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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/04/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 29.4.2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 13048 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. MAGNO FRANCESCO, come in atti RICORRENTE E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio che quale mandatario della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. VIANO PAOLA , come in atti RESISTENTE NONCHE'
, subentrante a titolo Controparte_3 universale nei rapporti di , incorporante di Controparte_4
, e , in persona del Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. , come in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale CONCLUSIONI : come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 25/10/2023 parte ricorrente, premesso che veniva a conoscenza in data 28/09/2023 dell'intimazione di pagamento nr 07120239019283362000 avente ad oggetto, tra l'altro, la cartella nr 07120120013706710000, notificata il 10/02/2012, contenente il ruolo emesso dall Controparte_8
, per l'omesso pagamento di Contributi IVS proporzionali
[...]
e Contributi somme aggiuntive anno 2008 per la somma complessiva di CP_1 euro 1.926,08, impugnava la/e predetta/e cartella/e, assumendone la mancata notifica, la decadenza e la prescrizione.
1 Si costituivano anche nella qualità di mandataria di ed Agenzia, CP_1 CP_2 resistendo all'avversa domanda, di cui in via preliminare eccepivano la carenza di interesse ad agire e nel merito la tardività.
******
Giurisdizione, competenza e legittimazione passiva. In via preliminare, si osserva che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444 c.p.c. Sussiste la legittimazione passiva di Controparte_3 subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_4
per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del
[...] concessionario (notifica delle cartelle di pagamento - ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di con Controparte_3 eccezione della sola impugnazione dell'avviso di addebito, per il quale è competente, anche nella fase esecutiva, in ragione della riforma di cui alla legge n. 122 del 2010, esclusivamente l'ente previdenziale. L' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto CP_1 obbligatorio.
Sussiste, infine, la legittimazione passiva della solo per i crediti CP_2 antecedenti il 2008, in quanto la stessa è cessionaria dei crediti maturati CP_1 fino al 2008, ex art.13 della legge 448/98.
Il contenzioso in materia esattoriale: Opposizione a cartella esattoriale, opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione. Ciò posto occorre, in via preliminare, qualificare l'odierna domanda. È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: 1) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; 2) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ; 3) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. 1) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione ( non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
2 Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99. Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex sé, al fine di bloccare il procedimento esecutivo. Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi. Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta. Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
2) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
3 In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione. Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta. Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme ( essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
3) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva. In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
L'interesse ad agire e la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo Si osserva, inoltre, per completezza che in ordine all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, il D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis e la successiva Cassazione civile sez. un. - 06/09/2022, n. 26283 hanno statuito che il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce che sussiste interesse solo se vi è: pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici;
per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. A parere della Suprema Corte, i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi. Non sussiste un vuoto di tutela dal momento che « pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, difatti, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento (Cass., sez. un., n. 959/17; n. 40763/21; tra varie, Cass., sez. un., n. 7822/20, cit.; sez. un., n. 8465/22). Osserva, infine, che in tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
4 Nel caso in esame sussiste interesse ad agire dal momento che il ricorrente è stato destinatario di una intimazione di pagamento.
******
Tanto premesso, occorre fare applicazione dei principi appena espressi al caso di specie. Ebbene, il ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento della insussistenza del credito contributivo per intervenuta prescrizione. Nel dettaglio, deduce in primo luogo l'inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle oggetto dell'estratto di ruolo impugnato;
in secondo luogo, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica delle stesse, intendendo far valere un fatto estintivo del credito successivo alla loro formazione.
, però, ha fornito prova della regolare notifica della cartella Controparte_3 indicata dal ricorrente in data 10.2.2012 (si veda avviso di ricevimento, in atti).
Dunque, è tardiva l'eccezione di decadenza, configurando la stessa opposizione agli atti esecutivi ed altresì l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L 46/96. Le relative azioni andavano proposte nel termine rispettivamente di 20 e di 40 giorni dalla notificazione degli atti ( ipotesi sub 1) e sub 3) in parte motiva).
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione del titolo, l'azione si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ( ipotesi sub 2). Vi sono in atti l'intimazione di pagamento N. 071 2017 90399049 13/000 notificata in data 4.11.2017 alla moglie del ricorrente;
l'atto, seppure ritualmente notificato è intervenuto dopo il quinquennio, decorrente dalla notifica del 10.2.2012. Si precisa, inoltre, che il preavviso di fermo n. 07180201300054463000, invece, non contiene alcun riferimento alla cartella impugnata nel presente procedimento e pertanto è inconferente rispetto al giudizio in corso prima ancora che inidonea ad interrompere la prescrizione.
Nessun ulteriore atto interruttivo è provato, prima ancora che allegato dalle resistenti oltre a quelli analiticamente sopra indicati. In ordine alla determinazione del termine di prescrizione successivo alla notifica del titolo questo Tribunale ritiene di dover aderire alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione , sentenza n. 23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016.
5 A parere della Suprema Corte la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007). Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario. Tale orientamento è stato recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione , con sentenza n. 23397/2016, pubblicata in data 17.11.2016 che ha enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Va pertanto, in relazione a questa/e cartella/e, dichiarata l'inesistenza del diritto ad agire in via esecutiva.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono poste a carico di _3
, incaricato della riscossione.
[...]
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'inesistenza del diritto ad agire in via esecutiva dell'intimazione di pagamento nr 07120239019283362000 avente ad oggetto la cartella nr 07120120013706710000.
2) Condanna al pagamento di € 1.600,00, oltre spese Controparte_3 generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi Aversa, 29/04/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
7
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 29.4.2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 13048 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. MAGNO FRANCESCO, come in atti RICORRENTE E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio che quale mandatario della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. VIANO PAOLA , come in atti RESISTENTE NONCHE'
, subentrante a titolo Controparte_3 universale nei rapporti di , incorporante di Controparte_4
, e , in persona del Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. , come in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale CONCLUSIONI : come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 25/10/2023 parte ricorrente, premesso che veniva a conoscenza in data 28/09/2023 dell'intimazione di pagamento nr 07120239019283362000 avente ad oggetto, tra l'altro, la cartella nr 07120120013706710000, notificata il 10/02/2012, contenente il ruolo emesso dall Controparte_8
, per l'omesso pagamento di Contributi IVS proporzionali
[...]
e Contributi somme aggiuntive anno 2008 per la somma complessiva di CP_1 euro 1.926,08, impugnava la/e predetta/e cartella/e, assumendone la mancata notifica, la decadenza e la prescrizione.
1 Si costituivano anche nella qualità di mandataria di ed Agenzia, CP_1 CP_2 resistendo all'avversa domanda, di cui in via preliminare eccepivano la carenza di interesse ad agire e nel merito la tardività.
******
Giurisdizione, competenza e legittimazione passiva. In via preliminare, si osserva che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444 c.p.c. Sussiste la legittimazione passiva di Controparte_3 subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_4
per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del
[...] concessionario (notifica delle cartelle di pagamento - ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di con Controparte_3 eccezione della sola impugnazione dell'avviso di addebito, per il quale è competente, anche nella fase esecutiva, in ragione della riforma di cui alla legge n. 122 del 2010, esclusivamente l'ente previdenziale. L' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto CP_1 obbligatorio.
Sussiste, infine, la legittimazione passiva della solo per i crediti CP_2 antecedenti il 2008, in quanto la stessa è cessionaria dei crediti maturati CP_1 fino al 2008, ex art.13 della legge 448/98.
Il contenzioso in materia esattoriale: Opposizione a cartella esattoriale, opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione. Ciò posto occorre, in via preliminare, qualificare l'odierna domanda. È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: 1) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; 2) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ; 3) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. 1) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione ( non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
2 Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99. Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex sé, al fine di bloccare il procedimento esecutivo. Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi. Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta. Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
2) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
3 In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione. Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta. Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme ( essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
3) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva. In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
L'interesse ad agire e la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo Si osserva, inoltre, per completezza che in ordine all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, il D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis e la successiva Cassazione civile sez. un. - 06/09/2022, n. 26283 hanno statuito che il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce che sussiste interesse solo se vi è: pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici;
per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. A parere della Suprema Corte, i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi. Non sussiste un vuoto di tutela dal momento che « pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, difatti, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento (Cass., sez. un., n. 959/17; n. 40763/21; tra varie, Cass., sez. un., n. 7822/20, cit.; sez. un., n. 8465/22). Osserva, infine, che in tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
4 Nel caso in esame sussiste interesse ad agire dal momento che il ricorrente è stato destinatario di una intimazione di pagamento.
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Tanto premesso, occorre fare applicazione dei principi appena espressi al caso di specie. Ebbene, il ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento della insussistenza del credito contributivo per intervenuta prescrizione. Nel dettaglio, deduce in primo luogo l'inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle oggetto dell'estratto di ruolo impugnato;
in secondo luogo, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica delle stesse, intendendo far valere un fatto estintivo del credito successivo alla loro formazione.
, però, ha fornito prova della regolare notifica della cartella Controparte_3 indicata dal ricorrente in data 10.2.2012 (si veda avviso di ricevimento, in atti).
Dunque, è tardiva l'eccezione di decadenza, configurando la stessa opposizione agli atti esecutivi ed altresì l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L 46/96. Le relative azioni andavano proposte nel termine rispettivamente di 20 e di 40 giorni dalla notificazione degli atti ( ipotesi sub 1) e sub 3) in parte motiva).
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione del titolo, l'azione si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ( ipotesi sub 2). Vi sono in atti l'intimazione di pagamento N. 071 2017 90399049 13/000 notificata in data 4.11.2017 alla moglie del ricorrente;
l'atto, seppure ritualmente notificato è intervenuto dopo il quinquennio, decorrente dalla notifica del 10.2.2012. Si precisa, inoltre, che il preavviso di fermo n. 07180201300054463000, invece, non contiene alcun riferimento alla cartella impugnata nel presente procedimento e pertanto è inconferente rispetto al giudizio in corso prima ancora che inidonea ad interrompere la prescrizione.
Nessun ulteriore atto interruttivo è provato, prima ancora che allegato dalle resistenti oltre a quelli analiticamente sopra indicati. In ordine alla determinazione del termine di prescrizione successivo alla notifica del titolo questo Tribunale ritiene di dover aderire alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione , sentenza n. 23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016.
5 A parere della Suprema Corte la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007). Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario. Tale orientamento è stato recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione , con sentenza n. 23397/2016, pubblicata in data 17.11.2016 che ha enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Va pertanto, in relazione a questa/e cartella/e, dichiarata l'inesistenza del diritto ad agire in via esecutiva.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono poste a carico di _3
, incaricato della riscossione.
[...]
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'inesistenza del diritto ad agire in via esecutiva dell'intimazione di pagamento nr 07120239019283362000 avente ad oggetto la cartella nr 07120120013706710000.
2) Condanna al pagamento di € 1.600,00, oltre spese Controparte_3 generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi Aversa, 29/04/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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