Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/05/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2399 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Caddeo, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
07/12/1975, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Caddeo, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 08/09/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08/09/2017 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Pt_1 Controparte_1
Comune di Cagliari, anno 2017, numero 292, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data in data
08.09.2017 in Cagliari, con atto trascritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 292 parte 2 serie C Ufficio 0 anno 2017.
B. Nessun assegno di mantenimento sarà previsto a carico dei coniugi poiché entrambi dichiarano di essere autonomi economicamente, con capacità
Pag. 2 di 4 lavorativa maturata nel tempo ed in grado di reperire risorse sufficienti al proprio mantenimento.
C. Ordinare al Comune di Cagliari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
D. Prendere atto delle ulteriori pattuizioni patrimoniali, in forza delle quali i coniugi, premesso che:
- è loro comune interesse procedere alla divisione consensuale ed in natura del patrimonio immobiliare e mobiliare oggetto di comunione oggi costituito dai seguenti immobili e dalle relative pertinenze, comodamente divisibili, di cui sono proprietari ciascuno al 50%:
1) (unità A) immobile sito in Monserrato, Via Cesare Cabras 24/b ed identificato al NCEU al fg. 27 part. 1312 sub. 29, oltre porzione di lastrico solare sovrastante identificata al NCEU al fg. 27, part. 1312 sub 12 e parcheggio identificato al NCEU al fg. 27, part. 1312 sub 23;
2) (unità B) immobile sito in Monserrato, Via Cesare Cabras 24/b ed identificato al NCEU al fg. 27 part. 1312 sub. 28 (ex sub. 7), oltre porzione di lastrico solare sovrastante identificata al NCEU al fg. 27, part. 1312 sub 11 e posto auto scoperto identificato al NCEU al fg. 27, part. 1312 sub 16;
- sull'immobile di cui al punto 2) (unità B) grava iscrizione di ipoteca volontaria a garanzia di un contratto di finanziamento fondiario cointestato tra i coniugi e mutuo fondiario n. 0267 - 000030162982 Pt_1 CP_1 cointestato al 50% stipulato il 27.07.2012 con Banca di Sassari S.p.A. con debito residuo al 18.02.2025 pari ad euro 55.188,82 e rata mensile di euro
572,48, durata 25 anni;
- dai seguenti beni mobili: autovettura Opel SA tg. DX (cointestata al 50%).
Le parti convengono di sciogliere la comunione sui beni loro cointestati secondo il seguente progetto divisionale:
- a verrà attribuita la piena e perfetta proprietà dell'immobile Parte_1 di cui al punto 2) (unità B) con accollo da parte sua dell'intera posizione debitoria relativa al contratto di finanziamento fondiario n. 0267 -
000030162982 cointestato per ½ con il stipulato il 27.07.2012 con CP_1
Banca di Sassari S.p.A. con debito residuo al 18.02.2025 pari ad euro
55.188,82 (da attualizzarsi al momento dell'effettivo trasferimento di proprietà) e rata mensile di euro 572,48, durata 25;
- a verrà attribuita la piena e perfetta proprietà Controparte_1 dell'immobile di cui al punto 1) (unità A);
- l'immobile di cui al punto 2) delle premesse (unità B) verrà venduto a terzi dalla con contestuale estinzione dell'intera posizione debitoria Pt_1
Pag. 3 di 4 relativa al contratto di finanziamento fondiario n. 0267 - 000030162982 cointestato con il stipulato il 27.07.2012 con Banca di Sassari S.p.A. CP_1 con debito residuo al 18.02.2025 pari ad euro 55.188,82 (da attualizzarsi al momento dell'effettivo trasferimento di proprietà) e rata mensile di euro
572,48, durata 25;
- il residuo del corrispettivo ricavato dalla compravendita a terzi dell'immobile di cui al punto 2) delle premesse (unità B) al netto di quanto trattenuto dalla Banca di Sassari S.p.A. per estinguere l'intera posizione debitoria residua relativa al contratto di finanziamento fondiario cointestato n. 0267 - 000030162982 stipulato il 27.07.2012 con Banca di Sassari S.p.A. verrà trattenuto in sede di stipula dalla Pt_1
- il si obbliga a corrispondere alla un conguaglio di euro CP_1 Pt_1
27.594,41 in rate mensili di euro 400,00 da versarsi entro e non oltre il 28 di ogni mese, con decorrenza 30 giorni dalla data di stipula della compravendita dell'immobile di cui al punto 2) (unità B);
- fino al perfezionamento dell'accordo i coniugi continueranno a pagare il mutuo ciascuno per la quota di propria spettanza, secondo il piano di ammortamento originariamente sottoscritto con la Banca erogante;
- le parti si obbligano a formalizzare gli accordi di cui sopra con l'assistenza del notaio di loro fiducia, Dott. con studio in Monserrato, e le Per_1 eventuali spese notarili per la divisione saranno sostenute in parti uguali tra le parti;
- le parti si obbligano a formalizzare il passaggio di proprietà dell'autovettura
Opel SA tg. DX (cointesta al 50%) in favore del con spese CP_1
a carico di entrambe ciascuna per la metà.
Al puntuale adempimento degli accordi di cui sopra le parti non avranno più nulla da pretendere l'una nei confronti dell'altra con riferimento ai rapporti oggetto della regolamentazione di cui sopra.
Resta inteso che, il mancato o ritardato adempimento anche solo parziale di uno o più degli obblighi di cui ai punti che precedono determinerà la risoluzione di diritto del presente accordo, e le parti saranno ciascuna nei confronti dell'altra libere di coltivare le proprie ragioni di pretesa e contesa.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 15/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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