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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 728/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente e Relatore
LA ROSA CARMELA, Giudice
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6483/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250021180080000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Vedi motivazioni.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso per cui è causa, la dott.ssa Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe richiamata, notificata in data 26.7.2025 con la quale è stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 13.606,18 a titolo di IRPEF anno d'imposta 2021 comprensivo di interessi, sanzioni ed oneri di riscossione.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'impugnata cartella di pagamento per:
-mancanza di motivazione in quanto l'Agenzia delle Entrate ha provveduto all'iscrizione a ruolo senza minimamente indicare le ragioni del recupero e le modalità di calcolo degli importi dovuti a titolo di sanzioni;
-in via principale l'inesistenza della pretesa impositiva, posto che la cartella opposta ha ad oggetto la liquidazione delle imposte dovute a seguito del controllo effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 602/73 senza che nel caso di specie nessuna evasione di imposta si sarebbe verificata in quanto i compensi percepiti dalla dott.ssa Ricorrente_1 sarebbero stati tutti oggetto di ritenuta d'acconto da parte del soggetto nei confronti del quale le prestazioni sono state erogate, ciò documentando in atti.
Pertanto la ricorrente concludeva per la nullità dell'impugnata cartella di pagamento, con vittoria di spese del giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Catania chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere per avvenuto sgravio delle somme iscritte a ruolo, con compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza del 27.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
DIRITTO ED OSSERVAZIONI
La Corte, rilevato che l'Agenzia delle Entrate di Catania ha formalizzato in atti la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio per avvenuto sgravio delle somme iscritte a ruolo, come da provvedimento che in copia ha versato agli atti di causa, non può che dichiarare l'estinzione del giudizio.
La modalità di definizione della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 27.1.2026. IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente e Relatore
LA ROSA CARMELA, Giudice
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6483/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250021180080000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Vedi motivazioni.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso per cui è causa, la dott.ssa Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe richiamata, notificata in data 26.7.2025 con la quale è stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 13.606,18 a titolo di IRPEF anno d'imposta 2021 comprensivo di interessi, sanzioni ed oneri di riscossione.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'impugnata cartella di pagamento per:
-mancanza di motivazione in quanto l'Agenzia delle Entrate ha provveduto all'iscrizione a ruolo senza minimamente indicare le ragioni del recupero e le modalità di calcolo degli importi dovuti a titolo di sanzioni;
-in via principale l'inesistenza della pretesa impositiva, posto che la cartella opposta ha ad oggetto la liquidazione delle imposte dovute a seguito del controllo effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 602/73 senza che nel caso di specie nessuna evasione di imposta si sarebbe verificata in quanto i compensi percepiti dalla dott.ssa Ricorrente_1 sarebbero stati tutti oggetto di ritenuta d'acconto da parte del soggetto nei confronti del quale le prestazioni sono state erogate, ciò documentando in atti.
Pertanto la ricorrente concludeva per la nullità dell'impugnata cartella di pagamento, con vittoria di spese del giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Catania chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere per avvenuto sgravio delle somme iscritte a ruolo, con compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza del 27.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
DIRITTO ED OSSERVAZIONI
La Corte, rilevato che l'Agenzia delle Entrate di Catania ha formalizzato in atti la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio per avvenuto sgravio delle somme iscritte a ruolo, come da provvedimento che in copia ha versato agli atti di causa, non può che dichiarare l'estinzione del giudizio.
La modalità di definizione della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 27.1.2026. IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Dott. Salvatore Vinci)