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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4309 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2012 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
(Cod. Fisc. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Serra e Gino Cilia giusta delega in atti appellante
E
(C.F.: ), in persona del Sindaco Controparte_1 PartitaIVA_2 P.IVA_3 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Melchiorre per delega in atti appellata
E
(C.F. ), in persona del Direttore pro tempore, Controparte_2 P.IVA_4
r.g. n. 1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
appellata
OGGETTO: canone concessione balneare
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, annullare o comunque riformare la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1601/2019 pubblicata in data
26.9.2019 non notificata, e per l'effetto, in accoglimento dello spiegato appello:
- accertata incidentalmente la illegittimità e/o la nullità della nota Prot. n. 61836 del 22.7.2010 del
[...]
, accertare e dichiarare che gli aggiornamenti del canone per l'anno 2007, 2008, 2009 e 2010 CP_1 per la concessione demaniale 6/05 per lo stabilimento balneare da parte della devono Parte_1 essere calcolati in base ai valori di cui alla legge 296/06 con l'applicazione dei valori OMI per il terziario tenuto conto di quanto già versato a tale titolo;
- accertata incidentalmente l'illegittimità degli atti e provvedimenti emessi dal con i quali Controparte_1 sono stati determinati i canoni demaniali dovuti dall'istante, accertare e dichiarare che la determinazione del canone relativo all'anno 2015 per la concessione di cui l'istante è titolare, deve essere calcolato in base ai valori di cui alla legge 296/06 con l'applicazione dei valori OMI per il terziario, tenuto altresì conto della inesistenza di pertinenze.
Per l'effetto, Condannare l' e il , anche in solido tra loro, alla Controparte_2 Controparte_1 restituzione in favore dell'attrice di tutte le somme indebitamente corrisposte dall'istante a titolo di canone demaniale marittimo per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”;
Per il “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione, così provvedere:
- in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità, l'inammissibilità, la nullità dell'appello proposto dalla
nonché dell'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
- nel merito: rigettare con ogni miglior formula l'appello proposto da e tutte le domande ivi Parte_1
formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa;
r.g. n. 2 - in via incidentale: in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1601/2019 pubblicata il 26-09-2019, accertare e dichiarare che il canone annuale relativo alla superficie con destinazione commerciale, dell'area in concessione demaniale a va calcolato partendo dal valore OMI dell'anno 2007 in conformità Parte_1 della Legge speciale di riferimento n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed effettuando gli aggiornamenti annuali Istat in base alle percentuali comunicate annualmente dal Ministero delle Controparte_3 ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 494/1993 di conversione del D.L. n. 400/1993 e, per l'effetto, ferme restando le superfici riscontrate nel giudizio di primo grado, dal CTU geom. accertare e Per_1 dichiarare la correttezza del calcolo dei canoni demaniali, come effettuato dal , dovuti Controparte_1 dalla per gli anni oggetto di giudizio (2007-2008-2009 e 2010, nota protocollo n. 61836 Parte_1 del 22-07-2010 del , e anni 2011-2012-2013-2014 e 2015, ordine di introito anno Controparte_1
2015 prot. n. 0078449 del 15-09-2015).
Vittoria di spese (anche di CTU e C.U.), competenze ed onorari, oltre al rimborso forfettario di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l' : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello dichiarare inammissibile l'appello, per Controparte_2 quanto di ragione, e comunque rigettare l'appello con vittoria di spese, diritti ed onorari nonché con ogni conseguenza di legge”.
FATTO E DIRITTO
La società ha impugnato la sentenza n. 1601/19, emessa dal Tribunale di Parte_1
Velletri in data 26 settembre 2019, con la quale erano state rigettate le domande di accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti da parte del Controparte_1
a titolo di canoni di concessioni balneari e la stessa appellante era stata condannata al pagamento in favore della controparte delle somme stimate come dovute da parte del c.t.u. nominato in primo grado a titolo di canoni concessori per gli anni 2010-2015.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato il vizio di difetto di motivazione della pronuncia, ricondotto all'acritico recepimento da parte del Giudice delle incomplete conclusioni esposte dal c.t.u., il quale non aveva replicato alle osservazioni formulate dai consulenti di parte.
Con il secondo motivo ha censurato la pronuncia impugnata in ragione della Parte_1 ritenuta applicabilità, al fine della quantificazione del canone, dei valori OMI del settore commercio, nonostante l'attività di gestione di uno stabilimento balneare avesse r.g. n. 3 caratteristiche tali da renderla assimilabile, in maniera prevalente, alla tipologia “terziaria” piuttosto che a quella “commerciale”.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato come erroneamente il primo Giudice, recependo anche in questo caso le conclusioni del c.t.u., avesse ritenuto insistenti sul tratto di arenile oggetto di concessione pertinenze demaniali, ed avesse per l'effetto applicato le relative maggiorazioni previste dalla legge, quando invece non poteva ritenersi operante il principio dell'accessione essendo ancora in essere il rapporto concessorio.
Con il quarto motivo ha infine censurato il vizio di ultrapetizione, riconducibile Parte_1 al fatto che il Tribunale di Velletri la aveva condannata al pagamento dei canoni ritenuti dovuti nel quinquennio 2010-2015 in assenza di alcuna tempestiva domanda da parte dell'ente locale, che aveva inammissibilmente formulato la domanda di condanna solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appellante ha richiesto, previo accertamento incidentale dell'illegittimità degli atti di determinazione dei canoni demaniali emessi dal che fosse accertata la necessità di calcolo dei suddetti canoni sulla base Controparte_1 dei valori di cui alla legge 296/06 con l'applicazione dei valori OMI per il terziario, tenuto altresì conto dell'inesistenza di pertinenze e dunque della non debenza delle maggiorazioni applicate dall'Amministrazione, con conseguente condanna del alla Controparte_1 restituzione delle somme medio tempore indebitamente percepite.
Il si è costituito nel presente giudizio eccependo: Controparte_1
- il mancato rispetto dei termini minimi a comparire;
- la nullità della procura alle liti e l'inesistenza di quella specificamente conferita al difensore dell'appellante, nella persona dell'avv. Serra;
- l'improcedibilità dell'appello a fronte della mancata allegazione della sentenza impugnata;
- l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi.
Nel merito l'appellato ha contestato il fondamento degli avversi motivi di gravame, rilevando come per un verso fossero applicabili i valori OMI relativi al settore commerciale, come del resto indicato nella circolare esplicativa emessa dal Ministero dei Trasporti cui l'ente locale era obbligato ad attenersi, e per altro dovesse essere ribadita la natura di pertinenza delle r.g. n. 4 opere realizzate sul demanio marittimo, trattandosi di opere inamovibili già incamerate alla scadenza delle precedenti concessioni, come tali già ab origine di proprietà dello Stato (il che era stato espressamente riconosciuto dalla concessionaria nella convenzione n. 6/2005).
Alla luce di tali considerazioni il ha concluso per la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità del gravame e comunque per il suo rigetto, compresa la domanda di condanna alla ripetizione di indebito, stante l'omesso versamento dei canoni concessori ad opera di
Parte_1
Il ha poi proposto appello incidentale avverso la pronuncia di primo grado, nella CP_1 parte in cui la determinazione dei canoni era stata effettuata dal c.t.u. senza provvedere all'applicazione, a partire dal 1.1.1998, degli aggiornamenti Istat annuali in base alle percentuali comunicate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 494/1993, per effetto della quale il Tribunale avrebbe dovuto accertare la correttezza del calcolo dei canoni come originariamente effettuata dall'Amministrazione.
Si è altresì costituita in giudizio l' , la quale ha addotto l'infondatezza dei Controparte_2 primi tre motivi dell'appello principale (essendo il quarto afferente alla sola posizione dell'ente locale) ed ha pertanto concluso per il rigetto del gravame.
L'appello principale proposto da va accolto per quanto di ragione. Parte_1
Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame a vario titolo formulate dal Controparte_1
Quanto all'omesso rispetto dei termini a comparire, in adesione al consolidato orientamento della Suprema Corte si rileva come il vizio, effettivamente sussistente, debba ritenersi sanato.
Il si è infatti limitato ad eccepire la nullità senza avanzare la richiesta di fissazione CP_1 di una nuova udienza nel rispetto dei termini, contegno che integra sanatoria della nullità della citazione (in questo senso, tra le molte, Cass., ord., 18.4.2025, n. 10289; Cass.,
16.10.2014, n. 21950, Cass., ord., 16.10.2014, n. 21910).
L' , a sua volta, non ha formulato alcuna simile istanza, non avendo Controparte_2
neppure eccepito la nullità della citazione.
La prospettata invalidità della procura conferita ai due difensori di non è poi Parte_1 configurabile.
r.g. n. 5 In assenza di espressa indicazione di segno contrario nel testo della procura, deve ritenersi che il mandato conferito avesse natura disgiuntiva, il che rende legittima l'autenticazione della sottoscrizione del conferente la procura, così come la sottoscrizione sempre in via telematica dell'atto di citazione in appello, ad opera del solo avvocato Cilia.
Ogni considerazione circa l'addotta inammissibilità dell'appello per omessa produzione della pronuncia impugnata è preclusa dal rilievo che la sentenza di primo grado, contrariamente a quanto addotto dal è stata correttamente prodotta in allegato all'atto introduttivo CP_1 del giudizio.
E' infine da escludere l'eccepita violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., posto che l'atto d'appello contiene l'analitica indicazione delle varie censure formulate avverso la pronuncia di primo grado e la compiuta esposizione della critica svolta avverso il ragionamento sotteso alla decisione impugnata, talché deve nella fattispecie ritenersi superato il vaglio preliminare di ammissibilità dell'impugnazione.
Venendo dunque al merito, è suscettibile di accoglimento, nei termini che si verrà ad esporre, il secondo motivo d'appello, con il quale è stata censurata la perizia (e la decisione del
Tribunale che la ha recepita) con riguardo alla ritenuta applicabilità, a tutte le aree che costituiscono oggetto di concessione, dei criteri OMI relativi agli immobili a destinazione commerciale.
Come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 10605 del 19 aprile 2024, in tema di concessioni di beni del demanio marittimo l'art. 1, comma 251, n. 2) della l. n. 296 del 2006, prevedendo modalità differenziate di determinazione del canone in ragione della diversa natura delle pertinenze, assegna un valore specifico e rilevante ai fini dell'individuazione dei valori OMI cui rapportare la determinazione di parte del canone concessorio, escludendo pertanto la possibilità di omologare le pertinenze adibite ad attività di ristorazione e bar a quelle turistico-ricreative svolte dal concessionario.
La Corte si è in questi termini espressa: “Com'è noto… l'art. 1, comma 251 cit., nell'individuare i criteri per la determinazione dei canoni annui per le concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico- ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, disciplina, al n. 2, quelli relativi alle concessioni comprendenti pertinenze demaniali marittime, distinguendo tra le aree ricomprese nella concessione e le
r.g. n. 6 pertinenze; in ordine alle prime, il n.
2.2 stabilisce che per gli anni 2004-2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della legge, con esclusione delle disposizioni maggiorative di cui all'art. 32, commi
21-23, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2007, quelle previste dalla lett. b), n. 1 per le concessioni aventi ad oggetto aree e specchi acquei;
per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il n.
2.1 dispone invece che il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'OMI per la zona di riferimento, moltiplicando il risultato per un coefficiente pari a 6,5 e riducendo l'importo annuo ottenuto di determinate percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto. La lettera di tale disposizione, prendendo in considerazione la destinazione delle superfici pertinenziali, classificate in base alla medesima tipologia adottata per l'indicazione dei valori locativi riportati dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'OMI, senza fare alcun cenno ad un'utilizzazione principale, consente di escludere che, ove le predette superfici siano adibite ad una pluralità di usi diversi, ciascuno dei quali riconducibile ad una delle categorie da essa previste, l'individuazione dei valori locativi da utilizzare per il calcolo del canone concessorio possa aver luogo sulla base di una valutazione di prevalenza di una destinazione rispetto alle altre, dovendosi invece procedere all'individuazione della superficie adibita a ciascun uso, ed applicare alla stessa il valore locativo corrispondente alla sua destinazione, per poi determinare il canone complessivo attraverso la somma degl'importi corrispondenti alle singole superfici. Tale interpretazione, come già chiarito da questa
Corte, trova conforto nell'art. 27, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 114 del 1998 e nell'art. 5 della legge
25 agosto 1991, n. 287, recanti la disciplina dell'autorizzazione per gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente ad attività di svago, il cui disposto risulta univocamente rivolto a prendere in considerazione la specificità dell'attività di commercio, somministrazione di alimenti e bevande alcooliche quando essa si svolge su aree comprese nel demanio marittimo e adibite a stabilimenti balneari.
Non possono quindi condividersi le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, la quale, dopo aver dichiarato correttamente di dissentire dal criterio di calcolo adottato dal Giudice di primo grado, che pur avendo distinto tra l'attività di gestione dello stabilimento balneare e quella di ristorazione e ricondotto la prima al settore terziario e la seconda al settore commerciale, aveva applicato i valori OMI relativi al settore terziario all'attività stagionale svolta dalle strutture permanenti, è incorsa nel medesimo errore, assimilando
l'attività di gestione dello stabilimento balneare a quella di ristorazione, qualificandola indifferenziatamente come attività commerciale, e ritenendo riservata la destinazione ad attività terziario-direzionale alle pertinenze demaniali che non possano considerarsi come beni strumentali all'attività concessoria”.
r.g. n. 7 In applicazione di tali principi, la quantificazione dei canoni concessori come operata dall'Amministrazione, così come quella cui ha dato corso il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, in quanto fondate sull'applicazione a tutte le pertinenze dei canoni
OMI relativi a beni a destinazione commerciale, sulla base della ritenuta applicabilità di un principio di prevalenza, non è corretta.
La rideterminazione dei canoni concessori dovrà essere operata in applicazione dei criteri elaborati dalla Suprema Corte nella richiamata pronuncia e dunque mediante “individuazione della superficie adibita a ciascun uso” e applicazione “alla stessa (de)l valore locativo corrispondente alla sua destinazione, per poi determinare il canone complessivo attraverso la somma degl'importi corrispondenti alle singole superfici”.
Tanto premesso, la causa deve essere rimessa in istruttoria, come da ordinanza in pari data,
a fronte dell'irreperibilità del fascicolo d'ufficio, da ultimo attestata dalla cancelleria del
Tribunale di Velletri con comunicazione in data odierna, e di quelli di parte, che pure è stato attestato essere andati dispersi, documenti indispensabili ai fini della delibazione degli ulteriori motivi d'appello.
La pronuncia sulle spese va riservata alla statuizione definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, non definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 2012/2020 R.G., così provvede:
1) in accoglimento del secondo motivo dell'appello principale accerta che i canoni concessori per cui è causa (canoni a partire dall'anno 2007 sino all'anno 2015) devono essere calcolati sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 251, della legge finanziaria
2007, con applicazione dei valori OMI per l'anno 2007, in funzione della destinazione d'uso delle singole pertinenze;
2) dispone la remissione della causa in istruttoria con riguardo alle ulteriori domande delle parti, come da separata ordinanza in pari data.
Così deciso in Roma, il giorno 7 luglio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
r.g. n. 8 Dott. Elena Gelato
r.g. n.
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2012 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
(Cod. Fisc. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Serra e Gino Cilia giusta delega in atti appellante
E
(C.F.: ), in persona del Sindaco Controparte_1 PartitaIVA_2 P.IVA_3 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Melchiorre per delega in atti appellata
E
(C.F. ), in persona del Direttore pro tempore, Controparte_2 P.IVA_4
r.g. n. 1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
appellata
OGGETTO: canone concessione balneare
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, annullare o comunque riformare la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1601/2019 pubblicata in data
26.9.2019 non notificata, e per l'effetto, in accoglimento dello spiegato appello:
- accertata incidentalmente la illegittimità e/o la nullità della nota Prot. n. 61836 del 22.7.2010 del
[...]
, accertare e dichiarare che gli aggiornamenti del canone per l'anno 2007, 2008, 2009 e 2010 CP_1 per la concessione demaniale 6/05 per lo stabilimento balneare da parte della devono Parte_1 essere calcolati in base ai valori di cui alla legge 296/06 con l'applicazione dei valori OMI per il terziario tenuto conto di quanto già versato a tale titolo;
- accertata incidentalmente l'illegittimità degli atti e provvedimenti emessi dal con i quali Controparte_1 sono stati determinati i canoni demaniali dovuti dall'istante, accertare e dichiarare che la determinazione del canone relativo all'anno 2015 per la concessione di cui l'istante è titolare, deve essere calcolato in base ai valori di cui alla legge 296/06 con l'applicazione dei valori OMI per il terziario, tenuto altresì conto della inesistenza di pertinenze.
Per l'effetto, Condannare l' e il , anche in solido tra loro, alla Controparte_2 Controparte_1 restituzione in favore dell'attrice di tutte le somme indebitamente corrisposte dall'istante a titolo di canone demaniale marittimo per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”;
Per il “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione, così provvedere:
- in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità, l'inammissibilità, la nullità dell'appello proposto dalla
nonché dell'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
- nel merito: rigettare con ogni miglior formula l'appello proposto da e tutte le domande ivi Parte_1
formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa;
r.g. n. 2 - in via incidentale: in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1601/2019 pubblicata il 26-09-2019, accertare e dichiarare che il canone annuale relativo alla superficie con destinazione commerciale, dell'area in concessione demaniale a va calcolato partendo dal valore OMI dell'anno 2007 in conformità Parte_1 della Legge speciale di riferimento n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed effettuando gli aggiornamenti annuali Istat in base alle percentuali comunicate annualmente dal Ministero delle Controparte_3 ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 494/1993 di conversione del D.L. n. 400/1993 e, per l'effetto, ferme restando le superfici riscontrate nel giudizio di primo grado, dal CTU geom. accertare e Per_1 dichiarare la correttezza del calcolo dei canoni demaniali, come effettuato dal , dovuti Controparte_1 dalla per gli anni oggetto di giudizio (2007-2008-2009 e 2010, nota protocollo n. 61836 Parte_1 del 22-07-2010 del , e anni 2011-2012-2013-2014 e 2015, ordine di introito anno Controparte_1
2015 prot. n. 0078449 del 15-09-2015).
Vittoria di spese (anche di CTU e C.U.), competenze ed onorari, oltre al rimborso forfettario di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l' : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello dichiarare inammissibile l'appello, per Controparte_2 quanto di ragione, e comunque rigettare l'appello con vittoria di spese, diritti ed onorari nonché con ogni conseguenza di legge”.
FATTO E DIRITTO
La società ha impugnato la sentenza n. 1601/19, emessa dal Tribunale di Parte_1
Velletri in data 26 settembre 2019, con la quale erano state rigettate le domande di accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti da parte del Controparte_1
a titolo di canoni di concessioni balneari e la stessa appellante era stata condannata al pagamento in favore della controparte delle somme stimate come dovute da parte del c.t.u. nominato in primo grado a titolo di canoni concessori per gli anni 2010-2015.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato il vizio di difetto di motivazione della pronuncia, ricondotto all'acritico recepimento da parte del Giudice delle incomplete conclusioni esposte dal c.t.u., il quale non aveva replicato alle osservazioni formulate dai consulenti di parte.
Con il secondo motivo ha censurato la pronuncia impugnata in ragione della Parte_1 ritenuta applicabilità, al fine della quantificazione del canone, dei valori OMI del settore commercio, nonostante l'attività di gestione di uno stabilimento balneare avesse r.g. n. 3 caratteristiche tali da renderla assimilabile, in maniera prevalente, alla tipologia “terziaria” piuttosto che a quella “commerciale”.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato come erroneamente il primo Giudice, recependo anche in questo caso le conclusioni del c.t.u., avesse ritenuto insistenti sul tratto di arenile oggetto di concessione pertinenze demaniali, ed avesse per l'effetto applicato le relative maggiorazioni previste dalla legge, quando invece non poteva ritenersi operante il principio dell'accessione essendo ancora in essere il rapporto concessorio.
Con il quarto motivo ha infine censurato il vizio di ultrapetizione, riconducibile Parte_1 al fatto che il Tribunale di Velletri la aveva condannata al pagamento dei canoni ritenuti dovuti nel quinquennio 2010-2015 in assenza di alcuna tempestiva domanda da parte dell'ente locale, che aveva inammissibilmente formulato la domanda di condanna solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appellante ha richiesto, previo accertamento incidentale dell'illegittimità degli atti di determinazione dei canoni demaniali emessi dal che fosse accertata la necessità di calcolo dei suddetti canoni sulla base Controparte_1 dei valori di cui alla legge 296/06 con l'applicazione dei valori OMI per il terziario, tenuto altresì conto dell'inesistenza di pertinenze e dunque della non debenza delle maggiorazioni applicate dall'Amministrazione, con conseguente condanna del alla Controparte_1 restituzione delle somme medio tempore indebitamente percepite.
Il si è costituito nel presente giudizio eccependo: Controparte_1
- il mancato rispetto dei termini minimi a comparire;
- la nullità della procura alle liti e l'inesistenza di quella specificamente conferita al difensore dell'appellante, nella persona dell'avv. Serra;
- l'improcedibilità dell'appello a fronte della mancata allegazione della sentenza impugnata;
- l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi.
Nel merito l'appellato ha contestato il fondamento degli avversi motivi di gravame, rilevando come per un verso fossero applicabili i valori OMI relativi al settore commerciale, come del resto indicato nella circolare esplicativa emessa dal Ministero dei Trasporti cui l'ente locale era obbligato ad attenersi, e per altro dovesse essere ribadita la natura di pertinenza delle r.g. n. 4 opere realizzate sul demanio marittimo, trattandosi di opere inamovibili già incamerate alla scadenza delle precedenti concessioni, come tali già ab origine di proprietà dello Stato (il che era stato espressamente riconosciuto dalla concessionaria nella convenzione n. 6/2005).
Alla luce di tali considerazioni il ha concluso per la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità del gravame e comunque per il suo rigetto, compresa la domanda di condanna alla ripetizione di indebito, stante l'omesso versamento dei canoni concessori ad opera di
Parte_1
Il ha poi proposto appello incidentale avverso la pronuncia di primo grado, nella CP_1 parte in cui la determinazione dei canoni era stata effettuata dal c.t.u. senza provvedere all'applicazione, a partire dal 1.1.1998, degli aggiornamenti Istat annuali in base alle percentuali comunicate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 494/1993, per effetto della quale il Tribunale avrebbe dovuto accertare la correttezza del calcolo dei canoni come originariamente effettuata dall'Amministrazione.
Si è altresì costituita in giudizio l' , la quale ha addotto l'infondatezza dei Controparte_2 primi tre motivi dell'appello principale (essendo il quarto afferente alla sola posizione dell'ente locale) ed ha pertanto concluso per il rigetto del gravame.
L'appello principale proposto da va accolto per quanto di ragione. Parte_1
Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame a vario titolo formulate dal Controparte_1
Quanto all'omesso rispetto dei termini a comparire, in adesione al consolidato orientamento della Suprema Corte si rileva come il vizio, effettivamente sussistente, debba ritenersi sanato.
Il si è infatti limitato ad eccepire la nullità senza avanzare la richiesta di fissazione CP_1 di una nuova udienza nel rispetto dei termini, contegno che integra sanatoria della nullità della citazione (in questo senso, tra le molte, Cass., ord., 18.4.2025, n. 10289; Cass.,
16.10.2014, n. 21950, Cass., ord., 16.10.2014, n. 21910).
L' , a sua volta, non ha formulato alcuna simile istanza, non avendo Controparte_2
neppure eccepito la nullità della citazione.
La prospettata invalidità della procura conferita ai due difensori di non è poi Parte_1 configurabile.
r.g. n. 5 In assenza di espressa indicazione di segno contrario nel testo della procura, deve ritenersi che il mandato conferito avesse natura disgiuntiva, il che rende legittima l'autenticazione della sottoscrizione del conferente la procura, così come la sottoscrizione sempre in via telematica dell'atto di citazione in appello, ad opera del solo avvocato Cilia.
Ogni considerazione circa l'addotta inammissibilità dell'appello per omessa produzione della pronuncia impugnata è preclusa dal rilievo che la sentenza di primo grado, contrariamente a quanto addotto dal è stata correttamente prodotta in allegato all'atto introduttivo CP_1 del giudizio.
E' infine da escludere l'eccepita violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., posto che l'atto d'appello contiene l'analitica indicazione delle varie censure formulate avverso la pronuncia di primo grado e la compiuta esposizione della critica svolta avverso il ragionamento sotteso alla decisione impugnata, talché deve nella fattispecie ritenersi superato il vaglio preliminare di ammissibilità dell'impugnazione.
Venendo dunque al merito, è suscettibile di accoglimento, nei termini che si verrà ad esporre, il secondo motivo d'appello, con il quale è stata censurata la perizia (e la decisione del
Tribunale che la ha recepita) con riguardo alla ritenuta applicabilità, a tutte le aree che costituiscono oggetto di concessione, dei criteri OMI relativi agli immobili a destinazione commerciale.
Come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 10605 del 19 aprile 2024, in tema di concessioni di beni del demanio marittimo l'art. 1, comma 251, n. 2) della l. n. 296 del 2006, prevedendo modalità differenziate di determinazione del canone in ragione della diversa natura delle pertinenze, assegna un valore specifico e rilevante ai fini dell'individuazione dei valori OMI cui rapportare la determinazione di parte del canone concessorio, escludendo pertanto la possibilità di omologare le pertinenze adibite ad attività di ristorazione e bar a quelle turistico-ricreative svolte dal concessionario.
La Corte si è in questi termini espressa: “Com'è noto… l'art. 1, comma 251 cit., nell'individuare i criteri per la determinazione dei canoni annui per le concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico- ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, disciplina, al n. 2, quelli relativi alle concessioni comprendenti pertinenze demaniali marittime, distinguendo tra le aree ricomprese nella concessione e le
r.g. n. 6 pertinenze; in ordine alle prime, il n.
2.2 stabilisce che per gli anni 2004-2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della legge, con esclusione delle disposizioni maggiorative di cui all'art. 32, commi
21-23, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2007, quelle previste dalla lett. b), n. 1 per le concessioni aventi ad oggetto aree e specchi acquei;
per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il n.
2.1 dispone invece che il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'OMI per la zona di riferimento, moltiplicando il risultato per un coefficiente pari a 6,5 e riducendo l'importo annuo ottenuto di determinate percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto. La lettera di tale disposizione, prendendo in considerazione la destinazione delle superfici pertinenziali, classificate in base alla medesima tipologia adottata per l'indicazione dei valori locativi riportati dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'OMI, senza fare alcun cenno ad un'utilizzazione principale, consente di escludere che, ove le predette superfici siano adibite ad una pluralità di usi diversi, ciascuno dei quali riconducibile ad una delle categorie da essa previste, l'individuazione dei valori locativi da utilizzare per il calcolo del canone concessorio possa aver luogo sulla base di una valutazione di prevalenza di una destinazione rispetto alle altre, dovendosi invece procedere all'individuazione della superficie adibita a ciascun uso, ed applicare alla stessa il valore locativo corrispondente alla sua destinazione, per poi determinare il canone complessivo attraverso la somma degl'importi corrispondenti alle singole superfici. Tale interpretazione, come già chiarito da questa
Corte, trova conforto nell'art. 27, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 114 del 1998 e nell'art. 5 della legge
25 agosto 1991, n. 287, recanti la disciplina dell'autorizzazione per gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente ad attività di svago, il cui disposto risulta univocamente rivolto a prendere in considerazione la specificità dell'attività di commercio, somministrazione di alimenti e bevande alcooliche quando essa si svolge su aree comprese nel demanio marittimo e adibite a stabilimenti balneari.
Non possono quindi condividersi le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, la quale, dopo aver dichiarato correttamente di dissentire dal criterio di calcolo adottato dal Giudice di primo grado, che pur avendo distinto tra l'attività di gestione dello stabilimento balneare e quella di ristorazione e ricondotto la prima al settore terziario e la seconda al settore commerciale, aveva applicato i valori OMI relativi al settore terziario all'attività stagionale svolta dalle strutture permanenti, è incorsa nel medesimo errore, assimilando
l'attività di gestione dello stabilimento balneare a quella di ristorazione, qualificandola indifferenziatamente come attività commerciale, e ritenendo riservata la destinazione ad attività terziario-direzionale alle pertinenze demaniali che non possano considerarsi come beni strumentali all'attività concessoria”.
r.g. n. 7 In applicazione di tali principi, la quantificazione dei canoni concessori come operata dall'Amministrazione, così come quella cui ha dato corso il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, in quanto fondate sull'applicazione a tutte le pertinenze dei canoni
OMI relativi a beni a destinazione commerciale, sulla base della ritenuta applicabilità di un principio di prevalenza, non è corretta.
La rideterminazione dei canoni concessori dovrà essere operata in applicazione dei criteri elaborati dalla Suprema Corte nella richiamata pronuncia e dunque mediante “individuazione della superficie adibita a ciascun uso” e applicazione “alla stessa (de)l valore locativo corrispondente alla sua destinazione, per poi determinare il canone complessivo attraverso la somma degl'importi corrispondenti alle singole superfici”.
Tanto premesso, la causa deve essere rimessa in istruttoria, come da ordinanza in pari data,
a fronte dell'irreperibilità del fascicolo d'ufficio, da ultimo attestata dalla cancelleria del
Tribunale di Velletri con comunicazione in data odierna, e di quelli di parte, che pure è stato attestato essere andati dispersi, documenti indispensabili ai fini della delibazione degli ulteriori motivi d'appello.
La pronuncia sulle spese va riservata alla statuizione definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, non definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 2012/2020 R.G., così provvede:
1) in accoglimento del secondo motivo dell'appello principale accerta che i canoni concessori per cui è causa (canoni a partire dall'anno 2007 sino all'anno 2015) devono essere calcolati sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 251, della legge finanziaria
2007, con applicazione dei valori OMI per l'anno 2007, in funzione della destinazione d'uso delle singole pertinenze;
2) dispone la remissione della causa in istruttoria con riguardo alle ulteriori domande delle parti, come da separata ordinanza in pari data.
Così deciso in Roma, il giorno 7 luglio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
r.g. n. 8 Dott. Elena Gelato
r.g. n.
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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