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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
DEL ROSARIO ETTORE, Relatore
TOLLOSO ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 669/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320249003291845 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320249003291845 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320249003291845 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320249003291845 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320249003291845 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320249003291845 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320249003291845 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320249003291845 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320249003291845 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320249003291845 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320160006563979 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 083201700000180021 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320170001358083 REGISTRO 2015 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320180006449012 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320180006449012 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320220000875610 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA601A300757 2013 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. TA601A300758 2013 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA601A201477 2015 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso una intimazione di pagamento di € 193.975,06 emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, a seguito di 5 cartelle di pagamento e di tre avvisi di accertamento.
Eccepiva la inesigibilità delle somme richieste con 4 cartelle perché rientranti nello stralcio previsto dalla legge di bilancio 2023, la decadenza del diritto all'accertamento delle imposte ed alla riscossione per il resto, nonché la omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento presupposti, la omessa indicazione del calcolo degli interessi. Concludeva per l'annullamento della intimazione.
La Agenzia della Riscossione si costituiva in giudizio ed eccepiva preliminarmente la inammissibilità del ricorso, perché la ricorrente aveva già impugnato una precedente intimazione relativa agli stessi atti prodromici che erano già stati oggetto di giudizio conclusosi con sentenza favorevole all'Ufficio e passata in giudicato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio ed eccepiva la inammissibilità del ricorso perché avverso i tre avvisi di accertamento di cui alla intimazione la ricorrente aveva già proposto ricorso conclusosi con sentenza di rigetto divenuta definitiva, per cui va applicato il principio del ne bis in idem. Concludeva per l'inammissibilità del ricorso.
La Regione Abruzzo si costituiva in giudizio ed eccepiva l'incompetenza per territorio della Corte Tributaria di Pescara in relazione alle tasse auto di cui alle cartelle per il 2013, per il 2014 e per il 2017, comunque oggetto di avvisi di accertamento e successive cartelle non impugnate e resesi definitive, indicando la competenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila. Con successiva memoria la ricorrente ribadiva che manca la prova delle notifiche delle cartelle di pagamento.
Per gli avvisi di accertamento prendeva atto della sentenza prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che la ricorrente aveva già impugnato una precedente intimazione di pagamento avente ad oggetto gli stessi tre avvisi di accertamento e le cartelle per cui è causa. Il giudizio, in cui la contribuente aveva proposto i medesimi motivi di ricorso sollevati nel presente giudizio, si era concluso con la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado n. 290-2-21 depositata in data 1-10-21, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, non avendo la ricorrente impugnato gli atti presupposti in precedenza notificati.
Tale sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge. Deve pertanto ritenersi, in base al principio del ne bis in idem, che il ricorso sia inammissibile, in quanto avente ad oggetto gli stessi atti sottostanti, già definiti, ritenuti legittimi e ritualmente notificati. Quanto alle cartelle per tasse automobilistiche, si osserva che vi è incompetenza per territorio di questa Corte, in quanto le cartelle stesse hanno ad oggetto tasse automobilistiche di cui creditore è la Regione Abruzzo, per cui la competenza per territorio va individuata nella Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila, ove ha sede la Regione
Abruzzo, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara dichiara la propria incompetenza per territorio in relazione alle cartelle riferite alle tasse automobilistiche, indicando all'uopo la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Pescara, il 30 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Ettore Del Rosario Dott. Antonio D'Alessio
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
DEL ROSARIO ETTORE, Relatore
TOLLOSO ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 669/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320249003291845 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320249003291845 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320249003291845 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320249003291845 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320249003291845 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320249003291845 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320249003291845 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320249003291845 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320249003291845 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320249003291845 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320160006563979 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 083201700000180021 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320170001358083 REGISTRO 2015 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320180006449012 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320180006449012 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320220000875610 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA601A300757 2013 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. TA601A300758 2013 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA601A201477 2015 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso una intimazione di pagamento di € 193.975,06 emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, a seguito di 5 cartelle di pagamento e di tre avvisi di accertamento.
Eccepiva la inesigibilità delle somme richieste con 4 cartelle perché rientranti nello stralcio previsto dalla legge di bilancio 2023, la decadenza del diritto all'accertamento delle imposte ed alla riscossione per il resto, nonché la omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento presupposti, la omessa indicazione del calcolo degli interessi. Concludeva per l'annullamento della intimazione.
La Agenzia della Riscossione si costituiva in giudizio ed eccepiva preliminarmente la inammissibilità del ricorso, perché la ricorrente aveva già impugnato una precedente intimazione relativa agli stessi atti prodromici che erano già stati oggetto di giudizio conclusosi con sentenza favorevole all'Ufficio e passata in giudicato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio ed eccepiva la inammissibilità del ricorso perché avverso i tre avvisi di accertamento di cui alla intimazione la ricorrente aveva già proposto ricorso conclusosi con sentenza di rigetto divenuta definitiva, per cui va applicato il principio del ne bis in idem. Concludeva per l'inammissibilità del ricorso.
La Regione Abruzzo si costituiva in giudizio ed eccepiva l'incompetenza per territorio della Corte Tributaria di Pescara in relazione alle tasse auto di cui alle cartelle per il 2013, per il 2014 e per il 2017, comunque oggetto di avvisi di accertamento e successive cartelle non impugnate e resesi definitive, indicando la competenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila. Con successiva memoria la ricorrente ribadiva che manca la prova delle notifiche delle cartelle di pagamento.
Per gli avvisi di accertamento prendeva atto della sentenza prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che la ricorrente aveva già impugnato una precedente intimazione di pagamento avente ad oggetto gli stessi tre avvisi di accertamento e le cartelle per cui è causa. Il giudizio, in cui la contribuente aveva proposto i medesimi motivi di ricorso sollevati nel presente giudizio, si era concluso con la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado n. 290-2-21 depositata in data 1-10-21, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, non avendo la ricorrente impugnato gli atti presupposti in precedenza notificati.
Tale sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge. Deve pertanto ritenersi, in base al principio del ne bis in idem, che il ricorso sia inammissibile, in quanto avente ad oggetto gli stessi atti sottostanti, già definiti, ritenuti legittimi e ritualmente notificati. Quanto alle cartelle per tasse automobilistiche, si osserva che vi è incompetenza per territorio di questa Corte, in quanto le cartelle stesse hanno ad oggetto tasse automobilistiche di cui creditore è la Regione Abruzzo, per cui la competenza per territorio va individuata nella Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila, ove ha sede la Regione
Abruzzo, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara dichiara la propria incompetenza per territorio in relazione alle cartelle riferite alle tasse automobilistiche, indicando all'uopo la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Pescara, il 30 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Ettore Del Rosario Dott. Antonio D'Alessio