CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 25/02/2026, n. 2902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2902 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2902/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 13606/2025 depositato il 10/09/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 15
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2147/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiara che non c'è statonessun pagamento e insiste per la richiesta
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe chiedeva, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 1 di Roma,
l'ottemperanza della sentenza della CGT di 1° grado di Roma, Sez. 15, n. 6260/25, depositata l'8.5.2025, notificata il 12.5.2025, non appellata, nella parte in cui la Corte aveva accolto il ricorso di Nominativo_1
, avente ad oggetto la cartella n. 097 2020 0130692683501 000, condannando l'Ufficio alle spese per € 400,00 oltre accessori e rimborso CUT, da distrarsi, per totali € 695,36.
La sentenza è passata in giudicato l'11.7.2025 e l'Ufficio non ha corrisposto le spese di lite liquidate come sopra. La Parte istante chiede la nomina di Commissario ad acta ed allega copia autentica della sentenza citata e ricevuta di pagamento del CUT.
Parte resistente non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 24.2.2026, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento, stante l'integrazione dei presupposti di legge di cui all'art. 70 del D.
Lgs. n. 546/92, come riferito in premessa.
La liquidazione delle spese di lite non corrisposte al difensore antistario è corretta e pertanto la Corte dispone la condanna al pagamento di tale somma, previa nomina di Commissario ad acta ed assegnazione di termine per adempiere, come richiesto nel ricorso e come da dispositivo, con spese a carico dell'Ufficio soccombente per la presente fase di ottemperanza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, nomina Commissario ad acta il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, D.P.1 di
Roma, assegnando il termine di 90 giorni per il pagamento di € 695,36 a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, e condanna l'Ufficio alle spese per la presente fase liquidate in € 250,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT.
Il Giudice Monocratico
RI Cuppone
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 13606/2025 depositato il 10/09/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 15
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2147/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiara che non c'è statonessun pagamento e insiste per la richiesta
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe chiedeva, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 1 di Roma,
l'ottemperanza della sentenza della CGT di 1° grado di Roma, Sez. 15, n. 6260/25, depositata l'8.5.2025, notificata il 12.5.2025, non appellata, nella parte in cui la Corte aveva accolto il ricorso di Nominativo_1
, avente ad oggetto la cartella n. 097 2020 0130692683501 000, condannando l'Ufficio alle spese per € 400,00 oltre accessori e rimborso CUT, da distrarsi, per totali € 695,36.
La sentenza è passata in giudicato l'11.7.2025 e l'Ufficio non ha corrisposto le spese di lite liquidate come sopra. La Parte istante chiede la nomina di Commissario ad acta ed allega copia autentica della sentenza citata e ricevuta di pagamento del CUT.
Parte resistente non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 24.2.2026, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento, stante l'integrazione dei presupposti di legge di cui all'art. 70 del D.
Lgs. n. 546/92, come riferito in premessa.
La liquidazione delle spese di lite non corrisposte al difensore antistario è corretta e pertanto la Corte dispone la condanna al pagamento di tale somma, previa nomina di Commissario ad acta ed assegnazione di termine per adempiere, come richiesto nel ricorso e come da dispositivo, con spese a carico dell'Ufficio soccombente per la presente fase di ottemperanza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, nomina Commissario ad acta il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, D.P.1 di
Roma, assegnando il termine di 90 giorni per il pagamento di € 695,36 a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, e condanna l'Ufficio alle spese per la presente fase liquidate in € 250,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT.
Il Giudice Monocratico
RI Cuppone