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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/04/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 4247/2018 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
P.VA ), rappresentata e difesa, in forza di mandato agli Parte_1 P.VA_1
atti, dagli avv.ti Patrizia Spagnuolo (c.f. - indirizzo pec: C.F._1
ed Enzo D'Andrea (c.f. Email_1
- indirizzo pec: presso il cui studio, C.F._2 Email_2
San Giorgio del Sannio(BN), alla via C. Bocchini n. 120, è elett.te domiciliata
OPPONENTE
E
(P.VA , rappresentata e difesa in Controparte_1 P.VA_2 forza di mandato agli atti, dall'avv. Gerardo Pizzulo (c.f. ) - C.F._3
indirizzo pec: - presso il cui studio, in Email_3 Email_4
RD (AV), alla via M. Montessori n. 23, è elettivamente domiciliata.
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti e da verbali di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1069/2018, emesso dal Tribunale di
Avellino in data 24.08.2018. Con tale decreto, notificato in data 4.09.2018, era stato ingiunto all'opponente il pagamento, in favore della della somma di € 48.800,00, oltre Controparte_1
interessi e spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva: in via preliminare,
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino, essendo competente il Tribunale di Roma o quello di Rovereto (TN); -nel merito, il proprio difetto di legittimazione passiva, per non aver mai stipulato alcun contratto con l'opposta; -l'inidoneità della fattura allegata al ricorso monitorio a provare, sotto l'aspetto dell'an e del quantum, il credito azionato;
-l'avvenuto integrale pagamento all'ATI appaltante di tutti lavori oggetto del contratto di appalto, stipulato in data 20.3.15, per la progettazione e realizzazione del esistenza del credito azionato. Controparte_2
L'opponente concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società CP_1
la quale chiedeva, previa concessione della provvisoria esecutorietà del
[...]
decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione o, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della medesima somma ingiunta a titolo di indebito arricchimento, ex art. 2041 c.c..
Il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà dell'opposto D.I.; indi, disposto l'espletamento della procedura di negoziazione assistita, istruiva la causa mediante prova per testi, acquisizione della documentazione prodotta, unitamente a quella depositata ex art. 210 c.p.c. (libro giornale dei lavori relativo al mese di agosto 2015).
All'udienza del 3.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per i motivi di seguito indicati.
Va chiarito, in via preliminare, che risulta integrata la condizioni di procedibilità dell'azione atteso l'espletamento della procedura di negoziazione assistita (cfr. verbale di mancato accordo versato in atti).
Occorre, poi, esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio.
A tal fine, va rilevato che l'opposta società ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo assumendo di essere creditrice della somma di € 48.800,00, quale pag. 2/8 corrispettivo per l'esecuzione di lavori di scavo, posa in opera di cavidotto e ripristino dello scavo, eseguiti in forza di contratto stipulato con l'opponente su un cantiere, in
Lacedonia (AV), nell'agosto del 2015, ove venivano svolti lavori volti alla realizzazione di un eolico. CP_2
L'opposta, fin dal ricorso ex art. 633 c.p.c., ha specificato che i lavori le erano stati originariamente subappaltati dalla (società facente parte dell'ATI a cui CP_3
l'opponente li aveva appaltati), e, poi, direttamente dall'opponente, in forza di un contratto verbale con cui l'opponente si era fatta carico dell'intera spesa, a seguito dell'ammissione della al concordato preventivo, dell'interruzione dei lavori di CP_3
scavo e della necessità dell'opponente di completare i lavori e mettere in funzione il
. CP_2
Orbene, il Tribunale di Avellino è territorialmente competente, quale giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione. Secondo la prospettazione dei fatti di causa, il contratto tra le parti si sarebbe perfezionato in Lacedonia (AV), ove sarebbero stati realizzati i lavori commissionati (sul cantiere).
Giova rilevare che l'art 20 c.p.c., per le cause relative ai diritti di obbligazione prevede due fori speciali alternativi che concorrono tra loro e con i fori generali stabiliti dagli artt. 18 e 19 c.p.c.. L'attore può liberamente scegliere uno di questi fori ed il convenuto deve adeguarsi alla sua scelta (Cass. ord. n. 23457/2024).
La determinazione della competenza dev'essere fatta alla stregua dei fatti costitutivi allegati a sostegno della domanda, senza che rilevino le contestazioni sollevate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti stessi dallo stesso avanzate, non essendo il giudice tenuto a svolgere un'apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (Cass. Civile ord. n. 15254/2020 e Cass. n.
29266/2017).
E' opportuno, a questo punto, passare all'esame del merito.
L'opposta ha prodotto la fattura relativa ai lavori (fattura n. 18/2015), corredata dall'estratto delle scritture contabili autenticato da pubblico ufficiale presso il Comune di Vallata (AV).
pag. 3/8 Nella fattura si legge che la somma di € 48.800,00 è pari al corrispettivo per “lavori di scavo e posa in opera di cavidotto sul vostro cantiere di Lacedonia – AV – ml 2000,00.
Ultimati in agosto 2015 rimanenza di . CP_3
Dunque, va immediatamente sottolineato che la fattura indica chiaramente la fonte negoziale del credito e anche la circostanza che vi sia stata una vicenda contrattuale
(chiarita fin nel ricorso ex art. 633 c.p.c.) in forza della quale l'opposta ha iniziato l' esecuzione dei lavori quale subappaltatrice della -facente parte CP_3 dell'associazione temporanea d'imprese alla quale era stata commissionata la progettazione esecutiva e costruttiva dell'intero e, poi, (a seguito CP_2 dell'ammissione della alla procedura di concordato preventivo) ha CP_3
completato i lavori in virtù di un contratto verbale con l'odierna opponente.
L'opponente ha negato la veridicità di tale ricostruzione della vicenda contrattuale, sostenendo che una volta che la (a seguito dell'ammissione CP_3
al concordato preventivo) si era trovava nell'impossibilità di adempiere al contatto di appalto, aveva affidato il completamento dei lavori alla che Controparte_4
era una delle tre società originariamente facenti parte dell'ATI appaltatrice.
Si osserva, in punto di diritto, che ‹‹la fattura commerciale ha, non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili
(Cass., Sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3581; Cass., Sez. II, 21 ottobre 2019, n.
26801; Cass., Sez. II, 19 luglio 2011, n. 15832)›› (Cass. civ., sez. II, n. 20173/2024).
L'annotazione della fattura nelle scritture contabili può, dunque, costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. civ., sez. II, ord. n. 1444/2024; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 1972/2023; Cass. civ., sez. II, ord. n. 128/2022).
In applicazione di tali principi, si osserva che le risultanze processuali acquisite in corso di giudizio consentono di ritenere raggiunta la prova dell'esistenza del contratto pag. 4/8 e dell'esecuzione, da parte dell'opposta, delle lavorazioni indicate nella fattura n.
18/2015.
In particolare, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che la fattura n. 18/2015 è stata inviata all'opponente in data 27.11.2015 (c.fr. doc. all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta) ed è stata dall'opponente, non solo, annotata in contabilità, ma anche portata in detrazione. Tanto emerge dalla ricevuta estratta dal cassetto fiscale della allegata al fascicolo dell'opposta. Controparte_1
La fattura non è stata mai contestata in riscontro ai solleciti di pagamento del
2.03.2016 e del 6.03.2017 (cfr. messaggi pec allegati alla produzione dell'opposta).
L'opponente sostiene di aver effettuato la contestazione, ma si è limitata a produrre la contestazione effettuata in data 26.04.2018, dopo il sollecito di pagamento del 14.4.18, immediatamente antecedente al deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c., datato 9.5.18.
Tuttavia, il messaggio pec contenente la missiva di contestazione del credito è stato prodotto in formato pdf ed è privo delle ricevute di invio e consegna idonee ad attestare l'effettiva ricezione. Tale messaggio è, pertanto, del tutto inidoneo, attesa la specifica contestazione dell'opposta, a provarne l'effettivo invio all'opposta.
Dunque, il contenuto specifico della fattura (sopra indicato), l'annotazione della fattura nel registro iva ed addirittura l'inserimento nella contabilità e nella dichiarazione fiscale (con detrazione dell'VA), unitamente alla mancata prova di una tempestiva e formale contestazione stragiudiziale, consentono di attribuire valore di piena prova alla fattura e natura confessoria al comportamento dell'opponente, con conseguente piena idoneità dello stesso a confermare l'esistenza e l'esecuzione del rapporto contrattuale.
Le difese svolte dall'opponente e miranti a sminuire il valore probatorio del proprio comportamento, come sopra delineato, sono prive di pregio.
Al riguardo, va premesso che avendo la confessione valore di prova legale, resta preclusa la prova contraria dell'inesistenza del contratto, salva la dimostrazione che la confessione sia stata fatta per errore di fatto o violenza (cfr. Cass. civ., sez. I, n.
9777/2016; Cass. civ., sez. II, n. 22588/2020).
Nel caso in esame, l'opponente ha svolto una difesa fondata su un presunto errore di fatto, rappresentato da motivo fiscale generico che l'avrebbe costretta ad annotare la fattura nella contabilità. Poi, l'opponente ha rilevato di aver effettuato un pag. 5/8 ravvedimento operoso nei confronti dell pagando l'importo dell'VA portata in CP_5
detrazione.
Ebbene, tale difesa si presenta tardiva e non plausibile, in quanto presente soltanto nella prima memori ex art. 183 VI co n. 1 c.p.c..
Poi, la difesa svolta in tale memoria è contraddittoria, perché l'opponente afferma che il mancato pagamento della fattura era imputabile alla mancata indicazione del SAL di riferimento e/o del rapporto di esecuzione e, quindi, non per la contestazione del rapporto contrattuale. Poi, generici sono i presunti motivi contabili-fiscali (non trattandosi di fattura elettronica) per i quali sarebbe stata costretta a registrare la fattura
(memoria ex art. 183 c.p.c., n. 1, dell'opponente).
Attesa la contraddittorietà e genericità delle difese dell'opponente, nessun valore determinante (nel senso della prova dell'errore di fatto) può essere dato al fatto che l'opponente ha fatto ricorso all'istituto del ravvedimento operoso. Soprattutto, va evidenziato che tanto è avvenuto a distanza di tre anni dalla registrazione della fattura e dal completamento dei lavori, dopo bene tre solleciti di pagamento della fattura.
Nessun elemento contrario può essere desunto delle risultanze della prova testimoniale, essendo sul punto piuttosto generiche le dichiarazioni del teste , che ha Testimone_1 affermato che la registrazione della fattura era stata effettuata per “ragioni fiscali” imprecisate e che aveva avuto conoscenza della contestazione della fattura a seguito di
“un'informativa di contestazione” pervenuta dall'ufficio amministrativo di Roma della società. Ebbene, tale informativa non è stata depositata. Inoltre, il teste parla della richiesta di una nota di credito all'opposta, di cui non v'è prova documentale.
Le dichiarazioni del testimone non superano il vaglio di attendibilità sia in quanto generiche, sia in ragione dei rapporti di lavoro subordinato della teste con il gruppo societario di cui fa parte l'opponente (cfr. verbale dell'udienza dell'11.4.23).
Infine, va aggiunto che, a seguito dell'invio della fattura, l'opponente in data
30.12.2015, inviava una mail alla ed all'opposta in cui, non solo non contestava CP_3
il credito in lite, ma si dichiarava disponibile al pagamento previa detrazione dall'importo dovuto a (cfr. doc. all. 16 b, memorie istruttorie dell'opponente). CP_3
Ebbene, tale mail è tuttavia incompatibile con la negazione dell'esecuzione dei lavori da parte dell'opposta.
pag. 6/8 Priva di pregio , poi, è la tesi secondo cui l'assenza dell'opposta sul cantiere nel mese di agosto 2015 risulterebbe dal libro giornale depositato al Genio Civile.
E', infatti, emerso che sui libri giornali ‹‹non venivano registrati i nomi delle società subappaltatrici delle singole società ATI›› (cfr. deposizione ing. , Testimone_2
udienza del 10.10.2023). E deve ritenersi, in base al raffronto tra il contenuto del libro giornale relativamente alla data del 23.06.2015 e la registrazione giornaliera, da parte della dell'attività di cantiere svolta nella medesima giornata, che i dati CP_3
riportati nel libro giornale non possano ritenersi esaustivi (all. 6 opponente).
Nessun rilievo favorevole all'opponente ha la circostanza che l'opposta abbia fatto riferimento, solo nel corso del giudizio, a lavori di “messa in sicurezza” del cantiere. Tali lavori, consistenti nell'aver ‹‹interrato i cavi e chiuso gli scavi›› (cfr. deposizione teste ), sono connessi e complementari a quelli indicati Testimone_3
nella fattura e non apportano alla domanda alcun elemento di novità.
Infine, è sfornita di prova la tesi secondo cui al completamento delle opere di competenza della (quelle indicate nella fattura opposta) avrebbe CP_3
provveduto, in virtù di un accordo interno all'ATI, la Controparte_6
Dall'esame della documentazione in atti emerge, infatti, che: i lavori della CP_3
venivano sospesi in data 1.08.2015; -il subentro della Controparte_6
avveniva solo a far data dal 2.09.2015; -l'accordo di subentro veniva formalizzato solo in data 13.11.2015 (cfr. verbale riunione del 1.08.2015, accordo interno, verbale di riunione del 3.09.2025).
Tale documentazione è inidonea, tenuto conto dell'ampiezza dell'oggetto del contratto di appalto stipulato tra l'opponente e l'ATI, a dimostrare che gli specifici lavori indicati nella fattura opposta siano stati effettivamente svolti dalla società CP_4
[...]
Appare, invece, verosimile che l'opponente avesse un concreto interesse ad avvalersi dell'opposta per il completamento dei lavori oggetto di subappalto, tenuto conto del ritardo accumulato nell'esecuzione dell'appalto (la era ammessa CP_3
alla procedura di concordato prevenivo in data 24.07.2015), nonché delle scadenze fissate nel contratto di appalto per il completamento dei lavori, da completarsi entro il mese di dicembre 2015 (cfr. art.
6.6 contratto di appalto).
pag. 7/8 In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata, con consequenziale conferma del D.I. opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M.147/22, valori medi, come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede: Parte_1
1. rigetta l'opposizione;
2. per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;
3. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della restante metà delle spese, che liquida in € 7.616,00 oltre accessori come per legge,
con attribuzione in favore dell'Avv. Gerardo Pizzulo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, il 17.4.25
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 8/8