Art. 19. (Officine postali e di telecomunicazioni)
Con provvedimento del direttore generale possono essere istituite, ove le esigenze di servizio lo richiedano, presso le direzioni compartimentali, provinciali e circondariale e presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche:
a) officine postali;
b) officine telegrafiche;
c) officine di posta pneumatica;
d) officine automezzi;
e) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 112 AGOSTO 1974, N. 370))
f) officine postali e di posta pneumatica;
g) officine postelegrafiche e di posta pneumatica.
Nelle officine di cui ai punti e), f) e g) possono essere incorporate anche quelle di cui al punto d).
L'ordinamento, le attribuzioni, la dipendenza tecnica ed amministrativa, e le norme per il funzionamento delle suddette officine sono stabilite con decreto del Ministro, previo parere del consiglio di amministrazione.
Al personale delle predette officine applicato a mansioni non indicate nelle tabelle B) e D), allegate alla legge 27 maggio 1961, n. 465 , compete la seconda maggiorazione del premio di esercizio nella misura prevista dalla predetta tabella B - lettera G), sub e) - c).
Le officine di cui ai precedenti commi possono essere istituite anche nell'ambito di uffici principali.(2)
------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 11 febbraio 1970, n. 29 , ha disposto (con l'art.1, comma 1) che le disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente articolo sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.
Con provvedimento del direttore generale possono essere istituite, ove le esigenze di servizio lo richiedano, presso le direzioni compartimentali, provinciali e circondariale e presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche:
a) officine postali;
b) officine telegrafiche;
c) officine di posta pneumatica;
d) officine automezzi;
e) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 112 AGOSTO 1974, N. 370))
f) officine postali e di posta pneumatica;
g) officine postelegrafiche e di posta pneumatica.
Nelle officine di cui ai punti e), f) e g) possono essere incorporate anche quelle di cui al punto d).
L'ordinamento, le attribuzioni, la dipendenza tecnica ed amministrativa, e le norme per il funzionamento delle suddette officine sono stabilite con decreto del Ministro, previo parere del consiglio di amministrazione.
Al personale delle predette officine applicato a mansioni non indicate nelle tabelle B) e D), allegate alla legge 27 maggio 1961, n. 465 , compete la seconda maggiorazione del premio di esercizio nella misura prevista dalla predetta tabella B - lettera G), sub e) - c).
Le officine di cui ai precedenti commi possono essere istituite anche nell'ambito di uffici principali.(2)
------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 11 febbraio 1970, n. 29 , ha disposto (con l'art.1, comma 1) che le disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente articolo sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.