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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/03/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 831/2023
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to LECCESE COSIMA;
Parte_1
ricorrente contro
, contumace Controparte_1
resistente
OGGETTO: retribuzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.03.2023 e regolarmente notificato, la ricorrente di cui in epigrafe ha convenuto la davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) Condannare , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in 00189 Roma, Via Flaminia, 964, al pagamento immediato in favore dell'istante della somma di € 3.180,52, per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi legali e all'indennizzo da svalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto;
B) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
In particolare, allegava la ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal
16.04.2020 al 30.08.2022 con contratto di lavoro part-time e a tempo indeterminato, con mansioni di operaia addetta ai servizi di igiene e pulizia, II° liv. retr. Del CCNL di riferimento, svolgendo la propria attività presso le Caserme della Guardia di Finanza - meglio identificate in ricorso - e con orario giornaliero che valicava le ore previste dal contratto part-time.
Lamentava, quindi, la mancata percezione di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché di quanto dovuto per il lavoro straordinario e così complessivamente della somma di € 3.180,52 a titolo di differenze retributive come da prospetti analitici pure allegati. Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le conclusioni di cui al libello introduttivo ed innanzi trascritte.
La società convenuta pur regolarmente citata non si costituiva in giudizio e all'udienza del 29.11.23 ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dal ricorrente e l'espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
***
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Nella specie, risulta per tabulas che la ricorrente avesse lavorato, con le mansioni di operaia addetta ai servizi di igiene e pulizia II livello CCNL Pulizie, alle dipendenze della resistente, per i periodi da
16.4.2020 al 30.8.2022, così come risulta da contratto e buste paga per 29,5 ore settimanali da lunedì
a venerdì, con articolazione oraria suddivisa in parte di mattina e in parte nel pomeriggio.
Ebbene, l'odierna istante ha rivendicato il mancato pagamento delle retribuzioni dovute secondo i parametri di legge, per lavoro straordinario, tfr, etc deducendo di aver lavorato per 5 gg per 30 ore settimanali (“tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 14.00”).
Venendo, quindi, ad esaminare le rivendicazioni economiche formulate, il Tribunale osserva come con riferimento allo straordinario, spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali.
Grava, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n.
8006/1998). Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
Sulla scorta di queste premesse, vale osservare che l'istruttoria svolta non consente poter considerare provato che la ricorrente avesse prestato l'attività lavorativa per un numero di ore superiore a quello risultante dall'accordo, per come dedotto in ricorso, né che avesse lavorato per 30 ore settimanali in luogo delle 29.5 previste contrattualmente.
Le dichiarazioni rese dai testi del ricorrente risultano insufficienti ai fini della prova del lavoro straordinario atteso che i testi indotti riferivano di aver visto la ricorrete sia di mattina che di pomeriggio, circostanza questa compatibile con l'articolazione oraria indicata in contratto.
Di conseguenza, la prova dello straordinario di 30 minuti a settimana appare non adeguatamente supportata in assenza di precise dichiarazioni dei testi in ordine all'orario di lavoro espletato dalla ricorrente.
Non solo. Dalla lettura dei conteggi di parte, poi, emerge come il calcolo dello straordinario fosse stato predisposto computando un'attività di lavoro di 6 gg a settimana, dato questo in contrasto con quanto allegato in ricorso (5 gg a settimana per 30 ore a settimana).
Appare evidente, quindi, come tali contraddizioni impediscano a monte di poter comprendere appieno le modalità di espletamento del presunto lavoro straordinario.
Il ricorso deve pertanto esser rigettato.
Nulla sulle spese di lite in ragione della contumacia della resistente.
Pqm
- Rigetta il ricorso
- Nulla sulle spese.
Brindisi 26.3.2025
Il Giudice
dr.ssa Gabriella Puzzovio
Brindisi, 26/03/2025 Il Giudice
Gabriella Puzzovio