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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/09/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3064/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Angelini (C.F. ) di Trento ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il medesimo in Via Manzoni n. 16 giusta procura allegata;
RICORRENTE CONTRO
(C.F. ) nato il [...] a [...], con studio in 39100 Controparte_1 CodiceFiscale_3
Bolzano – Via Portici n. 22, rappresentato e difeso, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione, degli avv.ti Senoner Christoph (C.F. ) e Schullian Manfred C.F._4
(C.F. ), con domicilio eletto presso il loro studio in 39100 Bolzano – Viale C.F._5 Stazione n. 5; RESISTENTE E (C.F. ) sito in OM (TN) – Via Damiano Chiesa n. 47, in Controparte_2 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro-tempore;
(C.F. ) residente in [...]; CP_3 C.F._6
(C.F. ) residente in [...]; CP_4 C.F._7
(C.F. ) residente in [...] C.F._8 Valentino n. 2;
(C.F. ) residente in [...]; Controparte_6 C.F._9
(C.F. ) residente in [...]; Controparte_7 C.F._10
(C.F. ) residente in [...] C.F._11 1; (C.F. ) residente in [...]; Controparte_9 C.F._12 12/A;
pagina 1 di 8 (C.F. residente in [...] C.F._13
12/A; (C.F. residente in [...] C.F._14
12/B; (C.F. ) residente in [...] C.F._15
Chiesa n. 57;
(C.F. ) residente a [...] C.F._16
6; (C.F. residente in [...] C.F._17
Chiesa n. 57;
(C.F. ) residente a [...] Novembre n. 99; CP_15 C.F._18
(C.F. ) residente in [...] C.F._19 n.57;
(C.F. ) residente in [...] C.F._20 Chiesa n. 57;
(C.F. ) residente in [...]; Controparte_18 C.F._21
(C.F. ) residente in [...], Controparte_19 C.F._22 int.1;
(C.F. ) residente in [...]; CP_20 C.F._23
(C.F. ) residente in [...]; CP_21 C.F._24 TERZI CONTROINTERESSATI IN PUNTO: decreto del Tribunale di Trento dd. 10.11.2017 di liquidazione del compenso al C.T.U. nel procedimento sub R.G. n. 1577/2016, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di IO con ordinanza pubblicata in data 31.07.2023 nel ricorso sub R.G. 32099/2018. CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
1)annullare e/o revocare, per i motivi in atti, il decreto del Tribunale di Trento dd. 10.11.2017 di liquidazione del compenso al C.T.U. nel procedimento sub R.G. 1577/2016, con rideterminazione di detto compenso in euro 557,77 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre accessori, in applicazione dell'art. 12 dell'allegato al D.M. 30.05.2002;
2)compensi e spese del procedimento sub R.G. 4496/2017, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione rifusi, oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, CNPA e IVA. CONCLUSIONI DEL RESISTENTE
1)in via principale e nel merito: confermare, per i motivi di cui in narrativa, l'ordinanza sub 4496/2017 con riguardo alla determinazione del compenso del C.T.U. con applicazione dell'aumento ai sensi dell'art. 52 D.P.R. 115/2002 al doppio del compenso liquidato per eccezionale difficoltà e rigetto delle domande avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
2)in subordine, modificare, per i motivi di cui in narrativa, il decreto del Tribunale di Trento dd. 10.11.2017 di liquidazione del compenso al C.T.U. nel procedimento sub R.G. 1577/2016, con rideterminazione del compenso del C.T.U. ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 dell'allegato del Decreto del Ministero della Giustizia 30.05.2002 e 51 DPR 115/2002, in euro 970,42 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, anche ai sensi dell'art. 2233 cod. civ., oltre accessori, con applicazione dell'aumento ai sensi dell'art. 52 DPR 115/2002 al doppio del compenso liquidato al C.T.U. per eccezionale difficoltà e rigetto delle domande avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
pagina 2 di 8 3)condannare il ricorrente alla rifusione delle spese per tutti i gradi di giudizio, oltre accessori IVA e CAP come per legge. In subordine, disporre la compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio, oltre accessori IVA e CAP come per legge. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in riassunzione ex artt. 392 e 281 decies cpc dd. 30.11.2023 depositato in pari data l'ing. chiedeva l'annullamento e/o la revoca del decreto del Tribunale di Trento dd. 10.11.2017, Parte_1 con cui era stato liquidato il compenso in favore del C.T.U. ing. nel proc. n. Controparte_1 1577/2016 R.G., con rideterminazione di detto compenso in € 557,77 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre accessori, in applicazione dell'art. 12 dell'allegato al D.M. 30.05.2002; spese del proc. n. 4496/2017 R.G., del giudizio di legittimità e del giudizio di riassunzione rifuse. Esponeva in particolare il ricorrente a sostegno delle domande anzidette: 1) che con atto di citazione dd. 13.04.2016 il ed i rispettivi condomini convenivano in giudizio avanti il Controparte_2 Tribunale di Trento l'ing. chiedendo tra l'altro, che fosse accertata la non debenza delle Parte_1 somme da questi richieste da ultimo con missiva dd. 14.11.2015 (v. doc. 1) fasc. 1° gr.) a titolo di compenso per l'attività professionale dello stesso svolta in loro favore;
2) che il convenuto si costituiva in giudizio, formulando domanda riconvenzionale in relazione al pagamento delle somme di sua spettanza;
3) che in detto procedimento il Tribunale ammetteva consulenza tecnica d'ufficio, nominando l'ing. di Bolzano, il quale veniva incaricato di effettuare (v. docc. 2-3 Controparte_1 fasc. 1° gr.): A) la ricognizione dell'attività che parte convenuta risultava aver svolto in esecuzione dell'accordo dd. 05.06.2002, sulla base di quanto documentalmente risultante in atti;
B) la verifica del calcolo delle spettanze dell'ing. come da domanda riconvenzionale, in conformità dell'accordo Pt_1 inter partes dd. 05.06.2002; C) la verifica della correttezza o meno dell'attività resa dal convenuto relativamente alla progettazione e realizzazione della guaina (v. pag. 5 doc. 13) parte attrice); 4) che in data 08.09.2017 il C.T.U. inviava ai C.T.P. la bozza della relazione peritale e l'ing. depositava la Pt_1 proprie osservazioni (v. doc. 8) fasc. 1° gr.); 5) che quindi il C.T.U. depositava l'elaborato peritale definitivo (v. doc. 9) fasc. 1° gr.) e contestualmente l'istanza di liquidazione di spese ed onorari, quantificati in complessivi € 13.915,52 oltre accessori (v. doc. 10) fasc. 1° gr.); 6) che con decreto dd. 10.11.2017 il Tribunale di Trento, in persona del giudice dott.ssa De Tommaso, liquidava al C.T.U. € 8.000,00 oltre accessori ed € 1.544,56 per spese come da fattura, ponendo il pagamento provvisoriamente a carico delle parti in via solidale (v. doc. 11) fasc. 1° gr.); 7) che con ricorso dd. 19.12.2017 (v.doc. III) l'ing. proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione, chiedendo Pt_1 in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività dello stesso e formulando le seguenti domande: “in via principale, annullare e/o revocare, per i motivi di cui in narrativa, il decreto di liquidazione del compenso al C.T.U. ing. emesso dal Tribunale di Trento in data Persona_1 10.11.2017 e comunicato in data 24.11.2017 dalla cancelleria del Tribunale di Trento, con conseguente rideterminazione, secondo legge, degli onorari spettanti al C.T.U. ing. liquidando gli stessi, CP_1 nella misura di € 593,33 oltre accessori, nulla per le spese;
in via subordinata, annullare e/o revocare per i motivi di cui in narrativa, il decreto di liquidazione del compenso al C.T.U. ing. Controparte_1 emesso dal Tribunale di Trento in data 10.11.2017 e comunicato in data 24.11.2017 della cancelleria del Tribunale di Trento, con conseguente rideterminazione degli onorari e delle spese spettanti al C.T.U. ing. nella misura ritenuta di giustizia e comunque in un importo inferiore ad € 8.000,00 CP_1 a titolo di onorari ed € 1.544,56 per spese, liquidati al C.T.U. ing. o, per il caso di Controparte_1 accertamento di inutilizzabilità / nullità della consulenza, non liquidare alcunché; in ogni caso, con vittoria di spese”; 8) che all'esito del procedimento n. 4496/2017 R.G., con ordinanza depositata in data 22.03.2018 (v. doc. IV) il Tribunale di Trento così disponeva: “rigettata ogni diversa domanda, istanza pagina 3 di 8 ed eccezione;
in parziale riforma del decreto di liquidazione impugnato, ridetermina il compenso spettante al C.T.U., ing. nell'importo di € 8.000,00, nonché le spese vive a lui Controparte_1 riconoscibili nell'importo di euro 265,80, oltre IVA e Cassa di Previdenza se e in quanto dovuta per l'opera prestata;
dispone la compensazione delle spese”; 9) che avverso detta ordinanza l'ing. Pt_1 proponeva in data 22.10.2018 ricorso per IO (v. doc. V) per i seguenti motivi: A) violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1, 11 e 12 dell'allegato al D.M. 30.05.2002; B) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 e 52 DPR n. 115/2002; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti;
C) violazione e/o erronea applicazione degli artt. 29 D.M. 30.05.2002, nonché degli artt. 55 e 56 D.P.R. n. 115/2002 in relazione alle spese esposte dal C.T.U.; 10) che con ordinanza dd. 31.07.2023 la Corte di IO (v. doc. 11) accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo e rigettato il terzo, cassato l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato la causa la Tribunale di Trento, in persona di altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Costituitosi con comparsa dd. 02.02.2024 il resistente ing. nel contestare la Controparte_1 fondatezza dei motivi di ricorso, chiedeva, in via principale e nel merito, confermare l'ordinanza dd. 22.03.2018 “con riguardo alla determinazione del compenso del C.T.U. con applicazione dell'aumento ai sensi dell'art. 52 D.P.R. 115/2002 al doppio del compenso liquidato per eccezionale difficoltà e rigetto delle domande avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto”; in subordine, modificare il decreto del Tribunale di Trento dd. 10.11.2017, con rideterminazione del compenso del C.T.U. ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 dell'allegato al Decreto del Ministero della Giustizia 30.05.2002 e 51 D.P.R. 115/2002, in € 970,42 e nel diverso importo ritenuto di giustizia, anche ai sensi dell'art. 2233 c.c., oltre accessori, con applicazione dell'aumento ai sensi dell'art. 52 D.P.R. n. 115/2002 al doppio del compenso liquidato al C.T.U. per eccezionale difficoltà, con conseguente rigetto delle avversarie domande in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Rifusione delle spese per tutti i gradi di giudizio;
in subordine, compensazione delle stesse. Con ordinanza dd. 26.02.2024 il G.I., su richiesta di parte ricorrente, concedeva alla stessa termine ex art. 87 disp. Att. cpc sino al 09.03.2024 per il deposito in via telematica della sentenza del Tribunale di Trento n. 43/2019 dd. 12.05.2019, pubblicata il 16.05.2019, emessa a definizione del proc. recante il n. 1577/2016 R.G., nell'ambito del quale il resistente aveva svolto l'attività di C.T.U., fissando nel contempo udienza di discussione, con termine per il deposito di note conclusive. All'udienza dd. 08.05.2024 il G.I., previa revoca dell'ordinanza dd. 26.2.2024, nella parte in cui il G.I. aveva fissato udienza di discussione, fissava ex art. 281 quinquies cpc udienza di rimessione della causa in decisione. All'udienza dd. 19.03.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, il ricorso, fondato, va accolto nei termini di seguito esposti. Invero, a seguito di ricorso in data 22.10.2018 proposto dal avverso l'ordinanza depositata in data Pt_1 22.03.2018, con cui il tribunale di Trento rideterminava il compenso spettante al C.T.U. nell'importo di
€ 8.000,00 e le spese vive in € 265,80, oltre IVA e Cassa di Previdenza, e spese del procedimento compensate, la Corte di IO con ordinanza dd. 31.07.2023 (n. 32099/2018 R.G.) accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarava assorbito il secondo e rigettato il terzo, cassava quindi l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando al Tribunale di Trento, in persona di altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Orbene, si rammenta che con il primo motivo, oggetto di accoglimento da parte della Suprema Corte, il ha dedotto la violazione degli artt. 1,11 e 12 D.M. 30.05.2002, per avere il Tribunale calcolato Pt_1 l'intero compenso a percentuale sul valore delle opere oggetto di esecuzione e progettazione, anziché in pagina 4 di 8 base al valore della domanda introdotta in giudizio e per aver applicato l'art. 11 D.M. 30.05.2002 in tema di costruzioni edilizie, in luogo dell'art. 12, norma applicabile in tema di valutazione delle opere edili o, in alternativa, secondo il criterio delle vacazioni. Sul punto la Suprema Corte ha evidenziato che l'ordinanza impugnata “ha riconosciuto un onorario a percentuale per scaglioni per le consulenze in materia di costruzioni edilizie, calcolato sul valore delle opere edilizie (€ 127.770,85), in luogo che sul valore della domanda di pagamento proposta dal ricorrente (€ 63.574,33)”, richiamando l'art. 1 D.M. 30.05.2002, secondo cui “i compensi a percentuale si calcolano in base al valore della controversia, che si determina dalla domanda ai sensi dell'art. 10, comma 1, c.p.c…principio cui il successivo art. 11 non apporta alcuna deroga”. Inoltre i giudici di legittimità hanno rammentato che con il provvedimento impugnato il primo giudice aveva “affermato che l'incarico era unitario con pluralità di quesiti e ha liquidato un unico compenso (art. 29 D.M. 30.5.2002), in applicazione dell'art. 11 in materia di costruzioni edilizia”, laddove, in realtà, “il C.T.U. era chiamato a svolgere principalmente accertamenti contabili e documentali volti alla liquidazione del corrispettivo spettante al ricorrente e controlli circa la rispondenza agli accordi con la committenza”. Ad avviso della Suprema Corte, in definitiva, “l'ordinanza ha erroneamente individuato l'oggetto dell'incarico, trascurando la finalità principale e il tipo di accertamento richiesto, ossia la quantificazione del compenso professionale sulla base degli accordi e della documentazione in atti”, considerato, peraltro, che “la stessa quantificazione del costo dei lavori e la verifica di rispondenza ai progetti rientravano nell'ambito applicativo dell'art. 12 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002, che prevede un onorario variabile tra un minimo e un massimo, e non già del precedente art. 11, che contempla un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, rispetto al quale l'art. 12 è norma di carattere speciale (Cass. 9849/2010; Cass. 27630/2017)”. Ciò posto, il resistente, pur riconoscendo che la IO “ha statuito in via definitiva che nel caso di specie la perizia svolta rientrerebbe nell'art. 12 dell'allegato del Decreto del Ministero della Giustizia 30.05.20002, che prevede un onorario per il consulente tecnico d'ufficio tra un minimo di euro 145,12 ed un massimo di euro 970,32” (v. pag. 7 comparsa di costituzione in riassunzione), ha affermato che
“la Suprema Corte, cassando il primo motivo per dovuta applicazione dell'art. 12 dell'allegato del Decreto del Ministero della Giustizia 30.05.2002 configura un evidente violazione dell'art. 112 cpc non avendo l'odierno ricorrente chiesto l'applicazione dell'art. 12, bensì chiedendo soltanto la liquidazione del compenso del C.T.U. applicando il criterio a vacazione” (v. pag. 8 comp. cit.). In realtà trattasi di doglianza del tutto infondata, laddove si consideri che con ricorso proposto avanti la Corte di IO dd. 22.10.2018 il ha chiesto alla stessa di “cassare o, in ogni caso, annullare Pt_1 l'ordinanza di data 22.3.2018 del Tribunale di Trento, pronunciata nel procedimento sub R.G. n. 4496/2017… con ogni conseguente statuizione di legge, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione e dei precedenti gradi di giudizio”. Sul punto si rammenta che con l'ordinanza dd. 08.06.2023 la Suprema Corte ha riconosciuto, in relazione al primo motivo di ricorso (“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 11 e 12 dell'allegato al D.M. 30.05.2002”), che come ha obiettato il ricorrente, la stessa quantificazione del costo dei lavori e la verifica di rispondenza ai progetti rientravano nell'ambito applicativo dell'art. 12 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002, che prevede un onorario variabile tra un minimo e un massimo, e non già del precedente art. 11, che contempla un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, rispetto al quale l'art. 12 è norma di carattere speciale” (v. pag. 5 ord.). Una volta sancito il principio secondo cui nel caso di specie la quantificazione del compenso del C.T.U. va operata alla stregua dell'art. 12 cit., non può sostenersi da parte resistente che “un compenso pagina 5 di 8 ai sensi dell'art. 12 dell'allegato del Decreto del Ministero della Giustizia 30.05.2002, sia in misura massima che minima, è evidentemente né equo, né ragionevole, né adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione” (v. pag. 9 comp. cost. in riassunzione). In effetti tali considerazioni si pongono in netto contrasto con il principio di intangibilità della sentenza rescindente, da equipararsi al giudicato (v. Cass. n. 24357/2023), e ciò al pari del numero delle ore lavorative svolte dall'ing. – circostanza peraltro dedotta per la prima volta in sede di comparsa CP_1 di costituzione in riassunzione – e al all'art. 2233 co. 2 c.c. (“in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”), il quale sancisce un principio di adeguatezza del compenso che non può trovare applicazione nel caso di specie, ove l'ing. ha CP_1 svolto la propria attività in qualità di consulente tecnico del giudice e non in regime di libero – professionista, considerato altresì che l'art. 2 L. n. 319/1980 chiarisce che i compensi previsti dalle tariffe professionali vanno contemperati in ragione della “natura pubblicistica dell'incarico”. Quanto alle disposizioni sull'equo compenso ex L. n. 49/2023, richiamate dal resistente per la prima volta in sede di comparsa conclusionale dd. 17.02.2025 (v. pag. 9), trattasi di deduzione inammissibile in quanto proposta tardivamente e, comunque, infondata per le ragioni espresse in relazione all'art. 2233 co. 2 c.c.. Sotto diverso profilo sostiene il resistente (v. pag. 11 comp. cost. in riassunzione e pag. 6 note conclusive) che sia nel giudizio recante il n. 1577/2016 R.G. che in sede di opposizione al decreto di liquidazione “la perizia espletata da parte del consulente tecnico d'ufficio è stata ritenuta completa e corrispondente ai quesiti svolti”, di talchè “l'ing. ha esaustivamente adempiuto all'incarico CP_1 ricevuto” (v. pag. 13 comp. cost. in riassunzione). Orbene, sul punto preme evidenziare che il C.T.U. si è limitato ad utilizzare la tariffa professionale, omettendo di condurre l'accertamento peritale alla stregua del contratto d'opera professionale dd. 05.06.2002, che le operazioni peritali ha visto lo svolgimento unicamente di tre incontri presso lo studio dell'ing. (v. pagg. 2, 3 e 5 C.T.U.) e che la bozza dell'elaborato peritale è stata trasfusa CP_1 integralmente nella relazione definitiva senza prendere posizione in ordine alle osservazioni dei C.T.P. Non solo: ciò che assume maggior rilevanza, a confutazione delle osservazioni di parte resistente, è costituito dalla sentenza del Tribunale di Trento n. 403/2019 dd. 12.05.2019, pubblicata il 16.05.2019 (v. doc. VIII nota parte ricorrente dd. 16.02.2024), emessa a definizione del grado di giudizio di merito (n. 1577/2019 R.G.), nell'ambito del quale il C.T.U. ing. ha svolto la propria attività. CP_1 Ebbene risulta che nella stessa il compenso dell'ing. è stato liquidato in € 51.935,39 oltre Persona_2 accessori (v. pag. 18), mentre il C.T.U. ing. lo aveva quantificato in € 33.763,07 (v. pag. 53 CP_1 C.T.U.); quindi liquidazione del Tribunale superiore di ben il 54% rispetto a quanto determinato dal C.T.U., disattendendo in gran parte i calcoli eseguiti da quest'ultimo, stante la loro inattendibilità. Né vale sostenere da parte resistente, a conferma dell'esaustività dell'elaborato peritale dell'ing.
che “se fossero stati insufficieti o inidonei gli accertamenti eseguiti o le risposte fornite dal CP_1 C.T.U. ai quesiti posti, il Giudice avrebbe disposto la rinnovazione delle indagini” (v. pag. 8 comp. concl. dd. 17.02.2025), dovendosi rammentare che il giudice, essendo “peritus peritorum” – come riconosciuto dallo stesso resistente (v. pag. 8 cit.) -, è stato in grado di rivalutare le questioni tecniche, riconoscendo attività professionali rese dall'ing. erroneamente escluse dal C.T.U., nonché di Pt_1 emendare gli errori di calcolo in cui è incorso il C.T.U., rideterminando al rialzo il compenso di spettanza dell'ing. non ritenendo necessario disporre la rinnovazione della C.T.U. Pt_1 Quanto “alla particolare difficoltà dell'incarico commesso al consulente tecnico d'ufficio, difficoltà connessa all'estrema conflittualità tra le parti nel corso delle operazioni peritali”, dovute “alle varie complicazioni risultanti dalla massa di controdeduzioni (53 pagine!) dimesse, dalle varie memorie non pagina 6 di 8 ammesse ma ugualmente depositate da parte dell'ing. al ricorso presentato al Tribunale Pt_1 dall'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 92 disp. c.p.c., rigettato perché ingiustificato” (v. pag. 9 comp. cocl. Dd. 17.02.2025 parte resistente), preme evidenziare, per un verso, che la pretesa “conflittualità” non costituisce uno dei parametri previsti dagli artt. 51 e 52 D.P.R. n. 115/2002, in quanto la
“difficoltà” dell'accertamento peritale concerne esclusivamente questioni tecniche riferibili al quesito, e non certo i rapporti tra le parti ed i loro consulenti;
per l'altro, che con ricorso ex art. 92 disp. att. cpc dd. 21.07.2017 (v. doc. 7) fasc. 1° gr.) il si è limitato a chiedere al giudice di invitare il C.T.U. ad Pt_1 attenersi al quesito demandatogli all'udienza dd. 27.12.2016, ovvero alla “verifica del calcolo delle spettanze di parte convenuta, come da domanda riconvenzionale, in conformità dell'accordo inter partes del 5.6.2002”, peraltro individuato dalla Corte di IO quale compito principale del C.T.U. (v. pag. 4 ord. 08.06.2023). Quanto all'applicazione delle maggiorazioni di cui agli artt. 51 e 52 D.P.R. n. 115/2002 non appaiono valorizzabili né la lunghezza dell'elaborato peritale, la quale non ha evitato al giudice di dover eseguire nuovamente i calcoli del compenso spettante all'ing. né l'asserito impiego di ben 177,5 ore di Pt_1 lavoro (dato tardivamente dedotto: v. supra), né la pretesa conflittualità tra l'ing. e l'ing. CP_1 Pt_1 per le ragioni sopra esposte. Con riferimento specifico al doppio del compenso spettante al C.T.U., di cui all'art. 52 D.P.R. n. 115/2002, giova rammentare che la Suprema Corte ha statuito che per la sua applicazione non è sufficiente una difficoltà qualunque, ma è necessario che l'incarico debba rivestire, in relazione al quesito posto dal giudice. “un tasso di importanza e di difficoltà eccezionale” (v. Cass. n. 20352/2017). Ed ancora: Cass. n. 21963/2017 (conf. Cass. n. 18070/2012) ha precisato che costituiscono prestazioni eccezionali quelle che “pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico – scientifica, complessità e difficoltà”; caratteri questi non ravvisabili nell'elaborato peritale reso dall'ing. le cui risultanze sono state, in buona parte, non condivise dal giudice, il quale ha CP_1 ritenuto necessario rivedere il computo del compenso spettante all'ing. Pt_1 In definitiva va annullato il decreto del Tribunale di Trento dd. 10.11.2017 di liquidazione del compenso al C.T.U. ing. con conseguente rideterminazione del medesimo in € Controparte_1 970,42 ed € 265,80 per spese, oltre accessori, in applicazione dell'art. 12 dell'allegato al D.M. 30.05.2002. Quanto alle spese dei vari gradi di giudizio, esse vanno poste a carico del resistente, laddove si consideri che, avendo la Suprema Corte accolto con ordinanza dd. 08.06.2023 il ricorso presentato dal in data 22.10.2018, cassando l'ordinanza impugnata del Tribunale di Trento dd. 11.03.2018, l'ing. Pt_1 è tenuto a rifondere al ricorrente le spese legali sostenute sia per il ricorso dd. 29.11.2017 – con CP_1 cui è stato impugnato l'originario decreto di liquidazione dd. 10.11.2017 -, sia per il giudizio in IO, sia per il presente giudizio di riassunzione, e ciò tenuto conto del valore della controversia compreso tra € 10.416,20 ed € 20.566,60.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto del Tribunale di Trento dd. 10.11.2017 di liquidazione del compenso al C.T.U. ing. rideterminando il medesimo in € 970,42, Controparte_1 oltre ad € 265,80 per spese ed accessori, in applicazione dell'art. 12 dell'allegato al D.M. 30.05.2002;
-condanna il resistente alla rifusione delle spese del procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dd. 11.03.2018 (n. 4496/2017 R.G.), del procedimento per IO (n. 32099/2018 R.G.) e del presente giudizio di riassunzione, sostenute dal resistente, che liquida, rispettivamente: A) pagina 7 di 8 in complessivi € 1.964,20, di cui € 1.615,00 per compensi professionali (€ 875,00 per fase di studio ed
€ 740,00 per fase introduttiva) ed € 349,00 per spese, oltre a spese generali 15% ed accessori;
B) in complessivi € 3.512,66, di cui € 2.410,00 per compensi professionali (€ 1.276,00 per fase di studio ed € 1.134,00 per fase introduttiva) ed € 1.102,66 per spese, oltre a spese generali 15% ed accessori;
C) in complessivi € 3.899,19, di cui € 3.397,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva ed € 1.701,00 per fase decisionale) ed € 502,19 per spese, oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 29.08.2025 Dott. M. Morandini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Angelini (C.F. ) di Trento ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il medesimo in Via Manzoni n. 16 giusta procura allegata;
RICORRENTE CONTRO
(C.F. ) nato il [...] a [...], con studio in 39100 Controparte_1 CodiceFiscale_3
Bolzano – Via Portici n. 22, rappresentato e difeso, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione, degli avv.ti Senoner Christoph (C.F. ) e Schullian Manfred C.F._4
(C.F. ), con domicilio eletto presso il loro studio in 39100 Bolzano – Viale C.F._5 Stazione n. 5; RESISTENTE E (C.F. ) sito in OM (TN) – Via Damiano Chiesa n. 47, in Controparte_2 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro-tempore;
(C.F. ) residente in [...]; CP_3 C.F._6
(C.F. ) residente in [...]; CP_4 C.F._7
(C.F. ) residente in [...] C.F._8 Valentino n. 2;
(C.F. ) residente in [...]; Controparte_6 C.F._9
(C.F. ) residente in [...]; Controparte_7 C.F._10
(C.F. ) residente in [...] C.F._11 1; (C.F. ) residente in [...]; Controparte_9 C.F._12 12/A;
pagina 1 di 8 (C.F. residente in [...] C.F._13
12/A; (C.F. residente in [...] C.F._14
12/B; (C.F. ) residente in [...] C.F._15
Chiesa n. 57;
(C.F. ) residente a [...] C.F._16
6; (C.F. residente in [...] C.F._17
Chiesa n. 57;
(C.F. ) residente a [...] Novembre n. 99; CP_15 C.F._18
(C.F. ) residente in [...] C.F._19 n.57;
(C.F. ) residente in [...] C.F._20 Chiesa n. 57;
(C.F. ) residente in [...]; Controparte_18 C.F._21
(C.F. ) residente in [...], Controparte_19 C.F._22 int.1;
(C.F. ) residente in [...]; CP_20 C.F._23
(C.F. ) residente in [...]; CP_21 C.F._24 TERZI CONTROINTERESSATI IN PUNTO: decreto del Tribunale di Trento dd. 10.11.2017 di liquidazione del compenso al C.T.U. nel procedimento sub R.G. n. 1577/2016, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di IO con ordinanza pubblicata in data 31.07.2023 nel ricorso sub R.G. 32099/2018. CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
1)annullare e/o revocare, per i motivi in atti, il decreto del Tribunale di Trento dd. 10.11.2017 di liquidazione del compenso al C.T.U. nel procedimento sub R.G. 1577/2016, con rideterminazione di detto compenso in euro 557,77 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre accessori, in applicazione dell'art. 12 dell'allegato al D.M. 30.05.2002;
2)compensi e spese del procedimento sub R.G. 4496/2017, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione rifusi, oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, CNPA e IVA. CONCLUSIONI DEL RESISTENTE
1)in via principale e nel merito: confermare, per i motivi di cui in narrativa, l'ordinanza sub 4496/2017 con riguardo alla determinazione del compenso del C.T.U. con applicazione dell'aumento ai sensi dell'art. 52 D.P.R. 115/2002 al doppio del compenso liquidato per eccezionale difficoltà e rigetto delle domande avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
2)in subordine, modificare, per i motivi di cui in narrativa, il decreto del Tribunale di Trento dd. 10.11.2017 di liquidazione del compenso al C.T.U. nel procedimento sub R.G. 1577/2016, con rideterminazione del compenso del C.T.U. ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 dell'allegato del Decreto del Ministero della Giustizia 30.05.2002 e 51 DPR 115/2002, in euro 970,42 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, anche ai sensi dell'art. 2233 cod. civ., oltre accessori, con applicazione dell'aumento ai sensi dell'art. 52 DPR 115/2002 al doppio del compenso liquidato al C.T.U. per eccezionale difficoltà e rigetto delle domande avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
pagina 2 di 8 3)condannare il ricorrente alla rifusione delle spese per tutti i gradi di giudizio, oltre accessori IVA e CAP come per legge. In subordine, disporre la compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio, oltre accessori IVA e CAP come per legge. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in riassunzione ex artt. 392 e 281 decies cpc dd. 30.11.2023 depositato in pari data l'ing. chiedeva l'annullamento e/o la revoca del decreto del Tribunale di Trento dd. 10.11.2017, Parte_1 con cui era stato liquidato il compenso in favore del C.T.U. ing. nel proc. n. Controparte_1 1577/2016 R.G., con rideterminazione di detto compenso in € 557,77 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre accessori, in applicazione dell'art. 12 dell'allegato al D.M. 30.05.2002; spese del proc. n. 4496/2017 R.G., del giudizio di legittimità e del giudizio di riassunzione rifuse. Esponeva in particolare il ricorrente a sostegno delle domande anzidette: 1) che con atto di citazione dd. 13.04.2016 il ed i rispettivi condomini convenivano in giudizio avanti il Controparte_2 Tribunale di Trento l'ing. chiedendo tra l'altro, che fosse accertata la non debenza delle Parte_1 somme da questi richieste da ultimo con missiva dd. 14.11.2015 (v. doc. 1) fasc. 1° gr.) a titolo di compenso per l'attività professionale dello stesso svolta in loro favore;
2) che il convenuto si costituiva in giudizio, formulando domanda riconvenzionale in relazione al pagamento delle somme di sua spettanza;
3) che in detto procedimento il Tribunale ammetteva consulenza tecnica d'ufficio, nominando l'ing. di Bolzano, il quale veniva incaricato di effettuare (v. docc. 2-3 Controparte_1 fasc. 1° gr.): A) la ricognizione dell'attività che parte convenuta risultava aver svolto in esecuzione dell'accordo dd. 05.06.2002, sulla base di quanto documentalmente risultante in atti;
B) la verifica del calcolo delle spettanze dell'ing. come da domanda riconvenzionale, in conformità dell'accordo Pt_1 inter partes dd. 05.06.2002; C) la verifica della correttezza o meno dell'attività resa dal convenuto relativamente alla progettazione e realizzazione della guaina (v. pag. 5 doc. 13) parte attrice); 4) che in data 08.09.2017 il C.T.U. inviava ai C.T.P. la bozza della relazione peritale e l'ing. depositava la Pt_1 proprie osservazioni (v. doc. 8) fasc. 1° gr.); 5) che quindi il C.T.U. depositava l'elaborato peritale definitivo (v. doc. 9) fasc. 1° gr.) e contestualmente l'istanza di liquidazione di spese ed onorari, quantificati in complessivi € 13.915,52 oltre accessori (v. doc. 10) fasc. 1° gr.); 6) che con decreto dd. 10.11.2017 il Tribunale di Trento, in persona del giudice dott.ssa De Tommaso, liquidava al C.T.U. € 8.000,00 oltre accessori ed € 1.544,56 per spese come da fattura, ponendo il pagamento provvisoriamente a carico delle parti in via solidale (v. doc. 11) fasc. 1° gr.); 7) che con ricorso dd. 19.12.2017 (v.doc. III) l'ing. proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione, chiedendo Pt_1 in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività dello stesso e formulando le seguenti domande: “in via principale, annullare e/o revocare, per i motivi di cui in narrativa, il decreto di liquidazione del compenso al C.T.U. ing. emesso dal Tribunale di Trento in data Persona_1 10.11.2017 e comunicato in data 24.11.2017 dalla cancelleria del Tribunale di Trento, con conseguente rideterminazione, secondo legge, degli onorari spettanti al C.T.U. ing. liquidando gli stessi, CP_1 nella misura di € 593,33 oltre accessori, nulla per le spese;
in via subordinata, annullare e/o revocare per i motivi di cui in narrativa, il decreto di liquidazione del compenso al C.T.U. ing. Controparte_1 emesso dal Tribunale di Trento in data 10.11.2017 e comunicato in data 24.11.2017 della cancelleria del Tribunale di Trento, con conseguente rideterminazione degli onorari e delle spese spettanti al C.T.U. ing. nella misura ritenuta di giustizia e comunque in un importo inferiore ad € 8.000,00 CP_1 a titolo di onorari ed € 1.544,56 per spese, liquidati al C.T.U. ing. o, per il caso di Controparte_1 accertamento di inutilizzabilità / nullità della consulenza, non liquidare alcunché; in ogni caso, con vittoria di spese”; 8) che all'esito del procedimento n. 4496/2017 R.G., con ordinanza depositata in data 22.03.2018 (v. doc. IV) il Tribunale di Trento così disponeva: “rigettata ogni diversa domanda, istanza pagina 3 di 8 ed eccezione;
in parziale riforma del decreto di liquidazione impugnato, ridetermina il compenso spettante al C.T.U., ing. nell'importo di € 8.000,00, nonché le spese vive a lui Controparte_1 riconoscibili nell'importo di euro 265,80, oltre IVA e Cassa di Previdenza se e in quanto dovuta per l'opera prestata;
dispone la compensazione delle spese”; 9) che avverso detta ordinanza l'ing. Pt_1 proponeva in data 22.10.2018 ricorso per IO (v. doc. V) per i seguenti motivi: A) violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1, 11 e 12 dell'allegato al D.M. 30.05.2002; B) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 e 52 DPR n. 115/2002; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti;
C) violazione e/o erronea applicazione degli artt. 29 D.M. 30.05.2002, nonché degli artt. 55 e 56 D.P.R. n. 115/2002 in relazione alle spese esposte dal C.T.U.; 10) che con ordinanza dd. 31.07.2023 la Corte di IO (v. doc. 11) accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo e rigettato il terzo, cassato l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato la causa la Tribunale di Trento, in persona di altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Costituitosi con comparsa dd. 02.02.2024 il resistente ing. nel contestare la Controparte_1 fondatezza dei motivi di ricorso, chiedeva, in via principale e nel merito, confermare l'ordinanza dd. 22.03.2018 “con riguardo alla determinazione del compenso del C.T.U. con applicazione dell'aumento ai sensi dell'art. 52 D.P.R. 115/2002 al doppio del compenso liquidato per eccezionale difficoltà e rigetto delle domande avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto”; in subordine, modificare il decreto del Tribunale di Trento dd. 10.11.2017, con rideterminazione del compenso del C.T.U. ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 dell'allegato al Decreto del Ministero della Giustizia 30.05.2002 e 51 D.P.R. 115/2002, in € 970,42 e nel diverso importo ritenuto di giustizia, anche ai sensi dell'art. 2233 c.c., oltre accessori, con applicazione dell'aumento ai sensi dell'art. 52 D.P.R. n. 115/2002 al doppio del compenso liquidato al C.T.U. per eccezionale difficoltà, con conseguente rigetto delle avversarie domande in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Rifusione delle spese per tutti i gradi di giudizio;
in subordine, compensazione delle stesse. Con ordinanza dd. 26.02.2024 il G.I., su richiesta di parte ricorrente, concedeva alla stessa termine ex art. 87 disp. Att. cpc sino al 09.03.2024 per il deposito in via telematica della sentenza del Tribunale di Trento n. 43/2019 dd. 12.05.2019, pubblicata il 16.05.2019, emessa a definizione del proc. recante il n. 1577/2016 R.G., nell'ambito del quale il resistente aveva svolto l'attività di C.T.U., fissando nel contempo udienza di discussione, con termine per il deposito di note conclusive. All'udienza dd. 08.05.2024 il G.I., previa revoca dell'ordinanza dd. 26.2.2024, nella parte in cui il G.I. aveva fissato udienza di discussione, fissava ex art. 281 quinquies cpc udienza di rimessione della causa in decisione. All'udienza dd. 19.03.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, il ricorso, fondato, va accolto nei termini di seguito esposti. Invero, a seguito di ricorso in data 22.10.2018 proposto dal avverso l'ordinanza depositata in data Pt_1 22.03.2018, con cui il tribunale di Trento rideterminava il compenso spettante al C.T.U. nell'importo di
€ 8.000,00 e le spese vive in € 265,80, oltre IVA e Cassa di Previdenza, e spese del procedimento compensate, la Corte di IO con ordinanza dd. 31.07.2023 (n. 32099/2018 R.G.) accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarava assorbito il secondo e rigettato il terzo, cassava quindi l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando al Tribunale di Trento, in persona di altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Orbene, si rammenta che con il primo motivo, oggetto di accoglimento da parte della Suprema Corte, il ha dedotto la violazione degli artt. 1,11 e 12 D.M. 30.05.2002, per avere il Tribunale calcolato Pt_1 l'intero compenso a percentuale sul valore delle opere oggetto di esecuzione e progettazione, anziché in pagina 4 di 8 base al valore della domanda introdotta in giudizio e per aver applicato l'art. 11 D.M. 30.05.2002 in tema di costruzioni edilizie, in luogo dell'art. 12, norma applicabile in tema di valutazione delle opere edili o, in alternativa, secondo il criterio delle vacazioni. Sul punto la Suprema Corte ha evidenziato che l'ordinanza impugnata “ha riconosciuto un onorario a percentuale per scaglioni per le consulenze in materia di costruzioni edilizie, calcolato sul valore delle opere edilizie (€ 127.770,85), in luogo che sul valore della domanda di pagamento proposta dal ricorrente (€ 63.574,33)”, richiamando l'art. 1 D.M. 30.05.2002, secondo cui “i compensi a percentuale si calcolano in base al valore della controversia, che si determina dalla domanda ai sensi dell'art. 10, comma 1, c.p.c…principio cui il successivo art. 11 non apporta alcuna deroga”. Inoltre i giudici di legittimità hanno rammentato che con il provvedimento impugnato il primo giudice aveva “affermato che l'incarico era unitario con pluralità di quesiti e ha liquidato un unico compenso (art. 29 D.M. 30.5.2002), in applicazione dell'art. 11 in materia di costruzioni edilizia”, laddove, in realtà, “il C.T.U. era chiamato a svolgere principalmente accertamenti contabili e documentali volti alla liquidazione del corrispettivo spettante al ricorrente e controlli circa la rispondenza agli accordi con la committenza”. Ad avviso della Suprema Corte, in definitiva, “l'ordinanza ha erroneamente individuato l'oggetto dell'incarico, trascurando la finalità principale e il tipo di accertamento richiesto, ossia la quantificazione del compenso professionale sulla base degli accordi e della documentazione in atti”, considerato, peraltro, che “la stessa quantificazione del costo dei lavori e la verifica di rispondenza ai progetti rientravano nell'ambito applicativo dell'art. 12 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002, che prevede un onorario variabile tra un minimo e un massimo, e non già del precedente art. 11, che contempla un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, rispetto al quale l'art. 12 è norma di carattere speciale (Cass. 9849/2010; Cass. 27630/2017)”. Ciò posto, il resistente, pur riconoscendo che la IO “ha statuito in via definitiva che nel caso di specie la perizia svolta rientrerebbe nell'art. 12 dell'allegato del Decreto del Ministero della Giustizia 30.05.20002, che prevede un onorario per il consulente tecnico d'ufficio tra un minimo di euro 145,12 ed un massimo di euro 970,32” (v. pag. 7 comparsa di costituzione in riassunzione), ha affermato che
“la Suprema Corte, cassando il primo motivo per dovuta applicazione dell'art. 12 dell'allegato del Decreto del Ministero della Giustizia 30.05.2002 configura un evidente violazione dell'art. 112 cpc non avendo l'odierno ricorrente chiesto l'applicazione dell'art. 12, bensì chiedendo soltanto la liquidazione del compenso del C.T.U. applicando il criterio a vacazione” (v. pag. 8 comp. cit.). In realtà trattasi di doglianza del tutto infondata, laddove si consideri che con ricorso proposto avanti la Corte di IO dd. 22.10.2018 il ha chiesto alla stessa di “cassare o, in ogni caso, annullare Pt_1 l'ordinanza di data 22.3.2018 del Tribunale di Trento, pronunciata nel procedimento sub R.G. n. 4496/2017… con ogni conseguente statuizione di legge, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione e dei precedenti gradi di giudizio”. Sul punto si rammenta che con l'ordinanza dd. 08.06.2023 la Suprema Corte ha riconosciuto, in relazione al primo motivo di ricorso (“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 11 e 12 dell'allegato al D.M. 30.05.2002”), che come ha obiettato il ricorrente, la stessa quantificazione del costo dei lavori e la verifica di rispondenza ai progetti rientravano nell'ambito applicativo dell'art. 12 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002, che prevede un onorario variabile tra un minimo e un massimo, e non già del precedente art. 11, che contempla un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, rispetto al quale l'art. 12 è norma di carattere speciale” (v. pag. 5 ord.). Una volta sancito il principio secondo cui nel caso di specie la quantificazione del compenso del C.T.U. va operata alla stregua dell'art. 12 cit., non può sostenersi da parte resistente che “un compenso pagina 5 di 8 ai sensi dell'art. 12 dell'allegato del Decreto del Ministero della Giustizia 30.05.2002, sia in misura massima che minima, è evidentemente né equo, né ragionevole, né adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione” (v. pag. 9 comp. cost. in riassunzione). In effetti tali considerazioni si pongono in netto contrasto con il principio di intangibilità della sentenza rescindente, da equipararsi al giudicato (v. Cass. n. 24357/2023), e ciò al pari del numero delle ore lavorative svolte dall'ing. – circostanza peraltro dedotta per la prima volta in sede di comparsa CP_1 di costituzione in riassunzione – e al all'art. 2233 co. 2 c.c. (“in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”), il quale sancisce un principio di adeguatezza del compenso che non può trovare applicazione nel caso di specie, ove l'ing. ha CP_1 svolto la propria attività in qualità di consulente tecnico del giudice e non in regime di libero – professionista, considerato altresì che l'art. 2 L. n. 319/1980 chiarisce che i compensi previsti dalle tariffe professionali vanno contemperati in ragione della “natura pubblicistica dell'incarico”. Quanto alle disposizioni sull'equo compenso ex L. n. 49/2023, richiamate dal resistente per la prima volta in sede di comparsa conclusionale dd. 17.02.2025 (v. pag. 9), trattasi di deduzione inammissibile in quanto proposta tardivamente e, comunque, infondata per le ragioni espresse in relazione all'art. 2233 co. 2 c.c.. Sotto diverso profilo sostiene il resistente (v. pag. 11 comp. cost. in riassunzione e pag. 6 note conclusive) che sia nel giudizio recante il n. 1577/2016 R.G. che in sede di opposizione al decreto di liquidazione “la perizia espletata da parte del consulente tecnico d'ufficio è stata ritenuta completa e corrispondente ai quesiti svolti”, di talchè “l'ing. ha esaustivamente adempiuto all'incarico CP_1 ricevuto” (v. pag. 13 comp. cost. in riassunzione). Orbene, sul punto preme evidenziare che il C.T.U. si è limitato ad utilizzare la tariffa professionale, omettendo di condurre l'accertamento peritale alla stregua del contratto d'opera professionale dd. 05.06.2002, che le operazioni peritali ha visto lo svolgimento unicamente di tre incontri presso lo studio dell'ing. (v. pagg. 2, 3 e 5 C.T.U.) e che la bozza dell'elaborato peritale è stata trasfusa CP_1 integralmente nella relazione definitiva senza prendere posizione in ordine alle osservazioni dei C.T.P. Non solo: ciò che assume maggior rilevanza, a confutazione delle osservazioni di parte resistente, è costituito dalla sentenza del Tribunale di Trento n. 403/2019 dd. 12.05.2019, pubblicata il 16.05.2019 (v. doc. VIII nota parte ricorrente dd. 16.02.2024), emessa a definizione del grado di giudizio di merito (n. 1577/2019 R.G.), nell'ambito del quale il C.T.U. ing. ha svolto la propria attività. CP_1 Ebbene risulta che nella stessa il compenso dell'ing. è stato liquidato in € 51.935,39 oltre Persona_2 accessori (v. pag. 18), mentre il C.T.U. ing. lo aveva quantificato in € 33.763,07 (v. pag. 53 CP_1 C.T.U.); quindi liquidazione del Tribunale superiore di ben il 54% rispetto a quanto determinato dal C.T.U., disattendendo in gran parte i calcoli eseguiti da quest'ultimo, stante la loro inattendibilità. Né vale sostenere da parte resistente, a conferma dell'esaustività dell'elaborato peritale dell'ing.
che “se fossero stati insufficieti o inidonei gli accertamenti eseguiti o le risposte fornite dal CP_1 C.T.U. ai quesiti posti, il Giudice avrebbe disposto la rinnovazione delle indagini” (v. pag. 8 comp. concl. dd. 17.02.2025), dovendosi rammentare che il giudice, essendo “peritus peritorum” – come riconosciuto dallo stesso resistente (v. pag. 8 cit.) -, è stato in grado di rivalutare le questioni tecniche, riconoscendo attività professionali rese dall'ing. erroneamente escluse dal C.T.U., nonché di Pt_1 emendare gli errori di calcolo in cui è incorso il C.T.U., rideterminando al rialzo il compenso di spettanza dell'ing. non ritenendo necessario disporre la rinnovazione della C.T.U. Pt_1 Quanto “alla particolare difficoltà dell'incarico commesso al consulente tecnico d'ufficio, difficoltà connessa all'estrema conflittualità tra le parti nel corso delle operazioni peritali”, dovute “alle varie complicazioni risultanti dalla massa di controdeduzioni (53 pagine!) dimesse, dalle varie memorie non pagina 6 di 8 ammesse ma ugualmente depositate da parte dell'ing. al ricorso presentato al Tribunale Pt_1 dall'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 92 disp. c.p.c., rigettato perché ingiustificato” (v. pag. 9 comp. cocl. Dd. 17.02.2025 parte resistente), preme evidenziare, per un verso, che la pretesa “conflittualità” non costituisce uno dei parametri previsti dagli artt. 51 e 52 D.P.R. n. 115/2002, in quanto la
“difficoltà” dell'accertamento peritale concerne esclusivamente questioni tecniche riferibili al quesito, e non certo i rapporti tra le parti ed i loro consulenti;
per l'altro, che con ricorso ex art. 92 disp. att. cpc dd. 21.07.2017 (v. doc. 7) fasc. 1° gr.) il si è limitato a chiedere al giudice di invitare il C.T.U. ad Pt_1 attenersi al quesito demandatogli all'udienza dd. 27.12.2016, ovvero alla “verifica del calcolo delle spettanze di parte convenuta, come da domanda riconvenzionale, in conformità dell'accordo inter partes del 5.6.2002”, peraltro individuato dalla Corte di IO quale compito principale del C.T.U. (v. pag. 4 ord. 08.06.2023). Quanto all'applicazione delle maggiorazioni di cui agli artt. 51 e 52 D.P.R. n. 115/2002 non appaiono valorizzabili né la lunghezza dell'elaborato peritale, la quale non ha evitato al giudice di dover eseguire nuovamente i calcoli del compenso spettante all'ing. né l'asserito impiego di ben 177,5 ore di Pt_1 lavoro (dato tardivamente dedotto: v. supra), né la pretesa conflittualità tra l'ing. e l'ing. CP_1 Pt_1 per le ragioni sopra esposte. Con riferimento specifico al doppio del compenso spettante al C.T.U., di cui all'art. 52 D.P.R. n. 115/2002, giova rammentare che la Suprema Corte ha statuito che per la sua applicazione non è sufficiente una difficoltà qualunque, ma è necessario che l'incarico debba rivestire, in relazione al quesito posto dal giudice. “un tasso di importanza e di difficoltà eccezionale” (v. Cass. n. 20352/2017). Ed ancora: Cass. n. 21963/2017 (conf. Cass. n. 18070/2012) ha precisato che costituiscono prestazioni eccezionali quelle che “pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico – scientifica, complessità e difficoltà”; caratteri questi non ravvisabili nell'elaborato peritale reso dall'ing. le cui risultanze sono state, in buona parte, non condivise dal giudice, il quale ha CP_1 ritenuto necessario rivedere il computo del compenso spettante all'ing. Pt_1 In definitiva va annullato il decreto del Tribunale di Trento dd. 10.11.2017 di liquidazione del compenso al C.T.U. ing. con conseguente rideterminazione del medesimo in € Controparte_1 970,42 ed € 265,80 per spese, oltre accessori, in applicazione dell'art. 12 dell'allegato al D.M. 30.05.2002. Quanto alle spese dei vari gradi di giudizio, esse vanno poste a carico del resistente, laddove si consideri che, avendo la Suprema Corte accolto con ordinanza dd. 08.06.2023 il ricorso presentato dal in data 22.10.2018, cassando l'ordinanza impugnata del Tribunale di Trento dd. 11.03.2018, l'ing. Pt_1 è tenuto a rifondere al ricorrente le spese legali sostenute sia per il ricorso dd. 29.11.2017 – con CP_1 cui è stato impugnato l'originario decreto di liquidazione dd. 10.11.2017 -, sia per il giudizio in IO, sia per il presente giudizio di riassunzione, e ciò tenuto conto del valore della controversia compreso tra € 10.416,20 ed € 20.566,60.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto del Tribunale di Trento dd. 10.11.2017 di liquidazione del compenso al C.T.U. ing. rideterminando il medesimo in € 970,42, Controparte_1 oltre ad € 265,80 per spese ed accessori, in applicazione dell'art. 12 dell'allegato al D.M. 30.05.2002;
-condanna il resistente alla rifusione delle spese del procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dd. 11.03.2018 (n. 4496/2017 R.G.), del procedimento per IO (n. 32099/2018 R.G.) e del presente giudizio di riassunzione, sostenute dal resistente, che liquida, rispettivamente: A) pagina 7 di 8 in complessivi € 1.964,20, di cui € 1.615,00 per compensi professionali (€ 875,00 per fase di studio ed
€ 740,00 per fase introduttiva) ed € 349,00 per spese, oltre a spese generali 15% ed accessori;
B) in complessivi € 3.512,66, di cui € 2.410,00 per compensi professionali (€ 1.276,00 per fase di studio ed € 1.134,00 per fase introduttiva) ed € 1.102,66 per spese, oltre a spese generali 15% ed accessori;
C) in complessivi € 3.899,19, di cui € 3.397,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva ed € 1.701,00 per fase decisionale) ed € 502,19 per spese, oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 29.08.2025 Dott. M. Morandini
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