Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3915/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3915/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto" e vertente
TRA
Parte 1 (c.f. C.F. 1 ) e Parte 2 (c.f.
), il primo, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Elisa C.F. 2
Castelluzzo, la seconda, dall'avv. Donato Rocco Rizzo, tutti procuratori domiciliatari;
Ricorrenti
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 19.11.2024.
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Parte 1 e Parte 2Con ricorso congiunto depositato il 20.09.2024 esponevano: di aver contratto matrimonio in data 10.03.1984 e che dalla loro unione nascevano due figli (maggiorenni ed economicamente autosufficienti); - che, con decreto depositato il 14.04.2016, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale dei coniugi;
che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di
-
ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza.
Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
2) Le parti concordano che la dimora coniugale sita in Torrepaduli alla via Mantova n.
81, piano I, di proprietà esclusiva del sig. Parte 1 resti assegnata alla sig.ra [...]
Pt 2 (eccezion fatta per il garage di pertinenza che rimarrà in uso esclusivo al sig.
Parte 1 ;
3) I coniugi dichiarano di aver definito con il presente atto ogni rapporto, anche di natura patrimoniale, ed attestano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per nessun titolo, ragione o causa;
4) Spese e compensi legali integralmente compensati tra le parti con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale di entrambi i difensori.
Con decreto del 18.10.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
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Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte 1 nato a [...] il [...], e Parte 2 nata a [...] il [...].
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in data 10.03.1984, è intervenuta separazione personale omologata dal
Tribunale di Lecce con decreto depositato il 14.04.2016.
Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Presidente Delegato sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi.
Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 20.09.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ruffano il
10.03.1984 da Parte 1 nato a [...] il [...], e Parte 2 nata a Ruffano il 14.09.1965 (Atto n. 1, Parte II, Serie A, Anno 1984), alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ruffano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese.
Lecce, 24.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott. Gianluca FIORELLA