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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/09/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1395/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda sezione civile
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1395/2024, avente ad oggetto:
“ Controparte_1
[...]
(c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Coluccino
(cf: ) ed elettivamente domiciliata in Catania, via Cagliari, 56/B, C.F._1
presso lo studio dell'avv. Saverio Carmelo Spina, giusta procura in atti.
- Appellante - Contro
(C.F. e p. I.V.A.: , con sede Controparte_2 P.IVA_2
a SI, in contrada Mottava, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, via Mandanici,
n.10, presso lo studio dell'Avv. Francesco Aurelio Chillemi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellata -
In esito all'udienza di discussione orale del 9 settembre 2025, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 638/2024, pubblicata il 15.3.2024 (e resa nel procedimento n.
3947/2020 R.G.), il Tribunale di SI (adito dall'azienda agricola Controparte_2
in sede di opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 846/2020 del
[...]
23.6.2020, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di Parte_1
la somma di euro 53.961,21, quale corrispettivo per la fornitura di
[...]
energia elettrica) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, e, infine, condannava l'opposta al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente.
Con atto di citazione notificato il 16.10.2024, Parte_1
proponeva appello avverso l'anzidetta sentenza, formulando un unico motivo di gravame.
Con comparsa di risposta depositata il 18.04.2025, l' Controparte_2
si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, di dichiarare
[...]
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello per difetto di valida procura;
nel merito, il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 9.09.2025, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Per ragioni di priorità logico - giuridica, deve essere presa in esame innanzitutto l'eccezione di inammissibilità e/o di improcedibilità dell'appello, avente carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, sollevata con la comparsa di risposta dalla società appellata per difetto di valida Controparte_2
procura del difensore dell'appellante Parte_1
L'eccezione è infondata.
E invero, osserva il collegio che il difensore (avvocato Luigi Coluccino) era legittimato a proporre appello in rappresentanza di in virtù Parte_1
della relativa procura generale alle liti rilasciata in primo grado (e conferita anche per gli ulteriori gradi del giudizio), depositata telematicamente in data 6 luglio 2022 unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore e, quindi, l'atto di impugnazione è stato correttamente formalizzato e notificato a controparte dal difensore munito di valida procura, espressamente richiamata nello stesso atto
(giusta atto notarile del 30 maggio 2022, registrato a Roma il 13.6.2022 rep .26279- racc. n.16181).
Passando al merito della controversia, con l'unico, articolato motivo di gravame,
l'appellante, deducendo la violazione degli artt. 1218, 2697 c.c. e 115 c.p.c., rileva l'erroneità della decisione del giudice di prime cure per avere accolto la proposta opposizione al decreto ingiuntivo in forza di un'erronea applicazione della regola dell'onere della prova relativamente sia all'an debeatur, sia al quantum debeatur.
In particolare, l'appellante censura la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insufficiente il quadro probatorio offerto da essa ricorrente per ingiunzione a sostegno della sua pretesa creditoria, osservando che: a) il titolo negoziale del credito è fondato sul verbale di accertamento di consumo abusivo di energia presso il punto di prelievo ubicato in Lentini, Contrada Castellana, s.n.c., contraddistinto dal n.IT001E979066422 e intestato ad Controparte_2
a nulla rilevando, quindi, l'avvenuta cessazione del contratto di fornitura;
[...]
b) essa ricorrente ha, altresì, dato piena prova del credito vantato con la produzione di documentazione basata sulla fattura azionata, sull'estratto conto autenticato del registro fattura e sul verbale di accertamento dell'irregolare prelievo di energia elettrica.
L'appellante rileva, ancora, la legittimità della propria pretesa creditoria avanzata nei confronti dell'unico soggetto titolare del rapporto di somministrazione di energia elettrica, non sussistendo alcuna carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellata in ordine ai prelievi irregolari sottesi alla fattura azionata e, conseguentemente, deduce che ha errato il giudice di primo grado nel ritenere non riconducibile alla società opponente (odierna appellata) la fruizione dell'energia elettrica erogata in Lentini, Contrada Castellana, s.n.c..
Il motivo è infondato.
Va anzitutto richiamato il noto principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio e ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III,
24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Specificamente, in materia di somministrazione -conformemente agli artt. 115 c.p.c,
2697 c.c. e al principio di vicinanza della prova-, è onere del fornitore di energia, quale attore in senso sostanziale, provare non soltanto l'esistenza di un valido contratto, ma anche l'entità dei consumi fatturati e, conseguentemente,
l'ammontare del corrispettivo dovuto (Cass. civ. n. 299/2016).
Precisato quanto sopra in ordine alla corretta ripartizione dell'onere della prova tra le parti nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, va rilevato che, nella fattispecie in esame, non ha fornito né la prova Parte_1
del titolo negoziale (data la mancata produzione di un idoneo e vigente contratto di fornitura), né ulteriori documenti da cui potere, comunque, desumere la fondatezza della pretesa creditoria, pari a euro 53.961,21 -asseritamente dovuti in forza del decreto ingiuntivo opposto-, nei confronti dell' Controparte_2
La suindicata pretesa creditoria risulta, infatti, basata essenzialmente su una fattura relativa a un prelievo irregolare di energia dal 1°/4/2014 al 27/10/2015, accertato in data 28 ottobre 2015 (data del sopralluogo eseguito dal tecnico di ENEL
Distribuzione S.p.A.), sul punto di prelievo sito in Lentini e intestato alla società appellata, la quale, tuttavia, già dal lontano 21 gennaio 2014 non fruiva più di energia (in detto sito), essendo, in tale data, pacificamente cessato il relativo contratto di fornitura con l'appellante.
E dal verbale di rilevamento del 28/10/2015 risulta proprio che l'allaccio abusivo era stato operato da soggetti ignoti. Ciò esclude la riconducibilità di tale situazione alla società appellata, la quale non risulta avere intrattenuto, nel periodo di riferimento, alcun rapporto giuridico con il punto di fornitura, né, comunque, essere stata beneficiaria del consumo addebitato.
Detta circostanza (la cessazione della fornitura), oltre a costituire un dato non contestato tra le parti, è anche attestata dalla documentazione predisposta dallo stesso verificatore al momento dell'accertamento e nella quale viene indicato trattarsi di “fornitura non attiva” (v. allegato 2 del fascicolo di primo grado -note
Enel del 4/2/2016 e del 17/3/2016 attestanti che la fornitura era cessata alla data del 21/01/2014-).
Quindi, da un lato, il consumo di energia elettrica fatturato riguarda solo formalmente un'utenza intestata alla società appellata, ma non più attiva da tempo,
e, dall'altro lato, l'opponente, sia precedentemente all'avvio del procedimento monitorio, sia in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, ha pure adeguatamente contestato l'addebitabilità, ad essa, dei consumi indicati dalla controparte.
In caso di contestazione del rapporto intercorso tra le parti - come nel caso di specie-, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la fattura, in ragione della sua formazione unilaterale, costituisce un mero indizio delle prestazioni eseguite;
pertanto, la parte emittente deve fornire al giudice la prova dell'esatto ammontare del suo credito dimostrando l'avvenuta fornitura” (Cass. civ., II^ sez., 12 gennaio
2016, n. 299).
La pretesa creditoria dell'appellante non è supportata da altri, adeguati elementi di prova in ordine all'an e al quantum debeatur, atteso che -come correttamente rilevato dal primo giudice- i documenti prodotti (fattura, verbale di accertamento dell'allaccio abusivo energia e corrispondenza tra le parti) non sono sufficienti a dimostrare il sorgere di un vincolo obbligatorio in capo all'odierna appellata, né l'effettiva esecuzione di una prestazione contrattualmente dovuta
(somministrazione di energia elettrica).
Per quanto fin qui esposto, stante la rilevata carenza probatoria, l'appello va quindi rigettato, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, che ha revocato l'opposto decreto ingiuntivo n. 846/2020, emesso in data 23 giugno 2020 dal Tribunale di SI.
Le spese processuali del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense
(D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle) per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale, quando l'impugnazione è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1395/2024 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. n. 638/2024 del Tribunale di SI, pubblicata il 15.3.2024 (e resa nel procedimento n. 3947/2020 R.G.), che conferma;
condanna l'appellante al rimborso, in favore Parte_1
dell'appellata delle spese processuali del Controparte_2
presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 7.160,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.489,00 per fase di studio, euro 956,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase di trattazione ed euro 2.552,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, I.V.A e C.P.A come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalla stessa dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 16 settembre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda sezione civile
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1395/2024, avente ad oggetto:
“ Controparte_1
[...]
(c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Coluccino
(cf: ) ed elettivamente domiciliata in Catania, via Cagliari, 56/B, C.F._1
presso lo studio dell'avv. Saverio Carmelo Spina, giusta procura in atti.
- Appellante - Contro
(C.F. e p. I.V.A.: , con sede Controparte_2 P.IVA_2
a SI, in contrada Mottava, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, via Mandanici,
n.10, presso lo studio dell'Avv. Francesco Aurelio Chillemi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellata -
In esito all'udienza di discussione orale del 9 settembre 2025, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 638/2024, pubblicata il 15.3.2024 (e resa nel procedimento n.
3947/2020 R.G.), il Tribunale di SI (adito dall'azienda agricola Controparte_2
in sede di opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 846/2020 del
[...]
23.6.2020, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di Parte_1
la somma di euro 53.961,21, quale corrispettivo per la fornitura di
[...]
energia elettrica) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, e, infine, condannava l'opposta al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente.
Con atto di citazione notificato il 16.10.2024, Parte_1
proponeva appello avverso l'anzidetta sentenza, formulando un unico motivo di gravame.
Con comparsa di risposta depositata il 18.04.2025, l' Controparte_2
si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, di dichiarare
[...]
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello per difetto di valida procura;
nel merito, il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 9.09.2025, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Per ragioni di priorità logico - giuridica, deve essere presa in esame innanzitutto l'eccezione di inammissibilità e/o di improcedibilità dell'appello, avente carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, sollevata con la comparsa di risposta dalla società appellata per difetto di valida Controparte_2
procura del difensore dell'appellante Parte_1
L'eccezione è infondata.
E invero, osserva il collegio che il difensore (avvocato Luigi Coluccino) era legittimato a proporre appello in rappresentanza di in virtù Parte_1
della relativa procura generale alle liti rilasciata in primo grado (e conferita anche per gli ulteriori gradi del giudizio), depositata telematicamente in data 6 luglio 2022 unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore e, quindi, l'atto di impugnazione è stato correttamente formalizzato e notificato a controparte dal difensore munito di valida procura, espressamente richiamata nello stesso atto
(giusta atto notarile del 30 maggio 2022, registrato a Roma il 13.6.2022 rep .26279- racc. n.16181).
Passando al merito della controversia, con l'unico, articolato motivo di gravame,
l'appellante, deducendo la violazione degli artt. 1218, 2697 c.c. e 115 c.p.c., rileva l'erroneità della decisione del giudice di prime cure per avere accolto la proposta opposizione al decreto ingiuntivo in forza di un'erronea applicazione della regola dell'onere della prova relativamente sia all'an debeatur, sia al quantum debeatur.
In particolare, l'appellante censura la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insufficiente il quadro probatorio offerto da essa ricorrente per ingiunzione a sostegno della sua pretesa creditoria, osservando che: a) il titolo negoziale del credito è fondato sul verbale di accertamento di consumo abusivo di energia presso il punto di prelievo ubicato in Lentini, Contrada Castellana, s.n.c., contraddistinto dal n.IT001E979066422 e intestato ad Controparte_2
a nulla rilevando, quindi, l'avvenuta cessazione del contratto di fornitura;
[...]
b) essa ricorrente ha, altresì, dato piena prova del credito vantato con la produzione di documentazione basata sulla fattura azionata, sull'estratto conto autenticato del registro fattura e sul verbale di accertamento dell'irregolare prelievo di energia elettrica.
L'appellante rileva, ancora, la legittimità della propria pretesa creditoria avanzata nei confronti dell'unico soggetto titolare del rapporto di somministrazione di energia elettrica, non sussistendo alcuna carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellata in ordine ai prelievi irregolari sottesi alla fattura azionata e, conseguentemente, deduce che ha errato il giudice di primo grado nel ritenere non riconducibile alla società opponente (odierna appellata) la fruizione dell'energia elettrica erogata in Lentini, Contrada Castellana, s.n.c..
Il motivo è infondato.
Va anzitutto richiamato il noto principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio e ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III,
24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Specificamente, in materia di somministrazione -conformemente agli artt. 115 c.p.c,
2697 c.c. e al principio di vicinanza della prova-, è onere del fornitore di energia, quale attore in senso sostanziale, provare non soltanto l'esistenza di un valido contratto, ma anche l'entità dei consumi fatturati e, conseguentemente,
l'ammontare del corrispettivo dovuto (Cass. civ. n. 299/2016).
Precisato quanto sopra in ordine alla corretta ripartizione dell'onere della prova tra le parti nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, va rilevato che, nella fattispecie in esame, non ha fornito né la prova Parte_1
del titolo negoziale (data la mancata produzione di un idoneo e vigente contratto di fornitura), né ulteriori documenti da cui potere, comunque, desumere la fondatezza della pretesa creditoria, pari a euro 53.961,21 -asseritamente dovuti in forza del decreto ingiuntivo opposto-, nei confronti dell' Controparte_2
La suindicata pretesa creditoria risulta, infatti, basata essenzialmente su una fattura relativa a un prelievo irregolare di energia dal 1°/4/2014 al 27/10/2015, accertato in data 28 ottobre 2015 (data del sopralluogo eseguito dal tecnico di ENEL
Distribuzione S.p.A.), sul punto di prelievo sito in Lentini e intestato alla società appellata, la quale, tuttavia, già dal lontano 21 gennaio 2014 non fruiva più di energia (in detto sito), essendo, in tale data, pacificamente cessato il relativo contratto di fornitura con l'appellante.
E dal verbale di rilevamento del 28/10/2015 risulta proprio che l'allaccio abusivo era stato operato da soggetti ignoti. Ciò esclude la riconducibilità di tale situazione alla società appellata, la quale non risulta avere intrattenuto, nel periodo di riferimento, alcun rapporto giuridico con il punto di fornitura, né, comunque, essere stata beneficiaria del consumo addebitato.
Detta circostanza (la cessazione della fornitura), oltre a costituire un dato non contestato tra le parti, è anche attestata dalla documentazione predisposta dallo stesso verificatore al momento dell'accertamento e nella quale viene indicato trattarsi di “fornitura non attiva” (v. allegato 2 del fascicolo di primo grado -note
Enel del 4/2/2016 e del 17/3/2016 attestanti che la fornitura era cessata alla data del 21/01/2014-).
Quindi, da un lato, il consumo di energia elettrica fatturato riguarda solo formalmente un'utenza intestata alla società appellata, ma non più attiva da tempo,
e, dall'altro lato, l'opponente, sia precedentemente all'avvio del procedimento monitorio, sia in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, ha pure adeguatamente contestato l'addebitabilità, ad essa, dei consumi indicati dalla controparte.
In caso di contestazione del rapporto intercorso tra le parti - come nel caso di specie-, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la fattura, in ragione della sua formazione unilaterale, costituisce un mero indizio delle prestazioni eseguite;
pertanto, la parte emittente deve fornire al giudice la prova dell'esatto ammontare del suo credito dimostrando l'avvenuta fornitura” (Cass. civ., II^ sez., 12 gennaio
2016, n. 299).
La pretesa creditoria dell'appellante non è supportata da altri, adeguati elementi di prova in ordine all'an e al quantum debeatur, atteso che -come correttamente rilevato dal primo giudice- i documenti prodotti (fattura, verbale di accertamento dell'allaccio abusivo energia e corrispondenza tra le parti) non sono sufficienti a dimostrare il sorgere di un vincolo obbligatorio in capo all'odierna appellata, né l'effettiva esecuzione di una prestazione contrattualmente dovuta
(somministrazione di energia elettrica).
Per quanto fin qui esposto, stante la rilevata carenza probatoria, l'appello va quindi rigettato, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, che ha revocato l'opposto decreto ingiuntivo n. 846/2020, emesso in data 23 giugno 2020 dal Tribunale di SI.
Le spese processuali del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense
(D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle) per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale, quando l'impugnazione è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1395/2024 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. n. 638/2024 del Tribunale di SI, pubblicata il 15.3.2024 (e resa nel procedimento n. 3947/2020 R.G.), che conferma;
condanna l'appellante al rimborso, in favore Parte_1
dell'appellata delle spese processuali del Controparte_2
presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 7.160,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.489,00 per fase di studio, euro 956,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase di trattazione ed euro 2.552,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, I.V.A e C.P.A come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalla stessa dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 16 settembre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro