Italia, con contestuale riduzione di ¾ del contributo materno al mantenimento dei figli, al fine di consentirle di reperire un'abitazione in locazione in Italia. Il Curatore ha, infine, chiesto la prosecuzione del percorso di mediazione già intrapreso dai genitori e l'avvio a favore di di un percorso di psicoterapia. R_
17. Con provvedimento del 28.11.2024, la Corte ha nominato in qualità di ausiliario del Collegio il dott. ed ha scartolarizzato l'udienza del 12.12.2024. Persona_7
18. Con il deposito di ulteriori note a verbale dell'11.12.2024, la difesa di Controparte_1 contestando integralmente le note conclusive della controparte e del Curatore speciale, ha affermato che il padre è un lavoratore dipendente, che, pur svolgendo funzioni manageriali, non ha la possibilità di lavorare da remoto per più giorni consecutivi, godendo esclusivamente di una flessibilità oraria giornaliera;
la difesa ha, inoltre, affermato che non corrisponde al vero che gli insegnanti di hanno segnalato aspetti di apatia e di disinteresse del minore rispetto alla vita R_ scolastica, avendo semplicemente riportato un basso livello di concentrazione durante le lezioni;
la difesa ha, quindi, affermato che non corrisponde al vero che i minori abbiano riportato il desiderio di trascorre più tempo in Germania con la madre, non avendo mai espresso il desiderio di trasferimento in Germania;
la difesa ha, quindi contestato che la soluzione di trasferimento temporaneo prospettata dal Curatore è in contrasto con l'interesse dei minori di mantenere le loro abitudini di vita in Italia, determinando uno sradicamento “di prova” che potrebbe risultare destabilizzante per il loro benessere;
a tale riguardo, la difesa ha affermato che il trasferimento dei minori in Germania non tiene, inoltre, conto dello Jugendamt tedesco, oggetto di critiche in ambito europeo e del sistema di diritto di famiglia tedesco, che, in ragione di presunti andamenti discriminatori nei confronti di genitori non tedeschi, renderebbero irreversibile l'eventuale trasferimento di e di n Germania. R_ Per_2
19. L'udienza del 12.12. 2024 è stata tenuta alla presenza di tutte le parti costituite e dell'ausiliario, dott. nominato dalla Corte. Persona_7
Entrambi i genitori, richiesti di esprimere le loro impressioni/pensieri in relazione a quanto dichiarato dai figli durante il loro ascolto, hanno mantenuto le rispettive posizioni, evidenziando, la madre, il desiderio dei bambini di vivere in Germania con lei ed affermando, il padre, l'assenza di tale volontà, avendo entrambi espresso solo il desiderio di stare di più con la mamma. I genitori, inoltre, riconoscendo la situazione di grave difficoltà nella quale si trovano i figli, comunque foriera, al di là della decisione di questa Corte, di possibili rischi evolutivi, si sono dichiarati, quanto alla madre, d'accordo con la soluzione del Curatore di prevedere un periodo di monitoraggio rispetto al trasferimento dei minori in Germania e quanto al padre, contrario a tale possibilità. All'esito la Corte, sentiti il PG, che ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni del Curatore e le difese dei minori e dei genitori, che si sono riportate ai propri atti di costituzione, chiedendone l'accoglimento, ha trattenuto la causa in decisione.
20. Ritiene la Corte che i motivi di appello siano fondati nei termini di seguito riportati. All'esito della lunga istruttoria avviata nel presente grado di giudizio, resasi necessaria in ragione delle contrapposte prospettazioni offerte dalle parti in relazione alle condizioni di benessere dei due minori, si ritengono doverose una serie di premesse dalle quali è imprescindibile partire. Deve, innanzi tutto, prendersi atto del fatto che la coppia genitoriale, non solo si è definitivamente separata, ma ha altresì radicato il centro dei propri interessi di vita in due diversi paesi europei,
16 segnatamente all'Italia e alla Germania, con conseguente inevitabile impossibilità di concentrare in via prevalente in un unico luogo l'esercizio delle rispettive funzioni genitoriali, la regolamentazione degli incontri con i figli e comunque ogni ulteriore prerogativa connessa alla gestione della prole. A tale proposito, appaiono ultronee le censure mosse dalla difesa appellata rispetto alla decisione materna di ritornare nel proprio paese di origine, così determinando una situazione di difficoltà ai danni dei figli minori, osservandosi in proposito che, a fronte di un iniziale arbitrario e verosimilmente poco ponderato movimento materno di accettare un lavoro in Germania e di lasciare i figli minori in Italia con il padre nella prospettiva di ottenere successivamente il loro affidamento e collocamento, va, tuttavia, riconosciuto il diritto della donna, a seguito dell'intervenuta fine del rapporto sentimentale con l' di fare ritorno nel proprio paese Parte_1 di origine, dove è nata ed è crescita, nel quale ancora vivono i propri parenti ed al quale sente di appartenere. Va, sullo specifico aspetto, ricordato che nella consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio di primo grado, il consulente aveva affermato che il progetto di trasferimento della madre era ispirato ad un criterio di stabilità lavorativa ed abitativa (disponendo la donna di un contratto di lavoro a tempo determinato e di un'abitazione di proprietà) e di ripresa dei propri legami familiari, ed aveva evidenziato che gli aspetti migliorativi del progetto, non riguardavano solo la madre, ma anche i figli, le cui esigenze erano state contemplate dalla stessa, avendo la Parte_4 reperito una nuova abitazione con adeguati spazi per loro ed individuato scuole vicino a casa, avendo contemplato la possibilità di attività sportive e disponendo di un'attività lavorativa compatibile con la gestione dei due minori, con impegno circoscritto alle sole ore del mattino. A tale proposito, va, inoltre, ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che i genitori separati che hanno effettuato scelte insindacabili rispetto al luogo di residenza non perdono, per il solo fatto che intendono trasferire la propria residenza lontano da quella dell'altro coniuge, l'idoneità ad essere collocatari dei figli minori (cfr. Cassaz. Civ. sentenza n.9633/2015). Preso, pertanto, atto della non negoziabilità dei progetti di vita di ciascun genitore, come detto ormai stabilmente radicati in luoghi tra loro distanti, va chiarito che qualsiasi decisione questa Corte adotterà circa il collocamento dei due minori, comporterà un'inevitabile compressione del diritto alla bigenitorialità e non consentirà ai due bambini di potere fruire con modalità il più possibile stabili e continuative della presenza di entrambi i genitori, atteso che il collocamento prevalente presso un genitore, comporterà la conclamata distanza dall'altro, distanza che, nel caso in esame, si attesta significativa e non facilmente ovviabile. Va ulteriormente evidenziato, come il presente procedimento abbia chiaramente fatto emergere sia le buone competenze genitoriali di entrambi i genitori, sia gli autentici e significativi sentimenti di affetto che li legano ai figli, caratteristiche che sono state rilevate nel corso dell'espletata CTU di primo grado e confermate degli approfondimenti effettuati dal Servizio sociale di Tradate, nell'ambito del presente procedimento. Al riguardo, si ricorda che in sede di CTU il consulente aveva rilevato che entrambi i genitori apparivano sufficientemente capaci di corrispondere ai bisogni dei figli, pur presentando ciascuno i propri punti di forza e di debolezza, (la madre più empatica ed aperta al dialogo, il padre più razionale e rigido), arrivando a prospettare, in assenza di una distanza logistica, la possibilità di un collocamento paritetico dei bambini. Il consulente aveva, infatti, affermato che entrambi i genitori dimostravano di avere valide capacità di cura nei confronti dei figli in relazione alla loro sicurezza e al soddisfacimento dei bisogni primari, pur a fronte di stili genitoriali molto diversi tra loro, essendo il padre risultato particolarmente concentrato su aspetti quali l'organizzazione, la funzionalità, l'autonomia dei figli senza dimenticare di proporre esperienze commisurate alla loro età, mentre la madre era risultata più orientata a stabilire una relazione empatica e dialogica con i figli, (cfr. CTU primo grado pag. 38). Parimenti, gli approfondimenti delegati da questa Corte al Servizio sociale di Tradate, hanno confermato l'adeguatezza genitoriale, in particolare riportando che entrambi i genitori hanno dato atto di notevoli competenze di accudimento e di cura dei figli in relazione ai loro differenti bisogni
17 evolutivi individuali, nonché la presenza di stili genitoriali differenti che contribuiscono alla strutturazione di diversi climi relazionali nel rapporto con i figli.., essendo per il padre centrale la definizione di routine familiari incentrate sulle attività di crescita dei bambini, garantendo loro opportunità stimolanti e piacevoli e risultando la madre più abile a stabilire una connessione emotiva con i figli, favorendo la dimensione dell'ascolto empatico e del dialogo ed assolvendo una funzione etero regolatrice (cfr. relazione di aggiornamento Servizio Tutela Minori di Tradate del 10.9.2024). Entrambi i genitori, sono, poi, apparsi capaci di consentire l'accesso dei bambini all'altro genitore, favorendo la costruzione di ambienti familiari sani e protettivi ai quali i minori sono apparsi ben adattati. Vanno, infine, ma non in ultimo, evidenziati l'importante desiderio espresso da ed R_ Per_2 anche nel corso del loro ascolto, di vicinanza e di continuità di relazione nei confronti di entrambi i genitori e l'evidente timore di esprimere una preferenza sul proprio collocamento in via prevalente, espressivo del convincimento che tale possibilità possa comportare la perdita dell'uno o dell'altro genitore. Sono, pertanto, indiscutibili gli aspetti di particolare delicatezza e di complessità che la presente vicenda presenta, essendo evidente che qualsiasi decisione verrà assunta da questa Corte, non potrà assicurare il pieno soddisfacimento delle istanze e dei bisogni espressi dai due minori. Fatte tali doverose premesse e venendo al merito dei motivi di appello della difesa Parte_4
aventi ad oggetto la riforma della sentenza di primo grado in punto collocamento di
[...] R_ ed va rilevato che sia in sede di CTU, che all'esito degli approfondimenti in ultimo delegati Per_2 da questa Corte al Servizio sociale di Tradate, volti a verificare le attuali condizioni psico emotive dei due minori, è stato affermato che la progettualità maggiormente corrispondente al loro superiore interesse è rappresentata dal ricongiungimento alla madre, con il conseguente trasferimento in Germania. Tale progettualità, anche ad avviso della Corte, appare essere quella maggiormente tutelante e corrispondente agli attuali bisogni affettivi ed evolutivi dei due bambini, oltre a rappresentare, quanto agli assetti logistici, una soluzione più sostenibile. In particolare, va rilevato che gli aspetti posti alla base delle conclusioni cui era pervenuta la CTU di primo grado rispetto al trasferimento dei minori in Germania, (adeguatezza accuditiva materna, capacità di assicurare l'accesso dei minori alla figura paterna, maggiore elasticità dei calendari scolastici tedeschi, possibilità del padre di organizzarsi lavorativamente negli spostamenti verso la Germania), sono stati confermati anche nel corso del presente grado di giudizio. Deve, innanzi tutto, rilevarsi che, come emerso dall'espletata CTU, la madre, fin dalla nascita dei due bambini e fino al suo trasferimento in Germania, avvenuto nell'anno 2020, è stata la figura di riferimento principale, che li ha gestiti in maniera prevalente, prendendosi cura di loro, rispondendo adeguatamente ai loro bisogni educativi e favorendo il loro sviluppo armonico, sicché l'assenza di un rapporto quotidiano con la genitrice è stata per i due minori fonte di grande disagio e di fatica. Al riguardo, va riconosciuto che il padre, a seguito dell'allontanamento della madre dall'Italia, ha saputo occuparsi adeguatamente dei figli, modificando le proprie abitudini di vita e di lavoro per assicurare ai due bambini la propria presenza e garantire loro accudimenti centrati sui bisogni emotivi e di crescita di ciascuno. Tuttavia, va osservato, (e in tal senso l'ascolto dei minori effettuato da questa Corte in data 31.10.2024 è stato dirimente), che la figura materna, benché negli ultimi anni sia stata incontrata meno frequentemente di quella paterna, ha continuato a rappresentare, proprio in virtù del pregresso qualificato e consolidato legame, la figura di accudimento primaria, rispetto alla quale entrambi i minori, benché con modalità diverse, (più libero di esprimersi più coartato e Per_2 preoccupato di dispiacere il padre, ) hanno, nel corso del loro ascolto, espresso forti vissuti R_ di mancanza e manifestato desideri di vicinanza nel quotidiano. Non vi è dubbio, pertanto, che negli ultimi anni della vita di questi due bambini, ancora relativamente piccoli, sia mancato un pezzo affettivo estremamente importante, segnatamente alla
18 presenza del materno, che, nell'attualità, entrambi reclamano, (al riguardano appaiono significativi i recenti rifiuti di di fare ritorno in Italia dopo i week end trascorsi in Germania R_ con la madre, nonché quanto riferito dal minore all'inizio dell'anno scolastico agli insegnanti e ai compagni di classe rispetto al suo imminente trasferimento in Germania, cfr. verbale di colloquio con i genitori del 6.9.2024, in atti), ancorché con modalità coartate e depotenziate dal timore di potere dispiacere e ferire il padre. Ed è proprio tale ulteriore aspetto, chiaramente emerso nel corso dell'ascolto, con riferimento all'evidente conflitto di lealtà che non consente ad entrambi i minori di esprimere liberamente e con serenità i propri pensieri e desideri, che porta la Corte a ritenere maggiormente protettivo per i medesimi il loro ricongiungimento nel quotidiano alla madre, figura che, in ragione delle proprie capacità di ascolto empatico e di propensione al dialogo, come pacificamente emerse nel corso di tutte le valutazioni effettuate nella pendenza del procedimento, può consentire loro di uscire da schemi difensivi di coartazione e di evitamento, forieri di pregiudizievoli scissioni interiori, con conseguente possibilità di sana emersione di pensieri ed emozioni. Va, sullo specifico aspetto, rilevato che le osservazioni della relazione genitori figli, effettuata sia in sede di CTU, che nell'ambito dei recenti approfondimenti delegati al Servizio sociale di Tradate, hanno evidenziato che la madre rappresenta un importante spazio di espressione per i due bambini, apparsi in tutti gli altri contesti coartati, nel quale portare i propri pensieri, dubbi, preoccupazioni, a differenza del padre, il quale è risultato più defilato nell'interazione, razionale, normativo e a tratti rigido. Deve, altresì, essere ricordato che, all'esito degli approfondimenti effettuati dal consulente nominato dal Tribunale di Varese, era emersa, quanto al nucleo familiare paterno, una tendenza a non interagire efficacemente con i vissuti emotivi dei minori, sia con riferimento al padre, risultato chiuso e poco incline a movimenti di apertura verso la moglie, sia alla zia paterna,
, la quale in sede di valutazione peritale, aveva affermato di non nominare Persona_8 mai, per sua scelta, la madre in presenza dei due nipoti, approccio ritenuto dal consulente pregiudizievole, poiché non consentendo ai bambini di presentificare la figura materna a fronte del loro bisogno di esprimere i propri sentimenti e vissuti rispetto alla sua assenza, ha favorito lo sviluppo di un conflitto di lealtà nei confronti del padre. Quanto, poi, all'interesse oggettivo dei due minori al trasferimento in Germania, ritiene la Corte che debbano essere superate le argomentazioni della difesa di volte a Controparte_1 prospettare un pregiudizievole sradicamento di e di dal loro contesto di vita, Per_2 R_ rilevandosi, quanto alla continuità didattica, che i minori frequentano in Italia una scuola bilingue, nella quale è contemplato lo studio della lingua tedesca, sicché la loro eventuale iscrizione ad una scuola in Germania, gli consentirà di proseguire senza eccessive difficoltà nel percorso di studi già avviato in Italia e, quanto alla possibile perdita del contesto amicale italiano, si osserva che i due bambini si trovano ancora in un'età nella quale le istanze di continuità e di radicamento, in particolare nelle relazioni extra familiari, non assumono particolare importanza, essendovi ancora estrema facilità ed apertura verso nuovi investimenti affettivi. Al riguardo, va osservato che tale aspetto non è stato per nulla contemplato da il quale nel Per_2 corso del suo ascolto ha riportato di immaginarsi nel contesto scolastico tedesco, non evidenziando particolari preoccupazioni né per la separazione dai compagni di classe, né per l'interruzione dei corsi sportivi frequentati a Tradate, mentre è stato più attenzionato da , il quale riportando R_ il dispiacere di non potere più andare alle partite e di non vedere più i propri amici, ha tuttavia, affermato di fare facilmente amicizie, facendo, così, indirettamente intendere l'assenza di particolari problematicità rispetto alla possibilità di nuovi investimenti affettivi ed amicali nel contesto materno. Quanto, infine, ma non in ultimo, al mantenimento della relazione affettiva con il padre, si osserva che, come evidenziato dal Curatore speciale, dispone di una maggiore Controparte_1 flessibilità lavorativa rispetto alla madre, potendo fruire di periodi di smart working che gli consentono una maggiore libertà di movimento e di spostamenti.
19 In relazione a tale aspetto, pur rilevandosi che la difesa del padre ha affermato che non corrisponde al vero che il proprio assistito possa fruire di smart working con modalità ampie, essendo tale possibilità limitata ad alcune fasce orarie della giornata, si osserva che verosimilmente l' ricoprendo un ruolo dirigenziale che gli ha consentito, già in passato, di rimodulare i Parte_1 propri tempi lavorativi sulle esigenze di cura e di accudimento dei figli minori, abbia maggiori margini di contrattazione con la propria azienda per ottenere spazi e modalità lavorative più rispondenti alle esigenze di frequentazione dei figli di quanti ne abbia la madre, in ragione della propria attività di dipendente statale. Alla luce di tali considerazioni, ritiene la Corte che, predisponendo una calendarizzazione di incontri che preveda ricongiungimenti frequenti tra padre e figli (durante più fine settimana al mese, stante la dichiarata disponibilità della madre all'udienza del 3.10.2024 e durante tutti i ponti scolastici), può essere assicurata una adeguata continuità relazionale ed affettiva tra i minori ed il genitore non più stabilmente convivente. Va, inoltre, sullo specifico aspetto osservato che è pacificamente emerso nel corso del giudizio, che le scuole tedesche hanno una maggiore flessibilità rispetto a quelle italiane, con riferimento alla fruizione e alla distribuzione nel corso dell'anno dei periodi di vacanza, sicché i minori potrebbero recarsi in Italia dal padre per periodi più prolungati, evitando, così, di essere esposti alle faticose trasferte in passato già sperimentate in occasione dei periodi di permanenza presso la madre e dagli stessi mal sopportate. Occorre, pertanto, individuare una regolamentazione dei rapporti tra padre e figli che consenta il mantenimento della relazione, in particolare prevedendo che il padre possa tenere con sé i due minori per due/tre fine settimana al mese, preferibilmente in Germania, dal giovedì/venerdì pomeriggio, fino alla domenica sera, oltre a tutte le festività infrannuali previste dalla scuola tedesca, preferibilmente in Italia. Durante le vacanze estive e natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per la metà del periodo di sospensione scolastico, con facoltà di trascorrerle in Italia o in altro luogo preventivamente concordato con la madre. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene la Corte che il collocamento dei minori presso la madre consentirebbe loro di frequentare il padre con tempistiche maggiormente prolungate e con modalità più rispettose delle loro fatiche, assicurando, così, una regolamentazione degli incontri più fluida e continuativa, capace di assorbire il senso di mancanza del genitore non stabilmente convivente e di favorire la strutturazione di vissuti di compresenza di entrambe le figure genitoriali e non di perdita. Sullo specifico aspetto, come già richiamato nella presente sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che di fronte alle scelte insindacabili compiute sul luogo di residenza dai genitori separati, i quali non perdono, per il solo fatto che intendono trasferire la propria residenza lontano da quella dell'altro coniuge, l'idoneità ad essere collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al superiore interesse della prole il collocamento presso l'uno o presso l'altro genitore, per quanto ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (cfr. Cassaz. Civ. sentenza n.9633/2015). Al riguardo, si osserva che la decisione in questa sede assunta dalla Corte - consentendo ai minori di ricongiungersi stabilmente alla madre e di sperimentare una continuità con il materno per troppo tempo mancata e fortemente desiderata da entrambi i bambini e comunque rappresentando la migliore opportunità per mantenere una relazione più frequente e meno faticosa con il genitore non collocatario - soddisfa gli otto criteri orientativi individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (cfr. Tribunale di Milano, sez. IX civile, ordinanza 12.8.2014, est. Olindo Canali), in tema di delocalizzazione del minore, come già ripercorsi in sede di CTU di primo grado. Quanto all' analisi delle motivazioni del trasferimento del genitore prevalentemente collocatario che deve avere sostanziali ragioni per trasferirsi altrove, non determinate solamente da più remunerative chaces lavorative ovvero da un mero cambio di ambiente sociale che offre una più generale sicurezza rispetto a quella offerta dall'ambiente in cui ha convissuto con la prole fino al momento della richiesta, il giudizio ha
20 confermato che i motivi del trasferimento della madre attengono a istanze personali e lavorative ormai decisive, come, peraltro, già affermato dal consulente tecnico, che aveva evidenziato che il progetto di trasferimento della madre non è egoistico, ma è migliorativo in termini logistici ed emotivi, consentendole di ritornare nel suo paese di origine, dove è nata e cresciuta, dove vivono i propri parenti e dove la donna ha costruito un nuovo progetto di vita che contempla anche le esigenze dei figli. Inoltre, si osserva che la , nell'attualità, lavora presso una Parte_4 scuola, dove insegna, dal lunedì al venerdì e non ha la possibilità, né di lasciare la Germania, se non nel fine settimana, né di reperire in Italia un'occupazione equivalente. Quanto all'esame dei tempi e delle modalità di visita e frequentazione tra il figlio ed il genitore non prevalentemente collocatario, che devono presentare profili di realistica fattibilità, senza costringere il genitore che resta lontano dal figlio a stravolgere le proprie abitudini di vita ovvero ad affrontare sforzi economici insostenibili, ovvero del tutto sproporzionati ai propri redditi, come sopra già detto, le flessibilità lavorative del padre e quelle scolastiche dei minori possono consentire maggiori momenti di frequentazioni qualificate tra padre e figli, sia in Germania che in Italia. Al riguardo è, infatti, pacificamente emerso che il calendario scolastico tedesco presenta periodi di sospensione dalle lezioni più dilazionati durante l'anno che ben si prestano a trasferte dei bambini in Italia più prolungate, anche nel corso dell'anno scolastico. Parimenti, le buone condizioni economico
/reddituali dell' non sono ostative a periodiche trasferte dell'uomo verso la Germania. Parte_1 Quanto alla valutazione dell'eventuale disponibilità del genitore non collocatario di trasferirsi per consentire di mantenere la propria funzione genitoriale, il giudizio ha escluso che il padre sia disponibile a trasferirsi in Germania o in una località più vicina alla moglie. Tuttavia, il consulente aveva già evidenziato che il padre conosce il contesto tedesco, che rappresenta un ambiente a lui noto, avendovi trascorso periodi prolungati in costanza di matrimonio, conoscendo perfettamente la lingua e nel quale non sarebbe disorientato nel muoversi (per la ricerca di alloggio o per l' organizzazione del tempo da trascorrere con i figli). Quanto alle modalità con le quali sono salvaguardate e garantite le relazioni del minore con le altre figure chiave della propria esistenza che, in rapporto di parentela con il genitore non collocatario, ne definiscano la sua identità familiare/ parentale e ne preservino la riconoscibilità e la necessaria memoria delle proprie origini geografiche, sociali e culturali, come già rilevato dal consulente tecnico dell'ufficio, il giudizio non ha evidenziato la presenza di particolari legami tra i minori e il contesto parentale paterno (i nonni sono anziani e vivono lontani, la zia è una presenza marginale nella loro vita), sicché, qualora collocati in Germania potrebbero frequentare la rete parentale materna più di quanto non frequentino quella paterna permanendo in Italia, continuando comunque a frequentare i nonni paterni durante le vacanze, come hanno sempre fatto. Quanto alla valutazione degli effetti del trasferimento sul figlio minore comparati con il suo indispensabile bisogno di stabilità ambientale, emotiva, psicologica, di relazione, in particolare dovendo valutare se la richiesta di una importante dislocazione possa o meno essere definitiva ovvero costantemente soggetta dalle esigenze del genitore collocatario, il consulente aveva già evidenziato che il trasferimento dei minori presso la madre, ponendosi in continuità con la storia personale della stessa, si coniugava con i bisogni evolutivi, di stabilità ambientale, emotiva e di relazione dei due bambini, non avendo, inoltre, la
, evidenziato, anche nell'ambito del presente giudizio, la necessità di effettuare Parte_4 ulteriori spostamenti, offrendole, il luogo in cui attualmente vive, le migliori opportunità lavorative, relazionali e di mantenimento di continuità con le proprie origini. Quanto alle caratteristiche dell'ambiente sociale e familiare in cui il genitore collocatario intende trasferirsi rispetto a quelle attuali , dalla distanza, alla diversità della lingua, dal sistema culturale all'organizzazione sociale, dal nuovo contesto familiare in cui il minore verrà inserito ai sistemi di più ampia relazione parentale che lo sottende, tenendo ben presente che le differenze di quotidianità, il nuovo modo di vita possono trasformare padre e figlio in stranieri che percepiscono l'altro come appartenente ad un altro mondo, il consulente tecnico aveva affermato che il luogo dove vive la madre è stato conosciuto e vissuto dai minori e che il contesto scolastico e culturale nel quale ed verrebbero inseriti, se R_ Per_2 collocati presso la madre, non comporterebbe un disorientamento tale da renderlo impraticabile e comunque un fattore di destabilizzazione idoneo a compromettere il loro percorso evolutivo, 21 stante la presenza di elementi di continuità sotto il profilo linguistico e culturale. Al riguardo, va osservato che i minori hanno nel corso degli anni mantenuto regolari rapporti con il contesto materno, recandosi in Germania durante l'anno scolastico e frequentandolo durante le vacanze, apparendo ben ambientati ed integrati in detta realtà sociale e culturale, della quale, anche nel corso del loro ascolto, hanno riportato positività, dimostrando di conoscerla e di apprezzarla. Quanto all' età dei figli, sicché minore è l'età e minore è la facilità di mantenere un significativo legame con il genitore non collocatario soprattutto quando l'età del bambino non gli abbia ancora consentito di sviluppare un legame significante con uno o con entrambi i genitori, si che l'analisi andrà focalizzata non solo sulla qualità della relazione già esistente ma anche sulle potenzialità che tale relazione ha di svilupparsi, si osserva che benché il consulente avesse evidenziato che la tenera età dei minori costituisse il fattore di maggiore criticità in relazione alle potenzialità del loro rapporto con il padre, va, tuttavia, rilevato che gli approfondimenti da ultimo espletati dal Servizio territoriale e l'ascolto dei minori, hanno evidenziato l'esistenza di un saldo legame dei minori verso il padre, figura che entrambi hanno in mente e della quale sentono il bisogno di vicinanza, sicché deve escludersi, rispetto al trasferimento in Germania, il rischio di una rarefazione della figura paterna nel panorama affettivo dei due bambini, anche in ragione di una calendarizzazione di incontri frequenti e strutturati con il genitore non convivente nei termini sopra indicati. Quanto, infine, alla verifica della volontà dei minori di volersi trasferire, il consulente aveva già evidenziato in entrambi, a fronte del timore di perdere una delle figure genitoriali, una grande mancanza della figura materna, manifestata più esplicitamente da ma molto presente anche Per_2 in ed un vissuto estremamente positivo rispetto al contesto tedesco, andamenti confermati R_ anche in sede di ascolto, avvenuto in data 31.10.2024. Alla luce di quanto sin qui argomentato, ritiene la Corte che, in accoglimento dei motivi di appello proposti da in punto collocamento ed in parziale riforma della Parte_5 sentenza appellata, i minori ed debbano essere collocati in via prevalente presso R_ Per_2 l'abitazione materna in Germania. Stante la delicatezza del trasferimento dall'abitazione paterna a quella materna e la conseguente necessità che tale transizione sia graduale e rispettosa dei tempi dei due minori, occorre incaricare il Servizio sociale del Comune di Tradate, anche in collaborazione con i servizi specialistici del territorio ed in particolare con la NPI territorialmente competente, di accompagnare padre e figli rispetto a tale delicato passaggio, valutando di concerto con i genitori e tenuto conto delle condizioni psico emotive dei due bambini, il momento più adeguato per dare seguito al trasferimento in Germania, che, in ogni caso, dovrà avvenire entro e non oltre la fine del mese di febbraio 2025, sia per consentire ai bambini di essere iscritti ai nuovi percorsi scolastici, sia per evitare che la loro permanenza all'interno del contesto paterno fino alla fine del corrente anno scolastico, possa diventare oltremodo gravosa e foriera di insostenibili conflitti di lealtà, in presenza di una decisione che ha ormai statuito il loro spostamento dalla madre. Come correttamente prospettato dal Curatore speciale, si ritiene opportuno provvedere in via provvisoria, mantenendo la pendenza del presente procedimento per un periodo di almeno 6 mesi, con conseguente mantenimento della residenza dei minori a Tradate, al fine di verificare l'andamento dell'inserimento dei minori nel contesto materno e la buona integrazione degli stessi nel territorio tedesco. Al riguardo si osserva, infatti, che se è pur vero che il contesto materno (nuovo compagno della
, nonna materna) è stato oggetto di approfondimenti peritali che non hanno Parte_4 evidenziato aspetti di criticità, va, tuttavia, rilevato che entrambi i minori, già in sede di CTU e poi in sede di ascolto, pur avendo riportato l'esistenza di un positivo rapporto con il nuovo compagno della madre con la stessa convivente, descrivendo momenti ludici e ricreativi trascorsi insieme, hanno, tuttavia, manifestato vissuti non del tutto lineari rispetto a tale figura, esprimendo il chiaro desiderio di momenti esclusivi con la mamma e di centralità delle sue attenzioni, senza la presenza dell'uomo.
22 Quanto al rapporto dei figli con il nuovo partner della madre, pur riconoscendo che in assenza di pregiudizio per i minori ed adottando le opportune cautele, il genitore ha diritto di coinvolgere i propri figli nella sua nuova relazione sentimentale e ciò a maggior ragione quando il periodo di riferimento non sia quello immediatamente successivo alla separazione, (cfr. Tribunale civile di Milano, sez. IX , ordinanza del 23.3.2013), va, tuttavia, rilevato che i vissuti espressi da e da Per_2
nel corso del presente procedimento, soprattutto in una fase di delicata transizione e di R_ importanti cambiamenti delle loro abitudini di vita, devono essere particolarmente attenzionati dalla madre, la quale dovrà assicurare loro, soprattutto inizialmente, momenti esclusivi attagliati sui loro bisogni di centralità, evitando, altresì, la frequente compresenza dei figli del compagno. Vanno, inoltre, monitorati con attenzione, sia i vissuti dei due minori rispetto alla separazione dal padre, figura con la quale i due bambini hanno vissuto in via prevalente per quasi 4 anni e rispetto alla quale hanno radicato un intenso legame e nutrono sentimenti di forte affetto, sia l'andamento degli incontri con il medesimo, che, come detto, deve assicurare il mantenimento e la continuità della relazione. A tale fine, il Servizio sociale di Tradate dovrà assicurare un costante monitoraggio delle condizioni di benessere dei due minori in occasione dei loro rientri in Italia con il padre, segnalando a questa Corte eventuali situazioni di pregiudizio. Parimenti, la madre dovrà assicurare, dandone riscontro al Servizio sociale di Tradate, la tempestiva attivazione di un supporto psicologico a favore di , apparso coartato e R_ maggiormente in difficoltà nell'espressione dei propri vissuti, nella prospettiva di accompagnarlo nella delicata fase di vita che sta attraversando e a sostenerlo nell'elaborazione degli strappi affettivi che hanno connotato le relazioni familiari. Appare, pertanto, opportuno, stanti gli aspetti di complessità sottesi al trasferimento dei minori in Germania e l'irreversibilità di una eventuale statuizione definitiva (come in ultimo prospettato dalla difesa del padre), mantenere un periodo di monitoraggio sul nucleo familiare e ciò evidentemente non in una prospettiva di mera “prova”, bensì in un'ottica di esclusiva tutela delle condizioni di benessere di e di che questa Corte ritiene di attenzionare stante R_ Per_2 l'importante sollecitazione emotiva, affettiva ed esistenziale che il trasferimento in Germania determinerà nelle loro vite. Tenuto conto delle ricadute che il trasferimento dei minori comporterà sull'intero sistema familiare, si ritiene opportuno che i genitori mantengano il percorso di mediazione familiare già avviato, proseguendolo anche a distanza, al fine di elaborare la conclusione del progetto di coppia e di individuare modalità relazionali e comunicative maggiormente rispondenti ai bisogni dei minori e al loro benessere, apparendo evidente che un'efficace rielaborazione della contesa che riguarda i figli, che non ha consentito ai genitori di trovare soluzioni conciliative nel presente giudizio, può rappresentare per ed n'occasione importante per tranquillizzarsi e per non portare R_ Per_2 più sulle loro spalle il peso di decisioni che non gli competono. Quanto, infine, alle questioni di natura economica, ritiene la Corte non meritevole di accoglimento la richiesta avanzata dalla madre, nell'ipotesi di trasferimento dei minori in Germania, di riconoscimento di un contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di 1.400,00 euro mensili, sicché, tenuto conto del disposto spostamento dei minori presso la madre e del loro collocamento prevalente presso la stessa, deve essere revocato il contributo economico materno ed essere mantenuto a carico del padre il versamento della stessa somma, già individuata dal Tribunale, nella misura di 800,00 euro mensili, (importo che potrà essere nel prosieguo rivalutato nel suo ammontare, tenendo conto delle trasferte dell' in Germania e dei relativi costi Parte_1 che dovrà affrontare), oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal momento del trasferimento dei due bambini in Germania. Tale somma appare, infatti commisurata, alle condizioni economico reddituali dei due genitori, che dalla documentazione prodotta agli atti, non appaiono sperequate, essendo rimasta priva di riscontri probatori l'affermazione di parte appellante circa l'esistenza di ulteriori introiti di controparte derivanti dalla titolarità di quote societarie.
23 In particolare, si osserva che il padre ha documentato, per l'anno di imposta 2022 (cfr. 730/ 2023) un reddito lordo annuo di 70.655,00 euro, che detratti gli oneri fiscali, è pari ad un netto mensile di circa 4.000,00 euro, mentre le buste paga allegate, relative ai mesi di luglio /settembre, attestano un reddito mensile netto di 3.500,00 euro mensili;
la madre, che non ha aggiornato la sua posizione economica nel presente grado, ha documentato nel giudizio di primo grado un reddito annuo lordo di 38.000,00 euro, pari ad un reddito mensile netto di circa 3.100,00 euro, sicché appare congrua la somma sopra individuata, tenuto altresì conto del fatto che il padre dovrà affrontare i costi delle trasferte in Germania che prima gravavano sulla madre. Riserva di provvedere sulle spese del presente grado, anche con riferimento ai compensi del Curatore speciale, all'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano decidendo in via provvisoria sull'appello proposto da già avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano Parte_1 Pt_2 in data 30.5.2024, così dispone:
1. dispone il collocamento prevalente dei minori e presso la residenza Persona_9 Per_2 della madre, sita a Herbrechtigen, Damaschkestrasse 17 (Germania);
2. incarica il Servizio sociale del Comune di Tradate, anche in collaborazione con i servizi specialistici del territorio ed in particolare con la NPI territorialmente competente, di accompagnare padre e figli nella fase del trasferimento dei due minori in Germania, valutando, di concerto con i genitori e tenuto conto delle condizioni psico emotive dei due bambini, il momento più adeguato per dare seguito al loro trasferimento, che, in ogni caso, dovrà avvenire entro e non oltre il mese di febbraio 2025;
3. incarica il Servizio sociale del Comune di Tradate di assicurare un costante monitoraggio delle condizioni di benessere dei due minori in occasione dei loro rientri in Italia con il padre, segnalando a questa Corte eventuali situazioni di pregiudizio;
4. prescrive alla madre di attivare tempestivamente un supporto psicologico a favore di , R_ dandone riscontro al Servizio sociale di Tradate;
5. invita entrambi i genitori a mantenere il percorso di mediazione familiare già avviato, proseguendolo anche a distanza, al fine di elaborare la separazione e di individuare modalità relazionali e comunicative maggiormente rispondenti ai bisogni dei minori e al loro benessere;
6. revoca il contributo materno al mantenimento dei figli, ponendolo, nella misura di 800,00 euro mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, a carico del padre, con decorrenza dal trasferimento dei minori in Germania
RINVIA
Per il prosieguo del giudizio all'udienza dell'
8.10.2025 ore 9.00 alla presenza delle parti, onerando il Servizio sociale del Comune di Tradate di inviare una relazione di aggiornamento a questa Corte, entro e non oltre il 15.9.2025, salvo urgenze.
Così deciso in Milano il 12 dicembre 2024
Il Consigliere est. dott.Valentina Paletto
IL PRESIDENTE dott. Annamaria Pizzi
24