Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/06/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 627/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 627/2019 R.G. e vertente tra
(C.F. , n.q. di titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1
impresa individuale, con gli avv.ti GABRIELE D'OTTAVIO (C.F. CodiceFiscale_2 pec: , (C.F. Email_1 Parte_2
e CodiceFiscale_3 Email_2 Parte_3
(C.F.
[...] CodiceFiscale_4 Email_3
-appellante- nei confronti di
C.F.-R.I.-P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Contr suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo o AN”, con l'avv. ROBERTO FRANCO
(C.F. CodiceFiscale_5 Email_4
-appellata-
e con l'intervento di
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(C.F.-R.I.-P.I. ) e per essa la sua procuratrice e IC Parte_4 P.IVA_2
C.F.-R.I. ), la quale a Controparte_4 P.IVA_3
sua volta agisce per il tramite della sua mandataria e Controparte_5
(C.F.-R.I. ), in persona dei loro procuratori e l.r.p.t. e qui di seguito anche solo P.IVA_4
, ” e ”, con gli avv.ti ANDREA FIORETTI (C.F. Pt_4 CP_6 CP_5
e CodiceFiscale_6 Email_5 Controparte_7
(C.F. ) CodiceFiscale_7 Email_6
-terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 107/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 22/01/2019 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 4045/2016 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
13.02.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte opponente Parte_1
ha adito il Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio di prime cure (n. 4045/2016
Contr R.G.), al fine di proporre opposizione avverso il precetto notificatogli dalla il
10.10.2016 [intimante il pagamento di complessivi € 256.289,08 e fondato sul contratto di mutuo fondiario del 29.02.2008 avente Rep./Racc. nn. 84645/13900, nonché dall'atto integrativo di quietanza avente Rep./Racc. 84736/13956], di cui ha altresì chiesto la sospensione, contestando l'altrui diritto di procedere in executivis in virtù, in particolare:
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(1) dell'usurarietà degli interessi;
(2) dell'inesattezza dell' dichiarato in misura inferiore rispetto al T.A.E.G. effettivo. CP_8
Contr I.1.2.- Con comparsa del 14.02.2017 si è poi costituita la contestando le avverse prospettazioni ed eccependo l'integrale infondatezza delle avverse doglianze.
I.1.3.- Nel corso del giudizio di prime cure, poi:
(A) con provvedimento del 21. , per le ragioni ivi indicate, è stata rigettata la P.IVA_5 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto;
(B) con memoria depositata il 6.12.2017 si sono poi costituiti i nuovi difensori dell'opponente;
(C) con memoria del 12.02.2018 la AN opposta ha contestato la tardività e inammissibilità delle nuove conclusioni contenute nella predetta memoria di costituzione;
(D) con provvedimento del 22.05.2018 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni.
I.1.4.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 107/2019 del 22/01/2019), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) rigettato l'opposizione;
(b) condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalla parte , Parte_1 la quale ha instaurato l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 627/2019) e ivi in particolare lamentato:
(1) la nullità degli interessi di mora, in quanto superiori al limite di usurarietà, con conseguente gratuità del mutuo;
(2) la nullità altresì degli interessi corrispettivi perché determinati in base all'indice Euribor e in violazione della normativa antitrust.
I.2.2.- Con comparsa del 20.11.2020 si è poi costituita la appellata, contestando le CP_1
prospettazioni della parte impugnanti e in particolare eccependo l'inammissibilità ex art. 342
c.p.c. e in ogni caso l'infondatezza dell'avverso appello.
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I.2.3.- Con provvedimento del 26.-27.11.2020 il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- Nelle more, e in particolare con comparsa del 2.05.2024, è poi intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. la cessionaria c.d. in blocco della posizione ( come rappresentata Pt_4
dalla IC , a sua volta rappresentata dalla sub-IC HOIST), CP_6
insistendo in tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze formulate dalla cedente e dunque nella richiesta di rigetto dell'appello ex adverso avanzata.
I.2.5.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, all'esito dell'udienza del
13.02.2025 e con provvedimento del 17.02.2025 l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) è da disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e Cass. civ.,
Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(B) la circostanza che nel corso del presente giudizio sia intervenuto il “trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare”, con consequenziale “intervento nel processo del successore” ex art. 111 c.p.c. [v. supra, sub I.2.4.], pacificamente “non incide sul rapporto processuale”, “che continua a svolgersi tra le parti originarie”, “con la conseguenza che l'originario titolare del diritto mantiene la sua legittimazione … ad
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causam”, fermo e pacifico che, ai sensi dell'art. 111, comma IV, c.p.c., “la sentenza che viene pronunciata nei confronti della parte originaria ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare”, il quale, in definitiva, “non è terzo, ma parte” ed è sempre e comunque
“titolare della res litigiosa”, nonché “espo[sto] agli effetti della decisione pronunciata” -
“che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva” - “sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario”, “a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingesso nel giudizio” [cfr., ex multis, Cass. civ., 9/11/2018, n. 28684;
Cass. civ., 26/01/2010, n. 1535; Cass. civ., 22/10/2009, n. 22424; Cass. civ., 15/07/2007, n.
15674 e Cass. civ., 11/05/2000, n. 6031, nonché, da ultimo, Trib. Cosenza, 19/04/2020, n. 776
e Trib. Bari, 12/05/2015, n. 2171], salve le relative conseguenze (discendenti dalla sua qualità di “parte” e non di terzo) anche in punto di regolamentazione delle spese di lite (v. infra);
(C) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello formulato è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di confermare, nei termini e per le ragioni qui di seguito precisate, la sentenza impugnata.
V.- Muovendo, in particolare, dal 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], occorre osservare che la parte appellante ha prospettato a tal riguardo l'asserito carattere usurario degli interessi moratori pattuiti nel mutuo oggetto di causa (i.e. il mutuo fondiario del
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29.02.2008 avente Rep./Racc. nn. 84645/13900) sostenendo che il tasso moratorio ivi pattuito
(e asseritamente pari a 14,50%) fosse da raffrontarsi all'ordinario tasso soglia (c.d. tasso soglia usura o T.S.U.) qui ratione temporis vigente (pari, per il 1° trimestre 2008, a 8,62%), assumendo il dedotto superamento [14,50% > 8,62%] proprio e sulla scorta di tali premesse.
Tali presupposti argomentativi risultano tuttavia senz'altro erronei [v. infra, sub V.1.-V.2.], da ciò chiaramente discendendo, a prescindere da ogni valutazione sulle conseguenze in thesi derivanti da tale superamento [profili già di per sé assorbiti, come evidente, dal pacifico difetto di quest'ultimo (v. infra, sub V.3.)], la necessità di integralmente respingere il motivo di doglianza [v. infra, sub V.4.].
V.1.- Giova a tal riguardo rammentare, infatti e come pacifico, che “la valutazione di usurarietà” da compiersi “con riferimento agli interessi di mora” “non p[uò] essere parametrata al TSU individuato per gli interessi corrispettivi”, occorrendo invece “garantire la simmetria e l'omogeneità” del raffronto e dunque provvedere, a fronte di interessi
“normalmente più alti rispetto ai corrispettivi”, applicare anche una soglia conseguentemente
“diversa (e più alta)”, i.e. “un tasso soglia usura specificamente calcolato” e integrante, in particolare, il c.d. tasso-soglia moratorio, costituente lo specifico “limite per gli interessi moratori” e da ricavarsi non già sulla base del mero “tasso soglia usurario legale”, ma dall'aggiunta a quest'ultimo di un “secondo addendo”, integrante “il di più di comparazione”,
“che tiene conto degli interessi moratori” ed è dato dalla “maggiorazione media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4” [cfr.
Cass. civ., Sez. un., 18/09/2020, n. 19597, nonché, ex multis, Cass. civ., 5/05/2022, n. 14214 e
Cass. civ., 16/05/2022, n. 15505].
V.2.- A fronte di ciò, è evidente che alcuna usurarietà degli interessi moratori possa qui in alcun modo ravvisarsi, considerando che:
(A) il tasso moratorio contrattuale era qui pacificamente pari a 8,625% [come chiaramente emergente per tabulas, non prevedendosi affatto nel contratto di mutuo alcuna ipotetica sommatoria fra corrispettivi e moratori, ma, come evidente, un meccanismo
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sostitutivo/surrogatorio (non già quale quid pluris, ma come quid alii) e una loro debenza entro e non oltre tale misura (“… saranno dovuti dalla “Debitrice” alla AN … gli interessi di mora in misura dell'8,625 (ottovirgolaseicentoventicinque per cento) annuo”: cfr. art. 4, 1° cpv., del contratto di mutuo), con meccanismo di “sostituzione” dei primi ai secondi del tutto coerente, del resto, alla radicale diversità e alternatività degli interessi sottesi – tale da escludere qualsivoglia “contemporanea percezione di due diverse specie di interessi”, essendo gli stessi fra loro invero “del tutto incompatibili” proprio perché fondati su
“presupposti diversi ed antitetici”, risultando “gli uni” (i corrispettivi) dovuti “in caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto” e “gli altri” (i moratori) solo “in caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”, frangente a partire dal quale, “a prescindere dai criteri negoziali di determinazione del tasso convenzionale di mora”, “gli interessi che il cliente è tenuto a corrispondere hanno tutti natura moratoria”: cfr. Cass. n.
14214/2022, cit., nonché Cass. civ., 17/10/2019, n. 26286)];
(B) il tasso-soglia moratorio era invece pari alla più elevata percentuale di 11,775% [come pacificamente emergente dall'applicazione della pertinente formula (trattandosi di un mutuo con garanzia ipotecaria a tasso variabile stipulato nel 1° trimestre 2008, con conseguente
T.E.G.M. di 5,75%, maggiorazione media degli interessi moratori pari a 2,1 % e ulteriore coefficiente moltiplicativo di 1,50 – in quanto antecedente al 14.05.2011 -, e dunque soglia moratoria appunto pari a (5,75 + 2,1) x 1,50 = 11,775%) e riportato, del resto, anche nella stessa perizia di parte depositata dall'opponente (ivi appunto indicandosi, quale “TSU.
[...]
”, la predetta percentuale di “11,775%” – cfr. pag. 20 dell'all. 3 fasc. di CP_9
1° grado dell'odierno appellante)].
V.3.- Essendo dunque del tutto pacifica la non usurarietà del tasso moratorio [poiché senz'altro inferiore alla pertinente soglia, atteso che 8,625% < 11,775% (v. supra, sub V.2.)],
è evidente che tale risultanza risulti poi idonea ad integralmente assorbire tutte le ulteriori deduzioni svolte dall'appellante a tal riguardo e sulla base del presupposto, chiaramente non integratosi, della predetta usurarietà [e ciò tanto per quelle fondate sulla qualificabilità dell'art. 4 del mutuo come clausola di salvaguardia (trattandosi di eventuale meccanismo di contrasto – ex se legittimo e non elusivo, né violativo di norme imperative: cfr., ex multis,
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Cass. civ., 14/02/2023, n. 4597; Cass. civ., 22/12/2021, n. 41284; Cass. civ., 17/10/2019, n.
26286 - rispetto a un superamento qui, tuttavia e in ogni caso, pacificamente non verificatosi
– v. supra, sub V.2.), quanto per le deduzioni prospettanti, a fronte dell'asserita invalidità degli interessi moratori, la gratuità dell'intero mutuo (conseguenza integralmente demolitoria pacificamente da escludersi già in iure – operando la non debenza, come noto, solo
“limitatamente al tipo” di interessi “che quella soglia abbia superato” e dunque, se “solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria”, “resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”: cfr. Cass.,
Sez. un., n. 19597/2020, cit. – e qui in ogni caso neanche astrattamente prospettabile per il carattere non usurario e pacificamente secundum legem degli interessi moratori - v. ancora supra, sub V.2.)].
V.4.- Dal difetto della prospettata usurarietà [v. supra, sub V.1.-V.2.] e dell'appena evidenziato assorbimento di ogni ulteriore questione [v. supra, sub V.3.] è poi evidente che ne discenda, come detto e qui da ribadirsi, l'integrale rigetto del 1° motivo dell'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Parimenti da disattendere è altresì la 2° ragione di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto
(2)], vertendo in tal caso su domanda [asserita nullità antitrust degli interessiper determinazione in base all'indice Euribor] senz'altra non scrutinabile, risultando fondata e da accogliersi l'eccezione di tardività fatta valere ex adverso fin dal primo grado di giudizio
[cfr. pagg. 2 e ss. della memoria depositata il 12.02.2018, con contestazione poi ribadita a pag. 24 della conclusionale e alle pagg.
1-2 della memoria di replica, entrambe di 1° grado, dell'opposta].
VI.1.- Tardività, giova osservare, qui senz'altro valutabile, trattandosi di questione:
(a) pacificamente e puntualmente riproposta dalla parte appellata [essendo a tal riguardo sufficiente, come noto, che dall'“intero contenuto delle difese” e dalla “posizione complessivamente assunta dall'appellata” sia comunque desumibile “la sua volontà”, “con qualsiasi forma” espressa, “di mantenere comunque ferma la propria domanda” o eccezione
(poiché in tal caso “va escluso che vi abbia rinunciato”: cfr., ex multis, Cass. civ., 11/01/2017,
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n. 413) – con voluntas qui senz'altro inequivocabilmente emergente con riguardo all'eccezione, più volte ribadita dall'appellata, di “tardività delle domande” altrui in punto di
Euribor: cfr. pagg. 5, 9, 10 e 24-25 della comparsa di costituzione del 20.11.2020, a fronte di
1° udienza effettiva poi svoltasi solo il 26.11.2020], come necessario e altresì sufficiente, trattandosi di questione rimasta pacificamente assorbita in prime cure [mediante assorbimento, in particolare, c.d. improprio e derivante da ragione più liquida, avendo il
Tribunale in specie proceduto a valutare e rigettare direttamente il merito degli “ulteriori motivi formulati in seno alla comparsa di costituzione di nuovo difensore” “a prescindere dalla loro ammissibilità” (cfr. pag. 4, 3° cpv., della sentenza di 1° grado), decidendo pertanto
“a prescindere” e senza in alcun modo pertanto pronunciarsi, neanche implicitamente, con riferimento a tale profilo] e dunque bastando in tal caso, a fronte di “assorbimento improprio”
“che non importa onere di impugnazione da parte del soggetto vittorioso”, la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. a far sì che “il giudice di appello” sia “tenuto a pronunciarsi”
[cfr., ex aliis, Cass. civ., 13/08/2024, n. 22808; Cass. civ., 16/04/2024, n. 10198; Cass. civ.,
1/12/2023, n. 33649; Cass. civ., 4/01/2022, n. 48; Cass. civ., 9/11/2021, n. 32650; Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. civ., Sez. un., 25/05/2018, n. 13195; Cass. civ., 28/08/2017, n.
20451; Cass. civ., Sez. un., 12/05/2017, n. 11799; Cass. civ., 20/03/2015, n. 5724; Cass. civ.,
9/10/2012, n. 17219; Cass. civ., 16/05/2012, n. 7663; Cass. civ., 16/05/2006, n. 11356; Cass. civ., 23/04/2003, n. 6491; Cass. civ., 30/03/2001, n. 4773];
(b) dal cui accoglimento non discende poi la rimeditazione, ma un “diverso” e aggiuntivo
“fondamento” al medesimo “dispositivo” (reiettivo) “contenuto nella sentenza impugnata”, trattandosi, pertanto, di una mera integrazione motivazionale “radicata nelle risultanze acquisite al processo”, svolta “entro i limiti del devolutum” e dunque chiaramente rientrante nel potere-dovere del “giudice del gravame” [cfr. Cass. civ., 25/09/2013, n. 22032; Cass. civ.,
23/12/2010, n. 26083; Cass. civ., 22/01/2002, n. 696].
VI.2.- L'eccezione di tardività, come detto, è poi senz'altro fondata, effettivamente trattandosi di domanda pacificamente non proposta, come emergente per tabulas (cfr. pagg.
1-18 dell'atto di citazione in opposizione di 1° grado e pagg.
1-22 della 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.), entro il termine, preclusivo e perentorio, per le allegazioni e per la
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definitiva cristallizzazione del thema decidendum [i.e. “l'ultimo giro offerto” dalla 1° memoria di cui all'“articolo 183, sesto comma, c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 15/10/2024, n.
26727, nonché, sul tema, Cass. civ., Sez. un., 15/06/2015 n. 12310; Cass. civ., Sez. un.,
13/09/2018, n. 22404; Cass. civ., Sez. un., 30/04/2025, n. 11455)], bensì solo in sede di memoria di costituzione dei nuovi difensori (cfr. pag. 1, ult. cpv., e pag. 2, 1° cpv., del 6 dicembre 2017) e dunque allorquando anche il 1° termine ex art. 183, VI comma, c.p.c. era già da tempo spirato [trattandosi di termine già compiutamente decorso (a fronte dell'assegnazione dei termini nell'agosto 2017 – cfr. provvedimento comunicato il
22.08.2017 - e della pacifica non operatività, in quanto opposizione a precetto, della c.d. sospensione feriale – cfr., da ultimo, Cass. civ., 20/02/2024, n. 4572; Cass. civ., 18/07/2023,
n. 20953; Cass. civ., 22/10/2014, n. 22484), nel settembre 2017].
VI.3.- Né, in senso diverso da quanto precede, può ritenersi utilmente invocabile l'astratta
“rilevabilità ufficiosa” di tale questione.
E infatti, fermo che il “principio” di “inammissibilità delle domande nuove” senz'altro opera anche per “la domanda di accertamento della nullità di un negozio”, è qui poi da escludersi che tale questione sia scrutinabile anche solo “sub specie di eccezione di nullità” rilevabile ex officio [cfr. Cass. civ., Sez. un., 12/12/2014, n. 26243, nonché Cass. civ., 6/06/2018, n. 14684
e Cass. civ., 16/03/2016, n. 5249], considerando che:
(a) è pacifico che anche il “principio” della rilevabilità officiosa delle “nullità” “contrattuali”
“si debba coordinare con gli oneri di allegazione” e dunque sia realizzabile solo nel caso di
“tempestiva allegazione” di “tutti gli elementi” “da cui la nullità deriverebbe”, laddove alcuna rilevabilità officiosa può neanche astrattamente invocarsi ove “le nuove censure” risultino “fonda[te]” su elementi del tutto diversi e inediti (quali, e.g., la decisione della
Commissione Europea del 4.12.2013 ovvero l'effettiva riconducibilità del contratto oggetto di causa, pur se stipulato da soggetto estraneo all'intesa interbancaria ivi vietata, ai suoi contratti
“a valle”), e dunque su questioni e “allegazioni” complesse e “mai in precedenza svolte” e
“presupponenti un accertamento che mai in precedenza era stato chiesto né compiuto” [cfr., ex multis, Cass. civ., 23/02/2024, n. 4867; Cass. civ., 18/10/2023, n. 28983; Cass. civ., Sez. un., 30/12/2021, n. 41994; Cass. civ., 23/11/2021, n. 36353; Cass. civ., 17/11/2021, n. 34799;
Pagina 10 di 15 R.G. 627/2019.
Cass. civ., 10/11/2020, n. 25273; Cass. civ., 19/02/2020, n. 4175; Cass. civ., 13/02/2020, n.
3556];
(b) la rilevabilità ex officio, infatti e come noto, consiste unicamente “nella possibilità che il giudice attribuisca significatività giuridica ad una circostanza” già ritualmente e tempestivamente “acquisita al processo” e che già “emerga dai fatti allegati”, mentre non può mai consentire né “l'introduzione nel processo di una circostanza che già non gli appartenesse”, né l'apertura di “percorsi di indagine” inediti, in quanto tale rilevabilità
“incontra pur sempre il limite rappresentato dal necessario riferimento a fatti [già] ritualmente acquisiti al processo” [v. Cass. civ., 17/06/2024, n. 16814 e Cass. civ., 1/02/2023,
n. 2963, nonché Cass. n. 4867/ 2024, cit.; Cass. n. 28983/2023, cit.; Cass., Sez. un., n.
41994/2021, cit.; Cass. n. 36353/2021, cit.; Cass. n. 34799/2021, cit.; Cass. n. 25273/2020, cit.; Cass. n. 4175/2020, cit.; Cass. n. 3556/2020, cit.];
(c) nel caso di specie non v'è dubbio che non ricorrano i presupposti necessari all'attivazione potere di rilievo officioso - fondandosi la domanda tardivamente proposta, come osservato, su allegazioni non in precedenza svolte, su accertamenti mai in precedenza chiesti e compiuti, su presupposti del tutto diversi da quelli già prospettati, su percorsi di indagine chiaramente inediti e su “elementi” – integrati, e.g., dalla concreta natura “a valle” del contratto oggetto di causa, “[d]all'accertamento della Commissione del 4 dicembre 2013 e/o [d]all'esistenza di accordo manipolativo del tasso Euribor” (pur trattandosi, peraltro, di evenienza fattuale pregressa, trattandosi di accordo riguardando le annualità 2005-2008 e dunque pacificamente
“intervenuto anni prima del presente giudizio”, instaurato solo nel 2016) – ai quali la parte non aveva “fa[tto]” alcun “riferimento” in precedenza e rimasti pertanto pacificamente estranei ed esorbitanti dal perimetro del thema decidendum ac probandum definitivamente cristallizzatosi con le memorie di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. [il cui 1° termine era qui già da tempo decorso, essendo ormai spirato, come detto, nel settembre 2017, e dunque ben prima della formulazione della domanda: v. supra, sub VI.3.], essendo dunque pacifico, pertanto e a fronte dell'evidente difetto di “tempestiva allegazione” di “tutti gli elementi di fatto” “da cui la nullità deriverebbe”, che la nuova censura risultava evidentemente “priva degli elementi necessari per poterla rilevare d'ufficio” [cfr. Cass. n. 4175/2020, cit.; Cass. n.
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4867/ 2024, cit.; Cass. n. 25273/2020, cit.; Cass. n. 3556/2020, cit., nonché, proprio sull'inammissibilità e non valutabilità ex officio della domanda di nullità antitrust fondata sull'accertamento dalla Commissione UE del 4.12.2013 e solo tardivamente proposta, Trib.
Milano, 7/03/2024, n. 2551].
VI.4.- Attesa, pertanto, la pacifica insussistenza anche dei presupposti di rilevabilità officiosa della questione [v. supra, sub VI.3.], è evidente che si tratta di domanda tardiva e dunque inammissibile [v. supra, sub VI.2.], ciò evidentemente ex se imponendone, al di là del merito
[peraltro tuttora controverso, risultando invero l'arresto invocato dall'appellante (Cass. n.
34889/2023) già ampiamente superato (in particolare da Cass. civ., 3/05/2024, n. 12007, par.
4-6.4. dei “Motivi della decisione”, ove espressamene ci si discosta da tale isolato
“precedente”, “adottato peraltro con mera ordinanza a seguito di adunanza camerale”, e si ribadisce la necessità di “allegazione e … prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa” o quantomeno
“abbia inteso avvalersi dei risultati di questa”, rimanendo altrimenti “il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor”, chiaramente e ovviamente “del tutto legittimo” e una “clausola certamente valida”, “non” trattandosi di “una consapevole o volontaria applicazione di intese illecite” e dunque di “contratto a valle dell'intesa restrittiva della concorrenza”) e tuttora pendente al vaglio delle Sezioni unite (giusta rimessione – mediante
Cass. civ., 19/07/2024, n. 19900, ove peraltro non solo si ribadisce che “tali contratti non possono considerarsi a valle rispetto all'intesa illecita” “nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale”, ma si precisa l'irrilevanza di “ogni considerazione in ordine alla conoscenza dell'esistenza dell'intesa illecita e/o dall'intenzione di avvalersi del relativo risultato oggettivo” - e rinvio a nuovo ruolo in attesa di pronunciamento della CGUE
- Cass. civ., Sez. un., 15/03/2025, n. 6943)] e anche per le ulteriori dirimenti ragioni, processuali, qui evidenziate [v. supra, sub VI.-VI.3.], l'integrale reiezione, già pronunciata in prime cure [cfr. pag. 4 della pronuncia gravata] e in questa sede senz'altro da ribadirsi.
VII.- Risultando pertanto le diverse ragioni di censura avanzate dall'appellante globalmente inaccoglibili [v. supra, sub V.-VI.4.] e il difetto di ulteriori questioni delibabili [risultando ogni ulteriore profilo ormai passato in giudicato e divenuto irrevocabile (v. supra, sub III.,
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punto (C)], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma, nei termini e per le ragioni in motivazioni precisate della sentenza impugnata.
VIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, da liquidarsi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza di 1° grado e il difetto di alcuno specifico gravame con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure (anche incidentale – non integrando ovviamente valida impugnativa la mera richiesta della parte appellata di “rifusione delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”, anche perché non corroborata da alcuna ragione di censura avverso la pronuncia in suo favore già emessa in prime cure e dunque chiaramente difettando, al contempo, sia il quia appellatum, sia alcun valido gravame ex art. 342 c.p.c.), ciò ovviamente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024,
n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo:
(A) sotto il versante subiettivo-solutorio: in favore della parte appellata e della terza intervenuta ex art. 111 c.p.c., pro quota e in base alla fase dell'intervento del successore a titolo particolare [considerando, per un verso, l'inapplicabilità del principio di solidarietà
(operante, ex art. 97 c.p.c., solo per i soccombenti e sul versante passivo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 27/03/2023, n. 8561), nonché, per altro verso, la già evidenziata (v. supra, sub III., punto
(B)) peculiarità dell'intervento effettuato, ex art. 111 c.p.c., dal cessionario – trattandosi di intervento sostanzialmente successorio e in subentro al precedente dante causa effettuato da soggetto che “non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa” e che, “a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingresso nel giudizio”, può senz'altro avvalersi dell'“attività sino a quel momento svolta” dal cedente (il quale conserva sì la legittimazione, ma solo, in definitiva, “in qualità di sostituto processuale del cessionario”, nuovo ed esclusivo titolare della posizione), tutto ciò facendo sì che, in seguito all'accessio litis dell'avente causa, le spese, spettanti a entrambi (avente e dante causa), dovranno essere “ripartite”, in misura tendenzialmente proporzionale all'attività processuale svolta e dunque in base al tempus dell'intervento e alle
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conseguenti “fasi” del giudizio espletata, fra “banca opposta” e “terzo intervenuto”,
“essendosi costituiti con la medesima posizione processuale” e dunque occorrendo considerarli “un'unica parte” per un'identica “res litigiosa” - il cessionario “in quanto titolare” e il cedente, come detto, “in qualità di sostituto processuale del cessionario” (v.
Corte App. Trento, 22/08/2019, n. 202 e Trib. Cosenza, 19/04/2020, n. 776, in Dejure.it, anche per le pronunce nomofilattiche ivi citate, nonché, rispetto alla valutazione di convergenza dell'opera defensionale –di per sé incensurabile -, arg. ex Cass. n. 21064 del
2009; Cass. n. 11591 del 2015; Cass. n. 25803 del 2017; Cass. n. 29651 del 2018)];
(B) sotto il versante quantificativo-liquidatorio: tenendo conto delle norme del D.M. 55/2014
e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto), delle voci di compenso per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello con riguardo alle domande comprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 [così determinato, al di là della dichiarazione dell'appellante ai fini del C.U. (di per sé del tutto “ininfluente” – cfr., da ultimo, Cass. civ.,
11/05/2023, n. 12770 e Cass. civ., 15/06/2022, n. 19233), in base all'effettivo valore della causa, qui pari, ex art. 17 c.p.c., all'importo del precetto opposto (€ 256.289,082)], delle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350
c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)] e della necessità di apportare tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto qui trattate (involgenti solo alcuni specifici e circoscritti profili), tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
VIII.1.- Trattandosi, infine, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18
e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
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la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 627/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 107/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 22/01/2019 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 4045/2016 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA, nei termini e per le ragioni in motivazione precisate, la sentenza appellata;
2) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore di parte appellata e terza intervenuta ex art. 111 c.p.c., unitariamente considerate e con spese complessivamente liquidate in € 7.160,00 (di cui € 4.608,0 in
Contr favore di ed € 2.552,00 in favore di come in epigrafe rappresentata), Pt_4
oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 17 giugno 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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