Art. 2.
I Comuni e le Province che potranno essere ammessi al beneficio del contributo debbono appartenere ad una delle seguenti categorie:
a) Comuni e Province che hanno fruito dell'integrazione statale in almeno tre degli anni del quinquennio 1947-1951 e che applicano dal 1 gennaio 1952 supercontribuzioni alle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e alle addizionali alla imposta sui redditi agrari in misura non inferiore al 150 per cento;
b) Comuni e Province per i quali il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 , convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 , non sia maggiore di lire 200;
c) Comuni e Province per i quali le entrate effettive di bilancio non raggiungono, comprese le supercontribuzioni definitivamente approvate dai competenti organi tutori, in misura non inferiore al 150 per cento, alle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e alle addizionali alla imposta sui redditi agrari, l'80 per cento delle somme necessarie a coprire le spese obbligatorie.
I Comuni e le Province che potranno essere ammessi al beneficio del contributo debbono appartenere ad una delle seguenti categorie:
a) Comuni e Province che hanno fruito dell'integrazione statale in almeno tre degli anni del quinquennio 1947-1951 e che applicano dal 1 gennaio 1952 supercontribuzioni alle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e alle addizionali alla imposta sui redditi agrari in misura non inferiore al 150 per cento;
b) Comuni e Province per i quali il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 , convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 , non sia maggiore di lire 200;
c) Comuni e Province per i quali le entrate effettive di bilancio non raggiungono, comprese le supercontribuzioni definitivamente approvate dai competenti organi tutori, in misura non inferiore al 150 per cento, alle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e alle addizionali alla imposta sui redditi agrari, l'80 per cento delle somme necessarie a coprire le spese obbligatorie.