Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/03/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Maria Acagnino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14051/2021
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], residente in [...] (CF. ) elettivamente domiciliato C.F._1 in Catania, in Corso delle Province n. 15 presso lo studio dell'Avv. Luigi Savoca
(C.F. che lo rappresenta e difende C.F._2
NEI CONFRONTI DI
, c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Macrì, c.f. giusta C.F._3 procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in Catania, Via Umberto n.15
E
[...]
(già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, sig. , nella qualità di Responsabile Controparte_4 della Riscossione (giusta procura speciale registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna il 13/04/2018, Serie IT al n. 6956, rilasciata da società Controparte_2 iscritta al n. 164 dell'Albo di cui all'art. 4, comma 1, Decreto MEF n. 289 dell'11/09/2000, quale concessionaria per la riscossione coattiva del CP_1
, in forza di determina dirigenziale prot. n. B16/645 del 03/10/2012 e nota
[...] prot. n. 313913 del 05/10/2012) e, dunque, in rappresentanza della CP_2
(già , quale mandataria – giusta contratto rep.
[...] Controparte_3
n. 215, prot. n. 67438 del 28/02/2013 – del Raggruppamento Temporaneo di
Impresa concessionaria del Servizio di Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie ed Extratributarie per il , con sede legale in Trento, via Adriano Controparte_1
Olivetti n. 7 (P.IVA: ; R.E.A. 209533), elettivamente domiciliata P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Salvatore A. Raciti (cod. fisc.: , C.F._4
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza deol Giudice di Pace di Catania che aveva accolto solo parzialmente la sua opposizione al fermo amministrativo della propria autovettura Ford Fiesta targata EL668RT.
Si costituivano in giudizio il e incaricata della riscossione per Controparte_1 Controparte_2
conto del detto ente territoriale.
All'udienza del 4.7.2023, sostituita da note scritte, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di9 legge per il deposito di conclusionali e repliche.
L'appello è fondato sui seguenti motivi:
Illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per mancato rispetto del principio di proporzionalità
Illegittimità fermo amministrativo iscritto sull'auto perché bene strumentale all'esercizio dell'attività di avvocato
Il primo motivo d'impugnazione è infondato e va rigettato.
Come affermato nella sentenza impugnata, non vige, nel nostro sistema, una soglia minima per procedere al fermo amministrativo.
In altre misure, ugualmente limitative della disponibilità del bene, nei confronti del soggetto inadempiente, il legislatore ha previsto un importo minimo del debito, per procedere, ad esempio, all'iscrizione di ipoteca, mentre, nel caso in esame, in assenza di una specifica disposizione, appare arbitraria una diversa interpretazione che fissi un limite all'agente della riscossione per ottenere, coattivamente, l'esecuzione dell'obbligazione e ciò indipendentemente dalla copiosa giurisprudenza di merito , indicata dall'attore.
Anche la seconda doglianza appare infondata.
La professione forense, oggi, non comporta frequenti spostamenti, soprattutto con l'avvento del processo civile telematico che consente all'avvocato di depositare atti e partecipare all'udienza anche da remoto, oltre che prevedere la sostituzione delle udienza con note scritte, come avvenuto anche nel corso del presente giudizio.
La qualifica di “bene strumentale” invocata dall'appellante, comunque, non può essere riconosciuta all'autovettura di un avvocato, in quanto non si tratta di un bene strettamente collegato all'esercizio della professione forense, né rientra fra i beni ammortizzabili per l'avvocato.
L'appellante avrebbe , in ogni caso, dovuto provare la natura di bene strumentale del veicolo sottoposto a fermio, deducendo e documentando spostamenti non effettuabili con mezzi di trasporto pubblici, sia per gli orari che per la frequenza che per le tratte coperte. Dinanzi al Giudice di Pace, il si è limitato ad allegare la natura strumentale del bene, senza Pt_1
neanche dedurre quale fosse l'attività in concreto svolta come avvocato.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va rigettato con condanna del alla rifusione Pt_1
delle spese nei confronti dei convenuti e con riconoscimento dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 843/21 del 27.5.2021 e lo condanna a rifondere ai convenuti le spese del presente giudizio che liquida in € 1000, in favore di ciascuno, oltre il rimborso forfetario IVA e CPA , dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, in data 18 marzo 2025
IL GIUDICE
Maria ACAGNINO