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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/06/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5454 del 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino. Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5454 del 2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Alfonso Parte_1 C.F._1
Donnarumma ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pontinia (LT), Viale
Europa n. 48, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Enrico Quintavalle CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, Viale Le Corbusier n. 133, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c., ha chiesto di modificare Parte_1
le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, come stabilite con sentenza del
Tribunale di Latina n. 1975/2020, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico per il mantenimento del figlio Persona_1
In particolare, ha dedotto che il figlio, ormai maggiorenne, risulta economicamente indipendente, avendo intrapreso un'attività lavorativa dal mese di luglio del 2023 come installatore di impianti
Pagina 1 elettrici presso la “Tecno Electric S.r.l.”, come indicato dalla copia del contratto di lavoro depositato in atti. (v. allegati 4 e 3 del ricorso introduttivo)
Gli atti sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
Si è costituita che ha confermato l'attività lavorativa intrapresa dal figlio e ha CP_1
dichiarato di voler aderire alla richiesta di revoca del mantenimento in favore del figlio
[...]
a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento di revoca. Per_1
In sede di prima udienza il Giudice relatore, dato atto di aver preso visione della memoria di costituzione di parte resistente, ha formulato alle parti una proposta transattiva del seguente tenore:
“revoca dell'assegno mensile e delle spese straordinarie dovute per il figlio Persona_2 con decorrenza dal mese di luglio 2024, con compensazione delle spese di lite.”; entrambe le parti hanno aderito alla proposta transattiva, sicché il Giudice relatore, in via temporanea ed urgente, ha revocato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente e a favore della resistente a titolo di mantenimento del figlio nonché il contributo di entrambi i genitori alle spese straordinarie per il figlio a decorrere dal mese di luglio 2024 e ha fissato udienza di discussione ai Persona_1 sensi dell'art. 473 bis 21 ultimo comma c.p.c..
Con la nota scritta in sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025 le parti hanno confermato di aderire a quanto proposto dal Giudice all'udienza del 17.06.2024.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
***
Ritiene il Collegio che nulla osti alla revoca dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente a titolo di mantenimento del figlio e alla revoca del contributo di entrambi i genitori alle spese straordinarie in favore di con decorrenza dal mese di luglio 2024, essendo Persona_1
documentato che il figlio maggiorenne sia divenuto economicamente indipendente da luglio 2023.
Le spese di lite sono compensate come da accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. n. 5454 del 2023, così provvede:
“Modifica le condizioni di divorzio come stabilite nella sentenza n. 1975/2020 secondo le condizioni di cui alla proposta transattiva formulata dal Giudice relatore all'udienza del 17 giugno
2024 e accettata dalle parti, come sopra riportate, con revoca dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente a titolo di mantenimento del figlio e il contributo di entrambi i genitori alle spese straordinarie in favore di con decorrenza dal mese di luglio 2024. Persona_1
Compensa le spese di lite tra le parti.”
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2025.
Pagina 2 Il Giudice relatore est.
Dott.ssa Claudia Marra
Pagina 3
Il Presidente
Dott. ssa Concetta Serino.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino. Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5454 del 2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Alfonso Parte_1 C.F._1
Donnarumma ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pontinia (LT), Viale
Europa n. 48, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Enrico Quintavalle CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, Viale Le Corbusier n. 133, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c., ha chiesto di modificare Parte_1
le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, come stabilite con sentenza del
Tribunale di Latina n. 1975/2020, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico per il mantenimento del figlio Persona_1
In particolare, ha dedotto che il figlio, ormai maggiorenne, risulta economicamente indipendente, avendo intrapreso un'attività lavorativa dal mese di luglio del 2023 come installatore di impianti
Pagina 1 elettrici presso la “Tecno Electric S.r.l.”, come indicato dalla copia del contratto di lavoro depositato in atti. (v. allegati 4 e 3 del ricorso introduttivo)
Gli atti sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
Si è costituita che ha confermato l'attività lavorativa intrapresa dal figlio e ha CP_1
dichiarato di voler aderire alla richiesta di revoca del mantenimento in favore del figlio
[...]
a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento di revoca. Per_1
In sede di prima udienza il Giudice relatore, dato atto di aver preso visione della memoria di costituzione di parte resistente, ha formulato alle parti una proposta transattiva del seguente tenore:
“revoca dell'assegno mensile e delle spese straordinarie dovute per il figlio Persona_2 con decorrenza dal mese di luglio 2024, con compensazione delle spese di lite.”; entrambe le parti hanno aderito alla proposta transattiva, sicché il Giudice relatore, in via temporanea ed urgente, ha revocato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente e a favore della resistente a titolo di mantenimento del figlio nonché il contributo di entrambi i genitori alle spese straordinarie per il figlio a decorrere dal mese di luglio 2024 e ha fissato udienza di discussione ai Persona_1 sensi dell'art. 473 bis 21 ultimo comma c.p.c..
Con la nota scritta in sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025 le parti hanno confermato di aderire a quanto proposto dal Giudice all'udienza del 17.06.2024.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
***
Ritiene il Collegio che nulla osti alla revoca dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente a titolo di mantenimento del figlio e alla revoca del contributo di entrambi i genitori alle spese straordinarie in favore di con decorrenza dal mese di luglio 2024, essendo Persona_1
documentato che il figlio maggiorenne sia divenuto economicamente indipendente da luglio 2023.
Le spese di lite sono compensate come da accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. n. 5454 del 2023, così provvede:
“Modifica le condizioni di divorzio come stabilite nella sentenza n. 1975/2020 secondo le condizioni di cui alla proposta transattiva formulata dal Giudice relatore all'udienza del 17 giugno
2024 e accettata dalle parti, come sopra riportate, con revoca dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente a titolo di mantenimento del figlio e il contributo di entrambi i genitori alle spese straordinarie in favore di con decorrenza dal mese di luglio 2024. Persona_1
Compensa le spese di lite tra le parti.”
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2025.
Pagina 2 Il Giudice relatore est.
Dott.ssa Claudia Marra
Pagina 3
Il Presidente
Dott. ssa Concetta Serino.