Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.889 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente rel.
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice
all'esito della camera di consiglio del 21 maggio 2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 889 R.G. dell'anno 2024 tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Stallone come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
e
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA - CONTUMACE
e con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 21/5/2025,
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato il 4/6/24 ha chiesto la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio celebrato in Campobello di Mazara, in data 20/10/1993, con Controparte_1
ha dedotto di aver vissuto ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale, pronunciata dal Tribunale di Marsala con sentenza del 4/4/2019 (N. R.G.
1258/2017) e che dalla loro unione è nata la figlia (maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente); ha chiesto, dunque: “emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Comune di Campobello di Mazara in data 20.10.1993 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 61, p. Parte II serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
➢ Dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio. ➢ La casa coniugale, sita in
Campobello di Mazara nella via Cristoforo Colombo, rimane in uso e godimento esclusivo della sig. ra , ivi compreso tutto l'arredamento nonché tutte le suppellettili. ➢ Controparte_1
Dare atto che la figlia , già maggiorenne, arruolata nella marina militare con Persona_2
contratto a tempo indeterminato da oltre 6 anni è titolare di reddito;
la stessa vive altrove esattamente nel comune di Favignana lontano dai propri genitori ragion per cui, alcun assegno di mantenimento viene previsto per la stessa. ➢ Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
2) Ciò posto, deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di alla quale il Controparte_1 ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c, presso la Casa Comunale di Campobello di Mazara, in data 2/10/24.
3) La domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione, concluso con sentenza del Tribunale di Marsala del 2019; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del
Pag. 2 a 3 contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4) In assenza di prole minorenne o economicamente non autosufficiente nulla deve disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
5) In ragione della contumacia della resistente e tenuto conto dell'oggetto della presente pronuncia (non ritenendosi configurabile, nel caso di specie, la soccombenza del resistente ex art. 91 c.p.c.), le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Campobello di Mazara, in data 20/10/1993; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobello di Mazara di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, atto N.
61, Parte II, Serie A);
3) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Marsala, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del 21/5/25.
Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo
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