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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 10/02/2026, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1227/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR BALDASSARE, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5483/2023 depositato il 18/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via S Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1279/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
12 e pubblicata il 24/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022ME0033055 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Messina, dalla Resistente_1 S.r.l. avverso l'avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe, esponendo che, con dichiarazione DOCFA n. ME0085128 del 02/12/2020, era stata comunicata la divisione del fabbricato Foglio Dati_catastali_1 in due unità immobiliari, praticamente di pari valore, aventi la stessa categoria D/1 censite al Catasto fabbricati :
a) quella che con successivo atto di divisione era stata assegnata alla società ricorrente al Foglio Dati_catastali_2
per un valore complessivo € 2.081.590,00 e conseguente rendita di € 41.631,80;
b) quella che con l'atto di cui sopra era stata assegnata alla società Società_1 SpA al Foglio Dati_catastali_3
valore complessivo € 2.057.860,00 e conseguente rendita di € 41.157,20, la C.G.T. di primo grado di
Messina, con la sentenza n. 1279/\12/2023 - pubblicata in data 24 maggio 2023, ha accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato e compensando tra le spese di lite, così statuendo: “La motivazione contenuta nell'atto impugnato e nella relazione di stima dell'Ufficio sono del tutto generiche. Nella relazione di stima, in particolare, si legge, “Visti i valori del Prezziario in uso a quest'Ufficio; si ritengono accettabili e si confermano i valori utilizzati per la voce “Piazzale esterno” pari a 35 €/mq e si rettificano i valori utilizzati per la voce
“Capannone” e “Soppalco” applicando 380 €/mq.”
Nulla è indicato con riferimento alle modalità con le quali è stato redatto il “prezziario” utilizzato dall'Ufficio né in ordine ai criteri specifici in base ai quali sono stati definiti i prezzi per i quali si è proceduto a rettifica.
A fronte di ciò nessuna specifica difesa è stata articolata dalla parte resistente riguardo alle opportune deduzioni nel merito articolate dalla ricorrente.
Si tratta con tutta evidenza di una motivazione che impedisce il pieno esercizio del diritto di difesa del ricorrente che vizia irrimediabilmente l'atto impugnato, che, pertanto, deve essere annullato.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio”.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate resistente, rimasta soccombente nel primo grado di giudizio, richiedendo la riforma di essa.
Ha concluso, con richiesta di condanna delle controparti al pagamento delle spese di giudizio.
3.- Si è costituita in giudizio la società originaria ricorrente, con controdeduzioni con le quali ha replicato alle argomentazioni dell'appellante, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata, con vittoria di spese e onorari, per il doppio grado di giudizio. Ha successivamente depositato memoria illustrativa.
4.- All'udienza pubblica dell'8 ottobre 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- L'appello agenziale è inammissibile.
6.- Il Collegio rileva, infatti, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.L.vo n. 546/1992, che risultano del tutto carenti i motivi specifici dell'impugnazione, in relazione alle statuizioni al riguardo formulate dai primi Giudici, in assenza, pertanto, di specifico vaglio critico, in fatto e/o in diritto, nei confronti di tali statuizioni, essendosi l'Agenzia appellante limitata a ribadire, in buona sostanza, quanto già formulato nelle controdeduzioni di primo grado, senza contestare il presunto principio di diritto violato.
La genericità del richiamo rende evidente, a parere del Collegio, come nel ricorso in appello manchi un'effettiva e specifica ragione di contrasto avverso la sentenza, non potendosi considerare tale l'insoddisfazione avverso il dispositivo, concretatesi nella mera intenzione di chiedere, sic et sempliciter, ad altro Decidente un secondo vaglio, senza però esplicitare le violazioni, le insufficienze o le contraddizioni di cui sarebbe affetta la statuizione di primo grado e senza palesare e specificatamente esplicitare le ragioni di censura.
Del resto, secondo quanto precisato sulla questione dalla condivisibile giurisprudenza della suprema Corte,
“è inammissibile un appello che riproponga le difese già disattese in prime cure, in quanto il requisito della specificità dei motivi di appello impone che alla parte volitiva debba sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, di modo che non è sufficiente che l'individuazione delle censure sia consentita anche indirettamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente grado l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, pur valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, quando alle argomentazioni in essa esposte siano contrapposte quelle dell'appellante in guisa tale da inficiarne il fondamento logico giuridico, come nel caso in cui lo svolgimento dei motivi sia compiuto in termini incompatibili con la complessiva argomentazione della sentenza, restando in tal caso superfluo l'esame dei singoli passaggi argomentativi” (cfr. Cass. civ., sez. II, 27/04/2020 n.8194).
7.- Per tali ragioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della decisione appellata.
8.- Le spese seguono la soccombenza e, conseguentemente, va disposta la condanna dell'Agenzia appellante al pagamento, in favore della società appellata, delle spese del doppio grado di giudizio, conformemente alla richiesta della medesima, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – sezione XIX, dichiara inammissibile l'appello agenziale e conferma la decisione impugnata.
Condanna l'Agenzia appellante, al pagamento, in favore dell'appellata società, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, per il primo grado e in € 2.800,00 (duemilaottocento/00), oltre accessori di legge, per il secondo grado.
Così deciso in Palermo, addì 8 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO MIRABELLI AS AR
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR BALDASSARE, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5483/2023 depositato il 18/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via S Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1279/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
12 e pubblicata il 24/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022ME0033055 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Messina, dalla Resistente_1 S.r.l. avverso l'avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe, esponendo che, con dichiarazione DOCFA n. ME0085128 del 02/12/2020, era stata comunicata la divisione del fabbricato Foglio Dati_catastali_1 in due unità immobiliari, praticamente di pari valore, aventi la stessa categoria D/1 censite al Catasto fabbricati :
a) quella che con successivo atto di divisione era stata assegnata alla società ricorrente al Foglio Dati_catastali_2
per un valore complessivo € 2.081.590,00 e conseguente rendita di € 41.631,80;
b) quella che con l'atto di cui sopra era stata assegnata alla società Società_1 SpA al Foglio Dati_catastali_3
valore complessivo € 2.057.860,00 e conseguente rendita di € 41.157,20, la C.G.T. di primo grado di
Messina, con la sentenza n. 1279/\12/2023 - pubblicata in data 24 maggio 2023, ha accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato e compensando tra le spese di lite, così statuendo: “La motivazione contenuta nell'atto impugnato e nella relazione di stima dell'Ufficio sono del tutto generiche. Nella relazione di stima, in particolare, si legge, “Visti i valori del Prezziario in uso a quest'Ufficio; si ritengono accettabili e si confermano i valori utilizzati per la voce “Piazzale esterno” pari a 35 €/mq e si rettificano i valori utilizzati per la voce
“Capannone” e “Soppalco” applicando 380 €/mq.”
Nulla è indicato con riferimento alle modalità con le quali è stato redatto il “prezziario” utilizzato dall'Ufficio né in ordine ai criteri specifici in base ai quali sono stati definiti i prezzi per i quali si è proceduto a rettifica.
A fronte di ciò nessuna specifica difesa è stata articolata dalla parte resistente riguardo alle opportune deduzioni nel merito articolate dalla ricorrente.
Si tratta con tutta evidenza di una motivazione che impedisce il pieno esercizio del diritto di difesa del ricorrente che vizia irrimediabilmente l'atto impugnato, che, pertanto, deve essere annullato.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio”.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate resistente, rimasta soccombente nel primo grado di giudizio, richiedendo la riforma di essa.
Ha concluso, con richiesta di condanna delle controparti al pagamento delle spese di giudizio.
3.- Si è costituita in giudizio la società originaria ricorrente, con controdeduzioni con le quali ha replicato alle argomentazioni dell'appellante, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata, con vittoria di spese e onorari, per il doppio grado di giudizio. Ha successivamente depositato memoria illustrativa.
4.- All'udienza pubblica dell'8 ottobre 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- L'appello agenziale è inammissibile.
6.- Il Collegio rileva, infatti, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.L.vo n. 546/1992, che risultano del tutto carenti i motivi specifici dell'impugnazione, in relazione alle statuizioni al riguardo formulate dai primi Giudici, in assenza, pertanto, di specifico vaglio critico, in fatto e/o in diritto, nei confronti di tali statuizioni, essendosi l'Agenzia appellante limitata a ribadire, in buona sostanza, quanto già formulato nelle controdeduzioni di primo grado, senza contestare il presunto principio di diritto violato.
La genericità del richiamo rende evidente, a parere del Collegio, come nel ricorso in appello manchi un'effettiva e specifica ragione di contrasto avverso la sentenza, non potendosi considerare tale l'insoddisfazione avverso il dispositivo, concretatesi nella mera intenzione di chiedere, sic et sempliciter, ad altro Decidente un secondo vaglio, senza però esplicitare le violazioni, le insufficienze o le contraddizioni di cui sarebbe affetta la statuizione di primo grado e senza palesare e specificatamente esplicitare le ragioni di censura.
Del resto, secondo quanto precisato sulla questione dalla condivisibile giurisprudenza della suprema Corte,
“è inammissibile un appello che riproponga le difese già disattese in prime cure, in quanto il requisito della specificità dei motivi di appello impone che alla parte volitiva debba sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, di modo che non è sufficiente che l'individuazione delle censure sia consentita anche indirettamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente grado l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, pur valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, quando alle argomentazioni in essa esposte siano contrapposte quelle dell'appellante in guisa tale da inficiarne il fondamento logico giuridico, come nel caso in cui lo svolgimento dei motivi sia compiuto in termini incompatibili con la complessiva argomentazione della sentenza, restando in tal caso superfluo l'esame dei singoli passaggi argomentativi” (cfr. Cass. civ., sez. II, 27/04/2020 n.8194).
7.- Per tali ragioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della decisione appellata.
8.- Le spese seguono la soccombenza e, conseguentemente, va disposta la condanna dell'Agenzia appellante al pagamento, in favore della società appellata, delle spese del doppio grado di giudizio, conformemente alla richiesta della medesima, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – sezione XIX, dichiara inammissibile l'appello agenziale e conferma la decisione impugnata.
Condanna l'Agenzia appellante, al pagamento, in favore dell'appellata società, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, per il primo grado e in € 2.800,00 (duemilaottocento/00), oltre accessori di legge, per il secondo grado.
Così deciso in Palermo, addì 8 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO MIRABELLI AS AR