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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1865/2024 RG avente ad oggetto: “ Indennità di accompagnamento – opposizione ex art. 445 bis c.p.c.”
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato CASCIO GIUSEPPE Parte_1
e ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocato APRILE
SERGIO ed elettivamente domiciliato in SANTA CROCE 929 30100 VENEZIA
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/09/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha proposto opposizione ex art. 445 bis, co. 6 c.p.c., chiedendo «Ritenere e dichiarare in favore di parte ricorrente l'esistenza del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero da altra accertanda in corso di causa;
Conseguentemente, condannare l' in persona del Presidente e CP_1 legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente l'assegno di indennità di accompagnamento a far data dalla presentazione della domanda amministrativa o in quella accertata in corso di causa il tutto maggiorato di
1 CP_ interessi legali come per legge. Condannare l' in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore alla refusione delle spese, competenze e onorari del giudizio oltre IVA e CPA (grado atp e merito) da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario (sia fase atp e merito)»
Nel costituirsi Controparte_1 ha dedotto ed eccepito « - dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
- spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi»
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. L'opposizione deve essere proposta ovvero depositata ai sensi dell'art. 445 bis co 6 c.p.c. entro il termine perentorio di 30 gg dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
2. Nel caso in esame le contestazioni alla CTU sono state depositate il
23/8/2024 e il presente ricorso il 23/9/24, tuttavia il mese di agosto ha 31 giorni e pertanto il ricorso è stato depositato, per un giorno, fuori termine con conseguente decadenza.
3. Deve pertanto concludersi come in dispositivo con la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione e l'omologa delle conclusioni del CTU.
4. Le spese di lite devono essere compensate e le spese di CTU poste a carico dell' avendo il ricorrente depositato autodichiarazione ex art. 152 CP_1 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e per l'effetto omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.t.u. in RG 218/2024 « Il Signor
[...] affetto da: (...) è invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà Parte_1 gravi ma non è attualmente in possesso dei requisiti di carattere sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento»;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
2 3) Pone definitivamente a carico dell' spese di c.t.u. CP_1 separatamente liquidate.
Venezia, all'udienza del 11/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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