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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/11/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3508/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3508/2021 tra Parte_1 ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 28 novembre 2025 ad ore 13.00 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi, in videoconferenza: per parte attrice è presente l'Avv. Sergio Galli per parte convenuta è presente l'Avv. Odile Danesi I difensori dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati. Il Giudice dà atto di aver accertato l'identità dei soggetti partecipanti mediante controllo dei loro documenti d'identità esibiti alla videocamera Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni I procuratori delle parti insistono nelle difese e precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate e contestano reciprocamente le avverse note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata, alla lettura della quale le parti dichiarano di rinunciare.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 4 R.G. Nr. 3508/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3508/2021 promossa da:
) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Stefano Galli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura alle liti in atti ATTORE Contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Odile Danesi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura alle liti in atti CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.11.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132
c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda proposta dalla Sig.ra non risulta meritevole di accoglimento, non potendo Parte_1 ritenersi acquista al presente giudizio la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento.
La giurisprudenza di legittimità afferma che l'art. 2051 c.c. può trovare applicazione soltanto quando il danno sia stato arrecato o dal dinamismo intrinseco della cosa stessa, ovvero da un agente dannoso in essa insorto;
al contrario, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nelle ipotesi in cui la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno.
Ricade, pertanto, sul danneggiato la dimostrazione dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla sua condotta e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene (Cass. Civ. n. 2184/2021). pagina 2 di 4 In buona sostanza, spetta al danneggiato dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento.
L'attrice lamenta che “all'atto di entrare nei locali del bagno, cadeva rovinosamente a terra a causa dei gradini che si trovano dietro la porta di accesso al vano antibagno e che risultavano scivolosi e privi di trattamento e/o strisce antiscivolo, nonché senza illuminazione, non segnalati ed ancora privi di corrimano”.
In contestazione non c'è il fatto evento in sé, non contestato neppure da parte convenuta, la quale, costituitasi in giudizio, riconosce che la Sig.sa sia caduta in “bagno”, contestandone però la Pt_1 dinamica, oltre che il quantum richiesto a titolo di risarcimento del danno,
Del pari, la consulenza tecnica disposta dal Giudice, per la quale i danni subiti dalla Sig.ra sono Pt_1 compatibili con l'evento (caduta).
Ciò che l'attrice omette, però, di provare è proprio l'effettiva dinamica dell'evento – caduta e di quanto immediatamente antecedente e successivo.
Dalla disamina degli atti di causa e dal loro raffronto con le prove testimoniali, ma soprattutto all'esito dell'interrogatorio formale dell'attrice, non è dato comprendere se l'evento sia accaduto all'atto di entrare nei locali del bagno, a causa dei gradini, o se la caduta sia avvenuta “nell'antibagno, entrando nel bagno”, come la stessa attrice dichiara nel corso dell'interrogatorio formale del 07.07.2025.
Ciò che è certo, ma che non comporta una responsabilità in capo alla convenuta, è che la Sig.ra Pt_1 sia caduta in bagno, da sola e senza alcun testimone oculare dell'evento, essendo pacifico che la porta del bagno fosse chiusa e che i primi soccorsi sono stati prestati da soggetti che si trovavano all'esterno del locale e che hanno sentito le richieste di aiuto provenire dalle finestre del bagno.
Nessuna rilevanza hanno le testimonianze di parte attrice, posto che nessuno dei chiamati ha assistito effettivamente alla caduta, ma è sopraggiunto in loco, solo una volta chiamati dai soccorritori, quando la attrice era persino già stata alzata e fatta accomodare su una poltrona.
In conclusione, gli elementi acquisiti al presente giudizio non consentono di ritenere, in modo certo, la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., difettando la prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento, non essendo la pretesa attorea assistita da una prova sufficientemente persuasiva, con la conseguenza che le domande proposte da Parte_1 devono essere rigettate.
Per quanto attiene, invece, la richiesta di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., difetta la prova di qualsiasi fatto illecito della convenuta, la quale, invece, ha dimostrato la conformità dello stato dei luoghi alla normativa vigente.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
3508/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna la Sig.ra al pagamento in favore della convenuta Sig.ra Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano nell'importo di euro 3.809,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- pone le spese della c.t.u. espletata definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla quale nessuno ha presenziato ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3508/2021 tra Parte_1 ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 28 novembre 2025 ad ore 13.00 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi, in videoconferenza: per parte attrice è presente l'Avv. Sergio Galli per parte convenuta è presente l'Avv. Odile Danesi I difensori dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati. Il Giudice dà atto di aver accertato l'identità dei soggetti partecipanti mediante controllo dei loro documenti d'identità esibiti alla videocamera Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni I procuratori delle parti insistono nelle difese e precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate e contestano reciprocamente le avverse note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata, alla lettura della quale le parti dichiarano di rinunciare.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 4 R.G. Nr. 3508/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3508/2021 promossa da:
) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Stefano Galli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura alle liti in atti ATTORE Contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Odile Danesi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura alle liti in atti CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.11.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132
c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda proposta dalla Sig.ra non risulta meritevole di accoglimento, non potendo Parte_1 ritenersi acquista al presente giudizio la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento.
La giurisprudenza di legittimità afferma che l'art. 2051 c.c. può trovare applicazione soltanto quando il danno sia stato arrecato o dal dinamismo intrinseco della cosa stessa, ovvero da un agente dannoso in essa insorto;
al contrario, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nelle ipotesi in cui la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno.
Ricade, pertanto, sul danneggiato la dimostrazione dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla sua condotta e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene (Cass. Civ. n. 2184/2021). pagina 2 di 4 In buona sostanza, spetta al danneggiato dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento.
L'attrice lamenta che “all'atto di entrare nei locali del bagno, cadeva rovinosamente a terra a causa dei gradini che si trovano dietro la porta di accesso al vano antibagno e che risultavano scivolosi e privi di trattamento e/o strisce antiscivolo, nonché senza illuminazione, non segnalati ed ancora privi di corrimano”.
In contestazione non c'è il fatto evento in sé, non contestato neppure da parte convenuta, la quale, costituitasi in giudizio, riconosce che la Sig.sa sia caduta in “bagno”, contestandone però la Pt_1 dinamica, oltre che il quantum richiesto a titolo di risarcimento del danno,
Del pari, la consulenza tecnica disposta dal Giudice, per la quale i danni subiti dalla Sig.ra sono Pt_1 compatibili con l'evento (caduta).
Ciò che l'attrice omette, però, di provare è proprio l'effettiva dinamica dell'evento – caduta e di quanto immediatamente antecedente e successivo.
Dalla disamina degli atti di causa e dal loro raffronto con le prove testimoniali, ma soprattutto all'esito dell'interrogatorio formale dell'attrice, non è dato comprendere se l'evento sia accaduto all'atto di entrare nei locali del bagno, a causa dei gradini, o se la caduta sia avvenuta “nell'antibagno, entrando nel bagno”, come la stessa attrice dichiara nel corso dell'interrogatorio formale del 07.07.2025.
Ciò che è certo, ma che non comporta una responsabilità in capo alla convenuta, è che la Sig.ra Pt_1 sia caduta in bagno, da sola e senza alcun testimone oculare dell'evento, essendo pacifico che la porta del bagno fosse chiusa e che i primi soccorsi sono stati prestati da soggetti che si trovavano all'esterno del locale e che hanno sentito le richieste di aiuto provenire dalle finestre del bagno.
Nessuna rilevanza hanno le testimonianze di parte attrice, posto che nessuno dei chiamati ha assistito effettivamente alla caduta, ma è sopraggiunto in loco, solo una volta chiamati dai soccorritori, quando la attrice era persino già stata alzata e fatta accomodare su una poltrona.
In conclusione, gli elementi acquisiti al presente giudizio non consentono di ritenere, in modo certo, la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., difettando la prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento, non essendo la pretesa attorea assistita da una prova sufficientemente persuasiva, con la conseguenza che le domande proposte da Parte_1 devono essere rigettate.
Per quanto attiene, invece, la richiesta di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., difetta la prova di qualsiasi fatto illecito della convenuta, la quale, invece, ha dimostrato la conformità dello stato dei luoghi alla normativa vigente.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
3508/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna la Sig.ra al pagamento in favore della convenuta Sig.ra Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano nell'importo di euro 3.809,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- pone le spese della c.t.u. espletata definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla quale nessuno ha presenziato ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 4 di 4