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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2785/ 2023
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MAZZA ANTONIO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Opponente E
Controparte_1
[...] in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall' avv.to D'ISIDORO VINCENZO con il quale elettivamente domicilia in VIA FUSCO C/O AVV. MATTEO NOTARI 17 TORRE ANNUNZIATA Opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto della presente controversia é la impugnazione di un decreto ingiuntivo. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità degli atti introduttivi (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02). In particolare non si deve dichiarare la nullità
1 del ricorso che ha introdotto il rito monitorio ed il relativo decreto ingiuntivo. Infatti risultano indicati, seppur sinteticamente, il periodo a cui il credito si riferisce (2017-2019) e le ragioni del medesimo, in base alla normativa vigente, inoltre il D.I., poteva essere emanato in base alla certificazione prodotta dall'ente creditore, odierno opposto. Tanto premesso, passando all'esame del merito, è superfluo sottolineare che l'onere della prova del fatto costitutivo della sua pretesa grava sull'opposto attore sostanziale in base al generale principio di cui all'art. 2697 c.c. E' altresì superfluo sottolineare che viceversa l'eventuale prova di fatti modificativi impeditivi estintivi, ed in particolare del pagamento, grava sull'opponente, sostanziale convenuto. Al riguardo, l'odierno opponente non ha contestato, in modo idoneo, di essere soggetto all'obbligo contributivo, nel periodo oggetto del D.I.. Oltre che in base alla genericità della contestazione, l'obbligo contributivo può essere desunto anche dall'estratto contributivo versato in atti, sul quale non vengono svolte, appunto, specifiche contestazioni. Il fatto costitutivo può quindi ritenersi provato nell'”an”. Con riferimento alla quantificazione del credito, di fronte alla quantificazione operata dall'Ente, l'odierno ricorrente aveva l'onere di contestare specificamente tale quantificazione, producendo eventualmente conteggi alternativi. Infatti, fra l'altro, l'odierno opponente allega, in modo assolutamente generico, che i contributi sarebbero stati calcolati in modo presuntivo e non percentualmente, in base al reddito prodotto, ma non specifica quali somme sarebbero in realtà dovute, né tanto meno produce appunto dei conteggi alternativi, per dimostrare quali sarebbero a suo dire i contributi esattamente dovuti e l'erroneità dei conteggi dell'opposto. Tale eccezione non può essere valutata perché formulata in maniera, appunto, del tutto generica. Risulta inoltre, in base agli atti, che le somme richieste in questa sede sono state preventivamente richieste in via stragiudiziale, non risultando fondate le eccezioni dell'opponente anche sotto questo profilo. In mancanza di specifiche deduzioni, quindi, il credito dell'opposto può ritenersi provato anche nel quantum. Infatti, anche con riferimento al quantum dovuto, devono recepirsi i conteggi dell'odierno opposto, in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, dato che non appaiono specificamente contestati in modo idoneo (cfr. anche Cass.6568/98: "Nel caso in cui, contestando in giudizio il tasso contributivo applicato dall' , il datore di lavoro documenti, mediante CP_2
2 apposite produzioni, i dati necessari per la sua determinazione e lo sviluppo dei calcoli relativi eseguiti mediante elaborazione elettronica, mentre l'Istituto assicuratore si limiti a contestare genericamente i calcoli della controparte, senza indicarne gli eventuali errori e senza produrre propri conteggi, e' corretto l'operato del giudice di merito che, valutata come del tutto generica
e "non seria" la contestazione del convenuto, non ammetta una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dei calcoli e decida la causa sulla base di quelli allegati dal ricorrente;
infatti egli ha cosi' potuto risolvere i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione e, d'altra parte, la sua scelta circa gli elementi di fatto da porre alla base della decisione si basa su una corretta applicazione dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., in base al quale il comportamento processuale della parte (che comprende il sistema difensivo adottato dal suo procuratore) puo' costituire anche l'unica e sufficiente fonte di prova, e non soltanto un elemento di valutazione delle prove gia' acquisite al processo. (Nella specie l neanche con il ricorso per CP_2 cassazione aveva precisato i decisivi elementi di fatto - eventualmente inerenti allo stesso sviluppo dei calcoli - di cui il Tribunale aveva omesso l'esame, e correlativamente la S.C. ha rilevato la non idonea deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc.))". Infine, nessun pagamento viene non solo provato ma nemmeno allegato dall'odierno opponente, mancata allegazione che, fra l'altro, contrasta con la generica negazione del credito anche nell'”an”, dato che, appunto non si allega neppure di aver effettuato dei pagamenti in relazione al periodo richiesto in ricorso (ammettendosi al contrario, seppur in maniera generica, degli inadempimenti dovuti a difficoltà economiche). Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. L'opposizione deve quindi essere rigettata. Le spese devono seguire la soccombenza.
PQM
Il giudice definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione nella causa in epigrafe così provvede: a) conferma il decreto ingiuntivo, 96/2023 dichiarandolo esecutivo, rigettando la relativa opposizione;
b) condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali che liquida in complessivi € 1350,00, oltre spese
3 generali al 15% ed accessori come per legge, a favore dell'opposto, con attribuzione per distrazione;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata, 3/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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