Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo - presidente est. dott.ssa Patrizia Mannacio - consigliere dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero R.G. 5445/2017 tra
(C.F. , rappresentato da sé Parte_1 C.F._1
medesimo;
- appellante
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Raffaello Misasi;
- appellato
e
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
congiuntamente e disgiuntamente dall'Avvocato Lucio De Angelis e dall'Avvocato Sergio Greco;
- appellata
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_3 P.IVA_3
prof. Stefano D'Ercole;
e
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
[...] Controparte_7 Controparte_8
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11 Controparte_12 [...]
, CP_13 CP_14 Controparte_15 Controparte_16
- appellate contumaci avverso sentenza Tribunale di Roma n. 3986/2017 oggetto
Opposizione all'esecuzione conclusioni come in atti
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 3989 del 2017, il Tribunale di Roma respingeva l'opposizione all'esecuzione di terzo proposta dal , sulla base del Parte_1
rilievo secondo cui “le risorse riversate dallo Stato alle Regioni e da queste corrisposte alle non siano assoggettabili Parte_2
al pignoramento, in considerazione del vincolo di destinazione impresso alle stesse dal D.L. 35/2013… Emerge pertanto, con riguardo alle somme riconducibili nell'ambito del D.L. n. 35/13, una prevalenza del vincolo di destinazione impresso da tali disposizioni rispetto a qualsiasi altro vincolo, compreso quello derivante dal pignoramento…”.
Nel caso di specie, “occorre osservare come dalla dichiarazione resa dal terzo pignorato risultasse che “la situazione Controparte_2
contabile rilevata sulle evidenze di tesoreria presenta un saldo di cassa a credito dell'Ente per somme incassate con reversale a destinazione preordinata agli adempimenti di cui al D.L.
8.4.2013 n. 35”, precisando che “l'importo del pignoramento (pari complessivamente a € 8.342.944,38) è stato pertanto cautelativamente prenotato a valere sulle riferite giacenze” (vedasi dichiarazione resa in data 20.6.2014 dalla terza pignorata). Quanto alla riconducibilità di un tale importo a somme da reputarsi vincolate ai sensi del citato D.L. n. 35/2013, una tale circostanza trova conferma documentale negli atti di causa … Né, poi, si ritiene che l'esistenza presso il tesoriere dell'ente di giacenze non riferibili a trasferimenti di cui al D.L. n. 35/2013 possa ritenersi come presunta, ovvero come del tutto pacifica, in presenza di una puntuale contestazione sollevata sul punto da parte convenuta e in assenza di qualsiasi riscontro documentale sul punto.
Deve conclusivamente accogliersi la proposta opposizione, dichiarando, tuttavia, interamente compensate tra le parti le spese di lite, in considerazione della complessità sul piano interpretativo delle questioni sottoposte all'esame del
Tribunale, le quali paiono connotate da profili di novità…”.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…rigettare l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la Parte_3
somma di euro 8.342.944,38 non è soggetta ad alcun vincolo di impignorabilità
e, pertanto, che tale somma è utilmente pignorabile e deve essere tenuta vincolata in favore del creditore procedente e dei creditori intervenuti, per l'assegnazione esecutiva;
condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio….”.
Si costituiva l che contestava Controparte_1
l'appello del e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“respingere l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado. In caso di denegata riforma, voglia comunque accogliere i motivi di opposizione proposti dall' da intendersi qui integralmente trasposti, accertando e Parte_3
dichiarando l'impignorabilità delle somme ed estinguendo la procedura con svincolo delle somme, e/o accertando e dichiarando l'incompetenza territoriale con ogni conseguenza sul pignoramento…”. Si costituiva altresì chiedendo di accertare e dichiarare Controparte_3
l'assoluta estraneità della stessa per i fatti per cui è causa e per l'effetto dichiararne l'estromissione dal presente giudizio.
Infine, con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…adottare i
[...]
provvedimenti che riterrà più opportuni in ordine alla pignorabilità delle somme accantonate e dichiarate a disposizione di giustizia con espresso esonero per la da ogni responsabilità”. CP_2
Con le note depositate e all'udienza collegiale del 4 dicembre 2024, in cui la causa è stata trattenuta in decisione, la parte appellante confermava il sopravvenuto difetto di interesse e chiedeva al Collegio che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le parti costituite aderivano a tale istanza, chiedendo allo stesso tempo la condanna alle spese di entrambi i giudizi, di primo e secondo grado.
Pertanto, la Corte deve procedere alla ripartizione delle spese alla luce della soccombenza virtuale (Cassazione civile, sez. VI, 14 luglio 2020, n. 14939).
Alla luce dell'impianto probatorio che risulta dagli atti, risulta corretta la ricostruzione operata dal Tribunale. Pertanto, l'appello sarebbe stato rigettato in quanto infondato.
Conseguentemente, le spese devono essere poste a carico dell'appellante.
Il valore della controversia è da considerarsi di euro 2.106,09, pari al credito risultante dall'atto di pignoramento del creditore procedente Avv.
[...]
e non quanto dichiarato dallo stesso di euro 8.342.944,38, sulla base Parte_1
dell'estensione del pignoramento a seguito degli interventi dei creditori.
Le spese si liquidano come in dispositivo, alla luce dei valori medi delle fasi di studio, della fase introduttiva e della fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria, di cui al D.M. n. 147/2022.
Si dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante , di importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.3986 dell'anno 2017, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.923,00, in favore di;
Controparte_1
c) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.923,00, in favore di Controparte_2
d) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.923,00, in favore di Controparte_3
e) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo a
, di importo pari al contributo unificato. Parte_1
Roma, li 15 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvia Di Matteo