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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
RG 372/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento promosso da
Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. GIPPONI CECILIA ricorrente nei confronti di
Controparte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. CASINI MARCO resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
il sig. contraeva matrimonio concordatario in Izano (CR) il 26/07/2007 con la Pt_1 sig.ra nata a [...]. Controparte_1
Dominicana) il 12/09/1973, residente in [...],
C.F. , adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni;
C.F._2
il matrimonio veniva iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Izano (CR), al n.
5 parte II Serie A dell'anno 2007; dall'unione nasceva a Crema (CR) il 07/01/2008 il figlio;
Per_1
il signor in data 07.03.25 notificava alla RA Parte_1 Controparte_1 ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi iscritto al n. di RG:
[...]
372/25 con prima udienza di comparizione parti e tentativo di conciliazione fissata per il giorno 09.06.25.
Nelle more del giudizio, con l'assistenza dei rispettivi avvocati, le parti hanno deciso di addivenire ad una separazione consensuale e hanno raggiunto un accordo conciliativo del seguente tenore:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto ed entrambi manterranno un atteggiamento collaborativo, astenendosi sin d'ora dal tenere comportamenti che risultino offensivi nei confronti dell'altro, impegnandosi in particolare a salvaguardare la reciproca riservatezza.
2. Il figlio minore , nato a [...] il [...], di anni 17, è affidato ad entrambi Per_1
i genitori i quali prenderanno insieme ogni decisione inerente la prole.
sarà prevalentemente collocato presso la madre, nella casa coniugale a lei Per_1 assegnata;
la prevalente collocazione presso la madre non ostacolerà in ogni modo i rapporti con il padre che la madre si impegna ad agevolare.
3. Su accordo delle parti, tenuto conto degli impegni scolastici ricreativi e sportivi del ragazzo, sarà data ampia e libera facoltà al padre di frequentare previo accordo Per_1 anche telefonico con la madre o direttamente col figlio, considerata l'età.
4. La casa familiare sita in Izano (CR), via A. Zanoni n. 40 sarà assegnata alla sig.ra
, con tutti gli arredi ivi presenti. La moglie continuerà ad abitare con il figlio CP_1
(e con gli altri due figli della stessa). Detto immobile risulta Per_1 accatastato presso il Comune di Izano al Foglio 4 Particella 496 Subalterno 504 cat. F1;
Foglio 4 Particella 492 Subalterno 505 cat. C6; Foglio 4 Particella 492 Subalterno 506 e
Foglio 4 Particella 491 Subalterno 501 e Foglio 4 Particella 977 Subalterno 501 cat. A2 (v. doc. 3 fascicolo . Pt_1
5. Il signor si impegna ed obbliga entro e non oltre 30.6.2025 a cedere alla RA Pt_1
la quota di sua proprietà pari al 50% dell'immobile adibito ad abitazione CP_1
pag. 2/5 famigliare a titolo di compensazione per l'attività svolta presso l'impresa familiare e in parziale compensazione dell'assegno di mantenimento. Tale cessione dovrà avvenire con rogito notarile a spese del IG. In caso di ritardo al medesimo Pt_1 imputabile, è prevista una penale di € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.
6. Il IGnor che ha già lasciato la casa coniugale, si impegna a trasferire altrove la Pt_1 propria residenza entro e non oltre il 30.6.2025 e si impegna alla riconsegna delle chiavi dell'abitazione adibita a casa coniugale asportando tutti i beni strettamente personali che resteranno a lui assegnati entro il 30.04.2025.
7. Il signor con decorrenza dal mese di aprile 2025, e così successivamente entro e Pt_1 non oltre il giorno 5 di ogni mese, verserà un contributo di € 500,00
(cinquecento/00) mensili quale concorso per il mantenimento di , che sarà Per_1 annualmente aggiornato in misura corrispondente al 100% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai da versarsi sul conto corrente intestato alla RA . Tale importo sarà corrisposto fino al raggiungimento CP_1 dell'indipendenza economica del figlio, definita come il conseguimento di un reddito stabile superiore a € 15.000,00 annui per almeno 12 mesi consecutivi.
8. Il figlio minore resterà fiscalmente a carico della RA – Per_1 CP_1 genitore collocatario – in misura pari al 100%. Il signor acconsente affinché Pt_1
l'assegno unico per i figli minori a carico venga interamente richiesto dalla RA
e venga interamente versato in favore di quest'ultima. CP_1
9. I coniugi concorreranno ciascuno in ragione del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio che verranno gestite con le modalità Per_1 dettagliatamente individuate e disciplinate dal protocollo di intesa Tribunale di Cremona del mese di novembre 2024 da intendersi qui integralmente riportato.
10. Il signor si impegna, altresì, a versare in favore della RA , a Pt_1 CP_1 decorrere dal mese di aprile 2025 e così successivamente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 700,00 (settecento/00) a titolo di mantenimento coniuge fino a quando la moglie non avrà trovato un posto di lavoro a tempo pieno e/o comunque idoneo a garantire alla famiglia il necessario e comunque, in ogni caso, per un periodo massimo di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione dell'accordo.
pag. 3/5 11. Il signor e la RA manterranno in essere i rispettivi conti Pt_1 CP_1 correnti bancari a ciascuno di essi esclusivamente intestati, sicché tutti gli importi a credito giacenti sugli stessi resteranno a loro assegnati. Divideranno inoltre al 50% il contenuto del conto corrente cointestato che provvederanno a chiudere entro e non oltre il 30.06.25.
12. L'autovettura TIGUAN TG: GF315XD attualmente intestata alla ditta individuale del signor viene assegnata alla RA con impegno del marito al Pt_1 CP_1 pagamento delle rate residue del finanziamento (scadenza luglio 2026). Il passaggio di proprietà dell'autovettura con le relative pratiche amministrative PRA saranno a carico della
IG.ra e i coniugi si impegnano ad effettuare tale passaggio di proprietà entro e CP_1 non oltre il 30.06.25 o comunque da quando sarà possibile in ragione del finanziamento in essere. Qualora, per qualsiasi motivo, il IG. non provveda al pagamento delle rate Pt_1 residue del finanziamento o si rifiuti o non proceda al trasferimento della proprietà dell'autovettura a favore della IG.ra sarà obbligato a versare CP_1 alla IG.ra l'importo corrispondente al valore attuale dell'autovettura CP_1 determinato tramite la rivista/sito “Quattroruote”.
13. L'autovettura Toyota RAV 4 tg. DL897ND intestata al signor rimarrà Pt_1 assegnata a quest'ultimo.
14. Le parti si danno reciprocamente atto che la cessione della quota immobiliare e il versamento dell'assegno che il signor effettuerà in favore della RA Pt_1
sono da considerare anche a tacitazione di qualsiasi ulteriore CP_1 pretesa presente e/o futura della RA relativamente alla collaborazione lavorativa presso l'impresa familiare e alla sua cessazione.
15. Dal giorno della sottoscrizione del presente accordo le parti si danno reciprocamente atto che la RA cesserà la propria prestazione lavorativa presso il bar CP_1 Pt_1
16. Le parti, con l'integrale adempimento di quanto sopra pattuito, si danno reciprocamente atto di aver definito ogni vicendevole pretesa per ogni titolo, causa o ragione in dipendenza dei rapporti patrimoniali e personali derivanti dalla loro unione.”
il Collegio,
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
pag. 4/5 rilevato che la domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta in contrasto con gli interessi della prole quanto ad affido, collocazione, diritti di visita e mantenimento economico da parte del genitore non collocatario prevalente;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti.
Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 13/05/2025 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento promosso da
Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. GIPPONI CECILIA ricorrente nei confronti di
Controparte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. CASINI MARCO resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
il sig. contraeva matrimonio concordatario in Izano (CR) il 26/07/2007 con la Pt_1 sig.ra nata a [...]. Controparte_1
Dominicana) il 12/09/1973, residente in [...],
C.F. , adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni;
C.F._2
il matrimonio veniva iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Izano (CR), al n.
5 parte II Serie A dell'anno 2007; dall'unione nasceva a Crema (CR) il 07/01/2008 il figlio;
Per_1
il signor in data 07.03.25 notificava alla RA Parte_1 Controparte_1 ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi iscritto al n. di RG:
[...]
372/25 con prima udienza di comparizione parti e tentativo di conciliazione fissata per il giorno 09.06.25.
Nelle more del giudizio, con l'assistenza dei rispettivi avvocati, le parti hanno deciso di addivenire ad una separazione consensuale e hanno raggiunto un accordo conciliativo del seguente tenore:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto ed entrambi manterranno un atteggiamento collaborativo, astenendosi sin d'ora dal tenere comportamenti che risultino offensivi nei confronti dell'altro, impegnandosi in particolare a salvaguardare la reciproca riservatezza.
2. Il figlio minore , nato a [...] il [...], di anni 17, è affidato ad entrambi Per_1
i genitori i quali prenderanno insieme ogni decisione inerente la prole.
sarà prevalentemente collocato presso la madre, nella casa coniugale a lei Per_1 assegnata;
la prevalente collocazione presso la madre non ostacolerà in ogni modo i rapporti con il padre che la madre si impegna ad agevolare.
3. Su accordo delle parti, tenuto conto degli impegni scolastici ricreativi e sportivi del ragazzo, sarà data ampia e libera facoltà al padre di frequentare previo accordo Per_1 anche telefonico con la madre o direttamente col figlio, considerata l'età.
4. La casa familiare sita in Izano (CR), via A. Zanoni n. 40 sarà assegnata alla sig.ra
, con tutti gli arredi ivi presenti. La moglie continuerà ad abitare con il figlio CP_1
(e con gli altri due figli della stessa). Detto immobile risulta Per_1 accatastato presso il Comune di Izano al Foglio 4 Particella 496 Subalterno 504 cat. F1;
Foglio 4 Particella 492 Subalterno 505 cat. C6; Foglio 4 Particella 492 Subalterno 506 e
Foglio 4 Particella 491 Subalterno 501 e Foglio 4 Particella 977 Subalterno 501 cat. A2 (v. doc. 3 fascicolo . Pt_1
5. Il signor si impegna ed obbliga entro e non oltre 30.6.2025 a cedere alla RA Pt_1
la quota di sua proprietà pari al 50% dell'immobile adibito ad abitazione CP_1
pag. 2/5 famigliare a titolo di compensazione per l'attività svolta presso l'impresa familiare e in parziale compensazione dell'assegno di mantenimento. Tale cessione dovrà avvenire con rogito notarile a spese del IG. In caso di ritardo al medesimo Pt_1 imputabile, è prevista una penale di € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.
6. Il IGnor che ha già lasciato la casa coniugale, si impegna a trasferire altrove la Pt_1 propria residenza entro e non oltre il 30.6.2025 e si impegna alla riconsegna delle chiavi dell'abitazione adibita a casa coniugale asportando tutti i beni strettamente personali che resteranno a lui assegnati entro il 30.04.2025.
7. Il signor con decorrenza dal mese di aprile 2025, e così successivamente entro e Pt_1 non oltre il giorno 5 di ogni mese, verserà un contributo di € 500,00
(cinquecento/00) mensili quale concorso per il mantenimento di , che sarà Per_1 annualmente aggiornato in misura corrispondente al 100% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai da versarsi sul conto corrente intestato alla RA . Tale importo sarà corrisposto fino al raggiungimento CP_1 dell'indipendenza economica del figlio, definita come il conseguimento di un reddito stabile superiore a € 15.000,00 annui per almeno 12 mesi consecutivi.
8. Il figlio minore resterà fiscalmente a carico della RA – Per_1 CP_1 genitore collocatario – in misura pari al 100%. Il signor acconsente affinché Pt_1
l'assegno unico per i figli minori a carico venga interamente richiesto dalla RA
e venga interamente versato in favore di quest'ultima. CP_1
9. I coniugi concorreranno ciascuno in ragione del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio che verranno gestite con le modalità Per_1 dettagliatamente individuate e disciplinate dal protocollo di intesa Tribunale di Cremona del mese di novembre 2024 da intendersi qui integralmente riportato.
10. Il signor si impegna, altresì, a versare in favore della RA , a Pt_1 CP_1 decorrere dal mese di aprile 2025 e così successivamente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 700,00 (settecento/00) a titolo di mantenimento coniuge fino a quando la moglie non avrà trovato un posto di lavoro a tempo pieno e/o comunque idoneo a garantire alla famiglia il necessario e comunque, in ogni caso, per un periodo massimo di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione dell'accordo.
pag. 3/5 11. Il signor e la RA manterranno in essere i rispettivi conti Pt_1 CP_1 correnti bancari a ciascuno di essi esclusivamente intestati, sicché tutti gli importi a credito giacenti sugli stessi resteranno a loro assegnati. Divideranno inoltre al 50% il contenuto del conto corrente cointestato che provvederanno a chiudere entro e non oltre il 30.06.25.
12. L'autovettura TIGUAN TG: GF315XD attualmente intestata alla ditta individuale del signor viene assegnata alla RA con impegno del marito al Pt_1 CP_1 pagamento delle rate residue del finanziamento (scadenza luglio 2026). Il passaggio di proprietà dell'autovettura con le relative pratiche amministrative PRA saranno a carico della
IG.ra e i coniugi si impegnano ad effettuare tale passaggio di proprietà entro e CP_1 non oltre il 30.06.25 o comunque da quando sarà possibile in ragione del finanziamento in essere. Qualora, per qualsiasi motivo, il IG. non provveda al pagamento delle rate Pt_1 residue del finanziamento o si rifiuti o non proceda al trasferimento della proprietà dell'autovettura a favore della IG.ra sarà obbligato a versare CP_1 alla IG.ra l'importo corrispondente al valore attuale dell'autovettura CP_1 determinato tramite la rivista/sito “Quattroruote”.
13. L'autovettura Toyota RAV 4 tg. DL897ND intestata al signor rimarrà Pt_1 assegnata a quest'ultimo.
14. Le parti si danno reciprocamente atto che la cessione della quota immobiliare e il versamento dell'assegno che il signor effettuerà in favore della RA Pt_1
sono da considerare anche a tacitazione di qualsiasi ulteriore CP_1 pretesa presente e/o futura della RA relativamente alla collaborazione lavorativa presso l'impresa familiare e alla sua cessazione.
15. Dal giorno della sottoscrizione del presente accordo le parti si danno reciprocamente atto che la RA cesserà la propria prestazione lavorativa presso il bar CP_1 Pt_1
16. Le parti, con l'integrale adempimento di quanto sopra pattuito, si danno reciprocamente atto di aver definito ogni vicendevole pretesa per ogni titolo, causa o ragione in dipendenza dei rapporti patrimoniali e personali derivanti dalla loro unione.”
il Collegio,
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
pag. 4/5 rilevato che la domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta in contrasto con gli interessi della prole quanto ad affido, collocazione, diritti di visita e mantenimento economico da parte del genitore non collocatario prevalente;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti.
Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 13/05/2025 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 5/5