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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 31/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3742 /2021
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(p.IVA: ), in persona dell'Amministratore Unico e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, Sig. , nonché in proprio, quale fideiussore il Sig. Controparte_2
(c.f.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Controparte_2 CodiceFiscale_1
Scorza ed elettivamente domiciliati in Alessandria al Corso Crimea 53, presso lo studio avv. Lorena
Pagella, giusta mandato in atti
Attori contro
(partita IVA ) in persona dell'Avv. Daniele Controparte_3 P.IVA_2
Peccianti, nato a [...] il [...], codice fiscale , CodiceFiscale_2
nella qualità di Responsabile Livello 3 Procedimenti Giudiziari della Banca, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Lazzini ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata:
giusta mandato in atti Email_1
Convenuta
Avente ad oggetto: Contratti Bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli attori hanno concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 7.10.2024
Parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società nonché il sig. Controparte_1 [...]
in proprio quale fideiussore citavano in giudizio la CP_2 Controparte_4
deducendo:
1 - che tra la società stessa e la convenuta era intercorso contratto di conto corrente con aperture di credito contraddistinto con il n. 11779.42 (già 1177923 e già 11779) che alla data del 31.12.2020 presentava un saldo passivo di € 6.081,66;
- che la convenuta aveva gestito il rapporto di conto corrente e i rapporti di affidamento (fido di €
75.000,00 fino al 31.12.2015, di €100.000,00 fino al 30.09.2016, di €60.000,00 fino al 30.09.2017, di €40.000,00 fino al 01.01.2018, di €25.000,00 fino al 15.01.2020 e infine di €10.000,00 fino al
31.12.2020), in modo del tutto anomalo, applicando tassi di interessi passivi ultralegali, con addebito e capitalizzazione di commissioni di massimo scoperto, nonché di spese e di saldi per valuta, non pattuite e per altro anch'esse variate nel corso del tempo in senso sfavorevole al cliente, in assenza di valido contratto avente forma scritta, senza alcuna pattuizione, né comunicazione preventiva,
“consentendo” e “tollerando”, altresì, scoperture ben più elevate di quelle concesse contrattualmente;
- che tale condotta aveva tra l'altro consentito alla convenuta di porsi in una condizione di superiorità nei confronti dell'impresa cliente;
- che in base ad una ricostruzione contabile del rapporto di conto corrente in questione era emerso che il saldo finale contabilizzato dall'Istituto di Credito non corrispondeva a quello ricalcolato risultando un saldo attivo pari ad € 134.987,15.
Contestava parte attrice in sostanza l'inesistenza del contratto ex legge 154/1992 e D.lgs 385/1993
(TUB) che avevano previsto la obbligatorietà della forma scritta ad substantiam per i contratti bancari;
l'illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto;
l'illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto;
la data di contabilizzazione delle operazioni, deducendo la nullità parziale del contratto oggetto di causa anche con riguardo alla decorrenza delle valute;
l'illegittima applicazione del tasso di interesse passivo ultralegale determinato senza alcuna pattuizione scritta in violazione dell'art 1284 c.c.; l'illegittima applicazione di interessi usurari per alcuni trimestri del rapporto in questione;
la nullità della previsione contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
l'illegittima modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ad opera della ed in senso sfavorevole al cliente e chiedeva pertanto in sostanza di CP_4
accertare e dichiarare la nullità degli addebiti illegittimi di interessi passivi ultralegali, dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, della provvigione di massimo scoperto;
degli interessi per c.d. giorni valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, di dichiarare la nullità delle clausole negoziali attraverso le quali la aveva realizzato l'abuso di CP_4
posizione dominante in danno del contraente più debole;
di accertare la nullità degli addebiti usurari;
di accertare e dichiarare l'esatto saldo del conto corrente alla data di proposizione della domanda o alla data dell'ultimo estratto conto epurato degli addebiti illegittimi in dipendenza dell'accertata nullità del contratto per assenza di forma scritta e delle clausole del contratto per mancata pattuizione
2 e violazione di legge e, per l'effetto, di rettificare il saldo del conto oggetto di causa, così come quantificato in corso di causa, oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria ordinando alla convenuta di eseguire la corretta annotazione nella documentazione contabile.
Parte attrice formulava poi istanza ex art. 117 e 119 TUB di consegna di eventuale copia del contratto di conto corrente, dei contratti di apertura di credito e degli estratti conto e degli scalari.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava le doglianze avversarie, eccepiva la CP_4
prescrizione decennale di qualsiasi pretesa relativa agli addebiti in ipotesi illegittimi effettuati nel periodo antecedente i dieci anni rispetto alla domanda di mediazione, in quanto pagati con rimesse solutorie;
evidenziava tra l'altro la genericità delle contestazioni avversarie, infondate e non provate;
rappresentava altresì che le parti avevano pattuito tutti i tassi relativi al rapporto in questione;
che la
CMS non era indeterminata;
che inoltre gli estratti conto (depositati dalla controparte) non erano mai stati contestati e dovevano pertanto intendersi approvati, con decadenza da qualsiasi contestazione al riguardo;
contestava altresì che fosse stato in sostanza applicato anatocismo illegittimo e che vi fosse stato il superamento del tasso soglia usura come contestato da controparte e chiedeva in conclusione in via preliminare di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione di tutti gli addebiti effettuati sul rapporto in contestazione nel periodo antecedente i dieci anni dalla domanda di mediazione in quanto pagati con rimesse solutorie e nel merito il rigetto delle domande avversarie.
La causa istruita mediante ordine di esibizione ex art 210 cpc nei confronti della dei contratti CP_4
ed estratti conto e mediante espletamento di CTU è stata trattenuta in decisione in data 8 ottobre 2024 previa concessione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. Le risultanze della CTU e gli addebiti illegittimi. Ricalcolo del saldo del conto corrente.
1.a documenti prodotti.
Ebbene dalla CTU quanto alla documentazione contrattuale prodotta è emerso in sostanza che è stato prodotto un contratto di conto corrente del 28 maggio 1990 e che “tale documento prevede nell'intestazione il riferimento al c/c n. 21211 che pare estraneo al presente contenzioso, mentre l'indicazione del n. 11779 (ovvero del c/c oggetto di causa) risulta aggiunta a penna…” (cfr. CTU pag 8); inoltre quanto all'unica pattuizione prevista è emerso dalla CTU che “Si tratta, pertanto, dell'indicazione di una mera percentuale non meglio attribuibile (non è infatti dato comprendere se si tratti di un tasso relativo gli interessi attivi, passivi (entro o fuori affidamento), un tasso da applicare alle somme effettivamente utilizzate, ovvero se si tratti di un addebito “una tantum”, periodico o
3 quant'altro). Mentre per la “misura dei tassi (passivo e attivo” è presente un chiaro riferimento alle
“condizioni praticate usualmente dalla per le quali non si hanno ulteriori o più precisi CP_4
riferimenti.
Non risulta, quindi, presente alcuna clausola che consenta di desumere in maniera determinata/determinabile la misura del tasso di interesse né attivo né passivo.” (cfr. pag. 9 della
CTU).
Nella CTU sono state poi indicate le condizioni del contratto di credito del 17 marzo 2015 (v. pag. 9
CTU), del contratto di credito del 2 settembre 2016 (con rilievo in sostanza della mancanza della documentazione indicante le condizioni da applicare, risultando solo l'importo degli affidamenti e la commissione di istruttoria), è indicato che manca anche il contratto relativo alla linea di credito concessa in data 29.10.2015; quanto alla lettera delle condizioni contrattuali del 13 settembre 2017 risulta che: “Il documento in esame non statuisce alcuna condizione in merito al tasso di interesse da applicare al rapporto, né altre eventuali commissioni o spese.”; quanto al contratto di credito del 5 agosto 2019 è indicato in CTU che: “Risultano mancanti sia i contratti di concessione di credito del
20/2/2018, verso cui opera il rimando, sia il relativo contratto contenente le condizioni economiche e giuridiche.”; ancora quanto al contratto di credito del 13 febbraio 2020 il CTU rileva le medesime criticità di cui paragrafi precedenti, risultando invece compiutamente contrattualizzata la commissione di istruttoria;
infine il CTU quanto alla lettera delle condizioni contrattuali del 7 maggio
2021 ha precisato di non tenerne conto in quanto documento posteriore alla data dell'ultimo movimento disponibile (22.12.2020). (cfr. per tale disamina in particolare la CTU pagg. da 9 a 11).
Il CTU ha poi riepilogato l'ammontare del fido contrattualmente concesso nel tempo (cfr. pag. 11
CTU) e indicato che “…per i relativi conteggi si è ritenuto di considerare tale ammontare mentre, per i periodi non documentati, si è considerato il fido desunto dagli estratti conto.”.
1.b la prescrizione.
Quanto all'applicazione della prescrizione il CTU ha così operato: “In base alla richiesta de qua, dopo aver rettificato il saldo secondo i criteri indicati nell'intero quesito, occorre quindi ripristinare quegli addebiti “illegittimi” (quindi esclusi in precedenza), che risultino “prescritti”, ossia coperti da rimesse solutorie ante-decennio. A tal fine, si è utilizzato il seguente procedimento tecnico.
Ad ogni annotazione contabile in entrata/uscita è stata assegnata la “data di disponibilità” (in base ai criteri di cui alla giurisprudenza maturata in materia di revocatorie bancarie: Cass. 22 marzo
1994, n. 2744) creando un “conto scalare” in cui i saldi giornalieri sono sommati e ordinati in base
a essa.
Dopodiché, sono identificati gli sconfinamenti, ossia i giorni in cui il saldo (disponibile) negativo supera l'affidamento concesso. A tal fine, l'affidamento è desunto dai contratti (“fido-contratto”) o
4 anche da altri elementi che inequivocabilmente portino a concludere che questo fosse presente (“fido di fatto”): nel caso di specie risulta dirimente la suddivisione dei numeri debitori per l'attribuzione del tasso passivo.
I movimenti in entrata che abbiano ridotto o annullato lo sconfinamento di cui al punto precedente costituiscono le “rimesse solutorie” (limitatamente alla quota di importo che ha permesso il rientro del saldo nel fido).
Dopodiché vengono ordinate cronologicamente in unico elenco (vedi allegato
“7942_rim_solutorie”) le uscite che costituiscono una remunerazione per la banca (interessi, commissioni, spese) e le rimesse solutorie testé identificate.
Gli addebiti per remunerazioni sono quindi suddivisi fra la quota parte “legittima” e quella
“illegittima” (in particolare, gli addebiti per interessi passivi potrebbero essere parzialmente legittimi) e, i medesimi addebiti, sono anche suddivisi fra quota “coperta” da rimesse solutorie
(quindi prescritte) e quota “non coperta”, tenendo presente che una rimessa solutoria può “coprire” solo addebiti a essa antecedenti.
Infine, ove si sia in presenza di rimesse solutorie solo parzialmente in grado di coprire degli addebiti,
è seguito il criterio di cui all'art. 1194 c.c. attribuendo la “copertura” con priorità agli interessi e, successivamente, agli altri addebiti seguendo un criterio proporzionale (si vedano le celle evidenziate in verde nell'allegato “7942_prescrizione”.
La quota parte degli addebiti illegittimi coperta da rimesse solutorie ante-decennio è dunque prescritta e, pertanto, aggiunta al saldo finale del conto ricalcolato.”. (cfr. pagg. 12 e 13 CTU)
Ebbene quanto al calcolo della prescrizione vanno intanto evidenziati alcuni principi affermati in giurisprudenza.
Innanzitutto, va precisato che il fatto che la domanda di parte attrice sia esclusivamente di ricalcolo e rettifica del saldo del conto corrente e non di pagamento, risultando il conto corrente ancora aperto, non esclude il legittimo interesse della di eccepire la prescrizione decennale, dovendosi CP_4
pertanto ritenere ammissibile tale eccezione formulata.
A tale proposito giova evidenziare quanto di recente affermato nella giurisprudenza di legittimità: “
In tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione.”(Cass. Civ. n. 9756 del 11/04/2024).
Ciò detto va poi precisato che, quanto alle modalità di calcolo della prescrizione, è stato condivisibilmente affermato che “ Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di
5 indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.” (cfr. Cass.
Civ. n. 7721 del 16/03/2023).
Si ritiene in punto modalità di calcolo della prescrizione di aderire quindi a tale impostazione.
Ciò detto si rileva poi quanto all'onere della prova che è stato affermato in giurisprudenza che:
“Poiché la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti, essa sussiste sempre in mancanza di un'apertura di credito: onde, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel pagamento come mero ripristino della disponibilità accordata.” (Cassazione civile sez. I, 30/10/2018, n.27705).
Nella motivazione di tale sentenza si legge anche che: “…In definitiva, sul punto va ribadito come, qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o "scoperto"), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, allora dovrà dirsi che quei versamenti integrino la nozione di "pagamento"; il contrario, quando i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, consistano in meri atti ripristinatori della provvista, pur sempre nella disponibilità del cliente. …”.
Anche recentemente poi è stato ribadito che: “In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con
l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria.” (cfr. Cass Civ n. 26897 del 16/10/2024).
Ebbene alla luce di tali principi si ritiene pertanto correttamente eccepita la prescrizione da parte della e come fosse onere di parte attrice dare prova del carattere ripristinatorio delle rimesse CP_4
contestate.
Alla luce di ciò si deve ritenere, pertanto, accoglibile la contestazione di parte convenuta in ordine al fatto che il CTU ai fini della valutazione della natura delle rimesse abbia tenuto in considerazione non solo il fido desumibile dai contratti ma anche i “fidi di fatto”. A tale proposito si legge nella CTU:
6 “Il CTP lamenta la necessità di considerare, quantomeno come alternativa di conteggio, il fido risultante da accordi contrattuali, senza fare riferimento all'ammontare dell'affidamento desumibile dagli estratti conto.
Risposta del CTU
L'esponente ritiene utile, ai fini decisori, procedere in tal senso offrendo una modalità di calcolo alternativa. Le tabelle aggiuntive, allegate sub 13 e 14 sono quindi le seguenti:
- 7942_rim_solut_fido_contratto: individua le rimesse solutorie tenendo in considerazione l'assenza di fido, non essendo presenti contratti di affidamento fino al dies a quo.
- 7942_prescriz_fido_contratto: sviluppa il calcolo degli addebiti illegittimi coperti da rimesse solutorie ante-decennio nell'ipotesi di assenza di affidamento.”. (cfr. pagg. 25 e 26 della CTU).
Ebbene il CTU ha anche riformulato invero a tale proposito il calcolo della prescrizione senza tenere conto dei c.d. fidi di fatto (cfr. tabella a pagina 29 della CTU).
A tale proposito si deve ritenere di aderire a tale ricalcolo considerato che era onere della parte attrice fornire prova che vi fossero dei contratti di affidamento per il periodo anteriore al decennio dalla domanda di mediazione (antecedenti al 22 giugno 2011) e tale prova non si ritiene sia stata adeguatamente fornita da parte attrice, anche considerato che la stessa parte attrice non allega neanche adeguatamente e in modo sufficientemente specifico quali sarebbero stati i rapporti contrattuali di affidamento anteriori a tale data, facendo riferimento agli affidamenti sopra indicati (fido di €
75.000,00 fino al 31.12.2015, di €100.000,00 fino al 30.09.2016, di €60.000,00 fino al 30.09.2017, di €40.000,00 fino al 01.01.2018, di €25.000,00 fino al 15.01.2020 e infine di €10.000,00 fino al
31.12.2020) in mancanza tuttavia di una chiara individuazione dell'inizio dei rapporti contrattuali in questione.
A tale proposi invero si ritiene di aderire all'orientamento secondo il quale: “Nel contratto di conto corrente con apertura di credito, il fatto che la banca consente sistematicamente al cliente di operare su conto corrente passivo, senza pretendere il rientro, non prova alcun obbligo in tal senso, perché
l'affidamento è assoggettato al requisito formale richiesto dall'art. 117 t.u.b., sicché va provato documentalmente producendo in giudizio la relativa scrittura, non essendo sufficiente che risulti dal libro fidi o che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la menzione nel report della centrale rischi.” (Corte appello Venezia sez. I, 16/01/2024, n.108).
Si riporta in particolare un condivisibile passaggio motivazionale di tale ultima sentenza, di particolare rilievo nel caso di specie, secondo cui: “Nel caso di specie, l'onere di prova della sussistenza di un contratto di apertura di credito non è stato assolto dalla correntista, che non ha dimostrato la sussistenza - per il periodo anteriore al 21.10.2004, astrattamente coperto da prescrizione - di pattuizioni contrattuali in forza delle quali la banca si fosse obbligata a tenere a
7 disposizione della cliente una determinata somma di denaro per un cero tempo o a tempo indeterminato, secondo lo schema previsto dall'art. 1842 c.c.). Non costituisce prova idonea di un tale vincolo contrattuale la mera circostanza che negli estratti conto venissero riportate indicazioni relative a tassi d'interesse passivo differenziati in funzione dell'entità della scopertura del conto né che le commissioni massimo scoperto vi risultassero calcolate in misura differenziata in ragione dell'eccedenza o meno rispetto a determinati importi di 'fido'. La circostanza, infatti, che la banca consentisse 'di fatto' e sistematicamente alla cliente di operare su conto corrente passivo, senza pretendere il rientro, non costituisce prova di un obbligo in tal senso né tanto meno consente di accertare l'ammontare e le condizioni a cui l'affidamento sarebbe sottoposto. In altri termini, le risultanze degli estratti conto documentano sul piano contabile i costi applicati dalla banca a fronte dell'operatività del rapporto, connotato dalla sistematica presenza di saldi debitori, con conseguente applicazione di interessi e commissioni a tassi anche differenziati in funzione dell'entità del passivo, senza costituire prova della sussistenza e del contenuto di affidamenti, documentati a livello contrattuale soltanto a far data dal 2007 (cfr. ctu in appello, pagg. 4 ss.). Va perciò richiamato
l'orientamento giurisprudenziale, cui si intende prestare adesione, secondo cui “In tema di conto corrente con apertura di credito, l'affidamento è assoggettato al requisito formale "pieno" richiesto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. TUB), sicché va provato mediante la produzione della relativa scrittura, non essendo sufficiente che risulti dal libro fidi o che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la menzione nel report della Centrale Rischi (Cass. 12.5.2023,
n. 13063). …” (sottolineatura della scrivente).
Nella fattispecie in esame si ribadisce pertanto la mancanza di prova di affidamenti anteriori al 22 giugno 2011, risultando oltretutto, anche a fronte della produzione contrattuale della Banca, esaminata dalla CTU il primo contratto di credito del marzo 2015.
In definitiva, anche alla luce di quanto sopra indicato dalla giurisprudenza, qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o "scoperto"), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, allora dovrà dirsi che quei versamenti integrino la nozione di "pagamento".
Pertanto, nel caso di specie si deve ritenere che in mancanza di adeguata prova di aperture di credito per il periodo in questione le rimesse siano solutorie, dovendosi pertanto aderire al ricalcolo della prescrizione senza tenere conto dei c.d. “fidi di fatto”.
1.c Eccezione di decadenza dalle contestazioni di parte attrice per mancata contestazione degli estratti conto.
Tale eccezione, formulata dalla risulta infondata, considerato che, come è stato CP_4 condivisibilmente affermato in giurisprudenza: “In tema di controversie in materia di rapporti bancari, la mancata tempestiva contestazione ex art. 1832 c.c. degli estratti di conto corrente da
8 parte del correntista nel termine contrattualmente previsto rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile. Non è preclusa al correntista che agisce in ripetizione la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano.” (cfr. Tribunale Firenze sez. III, 13/06/2022, n.1787).
Nel caso di specie, pertanto, alla luce delle contestazioni di invalidità e inefficacia formulate da parte attrice nel presente giudizio in relazione ai rapporti obbligatori da cui deriverebbero gli addebiti contestati si deve ritenere irrilevante il fatto che gli estratti conto in questione non siano stati contestati dal correntista, bene potendo quest'ultimo, anche in mancanza di contestazione degli estratti conto, fare valere l'invalidità e l'inefficacia dei rapporti obbligatori in forza dei quali sarebbero stati effettuati gli addebiti in questione.
1.d gli addebiti illegittimi.
Ebbene il CTU ha precisato alla luce della documentazione prodotta quanto segue: “Come sopra esposto, il contratto del 28/05/1990 non contiene alcuna indicazione utile a determinare la misura del tasso di interesse da applicarsi, né alcun altra condizione.
Stessa situazione si riscontra per il contratto del 13/09/2017.
Poiché il rapporto è documentato per le annualità 2002-2020, ossia in vigenza del TUB, si è provveduto a utilizzare il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 c. 7.
Le lettere di concessione di affidamento determinano parzialmente le condizioni da applicarsi, con le carenze di cui si è detto (vgs. par A).”(cfr. pag 14 CTU).
Ancora il CTU ha indicato la documentazione mancante e ha precisato che “Gli estratti conto a disposizione dello scrivente hanno inizio dal 30/06/2002 e il saldo iniziale risulta a debito del correntista per € 60.511,79. In ossequio a quanto richiesto, si è proceduto ad azzerare tale annotazione iniziale.” (cfr. pagine da 14 a 16 della CTU).
Ancora, con specifico riferimento ai tassi di interesse applicati il CTU nel rispondere al quesito ha precisato che: “Come sopra esposto, la prima pattuizione contrattuale contenente una determinazione di tasso di interesse da applicarsi al rapporto risale alla lettera di concessione affidamenti del
17/03/2015.
In precedenza non si è riscontrato alcun documento utile ai fini della determinazione del tasso di interesse, per cui si è proceduto alla sostituzione del tassi con quanto disposto dall'art 117 TUB.
Medesima sostituzione è stata effettuata per il periodo successivo al 02/09/2016 in quanto i contratti del periodo non contengono la regolazione dei tassi, bensì rimandano a “specifici contratti”, non presenti agli atti.” (cfr. pag. 17 CTU).
Si deve ritenere di aderire al ricalcolo effettuato dal CTU in relazione agli interessi, in mancanza di una specifica pattuizione tra le parti.
9 A tale proposito si rileva che l'art. 117 TUB in vigore nel testo antecedente il D. lgs 141/2010 prevedeva che: “Art. 117 Contratti
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. …”.
E nel testo successivo alla modifica del 2010 prevedeva che: “Art. 117
Contratti
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
((6)). Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
((7)). In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di ((nullità indicate nel comma 6)), si applicano:
10 a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto
o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui
l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. …”.
È quindi corretto il ricalcolo in mancanza di pattuizione scritta degli interessi, commissioni o ulteriori spese, in base al comma 7 dell'art 117 TUB, così come effettuato nella CTU alla quale si ritiene sul punto di aderire, per essere la stessa precisa, completa ed esaustiva.
A tale proposito risulta dalla stessa CTU che sono stati accertati in sostanza addebiti illegittimi di interessi per € 12.244,42 (variazione int attivi e rda) e per € 99.623,80 (variazione int passivi) (cfr. tabella di cui alla pagina 24 della CTU).
Quanto a commissioni e spese sono state indicate nella CTU i relativi importi complessivamente addebitati in concreto dalla Banca nel corso del rapporto come da tabella di cui a pagina 19 cui si rimanda (cfr. pagine 18 e 19 della CTU). Nella CTU è poi indicato sempre a pagina 19 per la CMS che la stessa “È addebitata per il periodo dal 30/09/2002 al 30/06/2009 e non è supportata da pattuizioni contrattuali. Si è proceduto quindi alla sua espunzione.”; per la commissione di istruttoria veloce che: “È disciplinata solamente nella lettera contratto di credito del 17/03/2015, pertanto gli addebiti precedenti risultano nulli per carenza di pattuizione. Mentre, con riferimento agli addebiti successivi, la variazione del saldo del rapporto comporta il venir meno dei presupposti per la sua applicazione, non essendo più rilevati gli sconfinamenti originari. Talché la commissione in commento è espunta integralmente.”; per le spese affidamento/accordato è stato indicato che l'unico riferimento a tale addebito pare quello nel contratto di credito del 17.3.2015 e che di conseguenza sono stati quindi cancellati gli importi addebitati con data antecedente a tale pattuizione;
quanto alle spese invio estratti conto, tenuta conto, per operazioni a pagamento, liquidazione è emerso che:
“Dalla documentazione visionata nulla risulta pattuito in merito a tali addebiti che sono stati quindi stornati.”; quanto poi alle date valuta è stato accertato che: “Sulla base della contestazione formulata in atto di citazione e di quanto richiesto nel quesito, nel ricalcolo del saldo si è tenuta in considerazione la data contabile delle singole operazioni, anziché la data valuta, fino a quando
l'attribuzione delle date valuta non risulti pattuita (contratto del 13/09/2017).”.
Anche in relazione a tali addebiti si ritiene di aderire a quanto accertato dal CTU con la perizia in questione che risulta chiara e bene argomentata. Si rileva sul punto che nella tabella a pagina 24 della
11 Part CTU sono in sostanza indicati gli importi degli addebiti illegittimi per , per € 8.919,98 e per altre commissioni per € 46.631,09.
1.e L'anatocismo.
Quanto poi all'anatocismo dalla CTU è emerso che il CTU tenuto conto della sottoscrizione del primo contratto (anteriore al 2000) e della disposizione della Delibera CICR 9.2.2000 ha “provveduto a depurare il calcolo degli interessi dall'effetto dell'anatocismo fino alla data di introduzione della prima pattuizione in merito alla pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi prevista dall'art. 9 delle condizioni contrattuali al 13/09/2017… Operativamente, quindi, lo scrivente ha addebitato gli interessi passivi (ricalcolati in risposta ai vari punti del quesito) maturati dalla data di inizio della presente analisi fino al 30/09/2017 in un'unica soluzione alla chiusura del conto corrente (vgs. allegato 7942_CTU), e ha mantenuto gli addebiti successivi con cadenza 01/03 dei singoli anni come da pattuizione contrattuale.” (cfr. pag. 21 CTU).
Anche tale operazione risulta corretta. Si riporta a tale proposito parte della motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 26779/2019 che si condivide: “ …
3.1. Con il secondo motivo di ricorso la banca si duole - in relazione al capo della decisione gravata che ha dichiarato la nullità della pattuizione in materia di anatocismo - che, decidendo nei riferiti termini, la Corte d'Appello avrebbe violato l'art. 120 TUB e l'art. 7 delib. CICR 9 febbraio 2000, vero che, diversamente da quanto da essa asserito, "il passaggio da un regime di capitalizzazione degli interessi creditori con una frequenza più lenta di quella pattuita per gli interessi debitori ad un regime in cui la frequenza, come nel caso di specie, sia accelerata ed equiparata a quella trimestrale degli interessi debitori, costituisce un miglioramento delle condizioni precedentemente applicate".
3.2. Il motivo è infondato.
Esso si radica su un presupposto manifestamente inveritiero, ovvero che la contabilizzazione trimestrale degli interessi a credito costituisca sempre e comunque un miglioramento e non un peggioramento delle condizioni contrattuali applicate alla clientela. Ma, così ragionando, si trascura un imprescindibile snodo del problema. Si omette infatti di considerare che a seguito del declassamento da uso normativo ad uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo operato dalle SS.UU. è venuta meno ogni legittima deroga in quell'ambito all'art. 1283 c.c. e le relative clausole, in guisa delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sono state fulminate di nullità per contrasto con la norma codicistica. La conseguenza di questa premessa è che "in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve
12 calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione" (Cass., Sez. I,
13/10/2017, n. 24156; Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24153; Cass., Sez. I, 17/08/2016, n. 17150). E, poichè come annota la sentenza in disamina, "alla assenza di capitalizzazione o alla capitalizzazione annuale, quali conseguenze della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, si
è sostituita la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, è di tutta evidenza che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa" e sia perciò inappropriato spacciare per un loro miglioramento il passaggio al regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi, giacchè il raffronto non va fatto tra il regime dell'annualità e quello della trimestralità degli interessi creditori, ma tra l'assenza di capitalizzazione
o la capitalizzazione annuale degli interessi debitori, conseguenza. …” (sottolineatura della scrivente).
Inoltre, anche alla luce delle doglianze di parte attrice, si rileva che trattandosi di un contratto anteriore al 2000 è corretto l'operato del CTU che ha provveduto appunto a depurare il calcolo degli interessi dall'effetto dell'anatocismo fino alla introduzione della prima pattuizione in merito alla pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, non potendosi applicare la disciplina del
120 TUB come modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, applicabile invece in caso di contratti successivi al 1.1.2014.
1.f Modifiche condizioni contrattuali e usura.
Quanto poi alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si rileva che dalla CTU è emerso che: “La pattuizione che consente alla Banca la modifica unilaterale delle condizioni si riscontra nel contratto del 13/09/2017 … Ciò nonostante, non sono state rinvenute comunicazioni di modifica unilaterale alle condizioni economiche. Ad ogni modo, si rammenta l'applicazione dei tassi ex art
117 c. 7 TUB di cui si è detto infra, per gran parte della durata del conto.” (cfr pag. 22 CTU).
Infine, con riferimento alla contestazione di usura nella CTU è chiaramente indicato che: “Il CTU ha proceduto a calcolare il TEG del rapporto non riscontrando superamenti rispetto al tasso soglia (vgs. allegato 7942_TEG).” (cfr. pag. 23 CTU).
Si aderisce anche su tali punti alle risultanze della CTU, chiara, precisa ed esaustiva.
1.g Il saldo ricalcolato.
Ebbene il CTU, alla luce di quanto sopra, ha effettuato un primo ricalcolo del saldo al 31.12.2020 di
€ 215.584,25 (cfr. pag. 23 CTU), questo tenendo conto ai fini della prescrizione dei fidi di fatto.
Si è già detto sopra che invece si ritiene di aderire alle osservazioni formulate dal convenuto e al ricalcolo effettuato dal CTU senza tenere conto di fidi di fatto in mancanza di adeguata prova dell'esistenza di contratti di affidamento da parte del cliente per il periodo anteriore al 22 giugno
2011.
13 Ciò detto deve essere ancora esaminata la questione relativa all'applicazione per il calcolo della prescrizione del saldo rettificato senza saldo zero.
A tale proposito nella CTU si legge quanto alle osservazioni del CTP di parte convenuta e alle risposte del CTU sul punto che: “
3. Prescrizione: Saldo rettificato senza “saldo zero”
A giudizio del dott. , il criterio del “saldo zero”, stante la “portata sanzionatoria a seguito Per_1 della mancata produzione della serie continua degli estratti conto” non va assimilata a un addebito illegittimo. Di conseguenza, l'azzeramento, anche nel caso sia corretto nell'ambito del ricalcolo del saldo, non deve essere tenuto in considerazione ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie.
Risposta del CTU
Chi scrive non ritiene di condividere, in linea di principio, la tesi prospettata: l'azzeramento del saldo iniziale, a giudizio di chi scrive, è conseguenza della mancata prova dell'effettiva spettanza di un addebito (ossia il movimento, di importo negativo, esposto nell'estratto conto, recante la descrizione “saldo iniziale”). Tuttavia, non potendo escludere che tale tesi possa essere condivisa dall'Ill.mo Giudice, chi scrive ritiene utile effettuare l'individuazione delle rimesse solutore, e di conseguenza della prescrizione, anche in detta ipotesi. A tal fine, sono stati sviluppati i conteggi di cui agli allegati 15 e 16, ...”.
Ebbene, parte convenuta anche negli atti conclusivi ha contestato l'applicazione del saldo zero evidenziando in sostanza che in ogni caso il diritto del cliente di ottenere dalla copia degli CP_4
estratti conto riguardava i dieci anni anteriori alla richiesta per cui le conseguenze della mancata produzione di essi per il periodo anteriore il 2011 non potevano che gravare su parte attrice e che essendo stata la correntista ad agire in giudizio e non avendo la stessa fornito alcun elemento tale da dare contezza (indicazioni certe e complete) di quale fosse il (diverso) saldo nel periodo non documentato, doveva restare fermo il saldo banca e, quindi, non potevano in alcun caso essere accolte le ipotesi a e b di cui alla CTU, posto che muovevano dall'assunto errato dell'azzeramento del saldo iniziale.
Alla luce di tali contestazioni si rileva tuttavia che come correttamente indicato dal CTU
l'azzeramento del saldo iniziale è in ogni caso conseguenza della mancata prova dell'effettiva spettanza di un addebito (cfr. pag. 26 CTU). Invero a tale proposito si rileva che l'addebito relativo iniziale del 30.6.2002 a debito del correntista per € 60.511,79 non risulta trovare giustificazione nella documentazione contrattuale prodotta dalla a seguito dell'ordine ex art 210 cpc di cui al CP_4
provvedimento del 3 aprile 2023.
Invero, prima del 2002 non risultano documenti contrattuali a giustificazione di tale addebito (cfr. in particolare la documentazione esaminata nella CTU e sopra indicata): il contratto del 1990 non è neanche chiaramente riconducibile al conto oggetto di causa, portando un diverso numero di conto,
14 come emerge dalla stessa CTU, e non contiene in ogni caso una chiara determinazione del tasso di interesse né attivo, né passivo;
gli ulteriori contratti di apertura credito sono successivi al 2002.
A fronte della richiesta della documentazione contrattuale formulata nell'atto di citazione da parte dell'attore ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB era onere della depositare la relativa CP_4 documentazione contrattuale anche a fronte oltretutto dell'ordine di esibizione ex art 210 cpc di cui all'ordinanza del 3 aprile 2023.
In mancanza pertanto della produzione della integrale documentazione contrattuale idonea a fondare gli addebiti di cui al primo estratto conto del 2002 correttamente il CTU ha espunto tali addebiti.
Ciò detto in definitiva si ritiene pertanto di aderire al ricalcolo del CTU di cui alla lettera b) della tabella di cui a pagina 29 della CTU con ricalcolo del saldo al 31.12.2020, tenuto conto della prescrizione, pari ad e € 164.297,67.
Trattandosi inoltre di un accertamento di saldo di c/c non potranno essere aggiunti interessi né rivalutazione.
La domanda di parte attrice può essere pertanto accolta in tali limiti.
2. La domanda del sig. in proprio CP_2
Quanto alla posizione del sig. che ha agito anche in proprio quale fideiussore si rileva che la CP_2
Banca nella comparsa conclusionale ha eccepito il difetto di legittimazione di quest'ultimo, in quanto in sostanza lo stesso che non avrebbe neanche provato la propria posizione di fideiussore. Ebbene intanto va precisato che tale contestazione, da qualificarsi come “eccezione” del difetto della titolarità sostanziale in capo al sig va considerata una mera difesa proponibile in ogni stato e grado del CP_2
giudizio.
A tale proposito è stato affermato in giurisprudenza che “La questione relativa alla titolarità del diritto controverso, pur attenendo al merito e non alla legittimazione ad causam, non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa tutte le volte in cui non comporti la deduzione di un fatto nuovo (estintivo, modificativo o impeditivo) non dedotto dall'attore, sostanziandosi, invece, in questioni di diritto oppure nella mera negazione dei fatti costitutivi dedotti dall'attore.” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, n.21235).
Nello stesso si veda anche Cass Civ. 15832/2011 secondo la quale: “In tema di impugnazioni, la deduzione, ad opera dell'appellato, del proprio difetto di titolarità passiva del rapporto fatto valere in giudizio dall'attore, risolvendosi nella contestazione dei requisiti di fondatezza della domanda, non rientra tra le eccezioni riservate alla parte, ma, integrando una mera difesa, può essere sollevata per la prima volta anche in appello, senza incorrere nel divieto dei "nova" nel giudizio di gravame, previsto dall'art. 345 cod. proc. civ.”.
15 Ancora, è stato affermato che: “In materia di legittimatio ad causam, le contestazioni afferenti alla legittimazione ad agire -attiva o passiva- così come quelle relative alla titolarità -attiva o passiva- del rapporto in lite hanno natura di mere difese, deducibili in ogni fase del procedimento e, pertanto, il vizio di legittimazione -così come il difetto di titolarità del rapporto, benché non oggetto di contestazione di controparte- sono rilevabili d'ufficio qualora risultino dagli atti di causa, in cassazione soltanto nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato”( cfr. Tribunale Milano sez.
V, 24/06/2022, n.5626).
Ciò detto, nel caso di specie, a fronte di tale contestazione da parte della la controparte nulla CP_4
ha successivamente dedotto, non risultando neanche depositate le memorie di replica da parte attrice.
Pertanto si rileva in definitiva, alla luce della contestazione della che non risulta provata la CP_4
titolarità attiva del sig. qualificatosi oltretutto solo genericamente quale fideiussore. CP_2
La domanda proposta da quest'ultimo in proprio deve essere quindi rigettata.
Pertanto in parziale accoglimento delle domande svolte da parte attrice per Controparte_1
l'effetto dell'illegittimità degli addebiti come in parte motiva e tenuto conto dell'eccezione preliminare di prescrizione svolta da parte convenuta, accolta nei limiti di cui alla parte motiva, deve essere accertato e dichiarato che il saldo del conto n. 11779.42 oggetto di causa, intestato a alla data del 31.12.2020 è pari ad € “164.297,67", somma quindi a credito Controparte_1
per il correntista.
3. Spese di lite e di CTU.
In base al principio di soccombenza le spese di parte attrice vanno poste a carico Controparte_1
di parte convenuta, liquidate come in dispositivo, in forza del D.M. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. 147 del 2022, in base al valore della causa (scaglione da € 52.001 a € 260.000), compensi minimi per la fase istruttoria assai contratta in quanto svoltasi esclusivamente mediante ordine di deposito documenti e mediante espletamento di CTU e compensi medi per le altre fasi.
Le spese di lite della convenuta vanno poi poste in ragione del principio di soccombenza a carico dell'attore per una minima percentuale del 10%, considerato che lo stesso si è costituito insieme CP_2
alla società e ha formulato le medesime difese comportando pertanto per la un minimo CP_4
aggravio delle proprie difese da ritenersi non superiore al 10%, anche tali spese da liquidarsi come in dispositivo in base al D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022 in base al valore della causa (scaglione da € 52.001 a € 260.000), compensi minimi per la fase istruttoria assai contratta in quanto svoltasi esclusivamente mediante ordine di deposito documenti e mediante espletamento di
CTU e compensi medi per le altre fasi.
16 Le spese di CTU, liquidate come da provvedimento depositato in data 3.10.2024, vanno poste invece definitivamente e per intero a carico della convenuta, atteso che la necessità della stessa è stata CP_4 determinata dall'effettiva sussistenza di alcuni profili di illegittimità nelle appostazioni contabili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. in parziale accoglimento delle domande svolte da parte attrice Controparte_1 per l'effetto dell'illegittimità degli addebiti, come in parte motiva e tenuto conto dell'eccezione preliminare di prescrizione svolta da parte convenuta, accolta nei limiti di cui alla parte motiva, accerta e dichiara che il saldo del conto n. 11779.42 oggetto di causa, intestato a alla data del 31.12.2020 è pari ad € “164.297,67", Controparte_1
somma quindi a credito per il correntista;
2. rigetta la domanda della parte nei confronti della convenuta;
Controparte_2
3. condanna parte convenuta a rifondere in favore del legale di parte attrice CP_1
Avv. Carlo Scorza, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, liquidate in € 786 per
[...] esborsi ed € 11.268,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. condanna a rifondere in favore di parte convenuta il 10% delle spese di Controparte_2
lite, liquidate nella loro integralità (100%) in € 11.268,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
5. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero a carico di parte convenuta, condannando la stessa a rifondere alle altre parti quanto eventualmente da queste versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Alessandria, il 28/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
17
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(p.IVA: ), in persona dell'Amministratore Unico e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, Sig. , nonché in proprio, quale fideiussore il Sig. Controparte_2
(c.f.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Controparte_2 CodiceFiscale_1
Scorza ed elettivamente domiciliati in Alessandria al Corso Crimea 53, presso lo studio avv. Lorena
Pagella, giusta mandato in atti
Attori contro
(partita IVA ) in persona dell'Avv. Daniele Controparte_3 P.IVA_2
Peccianti, nato a [...] il [...], codice fiscale , CodiceFiscale_2
nella qualità di Responsabile Livello 3 Procedimenti Giudiziari della Banca, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Lazzini ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata:
giusta mandato in atti Email_1
Convenuta
Avente ad oggetto: Contratti Bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli attori hanno concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 7.10.2024
Parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società nonché il sig. Controparte_1 [...]
in proprio quale fideiussore citavano in giudizio la CP_2 Controparte_4
deducendo:
1 - che tra la società stessa e la convenuta era intercorso contratto di conto corrente con aperture di credito contraddistinto con il n. 11779.42 (già 1177923 e già 11779) che alla data del 31.12.2020 presentava un saldo passivo di € 6.081,66;
- che la convenuta aveva gestito il rapporto di conto corrente e i rapporti di affidamento (fido di €
75.000,00 fino al 31.12.2015, di €100.000,00 fino al 30.09.2016, di €60.000,00 fino al 30.09.2017, di €40.000,00 fino al 01.01.2018, di €25.000,00 fino al 15.01.2020 e infine di €10.000,00 fino al
31.12.2020), in modo del tutto anomalo, applicando tassi di interessi passivi ultralegali, con addebito e capitalizzazione di commissioni di massimo scoperto, nonché di spese e di saldi per valuta, non pattuite e per altro anch'esse variate nel corso del tempo in senso sfavorevole al cliente, in assenza di valido contratto avente forma scritta, senza alcuna pattuizione, né comunicazione preventiva,
“consentendo” e “tollerando”, altresì, scoperture ben più elevate di quelle concesse contrattualmente;
- che tale condotta aveva tra l'altro consentito alla convenuta di porsi in una condizione di superiorità nei confronti dell'impresa cliente;
- che in base ad una ricostruzione contabile del rapporto di conto corrente in questione era emerso che il saldo finale contabilizzato dall'Istituto di Credito non corrispondeva a quello ricalcolato risultando un saldo attivo pari ad € 134.987,15.
Contestava parte attrice in sostanza l'inesistenza del contratto ex legge 154/1992 e D.lgs 385/1993
(TUB) che avevano previsto la obbligatorietà della forma scritta ad substantiam per i contratti bancari;
l'illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto;
l'illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto;
la data di contabilizzazione delle operazioni, deducendo la nullità parziale del contratto oggetto di causa anche con riguardo alla decorrenza delle valute;
l'illegittima applicazione del tasso di interesse passivo ultralegale determinato senza alcuna pattuizione scritta in violazione dell'art 1284 c.c.; l'illegittima applicazione di interessi usurari per alcuni trimestri del rapporto in questione;
la nullità della previsione contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
l'illegittima modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ad opera della ed in senso sfavorevole al cliente e chiedeva pertanto in sostanza di CP_4
accertare e dichiarare la nullità degli addebiti illegittimi di interessi passivi ultralegali, dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, della provvigione di massimo scoperto;
degli interessi per c.d. giorni valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, di dichiarare la nullità delle clausole negoziali attraverso le quali la aveva realizzato l'abuso di CP_4
posizione dominante in danno del contraente più debole;
di accertare la nullità degli addebiti usurari;
di accertare e dichiarare l'esatto saldo del conto corrente alla data di proposizione della domanda o alla data dell'ultimo estratto conto epurato degli addebiti illegittimi in dipendenza dell'accertata nullità del contratto per assenza di forma scritta e delle clausole del contratto per mancata pattuizione
2 e violazione di legge e, per l'effetto, di rettificare il saldo del conto oggetto di causa, così come quantificato in corso di causa, oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria ordinando alla convenuta di eseguire la corretta annotazione nella documentazione contabile.
Parte attrice formulava poi istanza ex art. 117 e 119 TUB di consegna di eventuale copia del contratto di conto corrente, dei contratti di apertura di credito e degli estratti conto e degli scalari.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava le doglianze avversarie, eccepiva la CP_4
prescrizione decennale di qualsiasi pretesa relativa agli addebiti in ipotesi illegittimi effettuati nel periodo antecedente i dieci anni rispetto alla domanda di mediazione, in quanto pagati con rimesse solutorie;
evidenziava tra l'altro la genericità delle contestazioni avversarie, infondate e non provate;
rappresentava altresì che le parti avevano pattuito tutti i tassi relativi al rapporto in questione;
che la
CMS non era indeterminata;
che inoltre gli estratti conto (depositati dalla controparte) non erano mai stati contestati e dovevano pertanto intendersi approvati, con decadenza da qualsiasi contestazione al riguardo;
contestava altresì che fosse stato in sostanza applicato anatocismo illegittimo e che vi fosse stato il superamento del tasso soglia usura come contestato da controparte e chiedeva in conclusione in via preliminare di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione di tutti gli addebiti effettuati sul rapporto in contestazione nel periodo antecedente i dieci anni dalla domanda di mediazione in quanto pagati con rimesse solutorie e nel merito il rigetto delle domande avversarie.
La causa istruita mediante ordine di esibizione ex art 210 cpc nei confronti della dei contratti CP_4
ed estratti conto e mediante espletamento di CTU è stata trattenuta in decisione in data 8 ottobre 2024 previa concessione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. Le risultanze della CTU e gli addebiti illegittimi. Ricalcolo del saldo del conto corrente.
1.a documenti prodotti.
Ebbene dalla CTU quanto alla documentazione contrattuale prodotta è emerso in sostanza che è stato prodotto un contratto di conto corrente del 28 maggio 1990 e che “tale documento prevede nell'intestazione il riferimento al c/c n. 21211 che pare estraneo al presente contenzioso, mentre l'indicazione del n. 11779 (ovvero del c/c oggetto di causa) risulta aggiunta a penna…” (cfr. CTU pag 8); inoltre quanto all'unica pattuizione prevista è emerso dalla CTU che “Si tratta, pertanto, dell'indicazione di una mera percentuale non meglio attribuibile (non è infatti dato comprendere se si tratti di un tasso relativo gli interessi attivi, passivi (entro o fuori affidamento), un tasso da applicare alle somme effettivamente utilizzate, ovvero se si tratti di un addebito “una tantum”, periodico o
3 quant'altro). Mentre per la “misura dei tassi (passivo e attivo” è presente un chiaro riferimento alle
“condizioni praticate usualmente dalla per le quali non si hanno ulteriori o più precisi CP_4
riferimenti.
Non risulta, quindi, presente alcuna clausola che consenta di desumere in maniera determinata/determinabile la misura del tasso di interesse né attivo né passivo.” (cfr. pag. 9 della
CTU).
Nella CTU sono state poi indicate le condizioni del contratto di credito del 17 marzo 2015 (v. pag. 9
CTU), del contratto di credito del 2 settembre 2016 (con rilievo in sostanza della mancanza della documentazione indicante le condizioni da applicare, risultando solo l'importo degli affidamenti e la commissione di istruttoria), è indicato che manca anche il contratto relativo alla linea di credito concessa in data 29.10.2015; quanto alla lettera delle condizioni contrattuali del 13 settembre 2017 risulta che: “Il documento in esame non statuisce alcuna condizione in merito al tasso di interesse da applicare al rapporto, né altre eventuali commissioni o spese.”; quanto al contratto di credito del 5 agosto 2019 è indicato in CTU che: “Risultano mancanti sia i contratti di concessione di credito del
20/2/2018, verso cui opera il rimando, sia il relativo contratto contenente le condizioni economiche e giuridiche.”; ancora quanto al contratto di credito del 13 febbraio 2020 il CTU rileva le medesime criticità di cui paragrafi precedenti, risultando invece compiutamente contrattualizzata la commissione di istruttoria;
infine il CTU quanto alla lettera delle condizioni contrattuali del 7 maggio
2021 ha precisato di non tenerne conto in quanto documento posteriore alla data dell'ultimo movimento disponibile (22.12.2020). (cfr. per tale disamina in particolare la CTU pagg. da 9 a 11).
Il CTU ha poi riepilogato l'ammontare del fido contrattualmente concesso nel tempo (cfr. pag. 11
CTU) e indicato che “…per i relativi conteggi si è ritenuto di considerare tale ammontare mentre, per i periodi non documentati, si è considerato il fido desunto dagli estratti conto.”.
1.b la prescrizione.
Quanto all'applicazione della prescrizione il CTU ha così operato: “In base alla richiesta de qua, dopo aver rettificato il saldo secondo i criteri indicati nell'intero quesito, occorre quindi ripristinare quegli addebiti “illegittimi” (quindi esclusi in precedenza), che risultino “prescritti”, ossia coperti da rimesse solutorie ante-decennio. A tal fine, si è utilizzato il seguente procedimento tecnico.
Ad ogni annotazione contabile in entrata/uscita è stata assegnata la “data di disponibilità” (in base ai criteri di cui alla giurisprudenza maturata in materia di revocatorie bancarie: Cass. 22 marzo
1994, n. 2744) creando un “conto scalare” in cui i saldi giornalieri sono sommati e ordinati in base
a essa.
Dopodiché, sono identificati gli sconfinamenti, ossia i giorni in cui il saldo (disponibile) negativo supera l'affidamento concesso. A tal fine, l'affidamento è desunto dai contratti (“fido-contratto”) o
4 anche da altri elementi che inequivocabilmente portino a concludere che questo fosse presente (“fido di fatto”): nel caso di specie risulta dirimente la suddivisione dei numeri debitori per l'attribuzione del tasso passivo.
I movimenti in entrata che abbiano ridotto o annullato lo sconfinamento di cui al punto precedente costituiscono le “rimesse solutorie” (limitatamente alla quota di importo che ha permesso il rientro del saldo nel fido).
Dopodiché vengono ordinate cronologicamente in unico elenco (vedi allegato
“7942_rim_solutorie”) le uscite che costituiscono una remunerazione per la banca (interessi, commissioni, spese) e le rimesse solutorie testé identificate.
Gli addebiti per remunerazioni sono quindi suddivisi fra la quota parte “legittima” e quella
“illegittima” (in particolare, gli addebiti per interessi passivi potrebbero essere parzialmente legittimi) e, i medesimi addebiti, sono anche suddivisi fra quota “coperta” da rimesse solutorie
(quindi prescritte) e quota “non coperta”, tenendo presente che una rimessa solutoria può “coprire” solo addebiti a essa antecedenti.
Infine, ove si sia in presenza di rimesse solutorie solo parzialmente in grado di coprire degli addebiti,
è seguito il criterio di cui all'art. 1194 c.c. attribuendo la “copertura” con priorità agli interessi e, successivamente, agli altri addebiti seguendo un criterio proporzionale (si vedano le celle evidenziate in verde nell'allegato “7942_prescrizione”.
La quota parte degli addebiti illegittimi coperta da rimesse solutorie ante-decennio è dunque prescritta e, pertanto, aggiunta al saldo finale del conto ricalcolato.”. (cfr. pagg. 12 e 13 CTU)
Ebbene quanto al calcolo della prescrizione vanno intanto evidenziati alcuni principi affermati in giurisprudenza.
Innanzitutto, va precisato che il fatto che la domanda di parte attrice sia esclusivamente di ricalcolo e rettifica del saldo del conto corrente e non di pagamento, risultando il conto corrente ancora aperto, non esclude il legittimo interesse della di eccepire la prescrizione decennale, dovendosi CP_4
pertanto ritenere ammissibile tale eccezione formulata.
A tale proposito giova evidenziare quanto di recente affermato nella giurisprudenza di legittimità: “
In tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione.”(Cass. Civ. n. 9756 del 11/04/2024).
Ciò detto va poi precisato che, quanto alle modalità di calcolo della prescrizione, è stato condivisibilmente affermato che “ Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di
5 indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.” (cfr. Cass.
Civ. n. 7721 del 16/03/2023).
Si ritiene in punto modalità di calcolo della prescrizione di aderire quindi a tale impostazione.
Ciò detto si rileva poi quanto all'onere della prova che è stato affermato in giurisprudenza che:
“Poiché la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti, essa sussiste sempre in mancanza di un'apertura di credito: onde, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel pagamento come mero ripristino della disponibilità accordata.” (Cassazione civile sez. I, 30/10/2018, n.27705).
Nella motivazione di tale sentenza si legge anche che: “…In definitiva, sul punto va ribadito come, qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o "scoperto"), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, allora dovrà dirsi che quei versamenti integrino la nozione di "pagamento"; il contrario, quando i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, consistano in meri atti ripristinatori della provvista, pur sempre nella disponibilità del cliente. …”.
Anche recentemente poi è stato ribadito che: “In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con
l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria.” (cfr. Cass Civ n. 26897 del 16/10/2024).
Ebbene alla luce di tali principi si ritiene pertanto correttamente eccepita la prescrizione da parte della e come fosse onere di parte attrice dare prova del carattere ripristinatorio delle rimesse CP_4
contestate.
Alla luce di ciò si deve ritenere, pertanto, accoglibile la contestazione di parte convenuta in ordine al fatto che il CTU ai fini della valutazione della natura delle rimesse abbia tenuto in considerazione non solo il fido desumibile dai contratti ma anche i “fidi di fatto”. A tale proposito si legge nella CTU:
6 “Il CTP lamenta la necessità di considerare, quantomeno come alternativa di conteggio, il fido risultante da accordi contrattuali, senza fare riferimento all'ammontare dell'affidamento desumibile dagli estratti conto.
Risposta del CTU
L'esponente ritiene utile, ai fini decisori, procedere in tal senso offrendo una modalità di calcolo alternativa. Le tabelle aggiuntive, allegate sub 13 e 14 sono quindi le seguenti:
- 7942_rim_solut_fido_contratto: individua le rimesse solutorie tenendo in considerazione l'assenza di fido, non essendo presenti contratti di affidamento fino al dies a quo.
- 7942_prescriz_fido_contratto: sviluppa il calcolo degli addebiti illegittimi coperti da rimesse solutorie ante-decennio nell'ipotesi di assenza di affidamento.”. (cfr. pagg. 25 e 26 della CTU).
Ebbene il CTU ha anche riformulato invero a tale proposito il calcolo della prescrizione senza tenere conto dei c.d. fidi di fatto (cfr. tabella a pagina 29 della CTU).
A tale proposito si deve ritenere di aderire a tale ricalcolo considerato che era onere della parte attrice fornire prova che vi fossero dei contratti di affidamento per il periodo anteriore al decennio dalla domanda di mediazione (antecedenti al 22 giugno 2011) e tale prova non si ritiene sia stata adeguatamente fornita da parte attrice, anche considerato che la stessa parte attrice non allega neanche adeguatamente e in modo sufficientemente specifico quali sarebbero stati i rapporti contrattuali di affidamento anteriori a tale data, facendo riferimento agli affidamenti sopra indicati (fido di €
75.000,00 fino al 31.12.2015, di €100.000,00 fino al 30.09.2016, di €60.000,00 fino al 30.09.2017, di €40.000,00 fino al 01.01.2018, di €25.000,00 fino al 15.01.2020 e infine di €10.000,00 fino al
31.12.2020) in mancanza tuttavia di una chiara individuazione dell'inizio dei rapporti contrattuali in questione.
A tale proposi invero si ritiene di aderire all'orientamento secondo il quale: “Nel contratto di conto corrente con apertura di credito, il fatto che la banca consente sistematicamente al cliente di operare su conto corrente passivo, senza pretendere il rientro, non prova alcun obbligo in tal senso, perché
l'affidamento è assoggettato al requisito formale richiesto dall'art. 117 t.u.b., sicché va provato documentalmente producendo in giudizio la relativa scrittura, non essendo sufficiente che risulti dal libro fidi o che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la menzione nel report della centrale rischi.” (Corte appello Venezia sez. I, 16/01/2024, n.108).
Si riporta in particolare un condivisibile passaggio motivazionale di tale ultima sentenza, di particolare rilievo nel caso di specie, secondo cui: “Nel caso di specie, l'onere di prova della sussistenza di un contratto di apertura di credito non è stato assolto dalla correntista, che non ha dimostrato la sussistenza - per il periodo anteriore al 21.10.2004, astrattamente coperto da prescrizione - di pattuizioni contrattuali in forza delle quali la banca si fosse obbligata a tenere a
7 disposizione della cliente una determinata somma di denaro per un cero tempo o a tempo indeterminato, secondo lo schema previsto dall'art. 1842 c.c.). Non costituisce prova idonea di un tale vincolo contrattuale la mera circostanza che negli estratti conto venissero riportate indicazioni relative a tassi d'interesse passivo differenziati in funzione dell'entità della scopertura del conto né che le commissioni massimo scoperto vi risultassero calcolate in misura differenziata in ragione dell'eccedenza o meno rispetto a determinati importi di 'fido'. La circostanza, infatti, che la banca consentisse 'di fatto' e sistematicamente alla cliente di operare su conto corrente passivo, senza pretendere il rientro, non costituisce prova di un obbligo in tal senso né tanto meno consente di accertare l'ammontare e le condizioni a cui l'affidamento sarebbe sottoposto. In altri termini, le risultanze degli estratti conto documentano sul piano contabile i costi applicati dalla banca a fronte dell'operatività del rapporto, connotato dalla sistematica presenza di saldi debitori, con conseguente applicazione di interessi e commissioni a tassi anche differenziati in funzione dell'entità del passivo, senza costituire prova della sussistenza e del contenuto di affidamenti, documentati a livello contrattuale soltanto a far data dal 2007 (cfr. ctu in appello, pagg. 4 ss.). Va perciò richiamato
l'orientamento giurisprudenziale, cui si intende prestare adesione, secondo cui “In tema di conto corrente con apertura di credito, l'affidamento è assoggettato al requisito formale "pieno" richiesto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. TUB), sicché va provato mediante la produzione della relativa scrittura, non essendo sufficiente che risulti dal libro fidi o che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la menzione nel report della Centrale Rischi (Cass. 12.5.2023,
n. 13063). …” (sottolineatura della scrivente).
Nella fattispecie in esame si ribadisce pertanto la mancanza di prova di affidamenti anteriori al 22 giugno 2011, risultando oltretutto, anche a fronte della produzione contrattuale della Banca, esaminata dalla CTU il primo contratto di credito del marzo 2015.
In definitiva, anche alla luce di quanto sopra indicato dalla giurisprudenza, qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o "scoperto"), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, allora dovrà dirsi che quei versamenti integrino la nozione di "pagamento".
Pertanto, nel caso di specie si deve ritenere che in mancanza di adeguata prova di aperture di credito per il periodo in questione le rimesse siano solutorie, dovendosi pertanto aderire al ricalcolo della prescrizione senza tenere conto dei c.d. “fidi di fatto”.
1.c Eccezione di decadenza dalle contestazioni di parte attrice per mancata contestazione degli estratti conto.
Tale eccezione, formulata dalla risulta infondata, considerato che, come è stato CP_4 condivisibilmente affermato in giurisprudenza: “In tema di controversie in materia di rapporti bancari, la mancata tempestiva contestazione ex art. 1832 c.c. degli estratti di conto corrente da
8 parte del correntista nel termine contrattualmente previsto rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile. Non è preclusa al correntista che agisce in ripetizione la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano.” (cfr. Tribunale Firenze sez. III, 13/06/2022, n.1787).
Nel caso di specie, pertanto, alla luce delle contestazioni di invalidità e inefficacia formulate da parte attrice nel presente giudizio in relazione ai rapporti obbligatori da cui deriverebbero gli addebiti contestati si deve ritenere irrilevante il fatto che gli estratti conto in questione non siano stati contestati dal correntista, bene potendo quest'ultimo, anche in mancanza di contestazione degli estratti conto, fare valere l'invalidità e l'inefficacia dei rapporti obbligatori in forza dei quali sarebbero stati effettuati gli addebiti in questione.
1.d gli addebiti illegittimi.
Ebbene il CTU ha precisato alla luce della documentazione prodotta quanto segue: “Come sopra esposto, il contratto del 28/05/1990 non contiene alcuna indicazione utile a determinare la misura del tasso di interesse da applicarsi, né alcun altra condizione.
Stessa situazione si riscontra per il contratto del 13/09/2017.
Poiché il rapporto è documentato per le annualità 2002-2020, ossia in vigenza del TUB, si è provveduto a utilizzare il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 c. 7.
Le lettere di concessione di affidamento determinano parzialmente le condizioni da applicarsi, con le carenze di cui si è detto (vgs. par A).”(cfr. pag 14 CTU).
Ancora il CTU ha indicato la documentazione mancante e ha precisato che “Gli estratti conto a disposizione dello scrivente hanno inizio dal 30/06/2002 e il saldo iniziale risulta a debito del correntista per € 60.511,79. In ossequio a quanto richiesto, si è proceduto ad azzerare tale annotazione iniziale.” (cfr. pagine da 14 a 16 della CTU).
Ancora, con specifico riferimento ai tassi di interesse applicati il CTU nel rispondere al quesito ha precisato che: “Come sopra esposto, la prima pattuizione contrattuale contenente una determinazione di tasso di interesse da applicarsi al rapporto risale alla lettera di concessione affidamenti del
17/03/2015.
In precedenza non si è riscontrato alcun documento utile ai fini della determinazione del tasso di interesse, per cui si è proceduto alla sostituzione del tassi con quanto disposto dall'art 117 TUB.
Medesima sostituzione è stata effettuata per il periodo successivo al 02/09/2016 in quanto i contratti del periodo non contengono la regolazione dei tassi, bensì rimandano a “specifici contratti”, non presenti agli atti.” (cfr. pag. 17 CTU).
Si deve ritenere di aderire al ricalcolo effettuato dal CTU in relazione agli interessi, in mancanza di una specifica pattuizione tra le parti.
9 A tale proposito si rileva che l'art. 117 TUB in vigore nel testo antecedente il D. lgs 141/2010 prevedeva che: “Art. 117 Contratti
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. …”.
E nel testo successivo alla modifica del 2010 prevedeva che: “Art. 117
Contratti
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
((6)). Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
((7)). In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di ((nullità indicate nel comma 6)), si applicano:
10 a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto
o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui
l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. …”.
È quindi corretto il ricalcolo in mancanza di pattuizione scritta degli interessi, commissioni o ulteriori spese, in base al comma 7 dell'art 117 TUB, così come effettuato nella CTU alla quale si ritiene sul punto di aderire, per essere la stessa precisa, completa ed esaustiva.
A tale proposito risulta dalla stessa CTU che sono stati accertati in sostanza addebiti illegittimi di interessi per € 12.244,42 (variazione int attivi e rda) e per € 99.623,80 (variazione int passivi) (cfr. tabella di cui alla pagina 24 della CTU).
Quanto a commissioni e spese sono state indicate nella CTU i relativi importi complessivamente addebitati in concreto dalla Banca nel corso del rapporto come da tabella di cui a pagina 19 cui si rimanda (cfr. pagine 18 e 19 della CTU). Nella CTU è poi indicato sempre a pagina 19 per la CMS che la stessa “È addebitata per il periodo dal 30/09/2002 al 30/06/2009 e non è supportata da pattuizioni contrattuali. Si è proceduto quindi alla sua espunzione.”; per la commissione di istruttoria veloce che: “È disciplinata solamente nella lettera contratto di credito del 17/03/2015, pertanto gli addebiti precedenti risultano nulli per carenza di pattuizione. Mentre, con riferimento agli addebiti successivi, la variazione del saldo del rapporto comporta il venir meno dei presupposti per la sua applicazione, non essendo più rilevati gli sconfinamenti originari. Talché la commissione in commento è espunta integralmente.”; per le spese affidamento/accordato è stato indicato che l'unico riferimento a tale addebito pare quello nel contratto di credito del 17.3.2015 e che di conseguenza sono stati quindi cancellati gli importi addebitati con data antecedente a tale pattuizione;
quanto alle spese invio estratti conto, tenuta conto, per operazioni a pagamento, liquidazione è emerso che:
“Dalla documentazione visionata nulla risulta pattuito in merito a tali addebiti che sono stati quindi stornati.”; quanto poi alle date valuta è stato accertato che: “Sulla base della contestazione formulata in atto di citazione e di quanto richiesto nel quesito, nel ricalcolo del saldo si è tenuta in considerazione la data contabile delle singole operazioni, anziché la data valuta, fino a quando
l'attribuzione delle date valuta non risulti pattuita (contratto del 13/09/2017).”.
Anche in relazione a tali addebiti si ritiene di aderire a quanto accertato dal CTU con la perizia in questione che risulta chiara e bene argomentata. Si rileva sul punto che nella tabella a pagina 24 della
11 Part CTU sono in sostanza indicati gli importi degli addebiti illegittimi per , per € 8.919,98 e per altre commissioni per € 46.631,09.
1.e L'anatocismo.
Quanto poi all'anatocismo dalla CTU è emerso che il CTU tenuto conto della sottoscrizione del primo contratto (anteriore al 2000) e della disposizione della Delibera CICR 9.2.2000 ha “provveduto a depurare il calcolo degli interessi dall'effetto dell'anatocismo fino alla data di introduzione della prima pattuizione in merito alla pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi prevista dall'art. 9 delle condizioni contrattuali al 13/09/2017… Operativamente, quindi, lo scrivente ha addebitato gli interessi passivi (ricalcolati in risposta ai vari punti del quesito) maturati dalla data di inizio della presente analisi fino al 30/09/2017 in un'unica soluzione alla chiusura del conto corrente (vgs. allegato 7942_CTU), e ha mantenuto gli addebiti successivi con cadenza 01/03 dei singoli anni come da pattuizione contrattuale.” (cfr. pag. 21 CTU).
Anche tale operazione risulta corretta. Si riporta a tale proposito parte della motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 26779/2019 che si condivide: “ …
3.1. Con il secondo motivo di ricorso la banca si duole - in relazione al capo della decisione gravata che ha dichiarato la nullità della pattuizione in materia di anatocismo - che, decidendo nei riferiti termini, la Corte d'Appello avrebbe violato l'art. 120 TUB e l'art. 7 delib. CICR 9 febbraio 2000, vero che, diversamente da quanto da essa asserito, "il passaggio da un regime di capitalizzazione degli interessi creditori con una frequenza più lenta di quella pattuita per gli interessi debitori ad un regime in cui la frequenza, come nel caso di specie, sia accelerata ed equiparata a quella trimestrale degli interessi debitori, costituisce un miglioramento delle condizioni precedentemente applicate".
3.2. Il motivo è infondato.
Esso si radica su un presupposto manifestamente inveritiero, ovvero che la contabilizzazione trimestrale degli interessi a credito costituisca sempre e comunque un miglioramento e non un peggioramento delle condizioni contrattuali applicate alla clientela. Ma, così ragionando, si trascura un imprescindibile snodo del problema. Si omette infatti di considerare che a seguito del declassamento da uso normativo ad uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo operato dalle SS.UU. è venuta meno ogni legittima deroga in quell'ambito all'art. 1283 c.c. e le relative clausole, in guisa delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sono state fulminate di nullità per contrasto con la norma codicistica. La conseguenza di questa premessa è che "in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve
12 calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione" (Cass., Sez. I,
13/10/2017, n. 24156; Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24153; Cass., Sez. I, 17/08/2016, n. 17150). E, poichè come annota la sentenza in disamina, "alla assenza di capitalizzazione o alla capitalizzazione annuale, quali conseguenze della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, si
è sostituita la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, è di tutta evidenza che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa" e sia perciò inappropriato spacciare per un loro miglioramento il passaggio al regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi, giacchè il raffronto non va fatto tra il regime dell'annualità e quello della trimestralità degli interessi creditori, ma tra l'assenza di capitalizzazione
o la capitalizzazione annuale degli interessi debitori, conseguenza. …” (sottolineatura della scrivente).
Inoltre, anche alla luce delle doglianze di parte attrice, si rileva che trattandosi di un contratto anteriore al 2000 è corretto l'operato del CTU che ha provveduto appunto a depurare il calcolo degli interessi dall'effetto dell'anatocismo fino alla introduzione della prima pattuizione in merito alla pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, non potendosi applicare la disciplina del
120 TUB come modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, applicabile invece in caso di contratti successivi al 1.1.2014.
1.f Modifiche condizioni contrattuali e usura.
Quanto poi alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si rileva che dalla CTU è emerso che: “La pattuizione che consente alla Banca la modifica unilaterale delle condizioni si riscontra nel contratto del 13/09/2017 … Ciò nonostante, non sono state rinvenute comunicazioni di modifica unilaterale alle condizioni economiche. Ad ogni modo, si rammenta l'applicazione dei tassi ex art
117 c. 7 TUB di cui si è detto infra, per gran parte della durata del conto.” (cfr pag. 22 CTU).
Infine, con riferimento alla contestazione di usura nella CTU è chiaramente indicato che: “Il CTU ha proceduto a calcolare il TEG del rapporto non riscontrando superamenti rispetto al tasso soglia (vgs. allegato 7942_TEG).” (cfr. pag. 23 CTU).
Si aderisce anche su tali punti alle risultanze della CTU, chiara, precisa ed esaustiva.
1.g Il saldo ricalcolato.
Ebbene il CTU, alla luce di quanto sopra, ha effettuato un primo ricalcolo del saldo al 31.12.2020 di
€ 215.584,25 (cfr. pag. 23 CTU), questo tenendo conto ai fini della prescrizione dei fidi di fatto.
Si è già detto sopra che invece si ritiene di aderire alle osservazioni formulate dal convenuto e al ricalcolo effettuato dal CTU senza tenere conto di fidi di fatto in mancanza di adeguata prova dell'esistenza di contratti di affidamento da parte del cliente per il periodo anteriore al 22 giugno
2011.
13 Ciò detto deve essere ancora esaminata la questione relativa all'applicazione per il calcolo della prescrizione del saldo rettificato senza saldo zero.
A tale proposito nella CTU si legge quanto alle osservazioni del CTP di parte convenuta e alle risposte del CTU sul punto che: “
3. Prescrizione: Saldo rettificato senza “saldo zero”
A giudizio del dott. , il criterio del “saldo zero”, stante la “portata sanzionatoria a seguito Per_1 della mancata produzione della serie continua degli estratti conto” non va assimilata a un addebito illegittimo. Di conseguenza, l'azzeramento, anche nel caso sia corretto nell'ambito del ricalcolo del saldo, non deve essere tenuto in considerazione ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie.
Risposta del CTU
Chi scrive non ritiene di condividere, in linea di principio, la tesi prospettata: l'azzeramento del saldo iniziale, a giudizio di chi scrive, è conseguenza della mancata prova dell'effettiva spettanza di un addebito (ossia il movimento, di importo negativo, esposto nell'estratto conto, recante la descrizione “saldo iniziale”). Tuttavia, non potendo escludere che tale tesi possa essere condivisa dall'Ill.mo Giudice, chi scrive ritiene utile effettuare l'individuazione delle rimesse solutore, e di conseguenza della prescrizione, anche in detta ipotesi. A tal fine, sono stati sviluppati i conteggi di cui agli allegati 15 e 16, ...”.
Ebbene, parte convenuta anche negli atti conclusivi ha contestato l'applicazione del saldo zero evidenziando in sostanza che in ogni caso il diritto del cliente di ottenere dalla copia degli CP_4
estratti conto riguardava i dieci anni anteriori alla richiesta per cui le conseguenze della mancata produzione di essi per il periodo anteriore il 2011 non potevano che gravare su parte attrice e che essendo stata la correntista ad agire in giudizio e non avendo la stessa fornito alcun elemento tale da dare contezza (indicazioni certe e complete) di quale fosse il (diverso) saldo nel periodo non documentato, doveva restare fermo il saldo banca e, quindi, non potevano in alcun caso essere accolte le ipotesi a e b di cui alla CTU, posto che muovevano dall'assunto errato dell'azzeramento del saldo iniziale.
Alla luce di tali contestazioni si rileva tuttavia che come correttamente indicato dal CTU
l'azzeramento del saldo iniziale è in ogni caso conseguenza della mancata prova dell'effettiva spettanza di un addebito (cfr. pag. 26 CTU). Invero a tale proposito si rileva che l'addebito relativo iniziale del 30.6.2002 a debito del correntista per € 60.511,79 non risulta trovare giustificazione nella documentazione contrattuale prodotta dalla a seguito dell'ordine ex art 210 cpc di cui al CP_4
provvedimento del 3 aprile 2023.
Invero, prima del 2002 non risultano documenti contrattuali a giustificazione di tale addebito (cfr. in particolare la documentazione esaminata nella CTU e sopra indicata): il contratto del 1990 non è neanche chiaramente riconducibile al conto oggetto di causa, portando un diverso numero di conto,
14 come emerge dalla stessa CTU, e non contiene in ogni caso una chiara determinazione del tasso di interesse né attivo, né passivo;
gli ulteriori contratti di apertura credito sono successivi al 2002.
A fronte della richiesta della documentazione contrattuale formulata nell'atto di citazione da parte dell'attore ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB era onere della depositare la relativa CP_4 documentazione contrattuale anche a fronte oltretutto dell'ordine di esibizione ex art 210 cpc di cui all'ordinanza del 3 aprile 2023.
In mancanza pertanto della produzione della integrale documentazione contrattuale idonea a fondare gli addebiti di cui al primo estratto conto del 2002 correttamente il CTU ha espunto tali addebiti.
Ciò detto in definitiva si ritiene pertanto di aderire al ricalcolo del CTU di cui alla lettera b) della tabella di cui a pagina 29 della CTU con ricalcolo del saldo al 31.12.2020, tenuto conto della prescrizione, pari ad e € 164.297,67.
Trattandosi inoltre di un accertamento di saldo di c/c non potranno essere aggiunti interessi né rivalutazione.
La domanda di parte attrice può essere pertanto accolta in tali limiti.
2. La domanda del sig. in proprio CP_2
Quanto alla posizione del sig. che ha agito anche in proprio quale fideiussore si rileva che la CP_2
Banca nella comparsa conclusionale ha eccepito il difetto di legittimazione di quest'ultimo, in quanto in sostanza lo stesso che non avrebbe neanche provato la propria posizione di fideiussore. Ebbene intanto va precisato che tale contestazione, da qualificarsi come “eccezione” del difetto della titolarità sostanziale in capo al sig va considerata una mera difesa proponibile in ogni stato e grado del CP_2
giudizio.
A tale proposito è stato affermato in giurisprudenza che “La questione relativa alla titolarità del diritto controverso, pur attenendo al merito e non alla legittimazione ad causam, non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa tutte le volte in cui non comporti la deduzione di un fatto nuovo (estintivo, modificativo o impeditivo) non dedotto dall'attore, sostanziandosi, invece, in questioni di diritto oppure nella mera negazione dei fatti costitutivi dedotti dall'attore.” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, n.21235).
Nello stesso si veda anche Cass Civ. 15832/2011 secondo la quale: “In tema di impugnazioni, la deduzione, ad opera dell'appellato, del proprio difetto di titolarità passiva del rapporto fatto valere in giudizio dall'attore, risolvendosi nella contestazione dei requisiti di fondatezza della domanda, non rientra tra le eccezioni riservate alla parte, ma, integrando una mera difesa, può essere sollevata per la prima volta anche in appello, senza incorrere nel divieto dei "nova" nel giudizio di gravame, previsto dall'art. 345 cod. proc. civ.”.
15 Ancora, è stato affermato che: “In materia di legittimatio ad causam, le contestazioni afferenti alla legittimazione ad agire -attiva o passiva- così come quelle relative alla titolarità -attiva o passiva- del rapporto in lite hanno natura di mere difese, deducibili in ogni fase del procedimento e, pertanto, il vizio di legittimazione -così come il difetto di titolarità del rapporto, benché non oggetto di contestazione di controparte- sono rilevabili d'ufficio qualora risultino dagli atti di causa, in cassazione soltanto nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato”( cfr. Tribunale Milano sez.
V, 24/06/2022, n.5626).
Ciò detto, nel caso di specie, a fronte di tale contestazione da parte della la controparte nulla CP_4
ha successivamente dedotto, non risultando neanche depositate le memorie di replica da parte attrice.
Pertanto si rileva in definitiva, alla luce della contestazione della che non risulta provata la CP_4
titolarità attiva del sig. qualificatosi oltretutto solo genericamente quale fideiussore. CP_2
La domanda proposta da quest'ultimo in proprio deve essere quindi rigettata.
Pertanto in parziale accoglimento delle domande svolte da parte attrice per Controparte_1
l'effetto dell'illegittimità degli addebiti come in parte motiva e tenuto conto dell'eccezione preliminare di prescrizione svolta da parte convenuta, accolta nei limiti di cui alla parte motiva, deve essere accertato e dichiarato che il saldo del conto n. 11779.42 oggetto di causa, intestato a alla data del 31.12.2020 è pari ad € “164.297,67", somma quindi a credito Controparte_1
per il correntista.
3. Spese di lite e di CTU.
In base al principio di soccombenza le spese di parte attrice vanno poste a carico Controparte_1
di parte convenuta, liquidate come in dispositivo, in forza del D.M. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. 147 del 2022, in base al valore della causa (scaglione da € 52.001 a € 260.000), compensi minimi per la fase istruttoria assai contratta in quanto svoltasi esclusivamente mediante ordine di deposito documenti e mediante espletamento di CTU e compensi medi per le altre fasi.
Le spese di lite della convenuta vanno poi poste in ragione del principio di soccombenza a carico dell'attore per una minima percentuale del 10%, considerato che lo stesso si è costituito insieme CP_2
alla società e ha formulato le medesime difese comportando pertanto per la un minimo CP_4
aggravio delle proprie difese da ritenersi non superiore al 10%, anche tali spese da liquidarsi come in dispositivo in base al D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022 in base al valore della causa (scaglione da € 52.001 a € 260.000), compensi minimi per la fase istruttoria assai contratta in quanto svoltasi esclusivamente mediante ordine di deposito documenti e mediante espletamento di
CTU e compensi medi per le altre fasi.
16 Le spese di CTU, liquidate come da provvedimento depositato in data 3.10.2024, vanno poste invece definitivamente e per intero a carico della convenuta, atteso che la necessità della stessa è stata CP_4 determinata dall'effettiva sussistenza di alcuni profili di illegittimità nelle appostazioni contabili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. in parziale accoglimento delle domande svolte da parte attrice Controparte_1 per l'effetto dell'illegittimità degli addebiti, come in parte motiva e tenuto conto dell'eccezione preliminare di prescrizione svolta da parte convenuta, accolta nei limiti di cui alla parte motiva, accerta e dichiara che il saldo del conto n. 11779.42 oggetto di causa, intestato a alla data del 31.12.2020 è pari ad € “164.297,67", Controparte_1
somma quindi a credito per il correntista;
2. rigetta la domanda della parte nei confronti della convenuta;
Controparte_2
3. condanna parte convenuta a rifondere in favore del legale di parte attrice CP_1
Avv. Carlo Scorza, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, liquidate in € 786 per
[...] esborsi ed € 11.268,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. condanna a rifondere in favore di parte convenuta il 10% delle spese di Controparte_2
lite, liquidate nella loro integralità (100%) in € 11.268,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
5. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero a carico di parte convenuta, condannando la stessa a rifondere alle altre parti quanto eventualmente da queste versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Alessandria, il 28/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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