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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/12/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa ES AP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2105/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(P.I. ), con sede in Viterbo, Via Latino Latini n. 13, in Parte_1 P.IVA_1 persona del proprio legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
IA RD (C.F. ) giusta procura redatta su foglio separato e allegata C.F._1 all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il difensore in Viterbo, Piazza Fontana
Grande n. 6.
Opponente
e
(P.I. , con sede in Celleno (VT), Strada Teverina km. 16,400, Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
AS PA ( ) del Foro di Viterbo (PEC: C.F._2
-FAX 0761/340041, ed all'uopo elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Viterbo, Via Ippolito Nievo n. 29.
Opposta
Oggetto: opposizione a precetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione al precetto notificatole da Parte_1 Controparte_2
[... per il pagamento di € 45.580,57 eccependo l'avvenuta estinzione del credito sulla base dell'accordo di mediazione intercorso tra le parti poiché l'opposta non lo aveva adempiuto in relazione alla restituzione di alcuni beni, con conseguente riduzione del credito vantato;
inoltre, ha dedotto che dal dovuto andava decurtata la somma di € 9.485,50, come da fattura 68/2024, per cui aveva ottenuto decreto ingiuntivo n. 1671/2024 dal Giudice di Pace di Viterbo, con azzeramento del credito della Controparte_2
Ha resistito l'opposta deducendo che la aveva arbitrariamente Parte_1 adempiuto solo in parte all'accordo di mediazione intercorso tra le parti, che il pagamento delle somme pattuite non era condizionato ad alcuna restituzione di merce e che l'importo di € 9.485,50
1 per cui l'opponente aveva ottenuto decreto ingiuntivo era sub iudice, essendo stata proposta opposizione. Parte Nel dettaglio ha dedotto che il 19 giugno 2024 le parti hanno concluso un accordo di mediazione per dirimere la questione afferente al mancato pagamento di fatture reciproche;
in particolare, vantava un credito di € 227.766, per cui aveva ottenuto il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 831/2024 immediatamente esecutivo, e vantava il credito Parte_1 di € 143.106,56.
Fattesi reciproche concessioni, era stato pattuito che pagasse a Parte_1 [...]
€ 85.400 secondo le seguenti modalità: € 30.000 alla sottoscrizione dell'accordo; € CP_2
27.700 entro l'agosto 2024 e i restanti € 27.700 entro l'ottobre del 2024.
A seguito del minor importo di € 10.287,97 corrisposto in occasione della seconda scadenza,
[...] aveva notificato il precetto per l'importo di € 45.580,57 quale residua obbligazione, Controparte_2 oltre alle spese. contesta la legittimità della pretesa ed evidenzia che l'accordo di Parte_1 mediazione prevedeva a carico della la rinuncia al decreto ingiuntivo con Controparte_2 emissione della nota di credito da parte della suddetta società relativamente alle fatture 244 e 245 Parte del 2023; avrebbe, invece, stornato la metà dell'importo della fattura n. 3 del 2023, avrebbe emesso le note di credito per le fatture n. 5 del 2023, n 131 del 2023 e 135 del 2023, oltre alle note di credito per le fatture 1 e 2 del 2023 previa restituzione del materiale in esse indicato.
Orbene, poiché tale materiale non sarebbe stato tutto restituito, mancando alcuni beni per il valore Parte di € 10.287,97, ritiene di aver legittimamente ridotto l'importo da lei dovuto con la seconda rata.
Invero, aggiunge che il residuo dovuto era pari a € 17.412,03, corrispondente alla differenza tra il valore della seconda rata di € 27.700 e il valore del credito per mancata restituzione merce per €
10.287,97, e però per mero errore il bonifico era stato pagato solo per € 10.287,97, corrispondente al valore dei beni non recuperati, tuttavia poiché nel frattempo aveva ottenuto decreto ingiuntivo n.
1671/2024 dal Giudice di Pace di Viterbo nei confronti della per l'importo di € Controparte_2
9.485,50, gli importi potevano essere compensati.
Inoltre, poiché lo stesso giorno della notifica del precetto, 4 novembre 2024, era stata accredita in favore dell'opposta la terza rata di cui all'accordo di mediazione, seppure con n. 4 giorni di ritardo, doveva concludersi che nulla era dovuto alla con conseguente nullità e Controparte_2 illegittimità dell'atto di precetto.
Sospeso in parte il precetto, la causa di natura documentale è stata trattenuta in decisione il 19 novembre 2025 a seguito di discussione.
L'opposizione è solo in parte fondata.
Innanzitutto, va rilevato che la terza rata di € 27.700 è stata pagata in data 5 novembre 2024 con valuta del 6 novembre 2024 come da documentazione attestante l'operazione di pagamento di
2 bonifico depositata in atti, quando il precetto era già stato notificato, essendo tale notifica stata eseguita il 4 novembre 2024.
In ogni caso il credito afferente alla terza rata è soddisfatto e va decurtato dal precetto.
Quando alla seconda rata, anch'essa di € 27.700, è stata pagata per il minor importo di € 10.287,97 in parte per un asserito errore e in parte perché l'accordo di mediazione prevedeva la restituzione a di alcune merci che non sono state consegnate. Parte_1
Parte opposta ha dedotto che il pagamento delle tre rate indicate nell'accordo di mediazione non era subordinato alla restituzione di alcunché e tuttavia tale interpretazione del suddetto accordo non è condivisibile.
Come si è detto, infatti, nell'ambito di esso le parti si sono fatte reciproche concessioni sicché le obbligazioni che ne sono derivate vanno considerate corrispettive;
in base ad esse era onere della rinunciare al decreto ingiuntivo ottenuto contro l'opposta ed emettere note di Controparte_2 credito per le fatture 244 e 245 del 2 agosto 2023, con diritto a conseguire la somma di € 85.400 da corrisponderle in tre rate. Parte Quanto alla essa si era impegnata a stornare la metà dell'importo relativo alla fattura numero
3 del 16 gennaio di € 18.178, ad emettere note di credito per le fatture n. 5 del 16 gennaio 2023, n.
131 del 28 novembre 2023 e n. 135 del 6 dicembre 2023 nonché per le fatture n. 1 e 2 del 16 gennaio
2023 con diritto alla previa restituzione del materiale ivi descritto e in giacenza presso la CP_2
[...]
E' dunque evidente che l'accordo di mediazione, integrante - come si è detto - un contratto a Parte prestazioni corrispettive, includeva la restituzione del materiale della che pertanto, ai sensi dell'art. 1460 c.c., poteva rifiutare di adempiere la propria obbligazione in mancanza della prestazione di controparte.
Venendo all'inadempimento di il materiale di cui alle fatture n. 1 e 2 del 16 Controparte_2 gennaio 2023 consisteva in: una pompa di calore da 8 kW completa di modulo idronico integrato;
un impianto radiante a pavimento completo di pannellatura di sottofondo, collettori, fascia perimetrale e codoli di allaccio;
uno scalda acqua ibrido da 100 litri;
quattro recuperatori;
24 recuperatori e, sulla base delle note di credito nn. 8 e 9 del 2024, sono stati restituiti soltanto la pompa di calore, lo scalda acqua ibrido e n. 20 recuperatori.
La si difende contestando l'avvenuta consegna della merce e però poiché Controparte_2 nell'accordo di mediazione viene fatto specifico riferimento all'obbligo di restituzione dei beni descritti nelle fatture 1 e 2 del 2023 tale consegna è da ritenersi provata.
Peraltro, con la mail dell'avvocato PA del 29 agosto 2024, prodotta dall'opposta in allegato alla propria comparsa di costituzione, viene espressamente indicato che il pavimento radiante del valore di € 3.500 e il 20% dei fogli isolanti del valore di € 500 erano presenti in magazzino e non sono stati Parte ritirati dall'addetto inviato dalla .
3 Tale indicazione induce a ritenere che il mancato recupero dei suddetti beni sia da imputare all'opponente sicché il valore di essi per € 4.000 non poteva essere legittimamente stornato dall'importo della seconda rata, neppure sull'assunto del loro deterioramento che non è stato immediatamente contestato in riscontro alla mail dell'avv. PA così da ritenersi credibile. Parte Ciò che invece poteva essere legittimamente stornato da è l'importo di € 6.287, pari al valore dei beni che non le sono stati restituiti (va precisato che seppur nelle fatture nn. 1 e 2 del 2023 non
è indicato il valore delle merci, non vi è contestazione sul punto del loro valore).
Ricapitolando, a fronte della seconda rata di € 27.700 EDG ha corrisposto solo € 10.287,97. ma poiché poteva stornare solo € 6.287, vi è una differenza a credito della di € Controparte_2
21.413.
Tale pretesa creditoria non può essere neppure parzialmente paralizzata dalla fattura n. 68/2024, Parte dell'importo di € 9.485,50 perché sebbene per il suo pagamento abbia ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1671/2024 dal Giudice di Pace di Viterbo contro esso è stata proposta opposizione sicché l'importo, contestato, non può essere opposto in compensazione.
In sintesi, deve concludersi che il precetto è legittimamente emesso per il minor importo di € 21.413 poiché dalla somma indicata di € 45.580,57 va decurtato l'importo di € 27.700, corrispondente alla terza rata di cui all'accordo di mediazione intercorso tra le parti, che è stata accreditata con quattro giorni di ritardo, e l'importo di € 4.000 per i beni che la ha offerto in restituzione Controparte_2
e che non sono stati presi in carico dall'addetto della EDG.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione da € 5.201 a € 26.000, facendo riferimento ai valori minimi e con esclusione della fase decisionale poiché il procuratore dell'opposta non ha depositato note per l'udienza di decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara che il credito vantato da
[...] verso è pari a € 21.413; CP_2 Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e le liquida nella misura di € 1.689, oltre accessori di legge. CP_2
Così deciso in Viterbo il 12 dicembre 2025
Il giudice
ES AP
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa ES AP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2105/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(P.I. ), con sede in Viterbo, Via Latino Latini n. 13, in Parte_1 P.IVA_1 persona del proprio legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
IA RD (C.F. ) giusta procura redatta su foglio separato e allegata C.F._1 all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il difensore in Viterbo, Piazza Fontana
Grande n. 6.
Opponente
e
(P.I. , con sede in Celleno (VT), Strada Teverina km. 16,400, Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
AS PA ( ) del Foro di Viterbo (PEC: C.F._2
-FAX 0761/340041, ed all'uopo elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Viterbo, Via Ippolito Nievo n. 29.
Opposta
Oggetto: opposizione a precetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione al precetto notificatole da Parte_1 Controparte_2
[... per il pagamento di € 45.580,57 eccependo l'avvenuta estinzione del credito sulla base dell'accordo di mediazione intercorso tra le parti poiché l'opposta non lo aveva adempiuto in relazione alla restituzione di alcuni beni, con conseguente riduzione del credito vantato;
inoltre, ha dedotto che dal dovuto andava decurtata la somma di € 9.485,50, come da fattura 68/2024, per cui aveva ottenuto decreto ingiuntivo n. 1671/2024 dal Giudice di Pace di Viterbo, con azzeramento del credito della Controparte_2
Ha resistito l'opposta deducendo che la aveva arbitrariamente Parte_1 adempiuto solo in parte all'accordo di mediazione intercorso tra le parti, che il pagamento delle somme pattuite non era condizionato ad alcuna restituzione di merce e che l'importo di € 9.485,50
1 per cui l'opponente aveva ottenuto decreto ingiuntivo era sub iudice, essendo stata proposta opposizione. Parte Nel dettaglio ha dedotto che il 19 giugno 2024 le parti hanno concluso un accordo di mediazione per dirimere la questione afferente al mancato pagamento di fatture reciproche;
in particolare, vantava un credito di € 227.766, per cui aveva ottenuto il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 831/2024 immediatamente esecutivo, e vantava il credito Parte_1 di € 143.106,56.
Fattesi reciproche concessioni, era stato pattuito che pagasse a Parte_1 [...]
€ 85.400 secondo le seguenti modalità: € 30.000 alla sottoscrizione dell'accordo; € CP_2
27.700 entro l'agosto 2024 e i restanti € 27.700 entro l'ottobre del 2024.
A seguito del minor importo di € 10.287,97 corrisposto in occasione della seconda scadenza,
[...] aveva notificato il precetto per l'importo di € 45.580,57 quale residua obbligazione, Controparte_2 oltre alle spese. contesta la legittimità della pretesa ed evidenzia che l'accordo di Parte_1 mediazione prevedeva a carico della la rinuncia al decreto ingiuntivo con Controparte_2 emissione della nota di credito da parte della suddetta società relativamente alle fatture 244 e 245 Parte del 2023; avrebbe, invece, stornato la metà dell'importo della fattura n. 3 del 2023, avrebbe emesso le note di credito per le fatture n. 5 del 2023, n 131 del 2023 e 135 del 2023, oltre alle note di credito per le fatture 1 e 2 del 2023 previa restituzione del materiale in esse indicato.
Orbene, poiché tale materiale non sarebbe stato tutto restituito, mancando alcuni beni per il valore Parte di € 10.287,97, ritiene di aver legittimamente ridotto l'importo da lei dovuto con la seconda rata.
Invero, aggiunge che il residuo dovuto era pari a € 17.412,03, corrispondente alla differenza tra il valore della seconda rata di € 27.700 e il valore del credito per mancata restituzione merce per €
10.287,97, e però per mero errore il bonifico era stato pagato solo per € 10.287,97, corrispondente al valore dei beni non recuperati, tuttavia poiché nel frattempo aveva ottenuto decreto ingiuntivo n.
1671/2024 dal Giudice di Pace di Viterbo nei confronti della per l'importo di € Controparte_2
9.485,50, gli importi potevano essere compensati.
Inoltre, poiché lo stesso giorno della notifica del precetto, 4 novembre 2024, era stata accredita in favore dell'opposta la terza rata di cui all'accordo di mediazione, seppure con n. 4 giorni di ritardo, doveva concludersi che nulla era dovuto alla con conseguente nullità e Controparte_2 illegittimità dell'atto di precetto.
Sospeso in parte il precetto, la causa di natura documentale è stata trattenuta in decisione il 19 novembre 2025 a seguito di discussione.
L'opposizione è solo in parte fondata.
Innanzitutto, va rilevato che la terza rata di € 27.700 è stata pagata in data 5 novembre 2024 con valuta del 6 novembre 2024 come da documentazione attestante l'operazione di pagamento di
2 bonifico depositata in atti, quando il precetto era già stato notificato, essendo tale notifica stata eseguita il 4 novembre 2024.
In ogni caso il credito afferente alla terza rata è soddisfatto e va decurtato dal precetto.
Quando alla seconda rata, anch'essa di € 27.700, è stata pagata per il minor importo di € 10.287,97 in parte per un asserito errore e in parte perché l'accordo di mediazione prevedeva la restituzione a di alcune merci che non sono state consegnate. Parte_1
Parte opposta ha dedotto che il pagamento delle tre rate indicate nell'accordo di mediazione non era subordinato alla restituzione di alcunché e tuttavia tale interpretazione del suddetto accordo non è condivisibile.
Come si è detto, infatti, nell'ambito di esso le parti si sono fatte reciproche concessioni sicché le obbligazioni che ne sono derivate vanno considerate corrispettive;
in base ad esse era onere della rinunciare al decreto ingiuntivo ottenuto contro l'opposta ed emettere note di Controparte_2 credito per le fatture 244 e 245 del 2 agosto 2023, con diritto a conseguire la somma di € 85.400 da corrisponderle in tre rate. Parte Quanto alla essa si era impegnata a stornare la metà dell'importo relativo alla fattura numero
3 del 16 gennaio di € 18.178, ad emettere note di credito per le fatture n. 5 del 16 gennaio 2023, n.
131 del 28 novembre 2023 e n. 135 del 6 dicembre 2023 nonché per le fatture n. 1 e 2 del 16 gennaio
2023 con diritto alla previa restituzione del materiale ivi descritto e in giacenza presso la CP_2
[...]
E' dunque evidente che l'accordo di mediazione, integrante - come si è detto - un contratto a Parte prestazioni corrispettive, includeva la restituzione del materiale della che pertanto, ai sensi dell'art. 1460 c.c., poteva rifiutare di adempiere la propria obbligazione in mancanza della prestazione di controparte.
Venendo all'inadempimento di il materiale di cui alle fatture n. 1 e 2 del 16 Controparte_2 gennaio 2023 consisteva in: una pompa di calore da 8 kW completa di modulo idronico integrato;
un impianto radiante a pavimento completo di pannellatura di sottofondo, collettori, fascia perimetrale e codoli di allaccio;
uno scalda acqua ibrido da 100 litri;
quattro recuperatori;
24 recuperatori e, sulla base delle note di credito nn. 8 e 9 del 2024, sono stati restituiti soltanto la pompa di calore, lo scalda acqua ibrido e n. 20 recuperatori.
La si difende contestando l'avvenuta consegna della merce e però poiché Controparte_2 nell'accordo di mediazione viene fatto specifico riferimento all'obbligo di restituzione dei beni descritti nelle fatture 1 e 2 del 2023 tale consegna è da ritenersi provata.
Peraltro, con la mail dell'avvocato PA del 29 agosto 2024, prodotta dall'opposta in allegato alla propria comparsa di costituzione, viene espressamente indicato che il pavimento radiante del valore di € 3.500 e il 20% dei fogli isolanti del valore di € 500 erano presenti in magazzino e non sono stati Parte ritirati dall'addetto inviato dalla .
3 Tale indicazione induce a ritenere che il mancato recupero dei suddetti beni sia da imputare all'opponente sicché il valore di essi per € 4.000 non poteva essere legittimamente stornato dall'importo della seconda rata, neppure sull'assunto del loro deterioramento che non è stato immediatamente contestato in riscontro alla mail dell'avv. PA così da ritenersi credibile. Parte Ciò che invece poteva essere legittimamente stornato da è l'importo di € 6.287, pari al valore dei beni che non le sono stati restituiti (va precisato che seppur nelle fatture nn. 1 e 2 del 2023 non
è indicato il valore delle merci, non vi è contestazione sul punto del loro valore).
Ricapitolando, a fronte della seconda rata di € 27.700 EDG ha corrisposto solo € 10.287,97. ma poiché poteva stornare solo € 6.287, vi è una differenza a credito della di € Controparte_2
21.413.
Tale pretesa creditoria non può essere neppure parzialmente paralizzata dalla fattura n. 68/2024, Parte dell'importo di € 9.485,50 perché sebbene per il suo pagamento abbia ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1671/2024 dal Giudice di Pace di Viterbo contro esso è stata proposta opposizione sicché l'importo, contestato, non può essere opposto in compensazione.
In sintesi, deve concludersi che il precetto è legittimamente emesso per il minor importo di € 21.413 poiché dalla somma indicata di € 45.580,57 va decurtato l'importo di € 27.700, corrispondente alla terza rata di cui all'accordo di mediazione intercorso tra le parti, che è stata accreditata con quattro giorni di ritardo, e l'importo di € 4.000 per i beni che la ha offerto in restituzione Controparte_2
e che non sono stati presi in carico dall'addetto della EDG.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione da € 5.201 a € 26.000, facendo riferimento ai valori minimi e con esclusione della fase decisionale poiché il procuratore dell'opposta non ha depositato note per l'udienza di decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara che il credito vantato da
[...] verso è pari a € 21.413; CP_2 Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e le liquida nella misura di € 1.689, oltre accessori di legge. CP_2
Così deciso in Viterbo il 12 dicembre 2025
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