Articolo 19 della Legge 12 marzo 1968, n. 325
Articolo 18Articolo 20
Versione
23 aprile 1968
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Versione
10 marzo 1970
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Versione
8 settembre 1974
Art. 19. (Officine postali e di telecomunicazioni)

Con provvedimento del direttore generale possono essere istituite, ove le esigenze di servizio lo richiedano, presso le direzioni compartimentali, provinciali e circondariale e presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche:
a) officine postali;
b) officine telegrafiche;
c) officine di posta pneumatica;
d) officine automezzi;
e) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 112 AGOSTO 1974, N. 370))
f) officine postali e di posta pneumatica;
g) officine postelegrafiche e di posta pneumatica.
Nelle officine di cui ai punti e), f) e g) possono essere incorporate anche quelle di cui al punto d).
L'ordinamento, le attribuzioni, la dipendenza tecnica ed amministrativa, e le norme per il funzionamento delle suddette officine sono stabilite con decreto del Ministro, previo parere del consiglio di amministrazione.
Al personale delle predette officine applicato a mansioni non indicate nelle tabelle B) e D), allegate alla legge 27 maggio 1961, n. 465 , compete la seconda maggiorazione del premio di esercizio nella misura prevista dalla predetta tabella B - lettera G), sub e) - c).
Le officine di cui ai precedenti commi possono essere istituite anche nell'ambito di uffici principali.(2)
------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 11 febbraio 1970, n. 29 , ha disposto (con l'art.1, comma 1) che le disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente articolo sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.
Entrata in vigore il 8 settembre 1974