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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11272 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 15.01.2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Casagiove (Ce) alla Parte_1 C.F._1
Via Monza n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Susanna Bologna, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato in [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
Il Pubblico presso il Tribunale di Napoli Nord. CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15.01.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 21.01.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.11.2022 la sig.ra , premesso che il 27.09.2007 aveva Parte_1
contratto matrimonio con il sig. a RI (Ce) e che dalla loro unione erano nate Controparte_1
le figlie il 16.12.2007, e il Persona_1 Persona_2 30.05.2016, deduceva che: - la famiglia fissava la casa coniugale in RI (Ce) alla Via Pablo
Picasso n. 31; - già nell'anno 2012 i coniugi attraversavano un momento di crisi tale per cui si rivolgevano ad un avvocato al fine di addivenire ad una separazione consensuale ma, poco dopo, si riconciliavano;
- tuttavia, dopo qualche anno il rapporto coniugale perveniva ad una rottura definitiva imputabile al disinteresse morale e materiale del marito verso il nucleo familiare;
- invero, il a far data dal 14.05.2018 abbandonava la casa coniugale senza farvi più Controparte_1
ritorno ed essa ricorrente non era a conoscenza del luogo in cui si trovasse il marito.
Per questi motivi
parte ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito;
- disporsi l'affido esclusivo ad essa ricorrente delle minori;
- porsi a carico del sig. CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori versando entro il 15 di ogni mese la
[...]
somma pari ad euro 500,00, oltre al 50% di spese straordinarie;
- autorizzarsi i coniugi a sottoscrivere anche disgiuntamente gli atti eventualmente occorrenti, con riguardo ad esigenze amministrative, scolastiche, sanitarie o, di altro genere per le figlie.
All'esito dell'udienza del 05.05.2023 il Presidente f.f., attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, sentita la ricorrente, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: “- i figli minori sono affidati in via esclusiva alla madre, rilevato il totale disinteresse del padre;
- ai fini del diritto di visita, che va comunque assicurato nell'interesse reciproco del genitore e dei figli, questi ultimi avranno quale loro dimora stabile l'abitazione della madre e saranno con il padre ciascun lunedì, mercoledì e giovedì, dalle
15:00 alle 21:30, e durante il weekend a settimane alterne, dalle ore 11:00 del sabato alle ore
19:00 della domenica;
i minori trascorreranno le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni presso la madre ovvero presso il padre;
per quanto concerne le vacanze natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni con ciascuno dei genitori, i giorni dal 24 al 30 dicembre o i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le altre festività civili e religiose verranno trascorse secondo il criterio dell'alternanza con ciascuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre la festa del papà e il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo; parimenti, i minori trascorreranno con la madre la festa della mamma e il compleanno e onomastico di quest'ultima, ma, qualora tali eventi cadessero in un giorno spettante al padre, verrà concordato un giorno diverso;
il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori verrà trascorso insieme con entrambi i genitori e i relativi familiari, ovvero, in ipotesi di disaccordo tra i coniugi, ad anni alterni con il padre o con la madre;
durante il periodo estivo, i figli minori trascorreranno con il padre due settimane consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ciascuno anno, e in mancanza di accordo ad anni alterni le prime due settimane o le ultime due settimane del mese di agosto;
- il padre contribuirà al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli minori corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo complessivo di 500,00 €
(250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT – FOI, nonché versando la metà delle spese straordinarie dovute per ragioni scolastiche e/o di istruzione e sanitarie;
- il godimento della casa familiare è attribuito, tenuto conto prioritariamente dell'interesse dei figli minori e di quelli non indipendenti economicamente, alla madre”; pertanto, rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Quivi, parte ricorrente reiterava le proprie difese e chiedeva confermarsi i provvedimenti presidenziali.
All'esito dell'udienza cartolare del 09.10.2023, il G.I., preso atto dell'istanza avanzata da parte ricorrente di concessione di un nuovo termine per il rinnovo della notifica al resistente dell'ordinanza presidenziale, rinviava la causa all'udienza cartolare del 10.01.2024, ove, dichiarata la contumacia del resistente sig. rinviava la causa all'udienza figurata del Controparte_1
17.06.2024, concedendo i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c..
Quivi, il G.I. ammetteva la prova testimoniale nei limiti di cui al provvedimento, disponeva il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti e, pertanto, rinviava la causa all'udienza del 15.01.2025 per l'escussione dei testi.
A quest'ultima udienza compariva personalmente la sig.ra la quale dichiarava di Parte_1
rinunciare alla domanda di addebito formulata e, pertanto, il procuratore di parte ricorrente rinunciava all'escussione dei testi intimati e chiedeva procedersi all'audizione della minore il G.I., preso atto della rinuncia alla domanda di addebito, Persona_1 accoglieva l'istanza di rinuncia all'escussione dei testi e procedeva all'audizione della minore;
pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio concedendo il termine di
60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
In data 21.01.2025 il P.M. apponeva il proprio visto nulla opponendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, da un lato, le dichiarazioni della ricorrente secondo cui tra i coniugi era terminata
“l'affectio maritalis” e dall'altro, il disinteresse manifestato dal resistente desumibile dalla omessa costituzione in giudizio e la circostanza che i coniugi non convivono più insieme, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata dalla sig.ra , il Tribunale Parte_1 nulla deve statuire stante la rinuncia alla domanda da parte della ricorrente all'udienza del
15.01.2025 e, pertanto, la separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1,
c.c..
Riguardo ai provvedimenti inerenti la prole, è noto che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di
New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Orbene, sulla base degli elementi emergenti dagli atti, il Tribunale ritiene di dover disporre il regime di affidamento esclusivo alla madre delle minori atteso che, in ragione di quanto predetto, tale regime di affido è conforme agli orientamenti giurisprudenziali - di legittimità e di merito – secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ex art. 337 ter c.c. è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. sentenza n. 24526/2010, n. 26587/2009, n. 977/2017). Tale situazione si verifica senza dubbio nel caso in esame, tenuto conto dell'assoluto disinteresse manifestato dal resistente nei confronti delle figlie, avendo lo stesso omesso di partecipare in qualsivoglia maniera alla vita delle minori, come peraltro confermato dalla minore la quale ha riferito di non avere alcun Persona_1
contatto con il padre da quando la stessa aveva circa 10 anni, ed avendo privato le figlie di ogni forma di mantenimento, così come dichiarato dalla ricorrente e non smentito dal resistente col proprio comportamento processuale essendo rimasto contumace (cfr. Trib. Napoli sentenza
549/2016 e Trib. Roma sentenza n. 11735/2017).
Ritiene, altresì, il Collegio che debba essere rimesso alla madre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti le minori, con esclusione da tali scelte del padre, dovendosi ritenere che il suo totale disinteresse delle esigenze delle figlie, l'assenza di rapporti, la mancata contribuzione all'obbligo di mantenimento siano indici significativi di incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dall'obbligo genitoriale e contestualmente vi sia il rischio che la sua assenza possa incidere negativamente sulla necessità di adottare scelte relative all'istruzione, alla salute e ad altri aspetti della vita delle minori. Ovviamente, secondo i dettami di legge, al sig. resta il potere/dovere di vigilare sulla condotta Controparte_1 dell'affidatario e, eventualmente, rivolgersi al Giudice in caso di condotte contrarie agli interessi delle figlie.
Il Collegio, tenuto conto della mancanza di ogni rapporto del sig. con le figlie, al Controparte_1
fine di evitare che per il futuro si possano verificare condotte di abbandono evidentemente pregiudizievoli per le minori, ritiene conforme agli interessi delle stesse che laddove il padre intenda incontrare le figlie, potrà farlo solo all'esito di un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità e qualora detto percorso abbia esito positivo, gli incontri verranno attuati secondo le modalità di tempo e di luogo stabilite dai servizi sociali territorialmente competenti nel rispetto dei desideri delle minori e previa attivazione di un percorso di preparazione delle minori al riavvicinamento alla figura paterna.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 147 e 316 bis
c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo
Collegio ritiene che la ricorrente provvederà alle figlie attraverso il suo diretto sostentamento, in quanto con la stessa conviventi, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento delle predette figlie attraverso la corresponsione in favore della ricorrente di un assegno mensile.
In ordine al quantum dell'assegno il Tribunale, considerando l'età delle minori e che non sono emersi elementi nuovi rispetto alla fase presidenziale, reputa conforme a giustizia confermare a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con la somma Controparte_1
mensile complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate.
Con riferimento, alle spese straordinarie il Collegio evidenzia che le stesse, salvo diverso accordo tra i genitori, vanno intese così come delineate nel protocollo sottoscritto dal Presidente
Part dell'intestato Tribunale con il di Napoli Nord il 25.10.2019 cui si rinvia.
Quanto al godimento della casa coniugale, il Collegio ritiene che nulla debba essere disposto atteso che la ricorrente, genitore collocatario delle minori, non ha formulato istanza di assegnazione e che dagli atti risulta che la stessa si è trasferita in Lusciano ove ha la residenza.
Il Collegio ritiene che non vada disposta la ripetizione delle spese anticipate dalla ricorrente, tenuto conto del tenore della decisione e della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Benin City (EE) il Parte_1
18.10.1976, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2. dispone l'affido esclusivo delle minori alla madre riservando a quest'ultima l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle decisioni relative alla vita delle figlie, così come specificato in parte motiva;
3. dispone il collocamento prevalente delle minori presso la madre;
4. dispone che le modalità di incontro del padre con le minori avvengano secondo le modalità indicate in parte motiva;
5. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento Controparte_1 delle due figlie minori la somma mensile complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
somma annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
6. pone a carico dei coniugi l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario, scolastiche e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate, come indicato in parte motiva;
7. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RI (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile), nonché ai sensi dell'art 191 comma 1 bis L. 2015 n. 107 (atto n. 7, parte I S. /, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2007);
8. nulla per le spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 26.03.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna Dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11272 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 15.01.2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Casagiove (Ce) alla Parte_1 C.F._1
Via Monza n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Susanna Bologna, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato in [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
Il Pubblico presso il Tribunale di Napoli Nord. CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15.01.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 21.01.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.11.2022 la sig.ra , premesso che il 27.09.2007 aveva Parte_1
contratto matrimonio con il sig. a RI (Ce) e che dalla loro unione erano nate Controparte_1
le figlie il 16.12.2007, e il Persona_1 Persona_2 30.05.2016, deduceva che: - la famiglia fissava la casa coniugale in RI (Ce) alla Via Pablo
Picasso n. 31; - già nell'anno 2012 i coniugi attraversavano un momento di crisi tale per cui si rivolgevano ad un avvocato al fine di addivenire ad una separazione consensuale ma, poco dopo, si riconciliavano;
- tuttavia, dopo qualche anno il rapporto coniugale perveniva ad una rottura definitiva imputabile al disinteresse morale e materiale del marito verso il nucleo familiare;
- invero, il a far data dal 14.05.2018 abbandonava la casa coniugale senza farvi più Controparte_1
ritorno ed essa ricorrente non era a conoscenza del luogo in cui si trovasse il marito.
Per questi motivi
parte ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito;
- disporsi l'affido esclusivo ad essa ricorrente delle minori;
- porsi a carico del sig. CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori versando entro il 15 di ogni mese la
[...]
somma pari ad euro 500,00, oltre al 50% di spese straordinarie;
- autorizzarsi i coniugi a sottoscrivere anche disgiuntamente gli atti eventualmente occorrenti, con riguardo ad esigenze amministrative, scolastiche, sanitarie o, di altro genere per le figlie.
All'esito dell'udienza del 05.05.2023 il Presidente f.f., attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, sentita la ricorrente, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: “- i figli minori sono affidati in via esclusiva alla madre, rilevato il totale disinteresse del padre;
- ai fini del diritto di visita, che va comunque assicurato nell'interesse reciproco del genitore e dei figli, questi ultimi avranno quale loro dimora stabile l'abitazione della madre e saranno con il padre ciascun lunedì, mercoledì e giovedì, dalle
15:00 alle 21:30, e durante il weekend a settimane alterne, dalle ore 11:00 del sabato alle ore
19:00 della domenica;
i minori trascorreranno le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni presso la madre ovvero presso il padre;
per quanto concerne le vacanze natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni con ciascuno dei genitori, i giorni dal 24 al 30 dicembre o i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le altre festività civili e religiose verranno trascorse secondo il criterio dell'alternanza con ciascuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre la festa del papà e il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo; parimenti, i minori trascorreranno con la madre la festa della mamma e il compleanno e onomastico di quest'ultima, ma, qualora tali eventi cadessero in un giorno spettante al padre, verrà concordato un giorno diverso;
il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori verrà trascorso insieme con entrambi i genitori e i relativi familiari, ovvero, in ipotesi di disaccordo tra i coniugi, ad anni alterni con il padre o con la madre;
durante il periodo estivo, i figli minori trascorreranno con il padre due settimane consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ciascuno anno, e in mancanza di accordo ad anni alterni le prime due settimane o le ultime due settimane del mese di agosto;
- il padre contribuirà al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli minori corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo complessivo di 500,00 €
(250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT – FOI, nonché versando la metà delle spese straordinarie dovute per ragioni scolastiche e/o di istruzione e sanitarie;
- il godimento della casa familiare è attribuito, tenuto conto prioritariamente dell'interesse dei figli minori e di quelli non indipendenti economicamente, alla madre”; pertanto, rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Quivi, parte ricorrente reiterava le proprie difese e chiedeva confermarsi i provvedimenti presidenziali.
All'esito dell'udienza cartolare del 09.10.2023, il G.I., preso atto dell'istanza avanzata da parte ricorrente di concessione di un nuovo termine per il rinnovo della notifica al resistente dell'ordinanza presidenziale, rinviava la causa all'udienza cartolare del 10.01.2024, ove, dichiarata la contumacia del resistente sig. rinviava la causa all'udienza figurata del Controparte_1
17.06.2024, concedendo i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c..
Quivi, il G.I. ammetteva la prova testimoniale nei limiti di cui al provvedimento, disponeva il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti e, pertanto, rinviava la causa all'udienza del 15.01.2025 per l'escussione dei testi.
A quest'ultima udienza compariva personalmente la sig.ra la quale dichiarava di Parte_1
rinunciare alla domanda di addebito formulata e, pertanto, il procuratore di parte ricorrente rinunciava all'escussione dei testi intimati e chiedeva procedersi all'audizione della minore il G.I., preso atto della rinuncia alla domanda di addebito, Persona_1 accoglieva l'istanza di rinuncia all'escussione dei testi e procedeva all'audizione della minore;
pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio concedendo il termine di
60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
In data 21.01.2025 il P.M. apponeva il proprio visto nulla opponendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, da un lato, le dichiarazioni della ricorrente secondo cui tra i coniugi era terminata
“l'affectio maritalis” e dall'altro, il disinteresse manifestato dal resistente desumibile dalla omessa costituzione in giudizio e la circostanza che i coniugi non convivono più insieme, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata dalla sig.ra , il Tribunale Parte_1 nulla deve statuire stante la rinuncia alla domanda da parte della ricorrente all'udienza del
15.01.2025 e, pertanto, la separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1,
c.c..
Riguardo ai provvedimenti inerenti la prole, è noto che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di
New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Orbene, sulla base degli elementi emergenti dagli atti, il Tribunale ritiene di dover disporre il regime di affidamento esclusivo alla madre delle minori atteso che, in ragione di quanto predetto, tale regime di affido è conforme agli orientamenti giurisprudenziali - di legittimità e di merito – secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ex art. 337 ter c.c. è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. sentenza n. 24526/2010, n. 26587/2009, n. 977/2017). Tale situazione si verifica senza dubbio nel caso in esame, tenuto conto dell'assoluto disinteresse manifestato dal resistente nei confronti delle figlie, avendo lo stesso omesso di partecipare in qualsivoglia maniera alla vita delle minori, come peraltro confermato dalla minore la quale ha riferito di non avere alcun Persona_1
contatto con il padre da quando la stessa aveva circa 10 anni, ed avendo privato le figlie di ogni forma di mantenimento, così come dichiarato dalla ricorrente e non smentito dal resistente col proprio comportamento processuale essendo rimasto contumace (cfr. Trib. Napoli sentenza
549/2016 e Trib. Roma sentenza n. 11735/2017).
Ritiene, altresì, il Collegio che debba essere rimesso alla madre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti le minori, con esclusione da tali scelte del padre, dovendosi ritenere che il suo totale disinteresse delle esigenze delle figlie, l'assenza di rapporti, la mancata contribuzione all'obbligo di mantenimento siano indici significativi di incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dall'obbligo genitoriale e contestualmente vi sia il rischio che la sua assenza possa incidere negativamente sulla necessità di adottare scelte relative all'istruzione, alla salute e ad altri aspetti della vita delle minori. Ovviamente, secondo i dettami di legge, al sig. resta il potere/dovere di vigilare sulla condotta Controparte_1 dell'affidatario e, eventualmente, rivolgersi al Giudice in caso di condotte contrarie agli interessi delle figlie.
Il Collegio, tenuto conto della mancanza di ogni rapporto del sig. con le figlie, al Controparte_1
fine di evitare che per il futuro si possano verificare condotte di abbandono evidentemente pregiudizievoli per le minori, ritiene conforme agli interessi delle stesse che laddove il padre intenda incontrare le figlie, potrà farlo solo all'esito di un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità e qualora detto percorso abbia esito positivo, gli incontri verranno attuati secondo le modalità di tempo e di luogo stabilite dai servizi sociali territorialmente competenti nel rispetto dei desideri delle minori e previa attivazione di un percorso di preparazione delle minori al riavvicinamento alla figura paterna.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 147 e 316 bis
c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo
Collegio ritiene che la ricorrente provvederà alle figlie attraverso il suo diretto sostentamento, in quanto con la stessa conviventi, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento delle predette figlie attraverso la corresponsione in favore della ricorrente di un assegno mensile.
In ordine al quantum dell'assegno il Tribunale, considerando l'età delle minori e che non sono emersi elementi nuovi rispetto alla fase presidenziale, reputa conforme a giustizia confermare a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con la somma Controparte_1
mensile complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate.
Con riferimento, alle spese straordinarie il Collegio evidenzia che le stesse, salvo diverso accordo tra i genitori, vanno intese così come delineate nel protocollo sottoscritto dal Presidente
Part dell'intestato Tribunale con il di Napoli Nord il 25.10.2019 cui si rinvia.
Quanto al godimento della casa coniugale, il Collegio ritiene che nulla debba essere disposto atteso che la ricorrente, genitore collocatario delle minori, non ha formulato istanza di assegnazione e che dagli atti risulta che la stessa si è trasferita in Lusciano ove ha la residenza.
Il Collegio ritiene che non vada disposta la ripetizione delle spese anticipate dalla ricorrente, tenuto conto del tenore della decisione e della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Benin City (EE) il Parte_1
18.10.1976, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2. dispone l'affido esclusivo delle minori alla madre riservando a quest'ultima l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle decisioni relative alla vita delle figlie, così come specificato in parte motiva;
3. dispone il collocamento prevalente delle minori presso la madre;
4. dispone che le modalità di incontro del padre con le minori avvengano secondo le modalità indicate in parte motiva;
5. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento Controparte_1 delle due figlie minori la somma mensile complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
somma annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
6. pone a carico dei coniugi l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario, scolastiche e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate, come indicato in parte motiva;
7. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RI (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile), nonché ai sensi dell'art 191 comma 1 bis L. 2015 n. 107 (atto n. 7, parte I S. /, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2007);
8. nulla per le spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 26.03.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna Dott.ssa Alessandra Tabarro