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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9117/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9117/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Chiarabelli Cinzia, in forza di procura speciale in Parte_1 atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Costanzo Rosaria Daniela, in forza di Controparte_1 procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte di udienza
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in VITERBO il 24/11/2021.
Dal matrimonio non sono nati i figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 22.05.2024 chiedeva a questo tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, chiedendo l'addebito nei confronti della sig.ra
[...]
Controparte_1
Con comparsa di costituzione depositata il 30.09.2024 si costituiva in giudizio
[...]
dando atto di aver raggiunto, nelle more della celebrazione di udienza, un Controparte_1 accordo.
Con decreto del 24.01.2025 il Giudice Relatore disponeva la sostituzione dell'udienza ex art. 473bis 21 cpc con il deposito di note scritte, assegnando alle parti termine per il deposito delle stesse.
L'udienza veniva rinviata e venivano chiesti chiarimenti alle parti.
All'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi rassegnate dalle parti.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le domande e le difese delle parti consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 cc.
Il Collegio ritiene, per il resto, di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti.
Spese di lite compensate in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, preso atto degli accordi fra le parti ed in conformità ad essi, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
[...]
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la SI.ra si è già̀ allontanata dalla Parte_2 casa familiare, asportando tutti i beni di proprietà̀;
DÀ ATTO che il SInor si impegna a versare alla moglie la somma di €.6.000,00 Parte_3 quale importo forfettizzato e una tantum;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che detto importo verrà̀ versato in due tranches: la prima già̀ corrisposta e la seconda alla pubblicazione dell'omologa di separazione;
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di rilasciare reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi documenti per l'espatrio;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che non avranno nulla più̀ a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o per qualsivoglia altra causa.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 15.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9117/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Chiarabelli Cinzia, in forza di procura speciale in Parte_1 atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Costanzo Rosaria Daniela, in forza di Controparte_1 procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte di udienza
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in VITERBO il 24/11/2021.
Dal matrimonio non sono nati i figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 22.05.2024 chiedeva a questo tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, chiedendo l'addebito nei confronti della sig.ra
[...]
Controparte_1
Con comparsa di costituzione depositata il 30.09.2024 si costituiva in giudizio
[...]
dando atto di aver raggiunto, nelle more della celebrazione di udienza, un Controparte_1 accordo.
Con decreto del 24.01.2025 il Giudice Relatore disponeva la sostituzione dell'udienza ex art. 473bis 21 cpc con il deposito di note scritte, assegnando alle parti termine per il deposito delle stesse.
L'udienza veniva rinviata e venivano chiesti chiarimenti alle parti.
All'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi rassegnate dalle parti.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le domande e le difese delle parti consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 cc.
Il Collegio ritiene, per il resto, di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti.
Spese di lite compensate in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, preso atto degli accordi fra le parti ed in conformità ad essi, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
[...]
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la SI.ra si è già̀ allontanata dalla Parte_2 casa familiare, asportando tutti i beni di proprietà̀;
DÀ ATTO che il SInor si impegna a versare alla moglie la somma di €.6.000,00 Parte_3 quale importo forfettizzato e una tantum;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che detto importo verrà̀ versato in due tranches: la prima già̀ corrisposta e la seconda alla pubblicazione dell'omologa di separazione;
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di rilasciare reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi documenti per l'espatrio;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che non avranno nulla più̀ a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o per qualsivoglia altra causa.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 15.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3