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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i
Prima Sezione Civile
riunita nella seguente composizione:
1) Dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) Dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) Dott. Sergio Capasso - Giudice Ausiliario relatore sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 11.6.2024 e definitivamente pronunciando all'esito del procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. 1397/2023 R.G. promosso da
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Cod.Fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Cod.Fisc. C.F._1 Parte_2
) e presso il di lui Studio elettivamente domiciliato in Bitonto a Viale Giovanni C.F._2
XXIII n. 89, in virtù di procura ad litem conferita in calce al Ricorso in appello; contro
nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta Capacchione (Cod.Fisc. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il di lei Studio in Modugno alla via X C.F._4
Marzo n. 110/B, in virtù di procura in calce alla Comparsa di costituzione e risposta in appello;
con la partecipazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bari, in persona del Sostituto Procuratore Generale;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 11.6.2024 la causa è stata riservata per la decisione all'esito della precisazione delle conclusioni a cura delle parti, con concessione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e replica. Con la sentenza n.1334/2023 pubblicata in data 13.04.2023 nel giudizio n. 11217/2017 R.G. il
Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, dopo aver pronunciato sullo status con sentenza parziale n.
3276/2018 in data 25.7.2018, ha definito il procedimento così statuendo:”...
1.DICHIARA la
1 separazione con addebito alla moglie, e, per l'effetto, 2. DICHIARA che nulla è Parte_1 dovuto a titolo di contribuzione al mantenimento del coniuge da parte de ricorrente;
CP_1
3. CONDANNA parte resistente al pagamento in favore del ricorrente di €1.777,00 per onorari, oltre accessori di legge”.
1.1 Giova rappresentare che i sigg.ri e hanno contratto CP_1 Parte_1 Per_ matrimonio concordatario in Bari il 02.06.1987 da cui sono nati i figli (il 11.7.88) e , Per_2 detto (il 04.11.92) tuttavia, venuta meno l'affectio coniugalis, con ricorso del 03.7.2017 il Per_3 marito si è rivolto al suddetto Tribunale deducendo: l'intollerabilità della convivenza determinata dal comportamento della la quale dal settembre 2016 aveva intrapreso una relazione Parte_1 extraconiugale con altro uomo;
i suoi vani tentativi di recuperare il rapporto coniugale;
l'allontanamento volontario della moglie in data 20.02.2017 ed il rientro nella casa coniugale nell'immediatezza del procedimento separativo. Quindi, ha chiesto l'addebito adducendo che il comportamento fedifrago della moglie fosse la causa della crisi coniugale e avesse determinato i figli a voler vivere insieme al padre nella casa familiare, di cui ha richiesto l'assegnazione. Inoltre, ha dedotto di aver scoperto una serie di querele sporte dalla coniuge per asseriti episodi di aggressione e lesioni, in realtà mai accaduti e inventati ad hoc dalla Parte_1
Riguardo la condizione reddituale, il ha rappresentato di essere comproprietario, unitamente CP_1 alla moglie, dell'immobile in Modugno adibito a dimora coniugale, per il quale versa l'intera rata mensile di Euro 530,00 del mutuo ipotecario cointestato e tutte le utenze, nonché di essere lavoratore dipendente con stipendio netto di Euro 1.500,00, e di versare dal febbraio 2017 la somma mensile di
Euro 200,00 in favore della moglie, sebbene lavoratrice a nero.
1.2 In quella sede, la ha contestato le avverse deduzioni assumendo che la crisi Parte_1 coniugale era maturata a causa dell'atteggiamento dispotico e della progressiva disaffezione del marito. Ha allegato di aver subìto, ab initio del matrimonio, l'astio della famiglia d'origine del marito e di aver subito reiterate minacce, ingiurie, umiliazioni e vessazioni sia fisiche che psicologiche da parte del che l'avevano costretta ad allontanarsi temporaneamente dalla casa familiare;
solo a CP_1 seguito delle denunce per maltrattamenti, quest'ultimo aveva mitigato l'aggressività pur intensificando l'opera di denigrazione e svilimento della figura materna dinanzi ai figli.
La ha negato la presunta relazione extraconiugale e ha avversato la richiesta di Parte_1 assegnazione della casa coniugale in ragione della comproprietà del cespite e della raggiunta autosufficienza economica di entrambi i figli;
in subordine, ha chiesto l'assegnazione a sé della casa coniugale o, comunque, il riconoscimento di un congruo mantenimento per far fronte alle spese di locazione di un altro alloggio. Deducendo di non aver lavorato per occuparsi della famiglia durante i trenta anni di matrimonio e di aver un modesto livello di scolarizzazione, ha invocato il diritto al mantenimento anche a fronte del reddito mensile di circa Euro 2.500,00 del coniuge il quale, oltre allo stipendio dichiarato, riceverebbe circa Euro 700,00 fuori busta per lavoro straordinario (circostanza negata dall'interessato) nonché Euro 326,96 a titolo di indennità di infortunio (circostanza non
2 contestata).
All'udienza presidenziale del 22.09.2017, parte ricorrente ha sostenuto che la moglie lavorasse presso uno studio medico e non utilizzasse la casa coniugale, tuttavia entrambe le circostanze sono state negate dall'interessata. Quindi il Presidente, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, ha dettato i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. con cui ha autorizzato i coniugi a vivere separati, nulla ha disposto in ordine alla casa familiare in mancanza di prole non autosufficiente e ha posto l'obbligo a carico del di corrispondere il mantenimento di Euro 400,00 mensili in favore della moglie a far CP_1 data da agosto 2017. In corso di causa sono stati incardinati due sub procedimenti per la modifica dei provvedimenti presidenziali, e sono stati espletati l'interpello formale dei coniugi e la prova per testimoni (tra i quali i figli della coppia); quindi la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
2.1 Avverso la sentenza in epigrafe, la ha proposto il presente gravame Parte_1 chiedendo alla Corte la preliminare sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento e nel merito adottare le seguenti statuizioni: a) dichiarare la separazione giudiziale con addebito della colpa al b) obbligarlo a versare il mantenimento muliebre nella misura mensile di Euro 500,00, o in CP_1 quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre adeguamento annuale ISTAT;
c) onerarlo di un ulteriore congruo mantenimento per consentire alle moglie di reperire e mantenere un altro alloggio;
d) rigettare tutte le richieste avversarie;
con vittoria delle spese del doppio grado da liquidarsi, quanto a quelle dell'appello, in favore del procuratore stante l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello
Stato.
2.2 Con il primo motivo, la appellante ha dedotto che il Tribunale ha erroneamente valutato la testimonianza resa dai figli della coppia, trascurando di considerare il loro coinvolgimento nella Per_ vicenda ed il loro parteggiamento per il padre: neppure aveva permesso alla madre di partecipare al suo matrimonio e di starle vicino durante la gravidanza, mentre , detto ha Per_2 Per_3 confermato le generiche circostanze dedotte dal e ha dichiarato di essere stato vittima di CP_1 violenza fisica da parte della madre, senza che ciò sia supportato da idonea documentazione.
2.3 Parimenti, la appellante ha lamentato la mancata valorizzazione delle dichiarazioni degli altri testimoni riferite sia alla rottura del rapporto coniugale già prima dell'asserito tradimento sia alla accertata disponibilita' del marito a soprassedere al tradimento a condizione che la moglie desistesse dal separarsi. Nello specifico, la teste ha confermato il costante atteggiamento di Testimone_1 sopraffazione e di annichilimento del nei confronti della moglie e i continui litigi, i CP_1 comportamenti denigratori della famiglia d'origine dell'uomo già prima del presunto adulterio, il rifiuto di avere rapporti sessuali ed affettivi con la moglie;
mentre la teste , Testimone_2
raccogliendo una confidenza dalla appellante, ha confermato che il impediva alla moglie di CP_1 intervenire nell'educazione dei figli e nella gestione dei beni di famiglia, e che in occasione di una cena l'aveva aspramente rimproverata e insultata. Anche la dedotta disponibilità del nel ricorso CP_1 introduttivo di prime cure, a perdonare la moglie dimostra che il presunto adulterio non sarebbe,
3 comunque, la causa esclusiva della intollerabilità della convivenza, già da tempo determinatasi in conseguenza del comportamento del marito.
2.4 Ancora, la appellante ha ribadito il suo diritto al mantenimento a cagione dei seguenti presupposti: a) il comportamento del quale causa della intollerabilità della convivenza e della crisi coniugale;
b) il CP_1 reddito del coniuge e la sperequazione economica;
c) il ruolo di accudimento dei figli e del marito svolto durante i trenta anni di vita matrimoniale;
d) la conduzione del menàge familiare a beneficio della crescita lavorativa del coniuge ma ad impedimento dell'accesso al mondo del lavoro;
e) la mancanza di reddito proprio, confermata dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate in atti.
3.1 Si è costituito in giudizio il sig. avversando il proposto gravame e instando per la CP_1 conferma della sentenza impugnata;
con il favore delle spese di lite del presente grado. In primis, ha chiesto il rigetto dell'istanza cautelare ex art. 283 e 351 c.p.c. per insussistenza dei presupposti di legge.
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilita' dell'impugnazione per violazione del principio generale del divieto di novum iudicium in appello e dell'art. 342 c.p.c. Per_
3.2 Nel merito, ha osservato che il Tribunale ha valutato attentamente le dichiarazioni dei figli e
, da cui è emerso che la crisi coniugale è stata determinata dalla relazione extraconiugale Per_2 intrapresa dalla madre e dal cambio repentino di vita di costei che ha allontanato il coniuge e i figli dalla casa familiare sostituendone la chiave di accesso;
che ha riportato lesioni documentate dalle Per_2 Per_ fotografie presenti nel fascicolo di primo grado;
che ha scoperto la relazione extraconiugale della madre con l'odontoiatra di famiglia, come provato dalle allegazioni documentali agli atti.
Per contro, ha osservato il coinvolgimento emotivo e l'interesse dei testi escussi dalla moglie riguardo la preesistenza della crisi coniugale: nello specifico, la testimonianza de relato di Testimone_1 sorella della odierna appellante, è risultata priva di riscontro probatorio;
mentre la teste Tes_2
, legata da rapporto di amicizia con la appellante, ha riferito un episodio in cui i coniugi hanno
[...] discusso durante una cena.
3.3 Da ultimo, il ha contestato la asserita disponibilità a soprassedere al presunto tradimento, CP_1 deducendo che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, qualora sia accertato e constatato il nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale;
mentre costituisce onere di chi eccepisca che l'infedeltà sia stata successiva alla crisi, la dimostrazione dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
4. Con precedente ordinanza da intendersi qui richiamata, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. proposta dalla Parte_1
Nella camera di consiglio del 24.6.2024 celebrata con modalità “cartolare” a mezzo deposito di Note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Collegio ha riservato la decisione concedendo i termini per il deposito di scritti conclusionali e repliche.
Con nota in atti, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica ha formulato parere di rigetto del gravame.
4 5.1 Preliminarmente, deve rigettarsi il rilievo di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342
c.p.c. evidenziando che la Suprema Corte ha chiarito che la norma “impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specialmente prevista, nonché di offrire una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice” (Cass.Civ. n. 4541/2017), pur restando escluso “che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass.Civ.
n. 27199/2017). Nel caso di specie, la Corte osserva che parte appellante ha individuato i capi del dispositivo della sentenza oggetto di impugnazione, nel contempo, riportando nell'atto introduttivo il riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato ritenuta erronea e alle emergenze istruttorie nonché le ragioni in fatto e in diritto per le quali ha chiesto la modifica.
5.2 Nel merito giova esaminare la doglianza del mancato addebito della separazione in capo al
. E' nota la previsione dell'art. 151, comma 2, Cod.Civ. secondo cui “Il giudice, CP_1 pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”, così da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Tra i comportamenti de quibus sono annoverati i maltrattamenti, l'omissione dell'assistenza morale e materiale nei confronti dell'altro coniuge,
l'infedeltà coniugale manifestatasi con modalità tale da comportare discredito ed umiliazione nel coniuge che la subisce.
Come chiarito dalla Suprema Corte è sufficiente la consapevolezza della violazione dei doveri coniugali, non essendo richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile.
Inoltre, il giudice dovrà tenere conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendo l'addebitabilità della separazione nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità. L'indagine che il Tribunale è chiamato a svolgere in ordine all'intollerabilità della convivenza dovrà essere condotta sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, all'esito delle quali sarà possibile individuare se e quale incidenza detti comportamenti abbiano avuto nella determinazione della crisi matrimoniale.
5 5.3 Nel caso di specie, la ha indicato nell'atteggiamento di sopraffazione del Parte_1 nei suoi confronti la causa dell'intollerabilità della convivenza, tuttavia l'assunto non ha trovato CP_1 compiuta dimostrazione in corso di causa. La teste (sorella della appellante) ha Testimone_1 riferito prevalentemente di litigi e discussioni tra i coniugi nonché di presunte violenze apprese dalla stessa interessata: pertanto, si è al cospetto di una testimonianza che per un verso è risultata generica e non circostanziata (per lo più relativa a comportamenti assunti dalla famiglia d'origine del , e CP_1 per altro verso ha riferito fatti o circostanze non appurati personalmente bensì apprese dalla parte interessata, trattandosi risulta de relato actoris,
Anche la , legata alla appellante da rapporto di grande amicizia, ha reso Testimone_2 testimonianza de relato actoris nonchè un episodio specifico accaduto in occasione di un incontro conviviale nel quale il aveva aspramente rimproverato la moglie solo per averlo contraddetto. CP_1
Orbene, in disparte il rilievo di cui sopra, l'episodio riferito dalla teste risulta del tutto decontestualizzato e privo di qualsivoglia riferimento temporale;
nè l'accaduto appare dirimente per affermare l'abitualità del comportamento ascritto al Aggiungasi, da ultimo, che alcun sostegno CP_1 probatorio hanno apportato la testimone che ha riferito di ricordare ingiurie del Testimone_3 alla mentre facevano la spesa (sempre in modo vago ed impreciso), e la testimone CP_1 Parte_1
anch'essa amica della coppia, che ha dichiarato di non aver mai assistito ad Testimone_4 aggressioni da parte del nei riguardi della moglie. CP_1
5.4 A parere della Corte, il giudice di prime cure ha correttamente valorizzato la testimonianza dei figli della coppia i quali hanno dichiarato di aver visto personalmente la propria madre in compagnia del suo amante e di essere stati informati della relazione extraconiugale direttamente dalla donna in un Per_ momento di confidenza: la testimonianza di e è apparsa coerente e non connotata da Per_2 evidente astio o da intento punitivo (per aver comunque deciso di porre fine al rapporto coniugale) come argomentato dalla appellante.
In sostanza, è risultato dimostrato il tradimento della mentre, al contrario, non ha Parte_1 trovato conferma probatoria la tesi della disgregazione familiare pregressa e già intervenuta tra i coniugi, della quale il tradimento sarebbe stata solo una conseguenza.
6.1 L'addebito della separazione alla ha comportato il rigetto della domanda di Parte_1 mantenimento formulata da costei, in virtù del corretto richiamo all'art. 156 Cod.Civ. secondo cui il coniuge che subisce l'addebito non può ottenere l'assegno di mantenimento, anche qualora sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto e le condizioni economiche non siano sufficienti e non consentano di avere adeguati mezzi di sussistenza. Di guisa che la statuizione del primo giudice è del tutto corretta e non merita censura né riforma.
6.2 Di conseguenza, non può trovare accoglimento la domanda con cui la ha richiesto Parte_1 il riconoscimento di un ulteriore congruo mantenimento che le possa consentire di reperire un altro alloggio stante l'attribuzione della casa familiare al CP_1
6 7.1 Alla luce di quanto illustrato, l'appello proposto da non merita accoglimento. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della appellante nella quantificazione indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, considerando lo scaglione da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00; valori minimi;
fasi di studio, introduttiva e decisionale.
7.2 Di dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione al presente procedimento dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n.228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando così dispone: 1) rigetta l'appello proposto da iscritto innanzi a questa Corte con il n. 1397/2023 Parte_1
R.G.; 2) per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna al Parte_1 pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite per il presente grado liquidate in Euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre il rimborso del 15% per spese generali, oltre C.n.a. ed I.v.a., se dovuta, come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 a carico della appellante l'obbligo de quo Parte_1 sorge all'atto del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data
10.12.2024.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Capasso Dott.ssa Maria Mitola
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