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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CECCHETTI CARLO, Giudice
ORTORE GIOVANNI LUCA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 340/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320259001625692000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320259001625692000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320259001625692000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria dell'Agenzia delle entrate;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il dott. SE La GR;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento in epigrafe indicata emessa da
Ader e notificata il giorno 1° agosto 2025, riguardante – quanto alle pretese di natura tributaria – Irpef 2016, interessi e correlata sanzione pecuniaria. Il presupposto di detta intimazione è dato dal mancato assolvimento dell'obbligazione tributaria discendente dall'avviso di accertamento T9K01LZ00893/2022 il quale sarebbe stato notificato alla contribuente in data 15 novembre 2022.
2.- A sostegno della domanda caducatoria ha dedotto, con un primo motivo la nullità della notifica del sotteso avviso di accertamento avendo seguito Ader, in tesi erroneamente, la procedura ex art. 60 lett. e) del d. P.
R. n. 600 del 1973 prevista per gli «irreperibili» ed avendo l'agente notificante 'falsamente dichiarato a ricorrente come «irreperibile» e non, come correttamente avrebbe dovuto, come «assente». Ha evidenziato la ricorrente che:
- sarebbe stata residente nel Comune di Como dal 04/02/2020 al 16/07/2024 per cui in data 15/11/2022 il messo non avrebbe potuto notificare come irreperibile ma avrebbe dovuto notificare come assente, o al limite come irreperibile relativo, ma non certo come irreperibile assoluto;
- il messo non avrebbe dato atto delle vane ricerche, e quindi avrebbe dovuto depositare il plico presso la casa comunale con invio della CAD informativa.
3.- Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate la quale ha contrastato la pretesa di parte ricorrente osservando che nessuna nullità della notifica sarebbe ravvisabile avendo il messo «dato atto, nell'avviso di deposito, di aver proceduto con la procedura degli irreperibili assoluti, poiché “non ha reperito abitazione, ufficio o azienda del contribuente”», con la conseguenza che tardiva si rivelerebbe la proposizione del ricorso, in disparte oggi effetto prodotto dal c.d. raggiungimento dello scopo.
4.- Con memoria la ricorrente ha ribadito le proprie tesi difensive.
5.- Il ricorso è fondato.
6.1.- La contribuente, producendo un certificato di residenza storico, ha dedotto di essere stata residente a [...] dal 4.2.2020 al 16.7.2024.
6.2.- A fronte di tale specifica e circostanziate deduzione, il procedimento notificatorio con il rito degli irreperibili «assoluti» non solo si è rivelato inidoneo al perfezionamento della notifica non trattandosi di soggetto irreperibile ma soltanto assente alla propria residenza, ma è stato pure posto in essere senza il rispetto delle garanzie di legge previste a favore del contribuente.
6.3.- In ogni caso, per certificare l'irreperibilità «assoluta» del contribuente all'atto della notifica dell'avviso di accertamento, il messo notificatore avrebbe dovuto fare delle ricerche approfondite ed attestarne l'esito, senza limitarsi ad una crocetta su «atto notificato ai sensi d.P.R. 29.9.73, n. 600 art. 60 lettera e)».
6.4.- Va ricordato che l'art 60 d.P.R. n. 600 del 1973, prevede che «La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli
137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b- bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
e- bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano;
salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142,143,146,150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano».
6.5.- Da tale dato normativo possono essere tratte le seguenti considerazioni con riferimento alle notifiche effettuate in assenza del destinatario: a) se il soggetto al quale è indirizzato l'atto ha sede, residenza dimora o domicilio conosciuti ma, al momento della notifica non si rinviene alcuna delle persone idonee a ricevere l'atto in quanto assenti, l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore provvede ad eseguire la notifica con le modalità dell'art 140 c.p.c. con affissione dell'avviso di tentata notifica alla porta del destinatario, deposito dell'atto presso la casa comunale e invio di raccomandata informativa con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito la destinatario temporaneamente irreperibile;
b) se invece nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente (irreperibilità assoluta) l'avviso di deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c. non si comunica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario, ma detto avviso si affigge nell'albo del comune e la notificazione ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di notificazione. È da escludersi, per espresso disposto della norma, l'applicabilità della procedura di cui all'art. 143 c.p.c.
6.6.- I suesposti rilievi trovano conferma nel consolidato orientamento della Suprema Corte, «giacché, con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto dell'artt. 137 e 140 c.p.c., nonché
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,comma 1, lett. e), è stato costantemente interpretato, nel senso che, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione (cioè nel caso di irreperibilità c. d. "relativa" di cui all'art. 140 c.p.c.), la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,comma 1, lett. e) (cfr. Cass. 1338/2016).
2.4 In ipotesi di irreperibilità assoluta, invece, si applica il particolare rito, di cui al già citato articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600/1973, il cui utilizzo soggiace a rigorose condizioni. Questa Suprema Corte ha infatti chiarito che l'agente notificatore è tenuto ad effettuare ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune di domicilio fiscale (Cass. n. 23183/2023) e che, pertanto, l'assenza di questi presso il recapito anagrafico non dipenda da un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune (Cass. n. 20577/2023,
10346/2023, 8032/2023). In considerazione della specificità dello schema notificatorio in parola, che si configura quale extrema ratio, è stato anche sottolineato che, ai fini della relativa validità, seppure "il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata" è comunque indispensabile che "dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento" (Cass. n. 21658/2023). E così anche Cass. n. 20577/2023, la quale ha rimarcato la necessità che "emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame» (Cass. civ. n. 380 del 2025).
6.7.- Nel caso di specie, peraltro, diversamente da quanto ritenuto dall'Agenzia delle entrate nessun elemento induce a ritenere la sussistenza dei presupposti per invocare il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
7.- Infondata, ovviamente, si rivela, alla luce di quanto detto, l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla parte pubblica.
8.- Il ricorso, alla luce di quanto esposto, va, dunque, accolto con conseguente caducazione dell'intimazione impugnata. 9.- Gli specifici profili della vicenda consentono la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
10.- L'importo versato a titolo di contributo unificato va posto a carico della parte pubblica.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como, sez. I, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese e pone l'importo versato a titolo di contributo unificato a carico della parte pubblica.
Così deciso in Como il 19 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
SE La GR
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CECCHETTI CARLO, Giudice
ORTORE GIOVANNI LUCA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 340/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320259001625692000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320259001625692000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320259001625692000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria dell'Agenzia delle entrate;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il dott. SE La GR;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento in epigrafe indicata emessa da
Ader e notificata il giorno 1° agosto 2025, riguardante – quanto alle pretese di natura tributaria – Irpef 2016, interessi e correlata sanzione pecuniaria. Il presupposto di detta intimazione è dato dal mancato assolvimento dell'obbligazione tributaria discendente dall'avviso di accertamento T9K01LZ00893/2022 il quale sarebbe stato notificato alla contribuente in data 15 novembre 2022.
2.- A sostegno della domanda caducatoria ha dedotto, con un primo motivo la nullità della notifica del sotteso avviso di accertamento avendo seguito Ader, in tesi erroneamente, la procedura ex art. 60 lett. e) del d. P.
R. n. 600 del 1973 prevista per gli «irreperibili» ed avendo l'agente notificante 'falsamente dichiarato a ricorrente come «irreperibile» e non, come correttamente avrebbe dovuto, come «assente». Ha evidenziato la ricorrente che:
- sarebbe stata residente nel Comune di Como dal 04/02/2020 al 16/07/2024 per cui in data 15/11/2022 il messo non avrebbe potuto notificare come irreperibile ma avrebbe dovuto notificare come assente, o al limite come irreperibile relativo, ma non certo come irreperibile assoluto;
- il messo non avrebbe dato atto delle vane ricerche, e quindi avrebbe dovuto depositare il plico presso la casa comunale con invio della CAD informativa.
3.- Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate la quale ha contrastato la pretesa di parte ricorrente osservando che nessuna nullità della notifica sarebbe ravvisabile avendo il messo «dato atto, nell'avviso di deposito, di aver proceduto con la procedura degli irreperibili assoluti, poiché “non ha reperito abitazione, ufficio o azienda del contribuente”», con la conseguenza che tardiva si rivelerebbe la proposizione del ricorso, in disparte oggi effetto prodotto dal c.d. raggiungimento dello scopo.
4.- Con memoria la ricorrente ha ribadito le proprie tesi difensive.
5.- Il ricorso è fondato.
6.1.- La contribuente, producendo un certificato di residenza storico, ha dedotto di essere stata residente a [...] dal 4.2.2020 al 16.7.2024.
6.2.- A fronte di tale specifica e circostanziate deduzione, il procedimento notificatorio con il rito degli irreperibili «assoluti» non solo si è rivelato inidoneo al perfezionamento della notifica non trattandosi di soggetto irreperibile ma soltanto assente alla propria residenza, ma è stato pure posto in essere senza il rispetto delle garanzie di legge previste a favore del contribuente.
6.3.- In ogni caso, per certificare l'irreperibilità «assoluta» del contribuente all'atto della notifica dell'avviso di accertamento, il messo notificatore avrebbe dovuto fare delle ricerche approfondite ed attestarne l'esito, senza limitarsi ad una crocetta su «atto notificato ai sensi d.P.R. 29.9.73, n. 600 art. 60 lettera e)».
6.4.- Va ricordato che l'art 60 d.P.R. n. 600 del 1973, prevede che «La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli
137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b- bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
e- bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano;
salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142,143,146,150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano».
6.5.- Da tale dato normativo possono essere tratte le seguenti considerazioni con riferimento alle notifiche effettuate in assenza del destinatario: a) se il soggetto al quale è indirizzato l'atto ha sede, residenza dimora o domicilio conosciuti ma, al momento della notifica non si rinviene alcuna delle persone idonee a ricevere l'atto in quanto assenti, l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore provvede ad eseguire la notifica con le modalità dell'art 140 c.p.c. con affissione dell'avviso di tentata notifica alla porta del destinatario, deposito dell'atto presso la casa comunale e invio di raccomandata informativa con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito la destinatario temporaneamente irreperibile;
b) se invece nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente (irreperibilità assoluta) l'avviso di deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c. non si comunica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario, ma detto avviso si affigge nell'albo del comune e la notificazione ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di notificazione. È da escludersi, per espresso disposto della norma, l'applicabilità della procedura di cui all'art. 143 c.p.c.
6.6.- I suesposti rilievi trovano conferma nel consolidato orientamento della Suprema Corte, «giacché, con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto dell'artt. 137 e 140 c.p.c., nonché
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,comma 1, lett. e), è stato costantemente interpretato, nel senso che, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione (cioè nel caso di irreperibilità c. d. "relativa" di cui all'art. 140 c.p.c.), la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,comma 1, lett. e) (cfr. Cass. 1338/2016).
2.4 In ipotesi di irreperibilità assoluta, invece, si applica il particolare rito, di cui al già citato articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600/1973, il cui utilizzo soggiace a rigorose condizioni. Questa Suprema Corte ha infatti chiarito che l'agente notificatore è tenuto ad effettuare ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune di domicilio fiscale (Cass. n. 23183/2023) e che, pertanto, l'assenza di questi presso il recapito anagrafico non dipenda da un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune (Cass. n. 20577/2023,
10346/2023, 8032/2023). In considerazione della specificità dello schema notificatorio in parola, che si configura quale extrema ratio, è stato anche sottolineato che, ai fini della relativa validità, seppure "il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata" è comunque indispensabile che "dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento" (Cass. n. 21658/2023). E così anche Cass. n. 20577/2023, la quale ha rimarcato la necessità che "emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame» (Cass. civ. n. 380 del 2025).
6.7.- Nel caso di specie, peraltro, diversamente da quanto ritenuto dall'Agenzia delle entrate nessun elemento induce a ritenere la sussistenza dei presupposti per invocare il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
7.- Infondata, ovviamente, si rivela, alla luce di quanto detto, l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla parte pubblica.
8.- Il ricorso, alla luce di quanto esposto, va, dunque, accolto con conseguente caducazione dell'intimazione impugnata. 9.- Gli specifici profili della vicenda consentono la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
10.- L'importo versato a titolo di contributo unificato va posto a carico della parte pubblica.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como, sez. I, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese e pone l'importo versato a titolo di contributo unificato a carico della parte pubblica.
Così deciso in Como il 19 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
SE La GR