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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/05/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1853/2019
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1853/2019 R.G., assunta in decisione all'udienza del 9.01.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso, come da procura alle liti in calce all'atto C.F._1 di citazione in opposizione a precetto, dall'avv. Giuseppe RACIOPPI, c.f.:
, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Melfi (PZ), alla C.F._2 via Venezia “Palazzina D”, n. 51;
- Opponente -
CONTRO
, nato Melfi (PZ) il 10.03.1984, c.f.: Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria Rita DI CIOMMO, c.f.: presso il cui C.F._4
studio è elettivamente domiciliato in Melfi (PZ), alla Via F.S. Nitti, n. 15;
- Opposto -
* * * * * * * * * * *
Oggetto: Opposizione a precetto;
1 Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica;
* * * * * * * * * * *
FATTO
Il sig. ha proposto opposizione all'esecuzione avverso l'atto di Parte_1
precetto del 28.05.2019, notificato dal sig. , con cui era stato intimato il Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 5.339,30, oltre interessi maturati e maturandi e spese successive, in virtù del credito fondato sull'assegno postale n. 7121537989-07, portato all'incasso e non riscosso per assenza di autorizzazione del trattario ai sensi dell'art. 1 Legge n. 386 del 1990.
L'opponente ha precisato che l'assegno in questione era stato emesso il 10.01.2018 a garanzia del prestito ricevuto dal sig. pari ad € 5.000,00, effettuato tramite CP_1
bonifico in data 23.10.2017.
Ha contestato l'illegittimità del precetto ritenendo non corretta la quantificazione della somma oggetto di intimazione in quanto il creditore non avrebbe tenuto conto dei versamenti effettuati dal debitore a titolo di restituzione del prestito attraverso due bonifici di € 500,00 ciascuno, eseguiti il 26.01.2018 ed il 27.06.2018.
Per l'opponente, inoltre, il precetto risulterebbe illegittimo anche per l'applicazione errata del compenso tabellare rispetto allo scaglione di riferimento, avendo inserito l'importo di
€ 225,00 al posto di € 135,00, con conseguenti riflessi di calcolo sulle voci accessorie.
Ha eccepito, infine, la mancata quantificazione degli interessi nell'atto di precetto che, di conseguenza, renderebbe indeterminata la somma precettata.
In conclusione, ha chiesto di dichiarare l'inefficacia del titolo e del precetto opposto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo basato sull'assegno.
Con comparsa di costituzione depositata il 18.12.2017, il sig. ha Controparte_1
contestato sia la ricostruzione dei fatti che le argomentazioni difensive esposte dall'opponente.
Ha reputato non veritiera l'esposizione della vicenda da parte dell'opponente evidenziando di non aver versato la somma di € 5.000,00 a titolo di prestito, ma per investimenti finanziari da eseguire a cura dello stesso sig. , dichiaratosi Parte_1 promotore finanziario. Ha precisato, inoltre, di aver versato in contanti anche l'importo di € 1.000,00 per la stessa finalità, in un momento precedente rispetto al versamento con bonifico.
2 Proprio rispetto a questa prima operazione di investimento, troverebbero collocazione i due bonifici di € 500,00 effettuati a titolo di restituzione.
L'opposto ha aggiunto che, con il fine di togliere le garanzie patrimoniali ai creditori, il sig. si sarebbe spogliato dell'unico bene immobile di sua proprietà, Parte_1
segnatamente la quota di comproprietà di un appartamento sito nel Comune di Melfi.
Pertanto, ha concluso per il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e dell'opposizione a precetto.
All'udienza di comparizione del 10.02.2021, il Giudice ha rinviato la causa al fine di tentare di definire la controversia in maniera bonaria e, alla successiva udienza, ha formulato una proposta conciliativa, accettata dalle parti, disponendo il pagamento in favore dell'opposto di € 3.800,00 attraverso un piano rateale con previsione di rate dell'importo di € 200,00.
Tuttavia, visto il pagamento da parte del sig. di due rate soltanto, la causa è Parte_1
stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, poi, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.01.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con le comparse conclusionali e le memorie di replica le parti hanno ribadito le argomentazioni difensive già esposte negli scritti precedenti ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi.
Il sig. ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta dal sig. Controparte_1 Parte_1
e la conferma del credito indicato nell'atto di precetto, fatta salva la decurtazione della somma di € 400,00, versata durante il giudizio dall'opponente a seguito dell'accordo conciliativo raggiunto dinanzi al Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a precetto proposta dal sig. è infondata e deve essere Parte_1
rigettata.
Il creditore opposto ha notificato l'atto di precetto su assegno non incassato per mancata autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della legge 386 del 1990, quale titolo esecutivo legittimante l'azione esecutiva, vista la sussistenza dei requisiti formali richiesti dalla legge.
L'opponente non ha contestato o disconosciuto l'assegno posto a fondamento dell'atto di precetto confermandone l'emissione, a suo dire, come titolo a garanzia del prestito ricevuto dal sig. . CP_1
Ad ogni modo, trattandosi di titolo astratto, non deve essere provata l'esistenza del credito da parte dell'opposto per cui a nulla rileva la diatriba relativa alla diversa ricostruzione
3 dei fatti sottesi all'emissione dell'assegno, a prescindere che si tratti di titolo emesso a garanzia di un prestito o di un investimento o per la restituzione di somme.
Infatti, l'emissione di un assegno determina l'astrazione processuale della causa debendi con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del rapporto sottostante.
Nel giudizio di opposizione a precetto, pertanto, spetta all'opponente provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento del debito, con la conseguenza che l'astrazione processuale viene superata laddove giudizialmente venga dimostrato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto o sussiste un elemento che in qualche modo incida sull'obbligazione dedotta nel titolo astratto.
In sostanza, va dimostrato giudizialmente che non esiste il credito incorporato nel titolo esecutivo e spetta all'opponente contestare l'esistenza del rapporto causale sottostante all'emissione del titolo.
Come da principio consolidato in giurisprudenza, infatti, “La ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della “causa debendi”, con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino
a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento. Pertanto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito (nella specie, un assegno bancario), incombe all'opponente
l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento…” (Cassazione civ., sez.
VI, sentenza del 08.11.2019, n. 28874; Cassazione civ., sentenza n. 11332 del
15.05.2009).
Nella vicenda per cui è causa, proponendo opposizione a precetto, l'opponente avrebbe dovuto provare la non debenza o l'estinzione del debito delle somme o eventuali irregolarità dell'atto.
Come anticipato, tuttavia, il sig. non ha contestato l'esistenza del titolo e Parte_1 nemmeno ha dato prova dell'estinzione del relativo credito.
4 L'opponente, infatti, ha eccepito la mancata decurtazione della somma di € 1.000,00 versata in favore del sig. a titolo di acconto per la restituzione - a suo Controparte_1
dire - dell'importo di € 5.000,00.
Ha prodotto in giudizio gli estratti del proprio conto corrente per dimostrare il versamento di due acconti tramite bonifici di € 500,00 ciascuno, eseguiti rispettivamente il 26.01.2016 ed il 27.06.2018.
In senso contrario, l'opposto ha contestato la ricostruzione dei fatti proposta dal sig.
affermando che i due bonifici non sarebbero collegati alla restituzione del Parte_1 credito di € 5.000,00, ma per la restituzione di un precedente trasferimento di € 1.000,00, in contanti, in favore del sig. , sempre legato ad investimenti da effettuare. Parte_1
A ben vedere, la difesa dell'opponente verte sulla mancata decurtazione nel precetto della somma di € 1.000,00 ma resta ancorata al rapporto sottostante, senza riuscire a superare l'onere della prova, nei termini sopra indicati, rispetto al titolo astratto su cui si fonda l'atto di precetto.
Ed invero, dall'analisi degli estratti conto depositati dall'opponente, non solo non emerge alcun chiaro collegamento dei bonifici con il presunto versamento di € 5.000,00 a titolo di prestito, ma soprattutto non viene provata la relazione tra gli acconti e l'assegno.
Non è contestabile, quindi, la pretesa creditoria portata dal titolo astratto, nel senso che non è stata fornita prova dell'estinzione, seppure parziale, dell'obbligazione ad esso collegata.
Risultano, poi, irrilevanti le contestazioni sulla mancata indicazione degli interessi legali maturati in quanto il calcolo, oltre ad essere di facile determinazione, non è stato eseguito perché espressamente è stato rimandato dall'intimante alla data dell'effettivo pagamento della pretesa creditoria.
Nemmeno può trovare accoglimento il motivo di opposizione riguardante l'illegittima applicazione del compenso tabellare giacché, secondo la disciplina normativa applicabile ratione temporis, l'importo inserito dall'odierno opposto nell'atto di precetto rientra nei massimi previsti per lo scaglione di riferimento.
Infine, si deve dare atto che, a seguito della proposta conciliativa effettuata dal Giudice in corso di causa ed accettata dalle parti per la definizione della controversia, in un primo momento il sig. ha versato la somma di € 400,00 in favore del sig. , Parte_1 CP_1 salvo poi non dare seguito all'accordo transattivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147
5 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta dal sig. nei confronti del sig. Parte_1
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
1) Rigetta integralmente l'opposizione a precetto proposta dal sig. e Parte_1
conferma la legittimità del credito portato dall'atto di precetto opposto, decurtando l'importo di € 400,00, versato in corso di causa;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giustizia in favore del sig.
[...]
liquidate in € 1.700,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario come per legge. CP_1
Potenza, 23/05/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
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